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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 28/11/2025, n. 2192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2192 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda sezione civile
Il GOP in persona della dott.ssa Rosa Aricò ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. RG.3867 \ 2019 introitata in decisione il 28 novembre 2025 a seguito di udienza tenutasi in modalità cartolare mediante deposito di note di trattazione scritta
TRA nata a [...] il [...] CF. Parte_1
ed ivi residente in [...]. Santa Lucia Pal. 13 int. 7 C.F._1
elettivamente domiciliata in Via Della Zecca n. 85 presso lo studio EL Avv.
PP CO (CF. la quale dichiara di avere n. C.F._2
fax: 090/8967823 e di voler ricevere tutte le comunicazioni al seguente indirizzo PEC: che la rappresenta e difende giusta Email_1
in atti. Ammessa al patrocino a spese dello Stato con delibera n 1684/19 del
24/09/2019 opponente –
CONTRO
n persona del legale rappresentante protempore, con Controparte_1
sede in San Donato Milanese Piazza Ezio Vanoni 1, C.F. e P.I P.IVA_1
in persona del suo procuratore Avv. giusta procura speciale del CP_2 26/06/2017 in Not. Gianpaolo Cesati di Milano rep. 49489, rappresentata e difesa dall'Avv. Achille Parisi (codice fiscale – PEC: C.F._3
- Fax 090/ 672719) ed elettivamente domiciliata Email_2
presso lo stesso in Messina Piazza Cairoli 65, giusta procura a margine ELatto introduttivo del giudizio
OPPOSTA
Oggetto : opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni : i procuratori delle parti insistono nelle proprie richieste riportandosi integralmente agli atti e verbali di causa
In Fatto ed in Diritto
Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare lo svolgimento integrale del processo, atteso che, a norma ELart. 132 cpc come novellato a seguito della L. 18/06/2009 n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
La sentenza infatti può sempre essere motivata in forma abbreviata mediante
“ rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa” e la “ esposizione delle ragioni in diritto” può consistere nel riferimento ai precedenti giurisprudenziali.
Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto nella prospettazione delle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia all'atto introduttivo del giudizio , alle comparse di risposta e a tutte le memorie depositate nel corso del giudizio. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 11.07.2019 La Pt_1
impugnava il decreto ingiuntivo portante n. 78/2018 nel
[...]
procedimento monitorio RG. 6370/2017, emesso dal Tribunale di Messina in persona del giudice dott Antonino Orifici il 05/1/2018, depositato in data
08/01/2018, notificato il 04/6/2019, con il quale veniva ingiunto di pagare entro 40 giorni dalla notifica del decreto a la somma di Controparte_3
€ 44.532,63 oltre interessi al tasso previsto dal D.Lsg 231/2002, dalla scadenza ELobbligazione fino al soddisfo nonché le spese legali del procedimento liquidate in € 286,00 per spese vive ed € 1.305,00 per compensi oltre spese generali, Iva e cassa.
Eccepiva preliminarmente l'istante l'inefficacia del decreto impugnato in quanto notificato oltre il termine di 60 giorni dalla sua emissione, emesso in data 05/1/2018, depositato in data 08/01/2018 e notificato il 04/6/2019, chiedeva pertanto la declaratoria di inefficacia.
Evidenziava altresì l'intervenuta prescrizione del pagamento richiesto relativo a fatture emesse negli anni 2006 al 2016, non essendo intervenuto alcun atto interruttivo dal febbraio 2016.
Rilevava la mancanza di presupposti di certezza liquidità ed esigibilità ELasserito credito ex art. 633 c.p.c. , stante che il decreto ingiuntivo era stato emesso per l'importo di euro 44.523,63 a fronte di fatture, non prodotte in atti, di cui all' “estratto notarile allegato”, oltre interessi ai sensi del d. lgs.
231/2002 e spese di procedura.
