CA
Decreto 21 marzo 2025
Decreto 21 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, decreto 21/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catanzaro
II^ Sezione civile
La Corte di Appello di Catanzaro, in persona del consigliere designato, dott. Antonio
Rizzuti, ha pronunciato il seguente
Decreto
nel procedimento n. 15/2025 V.G. (equa riparazione ex legge 89/2001), instaurato con ricorso presentato il 6.1.2025, da:
P.I. , in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con sede in Corigliano-Rossano (Cs), in via A. De Florio, Parte_2 rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Pasquale Catalano e dall'avv. Gianfilippo Maradei, entrambi del foro di Castrovillari, con domicilio eletto presso lo studio legale, sito in Catanzaro, via Domenico Romeo n. 35; ricorrente
nei confronti del
, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege in Controparte_1 Catanzaro, via Gioacchino Da Fiore n. 34, presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro.
resistente
Con ricorso presentato il 6.1.2025, la società in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore, adiva questa Corte di Appello, ai sensi Parte_2 degli artt. 2 e ss. della legge n. 89/2001, al fine di ottenere l'accertamento della violazione dell'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo - segnatamente, del diritto, sancito dalla disposizione citata di detta Convenzione, alla durata ragionevole del processo - e, quindi, chiedeva una equa riparazione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 89/2001 citata, in relazione ad un procedimento civile, avente ad oggetto domanda di risarcimento dei danni, instaurato dalla società ricorrente dinanzi al Giudice di Pace di Corigliano, conclusosi in primo grado con sentenza n. 98/2015, proseguito in appello dinanzi al
Tribunale di Castrovillari e conclusosi con sentenza del suddetto Tribunale n.
1061/2024. A tal fine, la società ricorrente affermava che: in data 12.7.2012, aveva notificato alla
“ ed a tale Famigliuolo un atto di citazione davanti al Giudice di Controparte_2 pace di Corigliano Calabro, al fine di richiedere il risarcimento dei danni per i danni subiti per la scarsa qualità dei materiali forniti (nello specifico, si trattava di vernici); la causa aveva assunto il n. 706/2012 R.G. del Giudice di Pace di Corigliano;
espletata l'istruttoria, all'udienza del 17.10.2014, il Giudice di Pace adito aveva trattenuto la causa in decisione;
con la sentenza del Giudice di pace del 10.3.2015, era stata accolta parzialmente la domanda attorea;
la sentenza era stata impugnata dalla società, odierna
1 ricorrente, dinanzi al Tribunale di Castrovillari, in funzione di giudice di appello, con atto di citazione notificato il 2.10.2015; il giudizio di secondo grado era stato definito con sentenza n. 1061/2024 dell'8.6.2024. Sosteneva, quindi, la società ricorrente, che il giudizio presupposto si era protratto oltre la durata ragionevole ed in violazione della previsione di cui agli art. 2 e segg. della legge 89/2001. Chiedeva, pertanto, di accertare la violazione sia dell'art. 6, §1, della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo sia della legge n. 89/2001 e, quindi, di condannare il al pagamento, in suo favore e a titolo di equa riparazione, della Controparte_1 somma di euro 3.900,00, a titolo di danno non patrimoniale, salva diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, nonché al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore dei procuratori antistatari (cfr. il ricorso).
Motivi della decisione
Dalla documentazione prodotta dalla società ricorrente emerge, nella sostanza, quanto sostenuto nel ricorso, salve le seguenti precisazioni. La società ricorrente richiede che venga accertata la violazione della ragionevole durata del processo svoltosi dinanzi al Giudice di Pace di Corigliano in primo grado e conclusosi con sentenza n. 1061/2024 dell'8.6.2024 del Tribunale di Castrovillari, all'esito del giudizio di appello. Deve precisarsi che il giudizio presupposto di primo grado è stato instaurato con atto di citazione notificato il 2.8.2012; l'appello avverso la sentenza del Giudice di pace (depositata in cancelleria il 10.3.2015) è stato notificato il 6.10.2015; il giudizio di appello si è concluso con la sentenza del Tribunale di Castrovillari pubblicata in data
8.6.2015. L'odierno ricorso, presentato il 6.1.2025, è tempestivo, non risultando violato il termine, previsto dall'art. 4 della legge 89/2001 a pena di decadenza, di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che ha definito il giudizio presupposto.
