CA
Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 11/06/2025, n. 853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 853 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere dott.ssa Mariannina Giuffrida Giudice Aus. Relatore ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1435/24 R.G., promossa
DA corrente in Vittoria in Via Palestro n. 258, P.Iva Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore e la P.IVA_1
corrente in Milano in Via Vittadini n. 23, P.Iva Parte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati P.IVA_2
e difesi, per procura in atti dall'avvocato Silvano La Rosa,
( ) presso il cui studio in Siracusa Via Unione C.F._1
Sovietica n. 4 sono elettivamente domiciliati;
Appellanti
CONTRO
con sede in Vittoria (RG), Via Ciro Menotti, n. 21, P.IVA CP_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. P.IVA_3 [...]
, elettivamente domiciliata presso lo studio in Comiso, Via San CP_2
Biagio 165, dell'Avv. Giuseppe Alfano, c.f. , p.e.c. C.F._2
che la rappresenta e difende per Email_1
procura in atti;
Appellata
All'udienza del 27/5/25, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 31.1.2023 la e la Parte_1
convenivano in giudizio la esponendo che: Parte_2 CP_1
-con ordinanza di vendita dell'8/10/2020 il G.E. delegava le operazioni di vendita della procedura esecutiva immobiliare n. 329/2018 RGE all'Avv.
Serena Blundo e disponeva che fosse fissata la vendita del compendio pignorato in modalità telematica determinando il prezzo base d'asta per ogni singolo lotto posto in vendita;
-successivamente il professionista delegato fissava con avviso di vendita la data del 31/3/2021 per l'esperimento delle operazioni di vendita del compendio immobiliare e forniva le informazioni utili ai partecipanti all'asta, indicando inoltre le modalità e i termini per il deposito delle cauzioni e per il versamento del saldo del prezzo;
-nell'avviso di vendita per il lotto 10, avente ad oggetto un immobile sito in
Scoglitti in via delle Rose, in catasto al foglio 183, particella 1422, veniva indicato come prezzo base la somma di € 189.550,00 e come offerta minima la somma di € 142.162,50, pari al 75% del prezzo base, mentre come cauzione occorreva versare il 10% della somma offerta;
-all'asta del 31/3/2021 le odierne attrici si aggiudicavano il bene immobile di cui al lotto 10 per l'importo di € 142.162,50;
-da accertamenti compiuti sui luoghi successivamente all'aggiudicazione provvisoria, emergeva la difformità tra quanto indicato nell'avviso di vendita e la situazione reale ed effettiva del bene immobile.
Pertanto, incaricavano un tecnico affinché verificasse l'esistenza o meno di difformità rispetto a quanto riportato nell'avviso di vendita e nella perizia estimativa dell'immobile.
Dalla relazione tecnica si evinceva che relativamente alla particella 1422 vi era una differenza in difetto di mq. 145 rispetto a quella individuata dal CTU
Geom. e ciò era dovuto all'errato posizionamento da parte Persona_1
della società convenuta, a confine tra la zona BS2 e l'area destinata a parcheggio, di picchetti. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 3
Pertanto, la convenuta era entrata in possesso di una porzione del terreno edificabile che si erano aggiudicati gli attori.
Nell'avviso di vendita e nella pubblicità non veniva fornita una corretta rappresentazione della situazione del compendio immobiliare, poiché il bene oggetto di vendita aveva una consistenza diversa rispetto a quella reale, soprattutto in ordine al valore di mercato (inferiore di € 22.929,43), alla differente edificabilità del terreno e al possesso da parte della società convenuta di porzioni del terreno che gli odierni attori si erano aggiudicati all'asta del 31/3/2021.
Pertanto, gli stessi subivano un grave danno a causa del comportamento della confinante società convenuta che effettuava degli interventi successivamente alla relazione del CTU incaricato dal G.E. e nelle more dello svolgimento della procedura esecutiva immobiliare.
