Sentenza 17 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/12/2024, n. 4462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4462 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati
Presidente dr. Alberto CELESTE dr.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere
-
Consigliere relatore dr. Roberto BONANNI
all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, del d.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del
17.12.2024 nella causa civile di Il grado iscritta al n. R.G. 883/2023, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1095/2022 del Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, vertente
TRA
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Elia e Daniela De Parte 1
Salvatore ed elettivamente domiciliata in Roma, Largo Toniolo n. 6 (già Piazza
Bainsizza n.1);
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Controparte_1
Laura Loreni e Anna Paola Ciarelli, come da procura generale alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato in Roma presso l'Ufficio Legale Distrettuale di Via Cesare
Beccaria, 29;
APPELLATO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Parte_1 - premesso: di essere titolare Con ricorso depositato il 27.06.2018, di assegno sociale n. 04011854 erogato dall di € 152,30, oltre che della relativa
89,51 sterline (€ 102,03) settimanali ossia € 408,12 mensili - adiva il Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, per sentire dichiarare la nullità e/o la illegittimità dei seguenti provvedimenti di indebito notificati dall CP_2 1) il 03.04.2012 per ottenere il recupero della somma di euro 9.817,79 per il periodo dal 01.01.2002 al 30.06.2009; 2)
1'08.09.2014 per ottenere il recupero della somma di euro 8.617,63 per il periodo dal
01.01.2003 al 30.09.2014; 3) il 13.03.2017 per ottenere il recupero della somma di euro
1.896,40 per il periodo da giugno 2013 a settembre 2013. In particolare, affermava l'illegittimità di tale richiesta, in quanto non aveva mai posseduto alcuna fonte di CP reddito ovvero entrata economica a parte l'assegno sociale oltre i redditi del marito. CP Si costituiva | deducendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Invero, con la sentenza impugnata, il Tribunale riteneva che "Nel caso di specie,
Successivamente α una ricostituzione d'ufficio, effettuata a seguito della comunicazione dei redditi da parte della ricorrente che superavano il limite di legge,
l'importo dell'assegno sociale è stato dall CP_2 ricalcolato in proporzione ai redditi dichiarati;
l'ente previdenziale ha attivato la procedura di recupero anche sugli importi concessi a titolo di maggiorazione sociale non dovuta in ragione dei dati reddituali accertati con confronto con l'Agenzia delle Entrate, "che attengono a rendite da fabbricati, vendite di immobili e pensioni estere italiane". Lo stesso giudice di primo grado sosteneva, poi, che "una volta che l'istituto previdenziale intenda recuperare somme corrisposte indebitamente non spetta a detto ente fornire la prova dei fatti costitutivi che fondano la pretesa restitutoria, quanto al pensionato provare il suo diritto ai pagamenti la cui debenza è stata successivamente contestata dall'ente medesimo". Tuttavia, precisava che "bisogna considerare la sua ripetibilità in ragione del ragionevole affidamento della ricorrente sulla debenza dei ratei corrisposti" e richiamato "l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la revoca di un trattamento assistenziale a motivo dell'insussistenza delle CP condizioni per il godimento comporta l'obbligo di restituzione all a titolo di indebito, dei soli ratei percepiti dalla data del provvedimento ablatore, esclusa la ripetizione anche delle somme precedentemente corrisposte (cfr. Cass. civ., sez. lav.,
5 novembre 2018, n. 28163)" dichiarava "non dovute da parte della ricorrente le somme indebitamente percepite relative al periodo gennaio 2002 - aprile 2012. Sono, invece, da dichiararsi dovute le somme indebitamente percepite relativamente al periodo maggio 2012 - settembre 2014 (incluse le somme relative ai mesi da giugno a settembre 2013 di cui alla comunicazione del 13.03.2017)".
Avverso detta sentenza ha proposto appello Parte 1 con ricorso depositato il 20.4.2023.
Si è costituito | CP_2 opponendosi all'avverso gravame.
