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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/10/2025, n. 13566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13566 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
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Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
- Sezione 2^ Civile -
Il Tribunale, in persona del giudice dott.ssa Alessandra Imposimato, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 40874 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto “altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie”, e vertente tra in qualità di erede di Parte_1 Persona_1 Per_1
e in qualità di eredi di rappresentati e
[...] Parte_2 Persona_2 difesi, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Andrea Di Porto, Antonella Di
Castro, Antonietta Maria Toscano e Aldo Baldaccini, giusta procura su foglio separato allegato alla busta eml con cui depositata la citazione introduttiva
Attori
e
Controparte_1
Convenuto contumace nonché
in persona del Controparte_2
pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello CP_3
Stato, nonché domiciliato ex lege presso gli Uffici dell'Avvocatura, in Roma via dei Portoghesi n. 12
Interveniente
Motivi della Decisione
1. Fatti controversi.
1.1 Con l'atto introduttivo della lite i sig.ri e Parte_1 Persona_1
assumendo di agire il primo, nella qualità di erede (figlio) del Parte_2
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sig. (nato a [...] il giorno 8 gennaio 1927 e deceduto in Persona_1
Roma il 24 maggio 2012) e i secondi, nella qualità di eredi (figli) di Per_2
altro figlio premorto di hanno citato la Repubblica
[...] Persona_1
Federale Tedesca chiedendo di:
«accertare e dichiarare la responsabilità della di Germania, Controparte_1 quale ente succeduto al Terzo Reich, per i crimini ed i fatti di reato commessi dai soldati tedeschi in danno della Famiglia da considerarsi crimine
contro
Per_1
l'umanità e, per l'effetto, condannare la di e il Controparte_1 CP_1 conomia al risarcimento dei danni non patrimoniali Controparte_2 Controparte_2 subiti dagli attori e specificatamente:
- in favore di iure hereditatis, nella misura di € 876.662,3, o nella Parte_1 diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data convenzionale del 1/1/1947 e rivalutata annualmente fino al soddisfo;
- in favore di iure hereditatis, nella misura di € 438.331,15, o Persona_1 nella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data convenzionale del 1/1/1947 e rivalutata annualmente fino al soddisfo;
-in favore di iure hereditatis, nella misura di € 438.331,15, o nella Parte_2 diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data convenzionale del 1/1/1947 e rivalutata annualmente fino al soddisfo;
e così per un totale di € 1.753,324,6 oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data alla data convenzionale del 1/1/1947 e rivalutata annualmente sino al soddisfo».
Il tutto con vittoria di spese e onorari.
A sostegno della domanda, le parti attrici hanno dedotto che la famiglia dei sig.ri composta da (coniugi), Per_1 Persona_2 CP_4 Per_3
e (figli), benché civili non direttamente coinvolti nel
[...] Persona_1 conflitto bellico, subivano i crimini di guerra e contro l'umanità tristemente noti alla Storia, quali la deportazione, la tortura, la riduzione in schiavitù e l'omicidio.
In particolare, venivano tutti arrestati a Roma il 16 ottobre 1943, detenuti presso il Collegio Militare, quindi deportati il 18 ottobre 1943 (con il convoglio n. 2) ad Auschwitz, dove giungevano il 23 ottobre 1943.
Giunti a destinazione, e venivano subito CP_4 Persona_3
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mandate nelle camere a gas;
invece decedeva in luogo ignoto Persona_2 il 22 gennaio 1945, mentre il figlio veniva successivamente inviato a Per_1
Buchenwald il 22 gennaio 1945, dove restava ristretto fino a quando liberato dalle Forze Alleate, in data 11 aprile 1945.
Precisando di avere interesse a veder risarcire il danno non patrimoniale patito dai propri danti causa sig.ri e sia per effetto Per_2 Persona_1 dell'arresto illegale e della deportazione e riduzione in schiavitù, sia (per quanto concerne il sig. ) per effetto della perdita di tutto il nucleo Per_1 familiare, presso il campo di sterminio, gli attori hanno sostenuto che la prova dei fatti allegati fosse fornita, tra gli altri, dalla documentazione raccolta a fini di ricerca storica dalla CDEC - Fondazione Centro di
Documentazione RA Contemporanea, nella quale risultavano i dati di tutti i deportati dal terzo Reich di religione ebraica durante la seconda guerra mondiale, e dal “Libro della Memoria: gli Ebrei deportati dall'Italia, 1943-1945” di
. Persona_4
Le parti attrici hanno quantificato il danno non patrimoniale nella complessiva somma di € 1.753.324,6, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data convenzionale del 1° gennaio 1947 e rivalutazione monetaria.
1.2. Il ha svolto tempestivo Controparte_2 intervento in causa chiedendo rigetto della domanda. In particolare, ha eccepito:
- in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva della Repubblica Contr Federale Tedesca, essendo il interveniente l'unico soggetto da evocare in giudizio, quale titolare del Fondo istituito con l'art. 43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, e pertanto successore ex lege (a titolo particolare) della nel debito risarcitorio maturato nei confronti delle Controparte_1 vittime del Terzo Reich;
- in via preliminare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2947 comma 3 c.c.,
l'estinzione per sopravvenuta prescrizione del credito risarcitorio vantato in giudizio, in quanto derivante dai fatti-reato ravvisabili nella fattispecie (di
“omicidio” nei confronti di e e CP_4 Persona_3 Persona_2 nei confronti di di “riduzione in schiavitù”, allora punibile ai Persona_1 sensi e per gli effetti dell'art. 600 c.p.), soggetto a prescrizione quindicennale
(art. 157, comma 1, n. 2, c.p. nella formulazione vigente ratione temporis), ed essendo interamente consumato il termine di quindici anni, decorso dalla
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data di cessazione della condotta illecita;
sotto tale profilo, l'Avvocatura ha dedotto che il diritto azionato avrebbe potuto esser fatto valere anche prima della pronuncia della Corte Costituzionale n. 238 del 2014 e che non trovasse applicazione il principio, di diritto internazionale consuetudinario, di imprescrittibilità dei crimina iuris gentium, alla luce del principio costituzionale di irretroattività delle norme penali di sfavore, e vertendosi di reati perpetrati in data antecedente all'emersione della norma consuetudinaria;
- in via gradata, che fosse prescritto il credito da risarcimento del danno non patrimoniale, per sopravvenuta estinzione del reato per morte del reo, ex art. 2947 comma 3 c.c.
Nel merito, l'Avvocatura dello Stato ha sostenuto che la controparte avesse genericamente descritto il danno patito, sotto il profilo dell'an e del quantum; nonché il difetto della prova di erede. In subordine, ha chiesto di considerare quanto aliunde perceptum dalle parti attrici o dai di loro danti causa, a titolo indennitario/risarcitorio in conseguenza dei medesimi fatti di causa, ed in forza della L. n. 96/1955, del d.P.R. n. 2043/1963, della L. n.
791/1980, della L. n. 94/1994.
In conclusione, ha chiesto:
«a) affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al giacché succeduto a titolo Controparte_2 particolare nel debito di cui è causa in data antecedente all'introduzione dell'odierno giudizio;
b) in ogni caso, dichiarare le domande formulate dalle odierne attrici infondate in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, per difetto di allegazione e prova in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile;
c) nella denegata ipotesi di non accoglimento delle superiori eccezioni e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, accogliere – in sede di quantificazione del danno – l'eccezione di riduzione del quantum debeatur e di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e articolati.»
La Repubblica Federale Tedesca, alla quale l'atto di citazione è stato ritualmente notificato secondo la consuetudine internazionale per via diplomatica, tramite l'Ufficio del Cerimoniale, ha scelto la contumacia. Nella dichiarazione di restituzione degli atti notificati, la Repubblica Federale di
Germania ha precisato che «il tentativo di notificare all'Ambasciata atti sovrani amministrativi o giudiziari costituisce una violazione dell'art. 22 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18/04/1961. Tali
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atti sovrani violano peraltro l'immunità della Repubblica Federale di
Germania poiché la circostanza su cui poggiano è di natura sovrana (acta iure imperii). Anche per tale motivo non possono essere notificati».
In sede di precisazione delle conclusioni, le parti attrici hanno così precisato la domanda nei termini di cui a seguire:
«accertare e dichiarare la responsabilità della di Germania, Controparte_1 quale ente succeduto al Terzo Reich, per i crimini ed i fatti di reato commessi dai soldati tedeschi in danno della Famiglia da considerarsi crimine
contro
Per_1
l'umanità e, per l'effetto, condannare la e il Controparte_1 al risarcimento dei danni non patrimoniali Controparte_2 subiti dagli attori e specificatamente:
- in favore di a) iure hereditatis, nella misura di € 200.00,00, a Parte_1 titolo di 2/4 dei diritti risarcitori derivanti dai danni patiti dal nonno Per_2
e dal padre per aver trascorso molti mesi nei campi di
[...] Persona_1 sterminio in condizioni inumane e aver assistito agli orrori ivi perpetrati;
b) iure hereditatis, nella misura di € 770.909,10, a titolo di 2/4 dei diritti risarcitori derivanti dai danni patiti dal padre per aver perso il padre Persona_1
la madre e la sorella per una Persona_2 CP_4 Persona_3 somma totale di € 970.909,10, o nella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data alla data convenzionale del 1/1/1947 e rivalutata annualmente sino al soddisfo;
- in favore di a) iure hereditatis, nella misura di € 100.00,00, Persona_1
a titolo di 1/4 dei diritti risarcitori derivanti dai danni patiti dal bisnonno
e dal nonno per aver trascorso molti mesi nei Persona_2 Persona_1 campi di sterminio in condizioni inumane e aver assistito agli orrori ivi perpetrati;
b) iure hereditatis, nella misura di € 385.454,55, a titolo di 1/4 dei diritti risarcitori derivanti dai danni patiti dal nonno per aver Persona_1 perso il padre (cfr. doc. D.3 cit.), la madre (cfr. Persona_2 CP_4 doc. D.4 cit.) e la sorella (cfr. doc. D.5 cit.); per una somma totale di Persona_3
€ 485.454,55, o nella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data alla data convenzionale del 1/1/1947
e rivalutata annualmente sino al soddisfo;
- in favore di a) iure hereditatis, nella misura di € 100.00,00, a Parte_2 titolo di 1/4 dei diritti risarcitori derivanti dai danni patiti dal bisnonno Per_2
e dal nonno per aver trascorso molti mesi nei campi di sterminio
[...] Persona_1 in condizioni inumane e aver assistito agli orrori ivi perp77402399etrati; b) iure
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hereditatis, nella misura di € 385.454,55, a titolo di 1/4 dei diritti risarcitori derivanti dai danni patiti dal nonno per aver perso il padre Persona_1 Per_2
(cfr. doc. D.3 cit.), la madre (cfr. doc. D.4 cit.) e la sorella
[...] CP_4 Per_3
(cfr. doc. D.5 cit.); per una somma totale di € 485.454,55, o nella diversa
[...] maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data alla data convenzionale del 1/1/1947 e rivalutata annualmente sino al soddisfo. A tali somme, se ritenuto di Giustizia, andrà applicata una maggiorazione del 25% analogamente a quanto in questo senso statuito dal
Tribunale di Bologna in relazione alla strage di Marzabotto».
La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 11 giugno 2025, previa assegnazione dei termini per memorie conclusionali e di replica.
2. questioni pregiudiziali.
2.1 Principalmente al fine di esaminare la questione di giurisdizione che la stessa parte attrice ha sottoposto al tribunale, è opportuno richiamare sinteticamente i principali snodi storici e giurisprudenziali in tema di crimini di guerra e contro l'umanità commessi iure imperii dalla nel CP_1 secondo conflitto mondiale, con particolare riguardo alle domande di indennizzo/risarcimento del danno da parte dei soggetti che ne furono vittime.
Proprio in occasione delle domande di risarcimento dei danni avanzate dalle vittime del Terzo Reich, la Corte di cassazione a S.U., con sentenza 11 marzo 2004, n. 5044 non ha riconosciuto allo Stato tedesco l'immunità dalla giurisdizione civile italiana;
l'immunità dello Stato estero, espressiva del principio “par in parem non habet iurisdictionem” che declina la regola dell'uguaglianza sovrana tra Stati, impone a ciascuno Stato di garantire agli altri Stati l'immunità dinanzi alle proprie Corti interne.
In sostanza la Corte ha ritenuto che il principio d'immunità giurisdizionale non sia invocabile – oltre che nel caso di atti iure gestionis, posti in essere dallo Stato straniero quale soggetto di diritto privato – nell'ipotesi di delicta imperii, ossia di condotte compiute dallo Stato in violazione delle norme internazionali poste a tutela dei diritti fondamentali della persona, collocate al vertice della gerarchia delle fonti di diritto internazionale (ius cogens).
Riconosciuto e affermato, dunque, il principio secondo cui non si sottraggono al sindacato giurisdizionale gli atti compiuti dallo Stato estero
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nella conduzione delle attività belliche, quando queste integrino crimini lesivi dei diritti fondamentali della persona, a partire dal 2004 i tribunali italiani hanno emesso sentenze di condanna contro lo Stato tedesco per il risarcimento dei danni in favore delle vittime delle stragi naziste, sul presupposto che tali atti dovessero essere qualificati crimini di guerra e contro l'umanità.