Chiedevano pertanto al Tribunale di condannare la al pagamento CP_1 della somma di € 50.000,00, o di quella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento dei danni.
Si costituiva in giudizio la esponendo che: CP_1
-era stata proprietaria dell'immobile sito in Scoglitti in Via delle Rose, identificato al Catasto al foglio 183, particella 1422, nel periodo che va dal
7.6.2016 fino al 13.1.2023;
-acquistava l'immobile, con rogito del 7.6.2016, Rep. n. 76657, trascritto il
10.6.2016 ai nn. 8033/ 5377, dalla CP_3
-con rogito del 13.1.2023, Rep. n. 83658, trascritto il 20.1.2023 al n. 950, vendeva a terzi l'immobile;
-i confini tra i fondi venivano tracciati a seguito del frazionamento del
20.1.2009 e del successivo frazionamento del 9.5.2016;
-eventuali sconfinamenti non potevano essere attribuiti alla società che CP_1 diveniva proprietaria del bene successivamente all'apposizione dei confini;
non effettuava alcun intervento sui confini successivamente alla relazione del
CTU incaricato dal G.E. e nelle more dello svolgimento della procedura esecutiva;
Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 4
-nessuna responsabilità poteva esserle attribuita per la presunta diversa consistenza dell'immobile rispetto alle aspettative delle società attrici;
-le caratteristiche e lo stato di fatto e di diritto dell'immobile de quo erano descritti nella perizia redatta dal C.T.U., nominato dal G.E. nella procedura esecutiva n. 329/2018, ed erano facilmente accertabili sui luoghi;
-i danni lamentati dalle società attrici erano, pertanto, da ascrivere esclusivamente alla condotta imperita e per nulla diligente delle stesse.
Chiedeva pertanto al Tribunale in via preliminare di dichiarare il difetto di legittimazione passiva della in subordine, nel merito, di rigettare CP_1
la domanda di parte attrice perché infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e compensi.
Istruita la causa a mezzo produzione documentale, con sentenza n. 1513/2024 pubbl. il 02/10/2024, il Tribunale di Ragusa rigettava la domanda con condanna degli attori al pagamento delle spese di giudizio.
Avverso detta sentenza con atto notificato il 24/10/24, proponevano appello e assumendone l'erroneità dei motivi Parte_1 CP_4
decisionali e chiedendone la riforma, per le ragioni esposte in seno all'appello, con l'accoglimento della domanda e vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio l'appellata, chiedendo l'integrale rigetto del gravame, siccome infondato, con il favore di spese e compensi.
Con ordinanza del 12/3/25 la Corte rigettava la sospensiva.
All'udienza del 27/5/25, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il proposto gravame l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per omessa e/o insufficiente motivazione relativamente al mancato accoglimento delle domande attoree in relazione alla carenza di prove offerte dalle parti attrici;
errata valutazione sulla mancata ammissione della richiesta ctu, errata liquidazione delle spese di giudizio.
1.1) Il gravame è infondato. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 5
Giova osservare che la Suprema Corte, in merito alla prova del danno ha, costantemente, statuito che nell'ipotesi di responsabilità contrattuale, come in quella di responsabilità extracontrattuale, spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato, e della sua riconducibilità al fatto del debitore. ( Cass. 21140/07).
Nel caso che ci occupa era, pertanto, onere delle appellanti fornire la prova dei danni subiti, asseritamente a causa del comportamento dell'odierna appellata e quindi della modificazione dello stato dei luoghi oggetto di vendita all'asta da parte di quest'ultima, con spostamento dei confini ad opera della nel periodo tra la relazione del CTU incaricato dal G.E. e la CP_1 vendita all'asta.
Dalla documentazione in atti risulta che la è stata proprietaria CP_1 dell'immobile confinante con quello per cui è causa tra il 7.6.2016 e il
13.1.2023, quando lo ha venduto con atto trascritto in data 20.1.2023, quindi in data antecedente alla notifica dell'atto di citazione, introduttivo del presente giudizio, del 31.1.2023.