Contestava inoltre l'opponente la sussistenza della pretesa creditoria e rilevava l'erroneità della fatturazione, chiedendo la revoca del decreto opposto;
precisava infatti che il con sede Parte_2
in Messina, Via D'Anfuso, 18, impresa individuale, era stata cancellata dal
Registro delle imprese nell'anno 2018 ma, di fatto, l'effettiva cessazione ELattività di panificio iniziata in Via D'Anfuso, 18 nell'anno 1985 si era conclusa circa dieci anni orsono, sicchè le fatture sulla base delle quali era stato emesso il decreto ingiuntivo impugnato si sarebbero riferite a consumi esorbitanti mai rilevati , tantomeno a seguito di verifica di funzionamento del contatore.
Si costituiva l'opposta e,contestando l'assunto avversario chiedeva il rigetto della domanda.
Il Giudice designato ordinava l'esibizione ex art 210 c.p.c. da parte EL
[...]
, in persona del Suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_3
delle letture fotografiche periodiche che abbiano data certa e validazione automatica e della documentazione tutta relativa ai consumi effettuati relativi al contatore ELS3034016440 595 contraddistinto dal Punto di Riconsegna
(PDR) 00882608625432 e riferibile all'azienda sita in Messina Parte_1
Via d'Anfuso 18, abbinata al contratto codice 260862543201 e conto cliente
260862543201, per il periodo dal 26/10/1998 al 26/01/2015
Differiva successivamente il procedimento per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18 settembre 2024.
Il procedimento veniva assegnato ad altro giudice che differiva il procedimento de quo per i medesimi incombenti , disponendo all'udienza successiva ctu al fine di ricostruire i consumi relativi alla fornitura di gas di cui al contatore ELS3034016440595, PDR 00882608625432, sito in
Messina, Via D'Anfuso n. 18, nel periodo dal 26.10.1998 al 26.01.2015.
Il presente procedimento perveniva per la prima volta innanzi a questo giudice all'udienza del 24 settembre 2025 e differito ai sensi ELart 281 quinquies comma 1 cpc all'udienza del 26 novembre 2025 , ove assunto in decisione.
Or, il nostro ordinamento prevede che il decreto ingiuntivo possa essere concesso sulla base di una prova scritta ai sensi di quanto disposto dall'art. 634 c.p.c., per altro verso i documenti prodotti a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo non integrano, di per sé, la “piena prova” del credito nel giudizio di opposizione all'ingiunzione come in ogni altro giudizio di cognizione.
Il giudice ELopposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa creditoria fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni formulate ex adverso, verificata la sussistenza dei fatti costitutivi delle ragioni del credito, in tale giudizio, l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto la posizione di convenuto soltanto da un punto di vista formale, mentre in termini sostanziali, il creditore-opposto assume la veste sostanziale di attore, con i conseguenti oneri probatori sui fatti costitutivi della pretesa creditoria e il debitore-opponente assume la veste sostanziale di convenuto, con i conseguenti oneri probatori su eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito. "... Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, qualora l'opposto creditore abbia provato l'esistenza del rapporto contrattuale e l'entità dei consumi, grava sull'opponente debitore l'onere di provare la sussistenza di un fatto modificativo o estintivo della pretesa creditoria. ..." (cfr. Tribunale di Firenze, Sentenza n. 1573/2024 del
17-05-2024).