Con l'atto d'appello, Parte_1 censura la decisione impugnata, per
1. mancata valutazione dell'inesistenza dell'indebito contestato da controparte con violazione dell'obbligo del clare loqui (C. cass. n. 198/2011). Sostiene l'appellante: "il Magistrato di prime cure ha omesso di rilevare come, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, non si comprensibile quale sia il debito da aprile
2012 in poi, come si sia formato anno per anno e mese per mese, quali siano i dati contabili valutati tenuto di conto del fatto che la ricorrente percepiva euro
152 di AS in linea capitale, quindi somma già decurtata ... il Magistrato di prime cure ha omesso di rilevare come controparte non abbia conferito prova del diritto di credito restitutorio avendo facile accesso ai dati contabili/reddituali valutati, a fronte di un gravoso onere probatorio in capo alla ricorrente, Parte 2 per vicende risalenti a tempo remoto (anni dal 2003 al 2013)"; '
2. mancata valutazione della sussistenza del diritto soggettivo all'assegno sociale per gli anni 2012 - 2013. Dice l'appellante "L'assegno sociale, prestazione assistenziale collegata al reddito personale e coniugale, negli anni 2012 - 2013 aveva i seguenti limiti di reddito: - euro 5582,33 - 5749,90 personali e 11164,66 e
11499,80 familiari (doc.A al presente atto Controparte 3 ), con limiti superiori per la maggiorazione sociale ex art. 38 L. n. 448/2001; - Basti fare un conto matematico per evidenziare quanto segue: - reddito personale ricorrente euro
152,30 x 13 mensilità = euro 1979,90 annuo, inferiore al limite di legge, + reddito del parito pari ad euro 8020,48 annue = euro 9999,48, inferiore al limite di legge.
Quindi alcun debito sussisteva essendo medesimi i redditi percetti per gli anni
2012-2013; - Correttamente, è stata pagata integralmente la maggiorazione sociale perché i limiti di reddito sono ben superiori (doc. B al presente atto.B_Tabella L.pdf ) ... il Magistrato di prime cure ha omesso di valutare che, incontestati i dati reddituali percetti dalla ricorrente e coniugali allegati al ricorso di prime cure, i limiti reddituali posti dalla Tabella L per conseguire la linea Par capitale dell con maggiorazione ex art. 38 L. n. 448/2001, anni 2012 e 2013, erano stati rispettati".
Parte appellante chiede, in definitiva, la riforma della sentenza impugnata, nel senso di "accertare e dichiarare l'inesistenza/irripetibilità/inesigibilità dell'indebito CP contestato alla ricorrente dall di cui in narrativa, per la parte posteriore ad aprile
2012".
Il primo motivo d'appello è infondato.
Preliminarmente, occorre osservare che, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità
d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico. (Nella fattispecie le S.U. hanno ritenuto che spettasse al pensionato-attore l'onere di provare il mancato superamento della soglia del reddito per l'attribuzione della quota d'integrazione al minimo, contestata dall'Ente previdenziale in sede di richiesta stragiudiziale di ripetizione della maggior somma erogata)", così Cass. SS.UU. n. 18046/2010.
E' pur vero che "il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui esistenza consente di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dall' CP_1 convenuto, ferma, peraltro, la necessità che quest'ultimo, nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha rilevato che correttamente la corte territoriale aveva ritenuto incomprensibili le ragioni della pretesa restitutoria, non emergendo dalla richiesta dell'CP_2 indicazioni adeguate a porre in grado la pensionata di verificare se si trattasse di un trattamento attribuito "sine titulo" ovvero di una erogazione conseguente ad un calcolo errato dell'ente", v. Cass. n. 198/2011.
Tuttavia, a parte la considerazione che, nel caso di specie. si tratta di indebito assistenziale e non previdenziale occorre, comunque, evidenziarsi che, con le seguenti lettere. ICP_2 richiese l'indebito all'odierna appellante. INPS LATINA Download VAT return (PB1450 kb) VIA CESARE BATTISTI, 52 08 settembre 2014 04100 LATINA LT Back
Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Stampa: 17/09/2014 RIH401AB00C0010012 01 ME 01320724
248 4 DCDCC005.
MARAFINI TERESA VIA CASSALOTTO 04010 CORI LT
61343305520-1
| | | | HE ITE LI E
Gentile Signora,
ta informiamo che, nel periodo che va dal 01/01/2003 at 30/09/2014, sono stati pagati
8.617,63 euro in più sulla Sua pensione cat. AS n. 04011854 per i seguenti motivi:
Sono state riscosse rate di pensione non spettanti in quanto l'ammontare dei redditi personali e/o del coniuge ha determinato il ricalcolo della stessa in misura inferiore a quella gia' corrisposta
E' stata corrisposta la maggiorazione sociale o l'aumento sociale della pensione non spettante a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge
In allegato a questa lettera troverà un bollettino MAV che dovrà utilizzare per il pagamento della somma dovuta, entro il 24/10/2014 Può pagare il MAV presso qualunque banca (senza commissioni aggiuntive) e presso tutti gli uffici postali (con addebito di commissione).
Entro 30 giorni dal ricevimento di questa comunicazione potrà, se lo desidera, recarsi presso i nostri uffici per ricevere ulteriori chiarimenti o per verificare la possibilità di rateizzare il rimborso.
La informiamo inoltre che, nel caso volesse impugnare il presente provvedimento, potrà presentare un ricorso amministrativo esclusivamente on line, entro 90 giorni dal ricevimento di questa comunicazione: attraverso il portale dell'Istituto www.inps.it nello spazio riservato ai "Servizi Online", se Lei è già in possesso del codice PIN rilasciato dall'Istituto; tramite patronati e tutti gli intermediari autorizzati dell'Istituto, attraverso i servizi
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telematici offerti dagli stessi.
Se non interviene nessuna decisione entro i successivi novanta giorni dalla presentazione del ricorso amministrativo, potrà proporre un'azione giudiziaria da notificare direttamente a questa
Sede. INPS LATINA
VIA CESARE BATTISTI, 52
04100 LATINA
Istituto Nazionale Previdenza Sociale
LATINA, 13 marzo 2017
NA2/0011/2005
"
(70300E5C0010001 01 M102 22436014 000000053 4
TERESA MARAFINI
VIA CASALOTTO 196
04010 CORI MONTE CORI LT
63026131505-3
Gentile Signora.
la informiamo che abbiamo provveduto a rideterminare l'importo della sua pensione numero 04011854 c ategoria A$ a decorrere dal 1 gennaio 2013, sulla base della sua comunicazione di permanenza all'estero relativa agli anni dal 2013 al 2014.
Il ricalcolo comprende la:
- rideterminazione della maggiorazione sociale;
- rideterminazione della maggiorazione prevista dall'articolo 38 della legge 448/2001, finanziaria 2002 (aumento al milione).
Sutla base dei nuovi calcoli gli importi della pensione relativi al corrente anno, già comunicati con il modello "Ob isM" c con un precedente provvedimento di liquidazione o di riliquidazione, al lordo delle eventuali ritenute per addizionali regionali o comunali, sono così variati:
Importo mensile aprile 2017 Tredicesima
Pensione lorda comprensiva di maggiorazione sociale 342,56 342,56 Indennità 0,00 0,00
Pensione lorda complessiva 342,56 342,56 Contributo ex-ONPI 0,01 0,01 Pensione al netto delle trattenute 342,55 342,55
La informiamo che può trovare il dettaglio di pagamento di ciascuna rata mensile della sua pensione fra i serv izi accessibili online sul portale Inps, nella sezione 'Al servizio del cittadino'.
Per poter accedere al servizio è necessario essere in possesso del codice PIN rilasciato dall'Istituto o di una carta nazionale dei servizi (CNS). Se non possiede già il PIN, La invitiamo a farne richiesta quanto prima direttamente dal sito www.inps.it, attraverso l'apposita funzionalità denominata 'Richiedi il tuo PIN online', oppure chiamando il contact center al numero verde gratuito 803164.
Pertanto dal giugno 2013 al settembre 2013 lei ha ricevuto un pagamento superiore a quanto dovu to per un importo complessivo di euro 1.896,40.
Non essendo possibile effettuare il recupero di questa somma direttamente sulla sua pensione, può e ffettuare un pagamento sul conto corrente postale numero 115048, intestato a PRS.IND. utilizzando i bollettini che può trovare presso tutti gli uffici postali.
Nella causale del versamento dovrà indicare i dati presenti nel box informativo in fondo alla pag ina successiva: codice
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N I
Modello TE08/IND Categoria AS Sede 400000 Certificato 04011854 Richiesta n. 00000000
fiscale, numero e categoria della pensione, sade, numero della pratica di indebito. Potrà verificare la possibilité di concordare un piano di recupero personalizzato sulla base delle sue esigenze. In quesi caso dovrà contattare entro 30 giorni dal ricevimento di questa lettera i nostri uffici (all'indirizzo che trova in alto a sinistra) che forniranno tutte le informazioni necessarie.
