CGT2
Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVI, sentenza 30/01/2026, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 575/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 16, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUNERTI FRANCO, Presidente
CA NO, LA
IANNONE MARIA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5884/2024 depositato il 15/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 Telefono_1 Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Viale Ostiense 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14365/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
30 e pubblicata il 25/11/2024
Atti impositivi:
- SPESE SPESE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 394/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: l'accoglimento dell'appello con riforma del capo impugnato della sentenza impugnata e vittoria di spese del giudizio, da distrarre in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Resistente/Appellato: rigetto dell'appello con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma Ricorrente_1 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, impugnava una intimazione di pagamento indicata in atti, lamentandone la infondatezza, in considerazione dell'avvenuto annullamento della cartella di pagamento sottostante tale intimazione, per effetto di sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado Roma passata in giudicato.
Non si costituiva in giudizio l'amministrazione comunale di Roma Capitale che restava contumace.
Con sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma depositata in data 25.11.2024, il ricorso era accolto, con condanna della parte resistente alle spese del giudizio, liquidate in euro 2.000 oltre accessori.
Avverso tale decisione propone appello la parte contribuente, lamentando l'errore dei primi giudici quanto alla determinazione dell'ammontare delle spese di giudizio liquidate, tenuto conto dei parametri fissati ai sensi del D.M. 10.3.2014, n. 55. Conclude per l'accoglimento dell'appello con riforma del capo impugnato della sentenza impugnata e vittoria di spese del giudizio, da distrarre in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
L'amministrazione di Roma Capitale si è costituita in grado di appello, respingendo le avverse deduzioni e richieste. Ha concluso per il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La vicenda oggetto del presente procedimento origina dalla impugnazione di una intimazione di pagamento riferita ad IMU per gli anni 2012-2013. Con riferimento a tale pretesa di pagamento, la parte contribuente aveva eccepito la infondatezza della richiesta alla luce dell'avvenuto annullamento della cartella di pagamento sottostante tale intimazione di pagamento, considerato che tale annullamento era contenuto in sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma non impugnata e pertanto passata in giudicato.
Con la sentenza appellata in questa sede la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma aveva accolto il ricorso e condannato la parte resistente alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in complessi euro
2.000 oltre IVA e CAP come per legge.
A fronte di tale decisione, con la propria impugnazione, la parte contribuente ha impugnato la predetta decisione limitatamente al capo riferito alla regolazione delle spese.
In particolare, ad avviso dell'appellante, l'importo liquidato risulterebbe inferiore a quanto derivante dall'applicazione dei parametri fissati con D.M. 10.3.2014, n. 55.
L'appello è fondato.
Va al riguardo preliminarmente precisato che in caso di condanna giudiziale al pagamento delle spese di giudizio, la relativa liquidazione da parte del giudice non può risultare indipendente dai criteri fissati ai sensi del citato decreto ministeriale, ai sensi dell'art. 13, comma 6 della legge 31.12.2013, n. 247 (Associazione_1 Stato, Sez. VII, Sentenza, 10.11.2025, n. 8702).
Il rispetto dei predetti parametri comporta anzitutto la impossibilità di scendere al di sotto dei limiti minimi fissati in base alla tipologia di giudizio, salvo diversa convenzione tra le parti (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza,
9.3.2025, n. 6268; Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 13.4.2023, n. 9815).
In particolare, è chiarito in giurisprudenza che: “Nella liquidazione del compenso il giudice è chiamato dall'art. 4, co. 1, D.M. n. 55/2014 a tenere conto dei valori medi determinati dalle tabelle allegate al decreto. Essi possono essere aumentati fino al 50% ovvero diminuiti in ogni caso non oltre il 50% e sono soggetti ad aggiornamento biennale ex art. 13, co. 6, L. n. 247/2012. Rileva in particolare la previsione che i parametri medi non possono essere diminuiti oltre il 50%, senza eccezione ("in ogni caso"). Tale inderogabilità dei parametri minimi è stata espressamente introdotta con una modifica apportata dal D.M. n. 37/2018” (Cass. civ., Sez. II, 26.6.2024, n. 17613).
Pertanto, ai fini della liquidazione in sede giudiziale del compenso spettante all'avvocato nel rapporto col proprio cliente (ove ne sia mancata la determinazione consensuale), così come ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente o del compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, dopo le modifiche degli artt. 4, comma 1 e 12, comma 1, del d.m. n. 55 del
2014, apportate dal d.m. n. 37 del 2018, il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate (Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 19.4.2023, n. 10438).
