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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 22/09/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Lavoro
Composta dai sigg. Magistrati:
Dott. Roberto Rezzonico – Presidente rel.
Dott. Marco Sabella – Consigliere
Dott. Giovanni Battiato – Giudice Ausiliario della Corte
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 40 del ruolo generale per gli affari di Lavoro dell'anno 2025, vertente tra
Parte_1 elettivamente domiciliato in Barrafranca, Corso Vittorio Emanuele 357, presso lo studio dell'Avv. Gaetano Giunta che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso in appello
A P P E L L A N T E
E
Controparte_1
In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato presso la sede dell , in Caltanissetta, Via Val Controparte_2
D'Aosta 14/d con gli Avv.ti Stefano Dolce e Carmelo Russo che lo rappresentano e difendono in virtù di procura generale alle liti in Notar Per_1 di Roma del 22 marzo 2024
[...]
A P P E L L A T O
OGGETTO: appello a sentenza del Tribunale di Enna
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi atti di impugnazione e costituzione in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19 dicembre 2022, adiva il Parte_1
Tribunale di Enna, in funzione di giudice del lavoro, chiedendogli di:
“A) Accogliere il presente ricorso e, previa disapplicazione di tutti i suddetti impugnati provvedimenti , che qui si intendono integralmente richiamati e CP_1 trascritti, dichiarare che il ricorrente, relativamente agli anni lavorativi 2018 e
2019, ha regolarmente lavorato, quale bracciante agricolo raccoglitore a tempo pieno e determinato, alle dipendenze della ditta “Seggio Fruit srls”, come risulta dai suddetti documenti allegati che qui si intendono richiamati e trascritti, con conseguente diritto soggettivo del medesimo ricorrente alla iscrizione nell'elenco nominativo dei lavoratori agricoli del comune di residenza, tenuto e formato dall' di Enna, in persona del rappresentale CP_1 legale p.t., con ogni consequenziale statuizione di legge;
B) Disporre la (re)iscrizione negli elenchi nominativi agricoli de quibus dell'odierno ricorrente a far data dall'avvenuta ingiusta cancellazione, con conseguente riconoscimento delle giornate lavorative relative agli anni 2018 e
2019.
C) Dichiarare il diritto del ricorrente all'indennità di disoccupazione agricola e, conseguentemente, di malattia connesse agli anni lavorativi 2018 e 2019 e di ogni altro diritto ed emolumento connesso e/o consequenziale, condannando
l' al pagamento di quanto di spettanza, ove non già versato, oltre interessi CP_1 legali e rivalutazione monetaria.
D) Per l'effetto, dichiarare irripetibili le somme già percepite dal ricorrente a titolo di indennità di disoccupazione agricola e malattia ed accessori per gli anni in contestazione”.
Si costituiva il convenuto che eccepiva l'inammissibilità del ricorso ai CP_1 sensi dell'art. 22 L. 83/70 e, nel merito, chiedeva dichiararsi che il ricorrente non aveva diritto alla reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli ed alle conseguenti prestazioni previdenziali derivanti da tale iscrizione, con conferma degli indebiti notificati dall'ente e rigetto delle domande avverse.
Pag. 2 di 9 Con sentenza n. 395/2024 del 22 agosto 2024, il giudice adito rigettava il ricorso e condannava il ricorrente alle spese di lite.
Il Tribunale di Enna accoglieva le difese di merito opposte dall' , rilevando CP_1 che il ricorrente non aveva adempiuto in alcun modo l'onere di provare il rapporto di lavoro fondante le prestazioni previdenziali rivendicate, articolando una prova per testi inammissibile per genericità e producendo documentazione priva di rilievo dimostrativo. Non solo, peraltro, restava indimostrato l'espletamento delle giornate lavorative denunciate presso l' – e CP_1 disconosciute dall'Ente – presso l'azienda Seggio Fruit srls, quale lavoratore subordinato a tempo determinato in agricoltura per gli anni dedotti – ma era stata dimostrata, per converso, la fittizietà di tali rapporti alla luce degli accertamenti condotti in sede ispettiva.
L'appellante chiede la riforma della sentenza e l'integrale accoglimento delle domande avanzate con il ricorso introduttivo di causa.
L , costituitosi, chiede il rigetto del gravame. CP_1
L'appellante denuncia un errore nella valutazione delle prove e della loro rilevanza, errore nascente da un pregiudizio su una presunta collusione fra datore di lavoro e lavoratore. Denuncia altresì il conseguente vizio di motivazione della sentenza, che aveva sminuito e talora del tutto ignorato le prove offerte dal ricorrente, con riconoscimento, viceversa, di preminente rilevanza alla produzione documentale dell' , afferente però ad CP_1 accertamenti ispettivi a carico del datore di lavoro e non alla posizione specifica del ricorrente.