La causa in esame è durata complessivamente 11 anni, 10 mesi e 6 giorni (dalla data della notificazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, avvenuta il 2.8.2012, fino alla conclusione del giudizio presupposto, avvenuta con la pubblicazione della sentenza del Tribunale di Castrovillari in data 8.6.2024).
Ai fini della valutazione relativa al superamento o meno dei termini di durata ragionevole del processo, occorre tenere presente la disposizione di cui all'art. 2, comma 2-bis, della legge n. 89/2001, a norma della quale si considera rispettato il termine ragionevole se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado, di un anno nel giudizio di legittimità. Peraltro, dal termine di durata deve scomputarsi, oltre che quello di durata ragionevole del processo, quello in cui è rimasto pendente il termine per l'impugnazione ovvero il periodo intercorrente tra la pubblicazione della sentenza di primo grado (10.3.2015) e l'instaurazione del giudizio di secondo grado (6.10.2015) pari ad 6 mesi, e 26 giorni, per cui la violazione complessiva del giudizio deve essere ritenuta per 6 anni, 4 mesi e 3 giorni.
Nel caso in esame, dunque, riguardando la domanda di equa riparazione il ritardo verificatosi in relazione a due gradi di giudizio, scomputando i periodi suddetti, la violazione del principio della ragionevole durata del processo deve essere ritenuta per circa 6 anni, 3 mesi e 10 giorni.
2 Tanto premesso, deve ritenersi, nei limiti sopra precisati, la sussistenza del danno morale in relazione al periodo di “irragionevole durata del giudizio”. Al riguardo, le Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 1338/2004) hanno affermato che il danno non patrimoniale è “conseguenza normale”, ancorché non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. Pertanto, pur dovendo escludersi la configurabilità di un danno in re ipsa (ossia, automaticamente e necessariamente insito nell'accertamento della violazione), il giudice che ha accertato e determinato l'entità della violazione relativa alla durata ragionevole deve ritenere sussistente il danno non patrimoniale ogni qualvolta non ricorrano, nel caso concreto, circostanze particolari che escludono che il danno sia stato subito dal ricorrente. Ne consegue che tale tipo di danno non necessita di alcun sostegno probatorio relativo al singolo caso. In altri termini, la parte non ha l'onere di provarlo ed il giudice deve riconoscerlo e liquidarlo, ogniqualvolta non ricorrano circostanze particolari, nel caso concreto, che facciano escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente. In relazione all'entità del danno da pregiudizio morale di natura transitoria, occorre tenere conto del valore della controversia, della sua natura, nonché dell'esito parzialmente favorevole all'odierna ricorrente del giudizio. In relazione all'entità del danno da pregiudizio morale di natura transitoria, occorre tenere conto del valore della controversia, della sua natura, nonché dell'esito del giudizio solo parzialmente favorevole all'odierno ricorrente.
Tenuto conto di tali circostanze, il danno morale patito dovrebbe essere liquidato in euro
450,00 per anno o frazione di anno superiore a 6 mesi di ritardo e, dunque, in complessivi euro 2.700,00, oltre interessi legali dalla domanda. Tuttavia, deve tenersi conto del disposto dell'art. 2-bis, comma 3°, della legge n. 89/2001 che, in deroga al criterio di cui al 1° comma (indennizzo, di regola, da euro
400,00 a euro 800,00 per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi che eccede la durata ragionevole), prevede che tale misura non può essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice.
Nel caso di specie, il valore del diritto accertato dal giudice è pari a euro 1.000,00, oltre interessi (nel complesso, euro 1.046,29) per come stabilito nella sentenza del Giudice di pace, confermata all'esito del giudizio di appello. Ne consegue che l'indennizzo, in relazione al danno non patrimoniale, deve essere determinato in misura pari ad euro 1.046,29).
Al contrario, non risulta allegato né tanto meno comprovato alcuno specifico pregiudizio di natura patrimoniale dalla eccessiva durata del processo.
Considerato che
l'onorario spettante al difensore deve essere determinato secondo i criteri dell'apposito regolamento adottato con d.m. n. 55/2014, come modificato con il d.m. n. 147/2022, tenuto conto del fatto che il procedimento rientra tra quelli di natura monitoria, le stesse devono essere determinate nella misura di euro 473,00 per onorari e di euro 27,00 per spese documentate, oltre rimborso forfetario per spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge (cassa avvocati per il 4%; I.v.a., ove dovuta;
rimborso di spese generali per il 15%).
P. Q. M.
La Corte d'Appello, Sezione II^ Civile, nella persona del consigliere designato, dott. Antonio Rizzuti, pronunciando sul ricorso per equa riparazione proposto dalla società
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_1 Parte_2
3 nei confronti del in persona del Ministro pro tempore, ogni Controparte_1 diversa istanza disattesa, così provvede:
- ingiunge al di pagare, senza dilazione, in favore della società Controparte_1 ricorrente, la somma di euro 1.046,29, oltre interessi legali dalla domanda di equa riparazione e fino al saldo, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione del decreto;
- ingiunge al il rimborso delle spese della procedura, liquidate Controparte_1 in euro 473,00 per onorari ed euro 27,00 per spese documentate, oltre rimborso forfetario per spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, da distrarsi a favore dei procuratori costituiti ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Così deciso in Catanzaro, il 20.3.2025
Il consigliere designato dott. Antonio Rizzuti
4
II^ Sezione civile
La Corte di Appello di Catanzaro, in persona del consigliere designato, dott. Antonio
Rizzuti, ha pronunciato il seguente
Decreto
nel procedimento n. 15/2025 V.G. (equa riparazione ex legge 89/2001), instaurato con ricorso presentato il 6.1.2025, da:
P.I. , in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con sede in Corigliano-Rossano (Cs), in via A. De Florio, Parte_2 rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Pasquale Catalano e dall'avv. Gianfilippo Maradei, entrambi del foro di Castrovillari, con domicilio eletto presso lo studio legale, sito in Catanzaro, via Domenico Romeo n. 35; ricorrente
nei confronti del
, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege in Controparte_1 Catanzaro, via Gioacchino Da Fiore n. 34, presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro.
resistente
Con ricorso presentato il 6.1.2025, la società in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore, adiva questa Corte di Appello, ai sensi Parte_2 degli artt. 2 e ss. della legge n. 89/2001, al fine di ottenere l'accertamento della violazione dell'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo - segnatamente, del diritto, sancito dalla disposizione citata di detta Convenzione, alla durata ragionevole del processo - e, quindi, chiedeva una equa riparazione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 89/2001 citata, in relazione ad un procedimento civile, avente ad oggetto domanda di risarcimento dei danni, instaurato dalla società ricorrente dinanzi al Giudice di Pace di Corigliano, conclusosi in primo grado con sentenza n. 98/2015, proseguito in appello dinanzi al
Tribunale di Castrovillari e conclusosi con sentenza del suddetto Tribunale n.
1061/2024. A tal fine, la società ricorrente affermava che: in data 12.7.2012, aveva notificato alla
“ ed a tale Famigliuolo un atto di citazione davanti al Giudice di Controparte_2 pace di Corigliano Calabro, al fine di richiedere il risarcimento dei danni per i danni subiti per la scarsa qualità dei materiali forniti (nello specifico, si trattava di vernici); la causa aveva assunto il n. 706/2012 R.G. del Giudice di Pace di Corigliano;
espletata l'istruttoria, all'udienza del 17.10.2014, il Giudice di Pace adito aveva trattenuto la causa in decisione;
con la sentenza del Giudice di pace del 10.3.2015, era stata accolta parzialmente la domanda attorea;
la sentenza era stata impugnata dalla società, odierna
1 ricorrente, dinanzi al Tribunale di Castrovillari, in funzione di giudice di appello, con atto di citazione notificato il 2.10.2015; il giudizio di secondo grado era stato definito con sentenza n. 1061/2024 dell'8.6.2024. Sosteneva, quindi, la società ricorrente, che il giudizio presupposto si era protratto oltre la durata ragionevole ed in violazione della previsione di cui agli art. 2 e segg. della legge 89/2001. Chiedeva, pertanto, di accertare la violazione sia dell'art. 6, §1, della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo sia della legge n. 89/2001 e, quindi, di condannare il al pagamento, in suo favore e a titolo di equa riparazione, della Controparte_1 somma di euro 3.900,00, a titolo di danno non patrimoniale, salva diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, nonché al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore dei procuratori antistatari (cfr. il ricorso).
Motivi della decisione
Dalla documentazione prodotta dalla società ricorrente emerge, nella sostanza, quanto sostenuto nel ricorso, salve le seguenti precisazioni. La società ricorrente richiede che venga accertata la violazione della ragionevole durata del processo svoltosi dinanzi al Giudice di Pace di Corigliano in primo grado e conclusosi con sentenza n. 1061/2024 dell'8.6.2024 del Tribunale di Castrovillari, all'esito del giudizio di appello. Deve precisarsi che il giudizio presupposto di primo grado è stato instaurato con atto di citazione notificato il 2.8.2012; l'appello avverso la sentenza del Giudice di pace (depositata in cancelleria il 10.3.2015) è stato notificato il 6.10.2015; il giudizio di appello si è concluso con la sentenza del Tribunale di Castrovillari pubblicata in data
8.6.2015. L'odierno ricorso, presentato il 6.1.2025, è tempestivo, non risultando violato il termine, previsto dall'art. 4 della legge 89/2001 a pena di decadenza, di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che ha definito il giudizio presupposto.
La causa in esame è durata complessivamente 11 anni, 10 mesi e 6 giorni (dalla data della notificazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, avvenuta il 2.8.2012, fino alla conclusione del giudizio presupposto, avvenuta con la pubblicazione della sentenza del Tribunale di Castrovillari in data 8.6.2024).
Ai fini della valutazione relativa al superamento o meno dei termini di durata ragionevole del processo, occorre tenere presente la disposizione di cui all'art. 2, comma 2-bis, della legge n. 89/2001, a norma della quale si considera rispettato il termine ragionevole se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado, di un anno nel giudizio di legittimità. Peraltro, dal termine di durata deve scomputarsi, oltre che quello di durata ragionevole del processo, quello in cui è rimasto pendente il termine per l'impugnazione ovvero il periodo intercorrente tra la pubblicazione della sentenza di primo grado (10.3.2015) e l'instaurazione del giudizio di secondo grado (6.10.2015) pari ad 6 mesi, e 26 giorni, per cui la violazione complessiva del giudizio deve essere ritenuta per 6 anni, 4 mesi e 3 giorni.
Nel caso in esame, dunque, riguardando la domanda di equa riparazione il ritardo verificatosi in relazione a due gradi di giudizio, scomputando i periodi suddetti, la violazione del principio della ragionevole durata del processo deve essere ritenuta per circa 6 anni, 3 mesi e 10 giorni.
2 Tanto premesso, deve ritenersi, nei limiti sopra precisati, la sussistenza del danno morale in relazione al periodo di “irragionevole durata del giudizio”. Al riguardo, le Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 1338/2004) hanno affermato che il danno non patrimoniale è “conseguenza normale”, ancorché non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. Pertanto, pur dovendo escludersi la configurabilità di un danno in re ipsa (ossia, automaticamente e necessariamente insito nell'accertamento della violazione), il giudice che ha accertato e determinato l'entità della violazione relativa alla durata ragionevole deve ritenere sussistente il danno non patrimoniale ogni qualvolta non ricorrano, nel caso concreto, circostanze particolari che escludono che il danno sia stato subito dal ricorrente. Ne consegue che tale tipo di danno non necessita di alcun sostegno probatorio relativo al singolo caso. In altri termini, la parte non ha l'onere di provarlo ed il giudice deve riconoscerlo e liquidarlo, ogniqualvolta non ricorrano circostanze particolari, nel caso concreto, che facciano escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente. In relazione all'entità del danno da pregiudizio morale di natura transitoria, occorre tenere conto del valore della controversia, della sua natura, nonché dell'esito parzialmente favorevole all'odierna ricorrente del giudizio. In relazione all'entità del danno da pregiudizio morale di natura transitoria, occorre tenere conto del valore della controversia, della sua natura, nonché dell'esito del giudizio solo parzialmente favorevole all'odierno ricorrente.
Tenuto conto di tali circostanze, il danno morale patito dovrebbe essere liquidato in euro
450,00 per anno o frazione di anno superiore a 6 mesi di ritardo e, dunque, in complessivi euro 2.700,00, oltre interessi legali dalla domanda. Tuttavia, deve tenersi conto del disposto dell'art. 2-bis, comma 3°, della legge n. 89/2001 che, in deroga al criterio di cui al 1° comma (indennizzo, di regola, da euro
400,00 a euro 800,00 per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi che eccede la durata ragionevole), prevede che tale misura non può essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice.
Nel caso di specie, il valore del diritto accertato dal giudice è pari a euro 1.000,00, oltre interessi (nel complesso, euro 1.046,29) per come stabilito nella sentenza del Giudice di pace, confermata all'esito del giudizio di appello. Ne consegue che l'indennizzo, in relazione al danno non patrimoniale, deve essere determinato in misura pari ad euro 1.046,29).
Al contrario, non risulta allegato né tanto meno comprovato alcuno specifico pregiudizio di natura patrimoniale dalla eccessiva durata del processo.
Considerato che
l'onorario spettante al difensore deve essere determinato secondo i criteri dell'apposito regolamento adottato con d.m. n. 55/2014, come modificato con il d.m. n. 147/2022, tenuto conto del fatto che il procedimento rientra tra quelli di natura monitoria, le stesse devono essere determinate nella misura di euro 473,00 per onorari e di euro 27,00 per spese documentate, oltre rimborso forfetario per spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge (cassa avvocati per il 4%; I.v.a., ove dovuta;
rimborso di spese generali per il 15%).
P. Q. M.
La Corte d'Appello, Sezione II^ Civile, nella persona del consigliere designato, dott. Antonio Rizzuti, pronunciando sul ricorso per equa riparazione proposto dalla società
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_1 Parte_2
3 nei confronti del in persona del Ministro pro tempore, ogni Controparte_1 diversa istanza disattesa, così provvede:
- ingiunge al di pagare, senza dilazione, in favore della società Controparte_1 ricorrente, la somma di euro 1.046,29, oltre interessi legali dalla domanda di equa riparazione e fino al saldo, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione del decreto;
- ingiunge al il rimborso delle spese della procedura, liquidate Controparte_1 in euro 473,00 per onorari ed euro 27,00 per spese documentate, oltre rimborso forfetario per spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, da distrarsi a favore dei procuratori costituiti ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Così deciso in Catanzaro, il 20.3.2025
Il consigliere designato dott. Antonio Rizzuti
4