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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 04/12/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2193/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA Presidente
Dott.ssa Claudia MANCONI Giudice rel.
Dott.ssa Elisa REMONTI Giudice
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 24/06/2025 da
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) nata a [...] il [...], entrambi elettivamente domiciliati in
[...] C.F._2
Sassari, via Degli Astronauti 3, presso e nello studio dell'Avv. Marco Sassu (C.F. ) che C.F._3 li rappresenta e difende come da delega in calce al ricorso introduttivo,
RICORRENTI
Nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 24/06/2025 contenente le condizioni patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni di cui al ricorso introduttivo di seguito riportate:
“1) Il figlio minore è affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con abitazione e Persona_1 residenza principale presso la madre in via Admunsen 5 in Sassari;
2) I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano il figlio relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé;
3) avrà diritto di vedere figlio tutte le volte che lo vorrà, previo accordo con Parte_1 Parte_2
, nonché in caso di disaccordo 2 volte a settimana il martedì ed il giovedì e durante le vacanze estive per
[...]
n. 15 giorni consecutivi. Per metà delle vacanze natalizie invertendo ogni anno i periodi comprendenti Natale
e Capodanno e ad anni alterni per le festività scolastiche pasquali, per il compleanno del figlio ad anni alterni;
4) verserà a , a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma Parte_1 Parte_2 di € 200,00 (duecento euro), somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di luglio 2025 e che sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat,
5) Le parti dichiarano di ben conoscere le “Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli” approvate dal consiglio Nazionale Forense che si impegnano a rispettare e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.”.
All'udienza del 04/12/2025 sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate, precisando che l'assegno unico verrà percepito per l'intero dalla madre collocataria. Il Giudice ha quindi rimesso la causa al collegio per la decisione.
***
I coniugi e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 Parte_2 data 13 ottobre 2018 in SASSARI (SS), iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune per l'anno 2018, Atto 141, P. 1, dalla cui unione è nato il figlio (20/07/2016) minore di età. Persona_1
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse del figlio in quanto garantiscono sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle sue esigenze e ravvisato pertanto che le clausole relative alla prole non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustificano la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara la separazione personale tra i coniugi (C.F. ), nato a [...] C.F._1
Sassari il 16.07.1980 e ivi residente in [...] e Parte_2
(C.F. ) nata a [...] il [...], ivi residente in via Roald
[...] C.F._2
MU n. 5, i quali hanno contratto matrimonio concordatario in data 13/10/2018 in Sassari (SS), iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune per l'anno 2018, Atto 141. P.1, alle condizioni congiunte sopra riportate, da intendersi qui integralmente trascritte,
2. manda alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SASSARI (SS) per l'annotazione della presente sentenza.
3. Spese interamente compensate
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 4.12.2025.
Il Presidente Il Giudice rel.
Dott.ssa Stefania Deiana Dott.ssa Claudia Manconi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA Presidente
Dott.ssa Claudia MANCONI Giudice rel.
Dott.ssa Elisa REMONTI Giudice
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 24/06/2025 da
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) nata a [...] il [...], entrambi elettivamente domiciliati in
[...] C.F._2
Sassari, via Degli Astronauti 3, presso e nello studio dell'Avv. Marco Sassu (C.F. ) che C.F._3 li rappresenta e difende come da delega in calce al ricorso introduttivo,
RICORRENTI
Nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 24/06/2025 contenente le condizioni patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni di cui al ricorso introduttivo di seguito riportate:
“1) Il figlio minore è affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con abitazione e Persona_1 residenza principale presso la madre in via Admunsen 5 in Sassari;
2) I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano il figlio relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé;
3) avrà diritto di vedere figlio tutte le volte che lo vorrà, previo accordo con Parte_1 Parte_2
, nonché in caso di disaccordo 2 volte a settimana il martedì ed il giovedì e durante le vacanze estive per
[...]
n. 15 giorni consecutivi. Per metà delle vacanze natalizie invertendo ogni anno i periodi comprendenti Natale
e Capodanno e ad anni alterni per le festività scolastiche pasquali, per il compleanno del figlio ad anni alterni;
4) verserà a , a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma Parte_1 Parte_2 di € 200,00 (duecento euro), somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di luglio 2025 e che sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat,
5) Le parti dichiarano di ben conoscere le “Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli” approvate dal consiglio Nazionale Forense che si impegnano a rispettare e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.”.
All'udienza del 04/12/2025 sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate, precisando che l'assegno unico verrà percepito per l'intero dalla madre collocataria. Il Giudice ha quindi rimesso la causa al collegio per la decisione.
***
I coniugi e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 Parte_2 data 13 ottobre 2018 in SASSARI (SS), iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune per l'anno 2018, Atto 141, P. 1, dalla cui unione è nato il figlio (20/07/2016) minore di età. Persona_1
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse del figlio in quanto garantiscono sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle sue esigenze e ravvisato pertanto che le clausole relative alla prole non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustificano la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara la separazione personale tra i coniugi (C.F. ), nato a [...] C.F._1
Sassari il 16.07.1980 e ivi residente in [...] e Parte_2
(C.F. ) nata a [...] il [...], ivi residente in via Roald
[...] C.F._2
MU n. 5, i quali hanno contratto matrimonio concordatario in data 13/10/2018 in Sassari (SS), iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune per l'anno 2018, Atto 141. P.1, alle condizioni congiunte sopra riportate, da intendersi qui integralmente trascritte,
2. manda alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SASSARI (SS) per l'annotazione della presente sentenza.
3. Spese interamente compensate
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 4.12.2025.
Il Presidente Il Giudice rel.
Dott.ssa Stefania Deiana Dott.ssa Claudia Manconi