Nelle pagine che seguono troverà il dettaglio dei calcoli che sono stati effettuati e le voci che hanno subito delle variazioni,
Se riscontra degli errori oppure vuole indicarci nuovi elementi che incidono sul calcolo, la invitiamo a contattare direttamente i nostri uffici o ad avvalersi dell'assistenza gratuita dagli Enti di patronato riconosciuti dalla legge.
Se necessario, provvederemo ad effettuare rapidamente i nuovi calcoli e modificare immediatamente l'importo della pensione.
Se invece volesse impugnare il presente provvedimento, potrà farlo presentando un ricorso amministrativo ai nostri uffici entro 90 giorni dalla data di ricevimento della presente comunicazione.
Il ricorso può essere inviato esclusivamente;
on line se in possesso dei PIN dispositivo rilasciato dall'istituto, selezionando dalia home page del sito www.inps.it
'Accedi al servizi' > 'Servizi per il cittadino' > 'Ricorsi online'; tramite i patronati o gli avvocati appositamente delegati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi. Qualora non intervenga alcuna decisione nel successivi novanta giomi, potrà proporre un'azione giudiziaria da notificare direttamente a questa Sede.
Le ricordiamo, infine, che l'INPS è tenuto per legge ad effettuare il recupero coattivo dei propri crediti avvalendo si anche dell'Agente della riscossione competente, qualora non offenga il rimborso di quanto richiesto.
Cordiali salut
Il direttore
VINCENZO MARIA DE NICTOLIS
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.
3. comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993. (4) INPS LATINA Mod. RC5/S
VIA CESARE BATTISTI, 52
03 aprile 2012 04100 LATINA LT
Istituto Nazionale Previdenza Sociale
RIH200CB879001000A 01 M102
01207464 100 2 DCDCC0053 H
MARAFINI TERESA VIA CASALOTTO
04010 CORI LT
61070772054-6 1 LEBEEE THE FLE ET ETTE
Gentile Signora,
con lettera del 11/06/2008 le è stato comunicato che, per il periodo dal 01/01/2002 al 30/06/2009, sono stati pagati 9.817,79 euro in più sulla sua pensione cat. AS n. 4011854 per i seguenti motivi:
A seguito della revisione delle operazioni di calcolo e' risultato che l'importo della pensione spetta in misura inferiore a quella corrisposta. E' stata corrisposta la maggiorazione sociale o l'aumento sociale della pensione non spettante a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge.
La informiamo che il recupero delle somme sarà effettuato con una trattenuta di 20,00 euro mensili sulla sua pensione a partire dal mese di maggio 2012.
La informiamo inoltre che, nel caso volesse impugnare il presente provvedimento, potrà presentare un ricorso amministrativo esclusivamente on line:
• attraverso il portale dell'Istituto www.inps.it nello spazio riservato ai "Servizi Online", se Lei è già in possesso del codice PIN rilasciato dall'Istituto; tramite i patronati e tutti gli intermediari autorizzati dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
In ogni caso potrà presentare il ricorso entro e non oltre novanta giorni dalla data di ricevimento di questa comunicazione. Qualora non intervenga alcuna decisione nei successivi novanta giorni, potrà proporre un'azione giudiziaria da notificare direttamente a questa Sede.
Per qualsiasi informazione o chiarimento può comunque rivolgersi al nostro ufficio.
Cordiali Saluti
1 Direttore
ALESSANDRO LUCIANI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.lgs. n.39 del 1993
Orbene, una piana lettura delle lettere soprarichiamate attesta una sia pure succinta esistenza di una motivazione delle richieste dell CP 2 sì che non può ravvisarsi alcuna violazione del principio del clare loqui.
Circa, poi, il secondo motivo di gravame relativo all'asserita mancata valutazione della sussistenza del diritto soggettivo all'assegno sociale per gli anni 2012
- 2013, giova osservare che parte appellante continua a non dimostrare, al riguardo,
- come già in primo grado - il mancato superamento dei limiti per il godimento pieno
-
della provvidenza riconosciuta, così come affermato dell'appellato CP_2 secondo cui "Parte ricorrente già in primo grado non ha dimostrato, come suo precipuo onere, la sussistenza del requisito reddituale per poter beneficiare della prestazione assistenziale de qua e di questo la sentenza dà atto".
Ne consegue il rigetto del gravame.
Le spese del grado seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, devono essere poste a carico dell CP_2
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
- rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 1.984,00, oltre per spese forfettarie nella misura del 15%,
IVA e CPA;
dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Roma, 17.12.2024
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni
IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste