Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 18/04/2025, n. 613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 613 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, III Sezione Civile,
composta dai signori:
1)Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2)Dott. Cristina Midulla Consigliere
3)Dott. Virginia Marletta Consigliere relatore ed estensore riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2452/2019, posta in decisione in data 8.11.2025 per la quale è stata disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. promossa in questo grado
DA
(C.F. ), nata a PALERMO in [...] Parte_1 C.F._1
05/07/1950, con il patrocinio dell'Avv. CARRA LUCIANO e con elezione di domicilio in via VIA E. ALBANESE N. 17 90100 PALERMO presso il medesimo difensore
APPELLANTE
CONTRO
(incorporante (C.F. ), con il Controparte_1 CP_2 P.IVA_1
patrocinio dell'Avv. CIMINO MICHELE e con elezione di domicilio in via Via
Liberta', 129 90143 Palermo presso il medesimo difensore
1
con il patrocinio dell'Avv. SCIMEMI CALOGERO VALERIO Controparte_4
( ) VIA DANTE 55 90141 PALERMO;
e con elezione di C.F._2
domicilio in via presso il medesimo difensore
APPELLATE
(C.F. ), in Controparte_5 P.IVA_3
persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Calogero
Valerio Scimemi ( ) VIA DANTE 55 90141 PALERMO;
e C.F._2
con elezione di domicilio in via presso il medesimo difensore
TERZA INTERVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta inviate e depositate in via telematica.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
citava in giudizio avanti al Tribunale di Parte_1 Controparte_6
Palermo, introducendo il giudizio di merito ai sensi dell'art. 616 c.p.c. ed esponendo: che con ricorso del 9.6.2015, depositato in data 10.6.2015, aveva proposto opposizione avverso l'esecuzione immobiliare promossa in proprio danno da
[...]
iscritta al R.G. Es. 510/2014, contestando il diritto dello stesso Istituto CP_6
di Credito a procedere ad esecuzione forzata nonché ad intervenire nella stessa, in forza di illegittimi titoli esecutivi, e per somme non interamente dovute, e chiedendo, in via preliminare, la sospensione della stessa procedura esecutiva immobiliare iscritta al RG n°510/2014; che il Giudice dell'esecuzione con ordinanza del
14.1.2016, rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione, fissando il termine per l'introduzione del giudizio di merito;
di aver stipulato in data 7.12.2010 con l'Istituto di Credito contratto di mutuo fondiario (rep. n. 48534 racc. n. 24509), per un importo pari ad € 717.000,00, ed un contratto di mutuo ipotecario (rep. n. 48535 racc. n.
24510), della somma di € 376.000,00; che entrambi i contratti erano inidonei a valere quali titoli esecutivi ex art. 474 c.p.c. poiché viziati da nullità ex artt. 1418, 1344,
2 1345 c.c. per mancanza e/o illiceità della causa in concreto, in quanto erano stati stipulati al solo fine di ripianare pregresse esposizioni debitorie in conti correnti ed anticipi intrattenuti, da ritenersi illegittime in ragione dell'applicazione di interessi anatocistici ed usurari, oltre che per c.d. usura soggettiva ex artt. 644 c.p.; che, peraltro, mancava l'effettiva traditio rei, sì da costituire una garanzia reale in favore dell'istituto mutuante;
che, inoltre, i mutui dovevano ritenersi nulli per usura c.d. in concreto ex artt. 644 c. 3 c.p., in ragione della ricorrenza tanto del requisito oggettivo, ovvero la notevole sproporzione tra le prestazioni contrattuali, quanto del requisito soggettivo, ovvero l'abuso dello stato di bisogno dei mutuatari, alla luce della piena consapevolezza dell'esposizione debitoria, maturata, illegittimamente, nei conti correnti ed anticipi.
Si costituivano sia che in quanto Controparte_6 Controparte_3
cessionaria del credito, deducendo l'infondatezza, in fatto e in diritto, delle pretese avversarie, chiedendone il rigetto.
Istruita la causa a mezzo CTU tecnico – contabile, con sentenza n. 3265 del
1.7.2019, il Tribunale, rigettava interamente le domande.
