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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 25/03/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MASSA
Sezione civile unica
* * * * * * * * * * * *
in composizione monocratica, nella persona del Dr. Alessandro Pellegri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di cognizione ordinaria, in primo grado, iscritto al N. 2201 R.G. A.C.C.
(Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi) dell'anno 2021, promosso da:
C.F. Email_1 C.F._1
DIFENSORE: Avv. NICOLA ANDREAZZOLI
DOMICILIO ELETTO: come in atti
PARTE ATTRICE
AVV. STEFANO TONARELLI (C.F. ) C.F._2
DIFENSORE: in proprio
DOMICILIO ELETTO: come in atti
PARTE CONVENUTA
* * * * * * * * * * * *
Oggetto: risarcimento danni da responsabilità professionale dell'avvocato.
* * * * * * * * * * * *
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni definitive come da note di trattazione scritta depositate in funzione di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni svoltasi in data 22/10/2024, in modalità cartolare, davanti allo scrivente G.I. che, all'esito di tale udienza, ha assunto, in data 23.10.2024, riserva che ha sciolto con ordinanza depositata in data 08/11/2024 nella quale ha assegnato alle parti i termini di 60 giorni, decorrenti dalla data della comunicazione, avvenuta in pari data 08/11/2024, della suddetta ordinanza, per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del primo termine, per il deposito di memorie di replica.
In data 07/01/2025 è scaduto il termine per il deposito di comparse conclusionali;
in data 27/01/2025 è scaduto il termine per il deposito di memorie di replica.
In data 31/01/2025 il fascicolo è stato, dal sistema informatico e dalla cancelleria, rimesso allo scrivente per la decisione.
* * * * * * * * * * * *
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette – quale parte fissa della sentenza facente parte del modello elettronico predisposto, in conformità ad una nota prassi virtuosa (mutuata dal Tribunale di Genova), dallo scrivente in funzione di attuazione del principio di economia processuale e del principio di ragionevole durata del processo – che la presente sentenza è redatta senza trascrizione letterale delle conclusioni delle parti, ma con indicazione delle medesime mediante rinvio specifico agli atti in cui sono contenute le conclusioni definitive, conformemente ad orientamento consolidato, espresso dalla Corte di Cassazione (e seguito altresì da altri tribunali, quali il Tribunale Ordinario di Genova) sintetizzabile nella seguente massima:
«La mancata o incompleta trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti costituisce, di norma, una mera irregolarità formale irrilevante ai fini della sua validità, occorrendo, perché siffatta omissione od incompletezza possa tradursi in vizio tale da determinare un effetto invalidante della sentenza stessa, che l'omissione abbia in concreto inciso sull'attività del giudice, nel senso di averne comportato o un'omissione di pronuncia sulle domande o sulle eccezioni delle parti, oppure un difetto di motivazione in ordine a punti decisivi prospettati dalle parti medesime» (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 10853 del
05/05/2010; precedenti conformi: Sez. 1, Sentenza n. 16999 del 02/08/2007; Sez. 3,
Sentenza n. 4208 del 23/02/2007; Sez. 3, Sentenza n. 12991 del 31/05/2006; Sez. 2,
Sentenza n. 13785 del 22/07/2004).
La presente sentenza è altresì redatta senza esposizione dello svolgimento del processo.
L'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 ha modificato l'art. 132 comma secondo n. 4) c.p.c., espungendo l'esposizione dello svolgimento del processo dal contenuto della sentenza.
Per espressa disposizione dell'art. 58, comma 2, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 la novella è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore di tale legge, 4 luglio 2009 (e, conseguentemente, a maggior ragione ai processi instaurati in data successiva).
Pertanto, il testo dell'art. 132 comma secondo n. 4) c.p.c. vigente ed applicabile al presente giudizio è il seguente: «4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione».
Ciò posto, il Giudice,
RILEVATO CHE:
parte attrice, , deduceva in giudizio quanto segue: i coniugi Parte_1
e erano proprietari di un immobile ad uso civile abitazione in Parte_2 Persona_1
Massa - Via Fosso Nuovo n. 32/B e di un libretto di risparmio;
in data 30/06/2014 decedeva la IG.ra , a cui succedevano i IGg.ri , Persona_1 Parte_2 Pt_3
, , , , , ,
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, , , ; il IG. , Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12 Parte_2
coniuge superstite della deceduta , nominava proprio erede universale Persona_1
2 e successivamente decedeva in data 10/07/2016; in data 06/08/2016 Parte_1 gli eredi della IG.ra cedevano alla Società “ Persona_1 Controparte_1
Con
” le rispettive quote di proprietà del summenzionato immobile;
[...]
considerandosi lesa nei propri diritti, la attuale parte attrice, si Parte_1 rivolgeva all'Avv. ST TONARELLI; il professionista, dopo aver proposto due domande di mediazione proponeva, con atto di citazione del 13/06/2017, domanda giudiziale nei confronti di ” avente ad oggetto Controparte_1 CP_2
l'esercizio del retratto successorio ex art. 732 c.c. con riferimento all'immobile ad uso civile abitazione in Massa - Via Fosso Nuovo n. 32/B; la domanda veniva rigettata con sentenza n. 120/2021 del Tribunale di Massa, in quanto non era Parte_1
succeduta direttamente alla defunta e pertanto non si annoverava nel novero Persona_1
dei co-eredi di ma era successore a titolo universale di , al Persona_1 Parte_2
quale ultimo solamente competeva, quale coniuge superstite della IGnora , la Persona_1 qualità di erede diretto di quest'ultima e pertanto di co-erede assieme ad altri coeredi della medesima;
per contro, il diritto di prelazione non sarebbe trasmissibile mortis causa a favore degli eredi dei coeredi;
la IG.ra informava l'Avv. Tonarelli di non voler Pt_2
proporre appello avverso la suddetta sentenza di rigetto e nominava un nuovo difensore, il quale richiedeva la trasmissione di tutti i documenti di causa;
la sentenza di rigetto della domanda proposta dalla IGnora passava in giudicato in data Parte_1
25/09/2017 per mancata proposizione dell'appello.
Parte attrice prospettava la sussistenza della responsabilità professionale dell'avv.
ST TONARELLI in quanto:
1. la condizione di procedibilità non veniva assolta, poiché “la prima domanda di mediazione aveva ad oggetto la sola alienazione del bene immobile e non anche la somma liquida di cui al libretto postale (che invece era anch'essa oggetto della successiva domanda giudiziale), mentre la seconda domanda di mediazione riguardava la divisione della comunione”: pertanto nessuno dei due procedimenti di mediazione instaurati dall'avv. ST Tonarelli aveva un oggetto perfettamente coincidente con l'oggetto del giudizio successivamente radicato dal medesimo professionista;
2. l'avv. ST TONARELLI avrebbe proposto e proseguito l'azione nonostante la certezza del rigetto della domanda, stante l'intrasmissibilità mortis causa del diritto di prelazione ex art. 732 c.c. dal co-erede ai successori per causa di morte del medesimo;
3 3. il professionista avrebbe omesso qualsiasi informativa alla cliente fino all'emissione della sentenza di rigetto;
4. il convenuto non avrebbe riconsegnato la documentazione alla IG.ra Pt_1
nonostante le richieste.
[...]
Chiedeva:
- in via preliminare: <<Accertare e dichiarare l'inammissibilità, invalidità e/o irritualità dell'atto avversario denominato "comparsa di costituzione e risposta" datata
19.03.2022, nonché l'inammissibilità, tardività e/o novità di tutte le allegazioni in fatto e contestazioni formulate dal convenuto in detto atto, considerato che il convenuto si era già costituito con l'atto depositato precedentemente, denominato
(solo formalmente) "istanza di rimessione in termini”>>;
- nel merito: “Previo accertamento e declaratoria della risoluzione del contratto stipulato di mandato professionale, anche per grave e colpevole inadempimento dell'Avv. ST Tonarelli, e/o, comunque, della sussistenza della responsabilità professionale di quest'ultimo nell'esecuzione del mandato ricevuto, dichiarare tenuto e per l'effetto condannare l'Avv. ST Tonarelli al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla IG.ra ; inoltre, accertare e dichiarare che Pt_2
l'Avv. ST Tonarelli non ha diritto ad alcun compenso per l'attività prestata in favore dell'attrice; condannare il convenuto alla restituzione di tutti i fascicoli riferibili all'attrice; disporre, ai sensi dell'art. 89 c.p.c. la cancellazione delle espressioni sconvenienti dall'atto denominato “Comparsa di costituzione e risposta con chiamata in causa del terzo ex art. 167 e 269 c.p.c." datata 19.03.2022, depositata in data 21.03.2022, con risarcimento dei danni in favore di parte attrice e del suo procuratore;
con condanna ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. e vittoria di spese di lite.
Parte convenuta, AVV. STEFANO TONARELLI, in data 08/02/2022 si costituiva nel presente giudizio depositando un atto denominato “Istanza di rimessione in termini” in cui adduceva di non aver potuto predisporre adeguata difesa a causa di problemi di salute;
in data 21/03/2022 depositava successivo atto denominato “Comparsa di costituzione e risposta con chiamata in causa del terzo ex art. 167 e 269 c.p.c." in cui chiedeva di essere autorizzato a chiamare in manleva la propria compagnia di assicurazione della responsabilità professionale.
Questo Giudice, stante anche la forte opposizione di parte attrice Parte_1 non riteneva giustificata l'istanza di rimessione in termini che pertanto respingeva per i
4 motivi ampiamente enunciati in apposita ordinanza e dettagliatamente ripercorsi nel prosieguo della motivazione della presente sentenza.
Nell'atto denominato “Comparsa di costituzione e risposta con chiamata in causa del terzo ex art. 167 e 269 c.p.c.", depositato in data 21/03/2022, l'Avv. ST TONARELLI confermava di aver effettuato i due tentativi di mediazione e di aver svolto l'attività professionale nel procedimento n. 1657/2017 R.G. del Tribunale di Massa nei termini prospettati dall'attrice, ma escludeva che dette scelte difensive fossero foriere di responsabilità professionale;
contestava di non aver ri-consegnato i fascicoli, gli atti ed i documenti all'attrice e di aver ricevuto alcuna somma a pagamento dei propri compensi professionali;
il convenuto asseriva altresì di aver ulteriori crediti da opporre in compensazione: per la propria attività professionale in favore dell'attrice in altre vertenze, per la difesa penale in favore del marito dell'attrice e per aver venduto al marito della IGnora “una serie di ringhiere di lunghezza di ben 8 metri, oggetto di notevole Pt_2 pregio artistico e storico, in quanto, risalente agli inizi del 900”.
Formulava testualmente le seguenti conclusioni:
- nell'atto denominato “Istanza di rimessione in termini” depositata in data
08.02.2022: “Accertata la sussistenza dei presupposti per l'applicabilità al caso di specie dell'art. 153, comma 2, c.p.c., Voglia, previo ogni opportuno provvedimento
e declaratoria, disporre nel procedimento pendente innanzi al Tribunale Civile di
Massa, n. RG. 2201/2021, la rimessione in termini, per il deposito della comparsa di costituzione e risposta, affinché sia in grado di effettuare la chiamata in causa del terzo garante, Controparte_3
- nel successivo atto depositato in data 21.03.2022 denominato “Comparsa di costituzione e risposta con chiamata in causa del terzo ex art. 167 e 269 c.p.c.”:
<< Voglia l'illustrissimo giudice adito, disattesa ogni contraria istanza:
o autorizzare la chiamata in causa della società assicuratrice
[...]
(…) che ha assunto il rischio della polizza di assicurazione Parte_13
della responsabilità civile professionale dell'avvocato ST Tonarelli e, allo scopo, voglia disporre lo spostamento della prima udienza, fissata nell'atto introduttivo del giudizio, onde consentire la citazione di detto terzo, nel rispetto dei termini, di cui all'articolo 163 bis c.p.c., per sentirla accertare e dichiarare obbligata a manlevare, garantire e tenere totalmente indenne
l'avvocato ST Tonarelli da qualsivoglia somma e/o conseguenza negativa che il medesimo si trovasse costretto a pagare e/o subire, in ragione della emananda sentenza, per i fatti descritti in citazione e le
5 domande ivi spiegate, sollevandolo integralmente da ogni qualsiasi importo
e/o onere e/o nocumento dovesse derivargli dalla stessa sentenza, per capitale, interessi, rivalutazione, spese ed ogni altra e qualsiasi voce e costo,
e, per l'effetto, condannarla al pagamento di tutto quanto eventualmente dovuto dall'avvocato ST tonarelli, in favore dell'attore, oltreché, alla rifusione delle spese legali sostenute, nel presente giudizio, ai sensi e per gli effetti, di cui all'articolo 1917 c.c.;
o nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande attoree,
Voglia il Tribunale adito illustrissimo accertare e dichiarare l'Assicurazione
), che ha assunto il rischio della polizza di Controparte_4
assicurazione della responsabilità civile professionale dell'avvocato ST
Tonarelli, obbligata manlevare, garantire e tenere totalmente indenne
l'avvocato ST Tonarelli da qualsiasi somma e/o conseguenza negativa che il medesimo si trovasse costretto a pagare e/o subire, in ragione della emananda sentenza, per i fatti descritti in citazione e le domande ivi spiegate, sollevandolo integralmente da ogni qualsiasi importo e/o onere e/o nocumento dovesse derivargli dalla stessa sentenza, per capitale, interessi, rivalutazione, spese ed ogni altra e qualsiasi voce e costo, e, per l'effetto,
Voglia condannarla al pagamento di tutto quanto eventualmente dovuto dall'avvocato ST tonarelli, in favore dell'attore, oltreché, alla rifusione delle spese legali sostenute, nel presente giudizio, ai sensi e per gli effetti, di cui all'articolo 1917 CC;
o in via principale e nel merito, rigettare tutte le domande di parte attrice perché infondate in fatto e in diritto, in ragione di quanto esposto nel proprio atto difensivo;
o in via istruttoria: ammettersi prova per interpello e testi sulle circostanze di cui all'atto di citazione, da intendersi integralmente trascritte con anteposizione della locuzione “Vero che”, con riserva di ulteriormente dedurre istanze istruttorie, produrre documenti ed indicare i testi nel concedendo termine di cui all'art. 183 c.p.c.>>
***
6 Nelle note depositate in data 21.02.2025 da parte attrice in Parte_1 funzione di partecipazione all'udienza cartolare fissata per il giorno 22.02.2022 sono svolte le seguenti osservazioni:
<<Richiamati integralmente i contenuti dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, da intendersi qui integralmente riportati e trascritti, l'attrice, con riferimento alla
"istanza di rimessione in termini" depositata dal convenuto (che ivi "dichiara di agire come difensore di sé stesso"), evidenzia come detto atto debba ovviamente qualificarsi in concreto come comparsa di costituzione e risposta (comparsa che per l'appunto contiene anche richiesta di rimessione in termini).
Del resto, se si ragionasse diversamente, detta istanza dovrebbe qualificarsi come inammissibile, perché proposta da parte non costituita in giudizio.
Ebbene, con l'atto di costituzione in commento parte convenuta ha del tutto omesso di svolgere qualsiasi attività di replica nonché, più in generale, di prendere posizione e svolgere contestazioni circa le allegazioni in fatto contenute in atto di citazione.
Da ciò discendono due ordini di corollari, tra loro intimamente correlati.
In primo luogo, la circostanza che parte convenuta abbia trascurato di prendere posizione rispetto alla documentata vicenda sostanziale rende le ricostruzioni offerte da questa difesa definitivamente pacifiche e non più revocabili in dubbio.
Ne consegue che, in difetto di qualsivoglia contestazione da parte dell'Avv. Tonarelli, le allegazioni e ricostruzioni svolte dalla SI.ra nell'atto introduttivo del presente Pt_2 giudizio debbono ritenersi definitivamente pacifiche ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
115 c.p.c. e giusta insegnamenti della Suprema Corte in materia (cfr., ex plurimis, Cass.
5356/2009; Cass. 13078/2008; Cass. 6092/2006; Cass. 2468/2006; Cass. 2035/2006).
Del resto, l'eventuale rimessione in termini potrebbe riguardare le sole attività difensive da svolgersi entro il termine preclusivo di venti giorni prima dell'udienza indicata in citazione, non anche tutte le altre difese e contestazioni che il convenuto ben aveva la possibilità di svolgere all'atto della propria effettiva costituzione (ossia con il deposito dell'atto in commento, comunque nella prima difesa utile) e che, tuttavia, non sono state svolte in alcun modo.
E' innegabile, cioè, che con l'atto di costituzione depositato (seppur tardivamente rispetto al termine preclusivo per la chiamata in causa di terzi e per la formulazione di domande e di eccezioni non rilevabili d'ufficio) controparte avesse l'onere - e la pacifica possibilità - di svolgere difese e contestazioni nel merito rispetto alle domande, alle difese ed alle allegazioni formulate da parte attrice.>>
7 Nelle “Note di trattazione scritta” depositate in data 23.05.2022, parte attrice, Pt_1
osserva quanto segue:
[...]
<
fatto e contestazioni formulate dal convenuto nella (seconda) comparsa di costituzione depositata (quella datata 19.03.2022).
E' ben vero, infatti, che, non avendo l'Avv. Tonarelli né preso posizione né tantomeno contestato in modo tempestivo (ossia nella prima difesa utile successiva) la ricostruzione della vicenda sostanziale valorizzata dalla SI.ra (di cui comunque si è offerta Pt_2
dettagliata evidenza documentale), lo stesso non poteva più pretendere di avanzare con
l'ulteriore atto depositato una contestazione del quadro delle allegazioni sviluppato in atto di citazione o nei documenti prodotti a corredo dello stesso (perché radicalmente tardiva e, dunque, inammissibile).
