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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 03/04/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati dott. Filippo Leonardo Presidente dott.ssa Simona Scovotto Giudice relatore dott.ssa Federica Laino Giudice, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1049 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2024, vertente
TRA
nata a [...] in data [...], cod. fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliata in ED TT (Cs) alla via G. C.F._1
Fortunato n. 89/A presso lo studio dell'avv. Cetraro Amerigo, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio depositato il 15/10/2024; attrice
E
, nato a [...] il [...]; Controparte_1 convenuto contumace con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
interventore ex lege
Oggetto: domanda di scioglimento del matrimonio civile.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c. depositato il 15.10.2024, ha Parte_1 proposto domanda di scioglimento del matrimonio civile contratto con in Controparte_1
AN il 10/01/2006 (trascritto nei registri di stato civile del medesimo Comune al n. 1, parte
I, anno 2006), in costanza del quale è nato il [...] un figlio, di nome . A Per_1 fondamento della domanda ha rilevato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, essendosi protratta ininterrottamente la loro separazione dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Paola nella procedura di separazione dei
1 coniugi, definita con sentenza n. 783/2023 emessa in data 17.10.2023, passata in giudicato.
Quindi, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “• Parte_1
Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i sigg.
[...]
e , in AN (Cs), il 10 gennaio 2006, trascritto nei Parte_1 Controparte_1
Registri dello stato civile del Comune di AN (Cs) al n.
1 - Serie I – Parte II, ordinando agli Ufficiali dello Stato civile competenti di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti di rito;
• Confermare la corresponsione dell'assegno di mantenimento pari ad € 250,00 per il figlio , nonché la ripartizione delle spese straordinarie Persona_2 nella misura del 50% tra ciascun genitore, spese da determinarsi secondo le Linee Guida del
CNF recepite dal Tribunale di Paola;
• Disporre che il figlio , maggiorenne, possa Per_1 vedere il padre, ogni qualvolta questa lo vorrà, nonché decidere con quale genitore trascorrere le festività; • Confermare le condizioni indicate nel presente ricorso. Con vittorie di spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art 96 c.p.c.”.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero in sede, questi ha apposto il proprio visto il 21.10.2024.
, regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito, sicché all'udienza del Controparte_1
17.03.2025 è stata dichiarata la sua contumacia.
Altresì, a detta udienza, l'attrice, comparsa personalmente, ha insistito nell'accoglimento della domanda di divorzio come proposta nell'atto introduttivo del giudizio;
quindi, il Giudice relatore ha rimesso la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Esaminati gli atti di causa, innanzitutto, va accolta la domanda di scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Infatti, con la sentenza n. 783/2023 emessa in data 17.10.2023, passata in giudicato, il Tribunale di Paola ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi e , che si è protratta ininterrottamente dalla data di Parte_1 Controparte_1 comparizione in Tribunale per un tempo superiore a dodici mesi (secondo quanto previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1 della legge n. 55 del 6 maggio 2015 e dall'art. 27 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022). Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b), così come si desume dagli atti di causa che è impossibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Con riguardo, invece, ai provvedimenti da assumere nell'interesse del figlio , in primo Per_1 luogo, va precisato che, essendo lo stesso attualmente maggiorenne, nulla va disposto relativamente al suo affido e collocamento, nonché all'esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario.
Inoltre, per quanto concerne l'aspetto economico, si evince dagli atti di causa che , da Per_1 poco maggiorenne, non è economicamente autosufficiente, in quanto ancora studia. Ricorre, quindi, il diritto dello stesso a continuare a godere del mantenimento da parte dei genitori. Per
2 costante giurisprudenza, infatti, l'obbligo dei genitori di contribuire al mantenimento dei figli, non venendo automaticamente meno al raggiungimento della maggiore età, trova il suo limite, logico e naturale, allorquando i figli siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a sopperire alle normali esigenze di vita o abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa, pur se non abbiano inteso approfittarne, o comunque abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a sé stessi, ovvero abbiano raggiunto la piena autonomia cessando la convivenza con la famiglia d'origine con la costituzione di un proprio nucleo familiare (cfr. in tal senso, ex multiis, Cass. civ. sez. II del 7.07.2004 n. 12477). Ebbene, con riguardo al mantenimento indiretto da parte del padre (stante la convivenza di con la madre), richiamati gli artt. Per_1
147 e 337 ter, comma 4, c.c. ed esaminati gli atti di causa, appare congruo determinare tale contributo (anche in considerazione dei modesti redditi percepiti dall'attrice, come documentati in atti, oltre che dell'età e delle presumibili esigenze del medesimo figlio) nella somma mensile di euro 250,00, oltre rivalutazione secondo gli indici Istat (come, peraltro, già disposto con la sentenza di separazione personale dei coniugi passata in giudicato). Inoltre, sempre in continuità con quanto disposto con detta sentenza, il convenuto dovrà concorrere, nella misura del 50%, alle spese extra assegno da sostenere nell'interesse del figlio (da individuare secondo le linee guida recepite nel Protocollo contenente le “Linee Guida sullo svolgimento della fase presidenziale nelle cause di separazione personale dei coniugi e di divorzio nonché sulla trattazione delle cause di divorzio congiunto”, pubblicato anche sul sito istituzionale del
Tribunale di Paola).
La natura delle questioni trattate rende opportuna la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 1049/2024, così provvede:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto in AN il 10/01/2006 tra i coniugi e (trascritto nel registro degli atti di Parte_1 Controparte_1 matrimonio del medesimo Comune al n. 1, parte I, anno 2006);
- dispone che corrisponda a entro il giorno cinque Controparte_1 Parte_1 di ogni mese (in contanti o con bonifico, assegno o vaglia postale), a titolo di mantenimento del figlio , maggiorenne e non economicamente autosufficiente, la somma mensile di euro Per_1
250,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat;
- dispone che entrambi i genitori contribuiscano, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio , da individuare secondo le linee Per_1 guida recepite nel Protocollo contenente “Linee Guida sullo svolgimento della fase presidenziale nelle cause di separazione personale dei coniugi e di divorzio nonché sulla
3 trattazione delle cause di divorzio congiunto”, pubblicato anche sul sito istituzionale del
Tribunale di Paola;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di AN perché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola il 31.03.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Simona Scovotto dott. Filippo Leonardo
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