Nella perizia di parte degli odierni appellanti, in merito alla differenza riscontrata tra quanto certificato dal CTU in sede di esecuzione e lo stato dei luoghi, testualmente, si legge:” Questa differenza di mq 145 scaturisce dall'errato tipo a frazionamento del 2016 prot. 37376/2016”.
Il suddetto frazionamento è del 9/5/16, quindi antecedente sia al momento in cui l'appellata ha acquistato il terreno confinante con quello oggetto di giudizio che alla vendita all'asta del lotto aggiudicato dagli appellanti.
Per quanto sopra, correttamente il Tribunale ha rigettato la richiesta di CTU avanzata dagli odierni appellanti, in quanto, alla luce di quanto emerso dalla consulenza di parte, evidentemente nessuno spostamento di confini poteva essere addebitato all'appellata e, in mancanza di ulteriore prova in tal senso, la chiesta consulenza appare meramente esplorativa.
Sull'argomento, infatti, la Suprema Corte a Sezioni Unite ha ribadito il divieto della cd. “consulenza meramente esplorativa”, non potendo disporsi infatti la consulenza tecnica, come si insegna abitualmente, al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume o, più esattamente, Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 6
quando la parte tenda per suo tramite a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o a compiere un'indagine alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non debitamente provati (Cass. SSUU n. 3086/22)
Giova, inoltre, osservare che gli odierni appellanti, non hanno pagato il saldo prezzo, dell'immobile aggiudicato, proponendo reclamo davanti al G.E. ex art. 591 ter Cpc.
Il suddetto reclamo è stato integralmente rigettato dal G.E., che ha ritenuto che nessuno dei rilievi mossi dalle società istanti poteva trovare accoglimento, posto che nell'avviso di vendita era stato ben specificato che la vendita sarebbe avvenuta nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, che sarebbe stata a corpo e non a misura e che eventuali differenze di misura non avrebbero potuto dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, e che la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per i vizi o mancanza di qualità.
Chiariva, inoltre, il G.E. che la differenza di prezzo a carico degli aggiudicatari provvisori sarebbe stata comunque assorbita dalla decurtazione del 15% del valore di mercato del bene già effettuata nella perizia di stima depositata nella procedura esecutiva.
Appare evidente che nessuna prova è stata fornita dalle odierne appellanti, sulle quali gravava il relativo onere, circa lo spostamento dei confini asseritamente effettuato dall'appellata, e, pertanto, corretta appare la sentenza impugnata, che deve essere confermata.
Per quanto attiene alle spese liquidate dal primo giudice, lo stesso ha correttamente effettuato la liquidazione considerando il valore della causa, dichiarato dagli odierni appellanti, pari a €. 50.000,00, applicando i parametri medi del D.M.147/22.
2) Per quanto fin qui esposto l'appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite relative al presente grado di appello deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia (€.50.000,00) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 7
di cui al d.m. 147/22, ed i relativi parametri (minimi, stante la limitata difficoltà della causa) (Cass. n. 31884/18, 19989/21).
Trattandosi di procedimento iniziato, in questo grado di appello, successivamente al 30/1/2013, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del DPR 30/5/02 n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17, della legge 24/12/12 n. 228, per dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte delle appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da Parte_1
e avverso la sentenza n. 1513/24, emessa dal Tribunale di
[...] CP_4
Ragusa in data 2/10/24, che conferma;
condanna le appellanti, in solido, alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, in favore dell'appellata, che liquida in complessivi €.4.996,00, di cui €. 1.029,00 per la fase di studio, €. 709,00 fase introduttiva, €. 1.523,00 fase di trattazione ed €. 1.735,00 fase decisionale, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento a carico delle appellanti, della somma di cui all'art. 13 comma 1 quater, del DPR
30/5/02, n. 115.
Così deciso in Catania il giorno 10 giugno 2025 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE AUSILIARIO EST.
Dott.ssa Mariannina Giuffrida
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Dipietro
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere dott.ssa Mariannina Giuffrida Giudice Aus. Relatore ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1435/24 R.G., promossa
DA corrente in Vittoria in Via Palestro n. 258, P.Iva Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore e la P.IVA_1
corrente in Milano in Via Vittadini n. 23, P.Iva Parte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati P.IVA_2
e difesi, per procura in atti dall'avvocato Silvano La Rosa,
( ) presso il cui studio in Siracusa Via Unione C.F._1
Sovietica n. 4 sono elettivamente domiciliati;
Appellanti
CONTRO
con sede in Vittoria (RG), Via Ciro Menotti, n. 21, P.IVA CP_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. P.IVA_3 [...]
, elettivamente domiciliata presso lo studio in Comiso, Via San CP_2
Biagio 165, dell'Avv. Giuseppe Alfano, c.f. , p.e.c. C.F._2
che la rappresenta e difende per Email_1
procura in atti;
Appellata
All'udienza del 27/5/25, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 31.1.2023 la e la Parte_1
convenivano in giudizio la esponendo che: Parte_2 CP_1
-con ordinanza di vendita dell'8/10/2020 il G.E. delegava le operazioni di vendita della procedura esecutiva immobiliare n. 329/2018 RGE all'Avv.
Serena Blundo e disponeva che fosse fissata la vendita del compendio pignorato in modalità telematica determinando il prezzo base d'asta per ogni singolo lotto posto in vendita;
-successivamente il professionista delegato fissava con avviso di vendita la data del 31/3/2021 per l'esperimento delle operazioni di vendita del compendio immobiliare e forniva le informazioni utili ai partecipanti all'asta, indicando inoltre le modalità e i termini per il deposito delle cauzioni e per il versamento del saldo del prezzo;
-nell'avviso di vendita per il lotto 10, avente ad oggetto un immobile sito in
Scoglitti in via delle Rose, in catasto al foglio 183, particella 1422, veniva indicato come prezzo base la somma di € 189.550,00 e come offerta minima la somma di € 142.162,50, pari al 75% del prezzo base, mentre come cauzione occorreva versare il 10% della somma offerta;
-all'asta del 31/3/2021 le odierne attrici si aggiudicavano il bene immobile di cui al lotto 10 per l'importo di € 142.162,50;
-da accertamenti compiuti sui luoghi successivamente all'aggiudicazione provvisoria, emergeva la difformità tra quanto indicato nell'avviso di vendita e la situazione reale ed effettiva del bene immobile.
Pertanto, incaricavano un tecnico affinché verificasse l'esistenza o meno di difformità rispetto a quanto riportato nell'avviso di vendita e nella perizia estimativa dell'immobile.
Dalla relazione tecnica si evinceva che relativamente alla particella 1422 vi era una differenza in difetto di mq. 145 rispetto a quella individuata dal CTU
Geom. e ciò era dovuto all'errato posizionamento da parte Persona_1
della società convenuta, a confine tra la zona BS2 e l'area destinata a parcheggio, di picchetti. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 3
Pertanto, la convenuta era entrata in possesso di una porzione del terreno edificabile che si erano aggiudicati gli attori.
Nell'avviso di vendita e nella pubblicità non veniva fornita una corretta rappresentazione della situazione del compendio immobiliare, poiché il bene oggetto di vendita aveva una consistenza diversa rispetto a quella reale, soprattutto in ordine al valore di mercato (inferiore di € 22.929,43), alla differente edificabilità del terreno e al possesso da parte della società convenuta di porzioni del terreno che gli odierni attori si erano aggiudicati all'asta del 31/3/2021.
Pertanto, gli stessi subivano un grave danno a causa del comportamento della confinante società convenuta che effettuava degli interventi successivamente alla relazione del CTU incaricato dal G.E. e nelle more dello svolgimento della procedura esecutiva immobiliare.
Chiedevano pertanto al Tribunale di condannare la al pagamento CP_1 della somma di € 50.000,00, o di quella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento dei danni.