Così come parimenti inammissibili risultano essere tutte le altre nuove allegazioni fattuali di controparte tendenti ad incrinare il quadro offerto dall'atto di citazione notificato nell'interesse della SI.ra . Parte_1
Ergo, stante l'univoca condotta non contestativa serbata dall'Avv. Tonarelli in quello che in concreto deve qualificarsi come suo atto di costituzione in giudizio (quello denominato
"istanza di rimessione in termini"), egli doveva e deve intendersi formalmente decaduto dal potere di articolare contestazioni e nuove allegazioni finalizzate a rimettere in discussione i fatti ormai pacifici dedotti nell'atto introduttivo del presente giudizio.
(…)
Ma vi sono anche altre frasi gravemente sconvenienti ed offensive che l'Avv.
Tonarelli ha ritenuto di utilizzare nell'atto in commento ed il riferimento è ai punti 18,
90, 99 e 133.
Al riguardo, si chiede sin d'ora al SI. Giudice di disporre, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., la cancellazione delle espressioni sconvenienti e/o offensive utilizzate da controparte in
"comparsa di costituzione" e, in particolare, delle frasi che riportiamo di seguito, poiché non attinenti alla materia del contendere e/o, comunque, essendo espressione di un abuso della difesa ed aventi il solo intento di offendere ed irridere la controparte od il suo difensore (Cass. SS.UU. 2579/88; Cass. SS.UU. 520/91) e, comunque, eccedenti le imprescindibili eIGenze difensive;
conseguentemente, sempre ai sensi dell'art. 89 c.p.c., si chiede l'assegnazione a ciascuna persona offesa di una somma a titolo di risarcimento del danno, anche non patrimoniale, mediante condanna di controparte al pagamento della somma ritenuta equa:
8 "Attraverso la censura summenzionata, parte avversa appalesa, con tutta evidenza, che non è dotata di autonomi elementi di conoscenza, utili e strumentali, per comprendere adeguatamente, il giusto IGnificato della mentovata frase" (punto 18 atto avversario).
ii. "Vieppiù, occorre rilevare che la scelta operata di incontrare personalmente la Parte_1
è stata determinata proprio dalle difficoltà che la stessa trovava di apprendere
[...]
concetti e argomentazioni liberamente fruibili da tutti, esclusa la che per Pt_2
ragioni di salute ha avuto un qualche decadimento psicofisico che le ha talora compromesso la lucidità intellettiva, di apprendere per iscritto concetti basilari, tant'è che gli incontri con la scrivente difesa, duravano ore" (punto 90).
iii. "In ultimo, la brillante asserzione, secondo la quale l'avv. Tonarelli avrebbe rinunciato ad eIGere le proprie competenze professionali, per tutte le rilevanti fasi processuali e extraprocessuali svolte, ha dell'incredibile, e si lascia al Giudicante valutare la veridicità di una simile rinuncia in presenza di ben 3 procedimenti civili, che implicano una quantificazione delle competenze professionali pari a 20.000 mila euro" (punto 99).
"In ultimo, in ordine alla richiesta di restituzione delle spese sostenute per la mediazione eseguite in favore della , visto l'indecorosa richiesta, viene lasciato al Parte_1
giudizio del Giudicante misurare la chiara temeraria e alquanto speciosa domanda formulata. Dunque, il superamento della soglia di quella che si ritiene la minima presentabilità di una domanda giudiziale, il tema non merita lo sviluppo di ulteriore motivo" (punto 133).>>
***
9 OSSERVA
Pregiudiziale puntualizzazione in rito.
Prima di valutare il merito della causa, occorre fare alcune considerazioni in ordine alle preclusioni processuali che si sono verificate nel presente giudizio e che ne hanno delimitato il thema decidendum.
A tale scopo giova una sintetica cronologia dei principali eventi processuali:
- in data 28/10/2021 parte attrice notificava a parte convenuta Parte_1
l'atto di citazione introduttivo del presente processo;
- la data 03/02/2022 era la data indicata nel suddetto atto di citazione quale data ivi fissata per la prima udienza di comparizione;
- in data 08/02/2022 (ossia cinque giorni dopo la data indicata in atto di citazione quale data fissata per la prima udienza di comparizione) il convenuto, Avv. ST
TONARELLI, si costituiva in giudizio depositando l'atto denominato “Istanza di rimessione in termini” con cui si limitava a chiedere, per i motivi ivi indicati (che sono analiticamente esaminati nel prosieguo della presente sentenza), la rimessione in termini ma che, in applicazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma, costituisce l'effettivo atto di costituzione in giudizio del convenuto;
- in data 22/02/2022, così differita (poiché nella data indicata in atto di citazione non sono tabellate le prime udienze civili) era celebrata, in modalità cartolare, davanti al
GOP la prima udienza di comparizione e trattazione al cui esito il GOP rimetteva la causa al Giudice togato per la decisione circa l'istanza di rimessione in termini;
- in data 21/03/2022 il convenuto, Avv. ST Tonarelli, depositava un atto denominato “Comparsa di costituzione e risposta con chiamata in causa del terzo ex art. 167 e 269 c.p.c.” in cui prendeva posizione per la prima volta sulle domande proposte in atto di citazione contro di lui e sui fatti dedotti contro di lui, in cui chiedeva (per la prima volta) di essere autorizzato alla chiamata in manleva della compagnia di assicurazione della responsabilità professionale ed in cui sollevava per la prima volta l'eccezione di compensazione;
- all'udienza del 24/05/2022, l'Avv. Nicola Andreazzoli, per parte attrice Pt_1
si opponeva strenuamente con dovizia di argomentazioni
[...] all'accoglimento dell'istanza di rimessione in termini evidenziando in sintesi quanto segue: 1) l'atto depositato in data 08/02/2022 da parte convenuta, Avv. ST
TONARELLI, benché denominato “Istanza di rimessione in termini” doveva
10 considerarsi quale effettiva comparsa di costituzione e risposta;
2) in detto atto il convenuto non svolgeva alcuna contestazione dei fatti specificamente allegati da parte attrice a sostegno delle sue domande giudiziali;
3) pertanto il convenuto era
“decaduto dal potere di articolare contestazioni e nuove allegazioni finalizzate a rimettere in discussione i fatti ormai pacifici dedotti nell'atto introduttivo del presente giudizio”; 4) il convenuto, essendosi costituito oltre il termine di venti giorni decorso a ritroso rispetto alla data indicata in atto di citazione quale data della prima udienza di comparizione e trattazione, era altresì decaduto dalla facoltà di chiamare in causa terzi ed altresì dalla facoltà di sollevare eccezioni in senso stretto ossia eccezioni non rilevabili d'ufficio dal giudice.
Con l'ordinanza depositata in data 01/09/2022, l'istanza di rimessione in termini articolata da parte convenuta, Avv. ST TONARELLI, era rigettata.
In questa sede, la sopra richiamata ordinanza non può che essere pienamente confermata per i motivi di seguito esposti.
Innanzi tutto, giova premettere e precisare che, nel presente processo, l'Avv. ST
TONARELLI si difende in proprio: pertanto al medesimo trova applicazione il diritto vigente e vivente elaborato in relazione al procuratore/difensore che chieda una rimessione in termini adducendo un proprio impedimento, segnatamente ricollegato al proprio stato di salute.
Con specifico riferimento ai presupposti della rimessione in termini, segnatamente quando chiesta da un procuratore/difensore adducendo a fondamento dell'istanza motivi inerenti il proprio stato di salute, la Corte di Cassazione ha avuto modo di enucleare condivisibili principi di diritto sintetizzati nelle seguenti massime in termini:
“L'istituto della rimessione in termini, previsto dall'art. 153, comma 2, c.p.c., come novellato dalla l. n. 69 del 2009, il quale opera anche con riguardo al termine per proporre impugnazione, richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà, tale non potendosi considerare, di per sé, la malattia del procuratore della parte. (Nella specie la S.C. ha ritenuto infondata l'istanza di rimessione in termini per proporre ricorso per Cassazione motivata non già da un malessere improvviso o da un totale impedimento a svolgere l'attività professionale da parte del difensore, ma da uno stato di salute non ottimale a fronte del quale il professionista avrebbe dovuto e potuto organizzarsi per lo svolgimento delle attività ordinarie)”. [Corte Suprema di Cassazione,
Sezioni Unite, Sentenza n. 32725 del 18/12/2018 (Rv. 652074 - 01)]
11 L'istituto della rimessione in termini richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte o al suo difensore, perché cagionata da un fattore estraneo alla volontà degli stessi, tale potendosi considerare anche lo stato di malattia del difensore costituito da un malessere improvviso che determini un totale impedimento a svolgere l'attività professionale. (Fattispecie in tema di definizione agevolata in cui la S.C. ha accolto l'istanza di sospensione del processo tributario ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 proposta due giorni oltre il termine di legge dal difensore colpito, nella notte anteriore alla scadenza, da un malore grave, improvviso ed imprevedibile che aveva reso impossibile il deposito tempestivo)”. [Cass, Sez. 6 -
5, Ordinanza interlocutoria n. 21304 del 09/08/2019 (Rv. 654832 - 01); successive conformi: Cass. 381/2020; Cass., 13/05/2022, n.15300]
Le massime, perfettamente in termini, sopra riportate evidenziano alcuni principi di diritto consolidati, ai quali la Corte di Cassazione si attiene costantemente nell'ambito della funzione nomofilattica, che possono essere espressi anche nei seguenti termini:
- quando, al fine di motivare un'istanza di rimessione in termini, il procuratore/difensore invoca il proprio stato di malattia, quest'ultima non può, di regola, essere qualificata quale “causa non imputabile perché cagionata da un fattore estraneo alla volontà del procuratore/difensore”, salvo che si tratti di un malessere improvviso che determini un totale impedimento a svolgere l'attività professionale, essendo conseguentemente e coerentemente necessario che la malattia cumuli due indispensabili caratteri: 1) improvvisa ed imprevedibile; 2) tanto grave da determinare un totale impedimento a svolgere l'attività professionale;
- il rapporto appare dunque essere di regola/eccezione nel senso che il procuratore/difensore non può di regola invocare il proprio stato di salute quale legittimo impedimento a svolgere l'attività professionale salvi i casi eccezionali di malattie che presentino i caratteri sopra evidenziati;
- non costituisce dunque idoneo fondamento di una rimessione in termini una malattia che non sia improvvisa ed imprevedibile, in quanto tale inidonea a sottrarre all'avvocato il tempo necessario per “organizzarsi per lo svolgimento delle attività ordinarie” (per adoperare le parole della Cassazione), oppure che non sia tanto grave da determinare un impedimento totale e assoluto ma solamente parziale e relativo, tale da costituire solamente uno “stato di salute non ottimale” (espressione adoperata dalla Cassazione), che di per sé non è del tutto ostativo allo svolgimento dell'attività professionale.
12 Nella fattispecie concreta, nessuno degli indispensabili requisiti statuiti dalla Corte
Nomofilattica sembra ricorrere:
- in data 04.01.2022 il Dr. Medico Chirurgo, emetteva, con Persona_2 riferimento a ST Tonarelli, un certificato dal seguente tenore letterale: “Il paziente presenta affezione dell'albero respiratorio, con ipertermia e tosse.
Necessita di riposo domiciliare per giorni 10” (Documento unico, allegato all'atto denominato “Istanza di rimessione in termini” depositato in data 08.02.2022 dall'Avv. ST Tonarelli);
- il giorno 03.02.2022 era la data della prima udienza di comparizione e trattazione fissata nell'atto di citazione, notificato in data 28/10/2021, introduttivo del presente processo;
- in data 08.02.2022 l'Avv. ST Tonarelli depositava un atto denominato “Istanza di rimessione in termini” cui allegava il suddetto certificato.
La semplice cronologia dei suddetti eventi evidenzia che, nella presente fattispecie, la malattia, che ha colpito l'Avv. ST TONARELLI, appare del tutto priva degli indispensabili requisiti consistenti nel carattere improvviso ed imprevedibile e nella gravità tale da costituire totale ed assoluto impedimento a svolgere l'attività professionale:
- il requisito del carattere improvviso ed imprevedibile della malattia difetta totalmente, posto che già in data 04.01.2022, ossia numerosi giorni prima della scadenza del termine di legge per una tempestiva costituzione in giudizio, l'Avv.
ST TONARELLI era (e sapeva di essere) in stato di salute non ottimale;
- pertanto egli disponeva di tutto il tempo necessario per “organizzarsi per lo svolgimento delle attività ordinarie” (per adoperare le parole della Cassazione), in modo tale da costituirsi in giudizio almeno venti giorni prima della data dell'udienza di prima comparizione e trattazione fissata nell'atto di citazione (data che egli conosceva da tempo, posto che l'atto di citazione gli era stato notificato in data
28/10/2021);
- anche il requisito della gravità tale della malattia da costituire totale (ossia assoluto) impedimento allo svolgimento dell'attività professionale difetta totalmente nel caso di specie, posto che il certificato medico indica semplicemente una “affezione dell'albero respiratorio, con ipertermia e tosse” ed indica semplicemente una necessità di “riposo domiciliare”;
- risulta dunque evidente che la malattia in questione, rientrando semplicemente nella categoria dello “stato di salute non ottimale” adoperata dalla Cassazione, non
13 poteva in alcun modo costituire un impedimento totale ed assoluto a svolgere l'attività professionale.
Alla luce dei suddetti motivi di fatto e di diritto, non può non trovare piena conferma in questa sede l'ordinanza depositata in data 01/09/2022 con la quale è stata rigettata l'istanza di rimessione in termini.
La suddetta ordinanza merita piena conferma in questa sede anche per un altro ordine di motivi, parimenti evidenziato dalla semplice cronologia degli eventi sopra riportata: la tardività della stessa istanza di rimessione in termini.
Si rileva infatti che, secondo consolidato orientamento della Cassazione:
- “La rimessione in termini ai sensi dell'art. 153 c.p.c. presuppone che la parte si attivi immediatamente al palesarsi della necessità di svolgere un'attività processuale ormai preclusa, non essendo sufficiente che l'istanza sia depositata solo prima dell'udienza utile alla deliberazione della stessa” (Cassazione civile sez. I,
30/07/2024, n.21282);
- “La rimessione in termini, sia nella norma dettata dall'art. 184-bis c.p.c. che in quella di più ampia portata contenuta nell'art. 153, comma 2, c.p.c., presuppone che la parte incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile si attivi con tempestività e, cioè, in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo” (Cassazione civile sez. III,
11/11/2020, n.25289).
Nel caso di specie si osserva come, al contrario, l'Avv. ST Tonarelli, anziché formulare “immediatamente” e “tempestivamente” (in conformità ai principi giuridici sopra richiamati) l'istanza, abbia richiesto la rimessione in termini solo in data 08/02/2022, ossia ben venticinque giorni dopo la cessazione del summenzionato stato di malattia certificata (pur qualificabile tuttavia quale mero “stato di salute non ottimale”) e dopo la scadenza del termine, pari a 20 giorni anteriori all'udienza di prima comparizione fissata in atto di citazione (03/02/2022) per una tempestiva costituzione in giudizio (onde evitare le decadenze dalla facoltà di chiamare terzi in causa e dalla facoltà di sollevare eccezioni in senso stretto) e addirittura successivamente alla data (03.02.2022) fissata in atto di citazione per l'udienza di prima comparizione e trattazione.
Per quanto sopra espresso, si ritiene inevitabile la piena conferma, in questa sede, dell'ordinanza depositata in data 01/09/2022 con la quale è stata rigettata l'istanza di rimessione in termini depositata in data 08.02.2022 dall'Avv. ST TONARELLI.
14 Da quanto premesso, discende che il convenuto si è, di fatto e sostanzialmente, costituito in giudizio in data 08/02/2022 con l'atto denominato “Istanza di rimessione in termini”. Tale atto costituisce la prima difesa utile successiva all'atto di citazione notificato.
Pertanto, con esso il convenuto avrebbe avuto l'onere di prendere specifica e chiara posizione sui fatti specificamente e chiaramente allegati dall'attrice a sostegno delle domande giudiziali formulate.
Inoltre, alla data, 08.02.2022 (successiva di cinque giorni rispetto alla data,
03.02.2022, indicata in atto di citazione quale data fissata per la prima udienza di comparizione e trattazione) in cui depositava il suddetto atto, il convenuto risultava già oggettivamente ed irrimediabilmente decaduto tanto dalla facoltà di chiamare in causa terzi quanto dalla facoltà di sollevare eccezioni in senso stretto ossia non rilevabili d'ufficio dal giudice.
A riprova e conferma della corrispondenza a diritto delle valutazioni ora svolte si soggiunge quanto segue.
L'art. 166 c.p.c. dispone: “Il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, o almeno dieci giorni prima nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell'articolo 163 bis ovvero almeno venti giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo 168 bis, quinto comma, depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente la comparsa di cui all'articolo 167 con la copia della citazione notificata, la procura e i documenti che offre in comunicazione”.
Tale disposizione normativa è stata costantemente interpretata ed applicata in conformità ad un consolidato e condivisibile principio di diritto statuito dalla Suprema
Corte, espresso nella seguente massima in termini: “Ai fini del calcolo dei termini minimi a comparire di cui all'art. 163 bis cod. proc. civ., decorrenti dalla data della notifica della citazione (in primo grado ed in appello), occorre fare riferimento alla data dell'udienza fissata in citazione, fermo restando che, in caso di inosservanza dei predetti termini, la nullità della citazione non è sanata quando essi risultino rispettati per effetto del differimento dell'udienza a norma dell'art. 168 bis, quarto e quinto comma, cod. proc. civ.”
(Cassazione civile sez. I, 02/07/2014, n.15128, Cassazione civile sez. II, 30/01/2017,
n.2299, Cassazione civile sez. II, 07/05/2020, n.8638).
L'art. 167 c.p.c. ratione temporis applicabile indica le conseguenze di una costituzione tardiva: “Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attore a
15 fondamento della domanda, indicare le proprie generalità e il codice fiscale, i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione, formulare le conclusioni.
A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. (…)
Se intende chiamare un terzo in causa, deve farne dichiarazione nella stessa comparsa e provvedere ai sensi dell'articolo 269”.
Nel caso di specie l'atto di citazione fissava l'udienza di prima comparizione e trattazione per il giorno 03/02/2022, mentre l'Avv. ST Tonarelli si costituiva in giudizio, mediante il deposito di “Istanza di rimessione in termini” solo in data 08/02/2022, restando di conseguenza certamente decaduto dalla facoltà di chiamare in causa (in manleva), quale terzo, la compagnia assicuratrice della responsabilità civile professionale ed altresì dalla facoltà di sollevare eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio.
La condotta processuale dell'Avv. Tonarelli ha comportato delle conseguenze anche sul piano dell'accertamento dei fatti di causa.
A norma dell'art. 115 primo comma c.p.c.: “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”.
In attuazione di detto principio, la giurisprudenza ha stabilito: “Il convenuto è tenuto
a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata ad una contestazione non chiara e specifica. Questo onere si coordina con quello di allegazione dei fatti di causa che incombe sull'attore, sicché la mancata allegazione puntuale dei fatti costitutivi, modificativi
o estintivi rispetto ai quali opera il principio di non contestazione, esonera il convenuto, che abbia genericamente negato il fatto, altrettanto genericamente allegato, dall'onere di compiere una contestazione circostanziata” (Cassazione civile sez. III, 08/09/2022,
n.2651).
L'Avv. ST Tonarelli, nel proprio atto depositato in data 08/02/2022, denominato
“Istanza di rimessione in termini” ma avente (per le ragioni più volte sopra enunciate) natura giuridica sostanziale di comparsa di costituzione e di risposta, ha del tutto omesso di prendere posizione sui fatti chiaramente e specificamente allegati da parte attrice a sostengo delle proprie domande giudiziali.
16 Conseguentemente, in applicazione dell'art. 115 c.p.c., i fatti allegati da parte attrice a fondamento delle domande giudiziali dalla medesima formulate in Parte_1
atto di citazione, essendo stati allegati in modo chiaro e specifico e non essendo stati in alcun modo contestati da parte convenuta, Avv. ST TONARELLI, nella prima difesa utile, devono essere ritenuti accertati siccome fatti pacifici, in quanto tali non necessitanti di istruttoria.
La responsabilità professionale dell'Avv. ST Tonarelli
Poste queste premesse, rilevato che l'operato professionale del convenuto, così come ricostruito dall'attrice, è da ritenersi pacifico per il principio di non contestazione;
considerato altresì che, nei successivi atti, il convenuto sostanzialmente conferma le scelte difensive che ha operato nel procedimento n. 1657/2017 R.G. Tribunale di Massa;
occorre verificare se, nel caso di specie, sussista responsabilità professionale dell'Avv.
Tonarelli.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “Ai fini dell'accoglimento della domanda di risarcimento del danno da responsabilità professionale dell'avvocato non basta la prova della negligenza del professionista, […], occorrendo anche la prova del danno e della sua derivazione causale dall'inadempimento del legale” (Cass. 25076/2024).
Per quanto riguarda il contestato errore professionale per non aver esperito correttamente la procedura di mediazione obbligatoria, per ammissione della stessa attrice, “l'improcedibilità della domanda non si produceva unicamente in ragione della rinuncia avversaria”.
Quel che rileva ai fini della causa in oggetto è che l'improcedibilità non è stata dichiarata. Di conseguenza, anche laddove vi fosse stata una negligenza professionale, questa non può aver causato alcun danno. Si deve dunque ritenere infondata la richiesta di risarcimento per tale profilo di responsabilità.
Relativamente alla responsabilità dell'Avv. Tonarelli per aver introdotto una causa palesemente infondata, si rammenta che, secondo gli insegnamenti della Cassazione:
“La scelta di una determinata strategia processuale da parte dell'avvocato è fonte di responsabilità nei confronti del cliente, nel caso in cui l'inadeguatezza rispetto al raggiungimento del risultato perseguito da quest'ultimo sia valutata dal giudice di merito ex ante, in relazione alla natura e alle caratteristiche della controversia e all'interesse del cliente ad affrontarla con i relativi oneri, dovendosi in ogni caso valutare anche il
17 comportamento successivo tenuto dal professionista nel corso della lite. Lo svolgimento di un'attività professionale, da parte del legale, totalmente inutile, già ex ante pronosticabile come tale, non gli attribuisce alcun diritto al compenso” (Cass. sez. II, 08/02/2023,
n.3822); in particolare è stato specificato che, “In tema di responsabilità dell'avvocato verso il cliente, è configurabile un'imperizia del professionista allorché questi ignori o violi precise disposizioni di legge, ovvero erri nel risolvere questioni giuridiche prive di margine di opinabilità, mentre la scelta di una determinata strategia processuale può essere foriera di responsabilità purché la sua inadeguatezza al raggiungimento del risultato perseguito dal cliente sia valutata (e motivata) dal Giudice di merito "ex ante" e non ex post, sulla base dell'esito del giudizio, restando comunque esclusa in caso di questioni rispetto alle quali le soluzioni dottrinali e/o giurisprudenziali presentino margini di opinabilità in astratto
o con riferimento al caso concreto tali da rendere giuridicamente plausibili le scelte difensive compiute dal legale ancorché il giudizio si sia concluso con la soccombenza del cliente” (Cass. sez. III, 22/11/2018, n.30169).
La responsabilità professionale dell'Avv. ST TONARELLI si ricollega all'istituto di cui all'art. 732 c.c., rubricato “Diritto di prelazione” il cui testo normativo ha, per quanto rileva in questa sede, il seguente tenore letterale: “Il coerede, che vuole alienare a un estraneo la sua quota o parte di essa, deve notificare la proposta di alienazione, indicandone il prezzo, agli altri coeredi, i quali hanno diritto di prelazione. Questo diritto deve essere esercitato nel termine di due mesi dall'ultima delle notificazioni. In mancanza della notificazione, i coeredi hanno diritto di riscattare la quota dall'acquirente e da ogni successivo avente causa, finché dura lo stato di comunione ereditaria”.
Nel caso di specie, è pacifico che il IG. (quale coniuge superstite Parte_2
di ) ed i IGg.ri , , , , Persona_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , , , , Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11 Pt_12
abbiano ereditato da l'immobile sito in via Fosso Nuovo e il libretto
[...] Persona_1
postale.
Altrettanto pacifico è che (parte attrice) sia succeduta mortis causa a Parte_1
nelle quote di cui quest'ultimo era titolare in relazione ai su indicati diritti Parte_2
reali.
L'Avv. Tonarelli introduceva e coltivava, per l'odierna attrice e contro i coeredi di Per_1
una causa per la dichiarazione della nullità dell'alienazione a terzi, estranei alla
[...] comunione ereditaria, della quota ereditaria, in quanto effettuata in violazione dell'art. 732
c.c (proc. n. 1657/2021 R.G. Tribunale di Massa). La causa veniva definita con sentenza
18 n. 120/2021 del Tribunale di Massa, che rigettava nel merito la domanda giudiziale formulata dall'Avv. ST TONARELLI per Parte_1
Condivisibilmente, il Giudice del procedimento de quo osservava quanto segue: “Il diritto di prelazione previsto dall'art. 732 c.c. è inerente alla qualità di coerede e costituisce un diritto personale ed intrasmissibile, e non una qualità intrinseca alla quota, o una situazione giuridica autonoma, che possa essere trasferita da sola. Ne consegue che tale diritto di prelazione non può circolare neppure per successione mortis causa, e non spetta, pertanto, all'erede del coerede” (Cit. Cass. sez. VI, 16/03/2012, n.4277).
Tale principio è assai risalente e costantemente ribadito nel tempo dalle diverse pronunce di legittimità e di merito (a titolo meramente esemplificativo: Cass. nn. 5795/1982,
4777/1983, 1151/1992, 12504/2018; Corte d'Appello di Cagliari 138/2015, Tribunale di
Salerno 89/2016).
Tutto ciò considerato, si ritiene che, secondo un giudizio ex ante, il professionista, già prima di instaurare il giudizio, avrebbe potuto e dovuto rendersi conto dell'impossibilità di accoglimento della domanda giudiziale della sua assistita in relazione al diritto di prelazione ex art. 732 c.c., non potendo ravvisarsi margini di discrezionalità circa l'infondatezza della sua pretesa;
pertanto, l'instaurazione del giudizio e la sua coltivazione nonostante questa evidenza, unito alla mancanza di informazioni all'assistita sino all'emissione della sentenza (circostanza da ritenersi non contestata), sono stati causa della soccombenza della lite e fonti di responsabilità professionale a carico dell'avvocato.
La quantificazione dei danni risarcibili.
Con riferimento alle anticipazioni relative all'introduzione del giudizio (Euro 786,00 doc. 15 allegato all'atto di citazione), spese per l'introduzione dei procedimenti di mediazione
(Euro 48,50, domanda di mediazione, doc. 6 allegato all'atto di citazione), alla refusione delle spese di lite alla controparte (Euro 6.487,10, doc. n. 14 allegato all'atto di citazione), spese di registrazione sentenza (Euro 208,75, docc. nn. 22, 23 allegati alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.), si deve ritenere che tali esborsi siano diretta conseguenza della condotta imperita dell'Avv. Tonarelli, in quanto ove quest'ultimo non avesse intrapreso un'azione manifestamente infondata, l'attrice non avrebbe dovuto affrontare le suindicate spese. In considerazione della non contestazione da parte del convenuto, come esplicitata nel paragrafo precedente, e della documentazione prodotta, la domanda si deve ritenere fondata.
19 Veniamo ora alla pretesa di ristoro degli “esborsi sostenuti o da sostenersi per lo studio dell'intero fascicolo di causa da parte di altro legale e per la formulazione di parere relativo all'opportunità o meno del gravame, stimabili in Euro 2.835,00 oltre accessori di legge”.
In considerazione della non contestazione da parte del convenuto, l'allegazione dell'attrice deve essere considerata provata.
A seguito dell'emissione della sentenza n. 120/2021 del Tribunale di Massa e della comunicazione di rinuncia al mandato (doc. 13 parte attrice) da parte dell'Avv. Tonarelli, la IG.ra si è rivolta ad un altro legale al fine di valutare l'opportunità di proporre Pt_2
appello.
Il nuovo legale, giudicando infondata l'azione originariamente proposta a mezzo dell'Avv.
Tonarelli, suggeriva alla sua assistita di non proporre appello, valutando sussistente una responsabilità professionale a carico dell'avv. Tonarelli.
Anche questa spesa è da considerarsi riconducibile alla responsabilità professionale dell'Avv. Tonarelli. Infatti, se quest'ultimo non avesse iniziato e proseguito un'azione manifestamente infondata, l'attrice non avrebbe dovuto avvalersi della consulenza di un altro legale e farsi carico della relativa spesa.
Relativamente ai compensi dell'Avv. Tonarelli, per i principi di diritto espressi nel paragrafo precedente, si deve osservare che, in caso di attività professionale che si sia rivelata inutile o dannosa, non sono dovuti compensi al professionista. Resta ora da vagliare la fondatezza delle domande di restituzione di quanto asseritamente versato.
La somma di Euro 1.000,00, che sarebbe stata corrisposta tramite il pagamento per conto di quest'ultimo della fornitura di pavimento, per quanto premesso nel paragrafo precedente, si deve ritenere non contestata e pertanto provata.
Invece, con riferimento agli altri Euro 5.000,00, che la avrebbe pagato in contati, Pt_2
si deve rilevare come, secondo la giurisprudenza di legittimità, il principio di non contestazione non ha valenza assoluta. Infatti: “Se solleva la parte dall'onere di provare il fatto non specificamente contestato dal convenuto costituito, non esclude tuttavia che il giudice, ove dalle prove comunque acquisite emerga la smentita di quel fatto o una sua diversa ricostruzione, possa pervenire ad un diverso accertamento;
l'art. 115 c.p.c., comma 1, non reca alcuna finzione di dimostrazione del fatto non specificatamente contestato, bensì si limita a stabilire una relevatio ab onere probandi a favore della parte che lo ha allegato;
la circostanza narrata, in difetto di una specifica contestazione, dovrà essere valutata dal giudice nella formazione del suo convincimento, potendo, pur sola e indimostrata, fondare la decisione, ma potrà anche essere reputata inesistente, qualora
20 constino agli atti prove in senso contrario” (Cassazione civile sez. III, 07/06/2023,n.16028,
v. in tal senso Cass. 04/04/2012, n. 5363; v. anche, conff. Cass. 10/07/2009, n. 16201;
15/11/2018, n. 29404; 20/12/2016, n. 26395; 09/07/2020, n. 14448; 17/02/2023, n. 5166).
Nel presente giudizio, sebbene al momento della costituzione in giudizio il convenuto non abbia contestato la ricostruzione effettuata dall'attrice, quest'ultima ha deferito giuramento decisorio con note per l'udienza del 10/01/2024. Con ordinanza del 29/03/2024 il Giudice ha fissato udienza per l'assunzione del giuramento decisorio.
All'udienza del 17/05/2024, il convenuto ha prestato giuramento: “Io Avv. ST Tonarelli giuro di non aver mai ricevuto la somma di Euro 5.000,00 in contanti da parte della SI.ra
a titolo di compenso per le prestazioni da me svolte relativamente al Parte_1
rapporto professionale oggetto di causa, in particolare in n. 3 pagamenti di Euro 3.000,00,
Euro 1.000,00 ed Euro 1.000,00”.
In comparsa conclusionale, parte attrice prendeva atto del giuramento decisorio dichiarando di voler “assumere le opportune iniziative penalistiche, ragion per cui si vedrà all'esito delle stesse sull'effettività o meno di detto pagamento”, non deducendo tuttavia alcun elemento che possa indurre, allo stato, a ritenere la falsità del giuramento.
L'art. 2736 c.c. così dispone: "Il giuramento è di due specie: 1) è decisorio quello che una parte deferisce all'altra per farne dipendere la decisione totale o parziale della causa”.
L'art. 2738 c.c. prevede: “Se è stato prestato il giuramento deferito o riferito, l'altra parte non è ammessa a provare il contrario, né può chiedere la revocazione della sentenza qualora il giuramento sia stato dichiarato falso”.
Alla luce del principio espresso dalla suindicata giurisprudenza, della valenza decisiva attribuita dalla legge a tale giuramento, in considerazione del fatto che è stata la stessa parte attrice a far dipendere la decisione parziale della causa dal giuramento decisorio, si ritiene che la domanda relativa al risarcimento/rimborso dei 5.000,00 euro che sarebbero stati corrisposti in contanti all'Avv. Tonarelli a titolo di compenso non possa trovare accoglimento.
Secondo giurisprudenza di legittimità: “In tema di inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, al danneggiato spettano la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante, a decorrere dal giorno della verificazione dell'evento dannoso, poiché
l'obbligazione di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito non di valuta, ma di valore, che tiene luogo della materiale utilità che il creditore
21 avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli” (Cassazione civile sez. I,
27/12/2022, n.37798).
In applicazione di detto principio, le voci di spesa devono essere rivalutate dalla data del sorgere del credito all'ultimo indice di rivalutazione disponibile (01/2025), oltre agli interessi legali fino alla data della delibera. Di conseguenza gli importi relativi alle suindicate voci di danno possono essere così quantificati:
- spese introduzione giudizio (ricevute del 20/06/2017 doc. 15 di cui all'atto di citazione): capitale iniziale Euro 786,00, rivalutato all'ultimo indice disponile
(01/2025) Euro 940,84, a cui devono aggiungersi gli interessi legali fino alla deliberazione della sentenza, per un risultato pari ad Euro 1.037,89;
- spese introduzione mediazione (istanza del 20/12/2016): capitale iniziale Euro
48.50, rivalutato all'ultimo indice disponile (01/2025) Euro 58,44, a cui devono aggiungersi gli interessi legali fino alla deliberazione della sentenza, per un risultato pari ad Euro 64,51;
- refusione delle spese di lite alla controparte (ordine bonifico del 14/04/2021) doc. n.
14 allegato all'atto di citazione): capitale iniziale Euro 6.487,10, rivalutato all'ultimo indice disponile (01/2025) Euro 7.563,96, a cui devono aggiungersi gli interessi legali fino alla deliberazione della presente sentenza, per un risultato pari ad Euro
8.252,97;
- spese di registrazione sentenza (F23 del 04/03/2022, doc. n. 23 allegati alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.): capitale iniziale Euro 208,75, rivalutato all'ultimo indice disponile (01/2025) Euro 229,63, a cui devono aggiungersi gli interessi legali fino alla deliberazione della presente sentenza, per un risultato pari ad Euro 250,03;
- compensi corrisposti all'Avv. Tonarelli (interessi e rivalutazione su notula inviata unitamente alla rinuncia al mandato in data 06/04/2021, doc. 13 allegato all'atto di citazione): capitale iniziale Euro 1.000,00, rivalutato all'ultimo indice disponile
(01/2025) Euro 1.166,00, a cui devono aggiungersi gli interessi legali fino alla deliberazione della presente sentenza, per un risultato pari ad Euro 1.272,23.