La Repubblica Germania, censurando tali sentenze per quanto CP_1 ritenute lesive del principio dell'immunità degli Stati, si è rivolta alla Corte
Internazionale di Giustizia;
quest'ultima, con la sentenza del 3/02/2012
Jurisdictional Immunities of the State;
Germany v. Italy: Greece intervening, in adesione alle tesi dello Stato tedesco ha affermato che i giudici italiani fossero carenti di giurisdizione rispetto a qualsiasi azione risarcitoria eventualmente proposta nei confronti della per danni derivati da acta imperii; ha CP_1 intimato quindi all'Italia di adottare le misure necessarie affinché le decisioni prese dai suoi tribunali in violazione del principio di immunità cessassero di produrre effetti.
Per ottemperare alla sentenza della Corte Internazionale di Giustizia,
L'Italia ha emanato la legge n. 5 del 2013, ove, all'art. 3 (“esecuzione delle sentenze della Corte internazionale di giustizia”), comma 1, ha sancito l'obbligo per il giudice di dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in ogni stato e grado del processo (“quando la Corte internazionale di giustizia, con sentenza che ha definito un procedimento di cui è stato parte lo Stato italiano, ha escluso
l'assoggettamento di specifiche condotte di altro Stato alla giurisdizione civile”) e al comma 2 ha previsto una nuova ipotesi di revocazione.
Dopo un iniziale adeguamento delle Sezioni Unite alla statuizione della
CIG (Cass. n. 4284 del 21/02/2013; Cass. n. 1136 del 21/01/2014), è però intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 238 del 2014, ove ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 2 e 24 della
Costituzione, della norma in questione nonché dell'art. 1 della legge 17 agosto 1957, n. 848, limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, nella parte in cui prevede l'obbligo per il giudice italiano di adeguarsi alla pronuncia della CIG del 3 febbraio 2012, che gli imponeva di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona.
L'immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile - ha osservato il
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Giudice delle leggi - esprime una consuetudine di diritto internazionale che ha ingresso nell'ordinamento interno attraverso l'art. 10 Cost;
ma la stessa
Costituzione impone di verificare se attraverso tale meccanismo di adattamento automatico risultino avere ingresso norme, quale appunto quella formata dall'interpretazione datane dalla CIG, che entrino in conflitto con i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale, tra cui il diritto al giudice (art. 24 Cost.) e, assieme, la garanzia del rispetto dei diritti inviolabili della persona (art. 2 Cost.).
Per questo, nei rapporti con gli Stati stranieri, il diritto alla tutela giudiziale può essere limitato fino al punto in cui vi sia un interesse pubblico riconoscibile come preminente, ciò che non potrebbe mai dirsi in presenza di atti che non esprimono la funzione sovrana dello Stato straniero, bensì integrano crimini contro l'umanità, come la deportazione, i lavori forzati, gli eccidi. Il carattere palesemente criminale di tali fatti impedisce che a essi possa giovare lo scudo protettivo dell'immunità, operando i predetti
contro
- limiti.
Pertanto, con la pronuncia interpretativa di rigetto sopra richiamata, la
Corte Costituzionale ha affermato che, per la parte che concerne i delicta imperii, quella norma di diritto internazionale non è entrata nell'ordinamento, non operando il rinvio ex art. 10 Cost. Con la medesima sentenza n. 238, conseguentemente, la Consulta ha dichiarato l'incostituzionalità della legge di adattamento speciale (art. 3, legge n. 5/2013) e della legge di esecuzione dello Statuto dell'ONU (art. 1 della legge n. 848/1957), per la parte in cui tali disposizioni imponevano, con vincolo di adeguamento alla pronuncia della
Corte internazionale dell'Aja, di declinare la giurisdizione nazionale in presenza di atti di uno Stato straniero costitutivi di crimini di guerra o contro l'umanità, lesivi dei diritti inviolabili della persona (per la riaffermazione di tali principi quanto al giudizio di esecuzione, si veda da ultimo anche Corte
Costituzionale n. 159/2023).
La successiva giurisprudenza di legittimità, in attuazione di quanto affermato dalla Consulta, ha perciò riconosciuto la prevalenza del principio del rispetto dei diritti inviolabili a fronte di delicta imperii, cioè di atti compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens tali da determinare la rottura di un potere sovrano riconoscibile come tale, con la conseguente recessione del principio dell'immunità statale, che non costituisce un diritto quanto piuttosto una "prerogativa" dello Stato nazionale,
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cosicché il principio del rispetto della "sovrana uguaglianza" degli Stati deve restare privo di effetti nell'ipotesi di crimini contro l'umanità, cioè compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens, in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali e la cui vera sostanza consiste in un abuso della sovranità statuale (Cass., sez. un., 28/10/2015, n. 21946; Cass., sez. un., 29/07/2016, n. 15812; Cass., sez. un.,
13/01/2017, n. 762; Cass., sez. un.,28/09/2020 n. 20442).
2.2 La premessa che precede rende ragione della sussistenza del potere di iuris-dicere nei riguardi della Repubblica Federale Tedesca, per i fatti che Le sono contestati in giudizio;
come enunciato, meglio di chi scrive, dalla Corte regolatrice in procedimento analogo al presente giudizio, «l'immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri per atti "iure imperii" costituisce una prerogativa (e non un diritto) riconosciuta da norme consuetudinarie internazionali, la cui operatività è preclusa nel nostro ordinamento, a seguito della sentenza della
Corte cost. n. 238 del 2014, per i "delicta imperii", per quei crimini, cioè, compiuti in violazione di norme internazionali di "ius cogens", in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali» (Cass. Sez.
Un., 28/09/2020, n. 20442; conf. da ultimo Cass. Sez. Un., 11/06/2024, n.16136: «il principio del rispetto dei diritti inviolabili prevale sulla regola dell'immunità degli Stati esteri a fronte di delicta imperii, cioè di atti compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens. Siffatte violazioni determinano la rottura di un potere sovrano riconoscibile come tale, con la conseguente recessione del principio dell'immunità statale, che non costituisce un diritto quanto piuttosto una prerogativa dello Stato nazionale, cosicché il principio del rispetto della sovrana uguaglianza degli Stati deve restare privo di effetti nell'ipotesi di crimini contro l'umanità, cioè compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens, in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali e la cui vera sostanza consiste in un abuso della sovranità statuale», sempre riferita a causa analoga a quella ora in decisione).
Nel caso di specie, giacché vengono in esame condotte che certamente configurano crimine di guerra e contro l'umanità, avendo le parti attrici dedotto che i congiunti venivano illegalmente arrestati e deportati al campo di concentramento di Auschwitz, ed ivi restavano ristretti in condizioni di totale spregio della dignità umana, si deve affermare la giurisdizione del tribunale adìto, ed il potere-dovere di pronunciare sulla domanda di
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risarcimento danni.
2.3 Anche la questione di “legittimazione passiva” sollevata dall'Avvocatura dello Stato è infondata e va quindi respinta, per quanto di seguito considerato.
L'eccezione trae motivo dalla norma veicolata dall'art. 43 del d.l. n. 36 del
2022 (convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79), con la quale il legislatore italiano, al fine di dare continuità all'Accordo di Bonn del
2 giugno del 19611 e per superare l'impasse generatasi, all'esito della sentenza della CIG, nei rapporti con la Repubblica Federale Tedesca, ha realizzato una particolare ipotesi di «meccanismo di traslazione dell'onere economico recato dall'obbligazione risarcitoria», come affermato dalla Corte costituzionale con la recente pronuncia n. 159 del 2023.
Il citato art. 43 del d.l. 36/2022, rubricato «Istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e
l'8 maggio 1945» prevede testualmente (nelle parti d'interesse):
«
1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, assicurando continuità all'Accordo tra la
Repubblica italiana e la reso esecutivo con decreto Controparte_1 del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263, con una dotazione di euro
20.000.000 per l'anno 2023 e di euro 13.655.467 per ciascuno degli anni dal 2024 al
2026.
2. Hanno diritto all'accesso al , alle condizioni e secondo le modalità CP_6 previste dal presente articolo e dal decreto di cui al comma 4, coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto
l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6. È a carico del il pagamento delle spese processuali CP_6 liquidate nelle sentenze di cui al primo periodo. Resta ferma, in relazione ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quelli instaurati successivamente, sentita l'Avvocatura dello Stato, la facoltà di definizione mediante transazione, che costituisce titolo per l'accesso al Fondo.
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3. In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo di cui al medesimo comma 1. Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma
1 o derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della Germania per il risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il
1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro della giustizia, da emanare non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite:
a) la procedura di accesso al Fondo;
b) le modalità di erogazione degli importi agli aventi diritto, detratte le somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titoli di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica
6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94.
c) le ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo.
5. Il pagamento effettuato con le procedure previste al comma 4 estingue ogni diritto o ragione di credito correlata alle pretese risarcitorie per i fatti di cui al comma
1.
6. Fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione, le azioni di accertamento e liquidazione dei danni di cui al comma 1 non ancora iniziate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono esercitate, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla medesima data. La decadenza è dichiarata d'ufficio dal giudice. Gli atti introduttivi relativi a tali giudizi sono notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell'articolo 144 del codice di procedura civile. Se tale notifica è omessa, il giudice assegna un termine perentorio alla parte attrice per l'esecuzione di tale incombente».
In sede di verifica della compatibilità della norma con la Costituzione, ai fini della sua applicazione in seno ad una procedura di esecuzione forzata, la
Corte costituzionale (sentenza n. 159 del 21/07/2023) ha chiarito:
«.. l'art. 43 prevede che al credito risarcitorio nei confronti della è CP_1
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sostituito un diritto di analogo contenuto sul Fondo, apprestando così una adeguata tutela alternativa a quella conseguibile con l'esecuzione forzata nei confronti della
Ciò è tanto più vero se si considera che la Controparte_1 procedura esecutiva delle sentenze definitive, o comunque provvisoriamente esecutive, di condanna al risarcimento dei danni, pronunciate nei confronti della
Repubblica federale di Germania, soffrirebbe comunque la limitazione dell'immunità ristretta degli Stati, come sopra già affermato (al punto 3.2.), talché non sarebbe facile per il creditore procedente rinvenire beni privi di destinazione pubblicistica, e quindi pignorabili, oppure somme di danaro su conti correnti bancari o postali, di rappresentanze diplomatiche e consolari della privi della rituale CP_1 dichiarazione che il conto contiene esclusivamente somme destinate all'espletamento delle funzioni di quello Stato. 17.- Il decreto interministeriale del 28 giugno 2023 - che ha introdotto una normativa subprimaria autorizzata direttamente dalla legge
(l'art. 43) - ha poi ulteriormente chiarito la portata della tutela approntata dal Fondo
“ristori”. Infatti, in particolare, il comma 2 dell'art. 2 del decreto interministeriale prevede che è «a carico del nel rispetto della normativa vigente e secondo le CP_6 procedure di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto, il pagamento dei danni liquidati nella sentenza [...] e delle spese processuali eventualmente liquidate dalla sentenza medesima, detratte le somme ricevute dall'avente diritto dalla Repubblica
Italiana a titolo di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963 n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, della legge 29 gennaio 1994, n. 94». L'accesso al Fondo
“ristori” è, quindi, configurato come un diritto soggettivo, riveniente il suo fondamento nel titolo esecutivo già formatosi di condanna della Repubblica federale di Germania, senza che vengano in rilievo i limiti dell'immunità ristretta. [..]
Sussiste, quindi, un diritto soggettivo, pieno e non condizionato, avente come contenuto il pagamento del risarcimento del danno già liquidato dalla sentenza passata in giudicato con liberazione dell'originario debitore (la con la sola CP_1 detrazione di somme già ricevute e riconducibili alla condizione di vittima di siffatti crimini di guerra (gli indennizzi dell'accordo del 1961 e altri benefici). Si tratta di una sorta di espromissione ex lege (art. 1272 cod. civ.), eccezionalmente a contenuto liberatorio nella misura in cui è contestualmente estinta la procedura esecutiva in corso nei confronti del debitore (la e non sarebbe più proponibile una CP_1 nuova».
Se, dunque, l'art. 43, d.l. n. 36/2003, realizza una espromissione ex lege, con la sostituzione della persona del debitore in sede esecutiva, e tale per cui il
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credito risarcitorio maturato nei confronti della Repubblica Federale tedesca viene sostituito da un credito di natura parimenti risarcitoria, esercitabile nei confronti del MEF e mediante accesso al Fondo, è evidente che il giudizio di cognizione si debba svolgere anche (e prioritariamente) nei confronti del legittimo contraddittore della parte dedotta danneggiata, quindi di colui che sia indicato danneggiante e perciò (originario) debitore, ossia la Repubblica
Federale tedesca, non potendosi altrimenti configurare, neppure in astratto, alcuna sostituzione mediante estromissione nell'obbligazione altrui. In altri termini, si dubita che una sentenza non pronunciata nei confronti della
Repubblica Federale tedesca possa costituire valido titolo di accesso al Fondo istituito ex art. 43, d.l. n. 36/2022.
Inoltre, valorizzandosi l'inciso «In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile», contenuto all'art. 43, comma 3, d.l. n. 36/2022, deve concludersi che la pronuncia demandata al giudice della cognizione possa (se non debba) essere di condanna, ché altrimenti, se si trattasse di sentenza di mero accertamento, essa sarebbe ipso iure sprovvista di efficacia esecutiva fino al passaggio in giudicato (v. ex plurimis Cass. Sez. 3, 15/11/2013, n. 25743) sì da risultare del tutto immotivata e giuridicamente inutile la clausola di eccezione sopra riportata.
