Articolo 1 della Legge 14 marzo 1980, n. 91
Articolo 2
Versione
1 aprile 1980
Art. 1.
La proroga dei contratti, degli assegni, delle borse di studio, degli incarichi e delle supplenze di cui al dodicesimo comma dell'articolo 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28 , ha effetto senza soluzione di continuita' a decorrere dal 31 ottobre 1979 fino all'espletamento della seconda tornata dei giudizi di idoneita' e, per coloro che sono dichiarati idonei, fino all'inquadramento in ruolo. La proroga si intende riferita agli aventi titolo all'ammissione ai giudizi che siano in servizio alla stessa data del 31 ottobre 1979 e siano in possesso dei requisiti di cui al nono comma dello stesso articolo 7. Resta fermo quant'altro previsto dal dodicesimo comma dell'articolo 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28 .
Entrata in vigore il 1 aprile 1980