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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 24/07/2025, n. 1073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1073 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
in persona del Giudice Unico, Dott.ssa AN OT, magistrato onorario, all'udienza del
24/07/2025, lette le conclusioni rassegnate dalle parti, udita la discussione orale, visto l'art.281 sexies c.p.c., dopo essersi ritirato in camera di consiglio, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1457 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 e vertente tra
TRA
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. MIGNANO GIACOMO, presso il cui studio e indirizzo telematico indicato in atti, è domiciliato in forza di mandato
Opponente
E
) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_2 difeso dall'Avv. DI BRANGO ROSINO presso il cui studio e indirizzo telematico, come indicati in atti, è domiciliato giusta mandato in atti,
OGGETTO: Obbligazioni e contratti: opposizione a decreto ingiuntivo n. 206\2020 R.G.
1
FATTO E DIRITTO
Il proponeva rituale opposizione avverso il decreto ingiuntivo, emesso da questo Parte_1
Tribunale ed iscritto al n. 206\2020 di R.G., con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 36.696,27, oltre interessi e spese di procedura, su ricorso della odierna CP_1 opposta, titolare di una residenza sanitaria assistenziale denominata Villa degli Ulivi, che aveva dedotto il mancato pagamento di n. 25 fatture emesse, mensilmente, per rette di degenza, tra il 2014 ed il 2017, della signora asseritamente a carico dell'ente comunale ex lege. Parte_2
328/2000. A fondamento della opposizione il deduceva il difetto di titolarità passiva Pt_1 dell'Ente, in quanto questo, mai informato, non aveva mai assunto le obbligazioni di cui alle fatture che disconosceva quanto alla loro debenza. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, la CP_1 contestava gli avversi assunti e insisteva per la conferma del decreto ingiuntivo, previa integrale rigetto della opposizione. Concessi i termini per le memorie ex art. 183, 6° comma, cpc, la parte opposta sollevava altresì eccezione di giudicato esterno in virtù della sentenza emessa da questo
Tribunale n. 596\2021, R.G. 4696\2015, pubblicata il 22\04\2021. Tale eccezione veniva contestata dalla parte opponente, ritenendo la diversità dei periodi di ricovero oggetto di domanda e quindi il diverso accertamento richiesto al Giudice circa la sussistenza o no degli obblighi, relativi a periodi diversi, in capo all'Ente mai informato degli stessi. In assenza di altre richieste istruttorie, venivano acquisite agli atti le produzioni documentali effettuate dalle parti. La causa veniva di recente posta sul ruolo della scrivente a seguito dello scardinamento di ruolo decisorio vacante. Dopo aver interpellato le parti alla udienza interlocutoria in atti in cui le stesse hanno avuto modo di valorizzare le rispettive difese, si preveniva alla udienza di discussione, ex art. 281 sexies cpc, del
25 luglio 2025 alla quale le parti cosi precisavano le rispettive conclusioni: Per parte opponente:
“Piaccia all'On. Tribunale, contrariis reiectis, previa revoca dell'opposto provvedimento monitorio, dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente all'opposta, in ragione della obbligazione dedotta nell'opposto provvedimento monitorio. Vittoria di spese”
Per parte opposta: “Nel merito, per le ragioni di cui in narrativa, voglia rigettare la domanda dell'Ente opponente e confermare il Decreto Ingiuntivo n. 129/2020, del Tribunale di Cassino (FR).
Voglia, infine, per le ragioni espresse in narrativa, condannare la parte opponente al risarcimento
2 del danno a titolo di responsabilità aggravata per lite temeraria, ex art. 96 C.p.c., poiché la sua condotta ha costretto l'opposta a subire un processo del tutto ingiustificato. Con vittoria di spese, delle competenze di giudizio, delle spese generali, della C.P.A. e dell'I.V.A., così come per legge e come il sig. Giudice riterrà equo e giusto”
Alla medesima udienza le parti discutevano oralmente la causa, riportandosi alle note conclusive in atti e valorizzando alcuni aspetti tra i più rilevanti delle rispettive produzioni e difese come da verbale allegato cui si rinvia.