Nel caso di specie l'opponente ha contestato la sussistenza della pretesa creditoria relativa al pagamento delle fatture emesse relative ai consumi per il periodo dal 26/10/1998 al 26/01/2015
Giova osservare che dalle considerazioni versate in atti dal nominato consulente d'ufficio è emerso che non è stata potuta accertare con certezza tecnica l'effettiva fornitura di energia nei termini quantitativi indicati ,non essendo disponibili i dati di consumo rilevati. Il ctu peraltro, rilevando che nessuna lettura reale del contatore è mai stata Contr effettuata durante tale periodo, come confermato da tessa;
che le fatture Contr emesse da per il periodo in questione sono 28, per un importo complessivo di € 44.532,63; che il contatore risulta inaccessibile o assente,
e nessuna interruzione della fornitura è stata disposta nonostante diffide e che i consumi sono stati interamente stimati, in assenza di riscontri oggettivi o letture ufficiali, ha concluso che “ Nessun rilievo diretto dei consumi è stato possibile eseguire in quanto i contatori non sono più esistenti o accessibili da oltre un decennio” “I consumi indicati nelle 28 fatture emesse Contr da ono basati su stime, senza che vi sia traccia di letture effettive. “La ricostruzione oggettiva e strumentale dei consumi effettivamente erogati all'utenza intestata alla sig.ra non è tecnicamente possibile.” Parte_1
Il ctu nonostante non abbia potuto certificare o escludere con certezza l'effettiva erogazione ELenergia ,ha altresì confermato che “le fatture in atti non trovano riscontro oggettivo in dati tecnici o misurazioni, e che la prova della fornitura resta limitata alla documentazione unilaterale prodotta dal fornitore”
Alla luce di quanto sopra può ritenersi che non risulta dimostrata la legittimità della pretesa creditoria avanzata , non avendo l'opposta dimostrato effettività dei consumi realmente avvenuti nel periodo oggetto di contestazione , l'arco temporale intercorso tra i consumi effettuati ed il tempo in cui sarebbero state azionate le fatture ha certamente impedito all'opponente una tempestiva verifica dei consumi addebitati
Giova infatti osservare come gli obblighi di correttezza e buona fede gravanti sulle parti del contratto , imponevano una espressa segnalazione di una rilevazione anomala e stante l'invio di una fattura commerciale a distanza di anni, sarebbe stato violato il diritto ELutente di essere correttamente, espressamente e tempestivamente informato su eventuali consumi anomali.
L'opposizione va accolta il decreto ingiuntivo va revocato. Le spese comprese quelle liquidate per la ctu seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina in composizione monocratica in persona del GOP dott.ssa Rosa Aricò definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa , in accoglimento della domanda proposta da
[...]
revoca il decreto ingiuntivo portante n 78/2018 RG. Parte_1
6370/2017, emesso dal Tribunale di Messina il 05/1/2018.
Condanna l'opposta alla refusione delle spese processuali che liquida in euro
3.809,00 per compensi oltre iva cpa e spese generali ed euro 259,00 per spese vive in favore ELAR .
Pone definitivamente a carico di parte opposta le spese di ctu così come liquidate in corso di causa.
Così deciso in Messina il 28 novembre 2025
Il GOP
Dott.ssa Rosa Aricò
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda sezione civile
Il GOP in persona della dott.ssa Rosa Aricò ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. RG.3867 \ 2019 introitata in decisione il 28 novembre 2025 a seguito di udienza tenutasi in modalità cartolare mediante deposito di note di trattazione scritta
TRA nata a [...] il [...] CF. Parte_1
ed ivi residente in [...]. Santa Lucia Pal. 13 int. 7 C.F._1
elettivamente domiciliata in Via Della Zecca n. 85 presso lo studio EL Avv.
PP CO (CF. la quale dichiara di avere n. C.F._2
fax: 090/8967823 e di voler ricevere tutte le comunicazioni al seguente indirizzo PEC: che la rappresenta e difende giusta Email_1
in atti. Ammessa al patrocino a spese dello Stato con delibera n 1684/19 del
24/09/2019 opponente –
CONTRO
n persona del legale rappresentante protempore, con Controparte_1
sede in San Donato Milanese Piazza Ezio Vanoni 1, C.F. e P.I P.IVA_1
in persona del suo procuratore Avv. giusta procura speciale del CP_2 26/06/2017 in Not. Gianpaolo Cesati di Milano rep. 49489, rappresentata e difesa dall'Avv. Achille Parisi (codice fiscale – PEC: C.F._3
- Fax 090/ 672719) ed elettivamente domiciliata Email_2
presso lo stesso in Messina Piazza Cairoli 65, giusta procura a margine ELatto introduttivo del giudizio
OPPOSTA
Oggetto : opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni : i procuratori delle parti insistono nelle proprie richieste riportandosi integralmente agli atti e verbali di causa
In Fatto ed in Diritto
Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare lo svolgimento integrale del processo, atteso che, a norma ELart. 132 cpc come novellato a seguito della L. 18/06/2009 n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
La sentenza infatti può sempre essere motivata in forma abbreviata mediante
“ rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa” e la “ esposizione delle ragioni in diritto” può consistere nel riferimento ai precedenti giurisprudenziali.
Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto nella prospettazione delle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia all'atto introduttivo del giudizio , alle comparse di risposta e a tutte le memorie depositate nel corso del giudizio. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 11.07.2019 La Pt_1
impugnava il decreto ingiuntivo portante n. 78/2018 nel
[...]
procedimento monitorio RG. 6370/2017, emesso dal Tribunale di Messina in persona del giudice dott Antonino Orifici il 05/1/2018, depositato in data
08/01/2018, notificato il 04/6/2019, con il quale veniva ingiunto di pagare entro 40 giorni dalla notifica del decreto a la somma di Controparte_3
€ 44.532,63 oltre interessi al tasso previsto dal D.Lsg 231/2002, dalla scadenza ELobbligazione fino al soddisfo nonché le spese legali del procedimento liquidate in € 286,00 per spese vive ed € 1.305,00 per compensi oltre spese generali, Iva e cassa.
Eccepiva preliminarmente l'istante l'inefficacia del decreto impugnato in quanto notificato oltre il termine di 60 giorni dalla sua emissione, emesso in data 05/1/2018, depositato in data 08/01/2018 e notificato il 04/6/2019, chiedeva pertanto la declaratoria di inefficacia.
Evidenziava altresì l'intervenuta prescrizione del pagamento richiesto relativo a fatture emesse negli anni 2006 al 2016, non essendo intervenuto alcun atto interruttivo dal febbraio 2016.
Rilevava la mancanza di presupposti di certezza liquidità ed esigibilità ELasserito credito ex art. 633 c.p.c. , stante che il decreto ingiuntivo era stato emesso per l'importo di euro 44.523,63 a fronte di fatture, non prodotte in atti, di cui all' “estratto notarile allegato”, oltre interessi ai sensi del d. lgs.
231/2002 e spese di procedura.
Contestava inoltre l'opponente la sussistenza della pretesa creditoria e rilevava l'erroneità della fatturazione, chiedendo la revoca del decreto opposto;
precisava infatti che il con sede Parte_2
in Messina, Via D'Anfuso, 18, impresa individuale, era stata cancellata dal
Registro delle imprese nell'anno 2018 ma, di fatto, l'effettiva cessazione ELattività di panificio iniziata in Via D'Anfuso, 18 nell'anno 1985 si era conclusa circa dieci anni orsono, sicchè le fatture sulla base delle quali era stato emesso il decreto ingiuntivo impugnato si sarebbero riferite a consumi esorbitanti mai rilevati , tantomeno a seguito di verifica di funzionamento del contatore.
Si costituiva l'opposta e,contestando l'assunto avversario chiedeva il rigetto della domanda.
Il Giudice designato ordinava l'esibizione ex art 210 c.p.c. da parte EL
[...]
, in persona del Suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_3
delle letture fotografiche periodiche che abbiano data certa e validazione automatica e della documentazione tutta relativa ai consumi effettuati relativi al contatore ELS3034016440 595 contraddistinto dal Punto di Riconsegna
(PDR) 00882608625432 e riferibile all'azienda sita in Messina Parte_1
Via d'Anfuso 18, abbinata al contratto codice 260862543201 e conto cliente
260862543201, per il periodo dal 26/10/1998 al 26/01/2015
Differiva successivamente il procedimento per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18 settembre 2024.
Il procedimento veniva assegnato ad altro giudice che differiva il procedimento de quo per i medesimi incombenti , disponendo all'udienza successiva ctu al fine di ricostruire i consumi relativi alla fornitura di gas di cui al contatore ELS3034016440595, PDR 00882608625432, sito in
Messina, Via D'Anfuso n. 18, nel periodo dal 26.10.1998 al 26.01.2015.
Il presente procedimento perveniva per la prima volta innanzi a questo giudice all'udienza del 24 settembre 2025 e differito ai sensi ELart 281 quinquies comma 1 cpc all'udienza del 26 novembre 2025 , ove assunto in decisione.
Or, il nostro ordinamento prevede che il decreto ingiuntivo possa essere concesso sulla base di una prova scritta ai sensi di quanto disposto dall'art. 634 c.p.c., per altro verso i documenti prodotti a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo non integrano, di per sé, la “piena prova” del credito nel giudizio di opposizione all'ingiunzione come in ogni altro giudizio di cognizione.