Si costituiva in giudizio la esponendo che: CP_1
-era stata proprietaria dell'immobile sito in Scoglitti in Via delle Rose, identificato al Catasto al foglio 183, particella 1422, nel periodo che va dal
7.6.2016 fino al 13.1.2023;
-acquistava l'immobile, con rogito del 7.6.2016, Rep. n. 76657, trascritto il
10.6.2016 ai nn. 8033/ 5377, dalla CP_3
-con rogito del 13.1.2023, Rep. n. 83658, trascritto il 20.1.2023 al n. 950, vendeva a terzi l'immobile;
-i confini tra i fondi venivano tracciati a seguito del frazionamento del
20.1.2009 e del successivo frazionamento del 9.5.2016;
-eventuali sconfinamenti non potevano essere attribuiti alla società che CP_1 diveniva proprietaria del bene successivamente all'apposizione dei confini;
non effettuava alcun intervento sui confini successivamente alla relazione del
CTU incaricato dal G.E. e nelle more dello svolgimento della procedura esecutiva;
Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 4
-nessuna responsabilità poteva esserle attribuita per la presunta diversa consistenza dell'immobile rispetto alle aspettative delle società attrici;
-le caratteristiche e lo stato di fatto e di diritto dell'immobile de quo erano descritti nella perizia redatta dal C.T.U., nominato dal G.E. nella procedura esecutiva n. 329/2018, ed erano facilmente accertabili sui luoghi;
-i danni lamentati dalle società attrici erano, pertanto, da ascrivere esclusivamente alla condotta imperita e per nulla diligente delle stesse.
Chiedeva pertanto al Tribunale in via preliminare di dichiarare il difetto di legittimazione passiva della in subordine, nel merito, di rigettare CP_1
la domanda di parte attrice perché infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e compensi.
Istruita la causa a mezzo produzione documentale, con sentenza n. 1513/2024 pubbl. il 02/10/2024, il Tribunale di Ragusa rigettava la domanda con condanna degli attori al pagamento delle spese di giudizio.
Avverso detta sentenza con atto notificato il 24/10/24, proponevano appello e assumendone l'erroneità dei motivi Parte_1 CP_4
decisionali e chiedendone la riforma, per le ragioni esposte in seno all'appello, con l'accoglimento della domanda e vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio l'appellata, chiedendo l'integrale rigetto del gravame, siccome infondato, con il favore di spese e compensi.
Con ordinanza del 12/3/25 la Corte rigettava la sospensiva.
All'udienza del 27/5/25, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il proposto gravame l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per omessa e/o insufficiente motivazione relativamente al mancato accoglimento delle domande attoree in relazione alla carenza di prove offerte dalle parti attrici;
errata valutazione sulla mancata ammissione della richiesta ctu, errata liquidazione delle spese di giudizio.
1.1) Il gravame è infondato. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 5
Giova osservare che la Suprema Corte, in merito alla prova del danno ha, costantemente, statuito che nell'ipotesi di responsabilità contrattuale, come in quella di responsabilità extracontrattuale, spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato, e della sua riconducibilità al fatto del debitore. ( Cass. 21140/07).
Nel caso che ci occupa era, pertanto, onere delle appellanti fornire la prova dei danni subiti, asseritamente a causa del comportamento dell'odierna appellata e quindi della modificazione dello stato dei luoghi oggetto di vendita all'asta da parte di quest'ultima, con spostamento dei confini ad opera della nel periodo tra la relazione del CTU incaricato dal G.E. e la CP_1 vendita all'asta.
Dalla documentazione in atti risulta che la è stata proprietaria CP_1 dell'immobile confinante con quello per cui è causa tra il 7.6.2016 e il
13.1.2023, quando lo ha venduto con atto trascritto in data 20.1.2023, quindi in data antecedente alla notifica dell'atto di citazione, introduttivo del presente giudizio, del 31.1.2023.