Ciò comporta che non sussiste un preteso vincolo alla liquidazione dei compensi secondo i valori medi indicati ai sensi dei parametri fissati con l'apposito decreto ministeriale dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo della tariffa, a loro volta derogabili con apposita motivazione, sicché se, da un lato, l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, dall'altro
è doverosa la motivazione allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni dello scostamento dalla tariffa e della quantificazione operata (Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Ordinanza, 11.7.2022, n. 21848).
Nel caso di specie, con la domanda all'origine del presente procedimento la parte ha impugnato una intimazione di pagamento dell'ammontare di complessivi euro 159.493,95, chiedendone l'annullamento. Ciò rileva ai fini della determinazione del valore della controversia, in funzione della corretta applicazione dello scaglione di riferimento tra quelli fissati ai sensi del sopra menzionato Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, secondo la versione vigente ratione temporis.
La liquidazione delle spese operata dai giudici di primo grado è di euro 2.000,00 oltre IVA e CAP come per legge. Tale importo non risulta rispettoso dei limiti fissati ai sensi del sopra ricordato D.M. n. 55 del 2014.
In particolare, tenuto conto del valore della controversia come sopra ricostruito, al caso di specie si devono applicare i parametri dello scaglione fissato, ai sensi del n. 23 della Tabella allegata al D.M. n. 55 del 2014, tra 52.000,01 e 260.000,00 euro. Gli importi così rilevati, per ciascuna fase del giudizio (studio, introduzione, trattazione, fase decisionale, non trovando applicazione nel caso di specie quanto riferito alla fase cautelare) sono determinati con applicazione dei criteri di cui all'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014, in base alle caratteristiche, all'urgenza e al pregio dell'attività prestata, all'importanza, alla natura, alla difficoltà e al valore dell'affare, alle condizioni soggettive del cliente, ai risultati conseguiti, al numero e alla complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
I valori fissati ai sensi del D.M. citato possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento (come chiarito per effetto dell'art. 1, comma 1, lett. a), nn. 1)
e 2), D.M. 8 marzo 2018, n. 37, a decorrere dal 27 aprile 2018, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma
1, dello stesso D.M. n. 37/2018).
Nel caso di specie la liquidazione dell'importo riconosciuto nella sentenza di primo grado risulta inferiore ai parametri anche minimi vigenti per lo scaglione di riferimento ai sensi del D.M. n. 55 del 2014.
Conseguentemente, atteso l'appello proposto, il relativo capo della decisione di primo grado va riformato.
In applicazione dei criteri sopra menzionati, facendo applicazione di quanto stabilito ai sensi dell'art. 4 del
D.M. n. 55 del 2014, si stima equa la liquidazione delle spese con applicazione dei valori medi ridotti del
50%, e pertanto con applicazione dei valori minimi stabiliti, tenuto conto della specifiche caratteristiche della controversia, della non particolare difficoltà o complessità della stessa, della trattazione non gravosa o particolarmente diffusa, tenuto conto degli elementi sopra precisati.
Conseguentemente, le spese da riconoscere in favore della parte non soccombente nel giudizio di primo grado, odierna appellante, sono apri ad euro 1276 per la fase di studio, euro 601 per quella introduttiva del giudizio, euro 709 per la fase istruttoria e di trattazione e di euro 2085 per quella decisoria, per un totale di euro 4.671,00. Il tutto oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
In considerazione delle ragioni della decisione, le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e gravano sulla parte appellata. Quanto alla relativa determinazione, va anzitutto precisato che Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, in applicazione del criterio del
"disputatum", il valore della causa è pari, per l'appello, alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza,
17.5.2025, n. 13145).