In motivazione, il Giudice di prime cure rilevava che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, per la traditio della somma mutuata, era sufficiente il conseguimento della sua disponibilità giuridica da parte del mutuatario, per effetto della creazione, da parte del mutuante, di un autonomo titolo di disponibilità, tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio della controparte, ritenendo dunque infondata l'eccezione sollevata in tal senso dall'attrice. Osservava, poi, che l'utilizzo delle somme mutuate per estinguere debiti precedenti non determinava, in astratto, la nullità del contratto di mutuo per mancanza originaria della causa, occorrendo invece che la nullità fosse provata in concreto e che, in ogni caso, il contratto di mutuo fondiario stipulato al solo fine di estinguere un precedente debito del mutuatario – diversamente dal mutuo di scopo – non poteva, per ciò solo, ritenersi illecito, in quanto lo scopo del finanziamento non entra nella causa del contratto. Ciò posto, rilevava che, peraltro,
l'attrice non aveva prodotto in giudizio né i contratti di conto corrente né gli estratti conto relativi alle esposizioni debitorie e che a tale carenza non poteva supplire la richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. Rigettava, altresì, l'eccezione di
3 nullità dei contratti di mutuo per usura in concreto ai sensi dell'art. 644 c. 3 c.p., difettando la prova tanto del requisito oggettivo quanto del requisito soggettivo, nulla avendo sul punto dedotto l'attore. Infine, escludeva la nullità del mutuo fondiario, sempre dedotta dagli attori, anche sotto il profilo del limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, TUB atteso che, stante le garanzie ipotecarie integrative concesse dalla mutuante, il limite di finanziabilità poteva innalzarsi dall'80% fino al 100%, come affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità.
Avverso la suddetta sentenza, proponeva appello la Si costituiva Pt_1
ritualmente (quale società incorporante , Controparte_7 Controparte_6
nonché quale cessionaria del credito, chiedendo il rigetto Controparte_3
dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto. Successivamente, interveniva rappresentando di aver acquistato pro Controparte_5
soluto il credito da facendo proprie tutte le istanze, richieste, difese già CP_3
avanzate dalla precedente titolare del credito.
Indi senza incombenti istruttori, la causa veniva posta in decisione all'udienza del 7 novembre 2024, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, con riguardo alla questione dell'inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c., sollevata dall'appellata la stessa non può Controparte_7 accogliersi, giacché l'impugnazione contiene (come richiesto dalla Cassazione nell'interpretazione dello stesso art. 342, sia prima sia successivamente alla novella contenuta nell'art. 54 Dl 83/2012; si vedano le pronunce 8926/2004, 9244/2007,
1832/2016 e 27199/2017) tanto il profilo argomentativo (e cioè l'esposizione delle ragioni per le quali il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la nullità dei mutui) quanto quello volitivo (ovvero la conseguente richiesta di riforma della sentenza di primo grado).
Quanto all'eccepita carenza di legittimazione passiva di , giova Controparte_7
rammentare che con la cessione del credito in corso di causa si determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, a cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario (art. 81 c.p.c.), anche in caso di intervento di quest'ultimo, fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo
4 con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti. (Cass. 22.10.2009,
n. 22424).
Orbene, nel caso in esame, considerato che non si tratta di cessione di contratto, avendo (originariamente trasferito alla Controparte_7 Controparte_6
cessionaria non l'intera posizione contrattuale ma solo il lato attivo delle obbligazioni e che l'eventuale accoglimento in giudizio delle doglianze di parte appellante inciderebbe sulla fase genetica del contratto, per tali ragioni, Controparte_7
non può essere estromessa dal presente giudizio, a fortiori, considerando che l'appellante si è espressamente opposta all'estromissione. Né tanto meno può ritenersi che l'originaria cedente sia stata estromessa dal Giudice di prime cure, posto che nessuna statuizione in tal senso è contenuta nella sentenza impugnata, non potendosi ciò desumere dalla pronuncia sulle spese di lite, poste a carico della sola considerato che non vi è interesse all'impugnazione sul punto (in Controparte_3 quanto l'eventuale riforma comporterebbe la condanna alle spese anche nei confronti della cedente) da parte dell'odierna appellante, soccombente in primo grado, ma al più l'interesse ad impugnare sarebbe stato di costituitasi in Controparte_6
giudizio.
Passando al merito, con il primo motivo l'appellante lamenta che la sentenza impugnata non abbia adeguatamente tenuto conto delle sue inziali doglianze contro i mutui costituenti titoli esecutivi delle procedure intraprese contro di lei e il CP_8
La eccepisce che i contratti di mutuo inter partes sono nulli, in quanto Pt_1
non rispondono alla causa tipica del mutuo: il primo Giudice non avrebbe tenuto conto che i contratti di mutuo sottoscritti dalle parti presentano una causa contrattuale effettiva del tutto diversa da quella tipica dei mutui, in quanto sarebbero stati stipulati non già allo scopo di erogare effettivamente la somma mutuata, ma di sostituire precedenti debiti chirografari dei correntisti con un nuovo debito, però assistito da garanzia reale ipotecaria;
sicché le somme mutuate sono state erogate allo scopo di finanziare investimenti mentre in concreto sono state utilizzate per ripianare pregresse esposizioni debitorie, mancando pertanto l'effettiva traditio delle somme.
A suo dire, è pacifico, dagli atti, che l'accredito delle somme mutuate dalla banca ha determinato l'azzeramento dei saldi negativi dei preesistenti rapporti di conto corrente e ciò in forza del nesso teleologico tra i contratti di mutuo e quelli relativi agli altri
5 conti bancari, in quanto le somme mutuate sono state integralmente destinate a estinguere i pregressi rapporti di conto corrente intestati ai CP_9
L'operazione condotta dalla banca mediante la concessione dei mutui, quindi, non è lecita poiché utilizzando lo strumento del credito fondiario la banca di fatto ha operato una trasformazione dei crediti a breve non garantiti in finanziamenti di pari importo fondiari garantiti da ipoteche.
L'appellante lamenta, altresì, che il Tribunale non abbia ravvisato il chiaro collegamento negoziale e funzionale tra i mutui e i pregressi rapporti di conto corrente intestati ai Contesta la sentenza, quindi, nella parte in cui CP_9
rigetta l'eccezione di nullità dei mutui per mancanza o illiceità della causa in concreto sottesa agli stessi. In dettaglio, essendo i saldi dei singoli conti correnti, frutto di illegittima applicazione di interessi ultralegali, spese e commissioni non dovute, capitalizzazione trimestrale di interessi a debito, anche i mutui stipulati al fine di coprire la scopertura del conto corrente, in tal caso illegittima, devono parimenti ritenersi illeciti in quanto chiaramente stipulati in frode alla legge in violazione delle previsioni dell'art. 1344 c.c.. In altri termini i saldi dei conti correnti sono illegittimi perché determinati con applicazione di clausole contrattuali illegittime (anatocismo, spese e commissioni non dovute, interessi ultra legali), e per l'effetto, il mutuo diretto alla estinzione di questi saldi passivi è del pari nullo, stante lo stretto collegamento negoziale tra il conto corrente e il mutuo.
Nel quadro di tale motivo, l'appellante censura ancora il primo Giudice, laddove ha affermato di non potersi tenere conto degli esiti della CTU disposta in corso di istruzione, dichiarando ininfluente la stessa consulenza tecnica contabile ai fini del decidere: ciò contraddice quanto dallo stesso Giudice opinato, quando la consulente d'ufficio gli ha riferito di non poter procedere ai calcoli secondo il quesito peritale iniziale, in mancanza dei contratti relativi ai conti pregressi esistenti tra la banca e la e il di lei marito e il Giudice le ha risposto di procedere alla Pt_1 CP_8
ricostruzione dei saldi applicando gli interessi legali. Ed effettivamente, con questo criterio i saldi sono poi risultati quasi tutti attivi o, se passivi, molto più favorevoli ai correntisti e Pt_1 CP_8
Deduce l'appellante che sarebbe comunque stato onere della banca dare prova della correttezza dei saldi debitori estinti producendo copia dai relativi contratti.