D'altronde, è stato affermato dalla Corte di legittimità (Cass. sez. 3,
19/03/2025, n. 7371) che anche il può Controparte_2 essere evocato in giudizio e può intervenire motu proprio nel giudizio intentato in vista del successivo accesso al in quanto soggetto CP_6 giuridico destinato a subire gli effetti della condanna emessa a carico della ma la possibilità che sia instaurato un litisconsorzio per l'appunto CP_1 facoltativo non elide la legittimazione della Repubblica Federale tedesca a contraddire sulla domanda (v. anche Cass. sez. 3, 21/08/2025, n. 23669).
Conclusivamente, essendo presenti in giudizio sia la Repubblica Federale tedesca, sia il non ricorrono le Controparte_2 questioni di contraddittorio sollevate dall'Avvocatura dello Stato.
2.4Anche l'eccezione di prescrizione, laddove ritenuta processualmente ammissibile benché proposta non già dalla parte convenuta, bensì dall'interveniente in via adesiva dipendente (art. 105 comma 2 c.p.c.), risulta infondata, ad avviso del Tribunale.
Il diritto internazionale, sia di natura consuetudinaria che pattizia, reca la regola della imprescrittibilità dei crimini di guerra e dei crimini contro
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l'umanità e della retroattività della norma internazionale consuetudinaria che ne prevede la repressione: si può far riferimento, tra le altre, alla
Convenzione ONU del 1968, alla Convenzione Europea del 1974 (il cui art. 7, secondo comma, in deroga al principio nulla poena sine lege, afferma: “il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili”), nonché la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (che all'art. 49, secondo comma, prevede “il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona colpevole di un'azione o di un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, costitutiva un crimine secondo i principi generali riconosciuti da tutte le nazioni”).
Tali norme non sono contrarie al principio di legalità, proprio per la intrinseca caratteristica di universalità dei diritti fondamentali dell'uomo e della necessità di repressione delle loro violazioni, in qualunque tempo commesse, configuranti regole cogenti di diritto internazionale.
In tal senso merita citare la chiarissima motivazione della sentenza
Cassazione penale sez. VI - 30/06/2022, n. 29951, pronunciata in materia di estradizione per il delitto di tortura consumato in Argentina, negli anni '70, in danno di un detenuto oppositore del regime, ove si legge: «l'esigenza di rendere "effettiva" la repressione di tali atroci delitti ha portato già in epoca risalente la comunità internazionale a stabilire che non sono soggetti a prescrizione i crimini contro l'umanità al fine di non ostacolare l'azione penale e l'esecuzione delle pene: tale regola è stata codificata nelle Convenzioni sulla non applicabilità delle prescrizioni ai crimini di guerra e ai crimini contro l'umanità, adottate dalle Nazioni
Unite il 26 novembre 1968 e dal Consiglio d'Europa il 25 gennaio 1974. È significativo che nel dibattito per l'approvazione della Convenzione delle Nazioni
Unite del 1968 molte delegazioni si erano espresse per la "riaffermazione" di un principio già esistente nel diritto internazionale generale. La stessa Convenzione dà atto che "che in nessuna delle dichiarazioni solenni, atti e convenzioni volte a perseguire e a reprimere i crimini di guerra e i crimini contro l'umanità sono stati previsti limiti di tempo" e che con essa si sia voluto affermare in diritto internazionale "il principio dell'imprescrittibilità dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità, e di assicurarne l'applicazione universale". Tale atto delle Nazioni
Unite rappresenta quindi il punto d'arrivo di un lento, ma costante processo internazionalistico (il cui inizio è fatto addirittura risalire al Manuale adottato
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dall'Istituto di diritto internazionale il 9 settembre 1880 nella sessione di Oxford, cosiddetto Manuale di Oxford) teso a reprimere in modo sempre più efficace le violazioni delle leggi e degli usi della guerra ed in tale quadro il principio dell'imprescrittibilità dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità assume oggettivamente carattere di "jus cogens", in quanto posto a tutela di interessi generali della società internazionale (così, la sentenza del Tribunale militare di Roma nei confronti di e del 22 luglio 1997). Nei lavori preparatori CP_7 CP_8 per la Convenzione delle Nazioni Unite del 2006 sulla protezione delle persone dalle sparizioni forzate si è dato atto che i crimini contro l'umanità non sono soggetti ad alcuna forma di prescrizione (Report, 4/2004/59, p. 43-46). Un rilievo particolare va dato allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale, sottoscritto e ratificato anche dall'Italia e dall'Argentina, che ha ribadito, codificandola, l'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità (art. 29), coerentemente all'impegno primario assunto dagli Stati parte di perseguirli e di cooperare efficacemente per la loro repressione. Si
è autorevolmente osservato come lo Statuto abbia rispecchiato e chiarito norme consuel:udinarie esistenti, cristallizzandole, e comunque rappresenti
l'oipinio iuris di un grande numero di Stati (così, Tribunale penale per l'ex
Jugoslavia, sentenza, caso 10 novembre 1998, p. 227). Nello stesso senso Per_5 sono da segnalare le leggi istitutive delle Camere/ Straordinarie per i crimini dei
Khmer rossi, del Tribunale per Timor Est e della Corte Suprema penale irachena, competenti per giudicare crimini contro l'umanità. Va segnalato altresì che moltissimi Stati prevedono nei loro ordinamenti l'imprescrittibilità dei reati contro
l'umanità o le loro autorità giudiziarie hanno ritenuto la loro imprescrittibilità imposta dallo jus cogens (Argentina, Cile, Stati Uniti d'America), mentre nessuno
Stato che ha introdotto una legge sui crimini contro l'umanità ne ha previsto lo sbarramento della punizione derivante dalla prescrizione (Nazioni Unite, Report della International Law C:ommission, 71nna sessione, 20 agosto 2019, A/74/10). La eliminazione della prescrizione per i crimini contro l'umanità è misura inoltre indicata dagli organismi più autorevoli in materia (cfr. da ultimo il Rapporto del
2017 del Comitato contro la tortura delle Nazioni Unite nei confronti dell'Italia in tema di tortura;
Rapporto 2007-2008 del Comitato dei diritti umani delle Nazioni
Unite, v. I, pag. 56). Sul piano internazionale sono da richiamare le significative pronunce delle istanze giudiziarie sovranazionali: la sentenza del 1998 nel caso del Tribunale penale per l'ex Jugoslavia (p. 157) e quelle della Corte Per_5 interamericana per i diritti umani sin dal 2001, con le quali è stata sostenuta la imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità quale norma dello jus cogens alla
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quale gli Stati sono tenuti inderogabilmente a conformarsi. La Corte EDU ha più volte affermato la "inammissibilità" persino di una misura nazionale che stabilisca la prescrizione dei crimini contro l'umanità (Corte EDU, 29/03/2011, caso c. Per_6
Italia, p.p. 99, 108), indicando ai giudici nazionali la strada, in assenza di disposizioni nazionali, di adeguarsi al diritto internazionale (in tema di crimini di guerra, Corte EDU, 17/05/2010, caso c. Lettonia, p. 208). Proprio con Per_7 riferimento all'Italia, la Corte EDU di recente ha stigmatizzato la giurisprudenza nazionale che aveva opposto alla regola dell'imprescrittibilità di tali reati il principio costituzionale di legalità (Corte EDU, 7/04/2015, Cestaro c. Italia, p. 225)».
Ancora, giova citare la pronuncia della Corte europea diritti dell'uomo
Sez. Grande Chambre - 17/05/2010, n. 36376, secondo cui «in assenza di espliciti termini di prescrizione in materia di crimini di guerra nella normativa internazionale del '44 e nel suo silenzio successivo al riguardo, non può ritenersi in alcun modo prescritta l'azione penale interna. Pertanto, la questione se in un qualche momento antecedente all'azione penale nei confronti del ricorrente tale azione fosse caduta in prescrizione ai sensi del diritto internazionale non può che trovare risposta negativa» (nello stesso senso, Corte europea diritti dell'uomo sez. II - 23/03/2010, n. 36586).
Tanto detto quanto alla imprescrittibilità dello stesso fatto reato configurante un crimine contro l'umanità, a maggior ragione deve ritenersi predicabile l'imprescrittibilità del credito per risarcimento del danno conseguito a tale crimine, in ossequio alla regola cogente di diritto internazionale (consuetudinario e quindi pattizio) sopra enunciata, non essendo oltretutto mutuabile, nel settore civile della responsabilità aquiliana
(anche se da fatto-reato), il principio di prevalenza della lex mitior, valido
(con i limiti sopra indicati) nel settore penale («qualora, ai fini dell'art. 2947, comma 3, c.c., occorra fare riferimento al termine di prescrizione stabilito per il reato
e questo sia stato modificato dal legislatore rispetto al termine previsto al momento della consumazione dell'illecito, si deve applicare il termine di prescrizione del momento di consumazione del reato, in forza del principio di irretroattività della norma e non rilevando, agli effetti civilistici, il principio della norma più favorevole»; in tali termini Cass. Sez. 3, 06/12/2024, n. 31378).
2.5 Qualche ulteriore notazione va spesa per meglio definire l'ambito del tema controverso e l'oggetto della presente decisione.
Le parti attrici, vantandosi eredi (nipoti/figli secondo i rispettivi gradi di parentela: quale nipote di e figlio di Parte_1 Persona_2 Per_1
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e in quanto succeduti a per Per_1 Pt_2 Persona_1 Persona_8 rappresentazione al padre (figlio premorto di ), quindi Per_2 Per_1 eredi anche del bisnonno hanno svolto in citazione domanda Persona_2 di risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti dai propri ascendenti, a causa della deportazione e delle sofferenze patite presso il campo di concentramento di Auschwitz, nonché una domanda di risarcimento del danno non patrimoniale sofferto, da in particolare, per la Persona_1 drammatica perdita dei genitori e della sorella, quindi di tutto il nucleo familiare, presso il campo di concentramento.
In particolare, hanno fatto riferimento al danno non patrimoniale patito, fino alla morte (quanto a e fino alla liberazione da parte delle Persona_2
Forze Alleate (quanto a , a cagione della riduzione in Persona_1 schiavitù, delle torture e delle vessazioni inflitte dai militari del Terzo Reich.
Tali asserzioni non sono state ulteriormente precisate in corso di causa, entro il maturarsi delle preclusioni assertive, sicché è escluso che il tribunale possa avere riguardo a danni diversi da quelli descritti in citazione, ovvero a danni eventualmente patiti da persone diverse da quelle sopra indicate.
3. Merito della lite
3.1 Nel merito, le contestazioni dell'Avvocatura dello Stato hanno investito, in primo luogo, la prova della qualità di erede, sia sotto il profilo della prova (in tesi assente) della delazione ereditaria che della prova
(parimenti in tesi assente) dell'accettazione dell'eredità devoluta dal soggetto indicato dante causa degli attori.
In tema, occorre ricordare - con Cass. Sez. 2, 18/04/2024, n. 10519 - che
«colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto, indicato come originario titolare del diritto, deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 c.c., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire); per quanto concerne la delazione dell'eredità, tale onere - che non è assolto con la produzione della denuncia di successione - è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. c.c.».
Quanto all'accettazione dell'eredità, la Corte di nomofilachia enuncia, con argomenti che questo tribunale condivide: «la parte che ha un titolo legale che le
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conferisce il diritto di successione ereditaria non è tenuta a dimostrare di avere accettato l'eredità ove proponga in giudizio domande che, di per sé, manifestano la volontà di accettare, qual è quella diretta a ricostituire l'integrità del patrimonio ereditario, gravando su chi contesta la qualità di erede, l'onere di eccepire la mancata accettazione dell'eredità ed, eventualmente, provare l'esistenza di fatti idonei ad escludere l'accettazione tacita, che appare implicita nel comportamento dell'erede»
(così Cass. Sez. 2, 08/01/2025, n. 390).
Ciò premesso in diritto, in fatto è dimostrato che tutte le odierne parti attrici siano eredi del sig. grazie alla documentazione esibita Persona_1 in atti.
Infatti, è documentato che l'attore sia nato il [...] Parte_1 da e da (all. C.9 alla 2^ memoria ex art. Persona_1 Persona_9
183 comma 6 c.p.c., di parte attrice); che il padre sia deceduto in Roma il 24 maggio 2012 (all. C1 ivi); che anche la madre, , sia Persona_9 deceduta in Roma il 13 novembre 2020 (all. C2 ivi).
È parimenti dimostrato, inoltre, che gli attori e Persona_1 Parte_2 siano nati rispettivamente il 16 ottobre 1978 e il 24 marzo 1983 da Per_2
altro figlio di (quindi fratello di ) e che il padre
[...] Persona_1 Pt_1 sia deceduto a Roma il 12 dicembre 2003 (all. C.3 ivi), sì che l'eredità relitta da si sia devoluta alla sua morte, oltreché in favore del figlio Persona_1
, anche in favore dei nipoti e per rappresentazione, in Pt_1 Per_1 Pt_2 quanto figli del premorto (art. 468 c.c.). Per_2
Infine, è stata prodotta in atti l'accettazione dell'eredità di Persona_1 da parte degli odierni attori (all. C.13 ivi).
Ragion per cui, è documentato che le odierne parti attrici siano discendenti in linea retta (figlio/nipoti) di dimostrato il Persona_1 rapporto di parentela, e sussistendo un titolo legale di acquisto dell'eredità
(art. 566 c.c.), è così provata la qualità di eredi ab intestato in capo alle odierne parti attrici.
È il caso di aggiungere che, ove mai necessario, la domanda avanzata nel presente giudizio, volta alla reintegrazione del patrimonio ereditario, è equipollente ad una accettazione tacita.
3.2 È inoltre raggiunta la prova del danno non patrimoniale sofferto dai danti causa delle odierne parti attrici (rispettivamente il sig. e Persona_2 il sig. entrambi deportati, di cui il primo non sopravvissuto Persona_1 alla deportazione), a causa dei crimini di guerra consumati, dalle forze del
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Terzo Reich, nel periodo compreso tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945.
