CGT2
Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 12/02/2026, n. 1295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1295 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1295/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORDANO FRANCESCO PAOLO, Presidente
AN SALVATORE, Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4176/2024 depositato il 30/08/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando, 1 95131 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Resistente_1 - CF_Resistente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 903/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
11 e pubblicata il 01/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 18042048159 REGISTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2269/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: insiste in atti
Resistente/Appellato: insiste nelle svolte difese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso notificato in data 11.12.2018 la contribuente rappresentata e difesa da se stessa, impugnando l'avviso di liquidazione emesso dall'Agenzia delle Entrate di Catania, ha lamentato la violazione dell'art. 20 del D.P.R. 131/1986, l'infondatezza nel merito della pretesa dell'Ufficio tenuto conto che nell'atto registrato in data 10.08.2018, oggetto della tassazione contenuta nell'atto impugnato, non vi è stato alcun riconoscimento di debito di € 125.000,00 giacchè detta somma è indicata nel testamento olografo del
15.08.2009 redatto da Nominativo_1 madre della ricorrente deceduta il Data_Morte_1, ed è stata già inserita nella dichiarazione di successione presentata all'Ufficio in data 16.03.2018 Num._1, volume Num._2 già oggetto di pagamento ai fini dell'imposta di successione e non già dell'imposta di registro. Pertanto la ricorrente ha concluso chiedendo l'annullamento dell'avviso di liquidazione opposto, il rimborso delle somme già pagate senza il riconoscimento della pretesa e vittoria di spese e compensi oltre gli oneri di legge.
L'Ufficio impositore si è costituito in giudizio insistendo sul proprio operato e chiedendone la conferma.
Affermava la Corte adita:
“La Corte, esaminati gli atti, osserva che il ricorso è fondato. Infatti l'avviso di liquidazione oggi impugnato deriva dalla registrazione in data 10.08.2018 dell'atto n. Numero_3. In tale atto, a pagina 3/8, sono indicate le volontà di divisione tra gli eredi di Nominativo_1 a nulla rilevando il presunto riconoscimento del debito di € 125.000,00 che, come rilevato nell'atto n. Numero_3 registrato il 10.08.2018 oggetto dell'avviso di liquidazione impugnato con il ricorso oggi in trattazione, era già stato oggetto della dichiarazione di successione registrata il 16.03.2018 al n. Num._1, volume Num._2. Sul punto la Corte di Cassazione (Cfr. Cass., sez. V, Ordinanza 25.05.2023 n. 14535), ripercorrendo dettagliatamente l'evoluzione normativa e della giurisprudenza degli ultimi anni, ha ricordato che il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, anteriormente alle modifiche ad esso apportate con la legge di Bilancio 2018, prevedeva che: “l'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente”. Secondo un primo orientamento la disposizione richiamata richiedeva che ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro si dovesse avere riguardo precipuamente al contenuto delle clausole negoziali e agli effetti giuridici dell'atto soggetto a registrazione, indipendentemente dal nomen iuris ad esso attribuito e aldilà dalla volontà delle parti, a nulla rilevando gli effetti economici di tale atto e gli elementi esterni all'atto stesso (Cass. n. 25005 del 2016; Cass. 2054 del 2017, Cass. n. 11959 del 1993, Cass. n. 75 del 1997). Negli ultimi quindici anni, tuttavia, si era formato un filone giurisprudenziale, secondo cui la norma in commento aveva una portata più ampia, dandosi rilievo, ai fini della determinazione dell'imposta applicabile, all'intera operazione economica realizzata mediante il collegamento dell'atto sottoposto a registrazione con elementi extratestuali. In un primo momento, la prevalente giurisprudenza di legittimità faceva riferimento alla portata essenzialmente antielusiva dell'art. 20 T.U.R., il quale, pertanto, aveva una funzione analoga a quella dell'oggi abrogato D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 bis (Cass. n. 14900 del 2001,
n. 6835 del 2013, n. 10273 del 2007). Questa impostazione venne successivamente abbandonata, sicchè
l'art. 20 T.U.R. non veniva più ritenuto espressione di una clausola antielusiva, anche se la norma poteva consentire, comunque, di oltrepassare il nomen iuris e gli effetti negoziali dell'atto sottoposto a registrazione, per ricostruire la “causa reale” dell'intera operazione economica realizzata. Pertanto, l'art. 20 T.U.R. non era solo “una norma interpretativa degli atti registrati”, ma una “disposizione intesa ad identificare l'elemento strutturale del rapporto giuridico tributario” (Cass. n. 25001 del 2015), che imponeva di dare rilevanza principale nell'imposizione di un negozio giuridico, alla causa reale e alla regolazione degli interessi realmente perseguita dalle parti anche se attraverso ulteriori accordi extratestuali, prescindendo, però, da intenti elusivi che potevano eventualmente ricorrere” (Cass. n. 7335 del 2014, Cass. n. 19752 del 2013). Quindi l'art. 20
