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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 22/03/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli Consigliere
Dott. Giuliano Berardi Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 254 del ruolo 2023, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Udine n. 540/2023, pubblicata in data 13.6.2023, in punto: risarcimento danni da infortunio stradale;
causa vertente
TRA
, quale procuratore speciale di Parte_1 Persona_1 [...]
, , e Persona_2 Persona_3 Persona_4 Persona_5 Parte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio Massatani per mandato alle liti esteso in calce all'atto di citazione in primo grado e quello di intervento
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Nardi per mandato alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
APPELLATA CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, in riforma della sentenza n. 540 /2023 pronunciata dal Tribunale di Udine in data 13 giugno
2023, R.G.NR 3746 /2020, pubblicata in data 13 giugno 2023 notificata via pec dall'Avv Federico Lovadina in data 14 giugno 2023 alle ore 16.05, con termine ultimo per la notifica dell'atto di appello in data 14 luglio 2023, accogliere quanto di seguito richiesto: in via preliminare istruttoria si chiede che la Corte voglia acquisire la legge romena di riforma ortografica del 1932 al fine di verificare se la vocale a e la vocale i con accento circonflesso siano equivalenti nella attuale dizione anche attraverso la applicazione del regolamento UE n1783 del 2020; sempre in via preliminare istruttoria si chiede la revoca della ordinanza con cui non è stata ammessa la prova testimoniale di cui alla memoria istruttoria ex art.183 n 2 cpc sui capitoli di prova qui dappresso trascritti con i testi ivi indicati ed espletamento della medesima:
1) Vero che i signori nato a [...] [...] codice numerico Persona_1
personale 1550415352627, nata Lugoj il 26.1.1955 codice numerico Parte_3
personale 2550126352626 e nato Lugoj il 21.7.1973 codice Persona_3
numerico personale 1730721352637 sono comparsi innanzi a lei presso il suo studio sito in via Proclamatia de la Timisoara n 7 citta Timisoara Romania in data
14.12.2018; 2) Vero che in base alla documentazione anagrafica mostratale è stato da lei accertato, nella sua veste di pubblico ufficiale, essere gli stessi ,
rispettivamente, padre madre ,fratello del signor nato Lugoj Persona_6
il 7/5 1975 codice numerico personale 1750507352666. Si indica a teste sui capitoli
1 e 2 il notaio domiciliata presso lo studio notarile in via Persona_7
Proclamatia de la Timisoara 7, città di Timisoara, Romania. Si chiede che qualora
2 non sia possibile escutere il teste innanzi il Magistrato italiano questi venga escusso attraverso la procedura prevista dal regolamento CEE 126/2001 che si applica ai testimoni cittadini dell'Unione Europea non residenti né domiciliati in Italia, dinanzi il tribunale di Timisoara, Romania competente territorialmente. Per quanto invece concerne l'aspetto interrelazione del reclamato danno parentale si chiede la ammissione dei seguenti capitoli di prova: 1) Vero che si Persona_8
traferì dalla casa familiare sita in Romania, località Lugoj via 1 decembrie 1918 con i genitori nel corso del 2008 in Italia segnatamente a EL (BL) avendo iniziato un rapporto di natura sentimentale con la signora cittadina moldava, Persona_4
presso la cui abitazione ebbe ad iniziare una convivenza de facto;
2) Vero che dal
2009 fino all'anno 2017 ogni mese di agosto dal giorno 1 al giorno 15 il signor tornava in Romania per trascorrere una parte del suo periodo Persona_8
di ferie presso la casa dei genitori dormendo nella sua vecchia camera di quando era ragazzo che i genitori avevano lasciata intatta;
3) Vero che in queste occasioni incontrava sempre presso la abitazione dei genitori anche il fratello che sposatosi era andato ad abitare sempre nella Persona_3
stessa localita di Lugoj ma in un'altra abitazione;
4) Vero che durante il restante periodo dell'anno in cui era in Italia la vittima colloquiava con la famiglia di origine nelle persone su indicate attraverso programmi di messaggistica o video chiamate;
5) Vero che ebbe modo di ascoltare nei primi giorni del mese di settembre del 2009
in quanto la chiamata era effettuata in viva voce come i genitori non fossero particolarmente entusiasti della relazione sentimentale del figlio e lo invitassero a riflettere se non fosse meglio terminarla e tornare a casa ovvero anche solo terminarla.
3 Si indica a teste sui precedenti capitoli di prova da 1 a 5 la signora Testimone_1
oggi residente nella città di Focsani jud VN Romania. Si chiede che qualora
[...]
non sia possibile escutere il teste innanzi il Magistrato italiano questi venga escusso,
attraverso la procedura prevista dal regolamento CEE 126/2001 che si applica ai testimoni cittadini dell'Unione Europea non residenti né domiciliati in Italia, dinanzi il tribunale di Focsani Romania competente territorialmente. Ancora in via preliminare istruttoria si chiede che la Corte inoltri formale richiesta alternativamente o alla autorità diplomatica romena attraverso l'apposito canale esistente presso il
Ministero di Grazia e Giustizia, ovvero interpellando alternativamente il comune di
Lugoj presso i contatti riportati nella prima memoria istruttoria al fine di accertare se i signori si identifichino o meno con i signori nel merito, respinto Per_1 Per_8
l'appello incidentale di in quanto privo di substrato giuridico che CP_1
possa sostenerne l'accoglimento, si chiede di accertare che il sinistro per il quale è
giudizio si è verificato per colpa e fatto esclusivo o concorrente di Controparte_1
e conseguentemente condannare - ai sensi del combinato disposto di cui agli
[...]
artt. 2, 3, 29, 30, 31, 32, 35, 38 Cost., 1226, 2043, 2051 2054, 2055,2056, 2059 cod.
civ.. in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1
sede legale in Trieste, al risarcimento per la intera somma che verrà liquidata dalla
Corte in favore di tutte le parti attrici ovvero solo di alcune, nonché delle parti intervenute tutte o solo alcune del danno parentale da perdita di congiunto, in una o entrambe le componenti del detto danno secondo le allegazioni e le prove articolate nel presente giudizio a causa della morte di attraverso Persona_6
l'utilizzo delle tabelle in uso presso il tribunale di Roma, ovvero in alternativa a quelle del 2022 del tribunale di Milano, con la sorte liquidata alla attualità della data
4 della pubblicazione della sentenza mentre gli interessi compensativi recte del lucro cessante e danno emergente, da ritardato adempimento di obbligazione di valore,
dovranno essere liquidati sotto forma di interessi al saggio prescritto dal comma 4
dell'art.1284 c. c. come modificato dall'art. 17, comma 1 del D.L. 12 settembre 2014,
n. 132, convertito, con modifiche, nella l. 10 novembre 2014, n. 162, da calcolare sulla sorte devalutata al momento dell'evento e poi via via rivalutati secondo i dettami di Cass 17112/1995. Per quanto riguarda le spese del giudizio, le stesse non potranno soffrire di alcuna deduzione, in quanto legate, come da consolidata giurisprudenza, al quantum che verrà concretamente liquidato. In alcun caso vi può
essere una riduzione delle stesse in relazione alla domanda. La domanda non è mai stata legata ad uno specifico quantum, né tantomeno al conseguimento di uno specifico bene che non fosse il diritto della parte attrice a vedersi riconosciuti tutti i danni subiti a causa dell'evento per cui è processo, secondo quanto sarebbe ed è
emerso al termine dello stesso. In siffatta ipotesi di articolazione della domanda, la giurisprudenza della Corte di Cassazione esclude ogni tipo di soccombenza, anche virtuale. Per altro anche nella ipotesi di un eventuale ridimensionamento delle pretese dell'attore, tale decisione non comporta pure sensibile della somma richiesta con la domanda giudiziale integrare per l'attore il presupposto della soccombenza
(Cassazione civile, sez. VI-2, ordinanza 24.10.2014 n. 22675). Nel caso in esame questa evenienza non è neppure prospettabile in quanto si è rimessa al giudicante la determinazione del quantum all'esito del giudizio secondo quanto allegato e provato nel corso del medesimo all'interno della forbice prevista dalla tabella del Tribunale
di Milano 2022 per il danno non patrimoniale da morte di congiunto ovvero secondo quelle romane. Pertanto si chiede la vittoria di tutte le spese, sia per la fase
5 stragiudiziale che riguardo quella giudiziale sia per il primo che il secondo grado senza alcuna rinuncia o decadenza ad alcuna di esse, spese documentate, che solo indicativamente ci si limita a illustrare con le spese relative al pagamento del contributo unificato, nella medesima misura del versato, dell'attività di notificazione o estrazione di copie nel procedimento penale, rimborso di spese anticipate dallo scrivente difensore antistatario a nome e per conto del cliente di cui venga prodotta regolare documentazione fiscale spese di trasferta, spese per la consulenza di parte secondo quanto statuito da Corte di Cassazione civile Sezioni Unite Sentenza n.
