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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 08/04/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI GENOVA - SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Genova in funzione di Giudice Monocratico del Lavoro in persona del dott. Margherita Bossi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n.r.g. 2227/2023 promossa da
rappresentato e difeso dall'Avv. Riccardo Marmorato che lo Parte_1 difende in forza di procura in atti ricorrente contro
appresentata e difesa dall' Avv. Maurizio Orione come da Controparte_1 mandato in atti, convenuto Conclusioni: come da verbale udienza odierna
Motivi della decisione
Il ricorrente, nel presente giudizio riassunto nei confronti della sola , Controparte_1 chiede la condanna della predetta società, quale committente e responsabile solidale ex art. 29 del d.lgs. 276/2003, avendo egli lavorato sempre lavorato su appalto di nei cantieri di Sestri Ponente, quale operaio di secondo livello del Controparte_1
CXCNL Metalmeccanica Aziende industriali nel periodo dal 27/6/2018 al 20/6/2020 e di terzo livello nel periodo successivo fino al 22/2/2023, alle dipendenze di Evoluzioni Meccaniche Srl, al pagamento in proprio favore della somma di euro 33.992,56 a titolo compenso per lavoro straordinario, retribuzioni di dicembre 2022, gennaio e febbraio 2023, 13me mensilità, TFR, oltre accessori di lgge.
Non vi sono dubbi, alla luce dei documenti depositati in giudizio, che la società Evoluzioni Meccaniche s.r.l. è stata nel periodo oggetto di causa datrice di lavoro del ricorrente (cfr. buste paga e Certificazione Unica 2023). Dall'istruttoria orale (testi e e dalla documentazione di causa Tes_1 Tes_2
(docc.5,7-12, 14) risulta che nel periodo dedotto il ricorrente ha lavorato sempre e solo su commesse di svolgendo mansioni di tubista navale. Controparte_1
Trova dunque applicazione la responsabilità solidale di ex art. 29 d.lgs. CP_1
276/20023 per tutti i crediti esclusivamente di natura strettamente retributiva maturati nel corso dell'attività prestata dal lavoratore sull'appalto CP_1 Non vi è prova del corretto adempimento di tale obbligo retributivo da parte del datore di lavoro, posta in liquidazione giudiziale, né da parte della Committente. I crediti dedotti restano pertanto insoluti e sussiste la responsabilità solidale della committente. I testi hanno concordemente riferito di un orario di lavoro 7-17, con un'ora di pausa, dal lunedì al venerdì, e di un orario 7-12 per almeno tre sabati al mese. Sussiste dunque il diritto al compenso per il lavoro svolto oltre le 40 settimanali, secondo le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario dal CCNL applicato al rapporto (cfr. docc. 6A e 6B ric.). Parimenti il lavoratore ha maturato la tredicesima mensilità ed il TFR rimasti non pagati e dovuti per legge, contratto e ccnl. Parte ricorrente ha depositato conteggio contabile, coerente con i criteri indicati dal giudice all'udienza del 21/1/2025, sulla base delle risultanze dell'istruttoria svolta, non contestato da sotto il profilo aritmetico-contabile. CP_1 deve pertanto essere condannata al pagamento di complessivi euro CP_1
33.992,56, di cui euro 9.321,87 per TFR.
Su tale importo maturano interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. dalle singole maturazioni al saldo. In ragione della soccombenza di spettano al ricorrente le spese di lite, Controparte_1 liquidate come in dispositivo
PQM
definendo il giudizio, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa, condanna , in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 corrispondere al ricorrente l'importo di euro 33.992,56, di cui euro 9.321,87 per TFR, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art. 429 c.p.c., dalle singole maturazioni al saldo;
condanna a rifondere il ricorrente le spese di lite che si liquidano in euro Controparte_1
3.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA e rimborso c.u..
Genova, 8/4/2025 Il Giudice Margherita Bossi
Il Tribunale di Genova in funzione di Giudice Monocratico del Lavoro in persona del dott. Margherita Bossi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n.r.g. 2227/2023 promossa da
rappresentato e difeso dall'Avv. Riccardo Marmorato che lo Parte_1 difende in forza di procura in atti ricorrente contro
appresentata e difesa dall' Avv. Maurizio Orione come da Controparte_1 mandato in atti, convenuto Conclusioni: come da verbale udienza odierna
Motivi della decisione
Il ricorrente, nel presente giudizio riassunto nei confronti della sola , Controparte_1 chiede la condanna della predetta società, quale committente e responsabile solidale ex art. 29 del d.lgs. 276/2003, avendo egli lavorato sempre lavorato su appalto di nei cantieri di Sestri Ponente, quale operaio di secondo livello del Controparte_1
CXCNL Metalmeccanica Aziende industriali nel periodo dal 27/6/2018 al 20/6/2020 e di terzo livello nel periodo successivo fino al 22/2/2023, alle dipendenze di Evoluzioni Meccaniche Srl, al pagamento in proprio favore della somma di euro 33.992,56 a titolo compenso per lavoro straordinario, retribuzioni di dicembre 2022, gennaio e febbraio 2023, 13me mensilità, TFR, oltre accessori di lgge.
Non vi sono dubbi, alla luce dei documenti depositati in giudizio, che la società Evoluzioni Meccaniche s.r.l. è stata nel periodo oggetto di causa datrice di lavoro del ricorrente (cfr. buste paga e Certificazione Unica 2023). Dall'istruttoria orale (testi e e dalla documentazione di causa Tes_1 Tes_2
(docc.5,7-12, 14) risulta che nel periodo dedotto il ricorrente ha lavorato sempre e solo su commesse di svolgendo mansioni di tubista navale. Controparte_1
Trova dunque applicazione la responsabilità solidale di ex art. 29 d.lgs. CP_1
276/20023 per tutti i crediti esclusivamente di natura strettamente retributiva maturati nel corso dell'attività prestata dal lavoratore sull'appalto CP_1 Non vi è prova del corretto adempimento di tale obbligo retributivo da parte del datore di lavoro, posta in liquidazione giudiziale, né da parte della Committente. I crediti dedotti restano pertanto insoluti e sussiste la responsabilità solidale della committente. I testi hanno concordemente riferito di un orario di lavoro 7-17, con un'ora di pausa, dal lunedì al venerdì, e di un orario 7-12 per almeno tre sabati al mese. Sussiste dunque il diritto al compenso per il lavoro svolto oltre le 40 settimanali, secondo le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario dal CCNL applicato al rapporto (cfr. docc. 6A e 6B ric.). Parimenti il lavoratore ha maturato la tredicesima mensilità ed il TFR rimasti non pagati e dovuti per legge, contratto e ccnl. Parte ricorrente ha depositato conteggio contabile, coerente con i criteri indicati dal giudice all'udienza del 21/1/2025, sulla base delle risultanze dell'istruttoria svolta, non contestato da sotto il profilo aritmetico-contabile. CP_1 deve pertanto essere condannata al pagamento di complessivi euro CP_1
33.992,56, di cui euro 9.321,87 per TFR.
Su tale importo maturano interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. dalle singole maturazioni al saldo. In ragione della soccombenza di spettano al ricorrente le spese di lite, Controparte_1 liquidate come in dispositivo
PQM
definendo il giudizio, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa, condanna , in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 corrispondere al ricorrente l'importo di euro 33.992,56, di cui euro 9.321,87 per TFR, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art. 429 c.p.c., dalle singole maturazioni al saldo;
condanna a rifondere il ricorrente le spese di lite che si liquidano in euro Controparte_1
3.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA e rimborso c.u..
Genova, 8/4/2025 Il Giudice Margherita Bossi