***
22 Le eccezioni di compensazione sollevate dal convenuto.
Il convenuto eccepisce di essere creditore nei confronti della IGnora in virtù Pt_2
della sua attività professionale per vicende estranee al presente giudizio (assistenza giudiziale innanzi al Tribunale di Firenze, consulenza in favore del figlio minore dell'attrice, attività stragiudiziale per un albero che sarebbe caduto all'interno dell'immobile di cui l'attrice è comproprietaria, difesa penale del marito dell'attrice) ed altresì in forza di attività extraprofessionale (ringhiera ceduta al marito dell'attrice).
In primo luogo, si rammenta che l'art. 1242 c.c. stabilisce: “La compensazione estingue i due debiti dal giorno della loro coesistenza. Il giudice non può rilevarla d'ufficio”. Ai sensi dell'art. 167 comma 2 c.p.c., il convenuto nella comparsa di risposta: “A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali
e di merito che non siano rilevabili d'ufficio”.
Con riguardo all'eccezione di compensazione occorre distinguere fra compensazione propria e compensazione impropria. Infatti, per la giurisprudenza di legittimità: “In tema di estinzione delle obbligazioni, la compensazione impropria (o atecnica) riguarda crediti e debiti che hanno origine da uno stesso rapporto e risolvendosi in una verifica delle reciproche poste attive e passive delle parti, consente al giudice di procedere d'ufficio al relativo accertamento, anche in grado di appello, senza che sia necessaria un'eccezione di parte o una domanda riconvenzionale, sempre che l'accertamento si fondi su circostanze fattuali tempestivamente acquisite al processo e senza che rilievi la riserva della parte di esercitare il controcredito in altro giudizio o la pendenza di esso”
(Cassazione civile sez. II, 13/03/2024, n.6700).
Nel caso di specie, non vi è dubbio che i crediti che il convenuto vorrebbe portare in compensazione derivino da rapporti diversi da quello dedotto in giudizio (alcuni addirittura sarebbero col coniuge dell'odierna attrice).
Pertanto, può con certezza escludersi che si verta in tema di compensazione impropria o atecnica, rilevabile d'ufficio.
Vertendosi, per contro, in tema di compensazione propria o tecnica, deve prendersi atto che si tratta di una eccezione in senso stretto ossia non rilevabile d'ufficio dal giudice, ma rilevabile esclusivamente su istanza di parte da formularsi, sotto pena di decadenza, nella comparsa di costituzione e di risposta da depositarsi tempestivamente ossia almeno venti giorni prima della data fissata in atto di citazione per la celebrazione della prima udienza di comparizione e trattazione.
Non avendo il convenuto proposto l'eccezione di compensazione nella comparsa di risposta depositata tempestivamente, non essendosi costituito tempestivamente (come
23 ampiamente acclarato supra), la relativa eccezione non può che considerarsi inammissibile, siccome decaduta.
La domanda di riconsegna dei documenti.
Il codice deontologico forense prevede all'art. 33 che: “L'avvocato, se richiesto, deve restituire senza ritardo gli atti ed i documenti ricevuti dal cliente e dalla parte assistita per
l'espletamento dell'incarico e consegnare loro copia di tutti gli atti e documenti, anche provenienti da terzi, concernenti l'oggetto del mandato e l'esecuzione dello stesso sia in sede stragiudiziale che giudiziale, fermo restando il disposto di cui all'art. 48, terzo comma, del presente codice.
L'avvocato non deve subordinare la restituzione della documentazione al pagamento del proprio compenso”.
In questa sede civile, la violazione delle norme di cui al Codice Deontologico appare suscettibile di essere valutata quale indizio di una responsabilità professionale a titolo colposo e segnatamente a titolo di colpa (non generica ma) specifica, ossia dovuta a violazione di specifiche norme contenute in “leggi, regolamenti, ordini o discipline”.
Secondo le Sezioni Unite: “L'avvocato deve consegnare al cliente i documenti richiesti, anche quando quest'ultimo non ha provveduto al pagamento delle spese e competenze legali;
sicché, il professionista che omette la consegna, commette illecito disciplinare (artt.
42 e 43 c.d.f.). La formale messa a disposizione dei documenti da parte dell'avvocato non esclude la responsabilità disciplinare del professionista se ne è stata concretamente e di fatto impedita la materiale apprensione” (Cassazione civile sez. un., 17/11/2011, n.24080).
Detto obbligo è sancito indirettamente anche dall'art. 2961 comma 1 c.c., il quale dispone:
“I cancellieri, gli arbitri, gli avvocati, e i patrocinatori legali sono esonerati dal rendere conto degli incartamenti relativi alle liti dopo tre anni da che queste sono state decise o sono altrimenti terminate”.
Considerato che l'Avv. Tonarelli, come sopra specificato, non ha tempestivamente contestato la ricostruzione operata dall'attrice; considerato altresì che, in ogni caso, il convenuto non ha addotto alcuna prova che potesse smentire l'assunto avversario;
anche la mancata riconsegna alla IG.ra di fascicoli, atti e documenti relativi ad Pt_2 incarichi professionali dalla medesima conferiti all'Avv. Tonarelli, deve ritenersi pacifica.
Pertanto la relativa domanda di condanna deve essere accolta.
24 La domanda ex art. 89 c.p.c.
Parte attrice richiede la cancellazione di espressioni ritenute sconvenienti ed offensive, contenute nell'atto denominato “Comparsa di costituzione e risposta con chiamata in causa del terzo ex art. 167 e 269 c.p.c.”, depositato in data 21/03/2022 dall'Avv. ST Tonarelli quale convenuto nel presente processo.
Secondo la giurisprudenza di legittimità: “Non sussistono gli estremi per il risarcimento del danno ex art. 89 c.p.c. ove le espressioni contenute negli scritti difensivi, nei confronti di controparte, non eccedano dalle eIGenze difensive e siano preordinate a dimostrare la scarsa attendibilità delle sue affermazioni. I presupposti per il risarcimento del danno ex art. 89 c.p.c., ove le espressioni contenute negli scritti difensivi non siano dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo, così rivelando un intento offensivo nei confronti della controparte, ma, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle eIGenze difensive, siano preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni" (Cass. Sez. 2, sent. n.
17325/2015, Cassazione civile sez. III, 17/10/2019, n.26318).
La giurisprudenza di merito ha poi specificato: “Ai sensi dell'art. 89 c.p.c., il giudice può ordinare che le frasi inappropriate o offensive vengano rimosse dagli atti del processo.
Affinché possa farsi ricorso a tale rimedio, è necessario che le frasi incriminate siano esclusivamente volte a insultare la parte avversa, senza alcuna relazione con le eIGenze della difesa, degenerando in attacchi gratuiti alla reputazione altrui. Di conseguenza, laddove il linguaggio utilizzato sia conforme e rispettoso dei criteri della pertinenza e della continenza formale, la richiesta di cancellazione deve essere respinta” (Tribunale Palermo sez. III, 15/09/2023, n.3996).
Si riportano qui di seguito, alla lettera, le espressioni scritte dal convenuto nella suddetta comparsa: “parte avversa appalesa, con tutta evidenza, che non è dotata di autonomi elementi di conoscenza, utili e strumentali, per comprendere adeguatamente, il giusto IGnificato della mentovata frase"; è stata determinata dalla difficoltà Parte_1
che la stessa trovava di apprendere concetti e argomentazioni liberamente fruibili da tutti, esclusa la che per ragioni di salute ha avuto un qualche decadimento psicofisico Pt_2
che le ha talora compromesso la lucidità intellettiva, di apprendere per iscritto concetti basilari”; “brillante asserzione”; “indecorosa richiesta”, “[…] speciosa domanda. Dunque, il superamento della soglia di quella che si ritiene la minima presentabilità di una domanda giudiziale”.
25 Le espressioni utilizzate dall'Avv. Tonarelli non sembrano preordinate a dimostrare la scarsa attendibilità delle affermazioni della sua controparte. Al contrario, appaiono piuttosto rivolte a screditare le capacità intellettive della IGnora e le competenze Pt_2 professionali dell'Avv. Andreazzoli.
Di conseguenza si ritiene di dover accogliere la richiesta di cancellazione avanzata dall'attrice.
Parte attrice richiede altresì “l'assegnazione a ciascuna persona offesa di una somma a titolo di risarcimento del danno, anche non patrimoniale, mediante condanna di controparte al pagamento di un importo che viene proposto
➢ in EURO 3.500,00 a favore della SI.ra Parte_1
➢ in EURO 5.000,00 a favore dell'Avv. Nicola Andreazzoli;
o, in alternativa, delle somme che il SI. Giudice riterrà giuste ed eque”.
A sostegno della propria domanda, con riferimento alle affermazioni indirizzate alla IGnora allega: “non vi è chi non possa sentirsi gravemente offeso da simili gratuite Pt_2 affermazioni, aventi il solo fine di denigrare ed irridere”.
A sua volta, l'Avv. Andreazzoli è stato descritto come “non dotato di autonomi elementi di conoscenza, utili e strumentali, per comprendere adeguatamente il giusto IGnificato” e quale professionista che formulerebbe “indecorose richieste” e “speciose domande”, che avrebbe superato la “soglia di quella che si ritiene la minima presentabilità di una domanda giudiziale”.
Secondo la giurisprudenza di legittimità “il pregiudizio all'onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è in re ipsa, identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione
e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima” (Cassazione civile sez. I, 05/04/2024, n.9068, in tema di diffamazione, ma applicabile anche al caso di specie, vista l'identità del bene giuridico tutelato) ed ancora,
“La quantificazione del danno sofferto, può essere raggiunta anche mediante presunzioni, atteso che per la configurazione di una presunzione giuridicamente valida non occorre che
l'esistenza del fatto ignoto rappresenti l'unica conseguenza possibile di quello noto, ma è sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull' id quod plerumque accidit, sicché il giudice può trarre il
26 suo libero convincimento dall'apprezzamento discrezionale degli elementi indiziari prescelti, purché dotati dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza, mentre non può attribuirsi valore probatorio ad una presunzione fondata su dati meramente ipotetici” (ConIGlio di Stato sez. VI, 15/02/2021, n.1354).
Per quanto riguarda la IG.ra , l'offesa appare particolarmente rilevante, Parte_1
in quanto viene descritta come soggetto con minorate capacità, tali da renderla incapace
“di apprendere concetti e argomentazioni liberamente fruibili da tutti, esclusa la ; Pt_2
di conseguenza si deve senza dubbio ritenere sussistente un danno alla reputazione, all'onore ed alla dignità nella misura richiesta dall'attrice.
Relativamente all'Avv. Andreazzoli, quel che rileva maggiormente è che le espressioni ingiuriose riguardano direttamente la dignità personale e le competenze professionali del professionista e sono state riportate all'interno di atti giudiziari, sottoposti all'attenzione di
Giudici e personale di cancelleria.
Conseguentemente, si ritiene di dover riconoscere il risarcimento del danno nella misura richiesta, ritenendo fondata la domanda in punto an et quantum.
La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che “La domanda di risarcimento del danno per fatto illecito, include implicitamente sia gli interessi compensativi sia la rivalutazione monetaria, componenti indispensabili del risarcimento, il giudice di merito deve riconoscerli anche se non espressamente richiesti, evitando
l'ultrapetizione, pure in grado di appello” (Cassazione civile sez. II, 17/10/2024, n.2692).
Essendo indubbio che le espressioni offensive riferite dall'Avv. Tonarelli costituiscono fatto illecito, alle somme riconosciute a titolo di risarcimento del danno devono essere applicati interessi e rivalutazione dal momento dell'evento lesivo, costituito dal deposito dello scritto contenente le espressioni ingiuriose (21/03/2022) secondo il seguente prospetto:
- quanto alla IGnora capitale iniziale Euro 3.500,00, rivalutato Parte_1 all'ultimo indice disponile (01/2025) Euro 3.850,00, a cui devono aggiungersi gli interessi legali fino alla deliberazione della presente sentenza, per un risultato pari ad Euro 4.190,51.
- quanto all'Avv. Nicola Andreazzoli: capitale iniziale Euro 5.000,00, rivalutato all'ultimo indice disponile (01/2025) Euro 5.500,00, a cui devono aggiungersi gli interessi legali fino alla deliberazione della presente sentenza, per un risultato pari ad Euro 5.923,56.
27 Le Spese Processuali
Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
In tema di determinazione del valore della lite, nella giurisprudenza di legittimità è rinvenibile il seguente principio di diritto: “In caso di accoglimento solo in parte della domanda ovvero di parziale accoglimento dell'impugnazione, il giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del "decisum")” (Cass. 22160/2023,
8449/2023).
Pertanto, il valore della causa è da ritenersi pari a quanto riconosciuto, vale a dire ad Euro 20.991,70.
Le spese processuali, sono liquidate, ratione temporis, in applicazione del D.M.
Giustizia 10 Marzo 2014, n. 55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 – in G.U., Serie Generale 02.04.2014, n.
77, entrato in vigore in data 03.04.2014), s.m.i., tra cui segnatamente il D.M. n. 147 del
13/08/2022, e delle allegate “Tabelle parametri forensi”, scaglione di valore da Euro 5.201 ad Euro 26.000 (valore della causa: Euro 20.991,70 secondo il suindicato criterio del decisum), nei valori standard per tutte le fasi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Massa, Sezione civile unica, in composizione monocratica, nella persona del dr. Alessandro Pellegri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni contraria o diversa domanda, istanza, azione, eccezione, deduzione e difesa, decide ciò che segue:
1. ACCERTA e, per l'effetto, DICHIARA, per le causali di cui in parte motiva, la responsabilità civile professionale dell'Avv. ST TONARELLI;
conseguentemente,
2. DICHIARA TENUTO e per l'effetto CONDANNA l'Avv. ST TONARELLI al pagamento in favore dell'attrice, della somma pari ad Euro Parte_1
10.877,63, a titolo di risarcimento del danno derivante, per le causali di cui in parte motiva, da responsabilità civile professionale dell'avvocato, oltre interessi legali dalla deliberazione della presente sentenza al saldo;
conseguentemente,
3. ACCERTA e, per l'effetto, DICHIARA, per le causali di cui in parte motiva, che l'Avv. ST TONARELLI non ha diritto ad alcun compenso per all'attività professionale ricollegata alla domanda di mediazione n. 295/2016 promossa dinanzi all'Organismo di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Massa Carrara ed a quella, sia giudiziale che stragiudiziale, riconnessa alla domanda ed ai diritti azionati con la causa iscritta al n. R.G. 1657/2017 del Tribunale di Massa;
4. DICHIARA TENUTO e per l'effetto CONDANNA l'Avv. ST TONARELLI, alla immediata consegna a di tutti i fascicoli, giudiziali e non, nella Parte_1
28 loro integralità, completi di atti e documenti originali, con riferimento a tutti i rapporti intercorsi inter partes;
5. ACCERTA e, per l'effetto, DICHIARA, per le causali di cui in parte motiva, il contenuto offensivo e sconveniente delle espressioni “parte avversa appalesa, con tutta evidenza, che non è dotata di autonomi elementi di conoscenza, utili e strumentali, per comprendere adeguatamente, il giusto IGnificato della mentovata frase"; è stata determinata dalla difficoltà che la stessa trovava di Parte_1 apprendere concetti e argomentazioni liberamente fruibili da tutti, esclusa la che per ragioni di salute ha avuto un qualche decadimento psicofisico che Pt_2 le ha talora compromesso la lucidità intellettiva, di apprendere per iscritto concetti basilari”; “brillante asserzione”; “indecorosa richiesta”, “[…] speciosa domanda.
Dunque, il superamento della soglia di quella che si ritiene la minima presentabilità di una domanda giudiziale” scritte nell'atto denominato “Comparsa di costituzione e risposta con chiamata in causa del terzo ex art. 167 e 269 c.p.c.", a firma dell'Avv.
ST TONARELLI, depositato in data 21/03/2022 nel presente processo;
conseguentemente,
6. DISPONE la CANCELLAZIONE delle espressioni, testualmente riportate nel punto n. 5 che precede, dall'atto denominato “Comparsa di costituzione e risposta con chiamata in causa del terzo ex art. 167 e 269 c.p.c.", a firma dell'Avv. ST
TONARELLI, depositato in data 21/03/2022 nel presente processo;
quale ulteriore conseguenza,
7. DICHIARA TENUTO, ai sensi dell'art. 89 comma 2 c.p.c., e per l'effetto CONDANNA, l'Avv. ST TONARELLI al pagamento in favore dell'attrice, della somma pari ad Euro 4.190,51, a titolo di risarcimento Parte_1 del danno per le espressioni offensive e sconvenienti, di cui al punto n. 5 che precede, oltre interessi legali dalla deliberazione della presente sentenza al saldo;
8. DICHIARA TENUTO, ai sensi dell'art. 89 comma 2 c.p.c., e per l'effetto CONDANNA l'Avv. ST TONARELLI al pagamento in favore del difensore di parte attrice, Avv. Nicola ANDREAZZOLI, della somma pari ad Euro 5.923,56, a titolo di risarcimento del danno per le espressioni offensive e sconvenienti, di cui al punto n. 5 che precede, oltre interessi legali dalla deliberazione della presente sentenza al saldo;
9. DICHIARA TENUTO e per l'effetto CONDANNA l'Avv. ST TONARELLI, alla rifusione, in favore dell'attrice, delle spese processuali che Parte_1 liquida in Euro 5.077,00, a titolo di compenso, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso così liquidato, oltre I.V.A., se dovuta, e C.N.P.A., nelle rispettive percentuali di legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Massa in data 25.03.2025.
Il GIUDICE MONOCRATICO
Dr. Alessandro PELLEGRI
29
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MASSA
Sezione civile unica
* * * * * * * * * * * *
in composizione monocratica, nella persona del Dr. Alessandro Pellegri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di cognizione ordinaria, in primo grado, iscritto al N. 2201 R.G. A.C.C.
(Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi) dell'anno 2021, promosso da:
C.F. Email_1 C.F._1
DIFENSORE: Avv. NICOLA ANDREAZZOLI
DOMICILIO ELETTO: come in atti
PARTE ATTRICE
AVV. STEFANO TONARELLI (C.F. ) C.F._2
DIFENSORE: in proprio
DOMICILIO ELETTO: come in atti
PARTE CONVENUTA
* * * * * * * * * * * *
Oggetto: risarcimento danni da responsabilità professionale dell'avvocato.
* * * * * * * * * * * *
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni definitive come da note di trattazione scritta depositate in funzione di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni svoltasi in data 22/10/2024, in modalità cartolare, davanti allo scrivente G.I. che, all'esito di tale udienza, ha assunto, in data 23.10.2024, riserva che ha sciolto con ordinanza depositata in data 08/11/2024 nella quale ha assegnato alle parti i termini di 60 giorni, decorrenti dalla data della comunicazione, avvenuta in pari data 08/11/2024, della suddetta ordinanza, per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del primo termine, per il deposito di memorie di replica.
In data 07/01/2025 è scaduto il termine per il deposito di comparse conclusionali;
in data 27/01/2025 è scaduto il termine per il deposito di memorie di replica.
In data 31/01/2025 il fascicolo è stato, dal sistema informatico e dalla cancelleria, rimesso allo scrivente per la decisione.
* * * * * * * * * * * *
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette – quale parte fissa della sentenza facente parte del modello elettronico predisposto, in conformità ad una nota prassi virtuosa (mutuata dal Tribunale di Genova), dallo scrivente in funzione di attuazione del principio di economia processuale e del principio di ragionevole durata del processo – che la presente sentenza è redatta senza trascrizione letterale delle conclusioni delle parti, ma con indicazione delle medesime mediante rinvio specifico agli atti in cui sono contenute le conclusioni definitive, conformemente ad orientamento consolidato, espresso dalla Corte di Cassazione (e seguito altresì da altri tribunali, quali il Tribunale Ordinario di Genova) sintetizzabile nella seguente massima:
«La mancata o incompleta trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti costituisce, di norma, una mera irregolarità formale irrilevante ai fini della sua validità, occorrendo, perché siffatta omissione od incompletezza possa tradursi in vizio tale da determinare un effetto invalidante della sentenza stessa, che l'omissione abbia in concreto inciso sull'attività del giudice, nel senso di averne comportato o un'omissione di pronuncia sulle domande o sulle eccezioni delle parti, oppure un difetto di motivazione in ordine a punti decisivi prospettati dalle parti medesime» (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 10853 del
05/05/2010; precedenti conformi: Sez. 1, Sentenza n. 16999 del 02/08/2007; Sez. 3,
Sentenza n. 4208 del 23/02/2007; Sez. 3, Sentenza n. 12991 del 31/05/2006; Sez. 2,
Sentenza n. 13785 del 22/07/2004).
La presente sentenza è altresì redatta senza esposizione dello svolgimento del processo.
L'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 ha modificato l'art. 132 comma secondo n. 4) c.p.c., espungendo l'esposizione dello svolgimento del processo dal contenuto della sentenza.
Per espressa disposizione dell'art. 58, comma 2, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 la novella è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore di tale legge, 4 luglio 2009 (e, conseguentemente, a maggior ragione ai processi instaurati in data successiva).
Pertanto, il testo dell'art. 132 comma secondo n. 4) c.p.c. vigente ed applicabile al presente giudizio è il seguente: «4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione».
Ciò posto, il Giudice,
RILEVATO CHE:
parte attrice, , deduceva in giudizio quanto segue: i coniugi Parte_1
e erano proprietari di un immobile ad uso civile abitazione in Parte_2 Persona_1
Massa - Via Fosso Nuovo n. 32/B e di un libretto di risparmio;
in data 30/06/2014 decedeva la IG.ra , a cui succedevano i IGg.ri , Persona_1 Parte_2 Pt_3
, , , , , ,
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, , , ; il IG. , Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12 Parte_2
coniuge superstite della deceduta , nominava proprio erede universale Persona_1
2 e successivamente decedeva in data 10/07/2016; in data 06/08/2016 Parte_1 gli eredi della IG.ra cedevano alla Società “ Persona_1 Controparte_1
Con
” le rispettive quote di proprietà del summenzionato immobile;
[...]
considerandosi lesa nei propri diritti, la attuale parte attrice, si Parte_1 rivolgeva all'Avv. ST TONARELLI; il professionista, dopo aver proposto due domande di mediazione proponeva, con atto di citazione del 13/06/2017, domanda giudiziale nei confronti di ” avente ad oggetto Controparte_1 CP_2
l'esercizio del retratto successorio ex art. 732 c.c. con riferimento all'immobile ad uso civile abitazione in Massa - Via Fosso Nuovo n. 32/B; la domanda veniva rigettata con sentenza n. 120/2021 del Tribunale di Massa, in quanto non era Parte_1
succeduta direttamente alla defunta e pertanto non si annoverava nel novero Persona_1
dei co-eredi di ma era successore a titolo universale di , al Persona_1 Parte_2
quale ultimo solamente competeva, quale coniuge superstite della IGnora , la Persona_1 qualità di erede diretto di quest'ultima e pertanto di co-erede assieme ad altri coeredi della medesima;
per contro, il diritto di prelazione non sarebbe trasmissibile mortis causa a favore degli eredi dei coeredi;
la IG.ra informava l'Avv. Tonarelli di non voler Pt_2
proporre appello avverso la suddetta sentenza di rigetto e nominava un nuovo difensore, il quale richiedeva la trasmissione di tutti i documenti di causa;
la sentenza di rigetto della domanda proposta dalla IGnora passava in giudicato in data Parte_1
25/09/2017 per mancata proposizione dell'appello.
Parte attrice prospettava la sussistenza della responsabilità professionale dell'avv.
ST TONARELLI in quanto:
1. la condizione di procedibilità non veniva assolta, poiché “la prima domanda di mediazione aveva ad oggetto la sola alienazione del bene immobile e non anche la somma liquida di cui al libretto postale (che invece era anch'essa oggetto della successiva domanda giudiziale), mentre la seconda domanda di mediazione riguardava la divisione della comunione”: pertanto nessuno dei due procedimenti di mediazione instaurati dall'avv. ST Tonarelli aveva un oggetto perfettamente coincidente con l'oggetto del giudizio successivamente radicato dal medesimo professionista;
2. l'avv. ST TONARELLI avrebbe proposto e proseguito l'azione nonostante la certezza del rigetto della domanda, stante l'intrasmissibilità mortis causa del diritto di prelazione ex art. 732 c.c. dal co-erede ai successori per causa di morte del medesimo;
3 3. il professionista avrebbe omesso qualsiasi informativa alla cliente fino all'emissione della sentenza di rigetto;
4. il convenuto non avrebbe riconsegnato la documentazione alla IG.ra Pt_1
nonostante le richieste.
[...]
Chiedeva:
- in via preliminare: <<Accertare e dichiarare l'inammissibilità, invalidità e/o irritualità dell'atto avversario denominato "comparsa di costituzione e risposta" datata
19.03.2022, nonché l'inammissibilità, tardività e/o novità di tutte le allegazioni in fatto e contestazioni formulate dal convenuto in detto atto, considerato che il convenuto si era già costituito con l'atto depositato precedentemente, denominato
(solo formalmente) "istanza di rimessione in termini”>>;
- nel merito: “Previo accertamento e declaratoria della risoluzione del contratto stipulato di mandato professionale, anche per grave e colpevole inadempimento dell'Avv. ST Tonarelli, e/o, comunque, della sussistenza della responsabilità professionale di quest'ultimo nell'esecuzione del mandato ricevuto, dichiarare tenuto e per l'effetto condannare l'Avv. ST Tonarelli al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla IG.ra ; inoltre, accertare e dichiarare che Pt_2
l'Avv. ST Tonarelli non ha diritto ad alcun compenso per l'attività prestata in favore dell'attrice; condannare il convenuto alla restituzione di tutti i fascicoli riferibili all'attrice; disporre, ai sensi dell'art. 89 c.p.c. la cancellazione delle espressioni sconvenienti dall'atto denominato “Comparsa di costituzione e risposta con chiamata in causa del terzo ex art. 167 e 269 c.p.c." datata 19.03.2022, depositata in data 21.03.2022, con risarcimento dei danni in favore di parte attrice e del suo procuratore;
con condanna ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. e vittoria di spese di lite.
Parte convenuta, AVV. STEFANO TONARELLI, in data 08/02/2022 si costituiva nel presente giudizio depositando un atto denominato “Istanza di rimessione in termini” in cui adduceva di non aver potuto predisporre adeguata difesa a causa di problemi di salute;
in data 21/03/2022 depositava successivo atto denominato “Comparsa di costituzione e risposta con chiamata in causa del terzo ex art. 167 e 269 c.p.c." in cui chiedeva di essere autorizzato a chiamare in manleva la propria compagnia di assicurazione della responsabilità professionale.
Questo Giudice, stante anche la forte opposizione di parte attrice Parte_1 non riteneva giustificata l'istanza di rimessione in termini che pertanto respingeva per i
4 motivi ampiamente enunciati in apposita ordinanza e dettagliatamente ripercorsi nel prosieguo della motivazione della presente sentenza.
Nell'atto denominato “Comparsa di costituzione e risposta con chiamata in causa del terzo ex art. 167 e 269 c.p.c.", depositato in data 21/03/2022, l'Avv. ST TONARELLI confermava di aver effettuato i due tentativi di mediazione e di aver svolto l'attività professionale nel procedimento n. 1657/2017 R.G. del Tribunale di Massa nei termini prospettati dall'attrice, ma escludeva che dette scelte difensive fossero foriere di responsabilità professionale;
contestava di non aver ri-consegnato i fascicoli, gli atti ed i documenti all'attrice e di aver ricevuto alcuna somma a pagamento dei propri compensi professionali;
il convenuto asseriva altresì di aver ulteriori crediti da opporre in compensazione: per la propria attività professionale in favore dell'attrice in altre vertenze, per la difesa penale in favore del marito dell'attrice e per aver venduto al marito della IGnora “una serie di ringhiere di lunghezza di ben 8 metri, oggetto di notevole Pt_2 pregio artistico e storico, in quanto, risalente agli inizi del 900”.
Formulava testualmente le seguenti conclusioni:
- nell'atto denominato “Istanza di rimessione in termini” depositata in data
08.02.2022: “Accertata la sussistenza dei presupposti per l'applicabilità al caso di specie dell'art. 153, comma 2, c.p.c., Voglia, previo ogni opportuno provvedimento
e declaratoria, disporre nel procedimento pendente innanzi al Tribunale Civile di
Massa, n. RG. 2201/2021, la rimessione in termini, per il deposito della comparsa di costituzione e risposta, affinché sia in grado di effettuare la chiamata in causa del terzo garante, Controparte_3
- nel successivo atto depositato in data 21.03.2022 denominato “Comparsa di costituzione e risposta con chiamata in causa del terzo ex art. 167 e 269 c.p.c.”:
<< Voglia l'illustrissimo giudice adito, disattesa ogni contraria istanza:
o autorizzare la chiamata in causa della società assicuratrice
[...]
(…) che ha assunto il rischio della polizza di assicurazione Parte_13
della responsabilità civile professionale dell'avvocato ST Tonarelli e, allo scopo, voglia disporre lo spostamento della prima udienza, fissata nell'atto introduttivo del giudizio, onde consentire la citazione di detto terzo, nel rispetto dei termini, di cui all'articolo 163 bis c.p.c., per sentirla accertare e dichiarare obbligata a manlevare, garantire e tenere totalmente indenne
l'avvocato ST Tonarelli da qualsivoglia somma e/o conseguenza negativa che il medesimo si trovasse costretto a pagare e/o subire, in ragione della emananda sentenza, per i fatti descritti in citazione e le
5 domande ivi spiegate, sollevandolo integralmente da ogni qualsiasi importo
e/o onere e/o nocumento dovesse derivargli dalla stessa sentenza, per capitale, interessi, rivalutazione, spese ed ogni altra e qualsiasi voce e costo,
e, per l'effetto, condannarla al pagamento di tutto quanto eventualmente dovuto dall'avvocato ST tonarelli, in favore dell'attore, oltreché, alla rifusione delle spese legali sostenute, nel presente giudizio, ai sensi e per gli effetti, di cui all'articolo 1917 c.c.;
o nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande attoree,
Voglia il Tribunale adito illustrissimo accertare e dichiarare l'Assicurazione
), che ha assunto il rischio della polizza di Controparte_4
assicurazione della responsabilità civile professionale dell'avvocato ST
Tonarelli, obbligata manlevare, garantire e tenere totalmente indenne
l'avvocato ST Tonarelli da qualsiasi somma e/o conseguenza negativa che il medesimo si trovasse costretto a pagare e/o subire, in ragione della emananda sentenza, per i fatti descritti in citazione e le domande ivi spiegate, sollevandolo integralmente da ogni qualsiasi importo e/o onere e/o nocumento dovesse derivargli dalla stessa sentenza, per capitale, interessi, rivalutazione, spese ed ogni altra e qualsiasi voce e costo, e, per l'effetto,
Voglia condannarla al pagamento di tutto quanto eventualmente dovuto dall'avvocato ST tonarelli, in favore dell'attore, oltreché, alla rifusione delle spese legali sostenute, nel presente giudizio, ai sensi e per gli effetti, di cui all'articolo 1917 CC;
o in via principale e nel merito, rigettare tutte le domande di parte attrice perché infondate in fatto e in diritto, in ragione di quanto esposto nel proprio atto difensivo;
o in via istruttoria: ammettersi prova per interpello e testi sulle circostanze di cui all'atto di citazione, da intendersi integralmente trascritte con anteposizione della locuzione “Vero che”, con riserva di ulteriormente dedurre istanze istruttorie, produrre documenti ed indicare i testi nel concedendo termine di cui all'art. 183 c.p.c.>>
***
6 Nelle note depositate in data 21.02.2025 da parte attrice in Parte_1 funzione di partecipazione all'udienza cartolare fissata per il giorno 22.02.2022 sono svolte le seguenti osservazioni:
<<Richiamati integralmente i contenuti dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, da intendersi qui integralmente riportati e trascritti, l'attrice, con riferimento alla
"istanza di rimessione in termini" depositata dal convenuto (che ivi "dichiara di agire come difensore di sé stesso"), evidenzia come detto atto debba ovviamente qualificarsi in concreto come comparsa di costituzione e risposta (comparsa che per l'appunto contiene anche richiesta di rimessione in termini).
Del resto, se si ragionasse diversamente, detta istanza dovrebbe qualificarsi come inammissibile, perché proposta da parte non costituita in giudizio.
Ebbene, con l'atto di costituzione in commento parte convenuta ha del tutto omesso di svolgere qualsiasi attività di replica nonché, più in generale, di prendere posizione e svolgere contestazioni circa le allegazioni in fatto contenute in atto di citazione.
Da ciò discendono due ordini di corollari, tra loro intimamente correlati.
In primo luogo, la circostanza che parte convenuta abbia trascurato di prendere posizione rispetto alla documentata vicenda sostanziale rende le ricostruzioni offerte da questa difesa definitivamente pacifiche e non più revocabili in dubbio.
Ne consegue che, in difetto di qualsivoglia contestazione da parte dell'Avv. Tonarelli, le allegazioni e ricostruzioni svolte dalla SI.ra nell'atto introduttivo del presente Pt_2 giudizio debbono ritenersi definitivamente pacifiche ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
115 c.p.c. e giusta insegnamenti della Suprema Corte in materia (cfr., ex plurimis, Cass.
5356/2009; Cass. 13078/2008; Cass. 6092/2006; Cass. 2468/2006; Cass. 2035/2006).
Del resto, l'eventuale rimessione in termini potrebbe riguardare le sole attività difensive da svolgersi entro il termine preclusivo di venti giorni prima dell'udienza indicata in citazione, non anche tutte le altre difese e contestazioni che il convenuto ben aveva la possibilità di svolgere all'atto della propria effettiva costituzione (ossia con il deposito dell'atto in commento, comunque nella prima difesa utile) e che, tuttavia, non sono state svolte in alcun modo.
E' innegabile, cioè, che con l'atto di costituzione depositato (seppur tardivamente rispetto al termine preclusivo per la chiamata in causa di terzi e per la formulazione di domande e di eccezioni non rilevabili d'ufficio) controparte avesse l'onere - e la pacifica possibilità - di svolgere difese e contestazioni nel merito rispetto alle domande, alle difese ed alle allegazioni formulate da parte attrice.>>
7 Nelle “Note di trattazione scritta” depositate in data 23.05.2022, parte attrice, Pt_1
osserva quanto segue:
[...]
<
fatto e contestazioni formulate dal convenuto nella (seconda) comparsa di costituzione depositata (quella datata 19.03.2022).
E' ben vero, infatti, che, non avendo l'Avv. Tonarelli né preso posizione né tantomeno contestato in modo tempestivo (ossia nella prima difesa utile successiva) la ricostruzione della vicenda sostanziale valorizzata dalla SI.ra (di cui comunque si è offerta Pt_2
dettagliata evidenza documentale), lo stesso non poteva più pretendere di avanzare con
l'ulteriore atto depositato una contestazione del quadro delle allegazioni sviluppato in atto di citazione o nei documenti prodotti a corredo dello stesso (perché radicalmente tardiva e, dunque, inammissibile).
Così come parimenti inammissibili risultano essere tutte le altre nuove allegazioni fattuali di controparte tendenti ad incrinare il quadro offerto dall'atto di citazione notificato nell'interesse della SI.ra . Parte_1
Ergo, stante l'univoca condotta non contestativa serbata dall'Avv. Tonarelli in quello che in concreto deve qualificarsi come suo atto di costituzione in giudizio (quello denominato
"istanza di rimessione in termini"), egli doveva e deve intendersi formalmente decaduto dal potere di articolare contestazioni e nuove allegazioni finalizzate a rimettere in discussione i fatti ormai pacifici dedotti nell'atto introduttivo del presente giudizio.
(…)
Ma vi sono anche altre frasi gravemente sconvenienti ed offensive che l'Avv.
Tonarelli ha ritenuto di utilizzare nell'atto in commento ed il riferimento è ai punti 18,
90, 99 e 133.
Al riguardo, si chiede sin d'ora al SI. Giudice di disporre, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., la cancellazione delle espressioni sconvenienti e/o offensive utilizzate da controparte in
"comparsa di costituzione" e, in particolare, delle frasi che riportiamo di seguito, poiché non attinenti alla materia del contendere e/o, comunque, essendo espressione di un abuso della difesa ed aventi il solo intento di offendere ed irridere la controparte od il suo difensore (Cass. SS.UU. 2579/88; Cass. SS.UU. 520/91) e, comunque, eccedenti le imprescindibili eIGenze difensive;
conseguentemente, sempre ai sensi dell'art. 89 c.p.c., si chiede l'assegnazione a ciascuna persona offesa di una somma a titolo di risarcimento del danno, anche non patrimoniale, mediante condanna di controparte al pagamento della somma ritenuta equa:
8 "Attraverso la censura summenzionata, parte avversa appalesa, con tutta evidenza, che non è dotata di autonomi elementi di conoscenza, utili e strumentali, per comprendere adeguatamente, il giusto IGnificato della mentovata frase" (punto 18 atto avversario).
ii. "Vieppiù, occorre rilevare che la scelta operata di incontrare personalmente la Parte_1
è stata determinata proprio dalle difficoltà che la stessa trovava di apprendere
[...]
concetti e argomentazioni liberamente fruibili da tutti, esclusa la che per Pt_2
ragioni di salute ha avuto un qualche decadimento psicofisico che le ha talora compromesso la lucidità intellettiva, di apprendere per iscritto concetti basilari, tant'è che gli incontri con la scrivente difesa, duravano ore" (punto 90).
iii. "In ultimo, la brillante asserzione, secondo la quale l'avv. Tonarelli avrebbe rinunciato ad eIGere le proprie competenze professionali, per tutte le rilevanti fasi processuali e extraprocessuali svolte, ha dell'incredibile, e si lascia al Giudicante valutare la veridicità di una simile rinuncia in presenza di ben 3 procedimenti civili, che implicano una quantificazione delle competenze professionali pari a 20.000 mila euro" (punto 99).
"In ultimo, in ordine alla richiesta di restituzione delle spese sostenute per la mediazione eseguite in favore della , visto l'indecorosa richiesta, viene lasciato al Parte_1
giudizio del Giudicante misurare la chiara temeraria e alquanto speciosa domanda formulata. Dunque, il superamento della soglia di quella che si ritiene la minima presentabilità di una domanda giudiziale, il tema non merita lo sviluppo di ulteriore motivo" (punto 133).>>
***
9 OSSERVA
Pregiudiziale puntualizzazione in rito.
Prima di valutare il merito della causa, occorre fare alcune considerazioni in ordine alle preclusioni processuali che si sono verificate nel presente giudizio e che ne hanno delimitato il thema decidendum.
A tale scopo giova una sintetica cronologia dei principali eventi processuali:
- in data 28/10/2021 parte attrice notificava a parte convenuta Parte_1
l'atto di citazione introduttivo del presente processo;
- la data 03/02/2022 era la data indicata nel suddetto atto di citazione quale data ivi fissata per la prima udienza di comparizione;
- in data 08/02/2022 (ossia cinque giorni dopo la data indicata in atto di citazione quale data fissata per la prima udienza di comparizione) il convenuto, Avv. ST
TONARELLI, si costituiva in giudizio depositando l'atto denominato “Istanza di rimessione in termini” con cui si limitava a chiedere, per i motivi ivi indicati (che sono analiticamente esaminati nel prosieguo della presente sentenza), la rimessione in termini ma che, in applicazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma, costituisce l'effettivo atto di costituzione in giudizio del convenuto;
- in data 22/02/2022, così differita (poiché nella data indicata in atto di citazione non sono tabellate le prime udienze civili) era celebrata, in modalità cartolare, davanti al
GOP la prima udienza di comparizione e trattazione al cui esito il GOP rimetteva la causa al Giudice togato per la decisione circa l'istanza di rimessione in termini;
- in data 21/03/2022 il convenuto, Avv. ST Tonarelli, depositava un atto denominato “Comparsa di costituzione e risposta con chiamata in causa del terzo ex art. 167 e 269 c.p.c.” in cui prendeva posizione per la prima volta sulle domande proposte in atto di citazione contro di lui e sui fatti dedotti contro di lui, in cui chiedeva (per la prima volta) di essere autorizzato alla chiamata in manleva della compagnia di assicurazione della responsabilità professionale ed in cui sollevava per la prima volta l'eccezione di compensazione;
- all'udienza del 24/05/2022, l'Avv. Nicola Andreazzoli, per parte attrice Pt_1
si opponeva strenuamente con dovizia di argomentazioni
[...] all'accoglimento dell'istanza di rimessione in termini evidenziando in sintesi quanto segue: 1) l'atto depositato in data 08/02/2022 da parte convenuta, Avv. ST
TONARELLI, benché denominato “Istanza di rimessione in termini” doveva
10 considerarsi quale effettiva comparsa di costituzione e risposta;
2) in detto atto il convenuto non svolgeva alcuna contestazione dei fatti specificamente allegati da parte attrice a sostegno delle sue domande giudiziali;
3) pertanto il convenuto era
“decaduto dal potere di articolare contestazioni e nuove allegazioni finalizzate a rimettere in discussione i fatti ormai pacifici dedotti nell'atto introduttivo del presente giudizio”; 4) il convenuto, essendosi costituito oltre il termine di venti giorni decorso a ritroso rispetto alla data indicata in atto di citazione quale data della prima udienza di comparizione e trattazione, era altresì decaduto dalla facoltà di chiamare in causa terzi ed altresì dalla facoltà di sollevare eccezioni in senso stretto ossia eccezioni non rilevabili d'ufficio dal giudice.
Con l'ordinanza depositata in data 01/09/2022, l'istanza di rimessione in termini articolata da parte convenuta, Avv. ST TONARELLI, era rigettata.
In questa sede, la sopra richiamata ordinanza non può che essere pienamente confermata per i motivi di seguito esposti.
Innanzi tutto, giova premettere e precisare che, nel presente processo, l'Avv. ST
TONARELLI si difende in proprio: pertanto al medesimo trova applicazione il diritto vigente e vivente elaborato in relazione al procuratore/difensore che chieda una rimessione in termini adducendo un proprio impedimento, segnatamente ricollegato al proprio stato di salute.
Con specifico riferimento ai presupposti della rimessione in termini, segnatamente quando chiesta da un procuratore/difensore adducendo a fondamento dell'istanza motivi inerenti il proprio stato di salute, la Corte di Cassazione ha avuto modo di enucleare condivisibili principi di diritto sintetizzati nelle seguenti massime in termini:
“L'istituto della rimessione in termini, previsto dall'art. 153, comma 2, c.p.c., come novellato dalla l. n. 69 del 2009, il quale opera anche con riguardo al termine per proporre impugnazione, richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà, tale non potendosi considerare, di per sé, la malattia del procuratore della parte. (Nella specie la S.C. ha ritenuto infondata l'istanza di rimessione in termini per proporre ricorso per Cassazione motivata non già da un malessere improvviso o da un totale impedimento a svolgere l'attività professionale da parte del difensore, ma da uno stato di salute non ottimale a fronte del quale il professionista avrebbe dovuto e potuto organizzarsi per lo svolgimento delle attività ordinarie)”. [Corte Suprema di Cassazione,
Sezioni Unite, Sentenza n. 32725 del 18/12/2018 (Rv. 652074 - 01)]
11 L'istituto della rimessione in termini richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte o al suo difensore, perché cagionata da un fattore estraneo alla volontà degli stessi, tale potendosi considerare anche lo stato di malattia del difensore costituito da un malessere improvviso che determini un totale impedimento a svolgere l'attività professionale. (Fattispecie in tema di definizione agevolata in cui la S.C. ha accolto l'istanza di sospensione del processo tributario ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 proposta due giorni oltre il termine di legge dal difensore colpito, nella notte anteriore alla scadenza, da un malore grave, improvviso ed imprevedibile che aveva reso impossibile il deposito tempestivo)”. [Cass, Sez. 6 -
5, Ordinanza interlocutoria n. 21304 del 09/08/2019 (Rv. 654832 - 01); successive conformi: Cass. 381/2020; Cass., 13/05/2022, n.15300]
Le massime, perfettamente in termini, sopra riportate evidenziano alcuni principi di diritto consolidati, ai quali la Corte di Cassazione si attiene costantemente nell'ambito della funzione nomofilattica, che possono essere espressi anche nei seguenti termini:
- quando, al fine di motivare un'istanza di rimessione in termini, il procuratore/difensore invoca il proprio stato di malattia, quest'ultima non può, di regola, essere qualificata quale “causa non imputabile perché cagionata da un fattore estraneo alla volontà del procuratore/difensore”, salvo che si tratti di un malessere improvviso che determini un totale impedimento a svolgere l'attività professionale, essendo conseguentemente e coerentemente necessario che la malattia cumuli due indispensabili caratteri: 1) improvvisa ed imprevedibile; 2) tanto grave da determinare un totale impedimento a svolgere l'attività professionale;
- il rapporto appare dunque essere di regola/eccezione nel senso che il procuratore/difensore non può di regola invocare il proprio stato di salute quale legittimo impedimento a svolgere l'attività professionale salvi i casi eccezionali di malattie che presentino i caratteri sopra evidenziati;
- non costituisce dunque idoneo fondamento di una rimessione in termini una malattia che non sia improvvisa ed imprevedibile, in quanto tale inidonea a sottrarre all'avvocato il tempo necessario per “organizzarsi per lo svolgimento delle attività ordinarie” (per adoperare le parole della Cassazione), oppure che non sia tanto grave da determinare un impedimento totale e assoluto ma solamente parziale e relativo, tale da costituire solamente uno “stato di salute non ottimale” (espressione adoperata dalla Cassazione), che di per sé non è del tutto ostativo allo svolgimento dell'attività professionale.
12 Nella fattispecie concreta, nessuno degli indispensabili requisiti statuiti dalla Corte
Nomofilattica sembra ricorrere:
- in data 04.01.2022 il Dr. Medico Chirurgo, emetteva, con Persona_2 riferimento a ST Tonarelli, un certificato dal seguente tenore letterale: “Il paziente presenta affezione dell'albero respiratorio, con ipertermia e tosse.
Necessita di riposo domiciliare per giorni 10” (Documento unico, allegato all'atto denominato “Istanza di rimessione in termini” depositato in data 08.02.2022 dall'Avv. ST Tonarelli);
- il giorno 03.02.2022 era la data della prima udienza di comparizione e trattazione fissata nell'atto di citazione, notificato in data 28/10/2021, introduttivo del presente processo;
- in data 08.02.2022 l'Avv. ST Tonarelli depositava un atto denominato “Istanza di rimessione in termini” cui allegava il suddetto certificato.
La semplice cronologia dei suddetti eventi evidenzia che, nella presente fattispecie, la malattia, che ha colpito l'Avv. ST TONARELLI, appare del tutto priva degli indispensabili requisiti consistenti nel carattere improvviso ed imprevedibile e nella gravità tale da costituire totale ed assoluto impedimento a svolgere l'attività professionale:
- il requisito del carattere improvviso ed imprevedibile della malattia difetta totalmente, posto che già in data 04.01.2022, ossia numerosi giorni prima della scadenza del termine di legge per una tempestiva costituzione in giudizio, l'Avv.
ST TONARELLI era (e sapeva di essere) in stato di salute non ottimale;
- pertanto egli disponeva di tutto il tempo necessario per “organizzarsi per lo svolgimento delle attività ordinarie” (per adoperare le parole della Cassazione), in modo tale da costituirsi in giudizio almeno venti giorni prima della data dell'udienza di prima comparizione e trattazione fissata nell'atto di citazione (data che egli conosceva da tempo, posto che l'atto di citazione gli era stato notificato in data
28/10/2021);
- anche il requisito della gravità tale della malattia da costituire totale (ossia assoluto) impedimento allo svolgimento dell'attività professionale difetta totalmente nel caso di specie, posto che il certificato medico indica semplicemente una “affezione dell'albero respiratorio, con ipertermia e tosse” ed indica semplicemente una necessità di “riposo domiciliare”;
- risulta dunque evidente che la malattia in questione, rientrando semplicemente nella categoria dello “stato di salute non ottimale” adoperata dalla Cassazione, non
13 poteva in alcun modo costituire un impedimento totale ed assoluto a svolgere l'attività professionale.
Alla luce dei suddetti motivi di fatto e di diritto, non può non trovare piena conferma in questa sede l'ordinanza depositata in data 01/09/2022 con la quale è stata rigettata l'istanza di rimessione in termini.
La suddetta ordinanza merita piena conferma in questa sede anche per un altro ordine di motivi, parimenti evidenziato dalla semplice cronologia degli eventi sopra riportata: la tardività della stessa istanza di rimessione in termini.
Si rileva infatti che, secondo consolidato orientamento della Cassazione:
- “La rimessione in termini ai sensi dell'art. 153 c.p.c. presuppone che la parte si attivi immediatamente al palesarsi della necessità di svolgere un'attività processuale ormai preclusa, non essendo sufficiente che l'istanza sia depositata solo prima dell'udienza utile alla deliberazione della stessa” (Cassazione civile sez. I,
30/07/2024, n.21282);
- “La rimessione in termini, sia nella norma dettata dall'art. 184-bis c.p.c. che in quella di più ampia portata contenuta nell'art. 153, comma 2, c.p.c., presuppone che la parte incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile si attivi con tempestività e, cioè, in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo” (Cassazione civile sez. III,
11/11/2020, n.25289).
Nel caso di specie si osserva come, al contrario, l'Avv. ST Tonarelli, anziché formulare “immediatamente” e “tempestivamente” (in conformità ai principi giuridici sopra richiamati) l'istanza, abbia richiesto la rimessione in termini solo in data 08/02/2022, ossia ben venticinque giorni dopo la cessazione del summenzionato stato di malattia certificata (pur qualificabile tuttavia quale mero “stato di salute non ottimale”) e dopo la scadenza del termine, pari a 20 giorni anteriori all'udienza di prima comparizione fissata in atto di citazione (03/02/2022) per una tempestiva costituzione in giudizio (onde evitare le decadenze dalla facoltà di chiamare terzi in causa e dalla facoltà di sollevare eccezioni in senso stretto) e addirittura successivamente alla data (03.02.2022) fissata in atto di citazione per l'udienza di prima comparizione e trattazione.
Per quanto sopra espresso, si ritiene inevitabile la piena conferma, in questa sede, dell'ordinanza depositata in data 01/09/2022 con la quale è stata rigettata l'istanza di rimessione in termini depositata in data 08.02.2022 dall'Avv. ST TONARELLI.
14 Da quanto premesso, discende che il convenuto si è, di fatto e sostanzialmente, costituito in giudizio in data 08/02/2022 con l'atto denominato “Istanza di rimessione in termini”. Tale atto costituisce la prima difesa utile successiva all'atto di citazione notificato.
Pertanto, con esso il convenuto avrebbe avuto l'onere di prendere specifica e chiara posizione sui fatti specificamente e chiaramente allegati dall'attrice a sostegno delle domande giudiziali formulate.
Inoltre, alla data, 08.02.2022 (successiva di cinque giorni rispetto alla data,
03.02.2022, indicata in atto di citazione quale data fissata per la prima udienza di comparizione e trattazione) in cui depositava il suddetto atto, il convenuto risultava già oggettivamente ed irrimediabilmente decaduto tanto dalla facoltà di chiamare in causa terzi quanto dalla facoltà di sollevare eccezioni in senso stretto ossia non rilevabili d'ufficio dal giudice.
A riprova e conferma della corrispondenza a diritto delle valutazioni ora svolte si soggiunge quanto segue.
L'art. 166 c.p.c. dispone: “Il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, o almeno dieci giorni prima nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell'articolo 163 bis ovvero almeno venti giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo 168 bis, quinto comma, depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente la comparsa di cui all'articolo 167 con la copia della citazione notificata, la procura e i documenti che offre in comunicazione”.
Tale disposizione normativa è stata costantemente interpretata ed applicata in conformità ad un consolidato e condivisibile principio di diritto statuito dalla Suprema
Corte, espresso nella seguente massima in termini: “Ai fini del calcolo dei termini minimi a comparire di cui all'art. 163 bis cod. proc. civ., decorrenti dalla data della notifica della citazione (in primo grado ed in appello), occorre fare riferimento alla data dell'udienza fissata in citazione, fermo restando che, in caso di inosservanza dei predetti termini, la nullità della citazione non è sanata quando essi risultino rispettati per effetto del differimento dell'udienza a norma dell'art. 168 bis, quarto e quinto comma, cod. proc. civ.”
(Cassazione civile sez. I, 02/07/2014, n.15128, Cassazione civile sez. II, 30/01/2017,
n.2299, Cassazione civile sez. II, 07/05/2020, n.8638).
L'art. 167 c.p.c. ratione temporis applicabile indica le conseguenze di una costituzione tardiva: “Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attore a
15 fondamento della domanda, indicare le proprie generalità e il codice fiscale, i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione, formulare le conclusioni.
A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. (…)
Se intende chiamare un terzo in causa, deve farne dichiarazione nella stessa comparsa e provvedere ai sensi dell'articolo 269”.
Nel caso di specie l'atto di citazione fissava l'udienza di prima comparizione e trattazione per il giorno 03/02/2022, mentre l'Avv. ST Tonarelli si costituiva in giudizio, mediante il deposito di “Istanza di rimessione in termini” solo in data 08/02/2022, restando di conseguenza certamente decaduto dalla facoltà di chiamare in causa (in manleva), quale terzo, la compagnia assicuratrice della responsabilità civile professionale ed altresì dalla facoltà di sollevare eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio.
La condotta processuale dell'Avv. Tonarelli ha comportato delle conseguenze anche sul piano dell'accertamento dei fatti di causa.
A norma dell'art. 115 primo comma c.p.c.: “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”.
In attuazione di detto principio, la giurisprudenza ha stabilito: “Il convenuto è tenuto
a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata ad una contestazione non chiara e specifica. Questo onere si coordina con quello di allegazione dei fatti di causa che incombe sull'attore, sicché la mancata allegazione puntuale dei fatti costitutivi, modificativi
o estintivi rispetto ai quali opera il principio di non contestazione, esonera il convenuto, che abbia genericamente negato il fatto, altrettanto genericamente allegato, dall'onere di compiere una contestazione circostanziata” (Cassazione civile sez. III, 08/09/2022,
n.2651).
L'Avv. ST Tonarelli, nel proprio atto depositato in data 08/02/2022, denominato
“Istanza di rimessione in termini” ma avente (per le ragioni più volte sopra enunciate) natura giuridica sostanziale di comparsa di costituzione e di risposta, ha del tutto omesso di prendere posizione sui fatti chiaramente e specificamente allegati da parte attrice a sostengo delle proprie domande giudiziali.
16 Conseguentemente, in applicazione dell'art. 115 c.p.c., i fatti allegati da parte attrice a fondamento delle domande giudiziali dalla medesima formulate in Parte_1
atto di citazione, essendo stati allegati in modo chiaro e specifico e non essendo stati in alcun modo contestati da parte convenuta, Avv. ST TONARELLI, nella prima difesa utile, devono essere ritenuti accertati siccome fatti pacifici, in quanto tali non necessitanti di istruttoria.
La responsabilità professionale dell'Avv. ST Tonarelli
Poste queste premesse, rilevato che l'operato professionale del convenuto, così come ricostruito dall'attrice, è da ritenersi pacifico per il principio di non contestazione;
considerato altresì che, nei successivi atti, il convenuto sostanzialmente conferma le scelte difensive che ha operato nel procedimento n. 1657/2017 R.G. Tribunale di Massa;
occorre verificare se, nel caso di specie, sussista responsabilità professionale dell'Avv.
Tonarelli.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “Ai fini dell'accoglimento della domanda di risarcimento del danno da responsabilità professionale dell'avvocato non basta la prova della negligenza del professionista, […], occorrendo anche la prova del danno e della sua derivazione causale dall'inadempimento del legale” (Cass. 25076/2024).
Per quanto riguarda il contestato errore professionale per non aver esperito correttamente la procedura di mediazione obbligatoria, per ammissione della stessa attrice, “l'improcedibilità della domanda non si produceva unicamente in ragione della rinuncia avversaria”.
Quel che rileva ai fini della causa in oggetto è che l'improcedibilità non è stata dichiarata. Di conseguenza, anche laddove vi fosse stata una negligenza professionale, questa non può aver causato alcun danno. Si deve dunque ritenere infondata la richiesta di risarcimento per tale profilo di responsabilità.
Relativamente alla responsabilità dell'Avv. Tonarelli per aver introdotto una causa palesemente infondata, si rammenta che, secondo gli insegnamenti della Cassazione:
“La scelta di una determinata strategia processuale da parte dell'avvocato è fonte di responsabilità nei confronti del cliente, nel caso in cui l'inadeguatezza rispetto al raggiungimento del risultato perseguito da quest'ultimo sia valutata dal giudice di merito ex ante, in relazione alla natura e alle caratteristiche della controversia e all'interesse del cliente ad affrontarla con i relativi oneri, dovendosi in ogni caso valutare anche il
17 comportamento successivo tenuto dal professionista nel corso della lite. Lo svolgimento di un'attività professionale, da parte del legale, totalmente inutile, già ex ante pronosticabile come tale, non gli attribuisce alcun diritto al compenso” (Cass. sez. II, 08/02/2023,
n.3822); in particolare è stato specificato che, “In tema di responsabilità dell'avvocato verso il cliente, è configurabile un'imperizia del professionista allorché questi ignori o violi precise disposizioni di legge, ovvero erri nel risolvere questioni giuridiche prive di margine di opinabilità, mentre la scelta di una determinata strategia processuale può essere foriera di responsabilità purché la sua inadeguatezza al raggiungimento del risultato perseguito dal cliente sia valutata (e motivata) dal Giudice di merito "ex ante" e non ex post, sulla base dell'esito del giudizio, restando comunque esclusa in caso di questioni rispetto alle quali le soluzioni dottrinali e/o giurisprudenziali presentino margini di opinabilità in astratto
o con riferimento al caso concreto tali da rendere giuridicamente plausibili le scelte difensive compiute dal legale ancorché il giudizio si sia concluso con la soccombenza del cliente” (Cass. sez. III, 22/11/2018, n.30169).
La responsabilità professionale dell'Avv. ST TONARELLI si ricollega all'istituto di cui all'art. 732 c.c., rubricato “Diritto di prelazione” il cui testo normativo ha, per quanto rileva in questa sede, il seguente tenore letterale: “Il coerede, che vuole alienare a un estraneo la sua quota o parte di essa, deve notificare la proposta di alienazione, indicandone il prezzo, agli altri coeredi, i quali hanno diritto di prelazione. Questo diritto deve essere esercitato nel termine di due mesi dall'ultima delle notificazioni. In mancanza della notificazione, i coeredi hanno diritto di riscattare la quota dall'acquirente e da ogni successivo avente causa, finché dura lo stato di comunione ereditaria”.
Nel caso di specie, è pacifico che il IG. (quale coniuge superstite Parte_2
di ) ed i IGg.ri , , , , Persona_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , , , , Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11 Pt_12
abbiano ereditato da l'immobile sito in via Fosso Nuovo e il libretto
[...] Persona_1
postale.
Altrettanto pacifico è che (parte attrice) sia succeduta mortis causa a Parte_1
nelle quote di cui quest'ultimo era titolare in relazione ai su indicati diritti Parte_2
reali.
L'Avv. Tonarelli introduceva e coltivava, per l'odierna attrice e contro i coeredi di Per_1
una causa per la dichiarazione della nullità dell'alienazione a terzi, estranei alla
[...] comunione ereditaria, della quota ereditaria, in quanto effettuata in violazione dell'art. 732
c.c (proc. n. 1657/2021 R.G. Tribunale di Massa). La causa veniva definita con sentenza
18 n. 120/2021 del Tribunale di Massa, che rigettava nel merito la domanda giudiziale formulata dall'Avv. ST TONARELLI per Parte_1
Condivisibilmente, il Giudice del procedimento de quo osservava quanto segue: “Il diritto di prelazione previsto dall'art. 732 c.c. è inerente alla qualità di coerede e costituisce un diritto personale ed intrasmissibile, e non una qualità intrinseca alla quota, o una situazione giuridica autonoma, che possa essere trasferita da sola. Ne consegue che tale diritto di prelazione non può circolare neppure per successione mortis causa, e non spetta, pertanto, all'erede del coerede” (Cit. Cass. sez. VI, 16/03/2012, n.4277).
Tale principio è assai risalente e costantemente ribadito nel tempo dalle diverse pronunce di legittimità e di merito (a titolo meramente esemplificativo: Cass. nn. 5795/1982,
4777/1983, 1151/1992, 12504/2018; Corte d'Appello di Cagliari 138/2015, Tribunale di
Salerno 89/2016).
Tutto ciò considerato, si ritiene che, secondo un giudizio ex ante, il professionista, già prima di instaurare il giudizio, avrebbe potuto e dovuto rendersi conto dell'impossibilità di accoglimento della domanda giudiziale della sua assistita in relazione al diritto di prelazione ex art. 732 c.c., non potendo ravvisarsi margini di discrezionalità circa l'infondatezza della sua pretesa;
pertanto, l'instaurazione del giudizio e la sua coltivazione nonostante questa evidenza, unito alla mancanza di informazioni all'assistita sino all'emissione della sentenza (circostanza da ritenersi non contestata), sono stati causa della soccombenza della lite e fonti di responsabilità professionale a carico dell'avvocato.
La quantificazione dei danni risarcibili.
Con riferimento alle anticipazioni relative all'introduzione del giudizio (Euro 786,00 doc. 15 allegato all'atto di citazione), spese per l'introduzione dei procedimenti di mediazione
(Euro 48,50, domanda di mediazione, doc. 6 allegato all'atto di citazione), alla refusione delle spese di lite alla controparte (Euro 6.487,10, doc. n. 14 allegato all'atto di citazione), spese di registrazione sentenza (Euro 208,75, docc. nn. 22, 23 allegati alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.), si deve ritenere che tali esborsi siano diretta conseguenza della condotta imperita dell'Avv. Tonarelli, in quanto ove quest'ultimo non avesse intrapreso un'azione manifestamente infondata, l'attrice non avrebbe dovuto affrontare le suindicate spese. In considerazione della non contestazione da parte del convenuto, come esplicitata nel paragrafo precedente, e della documentazione prodotta, la domanda si deve ritenere fondata.
19 Veniamo ora alla pretesa di ristoro degli “esborsi sostenuti o da sostenersi per lo studio dell'intero fascicolo di causa da parte di altro legale e per la formulazione di parere relativo all'opportunità o meno del gravame, stimabili in Euro 2.835,00 oltre accessori di legge”.
In considerazione della non contestazione da parte del convenuto, l'allegazione dell'attrice deve essere considerata provata.
A seguito dell'emissione della sentenza n. 120/2021 del Tribunale di Massa e della comunicazione di rinuncia al mandato (doc. 13 parte attrice) da parte dell'Avv. Tonarelli, la IG.ra si è rivolta ad un altro legale al fine di valutare l'opportunità di proporre Pt_2
appello.
Il nuovo legale, giudicando infondata l'azione originariamente proposta a mezzo dell'Avv.
Tonarelli, suggeriva alla sua assistita di non proporre appello, valutando sussistente una responsabilità professionale a carico dell'avv. Tonarelli.
Anche questa spesa è da considerarsi riconducibile alla responsabilità professionale dell'Avv. Tonarelli. Infatti, se quest'ultimo non avesse iniziato e proseguito un'azione manifestamente infondata, l'attrice non avrebbe dovuto avvalersi della consulenza di un altro legale e farsi carico della relativa spesa.
Relativamente ai compensi dell'Avv. Tonarelli, per i principi di diritto espressi nel paragrafo precedente, si deve osservare che, in caso di attività professionale che si sia rivelata inutile o dannosa, non sono dovuti compensi al professionista. Resta ora da vagliare la fondatezza delle domande di restituzione di quanto asseritamente versato.
La somma di Euro 1.000,00, che sarebbe stata corrisposta tramite il pagamento per conto di quest'ultimo della fornitura di pavimento, per quanto premesso nel paragrafo precedente, si deve ritenere non contestata e pertanto provata.
Invece, con riferimento agli altri Euro 5.000,00, che la avrebbe pagato in contati, Pt_2
si deve rilevare come, secondo la giurisprudenza di legittimità, il principio di non contestazione non ha valenza assoluta. Infatti: “Se solleva la parte dall'onere di provare il fatto non specificamente contestato dal convenuto costituito, non esclude tuttavia che il giudice, ove dalle prove comunque acquisite emerga la smentita di quel fatto o una sua diversa ricostruzione, possa pervenire ad un diverso accertamento;
l'art. 115 c.p.c., comma 1, non reca alcuna finzione di dimostrazione del fatto non specificatamente contestato, bensì si limita a stabilire una relevatio ab onere probandi a favore della parte che lo ha allegato;
la circostanza narrata, in difetto di una specifica contestazione, dovrà essere valutata dal giudice nella formazione del suo convincimento, potendo, pur sola e indimostrata, fondare la decisione, ma potrà anche essere reputata inesistente, qualora
20 constino agli atti prove in senso contrario” (Cassazione civile sez. III, 07/06/2023,n.16028,
v. in tal senso Cass. 04/04/2012, n. 5363; v. anche, conff. Cass. 10/07/2009, n. 16201;
15/11/2018, n. 29404; 20/12/2016, n. 26395; 09/07/2020, n. 14448; 17/02/2023, n. 5166).
Nel presente giudizio, sebbene al momento della costituzione in giudizio il convenuto non abbia contestato la ricostruzione effettuata dall'attrice, quest'ultima ha deferito giuramento decisorio con note per l'udienza del 10/01/2024. Con ordinanza del 29/03/2024 il Giudice ha fissato udienza per l'assunzione del giuramento decisorio.
All'udienza del 17/05/2024, il convenuto ha prestato giuramento: “Io Avv. ST Tonarelli giuro di non aver mai ricevuto la somma di Euro 5.000,00 in contanti da parte della SI.ra
a titolo di compenso per le prestazioni da me svolte relativamente al Parte_1
rapporto professionale oggetto di causa, in particolare in n. 3 pagamenti di Euro 3.000,00,
Euro 1.000,00 ed Euro 1.000,00”.
In comparsa conclusionale, parte attrice prendeva atto del giuramento decisorio dichiarando di voler “assumere le opportune iniziative penalistiche, ragion per cui si vedrà all'esito delle stesse sull'effettività o meno di detto pagamento”, non deducendo tuttavia alcun elemento che possa indurre, allo stato, a ritenere la falsità del giuramento.
L'art. 2736 c.c. così dispone: "Il giuramento è di due specie: 1) è decisorio quello che una parte deferisce all'altra per farne dipendere la decisione totale o parziale della causa”.
L'art. 2738 c.c. prevede: “Se è stato prestato il giuramento deferito o riferito, l'altra parte non è ammessa a provare il contrario, né può chiedere la revocazione della sentenza qualora il giuramento sia stato dichiarato falso”.
Alla luce del principio espresso dalla suindicata giurisprudenza, della valenza decisiva attribuita dalla legge a tale giuramento, in considerazione del fatto che è stata la stessa parte attrice a far dipendere la decisione parziale della causa dal giuramento decisorio, si ritiene che la domanda relativa al risarcimento/rimborso dei 5.000,00 euro che sarebbero stati corrisposti in contanti all'Avv. Tonarelli a titolo di compenso non possa trovare accoglimento.
Secondo giurisprudenza di legittimità: “In tema di inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, al danneggiato spettano la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante, a decorrere dal giorno della verificazione dell'evento dannoso, poiché
l'obbligazione di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito non di valuta, ma di valore, che tiene luogo della materiale utilità che il creditore
21 avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli” (Cassazione civile sez. I,
27/12/2022, n.37798).
In applicazione di detto principio, le voci di spesa devono essere rivalutate dalla data del sorgere del credito all'ultimo indice di rivalutazione disponibile (01/2025), oltre agli interessi legali fino alla data della delibera. Di conseguenza gli importi relativi alle suindicate voci di danno possono essere così quantificati:
- spese introduzione giudizio (ricevute del 20/06/2017 doc. 15 di cui all'atto di citazione): capitale iniziale Euro 786,00, rivalutato all'ultimo indice disponile
(01/2025) Euro 940,84, a cui devono aggiungersi gli interessi legali fino alla deliberazione della sentenza, per un risultato pari ad Euro 1.037,89;
- spese introduzione mediazione (istanza del 20/12/2016): capitale iniziale Euro
48.50, rivalutato all'ultimo indice disponile (01/2025) Euro 58,44, a cui devono aggiungersi gli interessi legali fino alla deliberazione della sentenza, per un risultato pari ad Euro 64,51;
- refusione delle spese di lite alla controparte (ordine bonifico del 14/04/2021) doc. n.
14 allegato all'atto di citazione): capitale iniziale Euro 6.487,10, rivalutato all'ultimo indice disponile (01/2025) Euro 7.563,96, a cui devono aggiungersi gli interessi legali fino alla deliberazione della presente sentenza, per un risultato pari ad Euro
8.252,97;
- spese di registrazione sentenza (F23 del 04/03/2022, doc. n. 23 allegati alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.): capitale iniziale Euro 208,75, rivalutato all'ultimo indice disponile (01/2025) Euro 229,63, a cui devono aggiungersi gli interessi legali fino alla deliberazione della presente sentenza, per un risultato pari ad Euro 250,03;
- compensi corrisposti all'Avv. Tonarelli (interessi e rivalutazione su notula inviata unitamente alla rinuncia al mandato in data 06/04/2021, doc. 13 allegato all'atto di citazione): capitale iniziale Euro 1.000,00, rivalutato all'ultimo indice disponile
(01/2025) Euro 1.166,00, a cui devono aggiungersi gli interessi legali fino alla deliberazione della presente sentenza, per un risultato pari ad Euro 1.272,23.
