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Sentenza 23 marzo 2025
Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 23/03/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in persona del giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1474/2021 R.G. promossa da
(c.f. elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Sofia Zaccheo che lo rappresenta e difende per procura in atti, attore, contro
(c.f. ), (c.f. CP_1 C.F._2 Parte_2
), (c.f. ) e C.F._3 Parte_3 C.F._4 Pt_4
(c.f. , tutti elettivamente domiciliati presso lo studio degli
[...] C.F._5
Avv.ti Aldo e Davide NATALE che li rappresentano e difendo per procura in atti, convenuti,
Conclusioni delle parti: all'udienza del 4 marzo 2025 le parti concludevano come in atti, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato , premesso di essere proprietario di Parte_1 un fabbricato sito in Furnari (ME) alla via Nuova Messina n.5/7, identificata al catasto con il foglio 9, particella 390, conveniva in giudizio , , e , CP_1 Pt_2 Pt_3 Parte_4 proprietari dello stabile confinante ed esponeva:
- che ab origine i beni immobili richiamati erano di proprietà di , padre di Persona_1
e , deceduto in Furnari il 13/3/1988; Pt_1 CP_1
- che alla morte del comune dante causa per effetto della dichiarazione di successione del
20 agosto 1988 erano subentrati all'eredità la moglie e i due figli e CP_2 Pt_1
, i quali erano diventati comproprietari per un terzo di: CP_1 1) un fabbricato sito in via Furnari via Nuova Messina n. 3, foglio 9, particella 390;
2) terreno in Furnari, Contrada Annunziata, individuato dalle particelle 391, 392, 394,
395;
- che il 13/7/1994 e , con atto di donazione e CP_2 Pt_1 CP_1
divisione a rogito del notaio , avevano disposto: che Persona_2 Parte_1 diventasse unico proprietario della casa via Nuova Messina n. 3, in catasto al foglio 9, particella 390, nonché dell'appezzamento di terreno in catasto al foglio 9, particelle n.
1404 (ex 392 b), 1406 (ex 394 b) e 1408 (ex 395 b); che diventasse unico CP_1 proprietario dell'apprezzamento di terreno in catasto al foglio 9, particella n. 391, 1403
(ex 392 a), 1405 (ex 394 a) e 1407 (395);
- che, con lo stesso atto del 13/7/1994, le parti avevano precisato che il piano cantinato dello stesso fabbricato avesse diritto di accesso dal cancello esistente nella particella 391, sulla via Nuova Messina, passando sulla particella 391 stessa, per la quale si costituiva analoga servitù di passaggio;
- che il 16/6/2004 i germani avevano stipulato un contratto di vendita immobiliare, a rogito del notaio Dott. , trascritto il 30/6/2004; Persona_2
- che con tale atto aveva trasferito a 20 metri della Parte_1 CP_1
particella 1625 (ex 390 b), riservandosi il diritto di accesso dal cancello nella particella
391, pertanto confermando il diritto di servitù di passaggio;
- che attualmente l'area pertinenziale comune aggraffata all'immobile di proprietà dei convenuti era identificata con il foglio 9, particella 1635 del catasto urbano del Comune di Furnari;
- che sulla particella 1635, confinante ad ovest con via Nuova Messina e sul muro, delimitante la proprietà privata da quella pubblica, erano collocati due cancelli che consentivano la comunicabilità pedonale e veicolare tra le rispettive proprietà: il lato nord della particella 1635 confinante con la proprietà di costituita da un Parte_1 fabbricato e da terreni;
- che sul corpo di fabbrica di proprietà di erano collocati due portoni: Parte_1
quello più grande idoneo a consentire l'accesso veicolare e pedonale all'immobile;
l'accesso ai terreni, invece, era consentito da un cancello in ferro, sempre confinante con la particella n. 1635; - che i descritti accessi alle proprietà di dalla particella 1635 (ex 391), Parte_1
erano stati consentiti in virtù di servitù di passaggio volontarie veicolare e pedonale costituito con l'atto di donazione e divisione del 13/7/1994 e confermato dal contratto di vendita del 16/6/2004;
- che nel settembre 2018 aveva deciso di porre in vendita il proprio Parte_1 stabile;
- che in occasione del conferimento dell'incarico all'agenzia immobiliare si era avveduto che la chiave a sua disposizione per l'apertura del cancello veicolare, idonea a consentire l'accesso agli automezzi da via Nuova Messina alla particella 1635, non era funzionate avendo il germano provveduto alla sostituzione del cilindro;
- che, analogamente, anche la chiave di accesso per mezzo del cancello in ferro dalla particella 1635 ai limitrofi terreni di proprietà di era non più Parte_1 funzionante;
- che il cambio dei cilindri era avvenuto senza che gli intimati comproprietari avessero provveduto a fornire copia della nuova chiave all'intimante.
