Sentenza 27 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 27/01/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00045/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00023/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 23 del 2022, proposto da:
Smartpath S.r.l. in proprio ed in qualità di capogruppo dell’Associazione temporanea costituita con l’Università degli Studi di Cagliari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Virginia Manzi e Paolo Redaelli Faini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Sardegna ER, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio Segneri e Luca Segneri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
- della determinazione del Direttore Generale di Sardegna ER n. 922 del 25 ottobre 2021 a firma del Commissario straordinario dott.ssa Maria Assunta Serra, nonché delle note del 5 agosto 2021 prot. 7368, delle note dell’istruttore incaricato dott. Giuseppe Enna del 14 ottobre 2021 prot 8974,
del 22 ottobre 2021, della nota del 26 ottobre 2021, della nota del 22 gennaio 2021 prot. 516, che sulla scorsa delle richiamate note ha disposto in favore della ricorrente il pagamento soltanto della somma di euro 16.436,61 e non ha provveduto, escludendole, al pagamento delle altre voci di spese richieste dalla ricorrente (docc. 2-6);
nonché del:
- del Vademecum per l’ammissibilità e la rendicontazione delle spese” - allegato C alla Programmazione Unitaria 2014/2020 POR FESR SARDEGNA 2014-2020 Asse 1 Azione 1.1.3 - Strategia 2 “Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese” - Programma di intervento 3 “Competitività delle imprese”, nella parte in cui al punto 2.1. esclude i soci e gli amministratori della società dalla possibilità di stipulare contratti di co.co.co. e non riconosce l’applicazione del superminimo anche in casi particolari; al punto 1.7 laddove prevede apoditticamente cointeressenza tra consulente e socio escludendo la consulenza del socio dal riconoscimento dalla spesa sostenuta (doc. 7);
- nonché:
di tutti gli altri atti/provvedimenti, comunque, presupposti, connessi e conseguenti e con riserva di presentare motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Sardegna ER.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2025 il dott. Antonio Plaisant e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’odierna ricorrente Smartpath S.r.l., in proprio e quale capofila dell’omonima Associazione temporanea costituita con l’Università degli Studi di Cagliari (da qui in poi soltanto “Associazione”), aveva presentato a Sardegna ER una richiesta di finanziamento nell’ambito dell’Azione 1.1.3 dell’Asse prioritario “POR FESR 2014-2020” per la realizzazione di un progetto volto allo sviluppo di un sistema innovativo di algoritmi per l’analisi di immagini di microscopia digitale con tecnologia Whole slide imaging (WSI), capace di individuare specifiche cellule neoplastiche quale base per la realizzazione di un prototipo finalizzato alla gestione del processo istocito-patologico e al supporto delle analisi affidate alle decisioni diagnostiche dei patologi, da integrare in un più complesso sistema informativo ospedaliero.
Con determinazione 25 marzo 2019, n. 511, successivamente emendata di un errore materiale, Sardegna ER aveva provvisoriamente concesso all’Associazione un contributo di euro 341.573,18, di cui euro 242.319,57 da destinare all’impresa privata ed euro 99.253,61 all’Organismo di ricerca Dipartimento di Ingegneria Elettrica ed Elettronica dell’Università degli Studi di Cagliari.
A seguito di confronti istruttori, culminati con deliberazione autorizzativa di Sardegna ER 30 marzo 2020, n. 366, l’Associazione, in data 29 aprile 2020, aveva presentato una rimodulazione delle spese del primo SAL relativamente all’attività svolta dal Direttore Medico dott. MA TE, inizialmente non rendicontate per errata interpretazione delle regole di individuazione delle spese ammissibili. In particolare l’ATI interessata aveva operato una “rimodulazione dei costi del progetto “HistoDSSP” con la variazione di euro 20.900,00 in diminuzione alla voce “personale” e la variazione di euro 20.900,00 in aumento alla voce “servizi di consulenza” per il partner industriale e con la variazione di euro 5.000,00 in diminuzione alla voce “strumenti e “attrezzature” in aumento di euro 5.000,00 alla voce “Personale” per l’ente di ricerca”, rilevando che, ai fini della scelta della patologia oncologica cui finalizzare il progetto, non era necessaria la presenza del ricercatore presso la sede operativa territoriale e trasmettendo, a comprova di ciò, un atto a firma del proprio amministratore unico recante “Dichiarazione Territorialità progetto HistoDSSP - CUP G44B19000000006 – signef” , attestante il fatto che “la territorialità di esecuzione del Progetto HistoDSSP – CUP G44B19000000006 è avvenuta presso la sede operativa dell’impresa a Cagliari, e che ciò era noto e accettato dai collaboratori firmatari delle succitate lettere di incarico e allegate alla domanda di pagamento per il Progetto HistoDSSP – CUP G44B19000000006, inviata a codesta amministrazione per PEC lo scorso 29/03/2020” , come da lettere di incarico aventi a oggetto i contratti di collaborazione coordinata e continuativa del perito industriale Stefano IS, dell’ing. Joel NI, del dott. Antonio Redaelli.
Con determinazione dirigenziale 30 giugno 2020, Sardegna ER ha provvisoriamente autorizzato la liquidazione dell’intera somma di euro 191.277,68 oggetto del primo SAL, come rimodulato nei termini sopra descritti.
Tuttavia con successiva nota istruttoria del 22 gennaio 2021 la stessa Sardegna ER ha comunicato all’ATI Smartgraph S.r.l. che in relazione al medesimo primo SAL, già liquidato per l’importo di euro 191.277,68, l’importo effettivamente spettante doveva essere ridotto a euro 119.076,16, con un’eccedenza da restituire pari a euro 72.201,55, che sarebbe stata scomputata in fase di liquidazione, questo perché erano state indebitamente riconosciute le seguenti voci di spesa: - spese relative al servizio reso dal dott. TE in quanto “socio che non può essere anche consulente” ; - spese relative al dott. Redaelli: “costo non ammissibile in quanto il socio amministratore non può avere un rapporto di lavoro parasubordinato” ; spese relative al perito industriale NI e all’ing. IS: non ammissibili a contributo “per non avere rispettato il principio di territorialità” ; - spese Generali: 15% delle somme di cui sopra.
Con nota del 25 gennaio 2021 l’ATI Smartgraph S.r.l. ha obiettato che tali rilievi avrebbero dovuto essere considerati superati dai riscontri già forniti in fase istruttoria, in particolare con nota del 25 febbraio 2020, confluiti nella richiesta di rimodulazione che Sardegna aveva espressamente autorizzato con determinazione 16 marzo 2020, n. 366.
Ricevuta la relativa richiesta di liquidazione, con nota istruttoria del 5 agosto 2021, prot. 7386, Sardegna ER ha comunicato all’Associazione che, in base a quanto emerso in sede di verifica, non potevano essere ammesse a contributo diverse spese per un totale di euro 99.372,02, nei seguenti termini di dettaglio: - “*Spese per il personale 6.075,68 MA TE: il totale delle ore in busta paga (168), è inferiore a quelle rendicontate; *Spese per il personale 25.950,88 MA TE: superminimo non ammissibile; *Spese per il personale 5.741,36 MA TE: spesa effettuata oltre il periodo di eleggibilità; *Spese per il personale 25.938,16 - 19.834,82 Joel NI: forma contrattuale esclusa dal vademecum per la rendicontazione; *Strumenti e attrezzature 600,00 Fattura SubPixel S.r.l. n. 10: spesa non classificabile come attrezzature; *Strumenti e attrezzature 100,00 Fattura SubPixel S.r.l. n. 14: manca il giustificativo di spesa; *Servizi 800,00 1.800,00 Fatture MA TE n. 02 e 03/2020: divieto di cointeressenza in quanto socio; *Spese generali 5.476,92 7.054,20 Eccedenti il 15% delle spese ammesse alla voce di spesa personale; *Parziali 32.215,08 67.156,94; Totale 99.372,02” . Ciò sulla scorta del Vademecum per l’ammissibilità e la rendicontazione delle spese, allegato alla lex specialis regolatrice del contributo, la quale, al punto 2.1. escludeva i soci e gli amministratori della società dalla possibilità di stipulare contratti di co.co.co. e non riconosceva l’applicazione del superminimo anche in casi particolari, nonché al punto 1.7 individuava una cointeressenza escludente tra i ruoli di consulente e socio, non consentendo di ammettere a contributo le spese relative a eventuali consulenze effettuate dai soci della richiedente.
Ricevute le controdeduzioni dell’interessata, Sardegna ER, con nota istruttoria del 14 ottobre 2021, le ha respinte, confermando la non ammissione a contributo delle spese sopra indicate, osservando quanto segue: “ Relativamente alla rendicontazione delle spese per il personale coinvolto nel progetto di ricerca, si confermano gli esiti della verifica amministrativa e del controllo di I livello. Pertanto, i costi rendicontati e relativi ai dipendenti interessati, non sono stati ammessi in applicazione di quanto previsto dal "Vademecum per l'ammissibilità e la rendicontazione delle spese" che al paragrafo 2.1. stabilisce che: "Per soci e amministratori che svolgono attività nell'ambito del progetto, si specifica che il contratto di lavoro subordinato (non sono ammesse altre tipologie di contratto) dovrà contenere l'indicazione della durata dell'incarico, della remunerazione e delle mansioni'''. In proposito si ricorda che, in sede di valutazione ex ante e finale del progetto, sia stata ritenuta ammissibile la partecipazione alle attività dei soci Redaelli, TE, NI e IS in quanto, sia per le competenze espresse che per i ruoli indicati, è stata dimostrata la loro funzionalità al raggiungimento degli obiettivi progettuali prevedendo l'assunzione di compiti puntuali per l'esecuzione dei Work Package progettuali. Tale aspetto, tuttavia, non rileva rispetto alla scelta di formalizzare i contratti di lavoro secondo forme contrattuali non ammesse nel vademecum nei criteri di ammissibilità dei costi. Relativamente ai soci NI e IS si segnala che la spesa è stata considerata non ammissibile anche per non aver rispettato il requisito di territorialità dell'operazione. La documentazione relativa ai collaboratori è stata ritenuta insufficiente per garantire il rispetto di quanto richiesto dal paragrafo 2.1. che stabilisce l'ammissibilità "(...) nella misura in cui è impiegato nel progetto, con sede di lavoro sul territorio regionale e operante nella sede in cui viene realizzato il progetto…L'affermazione per cui "tutti i componenti la Commissione valutatrice nonché i ricercatori del DIEE, sono stati in grado di verificare ed apprezzare le funzionalità del prototipo implementato in un laboratorio di Anatomia Patologica reale e non in un asettico laboratorio di ricerca partecipando all'incontro da remoto, ognuno dalla propria postazione di lavoro, significa che il concetto di Territorialità applicato ai progetti di ricerca che adottano tecnologie avanzate di comunicazione, debba necessariamente portare ad individuare criteri di misurazione differenti dalla presenza fisica", per quanto possa essere considerata condivisibile alla luce dell'attuale situazione, che vede l'affermarsi di pratiche come il lavoro a distanza o "smart working", il periodo di rendicontazione del SAL n. 1 è precedente il periodo di emergenza sanitaria, il bando in oggetto non prevedeva tali opzioni e il criterio della territorialità applicato è quello in esso riportato. II superminimo del Direttore medico MA TE non è stato ammesso in applicazione di quanto indicato nel "Vademecum per l'ammissiblità e la rendicontazione delle spese" al paragrafo 2.1. Spese per il personale dove si da la definizione di RAL = retribuzione lorda tabellare del dipendente come da contratto di assunzione e CCNL, da cui sono esclusi compensi per lavoro straordinario e diarie, gli assegni familiari, eventuali emolumenti per arretrati e comunque gli elementi mobili della retribuzione ed eventuali emolumenti o elementi della retribuzione sorti dopo il presente bando (ad personam, premi di produzione, una tantum etc.). Nel caso specifico, il superminimo è sempre stato considerato un elemento mobile della retribuzione ed inoltre è sopraggiunto al bando in oggetto, in quanto il contratto di lavoro è stato stipulato in itinere. Inoltre, per il Direttore medico MA TE 4.2, nel timesheet sono state indicate un totale di ore superiore a quello previsto in busta paga e come prevede il "Vademecum per l'ammissibilità e la rendicontazione delle spese" le ore superiori a quelle ordinarie lavorate (presenti in BP) non sono ammissibili”.
Conseguentemente le somme sopra descritte sono state decurtate dal SAL finale, come da determinazione commissariale di Sardegna ER 25 ottobre 2021, n. 922, per la somma complessiva di euro 72.201,55.
Pertanto con nota del 26 ottobre 2021 Sardegna ER ha comunicato all’ATI interessata che, con determinazione direttoriale 25 ottobre 2021, n. 922, era stata autorizzata la liquidazione della domanda di pagamento del saldo del progetto limitatamente all’importo di euro 16.436,61, con esclusione delle altre somme richieste, come da nota istruttoria allegata.
Con il ricorso ora all’esame del Collegio, notificato in data 23 dicembre 2021, è stato chiesto l’annullamento di tale esito procedimentale, nonché delle previsioni dettate dal Vademecum per l’ammissibilità e la rendicontazione delle spese che Sardegna ER ha considerato ostative al rimborso delle spese sopra descritte.
Si è costituita in giudizio Sardegna ER, eccependo il difetto di giurisdizione di questo Tribunale e chiedendo, comunque, il rigetto del ricorso.
Con memoria conclusiva parte ricorrente, in via principale, ha insistito per la decisione nel ricorso nel merito e, in via subordinata, qualora fosse stato dichiarato il difetto di giurisdizione, ha chiesto procedersi alla compensazione delle spese di lite.
Alla pubblica udienza del 23 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio rileva il proprio difetto di giurisdizione sulla controversia in esame, posto che come emerge dall’analitica descrizione sopra riportata, la riduzione del contributo rispetto a quanto inizialmente richiesto (e provvisoriamente concesso) è stata effettuata da Sardegna ER per ritenuta non riconducibilità di alcune delle spese sostenute e rendicontate dall’Associazione in fase di esecuzione del progetto a quanto previsto dalla disciplina regolatrice del contributo, con particolare riferimento alle spese sostenute per l’attività di alcuni dei collaboratori dell’Associazione.
Pertanto l’oggetto del presente giudizio è costituito da una condotta dell’odierna ricorrente che Sardegna ER ha sostanzialmente qualificato come inadempiente rispetto alle previsioni della disciplina che regola il contributo, la quale rientra certamente nella sfera di cognizione del giudice ordinario (cfr., ex multis , Cassazione civile, Sezioni Unite, 10 novembre 2020, n. 25213 e 2 maggio 2019, n. 11587; Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 29 gennaio 2014 n. 6; Consiglio di Stato, Sez. V, 9 giugno 2022 n. 4730; Consiglio di Stato, Sez. II, 29 marzo 2021 n. 2609; Consiglio di Stato, Sez. VI, 20 gennaio 2021 n. 621).
Sussistono, comunque, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, dichiara il proprio difetto di giurisdizione sul ricorso in epigrafe proposto in favore del Tribunale civile di Cagliari, innanzi al quale la causa potrà essere riassunta nei termini e agli effetti di cui all’art. 11 c.p.a.
Spese processuali compensate tra le parti del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Tito Aru, Presidente
Antonio Plaisant, Consigliere, Estensore
Andrea Gana, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonio Plaisant | Tito Aru |
IL SEGRETARIO