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19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 2961.
(Restituzione di documenti).
I cancellieri, gli arbitri, gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori legali sono esonerati dal rendere conto degli incartamenti relativi alle liti dopo tre anni da che queste sono state decise o sono altrimenti terminate.
Tale esonero si verifica, per gli ufficiali giudiziari, dopo due anni dal compimento degli atti ad essi affidati.
Anche alle persone designate in questo articolo puo' essere deferito il giuramento perche' dichiarino se ritengono o sanno dove si trovano gli atti o le carte.
Si applica in questo caso il disposto dell'art. 2959.
(Restituzione di documenti).
I cancellieri, gli arbitri, gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori legali sono esonerati dal rendere conto degli incartamenti relativi alle liti dopo tre anni da che queste sono state decise o sono altrimenti terminate.
Tale esonero si verifica, per gli ufficiali giudiziari, dopo due anni dal compimento degli atti ad essi affidati.
Anche alle persone designate in questo articolo puo' essere deferito il giuramento perche' dichiarino se ritengono o sanno dove si trovano gli atti o le carte.
Si applica in questo caso il disposto dell'art. 2959.
Commentari • 18
- 1. La trasmissibilità agli eredi del diritto al rendiconto alla morte del mandanteVv Aa · https://www.studiocataldi.it/ · 5 luglio 2019 · 248.72656
[…] Quanto ai termini di prescrizione del diritto del mandante (ovvero dell'erede) ad ottenere il rendiconto va evidenziato come la Corte di Cassazione con sentenza n. 1991/6461 ha escluso l'applicazione dell'art. 2961 c.c. (rubricato "restituzione di documenti" che prevede il termine breve di prescrizione di tre anni) al mandato e più precisamente ha chiarito come "la prescrizione presuntiva di cui all'art. 2961 c.c. non può essere invocata con riferimento all'obbligo del mandatario di fornire al mandante il rendiconto e tutte le restituzioni cui è tenuto". […]
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Giurisprudenza • 30
- 1. Corte d'Appello Firenze, sentenza 08/05/2025, n. 862Provvedimento: […] È altresì documentato come l'odierno appellante abbia proposto opposizione alla summenzionata esecuzione instaurata a seguito sia della provvisoria esecutività sia della sopravvenuta irrevocabilità del suddetto decreto ingiuntivo (opposizione verosimilmente proposta in data 2.12.2014, allorquando il decorso del termine triennale di cui all'art. 2961 c.c. invocato dall'odierno appellante non era ancora maturato).Leggi di più...
- diritto di accesso documenti contrattuali·
- interesse ad agire·
- responsabilità aggravata art. 96 c.p.c.·
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- prescrizione triennale art. 2961 c.c.·
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