TRIB
Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 21/11/2024, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Chieti Composto dai magistrati:
DOTT. GIANLUCA FALCO Presidente
DOTT. MARCELLO COZZOLINO Giudice estensore
DOTT. FRANCESCO GRASSI Giudice
Riunito in camera di conSIlio in data 15.11.2024, letti gli atti del procedimento n. 193/2024 r.g., trattenuto in decisione all'udienza del 15.10.2024, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
tra
(C.F. ), nata ad [...] il [...], residente a Parte_1 C.F._1
Francavilla al Mare in v.le Nettuno n. 119, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio De Marco del Foro di
Chieti
ricorrente e
(C.F. , nato ad [...] il [...], residente a Controparte_1 C.F._2
Pescara in via Lago Maggiore n. 17, rappresentato e difeso dall'avv. Gianlorenzo Di Sebastiano del Foro di
Pescara
resistente e
PRESSO QUESTO TRIBUNALE Controparte_2
interventore necessario
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni della ricorrente: affidamento condiviso della minore , collocazione di Persona_1
quest'ultima presso la sua abitazione, imposizione al SI. dell'obbligo di versarle un assegno per il CP_1
mantenimento della figlia dell'importo di € 250,00 mensili, e di contribuire alle spese straordinarie sostenute nell'interesse della minore nella misura del 50%, disciplina del diritto di visita del SI. nei modi CP_1
meglio indicati nel suo ricorso introduttivo.
Conclusioni del resistente: “chiede che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia modificare l'ordinanza resa in data
13/05/2024, stabilendo che il padre potrà stare con la figlia il lunedì ed il mercoledì dalle ore 17.45 circa fino alle ore 21.30 l'estate e fino alle ore 21.00 nelle altre stagioni, allorquando la bambina sarà riaccompagnata a casa. - per il
periodo di vacanza si chiede che la bimba possa trascorrere la notte con il padre quantomeno o la Vigilia di Natale o la
notte del 31 dicembre, per poi essere riaccompagnata presso la madre il mattino successivo, ribadendo che la minore ha
già pernottato in più occasioni con il padre;
- ferme le condizioni proposte dalla ricorrente in merito agli altri periodi
festivi. - Il Sig. contribuirà corrispondendo alla SI.ra come stabilito dal Tribunale, l'importo di € CP_1 Pt_1
150,00 mensili con rivalutazione ISTAT con decorrenza dalla data del deposito del ricorso introduttivo, 15/02/2024 (per
cui entro il 15 del mese), tenuto conto dell'aiuto (mai mancato) da parte dei nonni materni che con lei convivono e del
fatto che l'assegno unico erogato dall' è sempre stato e sarà percepito unicamente e per la sua interezza dalla CP_3
ricorrente; pure il Sig. provvederà direttamente al mantenimento della bambina nel momento in cui starà con CP_1
lui, rimborsando alla madre le spese straordinarie documentate nella misura del 50%, previo accordo scritto. Spese
integralmente compensate tra le parti come richiesto anche da parte ricorrente in caso di non opposizione, ovvero nel
caso di specie, nel quale si sta solamente discorrendo sulle migliori soluzioni da adottare nell'interesse della minore, alla
luce della situazione contingente dei genitori.”
Conclusioni del p.m.: //
FATTO E DIRITTO
La SI.ra ha convenuto dinanzi a questo Tribunale il SI. con il Parte_1 Controparte_1
quale ha avuto una relazione di convivenza more uxorio da cui è nata il [...] la figlia , Persona_1 rappresentando che la relazione si è interrotta nel mese di giugno 2023, e chiedendo quindi che venga disposto l'affidamento condiviso della minore, la collocazione di quest'ultima presso la sua abitazione, e che a carico del SI. venga posto l'obbligo di versarle un assegno di mantenimento della figlia CP_1
dell'importo di € 250,00 mensili, e di contribuire alle spese straordinarie sostenute nell'interesse della minore nella misura del 50%, e gli venga riconosciuto il diritto di tenere con sé la figlia nei modi meglio indicati nel suo ricorso introduttivo.
Si è costituito in giudizio il SI. aderendo alle richieste della SI.ra , ma Controparte_1 Pt_1
rappresentando di percepire una retribuzione molto modesta, e di dovere provvedere al mantenimento di altri due figli, nati da una nuova relazione da egli intrapresa, e di potere quindi destinare al mantenimento della figlia un importo non superiore ad € 100,00 mensili, e chiedendo che il suo diritto di visita della minore sia disciplinato nelle modalità indicate nella sua comparsa.
Adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti con ordinanza del 13.5.2024, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 15.10.2024.
1. Non è contestato tra le parti l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, Persona_1 né il suo collocamento presso l'abitazione materna.
2. Le questioni controverse tra le parti attengono in primo luogo ai modi di esercizio del diritto di visita da parte del SI. , essendo documentato in atti che dallo scorso mese di luglio al SI. non CP_1 CP_1
viene più consentito dalla SI.ra di frequentare la figlia. Pt_1
La SI.ra , peraltro, a fronte delle lamentele in proposito sollevate dal resistente, nulla ha Pt_1
controdedotto, limitandosi ad affermare che, a suo avviso, la frequentazione della minore con i componenti del nuovo nucleo familiare costituito dal resistente deve avvenire in maniera graduale.
Osserva in proposito il Tribunale che l'ordinanza del 13.5.2024, con cui è stato temporaneamente disciplinato il diritto di visita del resistente, non prevede alcuna preclusione alla presenza della nuova compagna del SI. o dei figli di quest'ultimo, vista anche la durata (piuttosto contenuta) degli CP_1
incontri e l'esclusione dei pernottamenti.
Gli impedimenti frapposti dalla SI.ra alla frequentazione del SI. con la figlia Pt_1 CP_1 Per_1
sono, quindi, ingiustificati, ed impongono al Tribunale, vista anche la richiesta in tal senso
[...] formulata dal resistente, l'applicazione alla SI.ra della sanzione dell'ammonizione, e la Pt_1
fissazione dell'importo di € 100,00 quale somma da ella dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva alla presente decisione.
Tenuto conto degli impegni lavorativi del SI. , quest'ultimo potrà tenere con sé la figlia: CP_1
• il lunedì ed il mercoledì dalle ore 17.45 fino alle ore 21.30 durante il periodo estivo, e fino alle ore
21.00 negli altri periodi;
• il sabato o la domenica (in base agli impegni delle parti e della minore) dalle ore 10.00 alle ore
19.00;
• nei giorni festivi secondo il criterio dell'alternanza annuale con la SI.ra . Pt_1
Ritiene il Tribunale di dovere escludere, rebus sic stantibus, che il SI. possa pernottare con la CP_1
figlia, vista l'età di quest'ultima, e considerato che il rapporto di convivenza tra il SI. e la CP_1
minore si è interrotto quando quest'ultima aveva appena un anno e mezzo di età, e perdura ormai da un anno e mezzo. di importo superiore a quello già stabilito con l'ordinanza emessa il 13.5.2024.
Egli dovrà quindi versare alla SI.ra , con effetto dal deposito dell'atto introduttivo, l'assegno Pt_1
mensile di € 150,00, soggetto a rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT, ogni mese di gennaio, e,
con la stessa decorrenza, dovrà contribuire alle spese straordinarie -individuate, concordate preventivamente e documentate ai fini del rimborso in base ai criteri stabiliti dalle Linee Guida elaborate dal C.N.F. nel 2017- sostenute nell'interesse della figlia minore nella misura del 50%.
4 La rispondenza della presente decisione ad un interesse comune alle parti, e la loro reciproca soccombenza (della SI.ra sulle violazioni della disciplina sul diritto di visita e sull'entità del Pt_1
contributo di mantenimento;
del SI. sui pernottamenti con la minore), inducono a compensare CP_1
integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla SI.ra Parte_1
nei confronti del SI. , con ricorso depositato il 15.2.2024, così decide:
[...] Controparte_1
• dispone l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, ed il Persona_2
collocamento della stessa nell'abitazione materna;
• dispone che il SI. potrà vedere e tenere con sé la figlia minore nei tempi CP_1 Persona_1
e nei modi stabiliti in motivazione;
• pone a carico del SI. , con decorrenza dal deposito dell'atto introduttivo, l'obbligo di CP_1
versare alla SI.ra , per il mantenimento della figlia minore , l'assegno Pt_1 Persona_1
mensile di € 150,00, soggetto a rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT, ogni mese di gennaio, e, con la stessa decorrenza, l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie -individuate,
concordate preventivamente e documentate ai fini del rimborso in base ai criteri stabiliti dalle
Linee Guida elaborate dal C.N.F. nel 2017- sostenute nell'interesse della figlia minore nella misura del 50%.
• ammonisce la SI.ra per le violazioni delle disposizioni stabilite con Parte_1
l'ordinanza del 13.5.2024 in merito all'esercizio del diritto di visita riconosciuto al SI. ; CP_1
• fissa in € 100,00 la somma di denaro dovuta dalla SI.ra al SI. per ogni Pt_1 CP_1
eventuale ulteriore violazione delle disposizioni adottate con la presente sentenza in merito all'esercizio da parte del SI. del suo diritto di visita;
CP_1
• dichiara la compensazione tra le parti delle spese di lite;
• con separato decreto liquida i compensi del procuratore di parte resistente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Chieti, 15.11.2024
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Marcello Cozzolino IL PRESIDENTE
Dott. Gianluca Falco 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3 Preso atto del fatto che tra le parti è intercorso un accordo in virtù del quale l'assegno unico per la minore (che potrebbe essere percepito al 50% da ciascun genitore, data la natura condivisa dell'affidamento) viene erogato integralmente alla SI.ra , va poi detto che il SI. , pur Pt_1 CP_1
essendo molto giovane e quindi tenuto a profondere ogni sforzo utile al fine di trovare una redditizia attività lavorativa, è attualmente disoccupato, ed ha costituito un nuovo nucleo familiare, avendo intrapreso una nuova relazione di convivenza con un'altra donna, da cui sono nati altri due figli, ragion per cui l'importo del contributo di mantenimento da egli dovuto per la medesima minore non può essere