Va in primo luogo esclusa la sussistenza del vincolo di giudicato esterno sostanziale, ex art. 2909
c.c. rispetto alla sentenza n. 596\2021, emessa da questo Tribunale ed iscritta al n. di R.G.
4696\2015, pubblicata il 22\04\2021, prodotta in atti con formula di passaggio in giudicato. Pur nella apparente identità di causa petendi, vi sono sicuramente tra i due giudizi elementi di novità anche sotto tale profilo oltre che diversità di petitum perché in questo giudizio si tratta di accertare se, in relazione ai diversi periodi di degenza della medesima beneficiaria, siano sorte o no le corrispondenti obbligazioni di pagamento delle rette di degenza a carico del Nel caso in Pt_1 esame non vi è, infatti, un titolo unitario in grado di determinare l'insorgenza di tali obbligazioni, supportandole ad libitum ma è invece richiesto un accertamento diverso perché riferito a ciascun periodo di ricovero ove debitamente autorizzato, da valutarsi secondo le norme, cogenti, in materia di contabilità degli enti pubblici. Nella fattispecie si tratta di stabilire se in relazione ai periodi di degenza di cui alle fatture in atti, che si riferiscono a periodi tra il 2014 e il 2017, il fosse Pt_1 stato messo a conoscenza dei ricoveri stessi e se possa dirsi raggiunta adeguata prova dell'assunzione da parte dell'Ente delle correlative obbligazioni di pagamento. Nel caso della sopra indicata sentenza del 2021 si può sicuramente ritenere, come eccepito dal trattarsi di Pt_1 ricoveri e di obbligazioni che si riferiscono a periodi ben antecedenti: pur avendo la sentenza omesso la enunciazione dello svolgimento del processo, tale dato lo si può ricavare dall'esame dei documenti prodotti in quel diverso giudizio, come indicati in motivazione (v. pag. 4 sentenza
506\2021). L'eccezione di giudicato esterno va dunque rigettata.
Nel merito, secondo questo Giudice la opposizione è fondata: le argomentazioni difensive del come chiaramente ribadite nelle note conclusive e valorizzate alla udienza di discussione, Pt_1 appaiono condivisibili per quanto di ragione, come di seguito evidenziato.
L'esito della istruttoria documentale svolta in questo giudizio di merito ha omesso di fornire adeguata prova della conoscenza, da parte del dei ricoveri disposti per i periodi Parte_1 riportati nelle fatture del cui pagamento si discute e della assunzione di alcuna valida obbligazione
3 da parte dell' nei confronti della opposta. CP_2
Giova rilevare, al fine di chiarire l'esito sopra evidenziato, che la legge 328\2000, intitolata "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" è finalizzata a promuovere interventi sociali, assistenziali e sociosanitari che garantiscano un aiuto concreto alle persone e alle famiglie in difficoltà. In assenza di una disciplina specifica sui livelli essenziali delle prestazioni in ambito sociale, le Regioni e i Comuni hanno disegnato, in ambito nazionale, servizi assistenziali non omogenei. In ogni caso, tutti i Comuni debbono provvedere a gestire i vari servizi erogati nei limiti degli stanziamenti regionali, secondo le regole procedimentali della c.d. pubblica evidenza, trattandosi di danaro pubblico. In tal senso, dunque, l'art. 6 n. 4 della legge 328\2000, non a caso intitolata “funzioni dei Comuni” ha mero valore programmatico generale laddove recita che
“Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica”. Come si ricava, nel caso di specie, dalla
Legge Regione Lazio n. 41\93, e dai regolamenti regionale n. 1 del 6\09\1994 e successive integrazioni, il Comune può assumere l'obbligazione di pagamento integrale per la degenza di un soggetto in una residenza sanitaria assistenziale laddove il beneficiario o i loro familiari, tenuti alle prestazioni alimentari, non siano in grado di provvedere.
Inoltre, come rilevato anche in seno alla recente giurisprudenza, alla quale si intende dare seguito,
“In tema di servizi socio-assistenziali, l'art. 6 della l. n. 328 del 2000 va contemperato con il disposto degli artt. 183 e 191 del d.lgs. n. 267 del 2000, sicché l'obbligo del comune di residenza di disporre il ricovero di persone anziane presso strutture private è subordinato all'attestazione della relativa copertura finanziaria, in quanto è vietata qualsiasi spesa in assenza di impegno contabile registrato sul competente capitolo di bilancio di previsione. Tale obbligo di assistenza, infatti, non è incondizionato, ma presuppone un bilanciamento con altri interessi costituzionalmente protetti, ravvisabili nelle effettive risorse organizzative e finanziarie di cui l'ente dispone, che si traducono, poi, nell'osservanza delle disposizioni sui contratti della P.A.” (Cass. 24655\2016). Nel caso di specie manca prova che il mai previamente informato, abbia disposto ovvero autorizzato i Pt_1 vari periodi di ricovero, come indicati nelle fatture (non aventi efficacia costitutiva di alcun debito, come è peraltro rimasto incontestato), leggendo le quali si evince che ai periodi di ricovero si sono alternati periodi di mancato ricovero. La decisione del ricovero in una RSA, anche su iniziativa del medico curante o di quello ospedaliero, spetta per la verità in casi come quello in esame, ad una apposita unità di valutazione territoriale istituita presso ciascuna ASL, in composizione
4 multidisciplinare (medici, infermieri, assistenti sociali), che deve previamente valutare l'idoneità della persona non autosufficiente al ricovero, elaborando un piano assistenziale personalizzato, determinando altresì la data di dimissione e l'eventuale proroga del soggiorno.. La prova di tali determinazioni e della comunicazione o comunque conoscenza degli stessi da parte del Pt_1 opponente non è stata affatto raggiunta nel presente giudizio. Manca altresì prova che il Pt_1 abbia assunto alcun valido impegno di spesa in relazione al pagamento delle somme di cui alle fatture in atti come richiesto, a pena di nullità, dagli artt. 183 e 191 del c.d. TUEL.
Nello specifico, oltre agli atti e alla sentenza più volte indicata, la ha infatti prodotto solo la CP_1 seguente documentazione (inidonea a provare alcun credito nei confronti del Comune di per Pt_1 le dedotte rette di cui al decreto ingiuntivo): - il verbale di commissione di prima istanza per l'accertamento della invalidità civile della signora , stato che non è in contestazione;
- una Pt_2 attestazione del direttore amministrativo della del 27 ottobre 2020 che dichiara, a non CP_1 meglio specificati fini, che la signora non ha avuto interruzioni nella degenza e che, ribadita Pt_2 la inidoneità a costituire fonte di obbligo di pagamento per il Comune, contrasta con quanto indicato nelle fatture prodotte nel monitorio, ove vi sono periodi discontinui nella indicazione mensile delle rette per degenza;
- la nota della Asl del 6 agosto 2007 che comunica alla RSA la Parte_3 variazione della diaria giornaliera, per il periodo febbraio\maggio 2007 che, quindi, nemmeno attiene al periodo dei cui ricoveri si discute;
- una deliberazione di giunta comunale del lontano
2005, per giunta prodotta in mera copia fotostatica e priva di timbri e firma che, come correttamente precisato dalla opponente, si riferisce alla obbligazione di pagamento, con stanziamento in bilancio del 2005, della somma di € 8.294,30 con riferimento al solo ricovero del 2004 (indicata anche nella sentenza del 2021); - una nota del Comune di del 23 dicembre 2002 alla Asl di Formia che Pt_1 esprime eventuale parre favorevole al ricovero della signora in una RSA sita nella Regione Pt_2
Lazio, che ha probabilmente dato avvio all'iter di valutazione per il ricovero che il Comune ha ammesso essere avvenuto nel 2004; - un bonifico del Comune di del 17 11 2009 che, stante Pt_1 la data, non attiene ai presunti debiti per i quali è causa e che riporta nella causale un mandato per presunte spese non meglio leggibili, stante la scarsità della qualità della produzione documentale effettuata dalla - una mail di una assistente sociale comunale del settembre 2015 che CP_1 propone un rientro in relazione sempre al ricovero pregresso del 2004, oggetto del precedente giudizio conclusosi nel 2021 (v. doc. fascicolo telematico parte opposta).
5 Stante gli evidenziati esiti dell'istruttoria svolta in questo giudizio, che comprovano la eccepita insussistenza di alcun debito da parte del nei confronti della per le Parte_1 CP_1 causali indicate nel ricorso monitorio, il decreto ingiuntivo va revocato in accoglimento della opposizione. Ne consegue anche il rigetto della domanda ex art. 96 cpc avanzata dall'opposta.
In virtù del principio della soccombenza previsto dall'art. 91 c.p.c., la parte opposta deve essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla controparte le spese processuali del presente giudizio, così come liquidate in dispositivo, in conformità della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e del Regolamento adottato con il D.M. n. 55\2014 come aggiornato dal DM 147\2022.
Precisamente, avuto riguardo al valore della causa, come dichiarato ed in atti, i compensi vengono liquidati sulla base della pertinente Tabella allegata al predetto Regolamento, secondo il valore medio previsto nello scaglione “da € 26.00,01 a € 52.000,00” rispettivamente, per la fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale. Le spese vive, come documentate in atti, saranno recuperate dalla parte opponente nei confronti della parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda iscritta al n. 1457 2020 di R.G. - ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e\o assorbita- così provvede:
• Accoglie l'opposizione;
• Revoca il decreto ingiuntivo n. 206\2020 R.G. di questo Tribunale;
• Rigetta la domanda ex art. 96 cpc avanzata dalla parte opposta;
• Condanna la in persona del legale rapp.p.t., al rimborso delle spese di lite CP_1 in favore del , in persona del legale rappresentante pro-tempore nella Parte_1 misura di € 7616,00\\ per totale compensi oltre spese generali al 15% su detti, rimborso spese vive come in atti documentate, nonché oneri previdenziali forensi ed IVA, ove dovuta, come per legge.
Così deciso in Cassino, 24/07/2025
Il Giudice Unico
AN OT
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
in persona del Giudice Unico, Dott.ssa AN OT, magistrato onorario, all'udienza del
24/07/2025, lette le conclusioni rassegnate dalle parti, udita la discussione orale, visto l'art.281 sexies c.p.c., dopo essersi ritirato in camera di consiglio, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1457 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 e vertente tra
TRA
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. MIGNANO GIACOMO, presso il cui studio e indirizzo telematico indicato in atti, è domiciliato in forza di mandato
Opponente
E
) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_2 difeso dall'Avv. DI BRANGO ROSINO presso il cui studio e indirizzo telematico, come indicati in atti, è domiciliato giusta mandato in atti,
OGGETTO: Obbligazioni e contratti: opposizione a decreto ingiuntivo n. 206\2020 R.G.
1
FATTO E DIRITTO
Il proponeva rituale opposizione avverso il decreto ingiuntivo, emesso da questo Parte_1
Tribunale ed iscritto al n. 206\2020 di R.G., con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 36.696,27, oltre interessi e spese di procedura, su ricorso della odierna CP_1 opposta, titolare di una residenza sanitaria assistenziale denominata Villa degli Ulivi, che aveva dedotto il mancato pagamento di n. 25 fatture emesse, mensilmente, per rette di degenza, tra il 2014 ed il 2017, della signora asseritamente a carico dell'ente comunale ex lege. Parte_2
328/2000. A fondamento della opposizione il deduceva il difetto di titolarità passiva Pt_1 dell'Ente, in quanto questo, mai informato, non aveva mai assunto le obbligazioni di cui alle fatture che disconosceva quanto alla loro debenza. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, la CP_1 contestava gli avversi assunti e insisteva per la conferma del decreto ingiuntivo, previa integrale rigetto della opposizione. Concessi i termini per le memorie ex art. 183, 6° comma, cpc, la parte opposta sollevava altresì eccezione di giudicato esterno in virtù della sentenza emessa da questo