Conseguentemente, le spese del presente grado di giudizio vengono liquidate con applicazione dei limiti stabiliti per le controversie di valore compreso tra 1.100,01 e 5.200,00 di cui al punto 24 della tabella allegata al D.M. n. 55 del 2014. Tenuto conto della non particolare difficoltà o complessità dell'affare, i predetti importi sono liquidati con riduzione del 50% dei valori ivi indicati, e sono fissati in complessivi euro 1.202,00 oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. Le spese così da ultimo liquidate sono da distrarre in favore del procuratore costituito dell'appellante, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
accoglie l'appello della contribuente e liquida le spese per il primo grado in €. 4.571,00. condanna il comune alle spese del grado liquidate in €. 1202,00 da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 16, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUNERTI FRANCO, Presidente
CA NO, LA
IANNONE MARIA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5884/2024 depositato il 15/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 Telefono_1 Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Viale Ostiense 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14365/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
30 e pubblicata il 25/11/2024
Atti impositivi:
- SPESE SPESE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 394/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: l'accoglimento dell'appello con riforma del capo impugnato della sentenza impugnata e vittoria di spese del giudizio, da distrarre in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Resistente/Appellato: rigetto dell'appello con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma Ricorrente_1 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, impugnava una intimazione di pagamento indicata in atti, lamentandone la infondatezza, in considerazione dell'avvenuto annullamento della cartella di pagamento sottostante tale intimazione, per effetto di sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado Roma passata in giudicato.
Non si costituiva in giudizio l'amministrazione comunale di Roma Capitale che restava contumace.
Con sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma depositata in data 25.11.2024, il ricorso era accolto, con condanna della parte resistente alle spese del giudizio, liquidate in euro 2.000 oltre accessori.
Avverso tale decisione propone appello la parte contribuente, lamentando l'errore dei primi giudici quanto alla determinazione dell'ammontare delle spese di giudizio liquidate, tenuto conto dei parametri fissati ai sensi del D.M. 10.3.2014, n. 55. Conclude per l'accoglimento dell'appello con riforma del capo impugnato della sentenza impugnata e vittoria di spese del giudizio, da distrarre in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
L'amministrazione di Roma Capitale si è costituita in grado di appello, respingendo le avverse deduzioni e richieste. Ha concluso per il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La vicenda oggetto del presente procedimento origina dalla impugnazione di una intimazione di pagamento riferita ad IMU per gli anni 2012-2013. Con riferimento a tale pretesa di pagamento, la parte contribuente aveva eccepito la infondatezza della richiesta alla luce dell'avvenuto annullamento della cartella di pagamento sottostante tale intimazione di pagamento, considerato che tale annullamento era contenuto in sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma non impugnata e pertanto passata in giudicato.
Con la sentenza appellata in questa sede la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma aveva accolto il ricorso e condannato la parte resistente alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in complessi euro
2.000 oltre IVA e CAP come per legge.
A fronte di tale decisione, con la propria impugnazione, la parte contribuente ha impugnato la predetta decisione limitatamente al capo riferito alla regolazione delle spese.
In particolare, ad avviso dell'appellante, l'importo liquidato risulterebbe inferiore a quanto derivante dall'applicazione dei parametri fissati con D.M. 10.3.2014, n. 55.
L'appello è fondato.
Va al riguardo preliminarmente precisato che in caso di condanna giudiziale al pagamento delle spese di giudizio, la relativa liquidazione da parte del giudice non può risultare indipendente dai criteri fissati ai sensi del citato decreto ministeriale, ai sensi dell'art. 13, comma 6 della legge 31.12.2013, n. 247 (Associazione_1 Stato, Sez. VII, Sentenza, 10.11.2025, n. 8702).
Il rispetto dei predetti parametri comporta anzitutto la impossibilità di scendere al di sotto dei limiti minimi fissati in base alla tipologia di giudizio, salvo diversa convenzione tra le parti (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza,
9.3.2025, n. 6268; Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 13.4.2023, n. 9815).
In particolare, è chiarito in giurisprudenza che: “Nella liquidazione del compenso il giudice è chiamato dall'art. 4, co. 1, D.M. n. 55/2014 a tenere conto dei valori medi determinati dalle tabelle allegate al decreto. Essi possono essere aumentati fino al 50% ovvero diminuiti in ogni caso non oltre il 50% e sono soggetti ad aggiornamento biennale ex art. 13, co. 6, L. n. 247/2012. Rileva in particolare la previsione che i parametri medi non possono essere diminuiti oltre il 50%, senza eccezione ("in ogni caso"). Tale inderogabilità dei parametri minimi è stata espressamente introdotta con una modifica apportata dal D.M. n. 37/2018” (Cass. civ., Sez. II, 26.6.2024, n. 17613).
Pertanto, ai fini della liquidazione in sede giudiziale del compenso spettante all'avvocato nel rapporto col proprio cliente (ove ne sia mancata la determinazione consensuale), così come ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente o del compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, dopo le modifiche degli artt. 4, comma 1 e 12, comma 1, del d.m. n. 55 del
2014, apportate dal d.m. n. 37 del 2018, il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate (Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 19.4.2023, n. 10438).
