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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 09/12/2025, n. 1463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1463 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 6441 / 2017 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Sezione II^ Civile
Il Tribunale ordinario di Perugia, in funzione di giudice di appello, in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Antonio Contini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al registro generale degli affari civili per l'anno 2017 al numero 6441, e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Perugia (PG), via Angeloni n. 43/A, presso gli avv.ti Simone Pillon e
AR PO che lo assistono e difendono come da procura allegata all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliata in Perugia (PG), strada Pian della Genna n. 19, presso gli avv.ti Fabrizio
NO e IA LU NA che la assistono e difendono come da procura allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
APPELLATA
Per l'impugnazione della sentenza n. 40/2017 emessa dal Giudice di Pace di Castiglione del Lago pubblicata in data 26 settembre 2017.
Pagina 1 di 9 Sulle seguenti conclusioni, come da verbale di udienza del 26 novembre 2025,
PER L'APPELLANTE
Come in atti e dunque
“Nel merito, in accoglimento del presente appello, riformare la sentenza ... nelle parti di cui ai cap. 1, 2, 3, 4, e 5 come sopra argomentati e richiesti di modifica e – per
l'effetto – confermare il decreto ingiuntivo …; affermare, conseguentemente, che la sig.ra è debitrice nei confronti del sig. della Controparte_1 Parte_1 somma complessiva pari a euro 3.514,94 oltre agli interessi legali, alle spese, competenze e onorari di entrambi i procedimenti, già liquidati in euro 76,00 per spese, euro 300,00 per onorari del giudizio di cui al d.i. n. 57/2016, alle spese per il giudizio di opposizione, come da nota spese depositata in data 21/09/2017; in ogni caso con vittoria di spese”
Precisando che residuano ancora dovute somme per euro 2.677,05 relative a spese dentistiche e all'attività sportiva;
PER L'APPELLATA
Come da foglio di precisazione delle conclusioni
“Voglia il Tribunale:
1) rigettare integralmente l'appello così come proposto dalla con Parte_1 conseguente conferma della sentenza impugnata;
2) condannare la controparte al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio con distrazione in favore dei difensori, Avv. Fabrizio NO ed
Avv. IA LU NA come da allegata Nota Spese.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. – Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Controparte_1 giudizio innanzi al Giudice di Pace di Castiglion del Lago, in Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 57/2016, emesso in data 31 maggio 2016 dal predetto ufficio giudiziario, per il cui tramite le era stato ingiunto il pagamento di
3.514,94 euro, oltre interessi e spese, a titolo di rimborso della quota del 50% di spese straordinarie sostenute dal ricorrente in favore del figlio affidato Persona_1
Pagina 2 di 9 congiuntamente ai genitori e collocato presso la casa dei nonni paterni insieme al padre, riferite a esborsi datati tra il 18 giugno 2012 e il 18 aprile 2016.
Con la citazione in opposizione in prime cure parte ha sostenuto che CP_1
l'avversa domanda risultava sfornita di prova in quanto il ricorrente non avrebbe dimostrato di aver raggiunto un accordo con lei in ordine alle spese di cui si richiedeva il rimborso, come in tesi invece previsto dall'ordinanza del Tribunale di Perugia del 5 aprile 2012, a mente della quale “ciascun coniuge concorrerà poi al pagamento delle spese straordinarie (mediche, scolastiche e ludiche) nella misura del 50%. Dette spese dovranno essere previamente concordate tra i coniugi salvo situazioni di urgenza e documentate”.
Ha poi esposto di non aver ricevuto, prima del decreto ingiuntivo, la dettagliata richiesta di pagamento, sicchè, in tesi, solo per tale ragione il decreto andava revocato.
Sotto altro profilo, nel merito, l'opponente ha contestato una parte delle voci di spesa di cui si richiedeva il rimborso in quanto in tesi già oggetto di rinuncia al diritto da parte del ricorrente a seguito di una transazione intervenuta tra le parti in data 16 ottobre
2014, tramite la quale sarebbero state definite tutte le questioni afferenti ai costi di mantenimento del figlio a quella data, e dunque con riferimento alla complessiva somma di euro 254,40 (pro quota, corrispondente a spese esposte per euro 508,80) .
In termini più generali (pag. 4 e ss. della citazione in opposizione, punto b),
l'opponente ha manifestato la propria contrarietà in merito ad alcune scelte fatte dal padre in tema di controlli sanitari e attività sportive e ludiche del figlio, rendendosi comunque disponibile – ferma la contestazione in punto di mancata comunicazione preventiva delle spese straordinarie da sostenere – a corrispondere la somma di euro
585,50 a titolo di rimborso pro quota per le spese sostenute dal padre e ritenute congrue;
la parte ha poi dato seguito a quanto esposto mediante bonifico bancario inviato al ricorrente come risulta anche a verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni in grado di appello.
Tra l'altro, delle quaranta voci di spesa esposte in ricorso monitorio, parte opponente ha contestato specialmente quelle correlate all'attività sportiva calcistica, la visita
Pagina 3 di 9 oculistiche specialistiche del 19 novembre 2014 (140 euro totali), la visita posturale del
17 giugno 2015 (euro 150 totali), le spese dentistiche dal 2015 in poi (per euro 3090 totali).
La parte ha quindi concluso per la revoca del decreto ingiuntivo.
Instaurato il contraddittorio, l'opposto ha contestato le avverse eccezioni sostenendo di aver tentato invano la concertazione delle spese straordinarie inviando una serie di mail e di raccomandate. In ogni caso, la parte ha comunque sostenuto la natura necessaria e urgente delle spese di cui richiedeva il rimborso, derivandone l'obbligo di pagamento della madre anche in assenza di concertazione.
Quanto alla transazione intervenuta tra le parti, l'opposto ha sostenuto che le spese di cui al presente giudizio non risultavano incluse nel negozio in questione e che, comunque, le spese necessarie al mantenimento del figlio minore non potevano essere oggetto di transazione in quanto indisponibili per le parti.
L'opposto ha quindi concluso per il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo.
Svolta documentalmente l'istruttoria, il Giudice di Pace di Castiglione del Lago, con sentenza 26 settembre 2017, n. 313, ha accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo, con condanna alle spese di parte opposta in misura di euro 800 oltre accessori.
Ha ritenuto il primo giudice che, per un verso, difettasse prova dell'effettiva concertazione delle spese sostenute (come del resto in effetti pacifico tra le parti) posto che in ogni caso anche le mail prodotte riferivano di spese già avvenute;
per altro verso ha ritenuto che tra le spese esposte non ve ne sarebbero di tale urgenza da giustificare la mancata concertazione tra le parti, trattandosi o di attività ludiche o scolastiche o “di spese mediche, comunque, non urgentissime”.
2. – Con atto di citazione in appello regolarmente notificato, ha Parte_1 quindi proposto gravame nei confronti della citata sentenza di primo grado chiedendone la riforma.
Pagina 4 di 9 La parte, con plurimi motivi, ha in definitiva sostenuto: a) che l'onere probatorio, delle spese della concertazione, sarebbe stato soddisfatto “attraverso l'allegazione di scontrini e fatture” “nonché – preliminarmente – attraverso puntuali e dettagliati schemi riepilogativi inviati alla madre” (v. pag. 5); b) che dovrebbe riconoscersi il carattere di spese “concordate” a quelle di natura scolastica, medico-sanitaria e sportiva e comunque che dovrebbe ritenersi l'urgenza di tali spese anche per l'affermata difficoltà di contattare la madre con la quale concertare le spese (v. secondo, terzo, e quinto motivo); c) quanto alle spese mediche, che si è trattato di spese sanitarie per visite specialistiche che sante la carente offerta pubblica sul territorio sono state svolte presso cliniche private non convenzionate;
d) quanto alle spese sportive, che pur essendo vero che la madre non era d'accordo con la frequentazione del corso di calcio, questo era desiderio del figlio;
e) che le spese per attività scolastiche che le stesse rispondevano a quanto previsto dal Protocollo sottoscritto il 1° giugno 2016 presso il Tribunale di
Perugia.
Più in generale, in punto di diritto (pag. 12 e ss) l'appellante ha richiamato il già detto protocollo sostenendo che tutte le spese esposte nel ricorso per decreto ingiuntivo siano rimborsabili per la metà della somma esposta, lamentando l'assenza di motivazioni di diritto nella sentenza di prime cure.
L'appellante ha quindi concluso per l'accoglimento dell'appello spiegato con conferma del decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Castiglione del Lago.
3. – Instaurato il contraddittorio, si è costituita l'appellata chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
La parte, in particolare, ha ribadito le difese già spiegate in primo grado contestando la genericità e la indeterminatezza di alcuni motivi di appello – in particolare laddove l'appellante fa riferimento alla corretta qualificazione di alcune delle spese dedotte senza però indicare quali – e l'infondatezza degli altri.
L'opposta ha quindi concluso per il rigetto del gravame spiegato.
4. – La causa è stata istruita in via documentale e, ritenuta matura per la decisione, rinviata per precisazione delle conclusioni e la discussione orale. Fatte precisare le
Pagina 5 di 9 conclusioni e sentita la discussione orale, è stata quindi trattenuta in decisone a norma dell'art. 281 sexies ult. co. c.p.c. sulle conclusioni di cui in epigrafe.
5. – L'appello è infondato e va respinto per le seguenti ragioni.
I motivi posti a fondamento del gravame vertono, in definitiva, sull'assunto secondo il quale il giudice di prime cure avrebbe errato, da una parte, a ritenere non provata la circostanza dell'effettiva concertazione tra le parti delle spese dedotte in giudizio e, dall'altra, a ritenere necessaria la concertazione per la natura delle spese medesime, in tesi comunque urgenti e dunque non necessitanti concertazione.
Entrambe le prospettazioni, tuttavia, non sono meritevoli di accoglimento.
Quanto al primo aspetto, si osserva come dalle risultanze degli atti processuali di entrambi i gradi di giudizio risulta incontrovertibile come non vi sia stata alcuna concertazione, ovviamente, preventiva, sulle spese di cui si richiede il rimborso.
Le uniche comunicazioni di cui vi è prova in atti e prodotte dall'appellante risultano tutte orientate a dare contezza ex post di spese già sostenute e non a coinvolgere la genitrice non collocataria nelle scelte propedeutiche al sostenimento di detti costi.
Sul punto, il giudice di prime cure ha valutato correttamente l'assenza di qualsivoglia elemento utile a supportare la tesi che detta concertazione fosse stata effettivamente svolta, assunto di difficile compatibilità, peraltro, con la stessa tesi dell'odierno appellante afferente alla difficoltà e/o impossibilità di comunicazione tra i genitori da imputarsi alla condotta dell'appellata.
Anche quest'ultima circostanza, poi, risulta sprovvista di adeguato supporto probatorio. Pur in assenza di disponibilità al confronto della controparte, infatti,
l'appellante ben avrebbe potuto – e dovuto – quantomeno comunicare preventivamente i propri intendimenti all'appellata.
Come si è detto, di queste comunicazioni preventive, pure in tesi rimaste inevase, non vi è alcuna evidenza in atti. In particolare, giova osservare che in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo non era certamente prodotta alcuna missiva di richiesta preventiva di concertazione delle spese da sostenere ma solo, al numero 3, “missive solleciti di pagamento” e poi con la comparsa in prime cure erano prodotte al n. 5
Pagina 6 di 9 “copia mails e raccomandate inviate dal sig. che, tra le innumerevoli voci di Pt_1 spesa esposte, illustrano richieste di rifusione e non di valutazione e congiunta decisione di future attività da svolgere e da finanziare in pari quota.
Sul punto, pertanto, la sentenza di primo grado non appare meritevole di riforma.
6. – Sotto altro profilo, l'appellante ha sostenuto che le spese in questione non sarebbero soggette ad alcun obbligo di preventiva concertazione o perché urgenti o perché rientranti nella categoria di spese straordinarie non concordate di cui al
Protocollo del Tribunale di Perugia in materia di mantenimento e spese straordinarie per la prole del 1° giugno 2016.
Anche in questo caso, il Tribunale osserva come la sentenza di primo grado non appare meritevole di censura.
Tenendo in considerazione la documentazione complessivamente dimessa dall'appellante non vi è alcun elemento idoneo a suggerire che le spese dettagliatamente elencate avessero carattere di tale necessità ed urgenza da non dover essere oggetto di previa concertazione in ossequio all'ordinanza del Tribunale che tanto ha disposto.
Dall'esame delle stesse, invero, emerge come nessuna di queste spese richiedesse una decisione incompatibile con un'attività di concertazione o, quantomeno, di comunicazione preventiva tra i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale.
Non può certamente sostenersi l'indifferibilità e l'urgenza di scelte afferenti ad attività sportive o ludiche di sorta, e anche le allegate spese relative a prestazioni di tipo medico-sanitario non appaiono avere alcun carattere di urgenza, sicuramente non in termini incompatibili con l'attività di interessamento dell'altro genitore. Quanto alle prime, infatti, basta osservare che si tratta di spese effettuate per più anni, peraltro, da quanto si espone, nella consapevolezza della contrarietà dell'altro genitore, quindi non si coglie in cosa dovrebbe consistere l'urgenza tale da impedire la preventiva concertazione, o anche solo il tentativo di concertazione;
quanto alle spese sanitarie, poi, - posto che qui non si discute del fatto che tali spese fossero opportune o utili o ragionevoli, ma solo che siano state di tale urgenza da impedire ogni tentativo di preventiva concertazione – alcuna seria prova è stata offerta o richiesta, quanto alla
Pagina 7 di 9 visita posturale, alle visite specialistiche oculistiche, ed alle cure odontoiatriche, del fatto che si sia trattato di esigenze di cura urgente a tal punto da impedire di, previamente, sentire (o anche solo tentare di sentire, circostanza di cui si è detto non esservi prova) la madre in ordine al da farsi.
Per quanto riguarda il richiamo al citato Protocollo del 2016, il Tribunale osserva come lo stesso rappresenta, in tutta evidenza, uno strumento privo di efficacia precettiva ex se e finalizzato a favorire una certa uniformità interpretativa delle norme giuridiche e dei provvedimenti giudiziari in materia. Il presupposto necessario a dare rilevanza alle determinazioni ivi contenute è una situazione di obiettiva incertezza interpretativa in cui il Protocollo possa agevolare l'attività dell'interprete, ferme le attribuzioni tipiche della giurisdizione.
Nel caso di specie, tuttavia, non può predicarsi alcuna incertezza nel provvedimento giurisdizionale che ha disposto i termini dell'affidamento condiviso e del mantenimento del minore, nel quale viene indicata expressis verbis l'obbligo di concertazione con riferimento a tutte le spese straordinarie del minore, senza fare alcuna distinzione ulteriore per categorie di spesa.
Ad ogni buon conto, per completezza, si osserva come l'assunto dell'appellante è erroneo anche laddove si intendesse leggere la presente vicenda sotto le lenti del citato
Protocollo. Come è stato correttamente ricostruito, detto documento distingue spese straordinarie che non necessitato di previa concertazione e spese straordinarie che, invece, richiedono la preventiva concertazione tra i genitori. Passando in rassegna il complesso di spese dedotte in giudizio a fini di rimborso e di cui oggi si ancora si discute (posto che una parte delle spese è stata saldata), si osserva che quelle che residuano in discussione (e dunque come si è detto in definitiva, le spese sportive ed alcune spese sanitarie) certamente non rientrano tra quelle che il protocollo consente di effettuare senza concertazione, posto che quanto allo sport non si tratta di “attività sportiva prescritta dal medico a scopo terapeutico e relativa attrezzatura” e quanto alle spese sanitarie (di cui comunque non è illustrata l'urgenza) si tratta di visite o interventi
Pagina 8 di 9 medici o dentistici da effettuare presso strutture specialistiche e/o private (per le quali il protocollo prevede la necessaria concertazione).
In definitiva, dunque, l'appello è complessivamente infondato e deve essere respinto.
7. – Quanto alle spese di lite del presente giudizio, esse seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano in dispositivo ex d.m. 55/2014 nella misura minima stante la semplicità della presente controversia (minimi: euro 852; massimi: euro 2.553).
Preso atto della dichiarazione di antistatarietà resa dai difensori della parte appellata in sede di comparsa di costituzione in appello, è in loro favore che devono essere liquidate le spese di lite.
Si deve altresì dare atto che l'appellante è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P. Q. M.
Il Tribunale ordinario di Perugia, in funzione di giudice di appello, respinta ogni diversa domanda o eccezione, così definitivamente provvede nella causa in epigrafe:
- respinge l'appello;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
e per lei in solidale favore degli avv.ti Fabrizio NO e IAluca CP_1
NA, spese che liquida in complessivi euro 852,00 euro per compensi oltre spese generali (15%) iva e c.p.a. come per legge.
- dà atto che l'appellante è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Perugia il 9 dicembre 2025
Il giudice dott. Antonio Contini
Pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Sezione II^ Civile
Il Tribunale ordinario di Perugia, in funzione di giudice di appello, in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Antonio Contini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al registro generale degli affari civili per l'anno 2017 al numero 6441, e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Perugia (PG), via Angeloni n. 43/A, presso gli avv.ti Simone Pillon e
AR PO che lo assistono e difendono come da procura allegata all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliata in Perugia (PG), strada Pian della Genna n. 19, presso gli avv.ti Fabrizio
NO e IA LU NA che la assistono e difendono come da procura allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
APPELLATA
Per l'impugnazione della sentenza n. 40/2017 emessa dal Giudice di Pace di Castiglione del Lago pubblicata in data 26 settembre 2017.
Pagina 1 di 9 Sulle seguenti conclusioni, come da verbale di udienza del 26 novembre 2025,
PER L'APPELLANTE
Come in atti e dunque
“Nel merito, in accoglimento del presente appello, riformare la sentenza ... nelle parti di cui ai cap. 1, 2, 3, 4, e 5 come sopra argomentati e richiesti di modifica e – per
l'effetto – confermare il decreto ingiuntivo …; affermare, conseguentemente, che la sig.ra è debitrice nei confronti del sig. della Controparte_1 Parte_1 somma complessiva pari a euro 3.514,94 oltre agli interessi legali, alle spese, competenze e onorari di entrambi i procedimenti, già liquidati in euro 76,00 per spese, euro 300,00 per onorari del giudizio di cui al d.i. n. 57/2016, alle spese per il giudizio di opposizione, come da nota spese depositata in data 21/09/2017; in ogni caso con vittoria di spese”
Precisando che residuano ancora dovute somme per euro 2.677,05 relative a spese dentistiche e all'attività sportiva;
PER L'APPELLATA
Come da foglio di precisazione delle conclusioni
“Voglia il Tribunale:
1) rigettare integralmente l'appello così come proposto dalla con Parte_1 conseguente conferma della sentenza impugnata;
2) condannare la controparte al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio con distrazione in favore dei difensori, Avv. Fabrizio NO ed
Avv. IA LU NA come da allegata Nota Spese.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. – Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Controparte_1 giudizio innanzi al Giudice di Pace di Castiglion del Lago, in Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 57/2016, emesso in data 31 maggio 2016 dal predetto ufficio giudiziario, per il cui tramite le era stato ingiunto il pagamento di
3.514,94 euro, oltre interessi e spese, a titolo di rimborso della quota del 50% di spese straordinarie sostenute dal ricorrente in favore del figlio affidato Persona_1
Pagina 2 di 9 congiuntamente ai genitori e collocato presso la casa dei nonni paterni insieme al padre, riferite a esborsi datati tra il 18 giugno 2012 e il 18 aprile 2016.
Con la citazione in opposizione in prime cure parte ha sostenuto che CP_1
l'avversa domanda risultava sfornita di prova in quanto il ricorrente non avrebbe dimostrato di aver raggiunto un accordo con lei in ordine alle spese di cui si richiedeva il rimborso, come in tesi invece previsto dall'ordinanza del Tribunale di Perugia del 5 aprile 2012, a mente della quale “ciascun coniuge concorrerà poi al pagamento delle spese straordinarie (mediche, scolastiche e ludiche) nella misura del 50%. Dette spese dovranno essere previamente concordate tra i coniugi salvo situazioni di urgenza e documentate”.
Ha poi esposto di non aver ricevuto, prima del decreto ingiuntivo, la dettagliata richiesta di pagamento, sicchè, in tesi, solo per tale ragione il decreto andava revocato.
Sotto altro profilo, nel merito, l'opponente ha contestato una parte delle voci di spesa di cui si richiedeva il rimborso in quanto in tesi già oggetto di rinuncia al diritto da parte del ricorrente a seguito di una transazione intervenuta tra le parti in data 16 ottobre
2014, tramite la quale sarebbero state definite tutte le questioni afferenti ai costi di mantenimento del figlio a quella data, e dunque con riferimento alla complessiva somma di euro 254,40 (pro quota, corrispondente a spese esposte per euro 508,80) .
In termini più generali (pag. 4 e ss. della citazione in opposizione, punto b),
l'opponente ha manifestato la propria contrarietà in merito ad alcune scelte fatte dal padre in tema di controlli sanitari e attività sportive e ludiche del figlio, rendendosi comunque disponibile – ferma la contestazione in punto di mancata comunicazione preventiva delle spese straordinarie da sostenere – a corrispondere la somma di euro
585,50 a titolo di rimborso pro quota per le spese sostenute dal padre e ritenute congrue;
la parte ha poi dato seguito a quanto esposto mediante bonifico bancario inviato al ricorrente come risulta anche a verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni in grado di appello.
Tra l'altro, delle quaranta voci di spesa esposte in ricorso monitorio, parte opponente ha contestato specialmente quelle correlate all'attività sportiva calcistica, la visita
Pagina 3 di 9 oculistiche specialistiche del 19 novembre 2014 (140 euro totali), la visita posturale del
17 giugno 2015 (euro 150 totali), le spese dentistiche dal 2015 in poi (per euro 3090 totali).
La parte ha quindi concluso per la revoca del decreto ingiuntivo.
Instaurato il contraddittorio, l'opposto ha contestato le avverse eccezioni sostenendo di aver tentato invano la concertazione delle spese straordinarie inviando una serie di mail e di raccomandate. In ogni caso, la parte ha comunque sostenuto la natura necessaria e urgente delle spese di cui richiedeva il rimborso, derivandone l'obbligo di pagamento della madre anche in assenza di concertazione.
Quanto alla transazione intervenuta tra le parti, l'opposto ha sostenuto che le spese di cui al presente giudizio non risultavano incluse nel negozio in questione e che, comunque, le spese necessarie al mantenimento del figlio minore non potevano essere oggetto di transazione in quanto indisponibili per le parti.
L'opposto ha quindi concluso per il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo.
Svolta documentalmente l'istruttoria, il Giudice di Pace di Castiglione del Lago, con sentenza 26 settembre 2017, n. 313, ha accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo, con condanna alle spese di parte opposta in misura di euro 800 oltre accessori.
Ha ritenuto il primo giudice che, per un verso, difettasse prova dell'effettiva concertazione delle spese sostenute (come del resto in effetti pacifico tra le parti) posto che in ogni caso anche le mail prodotte riferivano di spese già avvenute;
per altro verso ha ritenuto che tra le spese esposte non ve ne sarebbero di tale urgenza da giustificare la mancata concertazione tra le parti, trattandosi o di attività ludiche o scolastiche o “di spese mediche, comunque, non urgentissime”.
2. – Con atto di citazione in appello regolarmente notificato, ha Parte_1 quindi proposto gravame nei confronti della citata sentenza di primo grado chiedendone la riforma.
Pagina 4 di 9 La parte, con plurimi motivi, ha in definitiva sostenuto: a) che l'onere probatorio, delle spese della concertazione, sarebbe stato soddisfatto “attraverso l'allegazione di scontrini e fatture” “nonché – preliminarmente – attraverso puntuali e dettagliati schemi riepilogativi inviati alla madre” (v. pag. 5); b) che dovrebbe riconoscersi il carattere di spese “concordate” a quelle di natura scolastica, medico-sanitaria e sportiva e comunque che dovrebbe ritenersi l'urgenza di tali spese anche per l'affermata difficoltà di contattare la madre con la quale concertare le spese (v. secondo, terzo, e quinto motivo); c) quanto alle spese mediche, che si è trattato di spese sanitarie per visite specialistiche che sante la carente offerta pubblica sul territorio sono state svolte presso cliniche private non convenzionate;
d) quanto alle spese sportive, che pur essendo vero che la madre non era d'accordo con la frequentazione del corso di calcio, questo era desiderio del figlio;
e) che le spese per attività scolastiche che le stesse rispondevano a quanto previsto dal Protocollo sottoscritto il 1° giugno 2016 presso il Tribunale di
Perugia.
Più in generale, in punto di diritto (pag. 12 e ss) l'appellante ha richiamato il già detto protocollo sostenendo che tutte le spese esposte nel ricorso per decreto ingiuntivo siano rimborsabili per la metà della somma esposta, lamentando l'assenza di motivazioni di diritto nella sentenza di prime cure.
L'appellante ha quindi concluso per l'accoglimento dell'appello spiegato con conferma del decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Castiglione del Lago.
3. – Instaurato il contraddittorio, si è costituita l'appellata chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
La parte, in particolare, ha ribadito le difese già spiegate in primo grado contestando la genericità e la indeterminatezza di alcuni motivi di appello – in particolare laddove l'appellante fa riferimento alla corretta qualificazione di alcune delle spese dedotte senza però indicare quali – e l'infondatezza degli altri.
L'opposta ha quindi concluso per il rigetto del gravame spiegato.
4. – La causa è stata istruita in via documentale e, ritenuta matura per la decisione, rinviata per precisazione delle conclusioni e la discussione orale. Fatte precisare le
Pagina 5 di 9 conclusioni e sentita la discussione orale, è stata quindi trattenuta in decisone a norma dell'art. 281 sexies ult. co. c.p.c. sulle conclusioni di cui in epigrafe.
5. – L'appello è infondato e va respinto per le seguenti ragioni.
I motivi posti a fondamento del gravame vertono, in definitiva, sull'assunto secondo il quale il giudice di prime cure avrebbe errato, da una parte, a ritenere non provata la circostanza dell'effettiva concertazione tra le parti delle spese dedotte in giudizio e, dall'altra, a ritenere necessaria la concertazione per la natura delle spese medesime, in tesi comunque urgenti e dunque non necessitanti concertazione.
Entrambe le prospettazioni, tuttavia, non sono meritevoli di accoglimento.
Quanto al primo aspetto, si osserva come dalle risultanze degli atti processuali di entrambi i gradi di giudizio risulta incontrovertibile come non vi sia stata alcuna concertazione, ovviamente, preventiva, sulle spese di cui si richiede il rimborso.
Le uniche comunicazioni di cui vi è prova in atti e prodotte dall'appellante risultano tutte orientate a dare contezza ex post di spese già sostenute e non a coinvolgere la genitrice non collocataria nelle scelte propedeutiche al sostenimento di detti costi.
Sul punto, il giudice di prime cure ha valutato correttamente l'assenza di qualsivoglia elemento utile a supportare la tesi che detta concertazione fosse stata effettivamente svolta, assunto di difficile compatibilità, peraltro, con la stessa tesi dell'odierno appellante afferente alla difficoltà e/o impossibilità di comunicazione tra i genitori da imputarsi alla condotta dell'appellata.
Anche quest'ultima circostanza, poi, risulta sprovvista di adeguato supporto probatorio. Pur in assenza di disponibilità al confronto della controparte, infatti,
l'appellante ben avrebbe potuto – e dovuto – quantomeno comunicare preventivamente i propri intendimenti all'appellata.
Come si è detto, di queste comunicazioni preventive, pure in tesi rimaste inevase, non vi è alcuna evidenza in atti. In particolare, giova osservare che in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo non era certamente prodotta alcuna missiva di richiesta preventiva di concertazione delle spese da sostenere ma solo, al numero 3, “missive solleciti di pagamento” e poi con la comparsa in prime cure erano prodotte al n. 5
Pagina 6 di 9 “copia mails e raccomandate inviate dal sig. che, tra le innumerevoli voci di Pt_1 spesa esposte, illustrano richieste di rifusione e non di valutazione e congiunta decisione di future attività da svolgere e da finanziare in pari quota.
Sul punto, pertanto, la sentenza di primo grado non appare meritevole di riforma.
6. – Sotto altro profilo, l'appellante ha sostenuto che le spese in questione non sarebbero soggette ad alcun obbligo di preventiva concertazione o perché urgenti o perché rientranti nella categoria di spese straordinarie non concordate di cui al
Protocollo del Tribunale di Perugia in materia di mantenimento e spese straordinarie per la prole del 1° giugno 2016.
Anche in questo caso, il Tribunale osserva come la sentenza di primo grado non appare meritevole di censura.
Tenendo in considerazione la documentazione complessivamente dimessa dall'appellante non vi è alcun elemento idoneo a suggerire che le spese dettagliatamente elencate avessero carattere di tale necessità ed urgenza da non dover essere oggetto di previa concertazione in ossequio all'ordinanza del Tribunale che tanto ha disposto.
Dall'esame delle stesse, invero, emerge come nessuna di queste spese richiedesse una decisione incompatibile con un'attività di concertazione o, quantomeno, di comunicazione preventiva tra i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale.
Non può certamente sostenersi l'indifferibilità e l'urgenza di scelte afferenti ad attività sportive o ludiche di sorta, e anche le allegate spese relative a prestazioni di tipo medico-sanitario non appaiono avere alcun carattere di urgenza, sicuramente non in termini incompatibili con l'attività di interessamento dell'altro genitore. Quanto alle prime, infatti, basta osservare che si tratta di spese effettuate per più anni, peraltro, da quanto si espone, nella consapevolezza della contrarietà dell'altro genitore, quindi non si coglie in cosa dovrebbe consistere l'urgenza tale da impedire la preventiva concertazione, o anche solo il tentativo di concertazione;
quanto alle spese sanitarie, poi, - posto che qui non si discute del fatto che tali spese fossero opportune o utili o ragionevoli, ma solo che siano state di tale urgenza da impedire ogni tentativo di preventiva concertazione – alcuna seria prova è stata offerta o richiesta, quanto alla
Pagina 7 di 9 visita posturale, alle visite specialistiche oculistiche, ed alle cure odontoiatriche, del fatto che si sia trattato di esigenze di cura urgente a tal punto da impedire di, previamente, sentire (o anche solo tentare di sentire, circostanza di cui si è detto non esservi prova) la madre in ordine al da farsi.
Per quanto riguarda il richiamo al citato Protocollo del 2016, il Tribunale osserva come lo stesso rappresenta, in tutta evidenza, uno strumento privo di efficacia precettiva ex se e finalizzato a favorire una certa uniformità interpretativa delle norme giuridiche e dei provvedimenti giudiziari in materia. Il presupposto necessario a dare rilevanza alle determinazioni ivi contenute è una situazione di obiettiva incertezza interpretativa in cui il Protocollo possa agevolare l'attività dell'interprete, ferme le attribuzioni tipiche della giurisdizione.
Nel caso di specie, tuttavia, non può predicarsi alcuna incertezza nel provvedimento giurisdizionale che ha disposto i termini dell'affidamento condiviso e del mantenimento del minore, nel quale viene indicata expressis verbis l'obbligo di concertazione con riferimento a tutte le spese straordinarie del minore, senza fare alcuna distinzione ulteriore per categorie di spesa.
Ad ogni buon conto, per completezza, si osserva come l'assunto dell'appellante è erroneo anche laddove si intendesse leggere la presente vicenda sotto le lenti del citato
Protocollo. Come è stato correttamente ricostruito, detto documento distingue spese straordinarie che non necessitato di previa concertazione e spese straordinarie che, invece, richiedono la preventiva concertazione tra i genitori. Passando in rassegna il complesso di spese dedotte in giudizio a fini di rimborso e di cui oggi si ancora si discute (posto che una parte delle spese è stata saldata), si osserva che quelle che residuano in discussione (e dunque come si è detto in definitiva, le spese sportive ed alcune spese sanitarie) certamente non rientrano tra quelle che il protocollo consente di effettuare senza concertazione, posto che quanto allo sport non si tratta di “attività sportiva prescritta dal medico a scopo terapeutico e relativa attrezzatura” e quanto alle spese sanitarie (di cui comunque non è illustrata l'urgenza) si tratta di visite o interventi
Pagina 8 di 9 medici o dentistici da effettuare presso strutture specialistiche e/o private (per le quali il protocollo prevede la necessaria concertazione).
In definitiva, dunque, l'appello è complessivamente infondato e deve essere respinto.
7. – Quanto alle spese di lite del presente giudizio, esse seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano in dispositivo ex d.m. 55/2014 nella misura minima stante la semplicità della presente controversia (minimi: euro 852; massimi: euro 2.553).
Preso atto della dichiarazione di antistatarietà resa dai difensori della parte appellata in sede di comparsa di costituzione in appello, è in loro favore che devono essere liquidate le spese di lite.
Si deve altresì dare atto che l'appellante è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P. Q. M.
Il Tribunale ordinario di Perugia, in funzione di giudice di appello, respinta ogni diversa domanda o eccezione, così definitivamente provvede nella causa in epigrafe:
- respinge l'appello;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
e per lei in solidale favore degli avv.ti Fabrizio NO e IAluca CP_1
NA, spese che liquida in complessivi euro 852,00 euro per compensi oltre spese generali (15%) iva e c.p.a. come per legge.
- dà atto che l'appellante è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Perugia il 9 dicembre 2025
Il giudice dott. Antonio Contini
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