Il giudice ELopposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa creditoria fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni formulate ex adverso, verificata la sussistenza dei fatti costitutivi delle ragioni del credito, in tale giudizio, l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto la posizione di convenuto soltanto da un punto di vista formale, mentre in termini sostanziali, il creditore-opposto assume la veste sostanziale di attore, con i conseguenti oneri probatori sui fatti costitutivi della pretesa creditoria e il debitore-opponente assume la veste sostanziale di convenuto, con i conseguenti oneri probatori su eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito. "... Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, qualora l'opposto creditore abbia provato l'esistenza del rapporto contrattuale e l'entità dei consumi, grava sull'opponente debitore l'onere di provare la sussistenza di un fatto modificativo o estintivo della pretesa creditoria. ..." (cfr. Tribunale di Firenze, Sentenza n. 1573/2024 del
17-05-2024).
Nel caso di specie l'opponente ha contestato la sussistenza della pretesa creditoria relativa al pagamento delle fatture emesse relative ai consumi per il periodo dal 26/10/1998 al 26/01/2015
Giova osservare che dalle considerazioni versate in atti dal nominato consulente d'ufficio è emerso che non è stata potuta accertare con certezza tecnica l'effettiva fornitura di energia nei termini quantitativi indicati ,non essendo disponibili i dati di consumo rilevati. Il ctu peraltro, rilevando che nessuna lettura reale del contatore è mai stata Contr effettuata durante tale periodo, come confermato da tessa;
che le fatture Contr emesse da per il periodo in questione sono 28, per un importo complessivo di € 44.532,63; che il contatore risulta inaccessibile o assente,
e nessuna interruzione della fornitura è stata disposta nonostante diffide e che i consumi sono stati interamente stimati, in assenza di riscontri oggettivi o letture ufficiali, ha concluso che “ Nessun rilievo diretto dei consumi è stato possibile eseguire in quanto i contatori non sono più esistenti o accessibili da oltre un decennio” “I consumi indicati nelle 28 fatture emesse Contr da ono basati su stime, senza che vi sia traccia di letture effettive. “La ricostruzione oggettiva e strumentale dei consumi effettivamente erogati all'utenza intestata alla sig.ra non è tecnicamente possibile.” Parte_1
Il ctu nonostante non abbia potuto certificare o escludere con certezza l'effettiva erogazione ELenergia ,ha altresì confermato che “le fatture in atti non trovano riscontro oggettivo in dati tecnici o misurazioni, e che la prova della fornitura resta limitata alla documentazione unilaterale prodotta dal fornitore”
Alla luce di quanto sopra può ritenersi che non risulta dimostrata la legittimità della pretesa creditoria avanzata , non avendo l'opposta dimostrato effettività dei consumi realmente avvenuti nel periodo oggetto di contestazione , l'arco temporale intercorso tra i consumi effettuati ed il tempo in cui sarebbero state azionate le fatture ha certamente impedito all'opponente una tempestiva verifica dei consumi addebitati
Giova infatti osservare come gli obblighi di correttezza e buona fede gravanti sulle parti del contratto , imponevano una espressa segnalazione di una rilevazione anomala e stante l'invio di una fattura commerciale a distanza di anni, sarebbe stato violato il diritto ELutente di essere correttamente, espressamente e tempestivamente informato su eventuali consumi anomali.
L'opposizione va accolta il decreto ingiuntivo va revocato. Le spese comprese quelle liquidate per la ctu seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina in composizione monocratica in persona del GOP dott.ssa Rosa Aricò definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa , in accoglimento della domanda proposta da
[...]
revoca il decreto ingiuntivo portante n 78/2018 RG. Parte_1
6370/2017, emesso dal Tribunale di Messina il 05/1/2018.
Condanna l'opposta alla refusione delle spese processuali che liquida in euro
3.809,00 per compensi oltre iva cpa e spese generali ed euro 259,00 per spese vive in favore ELAR .
Pone definitivamente a carico di parte opposta le spese di ctu così come liquidate in corso di causa.
Così deciso in Messina il 28 novembre 2025
Il GOP
Dott.ssa Rosa Aricò