Ricordati gli elementi essenziali del rapporto di lavoro da lui intrattenuto con la Seggio Fruit, e ripercorse le pregresse vicende amministrative, l'appellante lamenta la mancata ammissione delle prove testimoniali e dell'ordine di esibizione, la mancata assegnazione di un termine per note, la valutazione di sostanziale irrilevanza probatoria della documentazione offerta dal ricorrente e dimostrativa del rapporto di lavoro e la prevalenza viceversa accordata ad un accertamento dell'INPS, peraltro di valore solo indiziario, come evidenziato nella stessa sentenza, e ciò nonostante, di fatto, unico dato su cui il giudice di prime cure aveva fondato il proprio erroneo convincimento.
Sostiene l'appellante la piena ammissibilità e rilevanza delle prove richieste, utili a supportare e confermare le risultanze della comunicazione e le CP_3 buste paga depositate. Queste ultime, fra l'altro, trovavano conferma
Pag. 3 di 9 nell'estratto conto per l'anno 2018, in cui risultavano gli accrediti operati dalla
Seggio Fruit e relativi alle ultime tre mensilità di tale anno, elementi del tutto disattesi dal Tribunale. La prova testimoniale avrebbe poi consentito di provare la ulteriore e parziale corresponsione della retribuzione in contanti.
Peraltro, la sussistenza dei rapporti di lavoro erroneamente disconosciuti dall' risultava anche dalle dichiarazioni rese dalle decine di dichiarazioni CP_1 dei lavoratori escussi in sede ispettiva, comprese quelle dello stesso appellante, dichiarazioni che, peraltro, era l'unico modo che ciascun lavoratore aveva a disposizione per fornire la prova richiesta, dal momento che solo i braccianti agricoli avrebbero potuto darsi reciprocamente conferma dell'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro.
Ribadisce poi l'appellante che l'accertamento ispettivo dell' aveva CP_1 riguardato il datore di lavoro, le cui responsabilità sul piano contabile e gestionale non potevano interessare il lavoratore e non inficiavano i rapporti di lavoro, posto che, fra l'altro, doveva ritenersi inverosimile, vista l'estensione dei terreni e che i medesimi erano risultati effettivamente coltivati, che nessun lavoratore fosse stato realmente impiegato. Di contro, nessun accertamento era stato effettuato specificamente sul ricorrente.
L'appellante impugna poi la decisione di primo grado nella parte relativa alle statuizioni sulle spese di lite, avendolo il tribunale erroneamente condannato, nonostante lo stesso avesse, con la propria autodichiarazione ex art. 152 disp.
Att. cpc resa in seno al ricorso, dichiarato il non superamento dei limiti di reddito stabiliti per legge ai fini del pagamento del contributo unificato e di un eventuale condanna alle spese.
L'appello non può trovare accoglimento se non limitatamente all'ultimo dei motivi proposti, concernente la violazione della disciplina di cui 152 disp. Att. cpc.
In primo luogo, gli accertamenti ispettivi condotti dall' non hanno quella CP_1 rilevanza marginale e soggettivamente limitata al datore di lavoro che l'appellante gli attribuisce.
Il personale ispettivo dell' ha, innanzitutto, dato ampiamente conto dei CP_1 criteri utilizzati al fine di selezionare, nel complesso di quelli analizzati, i rapporti ritenuti effettivamente non esistenti.
Gli ispettori hanno evidenziato, sulla base della stessa documentazione fornita dalla Seggio Fruit, la comunicazione da parte della stessa alle competenti
Pag. 4 di 9 pubbliche amministrazioni, tra le quali l' dell'impiego di volumi di CP_1 personale dipendente di gran lunga superiori al fabbisogno di manodopera stimato dalla medesima società per gli anni 2018-2020 (900 giornate di lavoro annuo per i primi due anni e 11.000 per l'anno 2020, contro le oltre 18.000 ore denunciate nel 2018 e 2019 e le oltre 23.000 denunciate nel 2020) e l'ingiustificabile disavanzo economico, desumibile dalle denunce IVA della stessa società all'amministrazione finanziaria, interamente imputabile ai costi per la manodopera dichiarata, con un deficit nei tre anni pari a 1.163.507,52 euro. Ciò premesso, i verbalizzanti hanno ritenuto di individuare, sulla base delle dichiarazioni acquisite nel corso della verifica, i lavoratori formalmente assunti dalla Seggio Fruit residenti ad Adrano, Biancavilla, Paternò, Palagonia
e quali dipendenti di altri esercenti autonome attività di impresa, Pt_2 qualificati come “capisquadra”, a loro volta pure formalmente assunti come braccianti presso la Seggio Fruit, che avevano di fatto preso in appaltato le relative attività di raccolta e lavorazione dei frutti da commercializzare, realizzando un utile di impresa, coincidente con il corrispettivo dei servizi di raccolta ceduti, il cui pagamento da parte della committente era stato dissimulato da erogazioni a titolo retributivo in favore dei membri delle squadre di lavoro, tanto che, come desumibile dalla disamina dei conti correnti bancari della società committente, la " aveva erogato a tali soggetti Controparte_4 retribuzioni del tutto scisse dal quantum del lavoro prestato e mai corrispondenti a quelle loro spettanti sulla scorta del Libro Unico del Lavoro.
Si tratta, osserva la Corte, di elementi di fatto accertati dagli ispettori dell' CP_1 su base in larga parte documentale, mai contraddetti dall'originario ricorrente, che non ne neanche fatto oggetto di gravame, elementi pertanto da ritenersi acquisiti.
Gli ispettori hanno poi accertato, sempre con verifiche documentali non contraddette dall'appellante, che i suddetti operai “appaltati” dai vari
“capisquadra” hanno lavorato per un numero di giornate superiore rispetto a quello dichiarato all' dalla " .", circostanza che, in uno CP_1 Parte_3 alla quantità di prodotto acquistato alla pianta dalla società, desumibile da fatture e documenti di trasporto, e alla capacità di raccolta di ciascun operaio, porta alla dimostrazione che il fabbisogno di manodopera riconducibile alla
"Seggio Fruit S.r.l.s" per gli anni oggetto di verifica fosse stato interamente soddisfatto dalle imprese appaltatrici e che, correlativamente, fossero da
Pag. 5 di 9 considerarsi non sussistenti e solo “cartolari” tutti gli altri rapporti di lavoro bracciantile denunciati all' intercorsi tra l'azienda e gli operai, indicati CP_1 nella "Tabella A" del verbale ispettivo, tra i quali l'odierno appellante, addetti alle lavorazioni sui fondi rustici, il pagamento delle cui retribuzioni, ove effettivo ma in realtà non provato, avrebbe comportato, come detto, un deficit economico tra entrate e uscite pari a oltre un milione di euro, in appena tre anni di attività dell'impresa.
Gli elementi indicativi dell'inesistenza del rapporto di lavoro sono accentuati dall'estratto conto depositato dal e che, lungi dal dimostrare il Pt_1 pagamento della retribuzione e, di conseguenza, l'esistenza e l'onerosità del rapporto lavorativo dedotto in giudizio, costituisce, secondo la Corte, prova del contrario.
Analizzando il documento, non può infatti sfuggire la circostanza, assai sospetta, per cui, nei giorni immediatamente successivi agli accrediti delle somme da parte della Seggio Fruit, si registrano uscite per importi pressoché corrispondenti, con prelievi a mezzo bancomat per l'importo di € 600,00 e, in un caso (19 ottobre 2018) di € 500,00. In sostanza, quindi, non appena effettuato l'accredito, l'importo veniva integralmente prelevato in contanti, privando perciò di tracciabilità le somme e così facendo seriamente dubitare che si trattasse di accrediti effettivi. Per il 2019, poi, manca anche questa parvenza di pagamento tracciabile.
Ecco, allora, che la scelta del primo giudice di non ammettere la prova per testi appare del tutto condivisibile, e ciò non tanto perché i capitoli di prova siano generici, ma perché si pongono in evidente e insanabile contrasto sia con le risultanze ispettive di cui si è detto, sulle quali, come sopra rilevato, lo stesso appellante non ha inteso assumere alcuna specifica posizione contraria, sia con le sopra esposte considerazioni emergenti dalla pretesa prova documentale dei pagamenti, che, viceversa, ne avvalora la fittizietà. Pertanto, gli elementi che inducono a negare la sussistenza del rapporto di lavoro sono così solidi ed univoci che le eventuali conferme dei capitolati da parte dei testimoni non sarebbero idonee a scalfirli ed a far propendere per l'assolvimento del rigoroso onere della prova incombente su chi intende ottenere il riconoscimento di un rapporto di lavoro disconosciuto dall'ente previdenziale, tanto più considerando, nella specie, la scarsa attendibilità soggettiva che può riconoscersi a testimoni indirettamente interessati al buon esito del
Pag. 6 di 9 procedimento, per il lavoratore ricorrente, in quanto anche essi appartenenti al novero dei braccianti agricoli denunciati dalla Seggio Fruit il cui rapporto di lavoro è stato disconosciuto dall' . CP_1
Quanto alla documentazione prodotta, l'appellante contesta la sostanziale irrilevanza probatoria della stessa (modelli di comunicazione di manodopera, denunce contributive, buste paga) sia in quanto di provenienza unilaterale della stessa parte datoriale, sia, ancora una volta, per la sua scarsa attendibilità contenutistica in quanto contrastante con le non contestate risultanze ispettive.
Osserva in senso contrario l'appellante che le valutazioni di non rilevanza della documentazione prodotta operate dal decidente di primo grado sarebbero tuttavia erronee proprio in considerazione degli esiti dei verbali ispettivi prodotti dall' dai quali si rileva, tutt'al più, come detto, la parziale CP_1 inesistenza dei rapporti di lavoro in agricoltura denunciati dalla Seggio Fruit, che è per il resto un'azienda pienamente operativa, con conseguente impossibilità di escludere che tra i dipendenti “effettivi” vi fosse anche l'odierno appellante.
Anche i superiori rilievi appaiono insuscettibili di accoglimento.
Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, e anche da quella di questa Corte in cause del tutto analoghe alla presente, le buste paga, così come i CUD e le dichiarazioni di manodopera agricola non possono avere di per sé rilevanza probatoria sufficiente del rapporto di lavoro in agricoltura presupposto della domanda avente ad oggetto le discendenti previdenze e della propedeutica iscrizione del richiedente negli appositi elenchi, a fronte della contestazione dell'ente di previdenza di cui ai verbali ispettivi in atti, trattandosi, peraltro, di documenti provenienti dal presunto datore di lavoro, che è un soggetto terzo al processo e in posizione non conflittuale con l'appellante stesso.
In altri termini, a fronte del disconoscimento del rapporto, che presuppone una valutazione di non rispondenza al vero dei documenti creati al fine di giustificare quel rapporto lavorativo, quest'ultimo non può essere provato esclusivamente proprio a mezzo di quei documenti (cfr., con riferimento alle buste paga, Cass. Sez. Lav. 29 gennaio 2019 n. 2439).
Pag. 7 di 9 Appare dunque del tutto condivisibile l'affermazione del primo giudice tesa a negare ogni credibilità ai documenti in discorso, soprattutto in relazione ai convergenti elementi obiettivi di segno contrario di cui si è prima parlato.
Fondato appare invece l'ultimo motivo di gravame proposto, concernente la condanna del ricorrente soccombente alle spese, nonostante la dichiarazione ex art. 152 Disp. Att. C.p.c. dallo stesso ritualmente fatta in seno all'atto introduttivo di causa, non potendo condividersi l'assunto del primo decidente secondo cui l'istituto in questione opererebbe solo in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento, come nella specie, in cui la ricorrente mirava anche a ottenere la condanna dell' alla reiscrizione della parte negli elenchi Controparte_5 dei lavoratori agricoli per gli anni oggetto di causa.
Deve infatti farsi applicazione alla specie del principio di diritto più volte affermato dalla Suprema Corte e pienamente condiviso anche da questo collegio secondo cui il beneficio dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nella ricorrenza dei relativi presupposti, è applicabile al giudizio in cui la domanda di riconoscimento del diritto all'iscrizione negli elenchi è proposta unitamente a quella diretta al conseguimento dell'indennità di disoccupazione (cfr., tra le ultime, Corte di
Cassazione, Sent. 28 dicembre 2022, n. 37973), sul presupposto che la domanda di disoccupazione non è dissociabile da quella, costituente il suo necessario presupposto, diretta al riconoscimento del diritto del presunto bracciante all'iscrizione negli appositi elenchi dei lavoratori agricoli a tempo determinato.
La sentenza appellata deve essere dunque riformata limitatamente alla parte relativa alla statuizione di condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite, che andavano invece dichiarate irripetibili ex art. 152 disp. Att. Cpc., al pari di quelle relative al presente grado.
Attesa la parziale fondatezza del gravame, non ricorrono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, comma 1 quater del DPR n.115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228/2012
Pag. 8 di 9
P.Q.M.
La Corte d'Appello, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa
In parziale riforma della sentenza n. 395/2024 del 22 agosto 2024, del
Tribunale di Enna, in funzione di giudice del lavoro
C O M P E N S A
Integralmente fra le parti le spese del primo grado di giudizio
C O N F E R M A
Nel resto, la sentenza impugnata
C O M P E N S A
Integralmente fra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Caltanissetta, 10 settembre 2025
Il Presidente est.
Roberto Rezzonico
Pag. 9 di 9
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Lavoro
Composta dai sigg. Magistrati:
Dott. Roberto Rezzonico – Presidente rel.
Dott. Marco Sabella – Consigliere
Dott. Giovanni Battiato – Giudice Ausiliario della Corte
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 40 del ruolo generale per gli affari di Lavoro dell'anno 2025, vertente tra
Parte_1 elettivamente domiciliato in Barrafranca, Corso Vittorio Emanuele 357, presso lo studio dell'Avv. Gaetano Giunta che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso in appello
A P P E L L A N T E
E
Controparte_1
In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato presso la sede dell , in Caltanissetta, Via Val Controparte_2
D'Aosta 14/d con gli Avv.ti Stefano Dolce e Carmelo Russo che lo rappresentano e difendono in virtù di procura generale alle liti in Notar Per_1 di Roma del 22 marzo 2024
[...]
A P P E L L A T O
OGGETTO: appello a sentenza del Tribunale di Enna
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi atti di impugnazione e costituzione in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19 dicembre 2022, adiva il Parte_1
Tribunale di Enna, in funzione di giudice del lavoro, chiedendogli di:
“A) Accogliere il presente ricorso e, previa disapplicazione di tutti i suddetti impugnati provvedimenti , che qui si intendono integralmente richiamati e CP_1 trascritti, dichiarare che il ricorrente, relativamente agli anni lavorativi 2018 e
2019, ha regolarmente lavorato, quale bracciante agricolo raccoglitore a tempo pieno e determinato, alle dipendenze della ditta “Seggio Fruit srls”, come risulta dai suddetti documenti allegati che qui si intendono richiamati e trascritti, con conseguente diritto soggettivo del medesimo ricorrente alla iscrizione nell'elenco nominativo dei lavoratori agricoli del comune di residenza, tenuto e formato dall' di Enna, in persona del rappresentale CP_1 legale p.t., con ogni consequenziale statuizione di legge;
B) Disporre la (re)iscrizione negli elenchi nominativi agricoli de quibus dell'odierno ricorrente a far data dall'avvenuta ingiusta cancellazione, con conseguente riconoscimento delle giornate lavorative relative agli anni 2018 e
2019.
C) Dichiarare il diritto del ricorrente all'indennità di disoccupazione agricola e, conseguentemente, di malattia connesse agli anni lavorativi 2018 e 2019 e di ogni altro diritto ed emolumento connesso e/o consequenziale, condannando
l' al pagamento di quanto di spettanza, ove non già versato, oltre interessi CP_1 legali e rivalutazione monetaria.
D) Per l'effetto, dichiarare irripetibili le somme già percepite dal ricorrente a titolo di indennità di disoccupazione agricola e malattia ed accessori per gli anni in contestazione”.
Si costituiva il convenuto che eccepiva l'inammissibilità del ricorso ai CP_1 sensi dell'art. 22 L. 83/70 e, nel merito, chiedeva dichiararsi che il ricorrente non aveva diritto alla reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli ed alle conseguenti prestazioni previdenziali derivanti da tale iscrizione, con conferma degli indebiti notificati dall'ente e rigetto delle domande avverse.
Pag. 2 di 9 Con sentenza n. 395/2024 del 22 agosto 2024, il giudice adito rigettava il ricorso e condannava il ricorrente alle spese di lite.
Il Tribunale di Enna accoglieva le difese di merito opposte dall' , rilevando CP_1 che il ricorrente non aveva adempiuto in alcun modo l'onere di provare il rapporto di lavoro fondante le prestazioni previdenziali rivendicate, articolando una prova per testi inammissibile per genericità e producendo documentazione priva di rilievo dimostrativo. Non solo, peraltro, restava indimostrato l'espletamento delle giornate lavorative denunciate presso l' – e CP_1 disconosciute dall'Ente – presso l'azienda Seggio Fruit srls, quale lavoratore subordinato a tempo determinato in agricoltura per gli anni dedotti – ma era stata dimostrata, per converso, la fittizietà di tali rapporti alla luce degli accertamenti condotti in sede ispettiva.
L'appellante chiede la riforma della sentenza e l'integrale accoglimento delle domande avanzate con il ricorso introduttivo di causa.
L , costituitosi, chiede il rigetto del gravame. CP_1
L'appellante denuncia un errore nella valutazione delle prove e della loro rilevanza, errore nascente da un pregiudizio su una presunta collusione fra datore di lavoro e lavoratore. Denuncia altresì il conseguente vizio di motivazione della sentenza, che aveva sminuito e talora del tutto ignorato le prove offerte dal ricorrente, con riconoscimento, viceversa, di preminente rilevanza alla produzione documentale dell' , afferente però ad CP_1 accertamenti ispettivi a carico del datore di lavoro e non alla posizione specifica del ricorrente.
Ricordati gli elementi essenziali del rapporto di lavoro da lui intrattenuto con la Seggio Fruit, e ripercorse le pregresse vicende amministrative, l'appellante lamenta la mancata ammissione delle prove testimoniali e dell'ordine di esibizione, la mancata assegnazione di un termine per note, la valutazione di sostanziale irrilevanza probatoria della documentazione offerta dal ricorrente e dimostrativa del rapporto di lavoro e la prevalenza viceversa accordata ad un accertamento dell'INPS, peraltro di valore solo indiziario, come evidenziato nella stessa sentenza, e ciò nonostante, di fatto, unico dato su cui il giudice di prime cure aveva fondato il proprio erroneo convincimento.
Sostiene l'appellante la piena ammissibilità e rilevanza delle prove richieste, utili a supportare e confermare le risultanze della comunicazione e le CP_3 buste paga depositate. Queste ultime, fra l'altro, trovavano conferma
Pag. 3 di 9 nell'estratto conto per l'anno 2018, in cui risultavano gli accrediti operati dalla
Seggio Fruit e relativi alle ultime tre mensilità di tale anno, elementi del tutto disattesi dal Tribunale. La prova testimoniale avrebbe poi consentito di provare la ulteriore e parziale corresponsione della retribuzione in contanti.
Peraltro, la sussistenza dei rapporti di lavoro erroneamente disconosciuti dall' risultava anche dalle dichiarazioni rese dalle decine di dichiarazioni CP_1 dei lavoratori escussi in sede ispettiva, comprese quelle dello stesso appellante, dichiarazioni che, peraltro, era l'unico modo che ciascun lavoratore aveva a disposizione per fornire la prova richiesta, dal momento che solo i braccianti agricoli avrebbero potuto darsi reciprocamente conferma dell'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro.
Ribadisce poi l'appellante che l'accertamento ispettivo dell' aveva CP_1 riguardato il datore di lavoro, le cui responsabilità sul piano contabile e gestionale non potevano interessare il lavoratore e non inficiavano i rapporti di lavoro, posto che, fra l'altro, doveva ritenersi inverosimile, vista l'estensione dei terreni e che i medesimi erano risultati effettivamente coltivati, che nessun lavoratore fosse stato realmente impiegato. Di contro, nessun accertamento era stato effettuato specificamente sul ricorrente.
L'appellante impugna poi la decisione di primo grado nella parte relativa alle statuizioni sulle spese di lite, avendolo il tribunale erroneamente condannato, nonostante lo stesso avesse, con la propria autodichiarazione ex art. 152 disp.
Att. cpc resa in seno al ricorso, dichiarato il non superamento dei limiti di reddito stabiliti per legge ai fini del pagamento del contributo unificato e di un eventuale condanna alle spese.
L'appello non può trovare accoglimento se non limitatamente all'ultimo dei motivi proposti, concernente la violazione della disciplina di cui 152 disp. Att. cpc.
In primo luogo, gli accertamenti ispettivi condotti dall' non hanno quella CP_1 rilevanza marginale e soggettivamente limitata al datore di lavoro che l'appellante gli attribuisce.
Il personale ispettivo dell' ha, innanzitutto, dato ampiamente conto dei CP_1 criteri utilizzati al fine di selezionare, nel complesso di quelli analizzati, i rapporti ritenuti effettivamente non esistenti.
Gli ispettori hanno evidenziato, sulla base della stessa documentazione fornita dalla Seggio Fruit, la comunicazione da parte della stessa alle competenti
Pag. 4 di 9 pubbliche amministrazioni, tra le quali l' dell'impiego di volumi di CP_1 personale dipendente di gran lunga superiori al fabbisogno di manodopera stimato dalla medesima società per gli anni 2018-2020 (900 giornate di lavoro annuo per i primi due anni e 11.000 per l'anno 2020, contro le oltre 18.000 ore denunciate nel 2018 e 2019 e le oltre 23.000 denunciate nel 2020) e l'ingiustificabile disavanzo economico, desumibile dalle denunce IVA della stessa società all'amministrazione finanziaria, interamente imputabile ai costi per la manodopera dichiarata, con un deficit nei tre anni pari a 1.163.507,52 euro. Ciò premesso, i verbalizzanti hanno ritenuto di individuare, sulla base delle dichiarazioni acquisite nel corso della verifica, i lavoratori formalmente assunti dalla Seggio Fruit residenti ad Adrano, Biancavilla, Paternò, Palagonia
e quali dipendenti di altri esercenti autonome attività di impresa, Pt_2 qualificati come “capisquadra”, a loro volta pure formalmente assunti come braccianti presso la Seggio Fruit, che avevano di fatto preso in appaltato le relative attività di raccolta e lavorazione dei frutti da commercializzare, realizzando un utile di impresa, coincidente con il corrispettivo dei servizi di raccolta ceduti, il cui pagamento da parte della committente era stato dissimulato da erogazioni a titolo retributivo in favore dei membri delle squadre di lavoro, tanto che, come desumibile dalla disamina dei conti correnti bancari della società committente, la " aveva erogato a tali soggetti Controparte_4 retribuzioni del tutto scisse dal quantum del lavoro prestato e mai corrispondenti a quelle loro spettanti sulla scorta del Libro Unico del Lavoro.
Si tratta, osserva la Corte, di elementi di fatto accertati dagli ispettori dell' CP_1 su base in larga parte documentale, mai contraddetti dall'originario ricorrente, che non ne neanche fatto oggetto di gravame, elementi pertanto da ritenersi acquisiti.
Gli ispettori hanno poi accertato, sempre con verifiche documentali non contraddette dall'appellante, che i suddetti operai “appaltati” dai vari
“capisquadra” hanno lavorato per un numero di giornate superiore rispetto a quello dichiarato all' dalla " .", circostanza che, in uno CP_1 Parte_3 alla quantità di prodotto acquistato alla pianta dalla società, desumibile da fatture e documenti di trasporto, e alla capacità di raccolta di ciascun operaio, porta alla dimostrazione che il fabbisogno di manodopera riconducibile alla
"Seggio Fruit S.r.l.s" per gli anni oggetto di verifica fosse stato interamente soddisfatto dalle imprese appaltatrici e che, correlativamente, fossero da
Pag. 5 di 9 considerarsi non sussistenti e solo “cartolari” tutti gli altri rapporti di lavoro bracciantile denunciati all' intercorsi tra l'azienda e gli operai, indicati CP_1 nella "Tabella A" del verbale ispettivo, tra i quali l'odierno appellante, addetti alle lavorazioni sui fondi rustici, il pagamento delle cui retribuzioni, ove effettivo ma in realtà non provato, avrebbe comportato, come detto, un deficit economico tra entrate e uscite pari a oltre un milione di euro, in appena tre anni di attività dell'impresa.
Gli elementi indicativi dell'inesistenza del rapporto di lavoro sono accentuati dall'estratto conto depositato dal e che, lungi dal dimostrare il Pt_1 pagamento della retribuzione e, di conseguenza, l'esistenza e l'onerosità del rapporto lavorativo dedotto in giudizio, costituisce, secondo la Corte, prova del contrario.
Analizzando il documento, non può infatti sfuggire la circostanza, assai sospetta, per cui, nei giorni immediatamente successivi agli accrediti delle somme da parte della Seggio Fruit, si registrano uscite per importi pressoché corrispondenti, con prelievi a mezzo bancomat per l'importo di € 600,00 e, in un caso (19 ottobre 2018) di € 500,00. In sostanza, quindi, non appena effettuato l'accredito, l'importo veniva integralmente prelevato in contanti, privando perciò di tracciabilità le somme e così facendo seriamente dubitare che si trattasse di accrediti effettivi. Per il 2019, poi, manca anche questa parvenza di pagamento tracciabile.
Ecco, allora, che la scelta del primo giudice di non ammettere la prova per testi appare del tutto condivisibile, e ciò non tanto perché i capitoli di prova siano generici, ma perché si pongono in evidente e insanabile contrasto sia con le risultanze ispettive di cui si è detto, sulle quali, come sopra rilevato, lo stesso appellante non ha inteso assumere alcuna specifica posizione contraria, sia con le sopra esposte considerazioni emergenti dalla pretesa prova documentale dei pagamenti, che, viceversa, ne avvalora la fittizietà. Pertanto, gli elementi che inducono a negare la sussistenza del rapporto di lavoro sono così solidi ed univoci che le eventuali conferme dei capitolati da parte dei testimoni non sarebbero idonee a scalfirli ed a far propendere per l'assolvimento del rigoroso onere della prova incombente su chi intende ottenere il riconoscimento di un rapporto di lavoro disconosciuto dall'ente previdenziale, tanto più considerando, nella specie, la scarsa attendibilità soggettiva che può riconoscersi a testimoni indirettamente interessati al buon esito del
Pag. 6 di 9 procedimento, per il lavoratore ricorrente, in quanto anche essi appartenenti al novero dei braccianti agricoli denunciati dalla Seggio Fruit il cui rapporto di lavoro è stato disconosciuto dall' . CP_1
Quanto alla documentazione prodotta, l'appellante contesta la sostanziale irrilevanza probatoria della stessa (modelli di comunicazione di manodopera, denunce contributive, buste paga) sia in quanto di provenienza unilaterale della stessa parte datoriale, sia, ancora una volta, per la sua scarsa attendibilità contenutistica in quanto contrastante con le non contestate risultanze ispettive.
Osserva in senso contrario l'appellante che le valutazioni di non rilevanza della documentazione prodotta operate dal decidente di primo grado sarebbero tuttavia erronee proprio in considerazione degli esiti dei verbali ispettivi prodotti dall' dai quali si rileva, tutt'al più, come detto, la parziale CP_1 inesistenza dei rapporti di lavoro in agricoltura denunciati dalla Seggio Fruit, che è per il resto un'azienda pienamente operativa, con conseguente impossibilità di escludere che tra i dipendenti “effettivi” vi fosse anche l'odierno appellante.
Anche i superiori rilievi appaiono insuscettibili di accoglimento.
Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, e anche da quella di questa Corte in cause del tutto analoghe alla presente, le buste paga, così come i CUD e le dichiarazioni di manodopera agricola non possono avere di per sé rilevanza probatoria sufficiente del rapporto di lavoro in agricoltura presupposto della domanda avente ad oggetto le discendenti previdenze e della propedeutica iscrizione del richiedente negli appositi elenchi, a fronte della contestazione dell'ente di previdenza di cui ai verbali ispettivi in atti, trattandosi, peraltro, di documenti provenienti dal presunto datore di lavoro, che è un soggetto terzo al processo e in posizione non conflittuale con l'appellante stesso.
In altri termini, a fronte del disconoscimento del rapporto, che presuppone una valutazione di non rispondenza al vero dei documenti creati al fine di giustificare quel rapporto lavorativo, quest'ultimo non può essere provato esclusivamente proprio a mezzo di quei documenti (cfr., con riferimento alle buste paga, Cass. Sez. Lav. 29 gennaio 2019 n. 2439).
Pag. 7 di 9 Appare dunque del tutto condivisibile l'affermazione del primo giudice tesa a negare ogni credibilità ai documenti in discorso, soprattutto in relazione ai convergenti elementi obiettivi di segno contrario di cui si è prima parlato.
Fondato appare invece l'ultimo motivo di gravame proposto, concernente la condanna del ricorrente soccombente alle spese, nonostante la dichiarazione ex art. 152 Disp. Att. C.p.c. dallo stesso ritualmente fatta in seno all'atto introduttivo di causa, non potendo condividersi l'assunto del primo decidente secondo cui l'istituto in questione opererebbe solo in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento, come nella specie, in cui la ricorrente mirava anche a ottenere la condanna dell' alla reiscrizione della parte negli elenchi Controparte_5 dei lavoratori agricoli per gli anni oggetto di causa.
Deve infatti farsi applicazione alla specie del principio di diritto più volte affermato dalla Suprema Corte e pienamente condiviso anche da questo collegio secondo cui il beneficio dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nella ricorrenza dei relativi presupposti, è applicabile al giudizio in cui la domanda di riconoscimento del diritto all'iscrizione negli elenchi è proposta unitamente a quella diretta al conseguimento dell'indennità di disoccupazione (cfr., tra le ultime, Corte di
Cassazione, Sent. 28 dicembre 2022, n. 37973), sul presupposto che la domanda di disoccupazione non è dissociabile da quella, costituente il suo necessario presupposto, diretta al riconoscimento del diritto del presunto bracciante all'iscrizione negli appositi elenchi dei lavoratori agricoli a tempo determinato.
La sentenza appellata deve essere dunque riformata limitatamente alla parte relativa alla statuizione di condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite, che andavano invece dichiarate irripetibili ex art. 152 disp. Att. Cpc., al pari di quelle relative al presente grado.
Attesa la parziale fondatezza del gravame, non ricorrono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, comma 1 quater del DPR n.115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228/2012
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P.Q.M.
La Corte d'Appello, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa
In parziale riforma della sentenza n. 395/2024 del 22 agosto 2024, del
Tribunale di Enna, in funzione di giudice del lavoro
C O M P E N S A
Integralmente fra le parti le spese del primo grado di giudizio
C O N F E R M A
Nel resto, la sentenza impugnata
C O M P E N S A
Integralmente fra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Caltanissetta, 10 settembre 2025
Il Presidente est.
Roberto Rezzonico
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