6 Il motivo non è meritevole di accoglimento.
L'onere di produrre i contratti, in funzione dell'accertamento della illegittimità di saldi passivi di contri bancari, incombeva sui clienti- correntisti;
a tale scopo, non soccorre l'art. 119 T.U.B. comma 4°, a mente del quale “il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione”. Riguardo all'arco temporale in cui è attribuita la facoltà al cliente di chiedere copia della documentazione bancaria e sulle preclusioni a cui questo è soggetto, si è più volte espressa la Corte di Cassazione, chiarendo segnatamente che “il potere del correntista di chiedere alla banca di fornire la documentazione relativa al rapporto di conto corrente tra gli stessi intervenuto, può essere esercitato, ai sensi dell'art. 119 TUB, 4° comma, anche in corso di causa e con l'utilizzo di qualunque strumento idoneo allo scopo, senza alcuna limitazione sostanziale o di forma, se non nel rispetto dei termini processuali” (Cass. n.
11554/2017). Ancora, ribadisce “l'assenza di una domanda di accesso alla documentazione bancaria da parte del cliente – ex art. 119 TUB, 4° comma – prima della proposizione del giudizio, non ha rilevanza sostanziale, avendo il cliente (o chi gli succeda, ex art. 119 TUB) pieno diritto di accesso alla documentazione in qualsiasi momento egli ritenga, e questo anche successivamente all'inizio del processo, con la sola limitazione temporale che l'istanza processuale sia portata prima della decadenza delle istanze istruttorie (e quindi entro i termini processuali di cui all'art. 183 c.p.c., 6° comma)” (Cass. n. 14231/2019).
Nel caso di specie, deve appunto rilevarsi che l'odierna appellante non ha dato prova di aver effettivamente inoltrato alla la richiesta di cui all'art. 119 TUB, CP_6
poiché nessuna documentazione in tal senso si rinviene unitamente all'atto di citazione in primo grado sia alle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. A ciò si aggiunga che la stessa parte si è limitata a chiedere l'ammissione della CTU, non formulando alcuna richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. Pertanto, considerato che l'onere della prova incombeva sulla ne consegue che ogni censura nel merito Pt_1
7 dei contratti bancari intestati alla stessa e al non può essere vagliata e, come CP_8
correttamente statuito dal Giudice di prime cure, la consulenza deve essere disattesa.
Per conseguenza l'accertamento contenuto nella C.T.U. non è utilizzabile nel giudizio in oggetto, poiché in assenza dei contratti non è stato possibile accertare la sussistenza di clausole illegittime dei rapporti di conto corrente e quindi ricalcolare i saldi legittimi è quello che ha fatto il CU dottoressa coniglio non può essere qui utilizzato.
Avuto, poi, riguardo alla dedotta nullità dei mutui, in punto di diritto giova premettere che il contratto di mutuo con destinazione solutoria, quali possono essere considerati i due mutui posti a fondamento delle azioni esecutive in oggetto, non costituisce mutuo di scopo;
nei mutui in oggetto, la causa si realizza mediante la messa a disposizione di una somma in favore di un soggetto tenuto a restituire il tandundem oltre il corrispettivo dell'operazione e la destinazione della somma mutuata ad una certa finalità non rientra nella causa del contratto, a differenza di quanto si configura nel mutuo di scopo propriamente detto.
Tale principio è stato ribadito anche dalla giurisprudenza di legittimità, in casi analoghi a quello in esame, secondo la quale “il mutuo di scopo convenzionale è un contratto consensuale parzialmente diverso dal mutuo ex art. 1813 c.c. (v. Cass. n.
25180/07), data la sua diversa funzione, e il requisito per tale sua classificazione è
l'esistenza di un interesse (anche) del mutuante, e non solo del mutuatario, alla destinazione delle somme (v. per il credito agevolato, Cass. n. 1369/16)” (Cass. n.
9838/2021). Inoltre, la pronuncia prima citata, rifacendosi ad un precedente arresto, chiarisce che “il mutuo di scopo risponde alla funzione di procurare al mutuatario i mezzi economici destinati al raggiungimento di una determinata finalità, comune al finanziatore, la quale, integrando la struttura del negozio, ne amplia la causa rispetto alla sua normale consistenza, sia in relazione al profilo strutturale, perché il mutuatario non si obbliga solo a restituire la somma mutuata e a corrispondere gli interessi, ma anche a realizzare lo scopo concordato, mediante l'attuazione in concreto del programma negoziale, sia in relazione al profilo funzionale, perché nel sinallagma assume rilievo essenziale proprio l'impegno del mutuatario a realizzare la prestazione attuativa.
8 La destinazione delle somme mutuate alla finalità programmata assurge pertanto a componente imprescindibile del regolamento di interessi concordato, incidendo sulla causa del contratto fino a coinvolgere direttamente l'interesse dell'istituto finanziatore, ed è perciò l'impegno del mutuatario a realizzare tale destinazione che assume rilevanza corrispettiva, non essendo invece indispensabile che il richiamato interesse del finanziatore sia bilanciato in termini sinallagmatici, oltre che con la corresponsione della somma mutuata, anche mediante il riconoscimento di un tasso di interesse agevolato al mutuatario” (Cass. n.
20552/2020).
Infine, da ultimo, le Sezioni Unite, chiamate a pronunciarsi sul punto, hanno statuito che “il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall'art.
474 cod. proc. civ., costituisce valido titolo” (Cass. SS. UU. n. 5841/2025).
Ora, nella specie, è pacifico che le provviste conseguite attraverso la stipula dei due mutui del 7.12.2010 sono state appostate in un conto corrente, intestato alla e al coniuge precisamente il n. 811/0256080, definito dalla Pt_1 CP_10
stessa appellante, in primo grado “conto di appoggio per l'erogazione dei mutui stipulati in data 7.12.2010 e il successivo addebito delle relative rate”. In tal modo, si
è perfezionata la traditio delle somme mutuate, passaggio essenziale per il perfezionamento del mutuo ordinario, ancorchè solutorio.
Per tali ragioni, i contratti di mutuo oggetto di causa devono ritenersi validi, così come statuito dal Giudice di prime cure.
Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il
Tribunale non ha dichiarato la nullità del mutuo fondiario in quanto stipulato in
9 violazione del limite di finanziabilità dell'80% dell'immobile ipotecato di cui all'art. 38 TUB.
Sulla questione, a seguito di contrasto giurisprudenziale, le Sezioni Unite con la sentenza n. 33719/2022 del16.11.2022, hanno statuito che “in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui all'articolo 38, secondo comma, del d.lgs.
385 del 1993, non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto;
non integra norma imperativa la disposizione – qual è quella con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della «vigilanza prudenziale» (cfr. articoli 51 ss. e 53 t.u.b.) – la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), condurrebbe al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito”.
Ebbene, ciò considerato, la domanda di nullità è priva di fondamento, non essendo il limite di finanziabilità un elemento essenziale del contratto e non essendo imperativa la norma di cui all'art. 38 TUB.
Con il terzo motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui è stata rigettata l'eccezione di nullità dei contratti di mutuo per usura in concreto ai sensi dell'art. 644 c. 3 c.p. Argomenta che la Banca ha operato esclusivamente nel proprio interesse, al fine di consolidare una rilevante esposizione debitoria dalla stessa autorizzata e al contempo acquisire le garanzie ipotecarie su tutte le linee di credito.
Il Tribunale ha rigettato l'eccezione di nullità dei contratti di mutuo per usura in concreto, sul rilievo della mancanza di qualsiasi principi di prova sia del requisito oggettivo, cioè della notevole sproporzione tra le prestazioni dedotte nei contratti, sia del requisito soggettivo, cioè dell'abuso dello stato di bisogno dei mutuatari.
E' qui utile premettere il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, a tenore del quale “in tema di c.d. usura in concreto (art. 644, comma 3
10 c.p.) le condizioni di difficoltà economica o finanziaria della vittima (che integrano la materialità del reato) vanno valutate in senso oggettivo, ovvero valorizzando parametri desunti dal mercato, e non meramente soggettivo, ovvero sulla base delle valutazioni personali della vittima, opinabili e di difficile accertamento ex post”
(Cass. n. 18778/2014).
Ebbene la doglianza non ha pregio;
secondo quanto la stessa appellante deduce, la banca ha concesso due aperture di credito, ai coniugi e per CP_8 Pt_1 complessivi € 800.000,00, onde consentire l'accesso a un prestito “ponte” e ad una provvista finanziaria temporanea, nelle more dell'istruzione di un credito agrario in favore dei figli dei correntisti, e , titolari dell'azienda CP_11 CP_12
agricola Tornisia. La stessa appellante deduce che non avrebbe mai stipulato con il coniuge questi prestiti ponte, senza la prospettiva che il prestito agrario avrebbe poi estinto queste esposizioni.
In sostanza, la avrebbe erogato i mutui solo nel proprio interesse e al fine CP_6
di consolidare la rilevante esposizione debitoria autorizzata dalla stessa e CP_6
contemporaneamente conseguire garanzie ipotecarie su tutte le linee di credito, fino a quel momento chirografarie, senza alcuna considerazione dell'adeguatezza delle somme erogare rispetto alle capacità e necessità dei debitori;
in tal modo, deduce l'appellante, la banca ha certamente abusato di una propria posizione di dominanza sui clienti.
Ora si osserva in primo luogo che, in sostanza, non vi è vi è specifica allegazione e prova del profilo oggettivo, cioè la sproporzione tra le prestazioni, poiché anche nell'ottica del mutuo solutorio, vi è congruità tra l'esposizione maturata e ile somme prestate con il mutuo;
peraltro, la mancata produzione dei contratti di conto corrente relativi ai due affidamenti “ponte”, impedisce al giudice di accertare il complesso delle condizioni applicate e quindi la loro illiceità o sproporzione.
A tutto concedere, poi, seppure il prestito agrario alla fine non è stato concesso dalla banca, la provvista è stata comunque incamerata e presumibilmente utilizzata, dai anche nell'interesse dei figli. CP_9
Quanto al profilo soggettivo, del pari manca una prova adeguata di uno stato di bisogno dei correntisti, tale da rendere ragionevolmente credibile la sottoscrizione
11 necessitata di mutui altrimenti non interessanti;
secondo la narrazione dell'appellante, invero, lo stato di bisogno che ha indotto alla stipula dei ultimi due affidamenti e dei mutui a copertura dell'esposizione generata dai due ultimi affidamenti, è riconducibile non agli stessi correntisti, ma a terzi, i figli e la loro azienda agricola;
né vi è prova che vi sia stato coercizione morale da parte della banca, correlata alla condizione economica degli stessi, nel proporre loro tali affidamenti. Gli affidamenti, sempre secondo l'appellante, hanno comunque dato utilità agli stessi, consentendo (ai figli par di capire) l'accesso immediato a una provvista finanziaria pari a complessivi
€ 800.000,00, in attesa di un apposito finanziamento in itinere.
In questo quadro, appaiono ininfluenti le prove orali richieste dalla in Pt_1
primo grado, afferendo a fatti e profili riscontrabili dai documenti.
L'appello va pertanto rigettato.
In conclusione, il gravame va rigettato con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in favore della (nella quale si è fusa per incorporazione Controparte_13
l'originaria creditrice complessivi € 9.256,00 per compensi, oltre oneri CP_2
forfetari, CPA e IVA. Vanno dichiarate compensate le spese delle altre parti intervenute.
Visto l'art. 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art. 1 commi 17 e 18 della
L. 228/2012, in vigore dal 31.1.2013), si deve dare atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellante, dell'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, definitivamente pronunciando sentiti i Procuratori delle parti:
1) rigetta l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_6
ora , avverso la sentenza n. 3265/2019
[...] Controparte_13 CP_3
pronunziata dal Tribunale di Palermo in data 1.7.2019;
12 2) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata CP_13
, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi €
[...]
9.256,00, oltre accessorie dichiara compensate le spese nei confronti delle altre parti;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellante, dell'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione, giusta l'art. 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art. 1 commi 17 e 18 della L. 228/2012).
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il
2.4.2025.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Virginia Marletta Dott. Antonino Liberto Porracciolo
13