***
22 Le eccezioni di compensazione sollevate dal convenuto.
Il convenuto eccepisce di essere creditore nei confronti della IGnora in virtù Pt_2
della sua attività professionale per vicende estranee al presente giudizio (assistenza giudiziale innanzi al Tribunale di Firenze, consulenza in favore del figlio minore dell'attrice, attività stragiudiziale per un albero che sarebbe caduto all'interno dell'immobile di cui l'attrice è comproprietaria, difesa penale del marito dell'attrice) ed altresì in forza di attività extraprofessionale (ringhiera ceduta al marito dell'attrice).
In primo luogo, si rammenta che l'art. 1242 c.c. stabilisce: “La compensazione estingue i due debiti dal giorno della loro coesistenza. Il giudice non può rilevarla d'ufficio”. Ai sensi dell'art. 167 comma 2 c.p.c., il convenuto nella comparsa di risposta: “A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali
e di merito che non siano rilevabili d'ufficio”.
Con riguardo all'eccezione di compensazione occorre distinguere fra compensazione propria e compensazione impropria. Infatti, per la giurisprudenza di legittimità: “In tema di estinzione delle obbligazioni, la compensazione impropria (o atecnica) riguarda crediti e debiti che hanno origine da uno stesso rapporto e risolvendosi in una verifica delle reciproche poste attive e passive delle parti, consente al giudice di procedere d'ufficio al relativo accertamento, anche in grado di appello, senza che sia necessaria un'eccezione di parte o una domanda riconvenzionale, sempre che l'accertamento si fondi su circostanze fattuali tempestivamente acquisite al processo e senza che rilievi la riserva della parte di esercitare il controcredito in altro giudizio o la pendenza di esso”
(Cassazione civile sez. II, 13/03/2024, n.6700).
Nel caso di specie, non vi è dubbio che i crediti che il convenuto vorrebbe portare in compensazione derivino da rapporti diversi da quello dedotto in giudizio (alcuni addirittura sarebbero col coniuge dell'odierna attrice).
Pertanto, può con certezza escludersi che si verta in tema di compensazione impropria o atecnica, rilevabile d'ufficio.
Vertendosi, per contro, in tema di compensazione propria o tecnica, deve prendersi atto che si tratta di una eccezione in senso stretto ossia non rilevabile d'ufficio dal giudice, ma rilevabile esclusivamente su istanza di parte da formularsi, sotto pena di decadenza, nella comparsa di costituzione e di risposta da depositarsi tempestivamente ossia almeno venti giorni prima della data fissata in atto di citazione per la celebrazione della prima udienza di comparizione e trattazione.
Non avendo il convenuto proposto l'eccezione di compensazione nella comparsa di risposta depositata tempestivamente, non essendosi costituito tempestivamente (come
23 ampiamente acclarato supra), la relativa eccezione non può che considerarsi inammissibile, siccome decaduta.
La domanda di riconsegna dei documenti.
Il codice deontologico forense prevede all'art. 33 che: “L'avvocato, se richiesto, deve restituire senza ritardo gli atti ed i documenti ricevuti dal cliente e dalla parte assistita per
l'espletamento dell'incarico e consegnare loro copia di tutti gli atti e documenti, anche provenienti da terzi, concernenti l'oggetto del mandato e l'esecuzione dello stesso sia in sede stragiudiziale che giudiziale, fermo restando il disposto di cui all'art. 48, terzo comma, del presente codice.
L'avvocato non deve subordinare la restituzione della documentazione al pagamento del proprio compenso”.
In questa sede civile, la violazione delle norme di cui al Codice Deontologico appare suscettibile di essere valutata quale indizio di una responsabilità professionale a titolo colposo e segnatamente a titolo di colpa (non generica ma) specifica, ossia dovuta a violazione di specifiche norme contenute in “leggi, regolamenti, ordini o discipline”.
Secondo le Sezioni Unite: “L'avvocato deve consegnare al cliente i documenti richiesti, anche quando quest'ultimo non ha provveduto al pagamento delle spese e competenze legali;
sicché, il professionista che omette la consegna, commette illecito disciplinare (artt.
42 e 43 c.d.f.). La formale messa a disposizione dei documenti da parte dell'avvocato non esclude la responsabilità disciplinare del professionista se ne è stata concretamente e di fatto impedita la materiale apprensione” (Cassazione civile sez. un., 17/11/2011, n.24080).
Detto obbligo è sancito indirettamente anche dall'art. 2961 comma 1 c.c., il quale dispone:
“I cancellieri, gli arbitri, gli avvocati, e i patrocinatori legali sono esonerati dal rendere conto degli incartamenti relativi alle liti dopo tre anni da che queste sono state decise o sono altrimenti terminate”.
Considerato che l'Avv. Tonarelli, come sopra specificato, non ha tempestivamente contestato la ricostruzione operata dall'attrice; considerato altresì che, in ogni caso, il convenuto non ha addotto alcuna prova che potesse smentire l'assunto avversario;
anche la mancata riconsegna alla IG.ra di fascicoli, atti e documenti relativi ad Pt_2 incarichi professionali dalla medesima conferiti all'Avv. Tonarelli, deve ritenersi pacifica.
Pertanto la relativa domanda di condanna deve essere accolta.
24 La domanda ex art. 89 c.p.c.
Parte attrice richiede la cancellazione di espressioni ritenute sconvenienti ed offensive, contenute nell'atto denominato “Comparsa di costituzione e risposta con chiamata in causa del terzo ex art. 167 e 269 c.p.c.”, depositato in data 21/03/2022 dall'Avv. ST Tonarelli quale convenuto nel presente processo.
Secondo la giurisprudenza di legittimità: “Non sussistono gli estremi per il risarcimento del danno ex art. 89 c.p.c. ove le espressioni contenute negli scritti difensivi, nei confronti di controparte, non eccedano dalle eIGenze difensive e siano preordinate a dimostrare la scarsa attendibilità delle sue affermazioni. I presupposti per il risarcimento del danno ex art. 89 c.p.c., ove le espressioni contenute negli scritti difensivi non siano dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo, così rivelando un intento offensivo nei confronti della controparte, ma, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle eIGenze difensive, siano preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni" (Cass. Sez. 2, sent. n.
17325/2015, Cassazione civile sez. III, 17/10/2019, n.26318).
La giurisprudenza di merito ha poi specificato: “Ai sensi dell'art. 89 c.p.c., il giudice può ordinare che le frasi inappropriate o offensive vengano rimosse dagli atti del processo.
Affinché possa farsi ricorso a tale rimedio, è necessario che le frasi incriminate siano esclusivamente volte a insultare la parte avversa, senza alcuna relazione con le eIGenze della difesa, degenerando in attacchi gratuiti alla reputazione altrui. Di conseguenza, laddove il linguaggio utilizzato sia conforme e rispettoso dei criteri della pertinenza e della continenza formale, la richiesta di cancellazione deve essere respinta” (Tribunale Palermo sez. III, 15/09/2023, n.3996).
Si riportano qui di seguito, alla lettera, le espressioni scritte dal convenuto nella suddetta comparsa: “parte avversa appalesa, con tutta evidenza, che non è dotata di autonomi elementi di conoscenza, utili e strumentali, per comprendere adeguatamente, il giusto IGnificato della mentovata frase"; è stata determinata dalla difficoltà Parte_1
che la stessa trovava di apprendere concetti e argomentazioni liberamente fruibili da tutti, esclusa la che per ragioni di salute ha avuto un qualche decadimento psicofisico Pt_2
che le ha talora compromesso la lucidità intellettiva, di apprendere per iscritto concetti basilari”; “brillante asserzione”; “indecorosa richiesta”, “[…] speciosa domanda. Dunque, il superamento della soglia di quella che si ritiene la minima presentabilità di una domanda giudiziale”.
25 Le espressioni utilizzate dall'Avv. Tonarelli non sembrano preordinate a dimostrare la scarsa attendibilità delle affermazioni della sua controparte. Al contrario, appaiono piuttosto rivolte a screditare le capacità intellettive della IGnora e le competenze Pt_2 professionali dell'Avv. Andreazzoli.
Di conseguenza si ritiene di dover accogliere la richiesta di cancellazione avanzata dall'attrice.
Parte attrice richiede altresì “l'assegnazione a ciascuna persona offesa di una somma a titolo di risarcimento del danno, anche non patrimoniale, mediante condanna di controparte al pagamento di un importo che viene proposto
➢ in EURO 3.500,00 a favore della SI.ra Parte_1
➢ in EURO 5.000,00 a favore dell'Avv. Nicola Andreazzoli;
o, in alternativa, delle somme che il SI. Giudice riterrà giuste ed eque”.
A sostegno della propria domanda, con riferimento alle affermazioni indirizzate alla IGnora allega: “non vi è chi non possa sentirsi gravemente offeso da simili gratuite Pt_2 affermazioni, aventi il solo fine di denigrare ed irridere”.
A sua volta, l'Avv. Andreazzoli è stato descritto come “non dotato di autonomi elementi di conoscenza, utili e strumentali, per comprendere adeguatamente il giusto IGnificato” e quale professionista che formulerebbe “indecorose richieste” e “speciose domande”, che avrebbe superato la “soglia di quella che si ritiene la minima presentabilità di una domanda giudiziale”.
Secondo la giurisprudenza di legittimità “il pregiudizio all'onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è in re ipsa, identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione
e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima” (Cassazione civile sez. I, 05/04/2024, n.9068, in tema di diffamazione, ma applicabile anche al caso di specie, vista l'identità del bene giuridico tutelato) ed ancora,
“La quantificazione del danno sofferto, può essere raggiunta anche mediante presunzioni, atteso che per la configurazione di una presunzione giuridicamente valida non occorre che
l'esistenza del fatto ignoto rappresenti l'unica conseguenza possibile di quello noto, ma è sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull' id quod plerumque accidit, sicché il giudice può trarre il
26 suo libero convincimento dall'apprezzamento discrezionale degli elementi indiziari prescelti, purché dotati dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza, mentre non può attribuirsi valore probatorio ad una presunzione fondata su dati meramente ipotetici” (ConIGlio di Stato sez. VI, 15/02/2021, n.1354).
Per quanto riguarda la IG.ra , l'offesa appare particolarmente rilevante, Parte_1
in quanto viene descritta come soggetto con minorate capacità, tali da renderla incapace
“di apprendere concetti e argomentazioni liberamente fruibili da tutti, esclusa la ; Pt_2
di conseguenza si deve senza dubbio ritenere sussistente un danno alla reputazione, all'onore ed alla dignità nella misura richiesta dall'attrice.
Relativamente all'Avv. Andreazzoli, quel che rileva maggiormente è che le espressioni ingiuriose riguardano direttamente la dignità personale e le competenze professionali del professionista e sono state riportate all'interno di atti giudiziari, sottoposti all'attenzione di
Giudici e personale di cancelleria.
Conseguentemente, si ritiene di dover riconoscere il risarcimento del danno nella misura richiesta, ritenendo fondata la domanda in punto an et quantum.
La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che “La domanda di risarcimento del danno per fatto illecito, include implicitamente sia gli interessi compensativi sia la rivalutazione monetaria, componenti indispensabili del risarcimento, il giudice di merito deve riconoscerli anche se non espressamente richiesti, evitando
l'ultrapetizione, pure in grado di appello” (Cassazione civile sez. II, 17/10/2024, n.2692).
Essendo indubbio che le espressioni offensive riferite dall'Avv. Tonarelli costituiscono fatto illecito, alle somme riconosciute a titolo di risarcimento del danno devono essere applicati interessi e rivalutazione dal momento dell'evento lesivo, costituito dal deposito dello scritto contenente le espressioni ingiuriose (21/03/2022) secondo il seguente prospetto:
- quanto alla IGnora capitale iniziale Euro 3.500,00, rivalutato Parte_1 all'ultimo indice disponile (01/2025) Euro 3.850,00, a cui devono aggiungersi gli interessi legali fino alla deliberazione della presente sentenza, per un risultato pari ad Euro 4.190,51.
- quanto all'Avv. Nicola Andreazzoli: capitale iniziale Euro 5.000,00, rivalutato all'ultimo indice disponile (01/2025) Euro 5.500,00, a cui devono aggiungersi gli interessi legali fino alla deliberazione della presente sentenza, per un risultato pari ad Euro 5.923,56.
27 Le Spese Processuali
Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
In tema di determinazione del valore della lite, nella giurisprudenza di legittimità è rinvenibile il seguente principio di diritto: “In caso di accoglimento solo in parte della domanda ovvero di parziale accoglimento dell'impugnazione, il giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del "decisum")” (Cass. 22160/2023,
8449/2023).
Pertanto, il valore della causa è da ritenersi pari a quanto riconosciuto, vale a dire ad Euro 20.991,70.
Le spese processuali, sono liquidate, ratione temporis, in applicazione del D.M.
Giustizia 10 Marzo 2014, n. 55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 – in G.U., Serie Generale 02.04.2014, n.
77, entrato in vigore in data 03.04.2014), s.m.i., tra cui segnatamente il D.M. n. 147 del
13/08/2022, e delle allegate “Tabelle parametri forensi”, scaglione di valore da Euro 5.201 ad Euro 26.000 (valore della causa: Euro 20.991,70 secondo il suindicato criterio del decisum), nei valori standard per tutte le fasi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Massa, Sezione civile unica, in composizione monocratica, nella persona del dr. Alessandro Pellegri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni contraria o diversa domanda, istanza, azione, eccezione, deduzione e difesa, decide ciò che segue:
1. ACCERTA e, per l'effetto, DICHIARA, per le causali di cui in parte motiva, la responsabilità civile professionale dell'Avv. ST TONARELLI;
conseguentemente,
2. DICHIARA TENUTO e per l'effetto CONDANNA l'Avv. ST TONARELLI al pagamento in favore dell'attrice, della somma pari ad Euro Parte_1
10.877,63, a titolo di risarcimento del danno derivante, per le causali di cui in parte motiva, da responsabilità civile professionale dell'avvocato, oltre interessi legali dalla deliberazione della presente sentenza al saldo;
conseguentemente,
3. ACCERTA e, per l'effetto, DICHIARA, per le causali di cui in parte motiva, che l'Avv. ST TONARELLI non ha diritto ad alcun compenso per all'attività professionale ricollegata alla domanda di mediazione n. 295/2016 promossa dinanzi all'Organismo di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Massa Carrara ed a quella, sia giudiziale che stragiudiziale, riconnessa alla domanda ed ai diritti azionati con la causa iscritta al n. R.G. 1657/2017 del Tribunale di Massa;
4. DICHIARA TENUTO e per l'effetto CONDANNA l'Avv. ST TONARELLI, alla immediata consegna a di tutti i fascicoli, giudiziali e non, nella Parte_1
28 loro integralità, completi di atti e documenti originali, con riferimento a tutti i rapporti intercorsi inter partes;
5. ACCERTA e, per l'effetto, DICHIARA, per le causali di cui in parte motiva, il contenuto offensivo e sconveniente delle espressioni “parte avversa appalesa, con tutta evidenza, che non è dotata di autonomi elementi di conoscenza, utili e strumentali, per comprendere adeguatamente, il giusto IGnificato della mentovata frase"; è stata determinata dalla difficoltà che la stessa trovava di Parte_1 apprendere concetti e argomentazioni liberamente fruibili da tutti, esclusa la che per ragioni di salute ha avuto un qualche decadimento psicofisico che Pt_2 le ha talora compromesso la lucidità intellettiva, di apprendere per iscritto concetti basilari”; “brillante asserzione”; “indecorosa richiesta”, “[…] speciosa domanda.
Dunque, il superamento della soglia di quella che si ritiene la minima presentabilità di una domanda giudiziale” scritte nell'atto denominato “Comparsa di costituzione e risposta con chiamata in causa del terzo ex art. 167 e 269 c.p.c.", a firma dell'Avv.
ST TONARELLI, depositato in data 21/03/2022 nel presente processo;
conseguentemente,
6. DISPONE la CANCELLAZIONE delle espressioni, testualmente riportate nel punto n. 5 che precede, dall'atto denominato “Comparsa di costituzione e risposta con chiamata in causa del terzo ex art. 167 e 269 c.p.c.", a firma dell'Avv. ST
TONARELLI, depositato in data 21/03/2022 nel presente processo;
quale ulteriore conseguenza,
7. DICHIARA TENUTO, ai sensi dell'art. 89 comma 2 c.p.c., e per l'effetto CONDANNA, l'Avv. ST TONARELLI al pagamento in favore dell'attrice, della somma pari ad Euro 4.190,51, a titolo di risarcimento Parte_1 del danno per le espressioni offensive e sconvenienti, di cui al punto n. 5 che precede, oltre interessi legali dalla deliberazione della presente sentenza al saldo;
8. DICHIARA TENUTO, ai sensi dell'art. 89 comma 2 c.p.c., e per l'effetto CONDANNA l'Avv. ST TONARELLI al pagamento in favore del difensore di parte attrice, Avv. Nicola ANDREAZZOLI, della somma pari ad Euro 5.923,56, a titolo di risarcimento del danno per le espressioni offensive e sconvenienti, di cui al punto n. 5 che precede, oltre interessi legali dalla deliberazione della presente sentenza al saldo;
9. DICHIARA TENUTO e per l'effetto CONDANNA l'Avv. ST TONARELLI, alla rifusione, in favore dell'attrice, delle spese processuali che Parte_1 liquida in Euro 5.077,00, a titolo di compenso, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso così liquidato, oltre I.V.A., se dovuta, e C.N.P.A., nelle rispettive percentuali di legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Massa in data 25.03.2025.
Il GIUDICE MONOCRATICO
Dr. Alessandro PELLEGRI
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