Dalla documentazione in atti (v. in particolare le informazioni biografiche pubblicate dalla Fondazione Centro di Documentazione RA
Contemporanea, all. 3.1, 3.2, 3.3) emerge che: i) (nato a Persona_2
Livorno il 23 agosto 1904) componente della UN RA di Roma (all.
11 all'atto di citazione), veniva arrestato a Roma in data 16 ottobre 1943, all'età di 39 anni;
condotto al Collegio Militare di Roma, veniva quindi deportato ad Auschwitz in data 18 ottobre 1943, ed ivi giungeva il 23 ottobre;
in data 22 gennaio 1945 decedeva (doc. n. 3.1); ii) (nato a [...] Persona_1
l'8 gennaio 1927) componente della UN RA di Roma (all. 14 all'atto di citazione), veniva arrestato a Roma in data 16 ottobre 1943, all'età di 16 anni;
condotto al Collegio Militare di Roma, veniva quindi deportato ad
Auschwitz in data 18 ottobre 1943, ed ivi giungeva il 23 ottobre;
veniva poi trasferito a Buchenwald il 22 gennaio 1945, restando detenuto fino alla data di liberazione, sopravvenuta il 11 aprile 1945.
Alla luce della documentazione in atti, e considerata la condotta processuale di non contestazione dell'Avvocatura dello Stato, è dimostrato che i danti causa delle parti attrici abbiano subìto, ad opera delle forze del
Terzo Reich, l'illecito arresto, l'illecita deportazione e l'illecita detenzione presso il campo di concentramento di Auschwitz, fino alla rispettiva morte e liberazione.
Né può dubitarsi che i fatti storici come sopra accertati costituiscano un crimine di guerra e contro l'umanità; la deportazione e la riduzione in schiavitù della popolazione civile costituiscono crimine di guerra e contro l'umanità ai sensi dell'art. 6 comma 2 dello Statuto Militare Internazionale dell'08.08.1945; anche l'art. 147 della Convenzione di Ginevra del 12.08.1949 per la protezione delle persone civili in tempo di guerra, qualifica come grave violazione “l'omicidio intenzionale, la tortura…. la deportazione o il trasferimento illegali”; l'eccidio della popolazione civile costituisce crimine di guerra e contro l'umanità anche ai sensi degli artt. 7 e 8 dello statuto della
Corte penale internazionale firmato nel 1998 ed entrato in vigore del 2002.
Si tratta di principi di diritto naturale e comune a tutte le nazioni civili e che pertanto sono pacificamente applicabili a prescindere dalla data di consumazione del crimine, in virtù dell'art. 10 Cost. e anche alla luce dell'art. 7, comma 2, CEDU (secondo cui il principio “Nulla poena sine lege”, “non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una
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omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili”).
Il danno non patrimoniale sofferto dai danti causa delle odierne parti attrici consiste dunque nell'immensa e inimmaginabile sofferenza fisica e psichica, nonché nel pretium doloris patiti per effetto della deportazione, della perdita del nucleo familiare, e delle privazioni e vessazioni cui venivano sottoposti, dalla data dell'arresto fino alla morte e liberazione;
consiste altresì nel patimento sofferto per essere testimoni, oltreché vittime, delle massime espressioni di sistematico sprezzo per l'umana dignità che la Storia abbia mai conosciuto, laddove la sofferenza veniva acuita dal fondato e costante timore della possibile ed imminente perdita della vita.
Il credito risarcitorio maturato a causa del danno non patrimoniale sopra descritto può essere liquidato facendo ricorso alla liquidazione equitativa pura ex artt. 1226 e 2056 c.c. (cfr. Cass. Sez. 3 -
, Ordinanza n. 5948 del 28/02/2023 «Il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, ferma restando la possibilità che la valutazione equitativa si traduca nell'utilizzo di un sistema di liquidazione diverso (…) purché sorretto da un'adeguata motivazione che dia conto delle circostanze prese in considerazione dal giudice per la quantificazione del danno risarcibile nel caso concreto»).
In particolare, quanto a nato a [...] nel 1904, arrestato Persona_2 al Ghetto il 16 ottobre 1943 e deceduto in data 22 gennaio 1945, non sopravvissuto alla deportazione, il credito maturato per i titoli e le causali ora indicate va liquidato, come da precedenti del tribunale, facendo ricorso alla liquidazione equitativa pura ex artt. 1226 e 2056 c.c.; tuttavia, al fine di individuare un criterio di liquidazione che sia il più possibile oggettivo
(anche per evitare disparità di trattamento in relazione a fattispecie analoghe) e che tenga conto al contempo della particolarità del caso concreto e della durata della deportazione, si stima equo prendere a termine di riferimento gli importi previsti dalle tabelle del Tribunale di Roma (anno
2025) per la liquidazione del danno alla persona, che prevendono di riconoscere, per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta al 100%,
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l'importo di € 130,25.
Tale importo deve essere opportunamente incrementato fino ad € 500,00 giornaliere considerando le peculiarità del caso e la particolare entità del danno morale strettamente inteso e plausibilmente sofferto per il violento allontanamento dall'abitazione e dal proprio ambiente di vita, per le condizioni in cui operata la deportazione e per le privazioni, per la degradazione e la vessazione sofferta fino alla morte.
Pertanto, si stima equo liquidare l'importo di € 232.000,00 (€ 500,00 x 464 giorni di illegale detenzione e deportazione sofferte tra il 16 ottobre 1943 ed il
22 gennaio 1945), già al valore attuale, a compensazione del credito maturato dall'ascendente sig. e pervenuto iure successionis dapprima al Persona_2 figlio quindi, alla morte di quest'ultimo, agli odierni attori Persona_1
(figlio di ), e (pronipoti succeduti al nonno Pt_1 Per_1 Per_1 Pt_2
per rappresentazione al padre . Per_1 Per_2
Quanto a il credito maturato per il danno personale Persona_1 sofferto in conseguenza dell'illecito arresto, dell'illecita deportazione ad
Auschwitz e della sostanziale riduzione in schiavitù, così come imputabili alle forze del Terzo Reich, si stima equo, come da precedenti del tribunale, liquidare il dovuto moltiplicando la somma di € 200,00 pro die per il numero dei giorni intercorsi tra l'arresto e la liberazione, considerando la sopravvivenza alla deportazione nonché la separata ed autonoma liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, parimenti patito dal sig. per la tragica e contestuale perdita di tutto il nucleo familiare, Per_1 nel corso della drammatica reclusione in Auschwitz.
Ragione per cui, il credito risarcitorio in origine maturato da Per_1
per i fatti e le causali sopra indicate va quantificato, già all'attualità,
[...] nella somma di € 108.600,00, ottenuta moltiplicando la somma di € 200,00 per il numero dei giorni trascorsi dal 16 ottobre 1943 al 11 aprile 1945 (totali 543.
D'altronde, avuta la prova che tutto il nucleo familiare (ristretto) di sia deceduto nelle incresciose circostanze già sopra descritte, ad Per_1 avviso del tribunale merita autonoma riparazione anche il danno patito, dall'unico superstite, per la prematura e drammatica perdita sia dei genitori che dell'unica sorella, quindi per la perdita di tutti i rapporti familiari con i componenti della famiglia di origine.
Tale danno va liquidato, considerata l'assoluta peculiarità del caso, in via equitativa pura, e riconoscendo al superstite (oggi, ai suoi eredi aventi causa)
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il complessivo credito di € 400.000,00, di cui € 300.000,00 in liquidazione del danno per la perdita dei genitori, ed € 100.000,00 in liquidazione del danno patito per la perdita della sorella.
La va quindi condannata al pagamento Controparte_1 della complessiva somma di € 740.600,00, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, che si ritengono dovuti - nonostante l'inesigibilità del credito fino al passaggio in giudicato della presente pronuncia - per la natura fruttifera del denaro (art. 1499 c.c.).
La liquidazione deve essere disposta in favore delle parti attrici pro quota
(ossia: in favore di per 2/4, in favore di per ¼ ed in Parte_1 Parte_2 favore di per ¼), avendo gli attori fattone richiesta esplicita Parte_3 nelle conclusioni dello scritto introduttivo, così rinunciando (per facta concludentia ma inequivocamente) alla solidarietà (art. 1311 c.c.).
3.3 Quanto all'eccezione (in senso lato) di compensatio lucri cum damno, va preliminarmente osservato che, ai sensi dell'art. 43, comma 4 lett. b) d.l. n. 36 del 2022, si è inteso rimettere alla fase di presentazione della domanda di accesso al “Fondo ristori” la deduzione, dal credito accertato nei confronti della Repubblica Federale tedesca con sentenza passata in giudicato, delle somme eventualmente percepite, dall'avente diritto (in proprio o nella qualità di erede), secondo le disposizioni tassativamente indicate nella norma.
Ragione per cui, non spetta al tribunale di procedere all'attualizzazione di quanto percepito dal danneggiato (o dai suoi aventi causa) ai sensi delle leggi indicate dal citato art. 43, e alla sua detrazione dal credito risarcitorio accertato e liquidato in giudizio, trattandosi di operazione rimessa all'Autorità amministrativa cui affidata la gestione del fondo, ai sensi del decreto ministeriale del 28 giugno 2023.
Nondimeno vale osservare, alla luce della documentazione esibita in giudizio dall'Avvocatura dello Stato (v. allegata alla nota del 12 luglio 2023) che:
(i) provvedendo sulla domanda presentata da alla Persona_1
Commissione per la ripartizione del fondo versato dalla Controparte_1 in base al d.P.R. del 6 ottobre 1963, n. 2043, la Presidenza del
[...]
Consiglio dei Ministri – Commissione per gli Indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste, con verbale 0567/C del 6 luglio 1967, accoglieva la domanda ritenendo dimostrato un periodo di deportazione di n. 12 mesi (all. 10);
22 23
(ii) successivamente il Controparte_9
, con Decreto n. 1979KZ del 21 gennaio 1983 (all. nn. 15 e
[...]
17) riconosceva al sig. in luogo del quale gli odierni attori Persona_1 hanno agito in giudizio, l'assegno vitalizio previsto dalla legge 18 novembre
1980, n. 791, nonché agli effetti del d.P.R. n. 2043/1963, per l'importo di £
2.763.000 annue dal 1° febbraio 1982 al 31 agosto 1982, nonché per l'importo di £ 2.876.400 annue dal 1° maggio 1982 a vita, e di £ 3.020.400 annue dal 1° settembre 1982 per gli stessi fatti e le stesse ragioni costituenti motivo della domanda;
(iii) successivamente , quale vedova di Persona_9 Persona_1 con determinazione del 21500 del 17 Controparte_2 gennaio 2013 (all. 22) si vedeva riconoscere la reversibilità dell'assegno vitalizio già percepito dal marito ai sensi dell'art. 1 legge n. 94/1994;
(iv) sempre otteneva, con deliberazione n. 25641 del 14 Persona_1 giugno 2005 della Ministero dell'Economia e Finanze - Dipartimento dell'Amministrazione Generale personale e dei Servizi del Tesoro Direzione centrale degli Uffici Locali e dei Servizi del Tesoro – quale perseguitato razziale, l'assegno annuo vitalizio pari al trattamento minimo di pensione erogato dal fondo pensioni dei lavoratori dipendenti a decorrere dal 1° agosto 2003 (all. 19), e con successiva Deliberazione n. 85710 del 16 maggio
2005 (all. 18) il diritto all'assegno vitalizio di benemerenza previsto dall'art. 3
l. 22 dicembre 1980 n. 932 nella misura pari al minimo della pensione della previdenza sociale, a decorrere dal 1° agosto 2003.
Pertanto, ai sensi dell'art. 43, d.l. n. 36/2022, il credito come accertato all'esito del presente giudizio dovrà subire, in sede di accesso al Fondo, la decurtazione delle somme sopra indicate (chiaramente, da attualizzare), e percepite a titoli di beneficio o indennizzo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, nonché ai sensi e per gli effetti della legge n. 96/1955, sì come previsto dalla stessa norma primaria e dal decreto ministeriale del 28 giugno 2023 (art. 32).
4. Si provvede quindi come in dispositivo e le spese vengono regolate secondo soccombenza.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Roma, pronunciando nella causa civile di primo grado, in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, eccezione e richiesta disattesa e
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respinta, così provvede:
- condanna la al pagamento, per le Controparte_1 causali e titoli indicati in narrativa:
(a) della somma di € 370.300,00, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, in favore di Parte_1
(b) della somma di € 185.150,00, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, in favore di Persona_1
(c) della somma di € 185.150,00, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, in favore di Parte_2
- accerta che sussistono i presupposti per il diffalco (sia in sede amministrativa che in sede esecutiva), dagli importi sopra indicati, delle somme già liquidate (al valore attualizzato) in favore del sig. Persona_1 ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della
Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791 e della legge 29 gennaio 1994, n. 94, di cui al par.
3.3 della presente sentenza;
- condanna la parte convenuta, in solido con l'interveniente
[...]
alla rifusione delle spese del grado, che Controparte_2 liquida in € 1.686,00 per esborsi, € 46.708,80 per compensi tariffari (sul valore da € 520.001 a € 1.000.000, previo aumento per il numero delle parti rappresentate) con distrazione in favore degli Avv.ti Andrea Di Porto,
Antonella Di Castro, Antonietta Maria Toscano, Giuseppina Bileci e Aldo
Baldaccini, dichiaratisi antistatari.
Roma, 3 ottobre 2025 il giudice
Alessandra Imposimato
24
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
- Sezione 2^ Civile -
Il Tribunale, in persona del giudice dott.ssa Alessandra Imposimato, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 40874 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto “altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie”, e vertente tra in qualità di erede di Parte_1 Persona_1 Per_1
e in qualità di eredi di rappresentati e
[...] Parte_2 Persona_2 difesi, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Andrea Di Porto, Antonella Di
Castro, Antonietta Maria Toscano e Aldo Baldaccini, giusta procura su foglio separato allegato alla busta eml con cui depositata la citazione introduttiva
Attori
e
Controparte_1
Convenuto contumace nonché
in persona del Controparte_2
pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello CP_3
Stato, nonché domiciliato ex lege presso gli Uffici dell'Avvocatura, in Roma via dei Portoghesi n. 12
Interveniente
Motivi della Decisione
1. Fatti controversi.
1.1 Con l'atto introduttivo della lite i sig.ri e Parte_1 Persona_1
assumendo di agire il primo, nella qualità di erede (figlio) del Parte_2
1 2
sig. (nato a [...] il giorno 8 gennaio 1927 e deceduto in Persona_1
Roma il 24 maggio 2012) e i secondi, nella qualità di eredi (figli) di Per_2
altro figlio premorto di hanno citato la Repubblica
[...] Persona_1
Federale Tedesca chiedendo di:
«accertare e dichiarare la responsabilità della di Germania, Controparte_1 quale ente succeduto al Terzo Reich, per i crimini ed i fatti di reato commessi dai soldati tedeschi in danno della Famiglia da considerarsi crimine
contro
Per_1
l'umanità e, per l'effetto, condannare la di e il Controparte_1 CP_1 conomia al risarcimento dei danni non patrimoniali Controparte_2 Controparte_2 subiti dagli attori e specificatamente:
- in favore di iure hereditatis, nella misura di € 876.662,3, o nella Parte_1 diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data convenzionale del 1/1/1947 e rivalutata annualmente fino al soddisfo;
- in favore di iure hereditatis, nella misura di € 438.331,15, o Persona_1 nella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data convenzionale del 1/1/1947 e rivalutata annualmente fino al soddisfo;
-in favore di iure hereditatis, nella misura di € 438.331,15, o nella Parte_2 diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data convenzionale del 1/1/1947 e rivalutata annualmente fino al soddisfo;
e così per un totale di € 1.753,324,6 oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data alla data convenzionale del 1/1/1947 e rivalutata annualmente sino al soddisfo».
Il tutto con vittoria di spese e onorari.
A sostegno della domanda, le parti attrici hanno dedotto che la famiglia dei sig.ri composta da (coniugi), Per_1 Persona_2 CP_4 Per_3
e (figli), benché civili non direttamente coinvolti nel
[...] Persona_1 conflitto bellico, subivano i crimini di guerra e contro l'umanità tristemente noti alla Storia, quali la deportazione, la tortura, la riduzione in schiavitù e l'omicidio.
In particolare, venivano tutti arrestati a Roma il 16 ottobre 1943, detenuti presso il Collegio Militare, quindi deportati il 18 ottobre 1943 (con il convoglio n. 2) ad Auschwitz, dove giungevano il 23 ottobre 1943.
Giunti a destinazione, e venivano subito CP_4 Persona_3
2 3
mandate nelle camere a gas;
invece decedeva in luogo ignoto Persona_2 il 22 gennaio 1945, mentre il figlio veniva successivamente inviato a Per_1
Buchenwald il 22 gennaio 1945, dove restava ristretto fino a quando liberato dalle Forze Alleate, in data 11 aprile 1945.
Precisando di avere interesse a veder risarcire il danno non patrimoniale patito dai propri danti causa sig.ri e sia per effetto Per_2 Persona_1 dell'arresto illegale e della deportazione e riduzione in schiavitù, sia (per quanto concerne il sig. ) per effetto della perdita di tutto il nucleo Per_1 familiare, presso il campo di sterminio, gli attori hanno sostenuto che la prova dei fatti allegati fosse fornita, tra gli altri, dalla documentazione raccolta a fini di ricerca storica dalla CDEC - Fondazione Centro di
Documentazione RA Contemporanea, nella quale risultavano i dati di tutti i deportati dal terzo Reich di religione ebraica durante la seconda guerra mondiale, e dal “Libro della Memoria: gli Ebrei deportati dall'Italia, 1943-1945” di
. Persona_4
Le parti attrici hanno quantificato il danno non patrimoniale nella complessiva somma di € 1.753.324,6, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data convenzionale del 1° gennaio 1947 e rivalutazione monetaria.
1.2. Il ha svolto tempestivo Controparte_2 intervento in causa chiedendo rigetto della domanda. In particolare, ha eccepito:
- in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva della Repubblica Contr Federale Tedesca, essendo il interveniente l'unico soggetto da evocare in giudizio, quale titolare del Fondo istituito con l'art. 43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, e pertanto successore ex lege (a titolo particolare) della nel debito risarcitorio maturato nei confronti delle Controparte_1 vittime del Terzo Reich;
- in via preliminare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2947 comma 3 c.c.,
l'estinzione per sopravvenuta prescrizione del credito risarcitorio vantato in giudizio, in quanto derivante dai fatti-reato ravvisabili nella fattispecie (di
“omicidio” nei confronti di e e CP_4 Persona_3 Persona_2 nei confronti di di “riduzione in schiavitù”, allora punibile ai Persona_1 sensi e per gli effetti dell'art. 600 c.p.), soggetto a prescrizione quindicennale
(art. 157, comma 1, n. 2, c.p. nella formulazione vigente ratione temporis), ed essendo interamente consumato il termine di quindici anni, decorso dalla
3 4
data di cessazione della condotta illecita;
sotto tale profilo, l'Avvocatura ha dedotto che il diritto azionato avrebbe potuto esser fatto valere anche prima della pronuncia della Corte Costituzionale n. 238 del 2014 e che non trovasse applicazione il principio, di diritto internazionale consuetudinario, di imprescrittibilità dei crimina iuris gentium, alla luce del principio costituzionale di irretroattività delle norme penali di sfavore, e vertendosi di reati perpetrati in data antecedente all'emersione della norma consuetudinaria;
- in via gradata, che fosse prescritto il credito da risarcimento del danno non patrimoniale, per sopravvenuta estinzione del reato per morte del reo, ex art. 2947 comma 3 c.c.
Nel merito, l'Avvocatura dello Stato ha sostenuto che la controparte avesse genericamente descritto il danno patito, sotto il profilo dell'an e del quantum; nonché il difetto della prova di erede. In subordine, ha chiesto di considerare quanto aliunde perceptum dalle parti attrici o dai di loro danti causa, a titolo indennitario/risarcitorio in conseguenza dei medesimi fatti di causa, ed in forza della L. n. 96/1955, del d.P.R. n. 2043/1963, della L. n.
791/1980, della L. n. 94/1994.
In conclusione, ha chiesto:
«a) affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al giacché succeduto a titolo Controparte_2 particolare nel debito di cui è causa in data antecedente all'introduzione dell'odierno giudizio;
b) in ogni caso, dichiarare le domande formulate dalle odierne attrici infondate in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, per difetto di allegazione e prova in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile;
c) nella denegata ipotesi di non accoglimento delle superiori eccezioni e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, accogliere – in sede di quantificazione del danno – l'eccezione di riduzione del quantum debeatur e di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e articolati.»
La Repubblica Federale Tedesca, alla quale l'atto di citazione è stato ritualmente notificato secondo la consuetudine internazionale per via diplomatica, tramite l'Ufficio del Cerimoniale, ha scelto la contumacia. Nella dichiarazione di restituzione degli atti notificati, la Repubblica Federale di
Germania ha precisato che «il tentativo di notificare all'Ambasciata atti sovrani amministrativi o giudiziari costituisce una violazione dell'art. 22 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18/04/1961. Tali
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atti sovrani violano peraltro l'immunità della Repubblica Federale di
Germania poiché la circostanza su cui poggiano è di natura sovrana (acta iure imperii). Anche per tale motivo non possono essere notificati».
In sede di precisazione delle conclusioni, le parti attrici hanno così precisato la domanda nei termini di cui a seguire:
«accertare e dichiarare la responsabilità della di Germania, Controparte_1 quale ente succeduto al Terzo Reich, per i crimini ed i fatti di reato commessi dai soldati tedeschi in danno della Famiglia da considerarsi crimine
contro
Per_1
l'umanità e, per l'effetto, condannare la e il Controparte_1 al risarcimento dei danni non patrimoniali Controparte_2 subiti dagli attori e specificatamente:
- in favore di a) iure hereditatis, nella misura di € 200.00,00, a Parte_1 titolo di 2/4 dei diritti risarcitori derivanti dai danni patiti dal nonno Per_2
e dal padre per aver trascorso molti mesi nei campi di
[...] Persona_1 sterminio in condizioni inumane e aver assistito agli orrori ivi perpetrati;
b) iure hereditatis, nella misura di € 770.909,10, a titolo di 2/4 dei diritti risarcitori derivanti dai danni patiti dal padre per aver perso il padre Persona_1
la madre e la sorella per una Persona_2 CP_4 Persona_3 somma totale di € 970.909,10, o nella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data alla data convenzionale del 1/1/1947 e rivalutata annualmente sino al soddisfo;
- in favore di a) iure hereditatis, nella misura di € 100.00,00, Persona_1
a titolo di 1/4 dei diritti risarcitori derivanti dai danni patiti dal bisnonno
e dal nonno per aver trascorso molti mesi nei Persona_2 Persona_1 campi di sterminio in condizioni inumane e aver assistito agli orrori ivi perpetrati;
b) iure hereditatis, nella misura di € 385.454,55, a titolo di 1/4 dei diritti risarcitori derivanti dai danni patiti dal nonno per aver Persona_1 perso il padre (cfr. doc. D.3 cit.), la madre (cfr. Persona_2 CP_4 doc. D.4 cit.) e la sorella (cfr. doc. D.5 cit.); per una somma totale di Persona_3
€ 485.454,55, o nella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data alla data convenzionale del 1/1/1947
e rivalutata annualmente sino al soddisfo;
- in favore di a) iure hereditatis, nella misura di € 100.00,00, a Parte_2 titolo di 1/4 dei diritti risarcitori derivanti dai danni patiti dal bisnonno Per_2
e dal nonno per aver trascorso molti mesi nei campi di sterminio
[...] Persona_1 in condizioni inumane e aver assistito agli orrori ivi perp77402399etrati; b) iure
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hereditatis, nella misura di € 385.454,55, a titolo di 1/4 dei diritti risarcitori derivanti dai danni patiti dal nonno per aver perso il padre Persona_1 Per_2
(cfr. doc. D.3 cit.), la madre (cfr. doc. D.4 cit.) e la sorella
[...] CP_4 Per_3
(cfr. doc. D.5 cit.); per una somma totale di € 485.454,55, o nella diversa
[...] maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data alla data convenzionale del 1/1/1947 e rivalutata annualmente sino al soddisfo. A tali somme, se ritenuto di Giustizia, andrà applicata una maggiorazione del 25% analogamente a quanto in questo senso statuito dal
Tribunale di Bologna in relazione alla strage di Marzabotto».
La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 11 giugno 2025, previa assegnazione dei termini per memorie conclusionali e di replica.
2. questioni pregiudiziali.
2.1 Principalmente al fine di esaminare la questione di giurisdizione che la stessa parte attrice ha sottoposto al tribunale, è opportuno richiamare sinteticamente i principali snodi storici e giurisprudenziali in tema di crimini di guerra e contro l'umanità commessi iure imperii dalla nel CP_1 secondo conflitto mondiale, con particolare riguardo alle domande di indennizzo/risarcimento del danno da parte dei soggetti che ne furono vittime.
Proprio in occasione delle domande di risarcimento dei danni avanzate dalle vittime del Terzo Reich, la Corte di cassazione a S.U., con sentenza 11 marzo 2004, n. 5044 non ha riconosciuto allo Stato tedesco l'immunità dalla giurisdizione civile italiana;
l'immunità dello Stato estero, espressiva del principio “par in parem non habet iurisdictionem” che declina la regola dell'uguaglianza sovrana tra Stati, impone a ciascuno Stato di garantire agli altri Stati l'immunità dinanzi alle proprie Corti interne.
In sostanza la Corte ha ritenuto che il principio d'immunità giurisdizionale non sia invocabile – oltre che nel caso di atti iure gestionis, posti in essere dallo Stato straniero quale soggetto di diritto privato – nell'ipotesi di delicta imperii, ossia di condotte compiute dallo Stato in violazione delle norme internazionali poste a tutela dei diritti fondamentali della persona, collocate al vertice della gerarchia delle fonti di diritto internazionale (ius cogens).
Riconosciuto e affermato, dunque, il principio secondo cui non si sottraggono al sindacato giurisdizionale gli atti compiuti dallo Stato estero
6 7
nella conduzione delle attività belliche, quando queste integrino crimini lesivi dei diritti fondamentali della persona, a partire dal 2004 i tribunali italiani hanno emesso sentenze di condanna contro lo Stato tedesco per il risarcimento dei danni in favore delle vittime delle stragi naziste, sul presupposto che tali atti dovessero essere qualificati crimini di guerra e contro l'umanità.
La Repubblica Germania, censurando tali sentenze per quanto CP_1 ritenute lesive del principio dell'immunità degli Stati, si è rivolta alla Corte
Internazionale di Giustizia;
quest'ultima, con la sentenza del 3/02/2012
Jurisdictional Immunities of the State;
Germany v. Italy: Greece intervening, in adesione alle tesi dello Stato tedesco ha affermato che i giudici italiani fossero carenti di giurisdizione rispetto a qualsiasi azione risarcitoria eventualmente proposta nei confronti della per danni derivati da acta imperii; ha CP_1 intimato quindi all'Italia di adottare le misure necessarie affinché le decisioni prese dai suoi tribunali in violazione del principio di immunità cessassero di produrre effetti.
Per ottemperare alla sentenza della Corte Internazionale di Giustizia,
L'Italia ha emanato la legge n. 5 del 2013, ove, all'art. 3 (“esecuzione delle sentenze della Corte internazionale di giustizia”), comma 1, ha sancito l'obbligo per il giudice di dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in ogni stato e grado del processo (“quando la Corte internazionale di giustizia, con sentenza che ha definito un procedimento di cui è stato parte lo Stato italiano, ha escluso
l'assoggettamento di specifiche condotte di altro Stato alla giurisdizione civile”) e al comma 2 ha previsto una nuova ipotesi di revocazione.
Dopo un iniziale adeguamento delle Sezioni Unite alla statuizione della
CIG (Cass. n. 4284 del 21/02/2013; Cass. n. 1136 del 21/01/2014), è però intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 238 del 2014, ove ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 2 e 24 della
Costituzione, della norma in questione nonché dell'art. 1 della legge 17 agosto 1957, n. 848, limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, nella parte in cui prevede l'obbligo per il giudice italiano di adeguarsi alla pronuncia della CIG del 3 febbraio 2012, che gli imponeva di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona.
L'immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile - ha osservato il
7 8
Giudice delle leggi - esprime una consuetudine di diritto internazionale che ha ingresso nell'ordinamento interno attraverso l'art. 10 Cost;
ma la stessa
Costituzione impone di verificare se attraverso tale meccanismo di adattamento automatico risultino avere ingresso norme, quale appunto quella formata dall'interpretazione datane dalla CIG, che entrino in conflitto con i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale, tra cui il diritto al giudice (art. 24 Cost.) e, assieme, la garanzia del rispetto dei diritti inviolabili della persona (art. 2 Cost.).
Per questo, nei rapporti con gli Stati stranieri, il diritto alla tutela giudiziale può essere limitato fino al punto in cui vi sia un interesse pubblico riconoscibile come preminente, ciò che non potrebbe mai dirsi in presenza di atti che non esprimono la funzione sovrana dello Stato straniero, bensì integrano crimini contro l'umanità, come la deportazione, i lavori forzati, gli eccidi. Il carattere palesemente criminale di tali fatti impedisce che a essi possa giovare lo scudo protettivo dell'immunità, operando i predetti
contro
- limiti.
Pertanto, con la pronuncia interpretativa di rigetto sopra richiamata, la
Corte Costituzionale ha affermato che, per la parte che concerne i delicta imperii, quella norma di diritto internazionale non è entrata nell'ordinamento, non operando il rinvio ex art. 10 Cost. Con la medesima sentenza n. 238, conseguentemente, la Consulta ha dichiarato l'incostituzionalità della legge di adattamento speciale (art. 3, legge n. 5/2013) e della legge di esecuzione dello Statuto dell'ONU (art. 1 della legge n. 848/1957), per la parte in cui tali disposizioni imponevano, con vincolo di adeguamento alla pronuncia della
Corte internazionale dell'Aja, di declinare la giurisdizione nazionale in presenza di atti di uno Stato straniero costitutivi di crimini di guerra o contro l'umanità, lesivi dei diritti inviolabili della persona (per la riaffermazione di tali principi quanto al giudizio di esecuzione, si veda da ultimo anche Corte
Costituzionale n. 159/2023).
La successiva giurisprudenza di legittimità, in attuazione di quanto affermato dalla Consulta, ha perciò riconosciuto la prevalenza del principio del rispetto dei diritti inviolabili a fronte di delicta imperii, cioè di atti compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens tali da determinare la rottura di un potere sovrano riconoscibile come tale, con la conseguente recessione del principio dell'immunità statale, che non costituisce un diritto quanto piuttosto una "prerogativa" dello Stato nazionale,
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cosicché il principio del rispetto della "sovrana uguaglianza" degli Stati deve restare privo di effetti nell'ipotesi di crimini contro l'umanità, cioè compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens, in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali e la cui vera sostanza consiste in un abuso della sovranità statuale (Cass., sez. un., 28/10/2015, n. 21946; Cass., sez. un., 29/07/2016, n. 15812; Cass., sez. un.,
13/01/2017, n. 762; Cass., sez. un.,28/09/2020 n. 20442).
2.2 La premessa che precede rende ragione della sussistenza del potere di iuris-dicere nei riguardi della Repubblica Federale Tedesca, per i fatti che Le sono contestati in giudizio;
come enunciato, meglio di chi scrive, dalla Corte regolatrice in procedimento analogo al presente giudizio, «l'immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri per atti "iure imperii" costituisce una prerogativa (e non un diritto) riconosciuta da norme consuetudinarie internazionali, la cui operatività è preclusa nel nostro ordinamento, a seguito della sentenza della
Corte cost. n. 238 del 2014, per i "delicta imperii", per quei crimini, cioè, compiuti in violazione di norme internazionali di "ius cogens", in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali» (Cass. Sez.
Un., 28/09/2020, n. 20442; conf. da ultimo Cass. Sez. Un., 11/06/2024, n.16136: «il principio del rispetto dei diritti inviolabili prevale sulla regola dell'immunità degli Stati esteri a fronte di delicta imperii, cioè di atti compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens. Siffatte violazioni determinano la rottura di un potere sovrano riconoscibile come tale, con la conseguente recessione del principio dell'immunità statale, che non costituisce un diritto quanto piuttosto una prerogativa dello Stato nazionale, cosicché il principio del rispetto della sovrana uguaglianza degli Stati deve restare privo di effetti nell'ipotesi di crimini contro l'umanità, cioè compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens, in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali e la cui vera sostanza consiste in un abuso della sovranità statuale», sempre riferita a causa analoga a quella ora in decisione).
Nel caso di specie, giacché vengono in esame condotte che certamente configurano crimine di guerra e contro l'umanità, avendo le parti attrici dedotto che i congiunti venivano illegalmente arrestati e deportati al campo di concentramento di Auschwitz, ed ivi restavano ristretti in condizioni di totale spregio della dignità umana, si deve affermare la giurisdizione del tribunale adìto, ed il potere-dovere di pronunciare sulla domanda di
9 10
risarcimento danni.
2.3 Anche la questione di “legittimazione passiva” sollevata dall'Avvocatura dello Stato è infondata e va quindi respinta, per quanto di seguito considerato.
L'eccezione trae motivo dalla norma veicolata dall'art. 43 del d.l. n. 36 del
2022 (convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79), con la quale il legislatore italiano, al fine di dare continuità all'Accordo di Bonn del
2 giugno del 19611 e per superare l'impasse generatasi, all'esito della sentenza della CIG, nei rapporti con la Repubblica Federale Tedesca, ha realizzato una particolare ipotesi di «meccanismo di traslazione dell'onere economico recato dall'obbligazione risarcitoria», come affermato dalla Corte costituzionale con la recente pronuncia n. 159 del 2023.
Il citato art. 43 del d.l. 36/2022, rubricato «Istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e
l'8 maggio 1945» prevede testualmente (nelle parti d'interesse):
«
1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, assicurando continuità all'Accordo tra la
Repubblica italiana e la reso esecutivo con decreto Controparte_1 del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263, con una dotazione di euro
20.000.000 per l'anno 2023 e di euro 13.655.467 per ciascuno degli anni dal 2024 al
2026.
2. Hanno diritto all'accesso al , alle condizioni e secondo le modalità CP_6 previste dal presente articolo e dal decreto di cui al comma 4, coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto
l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6. È a carico del il pagamento delle spese processuali CP_6 liquidate nelle sentenze di cui al primo periodo. Resta ferma, in relazione ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quelli instaurati successivamente, sentita l'Avvocatura dello Stato, la facoltà di definizione mediante transazione, che costituisce titolo per l'accesso al Fondo.
10 11
3. In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo di cui al medesimo comma 1. Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma
1 o derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della Germania per il risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il
1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro della giustizia, da emanare non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite:
a) la procedura di accesso al Fondo;
b) le modalità di erogazione degli importi agli aventi diritto, detratte le somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titoli di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica
6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94.
c) le ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo.
5. Il pagamento effettuato con le procedure previste al comma 4 estingue ogni diritto o ragione di credito correlata alle pretese risarcitorie per i fatti di cui al comma
1.
6. Fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione, le azioni di accertamento e liquidazione dei danni di cui al comma 1 non ancora iniziate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono esercitate, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla medesima data. La decadenza è dichiarata d'ufficio dal giudice. Gli atti introduttivi relativi a tali giudizi sono notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell'articolo 144 del codice di procedura civile. Se tale notifica è omessa, il giudice assegna un termine perentorio alla parte attrice per l'esecuzione di tale incombente».
In sede di verifica della compatibilità della norma con la Costituzione, ai fini della sua applicazione in seno ad una procedura di esecuzione forzata, la
Corte costituzionale (sentenza n. 159 del 21/07/2023) ha chiarito:
«.. l'art. 43 prevede che al credito risarcitorio nei confronti della è CP_1
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sostituito un diritto di analogo contenuto sul Fondo, apprestando così una adeguata tutela alternativa a quella conseguibile con l'esecuzione forzata nei confronti della
Ciò è tanto più vero se si considera che la Controparte_1 procedura esecutiva delle sentenze definitive, o comunque provvisoriamente esecutive, di condanna al risarcimento dei danni, pronunciate nei confronti della
Repubblica federale di Germania, soffrirebbe comunque la limitazione dell'immunità ristretta degli Stati, come sopra già affermato (al punto 3.2.), talché non sarebbe facile per il creditore procedente rinvenire beni privi di destinazione pubblicistica, e quindi pignorabili, oppure somme di danaro su conti correnti bancari o postali, di rappresentanze diplomatiche e consolari della privi della rituale CP_1 dichiarazione che il conto contiene esclusivamente somme destinate all'espletamento delle funzioni di quello Stato. 17.- Il decreto interministeriale del 28 giugno 2023 - che ha introdotto una normativa subprimaria autorizzata direttamente dalla legge
(l'art. 43) - ha poi ulteriormente chiarito la portata della tutela approntata dal Fondo
“ristori”. Infatti, in particolare, il comma 2 dell'art. 2 del decreto interministeriale prevede che è «a carico del nel rispetto della normativa vigente e secondo le CP_6 procedure di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto, il pagamento dei danni liquidati nella sentenza [...] e delle spese processuali eventualmente liquidate dalla sentenza medesima, detratte le somme ricevute dall'avente diritto dalla Repubblica
Italiana a titolo di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963 n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, della legge 29 gennaio 1994, n. 94». L'accesso al Fondo
“ristori” è, quindi, configurato come un diritto soggettivo, riveniente il suo fondamento nel titolo esecutivo già formatosi di condanna della Repubblica federale di Germania, senza che vengano in rilievo i limiti dell'immunità ristretta. [..]
Sussiste, quindi, un diritto soggettivo, pieno e non condizionato, avente come contenuto il pagamento del risarcimento del danno già liquidato dalla sentenza passata in giudicato con liberazione dell'originario debitore (la con la sola CP_1 detrazione di somme già ricevute e riconducibili alla condizione di vittima di siffatti crimini di guerra (gli indennizzi dell'accordo del 1961 e altri benefici). Si tratta di una sorta di espromissione ex lege (art. 1272 cod. civ.), eccezionalmente a contenuto liberatorio nella misura in cui è contestualmente estinta la procedura esecutiva in corso nei confronti del debitore (la e non sarebbe più proponibile una CP_1 nuova».
Se, dunque, l'art. 43, d.l. n. 36/2003, realizza una espromissione ex lege, con la sostituzione della persona del debitore in sede esecutiva, e tale per cui il
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credito risarcitorio maturato nei confronti della Repubblica Federale tedesca viene sostituito da un credito di natura parimenti risarcitoria, esercitabile nei confronti del MEF e mediante accesso al Fondo, è evidente che il giudizio di cognizione si debba svolgere anche (e prioritariamente) nei confronti del legittimo contraddittore della parte dedotta danneggiata, quindi di colui che sia indicato danneggiante e perciò (originario) debitore, ossia la Repubblica
Federale tedesca, non potendosi altrimenti configurare, neppure in astratto, alcuna sostituzione mediante estromissione nell'obbligazione altrui. In altri termini, si dubita che una sentenza non pronunciata nei confronti della
Repubblica Federale tedesca possa costituire valido titolo di accesso al Fondo istituito ex art. 43, d.l. n. 36/2022.
Inoltre, valorizzandosi l'inciso «In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile», contenuto all'art. 43, comma 3, d.l. n. 36/2022, deve concludersi che la pronuncia demandata al giudice della cognizione possa (se non debba) essere di condanna, ché altrimenti, se si trattasse di sentenza di mero accertamento, essa sarebbe ipso iure sprovvista di efficacia esecutiva fino al passaggio in giudicato (v. ex plurimis Cass. Sez. 3, 15/11/2013, n. 25743) sì da risultare del tutto immotivata e giuridicamente inutile la clausola di eccezione sopra riportata.
D'altronde, è stato affermato dalla Corte di legittimità (Cass. sez. 3,
19/03/2025, n. 7371) che anche il può Controparte_2 essere evocato in giudizio e può intervenire motu proprio nel giudizio intentato in vista del successivo accesso al in quanto soggetto CP_6 giuridico destinato a subire gli effetti della condanna emessa a carico della ma la possibilità che sia instaurato un litisconsorzio per l'appunto CP_1 facoltativo non elide la legittimazione della Repubblica Federale tedesca a contraddire sulla domanda (v. anche Cass. sez. 3, 21/08/2025, n. 23669).
Conclusivamente, essendo presenti in giudizio sia la Repubblica Federale tedesca, sia il non ricorrono le Controparte_2 questioni di contraddittorio sollevate dall'Avvocatura dello Stato.
2.4Anche l'eccezione di prescrizione, laddove ritenuta processualmente ammissibile benché proposta non già dalla parte convenuta, bensì dall'interveniente in via adesiva dipendente (art. 105 comma 2 c.p.c.), risulta infondata, ad avviso del Tribunale.
Il diritto internazionale, sia di natura consuetudinaria che pattizia, reca la regola della imprescrittibilità dei crimini di guerra e dei crimini contro
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l'umanità e della retroattività della norma internazionale consuetudinaria che ne prevede la repressione: si può far riferimento, tra le altre, alla
Convenzione ONU del 1968, alla Convenzione Europea del 1974 (il cui art. 7, secondo comma, in deroga al principio nulla poena sine lege, afferma: “il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili”), nonché la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (che all'art. 49, secondo comma, prevede “il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona colpevole di un'azione o di un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, costitutiva un crimine secondo i principi generali riconosciuti da tutte le nazioni”).
Tali norme non sono contrarie al principio di legalità, proprio per la intrinseca caratteristica di universalità dei diritti fondamentali dell'uomo e della necessità di repressione delle loro violazioni, in qualunque tempo commesse, configuranti regole cogenti di diritto internazionale.
In tal senso merita citare la chiarissima motivazione della sentenza
Cassazione penale sez. VI - 30/06/2022, n. 29951, pronunciata in materia di estradizione per il delitto di tortura consumato in Argentina, negli anni '70, in danno di un detenuto oppositore del regime, ove si legge: «l'esigenza di rendere "effettiva" la repressione di tali atroci delitti ha portato già in epoca risalente la comunità internazionale a stabilire che non sono soggetti a prescrizione i crimini contro l'umanità al fine di non ostacolare l'azione penale e l'esecuzione delle pene: tale regola è stata codificata nelle Convenzioni sulla non applicabilità delle prescrizioni ai crimini di guerra e ai crimini contro l'umanità, adottate dalle Nazioni
Unite il 26 novembre 1968 e dal Consiglio d'Europa il 25 gennaio 1974. È significativo che nel dibattito per l'approvazione della Convenzione delle Nazioni
Unite del 1968 molte delegazioni si erano espresse per la "riaffermazione" di un principio già esistente nel diritto internazionale generale. La stessa Convenzione dà atto che "che in nessuna delle dichiarazioni solenni, atti e convenzioni volte a perseguire e a reprimere i crimini di guerra e i crimini contro l'umanità sono stati previsti limiti di tempo" e che con essa si sia voluto affermare in diritto internazionale "il principio dell'imprescrittibilità dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità, e di assicurarne l'applicazione universale". Tale atto delle Nazioni
Unite rappresenta quindi il punto d'arrivo di un lento, ma costante processo internazionalistico (il cui inizio è fatto addirittura risalire al Manuale adottato
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dall'Istituto di diritto internazionale il 9 settembre 1880 nella sessione di Oxford, cosiddetto Manuale di Oxford) teso a reprimere in modo sempre più efficace le violazioni delle leggi e degli usi della guerra ed in tale quadro il principio dell'imprescrittibilità dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità assume oggettivamente carattere di "jus cogens", in quanto posto a tutela di interessi generali della società internazionale (così, la sentenza del Tribunale militare di Roma nei confronti di e del 22 luglio 1997). Nei lavori preparatori CP_7 CP_8 per la Convenzione delle Nazioni Unite del 2006 sulla protezione delle persone dalle sparizioni forzate si è dato atto che i crimini contro l'umanità non sono soggetti ad alcuna forma di prescrizione (Report, 4/2004/59, p. 43-46). Un rilievo particolare va dato allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale, sottoscritto e ratificato anche dall'Italia e dall'Argentina, che ha ribadito, codificandola, l'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità (art. 29), coerentemente all'impegno primario assunto dagli Stati parte di perseguirli e di cooperare efficacemente per la loro repressione. Si
è autorevolmente osservato come lo Statuto abbia rispecchiato e chiarito norme consuel:udinarie esistenti, cristallizzandole, e comunque rappresenti
l'oipinio iuris di un grande numero di Stati (così, Tribunale penale per l'ex
Jugoslavia, sentenza, caso 10 novembre 1998, p. 227). Nello stesso senso Per_5 sono da segnalare le leggi istitutive delle Camere/ Straordinarie per i crimini dei
Khmer rossi, del Tribunale per Timor Est e della Corte Suprema penale irachena, competenti per giudicare crimini contro l'umanità. Va segnalato altresì che moltissimi Stati prevedono nei loro ordinamenti l'imprescrittibilità dei reati contro
l'umanità o le loro autorità giudiziarie hanno ritenuto la loro imprescrittibilità imposta dallo jus cogens (Argentina, Cile, Stati Uniti d'America), mentre nessuno
Stato che ha introdotto una legge sui crimini contro l'umanità ne ha previsto lo sbarramento della punizione derivante dalla prescrizione (Nazioni Unite, Report della International Law C:ommission, 71nna sessione, 20 agosto 2019, A/74/10). La eliminazione della prescrizione per i crimini contro l'umanità è misura inoltre indicata dagli organismi più autorevoli in materia (cfr. da ultimo il Rapporto del
2017 del Comitato contro la tortura delle Nazioni Unite nei confronti dell'Italia in tema di tortura;
Rapporto 2007-2008 del Comitato dei diritti umani delle Nazioni
Unite, v. I, pag. 56). Sul piano internazionale sono da richiamare le significative pronunce delle istanze giudiziarie sovranazionali: la sentenza del 1998 nel caso del Tribunale penale per l'ex Jugoslavia (p. 157) e quelle della Corte Per_5 interamericana per i diritti umani sin dal 2001, con le quali è stata sostenuta la imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità quale norma dello jus cogens alla
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quale gli Stati sono tenuti inderogabilmente a conformarsi. La Corte EDU ha più volte affermato la "inammissibilità" persino di una misura nazionale che stabilisca la prescrizione dei crimini contro l'umanità (Corte EDU, 29/03/2011, caso c. Per_6
Italia, p.p. 99, 108), indicando ai giudici nazionali la strada, in assenza di disposizioni nazionali, di adeguarsi al diritto internazionale (in tema di crimini di guerra, Corte EDU, 17/05/2010, caso c. Lettonia, p. 208). Proprio con Per_7 riferimento all'Italia, la Corte EDU di recente ha stigmatizzato la giurisprudenza nazionale che aveva opposto alla regola dell'imprescrittibilità di tali reati il principio costituzionale di legalità (Corte EDU, 7/04/2015, Cestaro c. Italia, p. 225)».
Ancora, giova citare la pronuncia della Corte europea diritti dell'uomo
Sez. Grande Chambre - 17/05/2010, n. 36376, secondo cui «in assenza di espliciti termini di prescrizione in materia di crimini di guerra nella normativa internazionale del '44 e nel suo silenzio successivo al riguardo, non può ritenersi in alcun modo prescritta l'azione penale interna. Pertanto, la questione se in un qualche momento antecedente all'azione penale nei confronti del ricorrente tale azione fosse caduta in prescrizione ai sensi del diritto internazionale non può che trovare risposta negativa» (nello stesso senso, Corte europea diritti dell'uomo sez. II - 23/03/2010, n. 36586).
Tanto detto quanto alla imprescrittibilità dello stesso fatto reato configurante un crimine contro l'umanità, a maggior ragione deve ritenersi predicabile l'imprescrittibilità del credito per risarcimento del danno conseguito a tale crimine, in ossequio alla regola cogente di diritto internazionale (consuetudinario e quindi pattizio) sopra enunciata, non essendo oltretutto mutuabile, nel settore civile della responsabilità aquiliana
(anche se da fatto-reato), il principio di prevalenza della lex mitior, valido
(con i limiti sopra indicati) nel settore penale («qualora, ai fini dell'art. 2947, comma 3, c.c., occorra fare riferimento al termine di prescrizione stabilito per il reato
e questo sia stato modificato dal legislatore rispetto al termine previsto al momento della consumazione dell'illecito, si deve applicare il termine di prescrizione del momento di consumazione del reato, in forza del principio di irretroattività della norma e non rilevando, agli effetti civilistici, il principio della norma più favorevole»; in tali termini Cass. Sez. 3, 06/12/2024, n. 31378).
2.5 Qualche ulteriore notazione va spesa per meglio definire l'ambito del tema controverso e l'oggetto della presente decisione.
Le parti attrici, vantandosi eredi (nipoti/figli secondo i rispettivi gradi di parentela: quale nipote di e figlio di Parte_1 Persona_2 Per_1
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e in quanto succeduti a per Per_1 Pt_2 Persona_1 Persona_8 rappresentazione al padre (figlio premorto di ), quindi Per_2 Per_1 eredi anche del bisnonno hanno svolto in citazione domanda Persona_2 di risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti dai propri ascendenti, a causa della deportazione e delle sofferenze patite presso il campo di concentramento di Auschwitz, nonché una domanda di risarcimento del danno non patrimoniale sofferto, da in particolare, per la Persona_1 drammatica perdita dei genitori e della sorella, quindi di tutto il nucleo familiare, presso il campo di concentramento.
In particolare, hanno fatto riferimento al danno non patrimoniale patito, fino alla morte (quanto a e fino alla liberazione da parte delle Persona_2
Forze Alleate (quanto a , a cagione della riduzione in Persona_1 schiavitù, delle torture e delle vessazioni inflitte dai militari del Terzo Reich.
Tali asserzioni non sono state ulteriormente precisate in corso di causa, entro il maturarsi delle preclusioni assertive, sicché è escluso che il tribunale possa avere riguardo a danni diversi da quelli descritti in citazione, ovvero a danni eventualmente patiti da persone diverse da quelle sopra indicate.
3. Merito della lite
3.1 Nel merito, le contestazioni dell'Avvocatura dello Stato hanno investito, in primo luogo, la prova della qualità di erede, sia sotto il profilo della prova (in tesi assente) della delazione ereditaria che della prova
(parimenti in tesi assente) dell'accettazione dell'eredità devoluta dal soggetto indicato dante causa degli attori.
In tema, occorre ricordare - con Cass. Sez. 2, 18/04/2024, n. 10519 - che
«colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto, indicato come originario titolare del diritto, deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 c.c., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire); per quanto concerne la delazione dell'eredità, tale onere - che non è assolto con la produzione della denuncia di successione - è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. c.c.».
Quanto all'accettazione dell'eredità, la Corte di nomofilachia enuncia, con argomenti che questo tribunale condivide: «la parte che ha un titolo legale che le
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conferisce il diritto di successione ereditaria non è tenuta a dimostrare di avere accettato l'eredità ove proponga in giudizio domande che, di per sé, manifestano la volontà di accettare, qual è quella diretta a ricostituire l'integrità del patrimonio ereditario, gravando su chi contesta la qualità di erede, l'onere di eccepire la mancata accettazione dell'eredità ed, eventualmente, provare l'esistenza di fatti idonei ad escludere l'accettazione tacita, che appare implicita nel comportamento dell'erede»
(così Cass. Sez. 2, 08/01/2025, n. 390).
Ciò premesso in diritto, in fatto è dimostrato che tutte le odierne parti attrici siano eredi del sig. grazie alla documentazione esibita Persona_1 in atti.
Infatti, è documentato che l'attore sia nato il [...] Parte_1 da e da (all. C.9 alla 2^ memoria ex art. Persona_1 Persona_9
183 comma 6 c.p.c., di parte attrice); che il padre sia deceduto in Roma il 24 maggio 2012 (all. C1 ivi); che anche la madre, , sia Persona_9 deceduta in Roma il 13 novembre 2020 (all. C2 ivi).
È parimenti dimostrato, inoltre, che gli attori e Persona_1 Parte_2 siano nati rispettivamente il 16 ottobre 1978 e il 24 marzo 1983 da Per_2
altro figlio di (quindi fratello di ) e che il padre
[...] Persona_1 Pt_1 sia deceduto a Roma il 12 dicembre 2003 (all. C.3 ivi), sì che l'eredità relitta da si sia devoluta alla sua morte, oltreché in favore del figlio Persona_1
, anche in favore dei nipoti e per rappresentazione, in Pt_1 Per_1 Pt_2 quanto figli del premorto (art. 468 c.c.). Per_2
Infine, è stata prodotta in atti l'accettazione dell'eredità di Persona_1 da parte degli odierni attori (all. C.13 ivi).
Ragion per cui, è documentato che le odierne parti attrici siano discendenti in linea retta (figlio/nipoti) di dimostrato il Persona_1 rapporto di parentela, e sussistendo un titolo legale di acquisto dell'eredità
(art. 566 c.c.), è così provata la qualità di eredi ab intestato in capo alle odierne parti attrici.
È il caso di aggiungere che, ove mai necessario, la domanda avanzata nel presente giudizio, volta alla reintegrazione del patrimonio ereditario, è equipollente ad una accettazione tacita.
3.2 È inoltre raggiunta la prova del danno non patrimoniale sofferto dai danti causa delle odierne parti attrici (rispettivamente il sig. e Persona_2 il sig. entrambi deportati, di cui il primo non sopravvissuto Persona_1 alla deportazione), a causa dei crimini di guerra consumati, dalle forze del
18 19
Terzo Reich, nel periodo compreso tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945.
Dalla documentazione in atti (v. in particolare le informazioni biografiche pubblicate dalla Fondazione Centro di Documentazione RA
Contemporanea, all. 3.1, 3.2, 3.3) emerge che: i) (nato a Persona_2
Livorno il 23 agosto 1904) componente della UN RA di Roma (all.
11 all'atto di citazione), veniva arrestato a Roma in data 16 ottobre 1943, all'età di 39 anni;
condotto al Collegio Militare di Roma, veniva quindi deportato ad Auschwitz in data 18 ottobre 1943, ed ivi giungeva il 23 ottobre;
in data 22 gennaio 1945 decedeva (doc. n. 3.1); ii) (nato a [...] Persona_1
l'8 gennaio 1927) componente della UN RA di Roma (all. 14 all'atto di citazione), veniva arrestato a Roma in data 16 ottobre 1943, all'età di 16 anni;
condotto al Collegio Militare di Roma, veniva quindi deportato ad
Auschwitz in data 18 ottobre 1943, ed ivi giungeva il 23 ottobre;
veniva poi trasferito a Buchenwald il 22 gennaio 1945, restando detenuto fino alla data di liberazione, sopravvenuta il 11 aprile 1945.
Alla luce della documentazione in atti, e considerata la condotta processuale di non contestazione dell'Avvocatura dello Stato, è dimostrato che i danti causa delle parti attrici abbiano subìto, ad opera delle forze del
Terzo Reich, l'illecito arresto, l'illecita deportazione e l'illecita detenzione presso il campo di concentramento di Auschwitz, fino alla rispettiva morte e liberazione.
Né può dubitarsi che i fatti storici come sopra accertati costituiscano un crimine di guerra e contro l'umanità; la deportazione e la riduzione in schiavitù della popolazione civile costituiscono crimine di guerra e contro l'umanità ai sensi dell'art. 6 comma 2 dello Statuto Militare Internazionale dell'08.08.1945; anche l'art. 147 della Convenzione di Ginevra del 12.08.1949 per la protezione delle persone civili in tempo di guerra, qualifica come grave violazione “l'omicidio intenzionale, la tortura…. la deportazione o il trasferimento illegali”; l'eccidio della popolazione civile costituisce crimine di guerra e contro l'umanità anche ai sensi degli artt. 7 e 8 dello statuto della
Corte penale internazionale firmato nel 1998 ed entrato in vigore del 2002.
Si tratta di principi di diritto naturale e comune a tutte le nazioni civili e che pertanto sono pacificamente applicabili a prescindere dalla data di consumazione del crimine, in virtù dell'art. 10 Cost. e anche alla luce dell'art. 7, comma 2, CEDU (secondo cui il principio “Nulla poena sine lege”, “non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una
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omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili”).
Il danno non patrimoniale sofferto dai danti causa delle odierne parti attrici consiste dunque nell'immensa e inimmaginabile sofferenza fisica e psichica, nonché nel pretium doloris patiti per effetto della deportazione, della perdita del nucleo familiare, e delle privazioni e vessazioni cui venivano sottoposti, dalla data dell'arresto fino alla morte e liberazione;
consiste altresì nel patimento sofferto per essere testimoni, oltreché vittime, delle massime espressioni di sistematico sprezzo per l'umana dignità che la Storia abbia mai conosciuto, laddove la sofferenza veniva acuita dal fondato e costante timore della possibile ed imminente perdita della vita.
Il credito risarcitorio maturato a causa del danno non patrimoniale sopra descritto può essere liquidato facendo ricorso alla liquidazione equitativa pura ex artt. 1226 e 2056 c.c. (cfr. Cass. Sez. 3 -
, Ordinanza n. 5948 del 28/02/2023 «Il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, ferma restando la possibilità che la valutazione equitativa si traduca nell'utilizzo di un sistema di liquidazione diverso (…) purché sorretto da un'adeguata motivazione che dia conto delle circostanze prese in considerazione dal giudice per la quantificazione del danno risarcibile nel caso concreto»).
In particolare, quanto a nato a [...] nel 1904, arrestato Persona_2 al Ghetto il 16 ottobre 1943 e deceduto in data 22 gennaio 1945, non sopravvissuto alla deportazione, il credito maturato per i titoli e le causali ora indicate va liquidato, come da precedenti del tribunale, facendo ricorso alla liquidazione equitativa pura ex artt. 1226 e 2056 c.c.; tuttavia, al fine di individuare un criterio di liquidazione che sia il più possibile oggettivo
(anche per evitare disparità di trattamento in relazione a fattispecie analoghe) e che tenga conto al contempo della particolarità del caso concreto e della durata della deportazione, si stima equo prendere a termine di riferimento gli importi previsti dalle tabelle del Tribunale di Roma (anno
2025) per la liquidazione del danno alla persona, che prevendono di riconoscere, per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta al 100%,
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l'importo di € 130,25.
Tale importo deve essere opportunamente incrementato fino ad € 500,00 giornaliere considerando le peculiarità del caso e la particolare entità del danno morale strettamente inteso e plausibilmente sofferto per il violento allontanamento dall'abitazione e dal proprio ambiente di vita, per le condizioni in cui operata la deportazione e per le privazioni, per la degradazione e la vessazione sofferta fino alla morte.
Pertanto, si stima equo liquidare l'importo di € 232.000,00 (€ 500,00 x 464 giorni di illegale detenzione e deportazione sofferte tra il 16 ottobre 1943 ed il
22 gennaio 1945), già al valore attuale, a compensazione del credito maturato dall'ascendente sig. e pervenuto iure successionis dapprima al Persona_2 figlio quindi, alla morte di quest'ultimo, agli odierni attori Persona_1
(figlio di ), e (pronipoti succeduti al nonno Pt_1 Per_1 Per_1 Pt_2
per rappresentazione al padre . Per_1 Per_2
Quanto a il credito maturato per il danno personale Persona_1 sofferto in conseguenza dell'illecito arresto, dell'illecita deportazione ad
Auschwitz e della sostanziale riduzione in schiavitù, così come imputabili alle forze del Terzo Reich, si stima equo, come da precedenti del tribunale, liquidare il dovuto moltiplicando la somma di € 200,00 pro die per il numero dei giorni intercorsi tra l'arresto e la liberazione, considerando la sopravvivenza alla deportazione nonché la separata ed autonoma liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, parimenti patito dal sig. per la tragica e contestuale perdita di tutto il nucleo familiare, Per_1 nel corso della drammatica reclusione in Auschwitz.
Ragione per cui, il credito risarcitorio in origine maturato da Per_1
per i fatti e le causali sopra indicate va quantificato, già all'attualità,
[...] nella somma di € 108.600,00, ottenuta moltiplicando la somma di € 200,00 per il numero dei giorni trascorsi dal 16 ottobre 1943 al 11 aprile 1945 (totali 543.
D'altronde, avuta la prova che tutto il nucleo familiare (ristretto) di sia deceduto nelle incresciose circostanze già sopra descritte, ad Per_1 avviso del tribunale merita autonoma riparazione anche il danno patito, dall'unico superstite, per la prematura e drammatica perdita sia dei genitori che dell'unica sorella, quindi per la perdita di tutti i rapporti familiari con i componenti della famiglia di origine.
Tale danno va liquidato, considerata l'assoluta peculiarità del caso, in via equitativa pura, e riconoscendo al superstite (oggi, ai suoi eredi aventi causa)
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il complessivo credito di € 400.000,00, di cui € 300.000,00 in liquidazione del danno per la perdita dei genitori, ed € 100.000,00 in liquidazione del danno patito per la perdita della sorella.
La va quindi condannata al pagamento Controparte_1 della complessiva somma di € 740.600,00, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, che si ritengono dovuti - nonostante l'inesigibilità del credito fino al passaggio in giudicato della presente pronuncia - per la natura fruttifera del denaro (art. 1499 c.c.).
La liquidazione deve essere disposta in favore delle parti attrici pro quota
(ossia: in favore di per 2/4, in favore di per ¼ ed in Parte_1 Parte_2 favore di per ¼), avendo gli attori fattone richiesta esplicita Parte_3 nelle conclusioni dello scritto introduttivo, così rinunciando (per facta concludentia ma inequivocamente) alla solidarietà (art. 1311 c.c.).
3.3 Quanto all'eccezione (in senso lato) di compensatio lucri cum damno, va preliminarmente osservato che, ai sensi dell'art. 43, comma 4 lett. b) d.l. n. 36 del 2022, si è inteso rimettere alla fase di presentazione della domanda di accesso al “Fondo ristori” la deduzione, dal credito accertato nei confronti della Repubblica Federale tedesca con sentenza passata in giudicato, delle somme eventualmente percepite, dall'avente diritto (in proprio o nella qualità di erede), secondo le disposizioni tassativamente indicate nella norma.
Ragione per cui, non spetta al tribunale di procedere all'attualizzazione di quanto percepito dal danneggiato (o dai suoi aventi causa) ai sensi delle leggi indicate dal citato art. 43, e alla sua detrazione dal credito risarcitorio accertato e liquidato in giudizio, trattandosi di operazione rimessa all'Autorità amministrativa cui affidata la gestione del fondo, ai sensi del decreto ministeriale del 28 giugno 2023.
Nondimeno vale osservare, alla luce della documentazione esibita in giudizio dall'Avvocatura dello Stato (v. allegata alla nota del 12 luglio 2023) che:
(i) provvedendo sulla domanda presentata da alla Persona_1
Commissione per la ripartizione del fondo versato dalla Controparte_1 in base al d.P.R. del 6 ottobre 1963, n. 2043, la Presidenza del
[...]
Consiglio dei Ministri – Commissione per gli Indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste, con verbale 0567/C del 6 luglio 1967, accoglieva la domanda ritenendo dimostrato un periodo di deportazione di n. 12 mesi (all. 10);
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(ii) successivamente il Controparte_9
, con Decreto n. 1979KZ del 21 gennaio 1983 (all. nn. 15 e
[...]
17) riconosceva al sig. in luogo del quale gli odierni attori Persona_1 hanno agito in giudizio, l'assegno vitalizio previsto dalla legge 18 novembre
1980, n. 791, nonché agli effetti del d.P.R. n. 2043/1963, per l'importo di £
2.763.000 annue dal 1° febbraio 1982 al 31 agosto 1982, nonché per l'importo di £ 2.876.400 annue dal 1° maggio 1982 a vita, e di £ 3.020.400 annue dal 1° settembre 1982 per gli stessi fatti e le stesse ragioni costituenti motivo della domanda;
(iii) successivamente , quale vedova di Persona_9 Persona_1 con determinazione del 21500 del 17 Controparte_2 gennaio 2013 (all. 22) si vedeva riconoscere la reversibilità dell'assegno vitalizio già percepito dal marito ai sensi dell'art. 1 legge n. 94/1994;
(iv) sempre otteneva, con deliberazione n. 25641 del 14 Persona_1 giugno 2005 della Ministero dell'Economia e Finanze - Dipartimento dell'Amministrazione Generale personale e dei Servizi del Tesoro Direzione centrale degli Uffici Locali e dei Servizi del Tesoro – quale perseguitato razziale, l'assegno annuo vitalizio pari al trattamento minimo di pensione erogato dal fondo pensioni dei lavoratori dipendenti a decorrere dal 1° agosto 2003 (all. 19), e con successiva Deliberazione n. 85710 del 16 maggio
2005 (all. 18) il diritto all'assegno vitalizio di benemerenza previsto dall'art. 3
l. 22 dicembre 1980 n. 932 nella misura pari al minimo della pensione della previdenza sociale, a decorrere dal 1° agosto 2003.
Pertanto, ai sensi dell'art. 43, d.l. n. 36/2022, il credito come accertato all'esito del presente giudizio dovrà subire, in sede di accesso al Fondo, la decurtazione delle somme sopra indicate (chiaramente, da attualizzare), e percepite a titoli di beneficio o indennizzo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, nonché ai sensi e per gli effetti della legge n. 96/1955, sì come previsto dalla stessa norma primaria e dal decreto ministeriale del 28 giugno 2023 (art. 32).
4. Si provvede quindi come in dispositivo e le spese vengono regolate secondo soccombenza.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Roma, pronunciando nella causa civile di primo grado, in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, eccezione e richiesta disattesa e
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respinta, così provvede:
- condanna la al pagamento, per le Controparte_1 causali e titoli indicati in narrativa:
(a) della somma di € 370.300,00, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, in favore di Parte_1
(b) della somma di € 185.150,00, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, in favore di Persona_1
(c) della somma di € 185.150,00, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, in favore di Parte_2
- accerta che sussistono i presupposti per il diffalco (sia in sede amministrativa che in sede esecutiva), dagli importi sopra indicati, delle somme già liquidate (al valore attualizzato) in favore del sig. Persona_1 ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della
Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791 e della legge 29 gennaio 1994, n. 94, di cui al par.
3.3 della presente sentenza;
- condanna la parte convenuta, in solido con l'interveniente
[...]
alla rifusione delle spese del grado, che Controparte_2 liquida in € 1.686,00 per esborsi, € 46.708,80 per compensi tariffari (sul valore da € 520.001 a € 1.000.000, previo aumento per il numero delle parti rappresentate) con distrazione in favore degli Avv.ti Andrea Di Porto,
Antonella Di Castro, Antonietta Maria Toscano, Giuseppina Bileci e Aldo
Baldaccini, dichiaratisi antistatari.
Roma, 3 ottobre 2025 il giudice
Alessandra Imposimato
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