Nella perizia di parte degli odierni appellanti, in merito alla differenza riscontrata tra quanto certificato dal CTU in sede di esecuzione e lo stato dei luoghi, testualmente, si legge:” Questa differenza di mq 145 scaturisce dall'errato tipo a frazionamento del 2016 prot. 37376/2016”.
Il suddetto frazionamento è del 9/5/16, quindi antecedente sia al momento in cui l'appellata ha acquistato il terreno confinante con quello oggetto di giudizio che alla vendita all'asta del lotto aggiudicato dagli appellanti.
Per quanto sopra, correttamente il Tribunale ha rigettato la richiesta di CTU avanzata dagli odierni appellanti, in quanto, alla luce di quanto emerso dalla consulenza di parte, evidentemente nessuno spostamento di confini poteva essere addebitato all'appellata e, in mancanza di ulteriore prova in tal senso, la chiesta consulenza appare meramente esplorativa.
Sull'argomento, infatti, la Suprema Corte a Sezioni Unite ha ribadito il divieto della cd. “consulenza meramente esplorativa”, non potendo disporsi infatti la consulenza tecnica, come si insegna abitualmente, al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume o, più esattamente, Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 6
quando la parte tenda per suo tramite a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o a compiere un'indagine alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non debitamente provati (Cass. SSUU n. 3086/22)
Giova, inoltre, osservare che gli odierni appellanti, non hanno pagato il saldo prezzo, dell'immobile aggiudicato, proponendo reclamo davanti al G.E. ex art. 591 ter Cpc.
Il suddetto reclamo è stato integralmente rigettato dal G.E., che ha ritenuto che nessuno dei rilievi mossi dalle società istanti poteva trovare accoglimento, posto che nell'avviso di vendita era stato ben specificato che la vendita sarebbe avvenuta nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, che sarebbe stata a corpo e non a misura e che eventuali differenze di misura non avrebbero potuto dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, e che la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per i vizi o mancanza di qualità.
Chiariva, inoltre, il G.E. che la differenza di prezzo a carico degli aggiudicatari provvisori sarebbe stata comunque assorbita dalla decurtazione del 15% del valore di mercato del bene già effettuata nella perizia di stima depositata nella procedura esecutiva.
Appare evidente che nessuna prova è stata fornita dalle odierne appellanti, sulle quali gravava il relativo onere, circa lo spostamento dei confini asseritamente effettuato dall'appellata, e, pertanto, corretta appare la sentenza impugnata, che deve essere confermata.
Per quanto attiene alle spese liquidate dal primo giudice, lo stesso ha correttamente effettuato la liquidazione considerando il valore della causa, dichiarato dagli odierni appellanti, pari a €. 50.000,00, applicando i parametri medi del D.M.147/22.
2) Per quanto fin qui esposto l'appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite relative al presente grado di appello deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia (€.50.000,00) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 7
di cui al d.m. 147/22, ed i relativi parametri (minimi, stante la limitata difficoltà della causa) (Cass. n. 31884/18, 19989/21).
Trattandosi di procedimento iniziato, in questo grado di appello, successivamente al 30/1/2013, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del DPR 30/5/02 n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17, della legge 24/12/12 n. 228, per dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte delle appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da Parte_1
e avverso la sentenza n. 1513/24, emessa dal Tribunale di
[...] CP_4
Ragusa in data 2/10/24, che conferma;
condanna le appellanti, in solido, alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, in favore dell'appellata, che liquida in complessivi €.4.996,00, di cui €. 1.029,00 per la fase di studio, €. 709,00 fase introduttiva, €. 1.523,00 fase di trattazione ed €. 1.735,00 fase decisionale, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento a carico delle appellanti, della somma di cui all'art. 13 comma 1 quater, del DPR
30/5/02, n. 115.
Così deciso in Catania il giorno 10 giugno 2025 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE AUSILIARIO EST.
Dott.ssa Mariannina Giuffrida
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Dipietro