domandava, alla luce delle spiegate premesse, l'accoglimento delle conclusioni Parte_1 di seguito trascritte: “
1. esaminati gli atti e i documenti, in via principale a. accertare e dichiarare il diritto di servitù veicolare di passaggio con qualsiasi mezzo meccanico dal cancello sulla via Nuova Messina affinché sia consentito l'accesso al fabbricato di proprietà di sottostante la via Nuova Messina e al fondo Parte_1 rustico annesso, per le motivazioni indicate in narrativa, e per l'effetto condannare il Sig. , CP_1 Pt_3
e al ripristino dello stato dei luoghi e a desistere dalle azioni di disturbo della Pt_2 Parte_4 posizione di diritto dell'istante; b. condannare i convenuti al risarcimento dei danni conseguiti alle azioni di disturbo denunciate che si quantificano in 10.000,00, ovvero a determinarsi in via equitativa avendosi riguardo al periodo in cui l'immobile è stato privato di detta utilità 2. in via gradata, a. accertare e dichiarare
l'intervenuta usucapione del diritto di servitù veicolare di passaggio con qualsiasi mezzo meccanico dal cancello sulla via Nuova Messina fino ai 2 portoni del fabbricato di proprietà di sottostante la via Parte_1
Nuova Messina, per le motivazioni indicate in narrativa, e per l'effetto condannare il Sig. , CP_1 Pt_3
e al ripristino dello stato dei luoghi e a desistere dalle azioni di disturbo della Pt_2 Parte_4 posizione di diritto dell'istante, b. condannare i convenuti al risarcimento dei danni conseguiti alle azioni di disturbo denunciate che si quantificano in 10.000,00, ovvero a determinarsi in via equitativa avendosi riguardo al periodo in cui l'immobile è stato privato di detta utilità - con riguardo ai paragrafi sub B e C della narrativa che precede:
3. in via principale, accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1418, secondo comma c.c., la nullità del contratto di compravendita immobiliare del 16/6/2004, sottoscritto dai Signori e Parte_1 CP_1
4. in via gradata e, comunque ed in ogni caso, stante la indeterminatezza delle occupazioni nelle aree
[...] dove insistono i rispettivi fabbricati, accertare e dichiarare i confini delle proprietà indicate nella narrativa;
5.
All'esito, accertare e dichiarare che la costruzione dei convenuti viola le prescrizioni indicate in narrativa e, per
l'effetto, ripristinare il diritto di proprietà dell'attore e, per l'effetto, ordinare ai convenuti di arretrare l'edificio fino al confine così accertato;
6. per l'effetto, condannare i convenuti al risarcimento dei danni conseguiti in termine di deprezzamento dell'immobile di proprietà dell'attore, per cui è causa;
7. accertare e dichiarare la violazione delle distanze nell'apertura delle due vedute di cui in narrativa e, per l'effetto, condannare i Sigg.