T.U.R. aveva natura di regola interpretativa e non di norma antielusiva, sicchè l'Amministrazione poteva procedere alla riqualificazione del negozio senza necessità di un previo contraddittorio endoprocedimentale (Cass. n. 8619 del 2018). Sulla base di questo indirizzo veniva sottoposto ad imposizione non già l'atto in sè, ma l'intera operazione economica che l'atto intendeva realizzare, operazione che veniva individuata anche mediante il collegamento negoziale con elementi extratestuali alla luce dell'obiettivo economico concretamente perseguito e delle intenzioni delle parti. Si riteneva, infatti, che: “In tema di imposta di registro, il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20 (nella formulazione anteriore alla l. n. 205 del 2017) deve essere inteso nel senso che, nell'attività di qualificazione degli atti negoziali, l'Ufficio è tenuto ad attribuire rilievo preminente alla causa reale del negozio, ovvero alla regolamentazione degli interessi effettivamente perseguita dai contraenti, anche mediante una pluralità di pattuizioni non contestuali tra loro collegate (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto configurabile una cessione d'azienda nell'ipotesi di conferimento societario di un'azienda e di successiva cessione da parte del conferente a soggetti tersi delle quote della società, avendo riguardo alla vicinanza temporale degli atti”) – così Cass. n. 13610 del 2018. Il Legislatore
è, poi, intervenuto con la l. n. 205 del 2017, art. 1, comma 87, (la c.d. legge di bilancio 2018), disposizione che ha apportato significative modifiche al D.P.R. n. 131 del 1986 (T.U.R.), artt. 20 e 53 bis, rubricati rispettivamente “interpretazione degli atti” e “attribuzioni e poteri degli Uffici”, espressamente vietando di utilizzare elementi estranei all'atto ai fini dell'interpretazione di quest'ultimo. La conseguenza dell'intervento legislativo ha determinato l'impossibilità di utilizzare, ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, l'art. 20
T.U.R. quale parametro per risolvere le eventuali discrepanze tra effetti negoziali ed gli effetti sostanziali dell'atto da registrare. L'art. 20 T.U.R., infatti, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge Bilancio 2018, attualmente recita: “L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extra-testuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi”. La Corte di cassazione, con indirizzo ampiamente condiviso, ha negato la natura interpretativa delle modifiche introdotte (ex plurimis v. Cass. n. 4407 del 2018; Cass. n. 4589 del
2019) dalla legge di Bilancio 2018, sia perchè non vi sarebbe stata una esplicita previsione dell'efficacia retroattiva all'interno della norma stessa, sia in ragione della mancanza di “adeguati motivi di interesse generale” per giustificare la retroattività della disposizione. Il Legislatore, quindi, è intervenuto per superare le difficoltà interpretative della giurisprudenza in ordine alla retroattività della novità legislativa, affermando la natura di interpretazione autentica delle modifiche normative introdotte nel 2017 ed, in particolare, precisando che: ” la L. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 87, lettera a), costituisce interpretazione autentica dell'art. 20, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131″. A seguito dell'intervento legislativo, questa Corte, con ordinanza n. 23549 del 2019, ha rimesso alla Corte costituzionale la questione della legittimità costituzionale dell'art. 20 del T.U.R., ritenendo che tale norma, come modificata dalle leggi di Bilancio 2018 e 2019, contrastasse con alla Cost., art. 53 e 3. La Corte costituzionale, con sentenza n. 158 del 2020, con riferimento alle argomentazioni espresse con la suddetta
La Consulta ha rilevato che l'art. 20 T.U.R., nell'attuale formulazione censurata, dispone che, nell'applicare l'imposta di registro secondo l'intrinseca natura e secondo gli effetti giuridici dell'atto da registrare, indipendentemente dal titolo o dalla forma apparente, si debbano prendere in considerazione unicamente gli elementi desumibili dall'atto stesso (intesi quali effetti giuridici del negozio veicolato in un documento) prescindendo da quelli “extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi”. La Corte, infatti, ha affermato che “il senso fatto palese dal significato proprio delle parole della disposizione denunciata (secondo la loro connessione), i correlativi lavori preparatori (in particolare la relazione illustrativa alla L. n. 25 del 2017, art. 1, comma 87) e tutti i comuni criteri ermeneutici (in particolare quello sistematico) convergono unicamente nel far ritenere la disposizione oggetto delle questioni come intesa a imporre che, nell'interpretare l'atto presentato a registrazione, si debba prescindere dagli elementi extratestuali e dagli atti ad esso collegatì, salvo quanto disposto dagli articoli successivi del medesimo D.P.
R. n. 131 del 1986″ (Corte Cost. n. 158 del 2020)”. Il giudice delle leggi ha pure precisato che la Corte di
Cassazione, nell'ordinanza di rimessione, esclude essa stessa “decisamente (indicando a sostegno
'l'indirizzo più recentè della giurisprudenza di legittimità) che il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20 abbia una specifica funzione antielusiva”. Nel caso in esame la somma devoluta alla ricorrente dalla de cuius è stata già oggetto della dichiarazione di successione presentata il 16.03.2018 al n. 908 volume 9990, al quale sono state già applicate le normali imposte conseguenti alla successione e che nel caso di eventuale infedeltà della dichiarazione di successione poteve essere rettificata dall'Ufficio. Ma la stessa somma (€ 125.000,00) non può essere ricompresa ed assoggettata ad un'ulteriore tassazione, come quella che è stata applicata con l'avviso di liquidazione impugnato con il ricorso in esame, riferita all'atto transattivo (diverso dalla dichiarazione di successione) registrato il 10.08.2018 al n. Numero_3. Diversamente ragionando emergerebbe una palese violazione dell'art. 20 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131 come modificato dall'art. 1, comma 87, lett.
a), della L. 27.12.2017 n. 205 in quanto la norma citata (lo si ricorda) prevede che: "l'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati". Pertanto il ricorso va accolto in annullamento dell'atto impugnato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania con atto del 30 Agosto 2024 deducendo i seguenti motivi.
L'Ufficio ha notificato l'avviso di liquidazione integrativo n. 18042048159 solamente al pubblico ufficiale rogante, in qualità di “responsabile solidale dell'imposta”, in data 9 ottobre 2018, in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 3-ter del D.lgs. 463/1997. Nel caso che ci occupa, il notaio, in qualità di “responsabile solidale dell'imposta” (articolo 64 del D.P.R. 600/1973) ha effettuato il versamento dell'avviso di liquidazione in data 5 dicembre 2018, ovvero oltre il termine di 15 giorni dalla ricezione dell'avviso telematico (c.d. “avviso bonario” – atto non impugnabile), ma entro i 60 giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione cartaceo (atto impugnabile). Il notaio ha infine richiesto, in via di regresso (articolo 1299 codice civile), alla odierna parte appellata, il pagamento di quanto versato.
Si fa presente che la solidarietà del notaio, nell'imposta di registro, è un tipo di solidarietà tributaria dipendente rispetto alle parti contrenti, in capo alle quali si verifica il presupposto di imposta. La solidarietà intercorrente tra le parti contrenti è invece un tipo di solidarietà tributaria paritaria.
In via pregiudiziale. Difetto di legittimazione attiva ad agire della ricorrente avverso l'avviso di liquidazione notificato al notaio ai sensi dell'art.
3-ter del D.lgs. 463/1997. Profili civilistici e tributari.
I giudici di primo grado hanno omesso di trattare e motivare, in via pregiudiziale, quanto rappresentato dalla stessa ricorrente in seno al ricorso introduttivo del giudizio, circa l'impugnazione, da parte della stessa, di un avviso di liquidazione notificato solamente al notaio, e da quest'ultimo pagato.
Considerato che la verifica (in ogni stato e grado del giudizio) della titolarità, in capo all'attore (ed al convenuto), dei relativi diritti e obblighi, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, può avvenire anche d'ufficio, salvo che sulla questione sia intervenuto giudicato interno;
l'Ufficio eccepisce il difetto di legittimazione attiva ad agire della odierna parte appellata, quale questione pregiudiziale.
In ragione del principio di responsabilità solidale nel pagamento delle imposte, l'Amministrazione finanziaria può legittimamente notificare un avviso di liquidazione al solo notaio rogante, in veste di responsabile d'imposta (articolo 64 del D.P.R. 600/1973), non avendo alcun obbligo di notifica anche nei confronti delle parti contraenti, nel cui interesse è richiesta la registrazione. Ciò vale in applicazione di quanto chiaramente disposto dall'articolo 3-ter del D.lgs. 463/1997, citato in premessa, ed in applicazione di quanto disposto dall'articolo 1292 codice civile.
Nella caso in cui l'avviso di liquidazione venga notificato solamente al notaio, la parte contraente, seppure obbligata principale al pagamento dell'imposta in quanto titolare del presupposto di imposta, non può impugnare l'atto per difetto di legittimazione attiva, poiché, diversamente opinando, sarebbe vanificata la facoltà dell'Amministrazione finanziaria di chiedere l'adempimento dell'obbligazione tributaria a uno qualsiasi degli obbligati solidali.
L'Ufficio ha legittimamente notificato l'avviso di liquidazione al notaio, anche ai sensi dell'articolo 1292 del codice civile, secondo cui, in caso di obbligazione solidale, “ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri”.
Nel caso che di specie, il notaio, in qualità di responsabile solidale d'imposta (articolo 57 del D.P.R. 131/1986), ha pagato l'avviso di liquidazione, in ritardo rispetto ai 15 giorni dalla notifica dell'avviso telematico ma entro i 60 giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione cartaceo, subendo così l'iscrizione a ruolo delle sanzioni di cui all'articolo 13 del D.lgs. 471/1997; il notaio, omettendo di impugnare l'avviso notificatogli, ha agito in via di regresso nei confronti della parte contraente coobbligata, non destinataria dell'avviso di liquidazione, la quale, anziché opporsi all'azione di regresso, ha impugnato un atto mai ricevuto in notifica, chiedendo la restituzione di quanto versato.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 903/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania sez. 11 e depositata il 1
Febbraio 2024.
Si costituisce nel giudizio di appello la sig.ra Difensore_1 che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
L'Agenzia appellante afferma, per la prima volta in sede di gravame, e strumentalmente, che “I giudici di primo grado hanno omesso di trattare e motivare, in via pregiudiziale, quanto rappresentato dalla stessa ricorrente in seno al ricorso introduttivo del giudizio, circa l'impugnazione, da parte della stessa, di un avviso di liquidazione notificato solamente al notaio,” e che la contribuente ricorrente in primo grado difettasse della titolarità del relativi diritti ed obblighi e, dunque, della legittimazione attiva per il solo fatto che l'avviso di liquidazione impugnato è stato notificato al solo notaio rogante. E ciò in quanto, prosegue la stessa agenzia appellante, l'Amministrazione finanziaria può legittimamente notificare un avviso di liquidazione al solo notaio rogante, non avendo alcun obbligo di notifica nei confronti della parti contraenti, nel cui interesse è chiesta la registrazione. Prosegue l'appellante affermando che, nel caso in cui l'avviso di liquidazione venga notificato solamente al notaio, la parte contraente, seppure obbligata principale al pagamento dell'imposta in quanto titolare del presupposto di imposta, non può impugnare l'atto per, asserito, difetto di legittimazione attiva, poiché, diversamente opinando, sarebbe vanificata la facoltà dell'Amministrazione finanziaria di chiedere l'adempimento dell'obbligazione tributaria a uno qualsiasi degli obbligati solidali.
Sulla base di tali assunti l'Agenzia appellante asserisce che la contribuente ricorrente, odierna appellata, ovvero l'obbligato principale al pagamento dell'imposta in quanto titolare del presupposto di imposta, non avrebbe la legittimazione ad agire avvero l'avviso e sol perché non ha ricevuto la notifica dell'avviso stesso.
Dalle incontestate deduzioni di cui in ricorso e da documenti allegati al fascicolo di primo grado della ricorrente, odierna appellante, si ricava invece che in data 05.12.2018 (entro i 60 giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione cartaceo, atto impugnabile) si provvedeva spontaneamente da parte del notaio, con provvista fornita dalla scrivente contribuente-ricorrente in data 22.11.2018 (in quanto obbligata in seno al rogito del
04.08.2018), al pagamento di tutte le imposte scaturenti dal medesimo, al pagamento dell'importo complessivamente richiesto di € 1.303,75 (comprensivo di spese di notifica) e ciò al solo fine di liberare il notaio dalle conseguenze pregiudizievoli della responsabilità solidale per l'imposta principale ed espressamente senza riconoscimento della pretesa portata dall'avviso di liquidazione già impugnato in sede di autotutela, né pregiudizio alcuni, con riserva di impugnazione e dichiarato animo di ripetizione delle somme versate, come comunicato dal medesimo notaio all'Agenzia delle Entrate con pec dello stesso 05.12.2018.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
All'udienza del 12 Dicembre 2025 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
L'appello dell'Ufficio è fondato su un solo motivo di rito, relativo alla legittimazione attiva della contribuente a proporre ricorso avverso un avviso di liquidazione notificato al solo notaio rogante. Non risultano invece articolate specifiche doglianze sul merito della pronuncia di primo grado (annullamento dell'avviso), sicché il Collegio è chiamato prioritariamente a scrutinare la questione pregiudiziale dedotta.
In materia di imposta di registro, il rapporto impositivo fa capo alle parti sostanziali dell'atto (obbligati principali), mentre il notaio, pur potendo essere obbligato solidalmente in forza della normativa speciale e della disciplina del “responsabile d'imposta”, non diviene per ciò solo titolare esclusivo del rapporto tributario.
In altri termini, la previsione della notifica al notaio nell'ambito della procedura telematica e del controllo dell'autoliquidazione: vale a costituire il notaio responsabile d'imposta tenuto all'integrazione del versamento;
non incide sulla titolarità sostanziale del debito d'imposta, che resta in capo alle parti dell'atto, le quali sono i destinatari sostanziali dell'imposizione.
La tesi dell'Ufficio, secondo cui la contribuente non potrebbe impugnare l'avviso solo perché non destinataria della notifica, condurrebbe ad attribuire all'Amministrazione, mediante la sola scelta del destinatario formale della notifica, la possibilità di incidere sull'accesso alla tutela giurisdizionale del soggetto che è obbligato principale e inciso in via sostanziale. Una simile conclusione non è condivisibile, poiché: l'obbligato principale
è il primo soggetto ad avere interesse concreto e attuale a contestare la debenza del tributo;
l'assetto della solidarietà e del responsabile d'imposta non può tradursi in una compressione del diritto di difesa.
Nel caso in esame, il Collegio ritiene di aderire ai principi – richiamati in atti dalla parte appellata – secondo cui l'avviso di liquidazione notificato al notaio: vale a costituire il notaio quale responsabile d'imposta; ma non esclude la legittimazione delle parti contraenti (obbligati principali) all'impugnazione, in quanto destinatari sostanziali dell'imposizione. Sul punto, risulta in atti il richiamo a: Cass.25.10.2023, n.29618 (l'avviso notificato al notaio non incide sulla titolarità del rapporto impositivo;
presunzione di assenso delle parti in caso di pagamento); Cass. n.25119/2020 (impugnabilità anche da parte dei contraenti;
la notifica al notaio non altera il principio per cui i soggetti obbligati restano le parti sostanziali dell'atto). Tali principi si attagliano alla fattispecie concreta e conducono a ritenere infondato il motivo di appello, dovendosi riconoscere alla contribuente la legittimazione a proporre ricorso avverso l'avviso.
Rigettata la censura pregiudiziale, l'appello dell'Ufficio risulta privo di ulteriori motivi idonei a scalfire la decisione di prime cure, non avendo l'appellante articolato specifiche doglianze sul merito dell'annullamento dell'avviso. Ne consegue la conferma della sentenza impugnata.
Nel caso di specie, tenuto conto della ragionevolezza della decisione adottata dal primo giudice che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto desumibili dalle norme di Legge, la sentenza di primo grado impugnata, pertanto, risulta giuridicamente corretta, ben motivata ed immune di vizi logici e conseguentemente, all'esito definitivo del giudizio, l'appello dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania va rigettato.
Alla luce delle superiori considerazioni, si impone, perciò, la conferma della sentenza di primo grado.
Condanna la parte appellante al pagamento in favore di Resistente_1, delle spese processuali del Secondo Grado del giudizio che liquida in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di Legge se dovuti.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna parte appellante alla rifusione, in favore della parte appellata delle spese di lite che liquida come in motivazione. Catania, 12.12.2025 Il
Presidente
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORDANO FRANCESCO PAOLO, Presidente
AN SALVATORE, Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4176/2024 depositato il 30/08/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando, 1 95131 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Resistente_1 - CF_Resistente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 903/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
11 e pubblicata il 01/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 18042048159 REGISTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2269/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: insiste in atti
Resistente/Appellato: insiste nelle svolte difese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso notificato in data 11.12.2018 la contribuente rappresentata e difesa da se stessa, impugnando l'avviso di liquidazione emesso dall'Agenzia delle Entrate di Catania, ha lamentato la violazione dell'art. 20 del D.P.R. 131/1986, l'infondatezza nel merito della pretesa dell'Ufficio tenuto conto che nell'atto registrato in data 10.08.2018, oggetto della tassazione contenuta nell'atto impugnato, non vi è stato alcun riconoscimento di debito di € 125.000,00 giacchè detta somma è indicata nel testamento olografo del
15.08.2009 redatto da Nominativo_1 madre della ricorrente deceduta il Data_Morte_1, ed è stata già inserita nella dichiarazione di successione presentata all'Ufficio in data 16.03.2018 Num._1, volume Num._2 già oggetto di pagamento ai fini dell'imposta di successione e non già dell'imposta di registro. Pertanto la ricorrente ha concluso chiedendo l'annullamento dell'avviso di liquidazione opposto, il rimborso delle somme già pagate senza il riconoscimento della pretesa e vittoria di spese e compensi oltre gli oneri di legge.
L'Ufficio impositore si è costituito in giudizio insistendo sul proprio operato e chiedendone la conferma.
Affermava la Corte adita:
“La Corte, esaminati gli atti, osserva che il ricorso è fondato. Infatti l'avviso di liquidazione oggi impugnato deriva dalla registrazione in data 10.08.2018 dell'atto n. Numero_3. In tale atto, a pagina 3/8, sono indicate le volontà di divisione tra gli eredi di Nominativo_1 a nulla rilevando il presunto riconoscimento del debito di € 125.000,00 che, come rilevato nell'atto n. Numero_3 registrato il 10.08.2018 oggetto dell'avviso di liquidazione impugnato con il ricorso oggi in trattazione, era già stato oggetto della dichiarazione di successione registrata il 16.03.2018 al n. Num._1, volume Num._2. Sul punto la Corte di Cassazione (Cfr. Cass., sez. V, Ordinanza 25.05.2023 n. 14535), ripercorrendo dettagliatamente l'evoluzione normativa e della giurisprudenza degli ultimi anni, ha ricordato che il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, anteriormente alle modifiche ad esso apportate con la legge di Bilancio 2018, prevedeva che: “l'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente”. Secondo un primo orientamento la disposizione richiamata richiedeva che ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro si dovesse avere riguardo precipuamente al contenuto delle clausole negoziali e agli effetti giuridici dell'atto soggetto a registrazione, indipendentemente dal nomen iuris ad esso attribuito e aldilà dalla volontà delle parti, a nulla rilevando gli effetti economici di tale atto e gli elementi esterni all'atto stesso (Cass. n. 25005 del 2016; Cass. 2054 del 2017, Cass. n. 11959 del 1993, Cass. n. 75 del 1997). Negli ultimi quindici anni, tuttavia, si era formato un filone giurisprudenziale, secondo cui la norma in commento aveva una portata più ampia, dandosi rilievo, ai fini della determinazione dell'imposta applicabile, all'intera operazione economica realizzata mediante il collegamento dell'atto sottoposto a registrazione con elementi extratestuali. In un primo momento, la prevalente giurisprudenza di legittimità faceva riferimento alla portata essenzialmente antielusiva dell'art. 20 T.U.R., il quale, pertanto, aveva una funzione analoga a quella dell'oggi abrogato D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 bis (Cass. n. 14900 del 2001,
n. 6835 del 2013, n. 10273 del 2007). Questa impostazione venne successivamente abbandonata, sicchè
l'art. 20 T.U.R. non veniva più ritenuto espressione di una clausola antielusiva, anche se la norma poteva consentire, comunque, di oltrepassare il nomen iuris e gli effetti negoziali dell'atto sottoposto a registrazione, per ricostruire la “causa reale” dell'intera operazione economica realizzata. Pertanto, l'art. 20 T.U.R. non era solo “una norma interpretativa degli atti registrati”, ma una “disposizione intesa ad identificare l'elemento strutturale del rapporto giuridico tributario” (Cass. n. 25001 del 2015), che imponeva di dare rilevanza principale nell'imposizione di un negozio giuridico, alla causa reale e alla regolazione degli interessi realmente perseguita dalle parti anche se attraverso ulteriori accordi extratestuali, prescindendo, però, da intenti elusivi che potevano eventualmente ricorrere” (Cass. n. 7335 del 2014, Cass. n. 19752 del 2013). Quindi l'art. 20
T.U.R. aveva natura di regola interpretativa e non di norma antielusiva, sicchè l'Amministrazione poteva procedere alla riqualificazione del negozio senza necessità di un previo contraddittorio endoprocedimentale (Cass. n. 8619 del 2018). Sulla base di questo indirizzo veniva sottoposto ad imposizione non già l'atto in sè, ma l'intera operazione economica che l'atto intendeva realizzare, operazione che veniva individuata anche mediante il collegamento negoziale con elementi extratestuali alla luce dell'obiettivo economico concretamente perseguito e delle intenzioni delle parti. Si riteneva, infatti, che: “In tema di imposta di registro, il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20 (nella formulazione anteriore alla l. n. 205 del 2017) deve essere inteso nel senso che, nell'attività di qualificazione degli atti negoziali, l'Ufficio è tenuto ad attribuire rilievo preminente alla causa reale del negozio, ovvero alla regolamentazione degli interessi effettivamente perseguita dai contraenti, anche mediante una pluralità di pattuizioni non contestuali tra loro collegate (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto configurabile una cessione d'azienda nell'ipotesi di conferimento societario di un'azienda e di successiva cessione da parte del conferente a soggetti tersi delle quote della società, avendo riguardo alla vicinanza temporale degli atti”) – così Cass. n. 13610 del 2018. Il Legislatore
è, poi, intervenuto con la l. n. 205 del 2017, art. 1, comma 87, (la c.d. legge di bilancio 2018), disposizione che ha apportato significative modifiche al D.P.R. n. 131 del 1986 (T.U.R.), artt. 20 e 53 bis, rubricati rispettivamente “interpretazione degli atti” e “attribuzioni e poteri degli Uffici”, espressamente vietando di utilizzare elementi estranei all'atto ai fini dell'interpretazione di quest'ultimo. La conseguenza dell'intervento legislativo ha determinato l'impossibilità di utilizzare, ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, l'art. 20
T.U.R. quale parametro per risolvere le eventuali discrepanze tra effetti negoziali ed gli effetti sostanziali dell'atto da registrare. L'art. 20 T.U.R., infatti, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge Bilancio 2018, attualmente recita: “L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extra-testuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi”. La Corte di cassazione, con indirizzo ampiamente condiviso, ha negato la natura interpretativa delle modifiche introdotte (ex plurimis v. Cass. n. 4407 del 2018; Cass. n. 4589 del
2019) dalla legge di Bilancio 2018, sia perchè non vi sarebbe stata una esplicita previsione dell'efficacia retroattiva all'interno della norma stessa, sia in ragione della mancanza di “adeguati motivi di interesse generale” per giustificare la retroattività della disposizione. Il Legislatore, quindi, è intervenuto per superare le difficoltà interpretative della giurisprudenza in ordine alla retroattività della novità legislativa, affermando la natura di interpretazione autentica delle modifiche normative introdotte nel 2017 ed, in particolare, precisando che: ” la L. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 87, lettera a), costituisce interpretazione autentica dell'art. 20, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131″. A seguito dell'intervento legislativo, questa Corte, con ordinanza n. 23549 del 2019, ha rimesso alla Corte costituzionale la questione della legittimità costituzionale dell'art. 20 del T.U.R., ritenendo che tale norma, come modificata dalle leggi di Bilancio 2018 e 2019, contrastasse con alla Cost., art. 53 e 3. La Corte costituzionale, con sentenza n. 158 del 2020, con riferimento alle argomentazioni espresse con la suddetta
La Consulta ha rilevato che l'art. 20 T.U.R., nell'attuale formulazione censurata, dispone che, nell'applicare l'imposta di registro secondo l'intrinseca natura e secondo gli effetti giuridici dell'atto da registrare, indipendentemente dal titolo o dalla forma apparente, si debbano prendere in considerazione unicamente gli elementi desumibili dall'atto stesso (intesi quali effetti giuridici del negozio veicolato in un documento) prescindendo da quelli “extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi”. La Corte, infatti, ha affermato che “il senso fatto palese dal significato proprio delle parole della disposizione denunciata (secondo la loro connessione), i correlativi lavori preparatori (in particolare la relazione illustrativa alla L. n. 25 del 2017, art. 1, comma 87) e tutti i comuni criteri ermeneutici (in particolare quello sistematico) convergono unicamente nel far ritenere la disposizione oggetto delle questioni come intesa a imporre che, nell'interpretare l'atto presentato a registrazione, si debba prescindere dagli elementi extratestuali e dagli atti ad esso collegatì, salvo quanto disposto dagli articoli successivi del medesimo D.P.
R. n. 131 del 1986″ (Corte Cost. n. 158 del 2020)”. Il giudice delle leggi ha pure precisato che la Corte di
Cassazione, nell'ordinanza di rimessione, esclude essa stessa “decisamente (indicando a sostegno
'l'indirizzo più recentè della giurisprudenza di legittimità) che il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20 abbia una specifica funzione antielusiva”. Nel caso in esame la somma devoluta alla ricorrente dalla de cuius è stata già oggetto della dichiarazione di successione presentata il 16.03.2018 al n. 908 volume 9990, al quale sono state già applicate le normali imposte conseguenti alla successione e che nel caso di eventuale infedeltà della dichiarazione di successione poteve essere rettificata dall'Ufficio. Ma la stessa somma (€ 125.000,00) non può essere ricompresa ed assoggettata ad un'ulteriore tassazione, come quella che è stata applicata con l'avviso di liquidazione impugnato con il ricorso in esame, riferita all'atto transattivo (diverso dalla dichiarazione di successione) registrato il 10.08.2018 al n. Numero_3. Diversamente ragionando emergerebbe una palese violazione dell'art. 20 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131 come modificato dall'art. 1, comma 87, lett.
a), della L. 27.12.2017 n. 205 in quanto la norma citata (lo si ricorda) prevede che: "l'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati". Pertanto il ricorso va accolto in annullamento dell'atto impugnato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania con atto del 30 Agosto 2024 deducendo i seguenti motivi.
L'Ufficio ha notificato l'avviso di liquidazione integrativo n. 18042048159 solamente al pubblico ufficiale rogante, in qualità di “responsabile solidale dell'imposta”, in data 9 ottobre 2018, in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 3-ter del D.lgs. 463/1997. Nel caso che ci occupa, il notaio, in qualità di “responsabile solidale dell'imposta” (articolo 64 del D.P.R. 600/1973) ha effettuato il versamento dell'avviso di liquidazione in data 5 dicembre 2018, ovvero oltre il termine di 15 giorni dalla ricezione dell'avviso telematico (c.d. “avviso bonario” – atto non impugnabile), ma entro i 60 giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione cartaceo (atto impugnabile). Il notaio ha infine richiesto, in via di regresso (articolo 1299 codice civile), alla odierna parte appellata, il pagamento di quanto versato.
Si fa presente che la solidarietà del notaio, nell'imposta di registro, è un tipo di solidarietà tributaria dipendente rispetto alle parti contrenti, in capo alle quali si verifica il presupposto di imposta. La solidarietà intercorrente tra le parti contrenti è invece un tipo di solidarietà tributaria paritaria.
In via pregiudiziale. Difetto di legittimazione attiva ad agire della ricorrente avverso l'avviso di liquidazione notificato al notaio ai sensi dell'art.
3-ter del D.lgs. 463/1997. Profili civilistici e tributari.
I giudici di primo grado hanno omesso di trattare e motivare, in via pregiudiziale, quanto rappresentato dalla stessa ricorrente in seno al ricorso introduttivo del giudizio, circa l'impugnazione, da parte della stessa, di un avviso di liquidazione notificato solamente al notaio, e da quest'ultimo pagato.
Considerato che la verifica (in ogni stato e grado del giudizio) della titolarità, in capo all'attore (ed al convenuto), dei relativi diritti e obblighi, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, può avvenire anche d'ufficio, salvo che sulla questione sia intervenuto giudicato interno;
l'Ufficio eccepisce il difetto di legittimazione attiva ad agire della odierna parte appellata, quale questione pregiudiziale.
In ragione del principio di responsabilità solidale nel pagamento delle imposte, l'Amministrazione finanziaria può legittimamente notificare un avviso di liquidazione al solo notaio rogante, in veste di responsabile d'imposta (articolo 64 del D.P.R. 600/1973), non avendo alcun obbligo di notifica anche nei confronti delle parti contraenti, nel cui interesse è richiesta la registrazione. Ciò vale in applicazione di quanto chiaramente disposto dall'articolo 3-ter del D.lgs. 463/1997, citato in premessa, ed in applicazione di quanto disposto dall'articolo 1292 codice civile.
Nella caso in cui l'avviso di liquidazione venga notificato solamente al notaio, la parte contraente, seppure obbligata principale al pagamento dell'imposta in quanto titolare del presupposto di imposta, non può impugnare l'atto per difetto di legittimazione attiva, poiché, diversamente opinando, sarebbe vanificata la facoltà dell'Amministrazione finanziaria di chiedere l'adempimento dell'obbligazione tributaria a uno qualsiasi degli obbligati solidali.
L'Ufficio ha legittimamente notificato l'avviso di liquidazione al notaio, anche ai sensi dell'articolo 1292 del codice civile, secondo cui, in caso di obbligazione solidale, “ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri”.
Nel caso che di specie, il notaio, in qualità di responsabile solidale d'imposta (articolo 57 del D.P.R. 131/1986), ha pagato l'avviso di liquidazione, in ritardo rispetto ai 15 giorni dalla notifica dell'avviso telematico ma entro i 60 giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione cartaceo, subendo così l'iscrizione a ruolo delle sanzioni di cui all'articolo 13 del D.lgs. 471/1997; il notaio, omettendo di impugnare l'avviso notificatogli, ha agito in via di regresso nei confronti della parte contraente coobbligata, non destinataria dell'avviso di liquidazione, la quale, anziché opporsi all'azione di regresso, ha impugnato un atto mai ricevuto in notifica, chiedendo la restituzione di quanto versato.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 903/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania sez. 11 e depositata il 1
Febbraio 2024.
Si costituisce nel giudizio di appello la sig.ra Difensore_1 che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
L'Agenzia appellante afferma, per la prima volta in sede di gravame, e strumentalmente, che “I giudici di primo grado hanno omesso di trattare e motivare, in via pregiudiziale, quanto rappresentato dalla stessa ricorrente in seno al ricorso introduttivo del giudizio, circa l'impugnazione, da parte della stessa, di un avviso di liquidazione notificato solamente al notaio,” e che la contribuente ricorrente in primo grado difettasse della titolarità del relativi diritti ed obblighi e, dunque, della legittimazione attiva per il solo fatto che l'avviso di liquidazione impugnato è stato notificato al solo notaio rogante. E ciò in quanto, prosegue la stessa agenzia appellante, l'Amministrazione finanziaria può legittimamente notificare un avviso di liquidazione al solo notaio rogante, non avendo alcun obbligo di notifica nei confronti della parti contraenti, nel cui interesse è chiesta la registrazione. Prosegue l'appellante affermando che, nel caso in cui l'avviso di liquidazione venga notificato solamente al notaio, la parte contraente, seppure obbligata principale al pagamento dell'imposta in quanto titolare del presupposto di imposta, non può impugnare l'atto per, asserito, difetto di legittimazione attiva, poiché, diversamente opinando, sarebbe vanificata la facoltà dell'Amministrazione finanziaria di chiedere l'adempimento dell'obbligazione tributaria a uno qualsiasi degli obbligati solidali.
Sulla base di tali assunti l'Agenzia appellante asserisce che la contribuente ricorrente, odierna appellata, ovvero l'obbligato principale al pagamento dell'imposta in quanto titolare del presupposto di imposta, non avrebbe la legittimazione ad agire avvero l'avviso e sol perché non ha ricevuto la notifica dell'avviso stesso.
Dalle incontestate deduzioni di cui in ricorso e da documenti allegati al fascicolo di primo grado della ricorrente, odierna appellante, si ricava invece che in data 05.12.2018 (entro i 60 giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione cartaceo, atto impugnabile) si provvedeva spontaneamente da parte del notaio, con provvista fornita dalla scrivente contribuente-ricorrente in data 22.11.2018 (in quanto obbligata in seno al rogito del
04.08.2018), al pagamento di tutte le imposte scaturenti dal medesimo, al pagamento dell'importo complessivamente richiesto di € 1.303,75 (comprensivo di spese di notifica) e ciò al solo fine di liberare il notaio dalle conseguenze pregiudizievoli della responsabilità solidale per l'imposta principale ed espressamente senza riconoscimento della pretesa portata dall'avviso di liquidazione già impugnato in sede di autotutela, né pregiudizio alcuni, con riserva di impugnazione e dichiarato animo di ripetizione delle somme versate, come comunicato dal medesimo notaio all'Agenzia delle Entrate con pec dello stesso 05.12.2018.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
All'udienza del 12 Dicembre 2025 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
L'appello dell'Ufficio è fondato su un solo motivo di rito, relativo alla legittimazione attiva della contribuente a proporre ricorso avverso un avviso di liquidazione notificato al solo notaio rogante. Non risultano invece articolate specifiche doglianze sul merito della pronuncia di primo grado (annullamento dell'avviso), sicché il Collegio è chiamato prioritariamente a scrutinare la questione pregiudiziale dedotta.
In materia di imposta di registro, il rapporto impositivo fa capo alle parti sostanziali dell'atto (obbligati principali), mentre il notaio, pur potendo essere obbligato solidalmente in forza della normativa speciale e della disciplina del “responsabile d'imposta”, non diviene per ciò solo titolare esclusivo del rapporto tributario.
In altri termini, la previsione della notifica al notaio nell'ambito della procedura telematica e del controllo dell'autoliquidazione: vale a costituire il notaio responsabile d'imposta tenuto all'integrazione del versamento;
non incide sulla titolarità sostanziale del debito d'imposta, che resta in capo alle parti dell'atto, le quali sono i destinatari sostanziali dell'imposizione.
La tesi dell'Ufficio, secondo cui la contribuente non potrebbe impugnare l'avviso solo perché non destinataria della notifica, condurrebbe ad attribuire all'Amministrazione, mediante la sola scelta del destinatario formale della notifica, la possibilità di incidere sull'accesso alla tutela giurisdizionale del soggetto che è obbligato principale e inciso in via sostanziale. Una simile conclusione non è condivisibile, poiché: l'obbligato principale
è il primo soggetto ad avere interesse concreto e attuale a contestare la debenza del tributo;
l'assetto della solidarietà e del responsabile d'imposta non può tradursi in una compressione del diritto di difesa.
Nel caso in esame, il Collegio ritiene di aderire ai principi – richiamati in atti dalla parte appellata – secondo cui l'avviso di liquidazione notificato al notaio: vale a costituire il notaio quale responsabile d'imposta; ma non esclude la legittimazione delle parti contraenti (obbligati principali) all'impugnazione, in quanto destinatari sostanziali dell'imposizione. Sul punto, risulta in atti il richiamo a: Cass.25.10.2023, n.29618 (l'avviso notificato al notaio non incide sulla titolarità del rapporto impositivo;
presunzione di assenso delle parti in caso di pagamento); Cass. n.25119/2020 (impugnabilità anche da parte dei contraenti;
la notifica al notaio non altera il principio per cui i soggetti obbligati restano le parti sostanziali dell'atto). Tali principi si attagliano alla fattispecie concreta e conducono a ritenere infondato il motivo di appello, dovendosi riconoscere alla contribuente la legittimazione a proporre ricorso avverso l'avviso.
Rigettata la censura pregiudiziale, l'appello dell'Ufficio risulta privo di ulteriori motivi idonei a scalfire la decisione di prime cure, non avendo l'appellante articolato specifiche doglianze sul merito dell'annullamento dell'avviso. Ne consegue la conferma della sentenza impugnata.
Nel caso di specie, tenuto conto della ragionevolezza della decisione adottata dal primo giudice che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto desumibili dalle norme di Legge, la sentenza di primo grado impugnata, pertanto, risulta giuridicamente corretta, ben motivata ed immune di vizi logici e conseguentemente, all'esito definitivo del giudizio, l'appello dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania va rigettato.
Alla luce delle superiori considerazioni, si impone, perciò, la conferma della sentenza di primo grado.
Condanna la parte appellante al pagamento in favore di Resistente_1, delle spese processuali del Secondo Grado del giudizio che liquida in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di Legge se dovuti.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna parte appellante alla rifusione, in favore della parte appellata delle spese di lite che liquida come in motivazione. Catania, 12.12.2025 Il
Presidente