Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. X, sentenza 12/02/2026, n. 898
CGT1
Sentenza 12 febbraio 2026

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  • Accolto
    Violazione del beneficium excussionis

    L'ente impositore, rimasto contumace, non ha fornito prova della notifica dell'intimazione sottesa alla cartella, con la conseguenza che i tributi devono intendersi interamente prescritti.

  • Accolto
    Decadenza e prescrizione

    L'ente impositore, rimasto contumace, non ha fornito prova della notifica dell'intimazione sottesa alla cartella, con la conseguenza che i tributi devono intendersi interamente prescritti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. X, sentenza 12/02/2026, n. 898
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 898
    Data del deposito : 12 febbraio 2026

    Testo completo