, e alla chiusura delle vedute, nonché all'arretramento nel rispetto delle CP_1 Pt_3 Pt_2 Parte_4 distanze indicate nella normativa richiamata in narrativa;
8. ordinare ai convenuti di porre in essere ogni intervento necessario al fine di ripristinare lo stato preesistente dei luoghi, così da reintegrare la parte attrice nel pieno possesso del proprio diritto di veduta, stante la violazioni delle distanze legali di cui alla narrativa che precede;
9. il tutto, in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 30 novembre 2021, si costituivano in giudizio , , e i quali chiedevano l'accoglimento delle CP_1 Pt_2 Pt_3 Parte_4 conclusioni di seguito trascritte: “●) il rigetto in toto della domanda di accertamento e di declaratoria del diritto di servitù veicolare di passaggio dal cancello carrabile ubicato sulla via Nuova Messina;
●) il rigetto della domanda di condanna dei convenuti al ripristino dello stato dei luoghi;
●) l'accertamento e la declaratoria dell'inesistenza del diritto vantato dal sig. di servitù veicolare di passaggio dal cancello carrabile Parte_1 ubicato sulla via Nuova Messina, nei confronti dei sigg.ri e , Parte_2 Parte_3 Parte_4 stante l'assenza della trascrizione presso la C.RR.II. di Messina;
●) l'accertamento e la declaratoria dell'estinzione del diritto di servitù di passaggio, costituito con rogito notarile del 13.07.1994 per mancato uso ultraventennale;
●) il rigetto della domanda di accertamento e di declaratoria della nullità del contratto di compravendita immobiliare del 16.06.2004, rogato per Notar dott. sottoscritto dai sigg.ri Persona_3
e e, per l'effetto, la conferma della validità e della sua piena efficacia;
●) il Parte_1 CP_1 rigetto della domanda di accertamento e di declaratoria dei confini delle rispettive proprietà, in considerazione della certezza delle aree dove insistono i rispettivi fabbricati;
●) l'accertamento e la declaratoria della perfetta corrispondenza della costruzione dei convenuti alle concessioni edilizie e della realizzazione della stessa in conformità della normativa vigente e, per l'effetto, il rigetto della domanda di arretramento del medesimo fabbricato;
●) l'accertamento e la declaratoria dell'esistenza del diritto di servitù di luci e vedute, costituita con rogito notarile nonché della ritualità delle distanze nell'apertura delle due vedute contestate e, per l'effetto, il rigetto della domanda di chiusura delle stesse ovvero della domanda di arretramento;
●) il rigetto della richiesta di risarcimento dei danni lamentati sia in ordine al presunto deprezzamento dell'immobile, sia in ordine alle presunte azioni di disturbo;
●) il rigetto di ogni e qualsivoglia domanda formulata dalla parte attrice, siccome infondata in fatto ed in diritto;
●) la condanna del dott. al pagamento in favore dei convenuti Parte_1 della somma che sarà ritenuta congrua a titolo di risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.; ●) la condanna del dott. al pagamento in favore dei difensori dichiaratasi antistatari, di spese e Parte_1 compensi, oltre rimborso forfettario (15% sui compensi) ex D.M. n°55/2014, nonché C.P.A. (4%) ed I.V.A.
(22%), come per legge”.
L'eccezione di improcedibilità della domanda per asimmetria della domanda giudiziale e della causa petendi con la domanda oggetto dell'esperito tentativo obbligatorio di mediazione è infondata sussistendo una sostanziale corrispondenza tra l'oggetto della mediazione e quello del presente procedimento e non dovendosi intendere la mediazione come duplicato del successivo procedimento. Per tale motivo, le domande proposte innanzi all'organismo di mediazione possono in parte differire da quelle proposte innanzi al giudice di merito, proprio poiché trattasi di tentativo di conciliazione.
Ciò posto, deve essere altresì evidenziata l'assoluta irrilevanza, almeno nel presente giudizio, caratterizzato dall'esistenza di rapporti squisitamente privati, dell'eventuale carenza o irregolarità delle prescritte autorizzazioni amministrative e ribadita l'assoluta superfluità dell'esame circa la corrispondenza dell'opera edificata dal convenuto rispetto a quella eventualmente autorizzata.
Fatta tale premessa si osserva che ha chiesto di accertare la sussistenza del Parte_1 proprio diritto di servitù di passaggio veicolare dal cancello sulla via Nuova Messina posto sulla proprietà dei convenuti e ciò affinché sia consentito il transito verso il proprio fabbricato di proprietà, sottostante la via Nuova Messina, e al fondo rustico annesso.
La domanda è infondata.
In via preliminare appare dirimente la qualificazione della domanda proposta in via principale da;
trattasi della confessoria servitutis con la quale il proprietario del fondo Parte_1 dominante ha l'onere di provare l'esistenza della servitù che lo avvantaggia, presumendosi la libertà del fondo, che si pretende servente, da pesi e limitazioni (cfr. in tal senso Cass. civ., sez.
II, 11/01/2017, n. 472 nonché Cass. Civ. n. 18890 del 08/09/2014).
Va inoltre ricordato che tra i modi di acquisto delle servitù prediali volontarie v'è il contratto
(cfr. artt. 1031 e 1058 c.c.) e che, nel caso di servitù di fonte convenzionale la sua estensione e le modalità del suo esercizio vanno desunte necessariamente dal titolo il quale deve contenere tutti gli elementi atti a individuare il contenuto oggettivo del peso imposto sopra un fondo per l'utilità di altro fondo sicché, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1063, 1064 e 1065 del cc, solo ove la convenzione manchi di sufficienti indicazioni, divengono operanti i criteri di legge, in forza dei quali il diritto di servitù comprende quanto necessario per farne uso e deve essere esercitato in modo da consentire di soddisfare il bisogno del fondo dominante, senza peraltro impedire al proprietario del fondo servente la realizzazione di opere che non incidano sulla utilitas essenziale determinata dal titolo (cfr., in tal senso, tra le più recenti, Cassazione civile , sez. II , 09/01/2019 , n. 322).
Occorre, pertanto, analizzare il titolo di costituzione della servitù, da interpretarsi secondo i criteri dettati dagli artt. 1362 e seguenti cod. civ., in quanto compatibili con la materia in esame
(cfr. Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8122 del 20/07/1991).
Ciò posto, l'accesso carrabile oggetto del procedimento è ubicato sulla part. 1635 ex 391 ed è visibile nelle foto a pag. 9 della c.t.u. in atti.
Tale cancello ricade pacificamente sulla proprietà dei convenuti.
Secondo la prospettazione di parte attrice, “i germani e hanno costituito una Pt_1 CP_1 servitù di passaggio volontaria mediante atto inter vivos del 13/7/1994; il riconoscimento di detto diritto incondizionato del è validamente versato nel successivo atto di vendita del 16/6/2004, in cui è versata Pt_1 una chiara dichiarazione di scienza in tal senso”.
Invero, nel rogito del 13 luglio 1994 (cfr. all. 2 dell'atto di citazione) è testualmente scritto che
“inoltre il piano cantinato dello stesso fabbricato ha diritto di accesso dal cancello esistente nella part. 391 sulla via Nuova Messina, passando sulla part. 391 stessa, per cui si costituisce analoga servitù di passaggio. Inoltre il condividente costituisce servitù di luci-veduta a carico del terreno a lui assegnato (part. 1404) e a Parte_1 favore dello erigendo fabbricato sulle particelle 391 e 1403)”.
Dall'esame del titolo emerge, dunque, che è esistente la servitù di passaggio generica, senza che sia stato specificato se solo pedonale o anche carrabile e senza, peraltro, che siffatta servitù sia stata trascritta.
A fronte di tale dato v'è, inoltre, da considerare che sul punto la Cass. Civ. n.15046/2018 ha affermato che “Ai sensi del combinato disposto degli artt.1063, 1064 e 1065 cc, l'estensione e l'esercizio delle servitù costituite mediante convenzione devono essere individuati, in caso di lacunosità o imprecisione del titolo, secondo il criterio sussidiario del contemperamento delle esigenze del fondo dominante col minore aggravio di quello servente, tenendo conto, con riferimento all'epoca della loro costituzione, dello stato dei luoghi, della naturale destinazione dei fondi e degli altri elementi rivelatori della "utilitas" da soddisfare, con una valutazione ispirata ai normali criteri di prevedibilità”.
Ancora Cass. Civ. n.12962/2014 ha affermato che “L'estensione di una servitù convenzionale e le modalità del suo esercizio devono essere di norma desunte dal titolo. Ne consegue che, ove la regolamentazione del diritto sia desumibile con certezza dal titolo o dal possesso, è vietata qualsiasi innovazione, questa risolvendosi in un'abusiva imposizione sul fondo servente d'un peso diverso da quello originariamente costituito. Qualora, al contrario, il titolo contrattuale non consenta di dirimere eventuali incertezze, come quando, nel costituire una servitù di passaggio, esso si limiti a prevedere il diritto di transito senza ulteriori specificazioni, né quantitative né qualitative, il giudice non può ritenere che i contraenti abbiano voluto comprendere ogni modalità di passaggio, senza alcuna limitazione, essendo egli tenuto a fare applicazione del disposto dell'art. 1065 cc, secondo il quale la servitù deve intendersi costituita in guisa da soddisfare il bisogno del fondo dominante con il minor aggravio di quello servente”.
Nel ricercare quale sia stata la volontà delle parti non può non considerarsi quanto emerso dalla c.t.u. la quale, nel verificare quali fossero le dimensioni del vano di ingresso al vano cantina dell'attore – menzionato nell'atto costituivo della servitù del 1994 – ha escluso che le stesse fossero idonee a consentire il transito veicolare e ciò anche tenendo presente il dislivello esistente tra la parte interna e quella esterna.
In particolare il c.t.u. – con accertamento immune da censure perché logicamente motivato – ha acclarato che “alla data del sopralluogo infatti il portone di ingresso al locale cantina risulta ubicato ad h=18 cm rispetto al piano dello spazio esterno. Il fatto che sia stato realizzato il gradone, seppur in epoca successiva, prova che quel locale non era utilizzato come garage o comunque dalla data di realizzazione dello stesso non vi era più l'intenzione di utilizzarlo. Anche all'interno è presente un dislivello di 11 cm per cui è assurdo che una macchina di modeste dimensioni possa entrare regolarmente se non con due rampe messe all'esterno e all'interno
[…]”.
Ne discende che, pur prescindendo dall'attuale altezza del gradino di ingresso al vano cantina dell'attore (18 cm) vi è comunque da considerare che all'interno che del predetto vano è comunque presente un dislivello di 11 cm evidentemente non consono all'accesso di alcuna autovettura.
Alla luce dello stato dei luoghi già esistente nel vano cantina a favore del quale era stata costituita la servitù di passaggio è indubbio che le parti non potessero costituire una servitù di passaggio carrabile in favore della cantina all'interno della quale non era, comunque, Pt_1 possibile parcheggiare alcun autoveicolo. Peraltro desta interesse la circostanza che nessun ausilio funge la dichiarazione resa dal genero dell'attore, , all'udienza del 15 marzo 2023, il quale ha ammesso di essere Testimone_1 venuto a conoscenza dello stato dei luoghi solo a far data dal 1997 ovvero in un'epoca successiva alla costituzione della servitù di passaggio.
Analogamente, non può ricavarsi alcun elemento utile neanche dalla deposizione della testimone di parte ricorrente la quale nulla ha saputo riferire in ordine Testimone_2 all'utilizzo della cantina quale garage all'epoca della costituzione della servitù.
La circostanza, ulteriore e diversa, che l'attore fosse eventualmente transitato dal cancello oggetto di causa per raggiungere il suo “vano cantina” non costituisce elemento rilevante al fine dell'accertamento della servitù di passaggio veicolare ma rileva, esclusivamente, nell'ambito della domanda di usucapione della servitù di passaggio veicolare comunque proposta dall'attore.
In ordine alla confessoria servitutis, invece, sarebbe stato onere di allegare e fornire Parte_1 gli elementi necessari a dimostrare che all'epoca della stipula dell'atto costitutivo della servitù di passaggio – 1994 – lo stato dei luoghi fosse tale da giustificare il passaggio veicolare attraverso il terreno del germano per parcheggiare la propria auto nel vano c.d. cantina.
In mancanza di qualsiasi elemento che comprovi ab origine l'avvenuto uso del vano cantina quale parcheggio delle auto e tenuto conto dell'esito della c.t.u. sopra menzionata è evidente che non sussistono elementi in atti idonei a dimostrare che i contraenti abbiano voluto comprendere ogni modalità di passaggio, senza alcuna limitazione.
La domanda di accertamento del diritto di servitù veicolare di passaggio con qualsiasi mezzo meccanico dal cancello sulla via Nuova Messina proposta da va, pertanto, Parte_1 rigettata.
Va, analogamente, rigettata anche la domanda di accertamento dell'usucapione della servitù di passaggio in difetto delle condizioni di legge.
Parte attrice ha posto, in subordine, quale titolo alla base dell'azione proposta l'usucapione, per cui è suo precipuo onere, ai fini del riconoscimento dell'usucapione di una servitù di passaggio provare: a) che il transito sul fondo altrui sia stato esercitato per almeno 20 anni in maniera continuata, pacifica e ininterrotta;
b) l'esistenza almeno per il citato periodo di opere visibili, permanenti ed idonee allo scopo in quanto la visibilità delle opere è condizione indispensabile per consentire al proprietario del fondo servente di rendersi conto della possibile costituzione di una servitù sul suo fondo;
c) che tali opere siano in maniera inequivocabile destinate all'esercizio della servitù, per cui vanno escluse le opere che possano intendersi come destinate all'utilizzo da parte del proprietario del fondo asseritamente servente;
d) le opere siano idonee, per struttura e funzione, a rendere manifesto l'esercizio di un potere corrispondente ad una servitù.
Proprio sul punto la Suprema Corte con sentenza n. 25355 del 25/10/2017 ha affermato che “Il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione ex art. 1061 c.c., si configura come presenza di opere visibili e permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio che rivelino in modo non equivoco l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, in modo da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile”.. “non basta l'esistenza di una strada o di un percorso all'uopo idonei, essendo viceversa essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un "quid pluris" che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù. (Cass.Civ.
Ordinanza n. 31305 del 29.11.2019 e n. 7004 del 17/03/2017.). “Questa Corte ha inoltre precisato che ai fini della sussistenza del requisito dell'apparenza non occorre necessariamente, in materia di servitù di passaggio, un opus manu factum (ossia un tracciato dovuto all'opera dell'uomo), essendo sufficiente anche un sentiero formatosi naturalmente per effetto del calpestio, qualora esso presenti caso di specie parte attrice ha posto quale titolo alla base dell'azione proposta l'usucapione, per cui è suo precipuo onere, ai fini del riconoscimento dell'usucapione di una servitù di passaggio provare: a) che il transito sul fondo altrui sia stato esercitato per almeno 20 anni in maniera continuata, pacifica e ininterrotta;
b) l'esistenza almeno per il citato periodo di opere visibili, permanenti ed idonee allo scopo in quanto la visibilità delle opere è condizione indispensabile per consentire al proprietario del fondo servente di rendersi conto della possibile costituzione di una servitù sul suo fondo;
c) che tali opere siano in maniera inequivocabile destinate all'esercizio della servitù, per cui vanno escluse le opere che possano intendersi come destinate all'utilizzo da parte del proprietario del fondo asseritamente servente;
d) le opere siano idonee, per struttura e funzione, a rendere manifesto l'esercizio di un potere corrispondente ad una servitù. Proprio sul punto la Suprema Corte con sentenza n. 25355 del 25/10/2017 ha affermato che “Il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione ex art. 1061 c.c., si configura come presenza di opere visibili e permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio che rivelino in modo non equivoco l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, in modo da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile”.. “non basta l'esistenza di una strada o di un percorso all'uopo idonei, essendo viceversa essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un "quid pluris" che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù. (Cass.Civ.