Ciò comporta che non sussiste un preteso vincolo alla liquidazione dei compensi secondo i valori medi indicati ai sensi dei parametri fissati con l'apposito decreto ministeriale dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo della tariffa, a loro volta derogabili con apposita motivazione, sicché se, da un lato, l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, dall'altro
è doverosa la motivazione allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni dello scostamento dalla tariffa e della quantificazione operata (Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Ordinanza, 11.7.2022, n. 21848).
Nel caso di specie, con la domanda all'origine del presente procedimento la parte ha impugnato una intimazione di pagamento dell'ammontare di complessivi euro 159.493,95, chiedendone l'annullamento. Ciò rileva ai fini della determinazione del valore della controversia, in funzione della corretta applicazione dello scaglione di riferimento tra quelli fissati ai sensi del sopra menzionato Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, secondo la versione vigente ratione temporis.
La liquidazione delle spese operata dai giudici di primo grado è di euro 2.000,00 oltre IVA e CAP come per legge. Tale importo non risulta rispettoso dei limiti fissati ai sensi del sopra ricordato D.M. n. 55 del 2014.
In particolare, tenuto conto del valore della controversia come sopra ricostruito, al caso di specie si devono applicare i parametri dello scaglione fissato, ai sensi del n. 23 della Tabella allegata al D.M. n. 55 del 2014, tra 52.000,01 e 260.000,00 euro. Gli importi così rilevati, per ciascuna fase del giudizio (studio, introduzione, trattazione, fase decisionale, non trovando applicazione nel caso di specie quanto riferito alla fase cautelare) sono determinati con applicazione dei criteri di cui all'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014, in base alle caratteristiche, all'urgenza e al pregio dell'attività prestata, all'importanza, alla natura, alla difficoltà e al valore dell'affare, alle condizioni soggettive del cliente, ai risultati conseguiti, al numero e alla complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
I valori fissati ai sensi del D.M. citato possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento (come chiarito per effetto dell'art. 1, comma 1, lett. a), nn. 1)
e 2), D.M. 8 marzo 2018, n. 37, a decorrere dal 27 aprile 2018, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma
1, dello stesso D.M. n. 37/2018).
Nel caso di specie la liquidazione dell'importo riconosciuto nella sentenza di primo grado risulta inferiore ai parametri anche minimi vigenti per lo scaglione di riferimento ai sensi del D.M. n. 55 del 2014.
Conseguentemente, atteso l'appello proposto, il relativo capo della decisione di primo grado va riformato.
In applicazione dei criteri sopra menzionati, facendo applicazione di quanto stabilito ai sensi dell'art. 4 del
D.M. n. 55 del 2014, si stima equa la liquidazione delle spese con applicazione dei valori medi ridotti del
50%, e pertanto con applicazione dei valori minimi stabiliti, tenuto conto della specifiche caratteristiche della controversia, della non particolare difficoltà o complessità della stessa, della trattazione non gravosa o particolarmente diffusa, tenuto conto degli elementi sopra precisati.
Conseguentemente, le spese da riconoscere in favore della parte non soccombente nel giudizio di primo grado, odierna appellante, sono apri ad euro 1276 per la fase di studio, euro 601 per quella introduttiva del giudizio, euro 709 per la fase istruttoria e di trattazione e di euro 2085 per quella decisoria, per un totale di euro 4.671,00. Il tutto oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
In considerazione delle ragioni della decisione, le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e gravano sulla parte appellata. Quanto alla relativa determinazione, va anzitutto precisato che Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, in applicazione del criterio del
"disputatum", il valore della causa è pari, per l'appello, alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza,
17.5.2025, n. 13145).
Conseguentemente, le spese del presente grado di giudizio vengono liquidate con applicazione dei limiti stabiliti per le controversie di valore compreso tra 1.100,01 e 5.200,00 di cui al punto 24 della tabella allegata al D.M. n. 55 del 2014. Tenuto conto della non particolare difficoltà o complessità dell'affare, i predetti importi sono liquidati con riduzione del 50% dei valori ivi indicati, e sono fissati in complessivi euro 1.202,00 oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. Le spese così da ultimo liquidate sono da distrarre in favore del procuratore costituito dell'appellante, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
accoglie l'appello della contribuente e liquida le spese per il primo grado in €. 4.571,00. condanna il comune alle spese del grado liquidate in €. 1202,00 da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario