Articolo 1079 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1112Articolo 1105
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9 ottobre 2010
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1 gennaio 2024
Art. 1079. Modalita' per colmare ulteriori vacanze organiche degli ufficiali 1. Se per gli ufficiali, effettuate in un grado le promozioni stabilite per l'anno dal presente codice, si constatano al 1° luglio ulteriori vacanze nel grado superiore, le stesse sono colmate con promozioni aggiuntive ((decorrenti in pari data)) . Le stesse non possono eccedere un decimo del numero delle promozioni da effettuare nell'anno e comunque, non possono essere inferiori all'unita'. ((110)) 2. Se il numero degli ufficiali dichiarati idonei all'avanzamento a scelta e' inferiore al numero delle promozioni stabilite per l'anno dalle speciali disposizioni del presente codice, le promozioni non effettuate sono portate in aumento al numero delle promozioni da effettuare nell'anno immediatamente successivo. 3. Nel caso di cui al comma 2, il Ministro della difesa ha facolta' di richiamare in servizio gli ufficiali dall'aspettativa per riduzione dei quadri ovvero dall'ausiliaria.

--------------- AGGIORNAMENTO (110)
Il D.Lgs. 23 novembre 2023, n. 185 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Le modificazioni apportate dalle disposizioni del presente decreto al codice dell'ordinamento militare , di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2024".
Entrata in vigore il 1 gennaio 2024
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