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Sentenza 30 ottobre 2024
Sentenza 30 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 30/10/2024, n. 4022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 4022 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2024 |
Testo completo
N. 969/2022 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile in persona del giudice unico dott. Emanuele Alcidi ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al NRG 969/2022; avente ad oggetto: “Lesione personale”;
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Piero Riello (C.F.
) e Valeria Russo (C.F. C.F._2
, con studio in Caserta alla Via G.M. C.F._3
Bosco n. 65, presso il quale elettivamente domicilia;
Attrice
E
(C.F. ) in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore p.t. (C.F. Controparte_2
), rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._4
Antonella Di Lorenzo (C.F. ), con studio in C.F._5
Casapulla (CE) alla Via Nazionale Appia n. 179, presso il quale elettivamente domicilia;
Convenuto
E già Controparte_3 Controparte_4
(P.IVA ) in persona del legale
[...] P.IVA_2 rappresentante p.t. rappresentata e Controparte_5 difesa dall'Avv. Giovanni Giorgiadi (C.F. ), C.F._6 con studio in Napoli (NA) al Centro Direzionale Isola G1, presso il quale elettivamente domicilia;
Terza chiamata in causa
CONCLUSIONI
Come da atti, note di trattazione e scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrice adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per chiedere l'accertamento della responsabilità del
[...] nella causazione del sinistro descritto e, per CP_6
l'effetto, condannare lo stesso al risarcimento dei danni.
Si costituiva il il quale chiedeva CP_1 CP_6 preliminarmente autorizzarsi la chiamata in causa della e, nel merito, il rigetto della Controparte_3 domanda.
Si costituiva, altresì, la Controparte_3 chiedendo, a sua volta, il rigetto della domanda.
Con ordinanza depositata in data 20.06.2024 la causa veniva assegnata a sentenza con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In fatto
- 2 -
L'attrice premette che in data 05.11.2020, alle ore 9:30 circa, nell'uscire dalla casa del figlio, , ubicata all'interno Persona_1 del , sito in Capodrise (CE) alla Via Controparte_1
Arciprete Acconcia n. 31, avvicinandosi all'ascensore, rovinava al suolo a causa della presenza sul pavimento del pianerottolo di una chiazza di liquido oleoso e incolore, non visibile.
Rappresenta che, a causa della caduta, veniva accompagnata dai propri familiari presso il P.O. di Marcianise. Rappresenta, altresì, che dal sinistro derivavano lesioni, come descritte in atti. Si sofferma sulle ulteriori fasi di carattere sanitario e sui danni subiti. Evidenzia che i sanitari del P.O. di Marcianise erroneamente riportavano il luogo dove è avvenuto il sinistro.
Evidenzia, altresì, che intendeva riferire che la caduta si era verificata nei pressi dell'abitazione del figlio. Allega dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà protocollata Parte dall' contenente controdichiarazione a correzione dell'errore evidenziato.
Il eccepisce l'infondatezza e la Controparte_1 pretestuosità della domanda proposta. Rileva che, come evincibile dal referto di P.S., l'evento non si sarebbe verificato all'interno del condominio ma presso l'abitazione dell'attrice, sita in altro Comune. Evidenzia che l'evento è stato denunciato solo in data 22.02.2021, a diversi mesi di distanza, quando non era più possibile controllare lo stato dei luoghi e recuperare i video delle telecamere poste nel cortile condominiale, in violazione della prassi invalsa all'interno del di CP_1 segnalare tempestivamente l'accaduto. Rappresenta che alcuna segnalazione era giunta da altri condomini dello stabile né alcuno aveva udito alcunché riguardante l'evento e che, in ogni
- 3 -
caso, le scale sono dotate di illuminazione tale da consentire di avvedersi della presenza di anomalie che possano interessare la pavimentazione. Invoca il principio di autoresponsabilità, tenuto conto della minore acuità visiva riferita dall'attrice.
Segnala le incongruenze tra la ricostruzione del fatto fornita con la richiesta di risarcimento e quella contenuta nell'atto di citazione. Chiede di essere manlevata dalla in forza CP_3 della polizza n. 900001021245.
La eccepisce l'improcedibilità in quanto l'evento non si CP_3 sarebbe verificato all'interno del Condominio. Evidenzia di aver presentato esposto-denuncia presso la Procura della Repubblica di Milano. Eccepisce, altresì, l'inoperatività della polizza non essendo la denuncia di sinistro effettuata nel rispetto dei termini di cui all'art. 12/C delle condizioni di polizza. Rileva
l'infondatezza della domanda sia in ordine all'an che al quantum.
In diritto
La domanda è infondata e va rigettata.
Non può, in proposito, non darsi massimo rilievo alla divergenza tra la ricostruzione del sinistro prospettata dall'attrice e altre circostanze entrate a far parte del compendio probatorio. Occorre tener conto, in particolar modo, di quanto riportato nella scheda del pronto soccorso in riferimento al motivo delle lesioni riportate.
Mentre, infatti, nella costituzione in mora e nell'atto di citazione l'attrice sostiene che l'evento si sarebbe verificato presso il convenuto, ove è sita l'abitazione del figlio, nel CP_1
- 4 -
certificato di pronto soccorso, alla pag. 6, si legge, quale motivo delle lesioni, “Rif. trauma da caduta accidentale al proprio domicilio”.
Ebbene, sul punto giova ricordare che “il referto del pronto soccorso di una struttura ospedaliera pubblica è atto pubblico assistito da fede privilegiata e, come tale, fa piena prova sino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni rese al medesimo, e degli altri fatti da questi compiuti o che questi attesti avvenuti in sua presenza”
(cfr. C. 27288/2022).
Sulla base di tale rilievo, conseguentemente, al fine di sconfessare quanto riportato all'interno del detto verbale di P.S.,
l'attrice avrebbe dovuto presentare querela di falso, a nulla rilevando, a tal fine, l'allegata controdichiarazione del
18.01.2021. Ne consegue che, in assenza di querela di falso, deve ritenersi provato che la dichiarazione riportata nel certificato di P.S. sia stata rilasciata dall'attrice e il suo contenuto sia quello verbalizzato.
Militando, dunque, la dichiarazione resa dalla stessa attrice innanzi all'ufficiale sanitario in favore di un verosimile infortunio accidentale accaduto, però, in altra sede, la domanda risarcitoria proposta va rigettata.
Né, si badi bene, può accogliersi la lettura secondo cui l'attrice, con il termine domicilio, intendeva dire la casa dove vive il figlio
. Detta ipotesi, invero, contrasta proprio con Persona_1 quanto indicato nell'autodichiarazione sottoscritta dalla stessa nella quale si legge quanto segue: “la sottoscritta ha Pt_1
- 5 -
dichiarato di essersi procurato i traumi a seguito di caduta nel condominio ove vive il figlio ”. Se, però, è stesso la Persona_1
ad affermare di aver dichiarato, in sede di P.S., di essere Pt_1 caduta nel condominio del figlio, ne consegue che non può accogliersi la diversa impostazione secondo cui, viceversa, la problematica sarebbe solo interpretativa (con il termine domicilio avrebbe voluto intendere la casa del figlio). E' stesso la
, in altri termini, ad aver affermato, con Pt_1
l'autodichiarazione agli atti, di aver dichiarato, in sede di P.S., una circostanza diversa da quella verbalizzata e non che, invece, quanto verbalizzato sarebbe corretto ma che ella intendeva fare un differente riferimento.
Se, però, si ribadisca, nel referto è stata riportata una dicitura che “non corrisponde al vero” in quanto l'attrice, al Pronto
Soccorso, “ha dichiarato di essersi procurato i traumi a seguito di caduta nel condominio ove vive il figlio ” allora la Persona_1
non eccepisce una differente interpretazione di quanto Pt_1 correttamente verbalizzato ma censura che è stata verbalizzata una circostanza differente rispetto a quella riferita, con la conseguenza, però, che l'unica operazione esperibile sarebbe stata una querela di falso (procedura non attivata).
Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza.
Tenuto conto del carattere sintetico degli scritti difensivi, della circostanza che non è stata svolta attività istruttoria e che l'attrice non ha depositato le memorie ex art. 183 comma 6
c.p.c. e la memoria di replica, si reputa opportuno applicare le
- 6 -
riduzioni di cui all'art. 4 D.M. 55/2014 in riferimento a tutte le fasi processuali.
Stante il principio di causalità, si ritiene che parte attorea debba sopportare le spese anche nei confronti della terza chiamata in causa.
Il tutto con attribuzione in riferimento alla posizione del condominio CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• Rigetta la domanda attorea;
• Condanna al pagamento, in favore del Parte_1
di € 300,00 per spese ed € Controparte_1
2.540,00, oltre IVA, CPA e spese generali, per onorari con attribuzione;
• Condanna al pagamento, in favore della Parte_1 società delle spese di lite, Controparte_3 pari ad € 2.540,00, oltre IVA, CPA e spese generali.
Così deciso;
Santa Maria Capua Vetere, lì 29.10.2024.
IL GIUDICE
Dott. Emanuele Alcidi
- 7 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile in persona del giudice unico dott. Emanuele Alcidi ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al NRG 969/2022; avente ad oggetto: “Lesione personale”;
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Piero Riello (C.F.
) e Valeria Russo (C.F. C.F._2
, con studio in Caserta alla Via G.M. C.F._3
Bosco n. 65, presso il quale elettivamente domicilia;
Attrice
E
(C.F. ) in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore p.t. (C.F. Controparte_2
), rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._4
Antonella Di Lorenzo (C.F. ), con studio in C.F._5
Casapulla (CE) alla Via Nazionale Appia n. 179, presso il quale elettivamente domicilia;
Convenuto
E già Controparte_3 Controparte_4
(P.IVA ) in persona del legale
[...] P.IVA_2 rappresentante p.t. rappresentata e Controparte_5 difesa dall'Avv. Giovanni Giorgiadi (C.F. ), C.F._6 con studio in Napoli (NA) al Centro Direzionale Isola G1, presso il quale elettivamente domicilia;
Terza chiamata in causa
CONCLUSIONI
Come da atti, note di trattazione e scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrice adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per chiedere l'accertamento della responsabilità del
[...] nella causazione del sinistro descritto e, per CP_6
l'effetto, condannare lo stesso al risarcimento dei danni.
Si costituiva il il quale chiedeva CP_1 CP_6 preliminarmente autorizzarsi la chiamata in causa della e, nel merito, il rigetto della Controparte_3 domanda.
Si costituiva, altresì, la Controparte_3 chiedendo, a sua volta, il rigetto della domanda.
Con ordinanza depositata in data 20.06.2024 la causa veniva assegnata a sentenza con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In fatto
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L'attrice premette che in data 05.11.2020, alle ore 9:30 circa, nell'uscire dalla casa del figlio, , ubicata all'interno Persona_1 del , sito in Capodrise (CE) alla Via Controparte_1
Arciprete Acconcia n. 31, avvicinandosi all'ascensore, rovinava al suolo a causa della presenza sul pavimento del pianerottolo di una chiazza di liquido oleoso e incolore, non visibile.
Rappresenta che, a causa della caduta, veniva accompagnata dai propri familiari presso il P.O. di Marcianise. Rappresenta, altresì, che dal sinistro derivavano lesioni, come descritte in atti. Si sofferma sulle ulteriori fasi di carattere sanitario e sui danni subiti. Evidenzia che i sanitari del P.O. di Marcianise erroneamente riportavano il luogo dove è avvenuto il sinistro.
Evidenzia, altresì, che intendeva riferire che la caduta si era verificata nei pressi dell'abitazione del figlio. Allega dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà protocollata Parte dall' contenente controdichiarazione a correzione dell'errore evidenziato.
Il eccepisce l'infondatezza e la Controparte_1 pretestuosità della domanda proposta. Rileva che, come evincibile dal referto di P.S., l'evento non si sarebbe verificato all'interno del condominio ma presso l'abitazione dell'attrice, sita in altro Comune. Evidenzia che l'evento è stato denunciato solo in data 22.02.2021, a diversi mesi di distanza, quando non era più possibile controllare lo stato dei luoghi e recuperare i video delle telecamere poste nel cortile condominiale, in violazione della prassi invalsa all'interno del di CP_1 segnalare tempestivamente l'accaduto. Rappresenta che alcuna segnalazione era giunta da altri condomini dello stabile né alcuno aveva udito alcunché riguardante l'evento e che, in ogni
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caso, le scale sono dotate di illuminazione tale da consentire di avvedersi della presenza di anomalie che possano interessare la pavimentazione. Invoca il principio di autoresponsabilità, tenuto conto della minore acuità visiva riferita dall'attrice.
Segnala le incongruenze tra la ricostruzione del fatto fornita con la richiesta di risarcimento e quella contenuta nell'atto di citazione. Chiede di essere manlevata dalla in forza CP_3 della polizza n. 900001021245.
La eccepisce l'improcedibilità in quanto l'evento non si CP_3 sarebbe verificato all'interno del Condominio. Evidenzia di aver presentato esposto-denuncia presso la Procura della Repubblica di Milano. Eccepisce, altresì, l'inoperatività della polizza non essendo la denuncia di sinistro effettuata nel rispetto dei termini di cui all'art. 12/C delle condizioni di polizza. Rileva
l'infondatezza della domanda sia in ordine all'an che al quantum.
In diritto
La domanda è infondata e va rigettata.
Non può, in proposito, non darsi massimo rilievo alla divergenza tra la ricostruzione del sinistro prospettata dall'attrice e altre circostanze entrate a far parte del compendio probatorio. Occorre tener conto, in particolar modo, di quanto riportato nella scheda del pronto soccorso in riferimento al motivo delle lesioni riportate.
Mentre, infatti, nella costituzione in mora e nell'atto di citazione l'attrice sostiene che l'evento si sarebbe verificato presso il convenuto, ove è sita l'abitazione del figlio, nel CP_1
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certificato di pronto soccorso, alla pag. 6, si legge, quale motivo delle lesioni, “Rif. trauma da caduta accidentale al proprio domicilio”.
Ebbene, sul punto giova ricordare che “il referto del pronto soccorso di una struttura ospedaliera pubblica è atto pubblico assistito da fede privilegiata e, come tale, fa piena prova sino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni rese al medesimo, e degli altri fatti da questi compiuti o che questi attesti avvenuti in sua presenza”
(cfr. C. 27288/2022).
Sulla base di tale rilievo, conseguentemente, al fine di sconfessare quanto riportato all'interno del detto verbale di P.S.,
l'attrice avrebbe dovuto presentare querela di falso, a nulla rilevando, a tal fine, l'allegata controdichiarazione del
18.01.2021. Ne consegue che, in assenza di querela di falso, deve ritenersi provato che la dichiarazione riportata nel certificato di P.S. sia stata rilasciata dall'attrice e il suo contenuto sia quello verbalizzato.
Militando, dunque, la dichiarazione resa dalla stessa attrice innanzi all'ufficiale sanitario in favore di un verosimile infortunio accidentale accaduto, però, in altra sede, la domanda risarcitoria proposta va rigettata.
Né, si badi bene, può accogliersi la lettura secondo cui l'attrice, con il termine domicilio, intendeva dire la casa dove vive il figlio
. Detta ipotesi, invero, contrasta proprio con Persona_1 quanto indicato nell'autodichiarazione sottoscritta dalla stessa nella quale si legge quanto segue: “la sottoscritta ha Pt_1
- 5 -
dichiarato di essersi procurato i traumi a seguito di caduta nel condominio ove vive il figlio ”. Se, però, è stesso la Persona_1
ad affermare di aver dichiarato, in sede di P.S., di essere Pt_1 caduta nel condominio del figlio, ne consegue che non può accogliersi la diversa impostazione secondo cui, viceversa, la problematica sarebbe solo interpretativa (con il termine domicilio avrebbe voluto intendere la casa del figlio). E' stesso la
, in altri termini, ad aver affermato, con Pt_1
l'autodichiarazione agli atti, di aver dichiarato, in sede di P.S., una circostanza diversa da quella verbalizzata e non che, invece, quanto verbalizzato sarebbe corretto ma che ella intendeva fare un differente riferimento.
Se, però, si ribadisca, nel referto è stata riportata una dicitura che “non corrisponde al vero” in quanto l'attrice, al Pronto
Soccorso, “ha dichiarato di essersi procurato i traumi a seguito di caduta nel condominio ove vive il figlio ” allora la Persona_1
non eccepisce una differente interpretazione di quanto Pt_1 correttamente verbalizzato ma censura che è stata verbalizzata una circostanza differente rispetto a quella riferita, con la conseguenza, però, che l'unica operazione esperibile sarebbe stata una querela di falso (procedura non attivata).
Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza.
Tenuto conto del carattere sintetico degli scritti difensivi, della circostanza che non è stata svolta attività istruttoria e che l'attrice non ha depositato le memorie ex art. 183 comma 6
c.p.c. e la memoria di replica, si reputa opportuno applicare le
- 6 -
riduzioni di cui all'art. 4 D.M. 55/2014 in riferimento a tutte le fasi processuali.
Stante il principio di causalità, si ritiene che parte attorea debba sopportare le spese anche nei confronti della terza chiamata in causa.
Il tutto con attribuzione in riferimento alla posizione del condominio CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• Rigetta la domanda attorea;
• Condanna al pagamento, in favore del Parte_1
di € 300,00 per spese ed € Controparte_1
2.540,00, oltre IVA, CPA e spese generali, per onorari con attribuzione;
• Condanna al pagamento, in favore della Parte_1 società delle spese di lite, Controparte_3 pari ad € 2.540,00, oltre IVA, CPA e spese generali.
Così deciso;
Santa Maria Capua Vetere, lì 29.10.2024.
IL GIUDICE
Dott. Emanuele Alcidi
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