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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 16/12/2025, n. 1019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 1019 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Luigi Varrecchione, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo R.G. 343/2023 vertente
TRA
, C.F.: , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Guardia Piemontese (CS), via Nazionale n. 91, presso lo studio dell'avv. Luisa
Onorato, che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. Emanuela Matta, in virtù di mandato steso in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
OPPONENTE
e
, in qualità di amministratrice pro tempore del Condominio “via CP_1
Antonio Ricucci” sito in Cetraro (CS).
OPPOSTA CONTUMACE
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla domanda di revoca del decreto ingiuntivo opposto
La domanda è infondata e non merita accoglimento.
La parte opponente con principale motivo di opposizione ha dedotto l'erroneità dell'importo ingiunto. Con delibera assembleare del 15.11.2021 è stato approvato dall'assemblea il preventivo dei lavori presentato dalla è stato conferito alla Controparte_2
predetta società l'incarico di esecuzione dei lavori approvati, e all'ing.
[...]
l'incarico di tecnico per tutti gli adempimenti di legge in materia di norme CP_3
edilizie e di sicurezza sul lavoro per la regolare esecuzione dei lavori.
In data 16.11.2021 è stato stipulato il contrato di appalto tra in qualità di CP_1
rappresentante legale del condominio denominato “via Antonio Ricucci” quale parte committente, e. in qualità di Amministratore della Controparte_4
società denominata “Tirrenia S.r.l.s”, quale parte appaltatrice.
Oggetto del contratto, per come indicato all'art. 1, è il rifacimento delle superfici esterne e rifacimento del tetto dell'edificio condominiale, così come indicato nel computo metrico estimativo che costituisce parte integrante del medesimo contratto.
L'importo dei lavori stabilito in contratto all'art. 7 ammonta ad € 65.465,00 incluso iva come per legge. In particolare: € 38.797,00 inclusa iva come per legge, per ripristino facciate;
€ 26.668,00 inclusa iva come per legge, per rifacimento tetto.
Ebbene, posto quanto sopra, preliminarmente, è opportuno ricordare che con il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un giudizio ordinario di cognizione di primo grado in cui si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti (restando invariata la loro posizione sostanziale), nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha chiesto l'ingiunzione e quella di convenuto al debitore opponente. All'instaurazione di tale giudizio consegue, pertanto, che l'onere della prova, come previsto dall'art. 2697 c.c., è posto a carico del creditore opposto, il quale agisce per far valere un proprio diritto di credito e, quindi, deve dimostrare la sua esistenza;
mentre al debitore opponente incombe l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi, da lui eventualmente eccepiti, al fine di contestare la fondatezza dell'avversa pretesa creditoria (cfr. in questi termini, ex plurimis, Cass. civ. sez. I del 22.04.2003 n. 6421). L'oggetto del giudizio di opposizione, infatti, non
è tanto la valutazione della legittimità e validità del decreto ingiuntivo impugnato, quanto, piuttosto, la fondatezza o meno, al momento della decisione, della pretesa creditoria originariamente azionata in sede monitoria (cfr., in questo senso, tra le altre, Cass. civ. n. 15026/2005; Cass. civ. n. 15186/2003; Cass. civ. n. 6663/2002). Il diritto del preteso creditore (convenuto in senso formale ma attore in senso sostanziale) deve, quindi, essere congruamente provato, indipendentemente dall'esistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo
(cfr. in tal senso, tra le altre, Cass. civ. n. 20613/2011).
Ciò premesso, le norme di riferimento al caso di specie vanno individuate nel combinato disposto degli artt. 1118 e 1123 del Codice Civile, i quali rispettivamente prevedono che: “il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni, salvo che il titolo non disponga altrimenti, è proporzionale al valore dell'unità immobiliare che gli appartiene.” e “le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.”
Orbene, nell'esaminare la fondatezza delle doglianze prospettate, in primo luogo, deve darsi atto della condivisibilità della consulenza tecnica d'ufficio depositata in atti, in quanto sufficientemente motivata, basata su una compiuta disamina della documentazione prodotta e scevra da vizi e/o errori, logici e metodologici.
In particolare, il consulente sull'esame dei documenti e degli atti di causa ha provveduto a calcolare l'esattezza degli importi quantificati di cui al ricorso per decreto ingiuntivo, giungendo alla conclusione che: “l'importo totale a carico della
Sig. è pari ad € 7.114,04 così composto: € 3.256,07 per lavori di Parte_1
rifacimento tetto condominiale e interventi su facciate condominiali;
€ 3.857,96 altre spese connesse ai lavori di rifacimento tetto condominiale e interventi su facciate condominiali. Al punto 13 del ricorso per decreto ingiuntivo si dichiara che la Sig.ra
ha provveduto a versare la somma di € 2.196,44 determinando quindi Parte_1
un residuo debito a carico della stessa Sig.ra pari ad € 4.917,60. Alla Parte_1
luce di quanto sopra esposto in base alla documentazione esaminata ritengo, dunque, esatti gli importi calcolati di cui al ricorso per decreto ingiuntivo.” (v. p. 9 della
Relazione peritale).
La parte opponente, inoltre, deduce l'inesistenza della prova del credito ingiunto e le somme richieste nello stesso.
Come è noto, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e, se previsto, il termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento. Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile nel caso in cui il debitore, convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno da inadempimento, si avvalga dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. per paralizzare la pretesa dell'attore. In tale eventualità i ruoli saranno invertiti. Chi formula l'eccezione può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento: sarà la controparte a dover neutralizzare l'eccezione, dimostrando il proprio adempimento o la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione a suo carico (Cass., Sez. Un., sentenza del
30.10.2001 n. 13533).
Orbene, nel caso in esame, risulta essere agli atti la fonte della pretesa creditoria vantata, ovvero la delibera condominiale di approvazione dei lavori di ristrutturazione del 15.11.2021 (v. allegato 1 al fascicolo monitorio;
cfr. contratto di appalto sottoscritto da in qualità di rappresentante legale del condominio CP_1
denominato “via Antonio Ricucci” quale parte committente, e Controparte_4
in qualità di Amministratore della società denominata “Tirrenia S.r.l.s”,
[...]
quale parte appaltatrice).
Il debitore, odierna opponente, invece, non ha dimostrato di aver adempiuto.
Per i motivi sopra esposti, dunque, non resta che rigettare l'opposizione e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 21/2023 emesso dal Tribunale di Paola in data
12.01.2023.
2. Sulle spese di lite.
La mancata costituzione dell'opposta giustifica la declaratoria di irripetibilità delle spese di lite sostenute dalla parte opponente nei suoi riguardi.
Le spese della CTU espletata, liquidate come da separato decreto, vanno poste definitivamente a carico della parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 21/2023 emesso dal Tribunale di Paola in data
12.01.2023;
2. dichiara irripetibili le spese di lite sostenute dalla parte opponente nei riguardi dell'opposta contumace;
3. pone definitivamente le spese della CTU espletata, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico della parte opponente.
Così deciso in Paola, 16.12.2025
IL GIUDICE
(dr. Luigi Varrecchione)