Tribunale n. 596\2021, R.G. 4696\2015, pubblicata il 22\04\2021. Tale eccezione veniva contestata dalla parte opponente, ritenendo la diversità dei periodi di ricovero oggetto di domanda e quindi il diverso accertamento richiesto al Giudice circa la sussistenza o no degli obblighi, relativi a periodi diversi, in capo all'Ente mai informato degli stessi. In assenza di altre richieste istruttorie, venivano acquisite agli atti le produzioni documentali effettuate dalle parti. La causa veniva di recente posta sul ruolo della scrivente a seguito dello scardinamento di ruolo decisorio vacante. Dopo aver interpellato le parti alla udienza interlocutoria in atti in cui le stesse hanno avuto modo di valorizzare le rispettive difese, si preveniva alla udienza di discussione, ex art. 281 sexies cpc, del
25 luglio 2025 alla quale le parti cosi precisavano le rispettive conclusioni: Per parte opponente:
“Piaccia all'On. Tribunale, contrariis reiectis, previa revoca dell'opposto provvedimento monitorio, dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente all'opposta, in ragione della obbligazione dedotta nell'opposto provvedimento monitorio. Vittoria di spese”
Per parte opposta: “Nel merito, per le ragioni di cui in narrativa, voglia rigettare la domanda dell'Ente opponente e confermare il Decreto Ingiuntivo n. 129/2020, del Tribunale di Cassino (FR).
Voglia, infine, per le ragioni espresse in narrativa, condannare la parte opponente al risarcimento
2 del danno a titolo di responsabilità aggravata per lite temeraria, ex art. 96 C.p.c., poiché la sua condotta ha costretto l'opposta a subire un processo del tutto ingiustificato. Con vittoria di spese, delle competenze di giudizio, delle spese generali, della C.P.A. e dell'I.V.A., così come per legge e come il sig. Giudice riterrà equo e giusto”
Alla medesima udienza le parti discutevano oralmente la causa, riportandosi alle note conclusive in atti e valorizzando alcuni aspetti tra i più rilevanti delle rispettive produzioni e difese come da verbale allegato cui si rinvia.
Va in primo luogo esclusa la sussistenza del vincolo di giudicato esterno sostanziale, ex art. 2909
c.c. rispetto alla sentenza n. 596\2021, emessa da questo Tribunale ed iscritta al n. di R.G.
4696\2015, pubblicata il 22\04\2021, prodotta in atti con formula di passaggio in giudicato. Pur nella apparente identità di causa petendi, vi sono sicuramente tra i due giudizi elementi di novità anche sotto tale profilo oltre che diversità di petitum perché in questo giudizio si tratta di accertare se, in relazione ai diversi periodi di degenza della medesima beneficiaria, siano sorte o no le corrispondenti obbligazioni di pagamento delle rette di degenza a carico del Nel caso in Pt_1 esame non vi è, infatti, un titolo unitario in grado di determinare l'insorgenza di tali obbligazioni, supportandole ad libitum ma è invece richiesto un accertamento diverso perché riferito a ciascun periodo di ricovero ove debitamente autorizzato, da valutarsi secondo le norme, cogenti, in materia di contabilità degli enti pubblici. Nella fattispecie si tratta di stabilire se in relazione ai periodi di degenza di cui alle fatture in atti, che si riferiscono a periodi tra il 2014 e il 2017, il fosse Pt_1 stato messo a conoscenza dei ricoveri stessi e se possa dirsi raggiunta adeguata prova dell'assunzione da parte dell'Ente delle correlative obbligazioni di pagamento. Nel caso della sopra indicata sentenza del 2021 si può sicuramente ritenere, come eccepito dal trattarsi di Pt_1 ricoveri e di obbligazioni che si riferiscono a periodi ben antecedenti: pur avendo la sentenza omesso la enunciazione dello svolgimento del processo, tale dato lo si può ricavare dall'esame dei documenti prodotti in quel diverso giudizio, come indicati in motivazione (v. pag. 4 sentenza
506\2021). L'eccezione di giudicato esterno va dunque rigettata.
Nel merito, secondo questo Giudice la opposizione è fondata: le argomentazioni difensive del come chiaramente ribadite nelle note conclusive e valorizzate alla udienza di discussione, Pt_1 appaiono condivisibili per quanto di ragione, come di seguito evidenziato.
L'esito della istruttoria documentale svolta in questo giudizio di merito ha omesso di fornire adeguata prova della conoscenza, da parte del dei ricoveri disposti per i periodi Parte_1 riportati nelle fatture del cui pagamento si discute e della assunzione di alcuna valida obbligazione
3 da parte dell' nei confronti della opposta. CP_2
Giova rilevare, al fine di chiarire l'esito sopra evidenziato, che la legge 328\2000, intitolata "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" è finalizzata a promuovere interventi sociali, assistenziali e sociosanitari che garantiscano un aiuto concreto alle persone e alle famiglie in difficoltà. In assenza di una disciplina specifica sui livelli essenziali delle prestazioni in ambito sociale, le Regioni e i Comuni hanno disegnato, in ambito nazionale, servizi assistenziali non omogenei. In ogni caso, tutti i Comuni debbono provvedere a gestire i vari servizi erogati nei limiti degli stanziamenti regionali, secondo le regole procedimentali della c.d. pubblica evidenza, trattandosi di danaro pubblico. In tal senso, dunque, l'art. 6 n. 4 della legge 328\2000, non a caso intitolata “funzioni dei Comuni” ha mero valore programmatico generale laddove recita che
“Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica”. Come si ricava, nel caso di specie, dalla
Legge Regione Lazio n. 41\93, e dai regolamenti regionale n. 1 del 6\09\1994 e successive integrazioni, il Comune può assumere l'obbligazione di pagamento integrale per la degenza di un soggetto in una residenza sanitaria assistenziale laddove il beneficiario o i loro familiari, tenuti alle prestazioni alimentari, non siano in grado di provvedere.
Inoltre, come rilevato anche in seno alla recente giurisprudenza, alla quale si intende dare seguito,
“In tema di servizi socio-assistenziali, l'art. 6 della l. n. 328 del 2000 va contemperato con il disposto degli artt. 183 e 191 del d.lgs. n. 267 del 2000, sicché l'obbligo del comune di residenza di disporre il ricovero di persone anziane presso strutture private è subordinato all'attestazione della relativa copertura finanziaria, in quanto è vietata qualsiasi spesa in assenza di impegno contabile registrato sul competente capitolo di bilancio di previsione. Tale obbligo di assistenza, infatti, non è incondizionato, ma presuppone un bilanciamento con altri interessi costituzionalmente protetti, ravvisabili nelle effettive risorse organizzative e finanziarie di cui l'ente dispone, che si traducono, poi, nell'osservanza delle disposizioni sui contratti della P.A.” (Cass. 24655\2016). Nel caso di specie manca prova che il mai previamente informato, abbia disposto ovvero autorizzato i Pt_1 vari periodi di ricovero, come indicati nelle fatture (non aventi efficacia costitutiva di alcun debito, come è peraltro rimasto incontestato), leggendo le quali si evince che ai periodi di ricovero si sono alternati periodi di mancato ricovero. La decisione del ricovero in una RSA, anche su iniziativa del medico curante o di quello ospedaliero, spetta per la verità in casi come quello in esame, ad una apposita unità di valutazione territoriale istituita presso ciascuna ASL, in composizione
4 multidisciplinare (medici, infermieri, assistenti sociali), che deve previamente valutare l'idoneità della persona non autosufficiente al ricovero, elaborando un piano assistenziale personalizzato, determinando altresì la data di dimissione e l'eventuale proroga del soggiorno.. La prova di tali determinazioni e della comunicazione o comunque conoscenza degli stessi da parte del Pt_1 opponente non è stata affatto raggiunta nel presente giudizio. Manca altresì prova che il Pt_1 abbia assunto alcun valido impegno di spesa in relazione al pagamento delle somme di cui alle fatture in atti come richiesto, a pena di nullità, dagli artt. 183 e 191 del c.d. TUEL.
Nello specifico, oltre agli atti e alla sentenza più volte indicata, la ha infatti prodotto solo la CP_1 seguente documentazione (inidonea a provare alcun credito nei confronti del Comune di per Pt_1 le dedotte rette di cui al decreto ingiuntivo): - il verbale di commissione di prima istanza per l'accertamento della invalidità civile della signora , stato che non è in contestazione;
- una Pt_2 attestazione del direttore amministrativo della del 27 ottobre 2020 che dichiara, a non CP_1 meglio specificati fini, che la signora non ha avuto interruzioni nella degenza e che, ribadita Pt_2 la inidoneità a costituire fonte di obbligo di pagamento per il Comune, contrasta con quanto indicato nelle fatture prodotte nel monitorio, ove vi sono periodi discontinui nella indicazione mensile delle rette per degenza;
- la nota della Asl del 6 agosto 2007 che comunica alla RSA la Parte_3 variazione della diaria giornaliera, per il periodo febbraio\maggio 2007 che, quindi, nemmeno attiene al periodo dei cui ricoveri si discute;
- una deliberazione di giunta comunale del lontano
2005, per giunta prodotta in mera copia fotostatica e priva di timbri e firma che, come correttamente precisato dalla opponente, si riferisce alla obbligazione di pagamento, con stanziamento in bilancio del 2005, della somma di € 8.294,30 con riferimento al solo ricovero del 2004 (indicata anche nella sentenza del 2021); - una nota del Comune di del 23 dicembre 2002 alla Asl di Formia che Pt_1 esprime eventuale parre favorevole al ricovero della signora in una RSA sita nella Regione Pt_2
Lazio, che ha probabilmente dato avvio all'iter di valutazione per il ricovero che il Comune ha ammesso essere avvenuto nel 2004; - un bonifico del Comune di del 17 11 2009 che, stante Pt_1 la data, non attiene ai presunti debiti per i quali è causa e che riporta nella causale un mandato per presunte spese non meglio leggibili, stante la scarsità della qualità della produzione documentale effettuata dalla - una mail di una assistente sociale comunale del settembre 2015 che CP_1 propone un rientro in relazione sempre al ricovero pregresso del 2004, oggetto del precedente giudizio conclusosi nel 2021 (v. doc. fascicolo telematico parte opposta).
5 Stante gli evidenziati esiti dell'istruttoria svolta in questo giudizio, che comprovano la eccepita insussistenza di alcun debito da parte del nei confronti della per le Parte_1 CP_1 causali indicate nel ricorso monitorio, il decreto ingiuntivo va revocato in accoglimento della opposizione. Ne consegue anche il rigetto della domanda ex art. 96 cpc avanzata dall'opposta.
In virtù del principio della soccombenza previsto dall'art. 91 c.p.c., la parte opposta deve essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla controparte le spese processuali del presente giudizio, così come liquidate in dispositivo, in conformità della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e del Regolamento adottato con il D.M. n. 55\2014 come aggiornato dal DM 147\2022.
Precisamente, avuto riguardo al valore della causa, come dichiarato ed in atti, i compensi vengono liquidati sulla base della pertinente Tabella allegata al predetto Regolamento, secondo il valore medio previsto nello scaglione “da € 26.00,01 a € 52.000,00” rispettivamente, per la fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale. Le spese vive, come documentate in atti, saranno recuperate dalla parte opponente nei confronti della parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda iscritta al n. 1457 2020 di R.G. - ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e\o assorbita- così provvede:
• Accoglie l'opposizione;
• Revoca il decreto ingiuntivo n. 206\2020 R.G. di questo Tribunale;
• Rigetta la domanda ex art. 96 cpc avanzata dalla parte opposta;
• Condanna la in persona del legale rapp.p.t., al rimborso delle spese di lite CP_1 in favore del , in persona del legale rappresentante pro-tempore nella Parte_1 misura di € 7616,00\\ per totale compensi oltre spese generali al 15% su detti, rimborso spese vive come in atti documentate, nonché oneri previdenziali forensi ed IVA, ove dovuta, come per legge.
Così deciso in Cassino, 24/07/2025
Il Giudice Unico
AN OT
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