Ordinanza n. 31305 del 29.11.2019 e n. 7004 del 17/03/2017.). “Questa Corte ha inoltre precisato che ai fini della sussistenza del requisito dell'apparenza non occorre necessariamente, in materia di servitù di passaggio, un opus manu factum (ossia un tracciato dovuto all'opera dell'uomo), essendo sufficiente anche un sentiero formatosi naturalmente per effetto del calpestio, qualora esso presenti dimostrazione di una servitù manifesta in quanto oggettivamente destinate al suo esercizio e che l'esercizio sia continuato, pacifico e protratto per un periodo ben determinato che non può essere immemorabile dovendo avere una datazione certa e minimo di vent'anni”.
Ciò posto, nel caso in esame, ha testualmente ammesso – unitamente al Parte_1 deposito della memoria ex art. 183, comma 6, n.2) c.p.c. – di essersi recato, unitamente alla propria famiglia, in Furnari “nei mesi di agosto e di settembre e tanto hanno sempre fatto negli anni dal
1994 al 2018 (ed anche negli anni successivi)” e dunque del tutto sporadicamente sui luoghi oggetto di causa oltre a non avere specificato, in alcun atto del procedimento, quali opere permanenti avrebbe realizzato per rendere manifesto l'esercizio della propria servitù di passaggio.
Pertanto, tali elementi appaiono già di per sé sufficienti ad escludere la ricorrenza di qualsiasi circostanza idonea a dimostrare l'esistenza del possesso utile ad usucapire la servitù di passaggio veicolare in contestazione.
Parte attrice ha poi chiesto, ai sensi dell'art. 1418, secondo comma c.c., “la nullità del contratto di compravendita immobiliare del 16/6/2004, sottoscritto dai Signori e 4. in Parte_1 CP_1 via gradata e, comunque ed in ogni caso, stante la indeterminatezza delle occupazioni nelle aree dove insistono i rispettivi fabbricati, accertare e dichiarare i confini delle proprietà indicate nella narrativa”.
Le domande sono, parimenti, infondate.
Nel contratto di compravendita immobiliare del 16 giugno 2004 i germani ha Parte_1 trasferito al germano la piena proprietà di uno spezzone di terreno sito in CP_1
Furnari, c.da Annunziata, confinante con casa di , via Nuova Messina, terreno Parte_1 di e terreno di un'area di 20 mq. CP_1 Parte_1
Secondo la prospettazione dell'attore, il contratto sarebbe nullo non essendo possibile individuare l'esatta ubicazione dell'area di 20 mq. ceduta dall'attore.
La rappresentazione non merita condivisione sol che si consideri che l'area oggetto di trasferimento appare tracciata nella planimetria allegata al rogito e ciò è dimostrato anche dal fatto che il nominato c.t.u. ha verificato la distanza tra i fabbricati delle parti muovendo proprio dall'estratto di mappa catastale dopo il rogito del 2004.
La domanda di accertamento della nullità del contratto di compravendita stipulato nel 2004 tra le parti deve, dunque, essere rigettata. In ordine alla domanda di regolamento dei confini proposta al fine di verificare se i convenuti occupino o meno la proprietà dell'attore si osserva che il nominato c.t.u. - con accertamento immune da censure perché logicamente ed adeguatamente motivato - ha tracciato il confine tra le rispettive proprietà ed acclarato che non sussiste alcuna occupazione di suolo dell'attore ad opera dei convenuti di talché la domanda di rilascio va, parimenti, rigettata.
Appare peraltro opportuno ricordare che, quando il giudice aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento sicché non è necessario soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. III,
9.1.2024, n. 800).
ha chiesto, da ultimo, di accertare la sussistenza della violazione del diritto di Parte_1 vista e veduta dell'attore nonché se sussista la predetta violazione in relazione all'apertura di tre ulteriori aperture sul muro perimetrale antistante la costruzione preesistente del . Pt_1
La domanda è infondata.
Ed invero, nell'atto di donazione e divisione a rogito del notaio , tra Persona_2 [...]
e , a pag. 7 è stato testualmente convenuto che “le quote di CP_2 Pt_1 CP_1 immobili vengono donate ed accettate ed attribuite in sede di divisione nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, con tutti i diritti, ragioni, azioni, accessioni, pertinenze, dipendenze, oneri e servitù attive
e passive ad esse inerenti.
Inoltre i contraenti hanno precisato che “le pareti che il balcone e le aperture esistenti sulla parete lato nord del fabbricato in via Nuova Messina particella 390 foglio 9, prospettanti nella particella 391, debbono rimanere, costituendo servitù a tutti gli effetti di legge. Inoltre il piano cantinato dello stesso fabbricato ha diritto di accesso dal cancello esistente nella particella 391, sulla via Nuova Messina, passando sulla particella 391 stessa, per cui si costituisce analoga servitù di passaggio. Inoltre il condividente costituisce servitù Parte_1 di luci-veduta a carico del terreno a lui assegnato (part. 1404) e a favore dello erigendo fabbricato sulle particelle
391 e 1403”.
Ne discende che , in virtù delle condizioni indicate nel contratto sopra Parte_1 menzionato, aveva costituito servitù di luci e veduta a favore dell'erigendo fabbricato del convenuto e non può oggi dolersi di quanto concesso con contratto. In ordine alla domanda riconvenzionale proposta dai convenuti ed avente ad oggetto l'accertamento dell'estinzione della servitù di passaggio costituita con rogito notarile del
13.07.1994 per mancato uso ultraventennale va, in via preliminare, dato atto che “in tema di prescrizione delle servitù (art. 1073 Cod. Civ.), la ripartizione dell'onere della prova va risolto applicando il generale principio secondo cui, essendo quella di prescrizione una eccezione in senso proprio (art. 2939 cod. civ.), la prova dei fatti su cui l'eccezione si fonda (art. 2697, secondo comma, cod. civ.), deve darsi da chi l'ha proposta, con la dimostrazione che il titolare della servitù non l'ha esercitata per almeno un ventennio (Sez. 2,
Sent. n. 6647 del 1991)”.
Nel caso in esame, le dichiarazioni rese dai testimoni escussi all'udienza del 15 marzo 2023 non dimostrano con alcun margine di certezza che l'attore nell'arco temporale in contestazione non abbia mai fatto uso del passaggio pedonale oggetto del procedimento.
Ed invero non può non evidenziarsi che le dichiarazioni rese sul punto dai testimoni escussi non appaiono sufficienti a dimostrare l'eccezione sollevata dai convenuti.
In particolare, deve essere evidenziato che gli unici testimoni che hanno riferito di non avere mai visto passare l'attore sul terreno oggetto di causa sono il quale si è Testimone_3 dichiarato “amico” di , e che, essendo residente a [...], ha CP_1 Testimone_4 dichiarato di frequentare i luoghi “fino al periodo Covid” (2020) solo una volta al mese di talché è evidente che le dichiarazioni rese sono del tutto insufficienti a suffragare la prospettazione dei convenuti e la domanda riconvenzionale va, pertanto, rigettata.
Deve essere al contempo rigettata la domanda ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria spiegata dai convenuti, in ragione della mancata allegazione di uno specifico danno e dell'impossibilità di determinarlo sulla base degli atti di causa.
Le spese del procedimento – tenuto conto della soccombenza dei convenuti circoscritta alla proposizione della domanda riconvenzionale ed alla richiesta di risarcimento ex art. 96 c.p.c. – devono essere compensate per 2/5 con condanna della restante parte a carico dell'attore.
Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell'attore.
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede: rigetta le domande proposte da;
Parte_1 rigetta la domanda riconvenzionale;
compensa 2/5 delle spese del procedimento;
condanna l'attore al pagamento di 3/5 delle spese del procedimento, liquidate in € 6.077,56 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa da distrarsi in favore dei procuratore pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell'attore.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 21 marzo 2025.
Il Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza