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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 11/11/2025, n. 1103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1103 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4723/2025 V.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Maria Eugenia Pupa Presidente Relatore dott. Manuela Palvarini Giudice dott. Alessandra Ardito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4723/2025 R.G. V.G. promossa
da
e elettivamente domiciliati in Varese Parte_1 Parte_2 Parte_3 presso il loro difensore avv. Nicoletta Gabardini, che li rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: ADOZIONE DI MAGGIORENNE
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
Voglia il Tribunale di Busto Arsizio fissare, ai sensi dell'art. 311, l'udienza per la comparizione dei ricorrenti, dei genitori dell'adottando Sig. , padre naturale di , nato a [...] Persona_1 Pt_3 di Savoia (FG) in data 28.03.1950 (C.F. ), residente in [...]
Dei Navigli 1 e nata a [...] in data [...] ed ivi Controparte_1 residente a[...] (C.F. ) affinché i primi due C.F._2 manifestino il consenso e gli altri l'assenso alla predetta adozione. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 09/10/2025 i coniugi e chiedevano farsi Parte_1 Parte_2 luogo all'adozione da parte propria di (a sua volta sottoscrittore del ricorso), con cui Parte_3 essi avevano instaurato un sincero rapporto di affetto sin dal 2010.
In particolare, essi esponevano di aver conosciuto quell'anno in una casa-famiglia, ove egli era Pt_3 stato collocato dopo essere stato allontanato dalla famiglia, così iniziando un lungo percorso che aveva condotto al suo affidamento alla famiglia presso cui egli vive tuttora anche dopo avere Pt_1 conseguito la maggiore età per sua libera scelta.
I ricorrenti precisavano, altresì, di essere diventati nel corso degli anni una vera famiglia, pur nel rispetto dei rapporti con la “famiglia naturale” di , con cui il giovane intrattiene tuttora rapporti Pt_3
(ad eccezione della madre e della sorella purtroppo deceduta). Per_2
Alla luce delle risultanze di causa la domanda attorea è fondata e meritevole di accoglimento.
In primo luogo, sono rispettati i requisiti formali richiesti dall'art. 291 C.C.
I coniugi non hanno figli. Pt_1
Inoltre, il padre dell'adottando ha espresso il suo assenso, mentre la madre, pur avvisata, non ha dato riscontro all'invito a pronunciarsi.
L'adozione può ritenersi del tutto conveniente per , in quanto gli consente di essere riconosciuto Pt_3
a pieno titolo parte integrante della famiglia così formalizzando un legame parentale che lo Pt_1 accompagna ormai da tempo, che è quanto intendono ottenere anche gli adottanti.
Le spese del procedimento sono irripetibili in ragione della natura della controversia.
P. Q. M.
il Tribunale definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dispone farsi luogo all'adozione di da parte di e Parte_3 Parte_1 [...]
prendendo atto che le parti concordano sulla posticipazione del cognome Pt_2 Pt_1 rispetto a quello ”; Pt_3
2) manda la cancelleria per quanto di competenza ed in particolare per la comunicazione della sentenza;
3) dichiara irripetibili le spese di lite
Busto Arsizio, così deciso nella camera di consiglio del 10/11/2025
Il Presidente estensore
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Maria Eugenia Pupa Presidente Relatore dott. Manuela Palvarini Giudice dott. Alessandra Ardito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4723/2025 R.G. V.G. promossa
da
e elettivamente domiciliati in Varese Parte_1 Parte_2 Parte_3 presso il loro difensore avv. Nicoletta Gabardini, che li rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: ADOZIONE DI MAGGIORENNE
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
Voglia il Tribunale di Busto Arsizio fissare, ai sensi dell'art. 311, l'udienza per la comparizione dei ricorrenti, dei genitori dell'adottando Sig. , padre naturale di , nato a [...] Persona_1 Pt_3 di Savoia (FG) in data 28.03.1950 (C.F. ), residente in [...]
Dei Navigli 1 e nata a [...] in data [...] ed ivi Controparte_1 residente a[...] (C.F. ) affinché i primi due C.F._2 manifestino il consenso e gli altri l'assenso alla predetta adozione. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 09/10/2025 i coniugi e chiedevano farsi Parte_1 Parte_2 luogo all'adozione da parte propria di (a sua volta sottoscrittore del ricorso), con cui Parte_3 essi avevano instaurato un sincero rapporto di affetto sin dal 2010.
In particolare, essi esponevano di aver conosciuto quell'anno in una casa-famiglia, ove egli era Pt_3 stato collocato dopo essere stato allontanato dalla famiglia, così iniziando un lungo percorso che aveva condotto al suo affidamento alla famiglia presso cui egli vive tuttora anche dopo avere Pt_1 conseguito la maggiore età per sua libera scelta.
I ricorrenti precisavano, altresì, di essere diventati nel corso degli anni una vera famiglia, pur nel rispetto dei rapporti con la “famiglia naturale” di , con cui il giovane intrattiene tuttora rapporti Pt_3
(ad eccezione della madre e della sorella purtroppo deceduta). Per_2
Alla luce delle risultanze di causa la domanda attorea è fondata e meritevole di accoglimento.
In primo luogo, sono rispettati i requisiti formali richiesti dall'art. 291 C.C.
I coniugi non hanno figli. Pt_1
Inoltre, il padre dell'adottando ha espresso il suo assenso, mentre la madre, pur avvisata, non ha dato riscontro all'invito a pronunciarsi.
L'adozione può ritenersi del tutto conveniente per , in quanto gli consente di essere riconosciuto Pt_3
a pieno titolo parte integrante della famiglia così formalizzando un legame parentale che lo Pt_1 accompagna ormai da tempo, che è quanto intendono ottenere anche gli adottanti.
Le spese del procedimento sono irripetibili in ragione della natura della controversia.
P. Q. M.
il Tribunale definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dispone farsi luogo all'adozione di da parte di e Parte_3 Parte_1 [...]
prendendo atto che le parti concordano sulla posticipazione del cognome Pt_2 Pt_1 rispetto a quello ”; Pt_3
2) manda la cancelleria per quanto di competenza ed in particolare per la comunicazione della sentenza;
3) dichiara irripetibili le spese di lite
Busto Arsizio, così deciso nella camera di consiglio del 10/11/2025
Il Presidente estensore