16990 del 10 luglio 2017 nonché spese generali ex art.15 tariffe pari al 15% degli onorari del presente giudizio, e della fase stragiudiziale e quella penale oltre a IVA e
CPA come per legge e nella misura fissata dal D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, aggiornato sulla base del d.m. oggi in vigore, con l'aumento in quota percentuale ivi previsto per l'assistenza a più persone all'interno del medesimo giudizio in quanto si tratta di litisconsorti non necessari, per i quali sarebbe stato pienamente legittimo avanzare una richiesta singola per ognuno di essi, con conseguente liquidazione di maggiori spese processuali, e attraverso il semplice calcolo dell'aumento, in ogni caso tutte da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”
Per parte appellata: “Con il presente atto precisa le seguenti Controparte_1
conclusioni: 1) Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per i motivi dedotti in comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale;
2) In denegata ipotesi rigettare comunque il gravame proposto dal sig. quale Parte_1
procuratore speciale in giudizio di Persona_1 Persona_2
, , , perché
[...] Persona_3 Persona_4 Persona_5 Parte_2
6 infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale;
3) In accoglimento dell'appello incidentale,
riformare la sentenza di primo grado n. 540/2023 del Tribunale di Udine nella parte in cui statuisce che “condanna al pagamento in favore di Controparte_1
, qui rappresentato dal procuratore speciale signor , Persona_3 Parte_1
a titolo di risarcimento danni, dell'importo di euro 29.244,00, importo da devalutare al dì del sinistro ed indi maggiorare degli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata” e dunque accertare e dichiarare che nulla è dovuto da Controparte_1
a a titolo di risarcimento del danno e per l'effetto
[...] Persona_3
condannare l'appellante alla refusione delle spese legali secondo il principio della soccombenza. Con vittoria di spese e competenze anche del presente grado di giudizio oltre accessori di legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale in data 5-11.11.2020
aveva convenuto innanzi al Tribunale di Udine, quale procuratore Parte_1
speciale di e , Persona_1 Persona_2 Persona_3
i primi due genitori e il terzo fratello di , Persona_6 Controparte_1
chiedendo la condanna di quest'ultima al risarcimento del danno da perdita
[...]
del predetto congiunto.
L'attore aveva esposto che il Sig. , in data 9.4.2017, alle ore Persona_6
9,50 circa, mentre percorreva a bordo della vettura Subaru Forester l'autostrada A4
in direzione Venezia, giusto all'altezza della progressiva chilometrica 466+200, in un tratto in concessione ad rettilineo e pianeggiante – con Controparte_1
condizioni di traffico normale, cielo sereno, fondo stradale asciutto e buona visibilità
7 - a causa di un verosimile colpo di sonno aveva perso il controllo della vettura;
che la stessa, una volta fuoriuscita dalla sede stradale, aveva invaso il ciglio erboso alla propria destra, andando a impattare 55 metri dopo contro il fondo del fossato di scolo,
per poi proseguire per altri 26 metri sormontando la rete di recinzione che delimita le pertinenze autostradali e quindi andando ad impattare contro un secondo fossato disposto in senso trasversale rispetto alla sede stradale;
che a quel punto la vettura si era impuntata con la parte anteriore e aveva subìto una rotazione lungo l'asse longitudinale, andando a cozzare contro un pilone metallico di sostegno del sovrastante cavalcavia;
che il tetto era rimasto completamente schiacciato, la struttura portante della vettura era risultata deformata e il conducente era deceduto sul colpo.
Ciò premesso, l'esponente aveva dedotto che la morte del Sig. Persona_6
era avvenuta per colpa quantomeno concorrente della convenuta ex artt.
[...]
2043 e 2051 cod. civ., in particolare a causa delle condizioni del tratto stradale, non protetto da guard rail.
si era costituita eccependo che gli attori non erano legittimati Controparte_1
in quanto il loro cognome non corrispondeva a quello della vittima e rilevando che l'incidente era avvenuto per colpa esclusiva del conducente deceduto, essendo il tratto di strada in questione stato regolarmente collaudato.
In corso di causa avevano svolto, sempre attraverso il medesimo procuratore speciale, intervento volontario convivente del deceduto e i due figli Persona_4
di quest'ultima e Persona_5 Parte_2
Radicatosi il contraddittorio, il Tribunale di Udine aveva dato corso all'istanza attorea di verificare l'effettiva identità delle parti mediante assunzione di
8 informazioni presso il della Romania di Trieste, il quale aveva tuttavia Per_9
omesso di rispondere, rifiutando anche di ricevere gli atti;
era invece stata respinta una successiva istanza attorea di invio della medesima richiesta al Comune di residenza in Italia e all'Ambasciata di Romania, sul presupposto che non competeva al giudice attivarsi di ufficio per raggiungere la prova della titolarità del diritto e che tale onere poteva essere agevolmente assolto dagli attori, essendo essi residenti in
Romania.
La causa era quindi stata definita con sentenza pubblicata in data 13.6.2023 con la quale era stata respinta la domanda dei genitori per difetto di prova della titolarità del diritto controverso, in considerazione del fatto che dal certificato di nascita
[...]
risultava figlio di e , mentre la procura Persona_6 Persona_1 Persona_2
notarile speciale in atti al Sig. risultava rilasciata da parte di Parte_1 Per_1
e , nonché in difetto di attestazione con fede privilegiata da
[...] Persona_2
parte del notaio circa la sussistenza nel caso di specie del rapporto di filiazione.
Quanto al fatto che tale discrepanza poteva derivare dalla riforma della lingua romena intervenuta nel 1932 - con la quale era stata decretata l'abolizione della “A”
in favore della “I” - era inoltre stato osservato che tale circostanza non risultava rilevante, in quanto tutti i documenti dimessi in atti, benché formati in epoca ben successiva, non recavano le medesime vocali.
Era invece stata parzialmente accolta la domanda svolta dal fratello Persona_3
il cui certificato di nascita dava prova del rapporto di parentela con la vittima
[...]
(e con e ), e si era inoltre dato atto che l'attore aveva Persona_1 Persona_2
prodotto il certificato di matrimonio con il quale, in conformità alla legge romena,
aveva deciso di assumere il cognome della moglie.
9 A carico della convenuta era in particolare stata riconosciuta la sussistenza di un paritario concorso di colpa “per mancanza colpevole del posizionamento del guard rail sul tratto autostradale in cui si è verificato il sinistro”, mentre la vittima era stata ritenuta responsabile per la residua metà “per grave imprudenza nell'essersi messo alla guida della propria autovettura dopo una notte insonne, con probabilità molto elevata (come infatti è accaduto) di un colpo di sonno” (pag. 7 sentenza di primo grado).
Il danno da perdita del congiunto era quindi stato liquidato in via presuntiva - non essendo state assunte, né richieste prove - sulla base delle tabelle del Tribunale di
Milano, ritenendo l'assenza del rapporto di convivenza, in euro 58.448,00 dimezzati per il concorso di colpa ad euro 29.224,00, importo devalutato alla data del sinistro e maggiorato degli interessi sulla somma annualmente rivalutata fino alla data della decisione. Le spese processuali erano nondimeno state integralmente compensate tra attori e convenuta, in considerazione della reciproca soccombenza.
Premesso che l'intervento era stato spiegato dopo che da tempo si erano verificate le preclusioni istruttorie, era invece stata respinta la pretesa risarcitoria avanzata dagli intervenienti e sul rilievo che la prima, Persona_4 Persona_5 Parte_2
come risultava dallo stato di famiglia, aveva convissuto con la vittima dal 1.12.2011
al 2.7.2015, ma che poi la convivenza era cessata e i due avevano vissuto separatamente per circa otto mesi e mezzo e che, nel contempo, nulla risultava provato quanto alla permanenza del legame affettivo dopo la cessazione della convivenza.
Quanto ai due figli della donna, entrambi maggiorenni, era inoltre stato osservato che gli stessi risultavano aver convissuto con la vittima per circa un anno, periodo di
10 tempo ritenuto, in considerazione della relativa brevità, inidoneo a far presumere l'insorgenza di un rapporto caratterizzato da durevolezza e stabilità. A seguito del rigetto della domanda gli intervenuti erano stati condannati alla rifusione delle spese processuali.
Il procuratore speciale aveva successivamente interposto gravame, con atto di citazione notificato a mezzo posta elettronica certificata ai sensi della legge n. 53 del
1994 in data 14.6.2023; la società appellata si era costituita resistendo all'impugnazione principale, eccependone l'inammissibilità ai sensi dell'art. 342
c.p.c. e proponendo appello incidentale avverso il capo della decisione che aveva accolto la domanda svolta dal fratello della vittima;
radicatosi il contraddittorio, al decorso dei termini previsti dagli artt. 352 e 190 c.p.c., la causa era stata riservata in decisione ed era stata emessa la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante principale ha censurato la decisione di primo grado lamentando:
1) che il giudice di prime cure aveva illegittimamente ricusato di pervenire all'accertamento del disposto della legge romena di riforma ortografica,
provvedendo ad acquisire idonee informazioni attraverso il Ministero della Giustizia
o l'interpello di esperti;
che a carico dei genitori era stato ritenuto sussistente l'onere di fornire un inesistente attestato in ordine all'equivalenza dell' “utilizzo della a o della i con accento circonflesso”; che nulla era stato osservato quanto all'identità tra i dati contenuti negli estratti di matrimonio e quelli contenuti nella procura speciale;
che le vocali “A” e “I” potevano essere utilizzate indifferentemente.
2) che la decisione di primo grado era illegittima nella parte in cui aveva respinto la domanda per assenza di prova, poiché non era stata ammessa la prova testimoniale
11 volta a dimostrare che il notaio romeno aveva attestato la sussistenza del rapporto di filiazione ed inoltre in quanto non era stato dato seguito alla richiesta di acquisire informazioni sul punto;
3) che non era stata ammessa la prova testimoniale volta a dimostrare “l'attualità del rapporto di convivenza di tutte le parti attrici e la ricostruzione temporale dell'inizio del rapporto di convivenza con la;
Per_4
4) che le spese processuali erano state illegittimamente compensate quanto al fratello della vittima;
5) che quanto alla non si era tenuto conto del ritardo con cui la vittima aveva Per_4
chiesto l'iscrizione nello stato di famiglia del comune di residenza del nuovo domicilio presso la convivente;
che il periodo quadriennale di convivenza doveva ritenersi più che idoneo a legittimare la richiesta risarcitoria;
che il danno parentale era suscettibile di accertamento anche su base presuntiva;
6) che quanto ai figli della era stato richiesta la sola componente morale del Per_4
danno, di per sé compatibile con la brevità del periodo di effettiva convivenza.
* * *
L'appellante incidentale ha eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione avversaria ai sensi dell'art. 342 c.p.c. ed ha a sua volta censurato la decisione di primo grado esponendo, con un unico motivo:
che il tratto di strada in cui si era verificato l'incidente si presentava “del tutto coerente con le norme di legge” ed era stato inserito in un contesto infrastrutturale oggetto di collaudo, come attestato dal certificato di regolare esecuzione dei lavori di posa della barriera di sicurezza e dall'atto di collaudo, che aveva accertato la regolare esecuzione delle opere del casello autostradale di Latisana, comprendente il
12 manufatto su quale si era verificato l'incidente; che inoltre nel verbale della Polizia
Stradale non era contenuta alcuna menzione circa il fatto che l'interruzione del guard rail nel punto di scarrocciamento della vettura doveva essere considerata “anomala in relazione al tratto di strada”; che il tratto di strada in cui si era verificato il sinistro non necessitava pertanto di guard rail.
* * *
Ciò premesso, va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità
dell'appello ex art. 342 c.p.c., atteso che l'atto di impugnazione consente di individuare con sufficiente certezza le ragioni del gravame e le statuizioni impugnate,
in tal modo consentendo sia di comprendere il contenuto delle censure proposte, sia un effettivo esercizio del diritto di difesa.
Quanto al merito va invece preliminarmente esaminato l'appello incidentale, in quanto rivolto ad escludere in radice la configurabilità di un concorso colposo dell'ente gestore sulla base del mancato posizionamento del guard rail.
Ciò posto, va in proposito rilevato che il Supremo Collegio ha reiteratamente affermato (nn. 26527/2020 e 9547/2015) che “in materia di responsabilità ex art. 2051 cod. civ., la custodia esercitata dal proprietario o gestore della strada non è
limitata alla sola carreggiata, ma si estende anche agli elementi accessori o pertinenze, ivi comprese eventuali barriere laterali con funzione di contenimento e protezione della sede stradale, sicché, ove si lamenti un danno [...] derivante dalla loro assenza (o inadeguatezza), la circostanza che alla causazione dello stesso abbia contribuito la condotta colposa dell'utente della strada non è idonea ad integrare il caso fortuito, occorrendo accertare giudizialmente la resistenza che la presenza di un'adeguata barriera avrebbe potuto opporre all'urto da parte del mezzo» (cfr. anche
13 Cass. n. 6306/2013, Cass. n. 15723/2011, Cass. n. 24529/2009 e Cass. n. 3651/2006);
nello specifico, a fronte della dedotta responsabilità ex art. 2051 cod. civ. dell'ente gestore della strada, la Corte territoriale non avrebbe potuto escludere il nesso di causalità fra la condizione della strada (e delle sue pertinenze) e la caduta del mezzo nel precipizio sul mero assunto di una condotta colposa della vittima, ma avrebbe dovuto accertare che quest'ultima presentava connotati di eccezionalità e imprevedibilità tali da determinare l'interruzione del rapporto causale fra la situazione della cosa e il sinistro;
la Corte di Appello ha invece mostrato di aderire ad una nozione di caso fortuito che lo identifica con la condotta colposa del danneggiato, senza tener conto della necessità di verificare se detta condotta presentasse anche i requisiti della non prevedibilità e non prevenibilità da parte del custode;
è noto, infatti, che la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che la condotta della vittima del danno causato da una cosa in custodia può escludere la responsabilità del custode solo «ove sia colposa ed imprevedibile» (Cass. n.
25837/2017), ossia «quando essa, rivelandosi come autonoma, eccezionale,
imprevedibile ed inevitabile, risulti dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo» (Cass. n. 18317/2015), giacché l'idoneità ad interrompere il nesso causale può essere riconosciuta solo ad un fattore estraneo avente «carattere di imprevedibilità ed eccezionalità» (Cass. n. 2660/2013); in tal senso, anche i più recenti arresti di legittimità, pur affermando che il comportamento del danneggiato (da valutare anche officiosamente ex art. 1227, comma 10 cod. civ.)
può assumere incidenza causale tale da interrompere il nesso eziologico tra la cosa e il danno, non hanno mancato di evidenziare che ciò può avvenire «quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o
14 accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale» (Cass. n.
2480/2018 e Cass. n. 9315/2019).”
Sulla base di tali considerazioni va dunque respinto l'appello incidentale, trovando nella fattispecie applicazione la norma prevista dall'art. 2051 cod. civ. e la conseguente inversione dell'onere probatorio che caratterizza la responsabilità del custode.
Come si è visto, la condotta colposa della vittima non integra, infatti, un'ipotesi di caso fortuito e la circostanza dell'avvenuto collaudo - e la conseguente attestazione di regolarità dell'esecuzione delle opere stradali - non può ritenersi di per sé idonea a integrare la prova liberatoria, essendo in particolare il custode tenuto a comprovare di avere concretamente predisposto tutte le misure idonee a prevenire e impedire la produzione dei danni a terzi, in modo da dimostrare che il danno si era verificato “in maniera né prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso” (Cass. n. 8811/2020).
* * *
Quanto all'appello principale, debbono invece ritenersi infondati i primi tre motivi;
nel caso concreto non è infatti in contestazione il contenuto della legge romena di riforma ortografica, ma unicamente la titolarità del diritto controverso e la conseguente sussistenza del rapporto di filiazione, a ben vedere condivisibilmente esclusa in considerazione della oggettiva diversità tra le generalità dei genitori riportate nel certificato di nascita della vittima e quelle indicate nella procura notarile speciale.
È, oltre a ciò, chiaramente ininfluente, sul piano della prova del rapporto di filiazione,
la dedotta identità tra i dati contenuti negli estratti di matrimonio e quelli contenuti
15 nella procura speciale.
Il richiesto accertamento risulta, del resto, di per sé tutt'altro che decisivo, essendo stato correttamente osservato che tutti i documenti dimessi in atti, benché formati in epoca ben successiva all'introduzione dell'anzidetto testo legislativo, non recavano le medesime vocali.
Va inoltre evidenziato che nel caso di specie da un lato non risulta rilasciata alcuna attestazione, da parte del notaio che aveva rilasciato la procura speciale, in ordine all'esistenza del rapporto di filiazione, e dall'altro che il valore probatorio di una siffatta attestazione, ricadente nella sfera dell'art. 2700 cod. civ., non è all'evidenza suscettibile di essere surrogato attraverso una dichiarazione testimoniale, che evidentemente non sarebbe sorretta dai poteri fidefacenti attribuiti al pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie pubbliche funzioni.
Debbono di seguito ritenersi infondate anche le critiche svolte dalle parti intervenute con il quinto e il sesto motivo.
Ferma, per le ragioni anzidette, l'irrilevanza, quanto alle parti attrici, della prova relativa all'attualità e alla effettiva durata del rapporto di convivenza, va infatti evidenziato come l'ammissione di mezzi istruttori in proposito risulti oggettivamente impedita, quanto agli intervenuti, dalle preclusioni istruttorie da tempo verificatesi a loro carico.
Deve di conseguenza ritenersi insuperato, quanto alla Signora il rilievo Per_4
relativo all'assenza di prova in ordine alla permanenza del legame affettivo con la vittima nel periodo successivo alla cessazione della convivenza, risalente al 2.7.2015,
ed allo stesso modo nulla può ragionevolmente presumersi, attesa la relativa brevità
del rapporto di coabitazione e la oggettiva mancanza di idonee deduzioni, quanto alle
16 caratteristiche e alla qualità del rapporto con i figli della e Persona_5 Pt_2
entrambi maggiorenni.
Risulta invece fondato il quarto motivo dell'appello principale, con il quale è stata lamentata la compensazione delle spese quanto al fratello della vittima Persona_3
va infatti riconosciuto in suo favore, stante l'insussistenza dei presupposti di
[...]
legge (art. 92, comma 2, c.p.c.), il diritto alla rifusione delle spese processuali, da liquidarsi, tenuto conto del principio della soccombenza, sulla base dello scaglione di valore corrispondente alla somma concretamente attribuita (art. 5 d.m. n. 55/2014).
Va inoltre rilevato che non vi è comunanza di posizione processuale con le altre parti,
pure costituite con unico difensore, perché i diritti rivendicati sono autonomi, avendo ciascuna parte richiesto la liquidazione del danno parentale iure proprio.
* * *
Ne discende pertanto che l'appello incidentale dovrà essere respinto, mentre quello principale andrà accolto per quanto di ragione, con conseguente parziale riforma della decisione impugnata.
La parte appellata andrà pertanto condanna alla rifusione delle spese del doppio grado nei confronti del solo , mentre, in considerazione sia Persona_3
dell'assenza di impugnazione sul punto, sia della reciproca soccombenza, andranno integralmente compensate quelle relative ai restanti attori ( e Per_1 Per_8 Per_3
( SC , e Per_1 Per_8 Per_2 Per_3 Persona_4 Persona_5 Pt_2
andranno invece condannati alla rifusione in favore della parte appellata delle
[...]
spese del doppio grado.
Da ultimo dovrà darsi atto della sussistenza, a carico dell'appellante incidentale, delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
17
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunciando sulla causa civile in grado d'appello proposta da , quale procuratore speciale di Parte_1 [...]
, , Persona_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4 [...]
e nei confronti di avverso la sentenza Per_5 Parte_2 Controparte_1
del Tribunale di Udine n. 540/2023, pubblicata in data 13.6.2023, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e reietta, così provvede:
Rigetta l'appello incidentale, accoglie per quanto di ragione, il quarto motivo dell'appello principale, rigettando gli ulteriori motivi, e per l'effetto, in parziale riforma della decisione impugnata, che quanto al resto conferma, accerta il diritto del solo alla rifusione delle spese del primo grado del giudizio;
Persona_3
Compensa integralmente le spese del doppio grado quanto a Persona_1 Per_3
e ; Persona_2
Condanna alla rifusione delle spese del doppio grado nei Controparte_1
confronti di , spese che liquida, a titolo di compensi professionali, Persona_3
in euro 6.800,00 per ciascun grado, oltre al contributo unificato, spese generali nella misura massima, iva e c.p.a. come per legge;
Condanna e alla rifusione delle spese del Persona_4 Persona_5 Parte_2
doppio grado nei confronti di spese che liquida, a titolo di Controparte_1
compensi professionali, in euro 6.800,00 per ciascun grado, oltre spese generali nella misura massima, iva e c.p.a. come per legge;
Dà atto della sussistenza a carico dell'appellante incidentale delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
18 Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Giuliano Berardi Dott.ssa Marina Caparelli
19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli Consigliere
Dott. Giuliano Berardi Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 254 del ruolo 2023, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Udine n. 540/2023, pubblicata in data 13.6.2023, in punto: risarcimento danni da infortunio stradale;
causa vertente
TRA
, quale procuratore speciale di Parte_1 Persona_1 [...]
, , e Persona_2 Persona_3 Persona_4 Persona_5 Parte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio Massatani per mandato alle liti esteso in calce all'atto di citazione in primo grado e quello di intervento
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Nardi per mandato alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
APPELLATA CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, in riforma della sentenza n. 540 /2023 pronunciata dal Tribunale di Udine in data 13 giugno
2023, R.G.NR 3746 /2020, pubblicata in data 13 giugno 2023 notificata via pec dall'Avv Federico Lovadina in data 14 giugno 2023 alle ore 16.05, con termine ultimo per la notifica dell'atto di appello in data 14 luglio 2023, accogliere quanto di seguito richiesto: in via preliminare istruttoria si chiede che la Corte voglia acquisire la legge romena di riforma ortografica del 1932 al fine di verificare se la vocale a e la vocale i con accento circonflesso siano equivalenti nella attuale dizione anche attraverso la applicazione del regolamento UE n1783 del 2020; sempre in via preliminare istruttoria si chiede la revoca della ordinanza con cui non è stata ammessa la prova testimoniale di cui alla memoria istruttoria ex art.183 n 2 cpc sui capitoli di prova qui dappresso trascritti con i testi ivi indicati ed espletamento della medesima:
1) Vero che i signori nato a [...] [...] codice numerico Persona_1
personale 1550415352627, nata Lugoj il 26.1.1955 codice numerico Parte_3
personale 2550126352626 e nato Lugoj il 21.7.1973 codice Persona_3
numerico personale 1730721352637 sono comparsi innanzi a lei presso il suo studio sito in via Proclamatia de la Timisoara n 7 citta Timisoara Romania in data
14.12.2018; 2) Vero che in base alla documentazione anagrafica mostratale è stato da lei accertato, nella sua veste di pubblico ufficiale, essere gli stessi ,
rispettivamente, padre madre ,fratello del signor nato Lugoj Persona_6
il 7/5 1975 codice numerico personale 1750507352666. Si indica a teste sui capitoli
1 e 2 il notaio domiciliata presso lo studio notarile in via Persona_7
Proclamatia de la Timisoara 7, città di Timisoara, Romania. Si chiede che qualora
2 non sia possibile escutere il teste innanzi il Magistrato italiano questi venga escusso attraverso la procedura prevista dal regolamento CEE 126/2001 che si applica ai testimoni cittadini dell'Unione Europea non residenti né domiciliati in Italia, dinanzi il tribunale di Timisoara, Romania competente territorialmente. Per quanto invece concerne l'aspetto interrelazione del reclamato danno parentale si chiede la ammissione dei seguenti capitoli di prova: 1) Vero che si Persona_8
traferì dalla casa familiare sita in Romania, località Lugoj via 1 decembrie 1918 con i genitori nel corso del 2008 in Italia segnatamente a EL (BL) avendo iniziato un rapporto di natura sentimentale con la signora cittadina moldava, Persona_4
presso la cui abitazione ebbe ad iniziare una convivenza de facto;
2) Vero che dal
2009 fino all'anno 2017 ogni mese di agosto dal giorno 1 al giorno 15 il signor tornava in Romania per trascorrere una parte del suo periodo Persona_8
di ferie presso la casa dei genitori dormendo nella sua vecchia camera di quando era ragazzo che i genitori avevano lasciata intatta;
3) Vero che in queste occasioni incontrava sempre presso la abitazione dei genitori anche il fratello che sposatosi era andato ad abitare sempre nella Persona_3
stessa localita di Lugoj ma in un'altra abitazione;
4) Vero che durante il restante periodo dell'anno in cui era in Italia la vittima colloquiava con la famiglia di origine nelle persone su indicate attraverso programmi di messaggistica o video chiamate;
5) Vero che ebbe modo di ascoltare nei primi giorni del mese di settembre del 2009
in quanto la chiamata era effettuata in viva voce come i genitori non fossero particolarmente entusiasti della relazione sentimentale del figlio e lo invitassero a riflettere se non fosse meglio terminarla e tornare a casa ovvero anche solo terminarla.
3 Si indica a teste sui precedenti capitoli di prova da 1 a 5 la signora Testimone_1
oggi residente nella città di Focsani jud VN Romania. Si chiede che qualora
[...]
non sia possibile escutere il teste innanzi il Magistrato italiano questi venga escusso,
attraverso la procedura prevista dal regolamento CEE 126/2001 che si applica ai testimoni cittadini dell'Unione Europea non residenti né domiciliati in Italia, dinanzi il tribunale di Focsani Romania competente territorialmente. Ancora in via preliminare istruttoria si chiede che la Corte inoltri formale richiesta alternativamente o alla autorità diplomatica romena attraverso l'apposito canale esistente presso il
Ministero di Grazia e Giustizia, ovvero interpellando alternativamente il comune di
Lugoj presso i contatti riportati nella prima memoria istruttoria al fine di accertare se i signori si identifichino o meno con i signori nel merito, respinto Per_1 Per_8
l'appello incidentale di in quanto privo di substrato giuridico che CP_1
possa sostenerne l'accoglimento, si chiede di accertare che il sinistro per il quale è
giudizio si è verificato per colpa e fatto esclusivo o concorrente di Controparte_1
e conseguentemente condannare - ai sensi del combinato disposto di cui agli
[...]
artt. 2, 3, 29, 30, 31, 32, 35, 38 Cost., 1226, 2043, 2051 2054, 2055,2056, 2059 cod.
civ.. in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1
sede legale in Trieste, al risarcimento per la intera somma che verrà liquidata dalla
Corte in favore di tutte le parti attrici ovvero solo di alcune, nonché delle parti intervenute tutte o solo alcune del danno parentale da perdita di congiunto, in una o entrambe le componenti del detto danno secondo le allegazioni e le prove articolate nel presente giudizio a causa della morte di attraverso Persona_6
l'utilizzo delle tabelle in uso presso il tribunale di Roma, ovvero in alternativa a quelle del 2022 del tribunale di Milano, con la sorte liquidata alla attualità della data
4 della pubblicazione della sentenza mentre gli interessi compensativi recte del lucro cessante e danno emergente, da ritardato adempimento di obbligazione di valore,
dovranno essere liquidati sotto forma di interessi al saggio prescritto dal comma 4
dell'art.1284 c. c. come modificato dall'art. 17, comma 1 del D.L. 12 settembre 2014,
n. 132, convertito, con modifiche, nella l. 10 novembre 2014, n. 162, da calcolare sulla sorte devalutata al momento dell'evento e poi via via rivalutati secondo i dettami di Cass 17112/1995. Per quanto riguarda le spese del giudizio, le stesse non potranno soffrire di alcuna deduzione, in quanto legate, come da consolidata giurisprudenza, al quantum che verrà concretamente liquidato. In alcun caso vi può
essere una riduzione delle stesse in relazione alla domanda. La domanda non è mai stata legata ad uno specifico quantum, né tantomeno al conseguimento di uno specifico bene che non fosse il diritto della parte attrice a vedersi riconosciuti tutti i danni subiti a causa dell'evento per cui è processo, secondo quanto sarebbe ed è
emerso al termine dello stesso. In siffatta ipotesi di articolazione della domanda, la giurisprudenza della Corte di Cassazione esclude ogni tipo di soccombenza, anche virtuale. Per altro anche nella ipotesi di un eventuale ridimensionamento delle pretese dell'attore, tale decisione non comporta pure sensibile della somma richiesta con la domanda giudiziale integrare per l'attore il presupposto della soccombenza
(Cassazione civile, sez. VI-2, ordinanza 24.10.2014 n. 22675). Nel caso in esame questa evenienza non è neppure prospettabile in quanto si è rimessa al giudicante la determinazione del quantum all'esito del giudizio secondo quanto allegato e provato nel corso del medesimo all'interno della forbice prevista dalla tabella del Tribunale
di Milano 2022 per il danno non patrimoniale da morte di congiunto ovvero secondo quelle romane. Pertanto si chiede la vittoria di tutte le spese, sia per la fase
5 stragiudiziale che riguardo quella giudiziale sia per il primo che il secondo grado senza alcuna rinuncia o decadenza ad alcuna di esse, spese documentate, che solo indicativamente ci si limita a illustrare con le spese relative al pagamento del contributo unificato, nella medesima misura del versato, dell'attività di notificazione o estrazione di copie nel procedimento penale, rimborso di spese anticipate dallo scrivente difensore antistatario a nome e per conto del cliente di cui venga prodotta regolare documentazione fiscale spese di trasferta, spese per la consulenza di parte secondo quanto statuito da Corte di Cassazione civile Sezioni Unite Sentenza n.
16990 del 10 luglio 2017 nonché spese generali ex art.15 tariffe pari al 15% degli onorari del presente giudizio, e della fase stragiudiziale e quella penale oltre a IVA e
CPA come per legge e nella misura fissata dal D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, aggiornato sulla base del d.m. oggi in vigore, con l'aumento in quota percentuale ivi previsto per l'assistenza a più persone all'interno del medesimo giudizio in quanto si tratta di litisconsorti non necessari, per i quali sarebbe stato pienamente legittimo avanzare una richiesta singola per ognuno di essi, con conseguente liquidazione di maggiori spese processuali, e attraverso il semplice calcolo dell'aumento, in ogni caso tutte da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”
Per parte appellata: “Con il presente atto precisa le seguenti Controparte_1
conclusioni: 1) Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per i motivi dedotti in comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale;
2) In denegata ipotesi rigettare comunque il gravame proposto dal sig. quale Parte_1
procuratore speciale in giudizio di Persona_1 Persona_2
, , , perché
[...] Persona_3 Persona_4 Persona_5 Parte_2
6 infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale;
3) In accoglimento dell'appello incidentale,
riformare la sentenza di primo grado n. 540/2023 del Tribunale di Udine nella parte in cui statuisce che “condanna al pagamento in favore di Controparte_1
, qui rappresentato dal procuratore speciale signor , Persona_3 Parte_1
a titolo di risarcimento danni, dell'importo di euro 29.244,00, importo da devalutare al dì del sinistro ed indi maggiorare degli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata” e dunque accertare e dichiarare che nulla è dovuto da Controparte_1
a a titolo di risarcimento del danno e per l'effetto
[...] Persona_3
condannare l'appellante alla refusione delle spese legali secondo il principio della soccombenza. Con vittoria di spese e competenze anche del presente grado di giudizio oltre accessori di legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale in data 5-11.11.2020
aveva convenuto innanzi al Tribunale di Udine, quale procuratore Parte_1
speciale di e , Persona_1 Persona_2 Persona_3
i primi due genitori e il terzo fratello di , Persona_6 Controparte_1
chiedendo la condanna di quest'ultima al risarcimento del danno da perdita
[...]
del predetto congiunto.
L'attore aveva esposto che il Sig. , in data 9.4.2017, alle ore Persona_6
9,50 circa, mentre percorreva a bordo della vettura Subaru Forester l'autostrada A4
in direzione Venezia, giusto all'altezza della progressiva chilometrica 466+200, in un tratto in concessione ad rettilineo e pianeggiante – con Controparte_1
condizioni di traffico normale, cielo sereno, fondo stradale asciutto e buona visibilità
7 - a causa di un verosimile colpo di sonno aveva perso il controllo della vettura;
che la stessa, una volta fuoriuscita dalla sede stradale, aveva invaso il ciglio erboso alla propria destra, andando a impattare 55 metri dopo contro il fondo del fossato di scolo,
per poi proseguire per altri 26 metri sormontando la rete di recinzione che delimita le pertinenze autostradali e quindi andando ad impattare contro un secondo fossato disposto in senso trasversale rispetto alla sede stradale;
che a quel punto la vettura si era impuntata con la parte anteriore e aveva subìto una rotazione lungo l'asse longitudinale, andando a cozzare contro un pilone metallico di sostegno del sovrastante cavalcavia;
che il tetto era rimasto completamente schiacciato, la struttura portante della vettura era risultata deformata e il conducente era deceduto sul colpo.
Ciò premesso, l'esponente aveva dedotto che la morte del Sig. Persona_6
era avvenuta per colpa quantomeno concorrente della convenuta ex artt.
[...]
2043 e 2051 cod. civ., in particolare a causa delle condizioni del tratto stradale, non protetto da guard rail.
si era costituita eccependo che gli attori non erano legittimati Controparte_1
in quanto il loro cognome non corrispondeva a quello della vittima e rilevando che l'incidente era avvenuto per colpa esclusiva del conducente deceduto, essendo il tratto di strada in questione stato regolarmente collaudato.
In corso di causa avevano svolto, sempre attraverso il medesimo procuratore speciale, intervento volontario convivente del deceduto e i due figli Persona_4
di quest'ultima e Persona_5 Parte_2
Radicatosi il contraddittorio, il Tribunale di Udine aveva dato corso all'istanza attorea di verificare l'effettiva identità delle parti mediante assunzione di
8 informazioni presso il della Romania di Trieste, il quale aveva tuttavia Per_9
omesso di rispondere, rifiutando anche di ricevere gli atti;
era invece stata respinta una successiva istanza attorea di invio della medesima richiesta al Comune di residenza in Italia e all'Ambasciata di Romania, sul presupposto che non competeva al giudice attivarsi di ufficio per raggiungere la prova della titolarità del diritto e che tale onere poteva essere agevolmente assolto dagli attori, essendo essi residenti in
Romania.
La causa era quindi stata definita con sentenza pubblicata in data 13.6.2023 con la quale era stata respinta la domanda dei genitori per difetto di prova della titolarità del diritto controverso, in considerazione del fatto che dal certificato di nascita
[...]
risultava figlio di e , mentre la procura Persona_6 Persona_1 Persona_2
notarile speciale in atti al Sig. risultava rilasciata da parte di Parte_1 Per_1
e , nonché in difetto di attestazione con fede privilegiata da
[...] Persona_2
parte del notaio circa la sussistenza nel caso di specie del rapporto di filiazione.
Quanto al fatto che tale discrepanza poteva derivare dalla riforma della lingua romena intervenuta nel 1932 - con la quale era stata decretata l'abolizione della “A”
in favore della “I” - era inoltre stato osservato che tale circostanza non risultava rilevante, in quanto tutti i documenti dimessi in atti, benché formati in epoca ben successiva, non recavano le medesime vocali.
Era invece stata parzialmente accolta la domanda svolta dal fratello Persona_3
il cui certificato di nascita dava prova del rapporto di parentela con la vittima
[...]
(e con e ), e si era inoltre dato atto che l'attore aveva Persona_1 Persona_2
prodotto il certificato di matrimonio con il quale, in conformità alla legge romena,
aveva deciso di assumere il cognome della moglie.
9 A carico della convenuta era in particolare stata riconosciuta la sussistenza di un paritario concorso di colpa “per mancanza colpevole del posizionamento del guard rail sul tratto autostradale in cui si è verificato il sinistro”, mentre la vittima era stata ritenuta responsabile per la residua metà “per grave imprudenza nell'essersi messo alla guida della propria autovettura dopo una notte insonne, con probabilità molto elevata (come infatti è accaduto) di un colpo di sonno” (pag. 7 sentenza di primo grado).
Il danno da perdita del congiunto era quindi stato liquidato in via presuntiva - non essendo state assunte, né richieste prove - sulla base delle tabelle del Tribunale di
Milano, ritenendo l'assenza del rapporto di convivenza, in euro 58.448,00 dimezzati per il concorso di colpa ad euro 29.224,00, importo devalutato alla data del sinistro e maggiorato degli interessi sulla somma annualmente rivalutata fino alla data della decisione. Le spese processuali erano nondimeno state integralmente compensate tra attori e convenuta, in considerazione della reciproca soccombenza.
Premesso che l'intervento era stato spiegato dopo che da tempo si erano verificate le preclusioni istruttorie, era invece stata respinta la pretesa risarcitoria avanzata dagli intervenienti e sul rilievo che la prima, Persona_4 Persona_5 Parte_2
come risultava dallo stato di famiglia, aveva convissuto con la vittima dal 1.12.2011
al 2.7.2015, ma che poi la convivenza era cessata e i due avevano vissuto separatamente per circa otto mesi e mezzo e che, nel contempo, nulla risultava provato quanto alla permanenza del legame affettivo dopo la cessazione della convivenza.
Quanto ai due figli della donna, entrambi maggiorenni, era inoltre stato osservato che gli stessi risultavano aver convissuto con la vittima per circa un anno, periodo di
10 tempo ritenuto, in considerazione della relativa brevità, inidoneo a far presumere l'insorgenza di un rapporto caratterizzato da durevolezza e stabilità. A seguito del rigetto della domanda gli intervenuti erano stati condannati alla rifusione delle spese processuali.
Il procuratore speciale aveva successivamente interposto gravame, con atto di citazione notificato a mezzo posta elettronica certificata ai sensi della legge n. 53 del
1994 in data 14.6.2023; la società appellata si era costituita resistendo all'impugnazione principale, eccependone l'inammissibilità ai sensi dell'art. 342
c.p.c. e proponendo appello incidentale avverso il capo della decisione che aveva accolto la domanda svolta dal fratello della vittima;
radicatosi il contraddittorio, al decorso dei termini previsti dagli artt. 352 e 190 c.p.c., la causa era stata riservata in decisione ed era stata emessa la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante principale ha censurato la decisione di primo grado lamentando:
1) che il giudice di prime cure aveva illegittimamente ricusato di pervenire all'accertamento del disposto della legge romena di riforma ortografica,
provvedendo ad acquisire idonee informazioni attraverso il Ministero della Giustizia
o l'interpello di esperti;
che a carico dei genitori era stato ritenuto sussistente l'onere di fornire un inesistente attestato in ordine all'equivalenza dell' “utilizzo della a o della i con accento circonflesso”; che nulla era stato osservato quanto all'identità tra i dati contenuti negli estratti di matrimonio e quelli contenuti nella procura speciale;
che le vocali “A” e “I” potevano essere utilizzate indifferentemente.
2) che la decisione di primo grado era illegittima nella parte in cui aveva respinto la domanda per assenza di prova, poiché non era stata ammessa la prova testimoniale
11 volta a dimostrare che il notaio romeno aveva attestato la sussistenza del rapporto di filiazione ed inoltre in quanto non era stato dato seguito alla richiesta di acquisire informazioni sul punto;
3) che non era stata ammessa la prova testimoniale volta a dimostrare “l'attualità del rapporto di convivenza di tutte le parti attrici e la ricostruzione temporale dell'inizio del rapporto di convivenza con la;
Per_4
4) che le spese processuali erano state illegittimamente compensate quanto al fratello della vittima;
5) che quanto alla non si era tenuto conto del ritardo con cui la vittima aveva Per_4
chiesto l'iscrizione nello stato di famiglia del comune di residenza del nuovo domicilio presso la convivente;
che il periodo quadriennale di convivenza doveva ritenersi più che idoneo a legittimare la richiesta risarcitoria;
che il danno parentale era suscettibile di accertamento anche su base presuntiva;
6) che quanto ai figli della era stato richiesta la sola componente morale del Per_4
danno, di per sé compatibile con la brevità del periodo di effettiva convivenza.
* * *
L'appellante incidentale ha eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione avversaria ai sensi dell'art. 342 c.p.c. ed ha a sua volta censurato la decisione di primo grado esponendo, con un unico motivo:
che il tratto di strada in cui si era verificato l'incidente si presentava “del tutto coerente con le norme di legge” ed era stato inserito in un contesto infrastrutturale oggetto di collaudo, come attestato dal certificato di regolare esecuzione dei lavori di posa della barriera di sicurezza e dall'atto di collaudo, che aveva accertato la regolare esecuzione delle opere del casello autostradale di Latisana, comprendente il
12 manufatto su quale si era verificato l'incidente; che inoltre nel verbale della Polizia
Stradale non era contenuta alcuna menzione circa il fatto che l'interruzione del guard rail nel punto di scarrocciamento della vettura doveva essere considerata “anomala in relazione al tratto di strada”; che il tratto di strada in cui si era verificato il sinistro non necessitava pertanto di guard rail.
* * *
Ciò premesso, va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità
dell'appello ex art. 342 c.p.c., atteso che l'atto di impugnazione consente di individuare con sufficiente certezza le ragioni del gravame e le statuizioni impugnate,
in tal modo consentendo sia di comprendere il contenuto delle censure proposte, sia un effettivo esercizio del diritto di difesa.
Quanto al merito va invece preliminarmente esaminato l'appello incidentale, in quanto rivolto ad escludere in radice la configurabilità di un concorso colposo dell'ente gestore sulla base del mancato posizionamento del guard rail.
Ciò posto, va in proposito rilevato che il Supremo Collegio ha reiteratamente affermato (nn. 26527/2020 e 9547/2015) che “in materia di responsabilità ex art. 2051 cod. civ., la custodia esercitata dal proprietario o gestore della strada non è
limitata alla sola carreggiata, ma si estende anche agli elementi accessori o pertinenze, ivi comprese eventuali barriere laterali con funzione di contenimento e protezione della sede stradale, sicché, ove si lamenti un danno [...] derivante dalla loro assenza (o inadeguatezza), la circostanza che alla causazione dello stesso abbia contribuito la condotta colposa dell'utente della strada non è idonea ad integrare il caso fortuito, occorrendo accertare giudizialmente la resistenza che la presenza di un'adeguata barriera avrebbe potuto opporre all'urto da parte del mezzo» (cfr. anche
13 Cass. n. 6306/2013, Cass. n. 15723/2011, Cass. n. 24529/2009 e Cass. n. 3651/2006);
nello specifico, a fronte della dedotta responsabilità ex art. 2051 cod. civ. dell'ente gestore della strada, la Corte territoriale non avrebbe potuto escludere il nesso di causalità fra la condizione della strada (e delle sue pertinenze) e la caduta del mezzo nel precipizio sul mero assunto di una condotta colposa della vittima, ma avrebbe dovuto accertare che quest'ultima presentava connotati di eccezionalità e imprevedibilità tali da determinare l'interruzione del rapporto causale fra la situazione della cosa e il sinistro;
la Corte di Appello ha invece mostrato di aderire ad una nozione di caso fortuito che lo identifica con la condotta colposa del danneggiato, senza tener conto della necessità di verificare se detta condotta presentasse anche i requisiti della non prevedibilità e non prevenibilità da parte del custode;
è noto, infatti, che la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che la condotta della vittima del danno causato da una cosa in custodia può escludere la responsabilità del custode solo «ove sia colposa ed imprevedibile» (Cass. n.
25837/2017), ossia «quando essa, rivelandosi come autonoma, eccezionale,
imprevedibile ed inevitabile, risulti dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo» (Cass. n. 18317/2015), giacché l'idoneità ad interrompere il nesso causale può essere riconosciuta solo ad un fattore estraneo avente «carattere di imprevedibilità ed eccezionalità» (Cass. n. 2660/2013); in tal senso, anche i più recenti arresti di legittimità, pur affermando che il comportamento del danneggiato (da valutare anche officiosamente ex art. 1227, comma 10 cod. civ.)
può assumere incidenza causale tale da interrompere il nesso eziologico tra la cosa e il danno, non hanno mancato di evidenziare che ciò può avvenire «quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o
14 accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale» (Cass. n.
2480/2018 e Cass. n. 9315/2019).”
Sulla base di tali considerazioni va dunque respinto l'appello incidentale, trovando nella fattispecie applicazione la norma prevista dall'art. 2051 cod. civ. e la conseguente inversione dell'onere probatorio che caratterizza la responsabilità del custode.
Come si è visto, la condotta colposa della vittima non integra, infatti, un'ipotesi di caso fortuito e la circostanza dell'avvenuto collaudo - e la conseguente attestazione di regolarità dell'esecuzione delle opere stradali - non può ritenersi di per sé idonea a integrare la prova liberatoria, essendo in particolare il custode tenuto a comprovare di avere concretamente predisposto tutte le misure idonee a prevenire e impedire la produzione dei danni a terzi, in modo da dimostrare che il danno si era verificato “in maniera né prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso” (Cass. n. 8811/2020).
* * *
Quanto all'appello principale, debbono invece ritenersi infondati i primi tre motivi;
nel caso concreto non è infatti in contestazione il contenuto della legge romena di riforma ortografica, ma unicamente la titolarità del diritto controverso e la conseguente sussistenza del rapporto di filiazione, a ben vedere condivisibilmente esclusa in considerazione della oggettiva diversità tra le generalità dei genitori riportate nel certificato di nascita della vittima e quelle indicate nella procura notarile speciale.
È, oltre a ciò, chiaramente ininfluente, sul piano della prova del rapporto di filiazione,
la dedotta identità tra i dati contenuti negli estratti di matrimonio e quelli contenuti
15 nella procura speciale.
Il richiesto accertamento risulta, del resto, di per sé tutt'altro che decisivo, essendo stato correttamente osservato che tutti i documenti dimessi in atti, benché formati in epoca ben successiva all'introduzione dell'anzidetto testo legislativo, non recavano le medesime vocali.
Va inoltre evidenziato che nel caso di specie da un lato non risulta rilasciata alcuna attestazione, da parte del notaio che aveva rilasciato la procura speciale, in ordine all'esistenza del rapporto di filiazione, e dall'altro che il valore probatorio di una siffatta attestazione, ricadente nella sfera dell'art. 2700 cod. civ., non è all'evidenza suscettibile di essere surrogato attraverso una dichiarazione testimoniale, che evidentemente non sarebbe sorretta dai poteri fidefacenti attribuiti al pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie pubbliche funzioni.
Debbono di seguito ritenersi infondate anche le critiche svolte dalle parti intervenute con il quinto e il sesto motivo.
Ferma, per le ragioni anzidette, l'irrilevanza, quanto alle parti attrici, della prova relativa all'attualità e alla effettiva durata del rapporto di convivenza, va infatti evidenziato come l'ammissione di mezzi istruttori in proposito risulti oggettivamente impedita, quanto agli intervenuti, dalle preclusioni istruttorie da tempo verificatesi a loro carico.
Deve di conseguenza ritenersi insuperato, quanto alla Signora il rilievo Per_4
relativo all'assenza di prova in ordine alla permanenza del legame affettivo con la vittima nel periodo successivo alla cessazione della convivenza, risalente al 2.7.2015,
ed allo stesso modo nulla può ragionevolmente presumersi, attesa la relativa brevità
del rapporto di coabitazione e la oggettiva mancanza di idonee deduzioni, quanto alle
16 caratteristiche e alla qualità del rapporto con i figli della e Persona_5 Pt_2
entrambi maggiorenni.
Risulta invece fondato il quarto motivo dell'appello principale, con il quale è stata lamentata la compensazione delle spese quanto al fratello della vittima Persona_3
va infatti riconosciuto in suo favore, stante l'insussistenza dei presupposti di
[...]
legge (art. 92, comma 2, c.p.c.), il diritto alla rifusione delle spese processuali, da liquidarsi, tenuto conto del principio della soccombenza, sulla base dello scaglione di valore corrispondente alla somma concretamente attribuita (art. 5 d.m. n. 55/2014).
Va inoltre rilevato che non vi è comunanza di posizione processuale con le altre parti,
pure costituite con unico difensore, perché i diritti rivendicati sono autonomi, avendo ciascuna parte richiesto la liquidazione del danno parentale iure proprio.
* * *
Ne discende pertanto che l'appello incidentale dovrà essere respinto, mentre quello principale andrà accolto per quanto di ragione, con conseguente parziale riforma della decisione impugnata.
La parte appellata andrà pertanto condanna alla rifusione delle spese del doppio grado nei confronti del solo , mentre, in considerazione sia Persona_3
dell'assenza di impugnazione sul punto, sia della reciproca soccombenza, andranno integralmente compensate quelle relative ai restanti attori ( e Per_1 Per_8 Per_3
( SC , e Per_1 Per_8 Per_2 Per_3 Persona_4 Persona_5 Pt_2
andranno invece condannati alla rifusione in favore della parte appellata delle
[...]
spese del doppio grado.
Da ultimo dovrà darsi atto della sussistenza, a carico dell'appellante incidentale, delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunciando sulla causa civile in grado d'appello proposta da , quale procuratore speciale di Parte_1 [...]
, , Persona_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4 [...]
e nei confronti di avverso la sentenza Per_5 Parte_2 Controparte_1
del Tribunale di Udine n. 540/2023, pubblicata in data 13.6.2023, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e reietta, così provvede:
Rigetta l'appello incidentale, accoglie per quanto di ragione, il quarto motivo dell'appello principale, rigettando gli ulteriori motivi, e per l'effetto, in parziale riforma della decisione impugnata, che quanto al resto conferma, accerta il diritto del solo alla rifusione delle spese del primo grado del giudizio;
Persona_3
Compensa integralmente le spese del doppio grado quanto a Persona_1 Per_3
e ; Persona_2
Condanna alla rifusione delle spese del doppio grado nei Controparte_1
confronti di , spese che liquida, a titolo di compensi professionali, Persona_3
in euro 6.800,00 per ciascun grado, oltre al contributo unificato, spese generali nella misura massima, iva e c.p.a. come per legge;
Condanna e alla rifusione delle spese del Persona_4 Persona_5 Parte_2
doppio grado nei confronti di spese che liquida, a titolo di Controparte_1
compensi professionali, in euro 6.800,00 per ciascun grado, oltre spese generali nella misura massima, iva e c.p.a. come per legge;
Dà atto della sussistenza a carico dell'appellante incidentale delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
18 Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Giuliano Berardi Dott.ssa Marina Caparelli
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