CASS
Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/01/2026, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da OR RE - Presidente - Sent. n. sez. 1113/2025 UC IG UP - 19/11/2025 LL PP R.G.N. 20822/2025 RO NO - Relatore - NA IS AN CI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso CORTE APPELLO di Ancona nel procedimento a carico di: AD EL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 27/02/2025 del TRIBUNALE di Macerata Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Mariarosaria Bruno;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LIDIA GIORGIO, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. E' presente l'Avvocato Luca Pascucci del foro di Macerata in difesa di AD EL, il quale si riporta alla memoria in atti depositata e chiede il rigetto del ricorso, con conferma del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 27/2/2025, a seguito di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato condizionato, il Tribunale di Macerata ha assolto AD EL dai reati di cui all’art. 189, commi 6 e 7, cod. strada perché il fatto non costituisce reato. All’imputato era contestato di avere omesso di fermarsi e prestare soccorso a Di AO IC, dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale nel quale Di AO riportava lesioni (cervicalgia giudicata guaribile in giorni 7). Penale Sent. Sez. 4 Num. 675 Anno 2026 Presidente: RE OR Relatore: NO RO Data Udienza: 19/11/2025 Il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Ancona ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di cui sopra, articolando un motivo unico di doglianza, nel quale lamenta illogicità e contraddittorietà della motivazione. Il giudice, sulla scorta delle plurime e convergenti dichiarazioni testimoniali riportate in motivazione, ha accertato come l’imputato, alla guida della sua auto, dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale, si allontanava repentinamente dal luogo del fatto senza fermarsi e prestare assistenza alla conducente di altra vettura, interessata anch’essa dal sinistro;
Di AO, infatti, a seguito del tamponamento procurato dal veicolo dell’imputato, fuoriusciva dalla sede stradale, riportando le lesioni di cui alla certificazione in atti. Il Tribunale perveniva alla pronuncia assolutoria conferendo piena credibilità alle giustificazioni fornite dall'imputato, che affermava di aver creduto di aver urtato un animale selvatico e di non essersi accorto della presenza di soggetti feriti coinvolti nel sinistro. Sostiene l’esponente che la sentenza assolutoria meriti di essere annullata per l'evidente illogicità e contraddittorietà della motivazione. Il convincimento espresso dal Tribunale sarebbe fondato unicamente sulle spiegazioni fornite dall’imputato, che, pur confortate da una consulenza tecnica di parte, contrasterebbero con il comune senso logico ed il normale apprezzamento degli accadimenti umani. Il giudice avrebbe trascurato di considerare la ricostruzione del sinistro operata dal personale di Polizia intervenuto sul luogo del fatto. Secondo tali accertamenti, l'imputato, alla guida del suo autoveicolo, aveva tamponato quello condotto da Di AO IC, che lo precedeva nello stesso senso di marcia. La conducente frenava improvvisamente per la presenza di un animale selvatico sulla sede stradale e, in seguito all'urto patito da tergo, finiva nella scarpata che costeggiava la carreggiata. Deve ritenersi singolare, argomenta il ricorrente, che l'imputato, viaggiando in orario notturno con i fari accesi, possa aver scambiato il veicolo che ha tamponato per un cinghiale, senza accorgersi dell’accaduto e senza essersi reso conto della possibilità che all’interno della vettura uscita di strada potessero essere presenti persone ferite. Il giudice si è astenuto dall’operare un qualunque vaglio di credibilità della narrazione proveniente dall’imputato, evidentemente interessato ad evitare le conseguenze penali della sua condotta. 3. Le parti presenti hanno concluso come da verbale. Il P.G. ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale competente. La difesa dell’imputato si è riportato alla memoria depositata, nella quale ha invocato, dopo articolata ricostruzione del fatto e della vicenda processuale, la declaratoria d’inammissibilità del ricorso o, in subordine, il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, fondato, deve essere accolto. Occorre preliminarmente osservare come, secondo condivisibile orientamento di questa Corte, le sentenze di proscioglimento relative a reati per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio, a seguito del novellato art. 593, comma 2, primo periodo, cod. proc. pen., ad opera dell'art. 2, comma 1, lett. p), legge 9 agosto 2024, n. 114, non siano appellabili dal pubblico ministero neanche nel caso in cui risultino emesse in esito a giudizio abbreviato. L’esegesi preferibile della norma, alla luce del tenore letterale, impone di ritenere che la citata disposizione non limiti l'inappellabilità alle sole sentenze di proscioglimento pronunciate in dibattimento (così Sez. 2, n. 20143 del 23/04/2025, Manca, Rv. 288070). Pertanto, correttamente l’impugnazione del Procuratore Generale avverso la sentenza in esame è stata attivata a mezzo del ricorso per cassazione. 2. Venendo al merito della regiudicanda, si individuano nel discorso giustificativo offerto dal giudice di merito i vizi lamentati dal ricorrente. Il Tribunale, nel ricostruire i fatti, ha ritenuto dimostrato che l’imputato avesse tamponato la vettura che lo precedeva, condotta da Di AO IC, determinando la fuoriuscita del veicolo dalla sede stradale. E’ tuttavia pervenuto all’assoluzione dell’imputato sostenendo che difettasse l’elemento soggettivo dei reati. Al riguardo ha affermato che non vi fosse prova che AD avesse avuto consapevolezza di avere provocato un sinistro stradale, dovendo ritenersi credibile il suo racconto dei fatti e le giustificazioni addotte. In proposito, si legge in sentenza, l’imputato rappresentava di avere visto un cinghiale sulla strada, di avere chiuso gli occhi, di avere creduto di avere urtato l’animale, di essersi accorto della presenza di una vettura sul ciglio della strada dopo l’urto, di avere deciso di allontanarsi senza scendere dal veicolo per timore che l’animale ferito potesse ritornare. Ebbene, il reato di fuga previsto dall'art. 189, comma sesto, cod. strada ha natura di reato omissivo di pericolo, in quanto volto ad imporre all'agente, L’obbligo di prestare assistenza, previsto dall’art. 189, comma settimo, cod. strada, attribuisce all'utente della strada, coinvolto in un sinistro comunque riconducibile al suo comportamento, una posizione di garanzia nei confronti di altri utenti interessati dal medesimo incidente, rimasti feriti ed esposti al pericolo derivante dal ritardato soccorso. Entrambe le disposizioni, la cui violazione integra autonome fattispecie di reato, trovano fondamento nella previsione di cui al primo comma dell’art. 189 cod. strada, che stabilisce:”L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona”. L’esistenza dei reati è desumibile dalle modalità e circostanze del fatto, dalle quali è anche possibile trarre elementi dimostrativi del profilo soggettivo. 3. Ciò premesso, il Tribunale si è astenuto dall’effettuare una compiuta analisi delle risultanze processuali;
invero, si è limitato a riportare e recepire le sole dichiarazioni dell’imputato, le quali avrebbero dovuto essere valutate alla luce dell’intero compendio probatorio in atti, operazione a cui il giudice si è sottratto. In generale, le dichiarazioni dell’imputato, anche quando si sostanziano in una confessione e, ancor più quando hanno una valenza giustificativa ed esplicativa dei fatti, come nel caso in esame, devono essere valutate con estremo rigore e, per essere utilizzate a fini probatori, devono essere sottoposte, oltre che ad una verifica dettagliata e penetrante, ad un confronto puntuale con le altre risultanze processuali. Ciò per l’evidente ragione che l’imputato, essendo portatore nel processo di interessi suoi propri, connaturati all’aspirazione di evitare le gravose conseguenze di una condanna, è libero anche di mentire, in virtù del noto principio “nemo tenetur se detegere”. La possibilità per l’imputato di rendere dichiarazioni anche non veritiere, senza incorrere in sanzioni, trova il suo fondamento nell’art. 24 Cost., in cui il diritto di difendersi è riconosciuto nella sua massima ampiezza quale diritto inviolabile dell’uomo. La giurisprudenza di legittimità, in diverse pronunce, riguardanti il tema precipuo della valutazione delle dichiarazioni confessorie e dei limiti entro i quali è ammesso che l’imputato possa mentire, senza incorrere nel reato di calunnia, ha più volte ribadito come le dichiarazioni provenienti dall’imputato debbano confessione dell’imputato si veda Sez. 1, n. 43681 del 13/05/2015, P.G. in proc. Tornicchio e altri, Rv. 264746, così massimata:”La confessione può essere posta a base del giudizio di colpevolezza dell'imputato nelle ipotesi in cui il giudice ne abbia favorevolmente apprezzato la veridicità, la genuinità e l'attendibilità, fornendo ragione dei motivi per i quali debba respingersi ogni sospetto di intendimento autocalunniatorio o di intervenuta costrizione sul soggetto, anche qualora l'imputato, dopo aver reso confessione nel corso delle indagini preliminari, non abbia confermato in dibattimento le dichiarazioni rese precedentemente”; sul diritto di negare le proprie responsabilità e di mentire, si vedano, tra le tante Sez. 2, n. 14761 del 19/12/2017, dep. 2018, Lusi, Rv. 272755, in cui si evidenzia la possibilità che l'imputato, nel corso del procedimento instaurato a suo carico, possa negare, anche mentendo, la verità delle dichiarazioni a lui sfavorevoli, incorrendo nel reato di calunnia solo quando assuma iniziative dirette a coinvolgere l'accusatore - di cui pure conosce l'innocenza – facendosi promotore d’incolpazioni specifiche, circostanziate e determinate). 4. Alla luce di tali considerazioni, risulta necessario che il giudice, nel considerare le giustificazioni provenienti dall’imputato, il quale, come detto sopra, è libero di fornire una versione di comodo dei fatti, le confronti con le altre emergenze probatorie, non potendosi limitare, sul piano della formazione del suo convincimento, a recepire quanto dichiarato dall’accusato. Rispetto al narrato dell’imputato, il Tribunale non ha esercitato alcun vaglio critico, vaglio che avrebbe dovuto essere compiuto alla luce di tutte le circostanze risultanti dagli atti del fascicolo, pienamente utilizzabili in ragione della definizione del procedimento nelle forme del rito abbreviato. A questo fine, è d’uopo rilevare come in motivazione manchi una completa disamina delle emergenze probatorie, essendosi il giudice limitato a richiamare la scansione dei fatti, senza soffermarsi sulle risultanze processuali, apprezzandone il significato ed il valore nel contesto della vicenda. Si è trascurato in particolare di esaminare e valutare le dichiarazioni di Di AO IC ed il contenuto dei rilievi e delle indagini effettuate dal personale della Polizia stradale di Macerata intervenuta sul posto dopo l’incidente. Lo stesso contenuto della consulenza di parte, citato a conforto dell’attendibilità della narrazione dell’imputato, è indicato in modo sommario: la sentenza si limita ad evidenziare che il consulente ha ritenuto che la dinamica dell’incidente fosse compatibile con le circostanze riferite da AD, senza realmente spiegare le ragioni di tanto. cui si discute, come il dolo, nelle fattispecie di cui all’art. 189, commi 6 e 7, cod. strada, possa manifestarsi anche sub specie di dolo eventuale, il che si verifica quando il soggetto agente, in caso di incidente ricollegabile al suo comportamento, volutamente si allontani e si astenga dall’accertarsi che vi siano persone ferite bisognose di soccorso, così accettando il rischio della venuta ad esistenza dei reati (cfr., ex multis Sez. 4, Sentenza n. 33772 del 15/06/2017, Dentice Di Accadia, Rv. 271046). L’indagine sulla esistenza dei reati, dopo la compiuta disamina degli elementi probatori raccolti, avrebbe dovuto estendersi anche a questo profilo, del tutto trascurato in motivazione. 6. Da quanto precede discende l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Macerata in diversa persona fisica.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Macerata, in diversa persona fisica. Così deciso in data 19/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente RO NO OR RE
udita la relazione svolta dal Consigliere Mariarosaria Bruno;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LIDIA GIORGIO, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. E' presente l'Avvocato Luca Pascucci del foro di Macerata in difesa di AD EL, il quale si riporta alla memoria in atti depositata e chiede il rigetto del ricorso, con conferma del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 27/2/2025, a seguito di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato condizionato, il Tribunale di Macerata ha assolto AD EL dai reati di cui all’art. 189, commi 6 e 7, cod. strada perché il fatto non costituisce reato. All’imputato era contestato di avere omesso di fermarsi e prestare soccorso a Di AO IC, dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale nel quale Di AO riportava lesioni (cervicalgia giudicata guaribile in giorni 7). Penale Sent. Sez. 4 Num. 675 Anno 2026 Presidente: RE OR Relatore: NO RO Data Udienza: 19/11/2025 Il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Ancona ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di cui sopra, articolando un motivo unico di doglianza, nel quale lamenta illogicità e contraddittorietà della motivazione. Il giudice, sulla scorta delle plurime e convergenti dichiarazioni testimoniali riportate in motivazione, ha accertato come l’imputato, alla guida della sua auto, dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale, si allontanava repentinamente dal luogo del fatto senza fermarsi e prestare assistenza alla conducente di altra vettura, interessata anch’essa dal sinistro;
Di AO, infatti, a seguito del tamponamento procurato dal veicolo dell’imputato, fuoriusciva dalla sede stradale, riportando le lesioni di cui alla certificazione in atti. Il Tribunale perveniva alla pronuncia assolutoria conferendo piena credibilità alle giustificazioni fornite dall'imputato, che affermava di aver creduto di aver urtato un animale selvatico e di non essersi accorto della presenza di soggetti feriti coinvolti nel sinistro. Sostiene l’esponente che la sentenza assolutoria meriti di essere annullata per l'evidente illogicità e contraddittorietà della motivazione. Il convincimento espresso dal Tribunale sarebbe fondato unicamente sulle spiegazioni fornite dall’imputato, che, pur confortate da una consulenza tecnica di parte, contrasterebbero con il comune senso logico ed il normale apprezzamento degli accadimenti umani. Il giudice avrebbe trascurato di considerare la ricostruzione del sinistro operata dal personale di Polizia intervenuto sul luogo del fatto. Secondo tali accertamenti, l'imputato, alla guida del suo autoveicolo, aveva tamponato quello condotto da Di AO IC, che lo precedeva nello stesso senso di marcia. La conducente frenava improvvisamente per la presenza di un animale selvatico sulla sede stradale e, in seguito all'urto patito da tergo, finiva nella scarpata che costeggiava la carreggiata. Deve ritenersi singolare, argomenta il ricorrente, che l'imputato, viaggiando in orario notturno con i fari accesi, possa aver scambiato il veicolo che ha tamponato per un cinghiale, senza accorgersi dell’accaduto e senza essersi reso conto della possibilità che all’interno della vettura uscita di strada potessero essere presenti persone ferite. Il giudice si è astenuto dall’operare un qualunque vaglio di credibilità della narrazione proveniente dall’imputato, evidentemente interessato ad evitare le conseguenze penali della sua condotta. 3. Le parti presenti hanno concluso come da verbale. Il P.G. ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale competente. La difesa dell’imputato si è riportato alla memoria depositata, nella quale ha invocato, dopo articolata ricostruzione del fatto e della vicenda processuale, la declaratoria d’inammissibilità del ricorso o, in subordine, il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, fondato, deve essere accolto. Occorre preliminarmente osservare come, secondo condivisibile orientamento di questa Corte, le sentenze di proscioglimento relative a reati per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio, a seguito del novellato art. 593, comma 2, primo periodo, cod. proc. pen., ad opera dell'art. 2, comma 1, lett. p), legge 9 agosto 2024, n. 114, non siano appellabili dal pubblico ministero neanche nel caso in cui risultino emesse in esito a giudizio abbreviato. L’esegesi preferibile della norma, alla luce del tenore letterale, impone di ritenere che la citata disposizione non limiti l'inappellabilità alle sole sentenze di proscioglimento pronunciate in dibattimento (così Sez. 2, n. 20143 del 23/04/2025, Manca, Rv. 288070). Pertanto, correttamente l’impugnazione del Procuratore Generale avverso la sentenza in esame è stata attivata a mezzo del ricorso per cassazione. 2. Venendo al merito della regiudicanda, si individuano nel discorso giustificativo offerto dal giudice di merito i vizi lamentati dal ricorrente. Il Tribunale, nel ricostruire i fatti, ha ritenuto dimostrato che l’imputato avesse tamponato la vettura che lo precedeva, condotta da Di AO IC, determinando la fuoriuscita del veicolo dalla sede stradale. E’ tuttavia pervenuto all’assoluzione dell’imputato sostenendo che difettasse l’elemento soggettivo dei reati. Al riguardo ha affermato che non vi fosse prova che AD avesse avuto consapevolezza di avere provocato un sinistro stradale, dovendo ritenersi credibile il suo racconto dei fatti e le giustificazioni addotte. In proposito, si legge in sentenza, l’imputato rappresentava di avere visto un cinghiale sulla strada, di avere chiuso gli occhi, di avere creduto di avere urtato l’animale, di essersi accorto della presenza di una vettura sul ciglio della strada dopo l’urto, di avere deciso di allontanarsi senza scendere dal veicolo per timore che l’animale ferito potesse ritornare. Ebbene, il reato di fuga previsto dall'art. 189, comma sesto, cod. strada ha natura di reato omissivo di pericolo, in quanto volto ad imporre all'agente, L’obbligo di prestare assistenza, previsto dall’art. 189, comma settimo, cod. strada, attribuisce all'utente della strada, coinvolto in un sinistro comunque riconducibile al suo comportamento, una posizione di garanzia nei confronti di altri utenti interessati dal medesimo incidente, rimasti feriti ed esposti al pericolo derivante dal ritardato soccorso. Entrambe le disposizioni, la cui violazione integra autonome fattispecie di reato, trovano fondamento nella previsione di cui al primo comma dell’art. 189 cod. strada, che stabilisce:”L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona”. L’esistenza dei reati è desumibile dalle modalità e circostanze del fatto, dalle quali è anche possibile trarre elementi dimostrativi del profilo soggettivo. 3. Ciò premesso, il Tribunale si è astenuto dall’effettuare una compiuta analisi delle risultanze processuali;
invero, si è limitato a riportare e recepire le sole dichiarazioni dell’imputato, le quali avrebbero dovuto essere valutate alla luce dell’intero compendio probatorio in atti, operazione a cui il giudice si è sottratto. In generale, le dichiarazioni dell’imputato, anche quando si sostanziano in una confessione e, ancor più quando hanno una valenza giustificativa ed esplicativa dei fatti, come nel caso in esame, devono essere valutate con estremo rigore e, per essere utilizzate a fini probatori, devono essere sottoposte, oltre che ad una verifica dettagliata e penetrante, ad un confronto puntuale con le altre risultanze processuali. Ciò per l’evidente ragione che l’imputato, essendo portatore nel processo di interessi suoi propri, connaturati all’aspirazione di evitare le gravose conseguenze di una condanna, è libero anche di mentire, in virtù del noto principio “nemo tenetur se detegere”. La possibilità per l’imputato di rendere dichiarazioni anche non veritiere, senza incorrere in sanzioni, trova il suo fondamento nell’art. 24 Cost., in cui il diritto di difendersi è riconosciuto nella sua massima ampiezza quale diritto inviolabile dell’uomo. La giurisprudenza di legittimità, in diverse pronunce, riguardanti il tema precipuo della valutazione delle dichiarazioni confessorie e dei limiti entro i quali è ammesso che l’imputato possa mentire, senza incorrere nel reato di calunnia, ha più volte ribadito come le dichiarazioni provenienti dall’imputato debbano confessione dell’imputato si veda Sez. 1, n. 43681 del 13/05/2015, P.G. in proc. Tornicchio e altri, Rv. 264746, così massimata:”La confessione può essere posta a base del giudizio di colpevolezza dell'imputato nelle ipotesi in cui il giudice ne abbia favorevolmente apprezzato la veridicità, la genuinità e l'attendibilità, fornendo ragione dei motivi per i quali debba respingersi ogni sospetto di intendimento autocalunniatorio o di intervenuta costrizione sul soggetto, anche qualora l'imputato, dopo aver reso confessione nel corso delle indagini preliminari, non abbia confermato in dibattimento le dichiarazioni rese precedentemente”; sul diritto di negare le proprie responsabilità e di mentire, si vedano, tra le tante Sez. 2, n. 14761 del 19/12/2017, dep. 2018, Lusi, Rv. 272755, in cui si evidenzia la possibilità che l'imputato, nel corso del procedimento instaurato a suo carico, possa negare, anche mentendo, la verità delle dichiarazioni a lui sfavorevoli, incorrendo nel reato di calunnia solo quando assuma iniziative dirette a coinvolgere l'accusatore - di cui pure conosce l'innocenza – facendosi promotore d’incolpazioni specifiche, circostanziate e determinate). 4. Alla luce di tali considerazioni, risulta necessario che il giudice, nel considerare le giustificazioni provenienti dall’imputato, il quale, come detto sopra, è libero di fornire una versione di comodo dei fatti, le confronti con le altre emergenze probatorie, non potendosi limitare, sul piano della formazione del suo convincimento, a recepire quanto dichiarato dall’accusato. Rispetto al narrato dell’imputato, il Tribunale non ha esercitato alcun vaglio critico, vaglio che avrebbe dovuto essere compiuto alla luce di tutte le circostanze risultanti dagli atti del fascicolo, pienamente utilizzabili in ragione della definizione del procedimento nelle forme del rito abbreviato. A questo fine, è d’uopo rilevare come in motivazione manchi una completa disamina delle emergenze probatorie, essendosi il giudice limitato a richiamare la scansione dei fatti, senza soffermarsi sulle risultanze processuali, apprezzandone il significato ed il valore nel contesto della vicenda. Si è trascurato in particolare di esaminare e valutare le dichiarazioni di Di AO IC ed il contenuto dei rilievi e delle indagini effettuate dal personale della Polizia stradale di Macerata intervenuta sul posto dopo l’incidente. Lo stesso contenuto della consulenza di parte, citato a conforto dell’attendibilità della narrazione dell’imputato, è indicato in modo sommario: la sentenza si limita ad evidenziare che il consulente ha ritenuto che la dinamica dell’incidente fosse compatibile con le circostanze riferite da AD, senza realmente spiegare le ragioni di tanto. cui si discute, come il dolo, nelle fattispecie di cui all’art. 189, commi 6 e 7, cod. strada, possa manifestarsi anche sub specie di dolo eventuale, il che si verifica quando il soggetto agente, in caso di incidente ricollegabile al suo comportamento, volutamente si allontani e si astenga dall’accertarsi che vi siano persone ferite bisognose di soccorso, così accettando il rischio della venuta ad esistenza dei reati (cfr., ex multis Sez. 4, Sentenza n. 33772 del 15/06/2017, Dentice Di Accadia, Rv. 271046). L’indagine sulla esistenza dei reati, dopo la compiuta disamina degli elementi probatori raccolti, avrebbe dovuto estendersi anche a questo profilo, del tutto trascurato in motivazione. 6. Da quanto precede discende l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Macerata in diversa persona fisica.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Macerata, in diversa persona fisica. Così deciso in data 19/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente RO NO OR RE