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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 11/11/2024, n. 2881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2881 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Rosaria
Barbato ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6548 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020 avente ad
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 procura in calce all'atto di citazione di primo grado, dagli avv.ti Giovanni Lucenteforte e Christian
Russo ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Sorrento (NA) al Corso Italia n.
210
APPELLANTE
E
, in persona del procuratore , con sede in Controparte_1 Controparte_2
Roma alla via Giuseppe Grezar n. 14, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Catino, in virtù di procura speciale sottoscritta digitalmente ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Torre del Greco (NA) alla via Salvator Noto n. 32
APPELLATA
NONCHÉ
CP_
in persona del direttore operativo, con sede in alla via Via Cesare Controparte_3
Battisti, n. 53, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea D'Agostini, in virtù di procura in calce CP_ all'atto di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in alla Piazza Alessandro D'Ancona n. 5
APPELLATA
1 FATTO E DIRITTO
L'appellante, in epigrafe indicato, citava in giudizio innanzi al Giudice di pace di Torre Annunziata, la e l' in persona dei legali rappresentanti Controparte_3 Controparte_4
p.t., al fine di sentire dichiarare l'inesistenza della cartella di pagamento n. 07120100011988918700 per mancata notifica e per sopravvenuti fatti estintivi, con conseguente illegittimità dell'iniziata procedura di riscossione.
A tale fine premetteva di aver appreso l'esistenza della suddetta cartella in occasione della richiesta di un estratto ruolo relativo alla propria posizione nei confronti del concessionario per la riscossione, avanzata in data 06.09.2018; con la cartella opposta l'Amministrazione pretendeva il pagamento della somma di euro 251,87 per presunte contravvenzioni del Codice della Strada e l'attore opponeva l'inesistenza del titolo esecutivo poiché la cartella esattoriale sulla quale si fondava non era stata mai notificata all'opponente. eccepiva altresì Parte_1
l'intervenuta decorrenza del termine prescrizionale di cinque anni nonché la nullità della cartella stessa.
Instaurato il giudizio, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del
05.04.2019 la causa veniva riservata in decisione.
Con sentenza n. 3592/20, il giudice di Pace di Torre Annunziata, una volta dichiarata la contumacia dei convenuti, regolarmente citati e non comparsi, dichiarava la cessazione della materia del contendere, atteso che la normativa vigente – d.l. 119/2018 del 24.10.2018, convertito in l. n. 136 del 17.12.2018 – aveva inciso sul diritto sostanziale ed eliminato la contestazione in oggetto;
dunque, condannava l' alla cancellazione dai ruoli della Controparte_1
posizione debitoria.
In relazione alla regolamentazione delle spese processuali, il giudice di prime cure rilevava che, pur essendo stata chiesta da parte istate la condanna alle spese, l'opposizione non doveva essere esaminata al fine dell'applicazione della regola della soccombenza virtuale, essendo stata iscritta a ruolo in data 19.11.2015 (rectius 19.11.2018) e quindi dopo l'entrata in vigore del d.l. n. 119/2018, quando la cartella era già stata dichiarare da considerare automaticamente annullata. Pertanto, compensava tra le parti le spese del giudizio.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello , lamentando la violazione Parte_1 dell'articolo 91 c.p.c. nella parte in cui il giudice di pace non applicava il principio della soccombenza ed instava per la riforma parziale della pronuncia e la relativa condanna al pagamento delle spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio, con attribuzione ai difensori dichiaratisi antistatari.
2 Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio l' in Controparte_4
persona del rappresentante p.t., adducendo la correttezza della decisione del giudice di pace atteso che la impugnabilità dell'estratto ruolo è stata oggetto di numerose pronunce della giurisprudenza di legittimità, spesso tra loro contraddittorie;
dunque, tale circostanza legittimava la decisione del giudice di compensare le spese. Inoltre, rilevava che la cartella di pagamento rientrava nell'ambito applicativo del d.l. 119/2018 e dunque sussisteva la carenza di interesse ad agire dell'attore, circostanza valutata dal giudice nel pronunciarsi sulla regolamentazione delle spese giudiziarie.
L'appellata chiedeva di rigettare il gravame, con condanna alle spese del grado di appello.
Si costituiva altresì la , la quale contestava la fondatezza dell'appello, ove la Controparte_3 decisione del giudice era conseguenza dell'annullamento ope legis del debito iscritto a ruolo, la quale faceva venire meno l'interesse alla prosecuzione della lite da parte dell'opponente, evento da ritenersi imprevedibile ed estraneo alle parti in causa, rientrando tra altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la compensazione delle spese di lite.
Quindi chiedeva il rigetto dell'appello e in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, chiedeva di tenere in ogni caso manlevata la dalla condanna alle spese vista la sua CP_5
estraneità alla notifica della cartella.
Acquisito il fascicolo del primo grado di giudizio, la causa è stata riservata in decisione all'udienza del 03.06.2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., previa concessione alle parti del termine per il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica.
Questioni Preliminari.
In via preliminare, va dichiarata l'ammissibilità dell'appello in quanto spiegato nel rispetto del termine di cui all' art. 327 c.p.c. (sentenza depositata in data 06.08.2020 e l'appello notificato in data 14.12.2020).
L'appello è anche procedibile, atteso che la causa è stata iscritta a ruolo in data 21.12.2020.
L'appello va poi dichiarato ammissibile anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c. essendo ben delineati nel corpo dell'atto i capi della sentenza oggetto di gravame ed i motivi di impugnazione;
lo stesso consente di comprendere chiaramente le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione e per le quali è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, risultando esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure.
Infine, in rito, va chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr art. 346 c.p.c.), né ancora dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Merito.
3 L'appello è infondato e deve essere rigettato per i motivi di seguito indicati.
si duole dell'erroneità della decisione del Giudice di Pace nella parte in cui si Parte_1 afferma che il giudice riteneva di compensare le spese, in violazione dell'art. 91 c.p.c.
Si osserva in diritto che la compensazione delle spese giudiziali civili, in base alla disciplina vigente, può essere disposta, oltre che nelle ipotesi di soccombenza reciproca, di assoluta novità delle questioni trattate e di mutamento della giurisprudenza su questioni dirimenti, solo quando le specifiche circostanze prese in considerazione dal giudice di merito presentino connotazioni tali renderle assimilabili alle altre ipotesi previste dall' art. 92, comma 2 c.p.c.
In tema di spese giudiziali il sindacato di legittimità sulla pronuncia di compensazione è diretto ad evitare che siano addotte ragioni illogiche o erronee a fondamento della decisione di compensarne i costi tra le parti e consiste in una verifica in negativo in ragione della elasticità costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese in favore della parte vittoriosa.
Quest'ultima disposizione, nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una clausola generale da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, le cui conclusioni sono censurabili in sede di legittimità (cfr Cassazione civile sez. III 17 gennaio 2022 n. 1164).
Si evidenzia che con la nota sentenza n. 77/2018, la Corte costituzionale ha dichiarato
”l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
In proposito, mette conto osservare che la Corte Costituzionale non ha però (re)introdotto, tra i motivi di compensazione delle spese, la clausola generale rappresentata dalle “gravi ed eccezionali ragioni”, avendone, per contro, espressamente riconosciuto la ricorrenza limitatamente alle sole ipotesi in cui sussistano ipotesi assimilabili, per gravità, a quelle tipizzate dal legislatore nell'art. 92, comma 2, c.p.c.
Tale interpretazione restrittiva trova conforto nel più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, la quale, sul punto, ha chiarito che “ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della
4 soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (cfr.
Cass., Sez. VI, ordinanza 18/02/2019, n. 4696; Cass., Sez. VI, ordinanza n. 3977 del 18/02/2020).
Ciò posto, si rileva che, nel caso in esame, sussiste l'ipotesi, delineata dalla richiamata giurisprudenza, di gravi sopravvenienze relative alle questioni dirimenti.
Come si desume dalla lettura della sentenza di primo grado, il giudice di prime cure ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, avuto riguardo allo ius superveniens costituito dalla disciplina contenuta nel D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 4 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136.
Siffatta conclusione è d'altronde avvalorata dal costante orientamento giurisprudenziale, secondo il quale le spese processuali, in presenza di definizione ope legis della controversia (come nel caso in esame), devono essere compensate (cfr., tra le tante, Cass. Civ., Sez. III, Ord., 04-01-2023, n. 151;
Cass. 30/04/2019, n. 11410; Cass. 07/06/2019, n. 15471; Cass. 17/08/2022, n. 24853; Cass.
09/11/2022, n. 33059).
Nel dolersi di siffatta motivazione l'odierno appellante ha evidenziato di aver notificato l'atto di citazione in primo grado in data 25.09.2018, antecedente alla normativa sopravvenuta richiamata dal Giudice di Prime Cure.
Tuttavia tale circostanza di per sé sola non giustifica l'invocata condanna alle spese che presuppone una soccombenza anche solo virtuale delle parti convenute che nella fattispecie non può essere affermata per le ragioni che seguono.
L'attore in primo grado, ha sostanzialmente richiesto l'annullamento del ruolo formato dalla
[...]
eccependone la mancata notifica della cartella esattoriale nonché la Controparte_6
prescrizione del diritto di riscuotere la somma indicata nella cartella per decorso del termine di prescrizione di cinque anni.
Ebbene come chiarito di recente dalla Suprema Corte “l'impugnazione della cartella appresa a mezzo estratto di ruolo è ammissibile solo in caso di omessa o invalida notifica della cartella di pagamento relativamente al credito in esso riportato, e non anche per eccepire fatti estintivi successivi (quali la prescrizione del credito), non essendo configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in mancanza di una situazione di obiettiva incertezza, nel caso in cui nessuna iniziativa esecutiva sia stata posta in essere dall'amministrazione” (cfr Cassazione civile sez. III,
06/07/2023, n.19165).
5 Nella parte motiva della richiamata sentenza, che per chiarezza espositiva ed aderenza al caso in esame si riporta testualmente, si legge: “Versandosi in tema di impugnativa di cartella di pagamento della cui esistenza la ricorrente assume essere venuta a conoscenza in conseguenza di un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta, la verifica dell'ammissibilità della opposizione non può prescindere dall'incidenza sulla vicenda della novella apportata dall'art. 3 bis del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, (inserito dalla legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215).
Detta disposizione ha modificato l'art. 12 del D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 602, con
l'introduzione del comma 4 bis, rubricato "Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo" e così formulato: "L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. n. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48 bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".
Sulla corretta esegesi di questa norma è intervenuta di recente questa Corte, nella veste più tipica di organo della nomofilachia.
Con la sentenza del n. 26283 del 06/09/2022, infatti, le Sezioni Unite hanno enunciato il seguente principio di diritto: "In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art. 3 bis del D.L. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla L. n. 215 del 2021, col quale, novellando l'art. 12 del D.P.R. n.
602 del 1973, è stato inserito il comma 4 bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata
o invalidamente notificata".
I principali passaggi argomentativi svolti per addivenire alla trascritta conclusione possono così sintetizzarsi:
- l'art. 12, comma 4 bis, del D.P.R. n. 602 del 1973, che regola la riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo (comprese, dunque, le sanzioni amministrative), specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata;
6 - l'interesse ad agire costituisce una condizione dell'azione avente natura dinamica, come tale suscettibile di assumere una diversa configurazione, per ius superveniens, fino al momento della decisione;
- la citata disposizione, incidendo sulla pronuncia della sentenza, trova, di conseguenza, applicazione anche nei processi pendenti, nei quali l'opponente ha l'onere di dedurre e dimostrare la sussistenza dell'interesse ad agire.
Circa quest'ultimo profilo, Cass. n. 26283 del 2022 ha puntualizzato che "l'interesse in questione può essere allegato anche nel giudizio di legittimità, il quale non è sull'operato del giudice, ma sulla conformità della decisione adottata all'ordinamento giuridico, definito dalle norme applicabili quando la sentenza è resa, mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c., o anche fino all'udienza di discussione, prima dell'inizio della relazione, o fino all'adunanza camerale, se insorto dopo;
qualora occorrano accertamenti di fatto, vi provvederà il giudice del rinvio" (cfr Cassazione civile sez. III, 06/07/2023, (ud. 03/05/2023, dep. 06/07/2023), n.19165).
In termini anche Cassazione sez. III, 08/04/2024, n.9389: “Sulla base di una concezione dinamica dell'interesse ad agire, ex articolo 100 del Cpc deve affermarsi l'applicabilità, anche nei giudizi pendenti relativi ad opposizioni avverso estratti di ruolo, dello ius superveniens costituito articolo 3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, norma che ha limitato la possibilità di immediato ricorso alla tutela giurisdizionale contro l'estratto del ruolo. La norma sopravvenuta, in particolare, - nell'introdurre il comma 4-bis nel testo dell'articolo 12 del Dpr 29 settembre 1973, n. 602, e dunque nel subordinare la possibilità di diretta impugnazione del ruolo e della cartella di pagamento, che si assume invalidamente notificata, alla condizione di dimostrare che dall'iscrizione a ruolo possa derivare un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, oppure per la riscossione di somme dovute dai soggetti pubblici o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione - opera, come detto, anche nei giudizi già pendenti, giacché plasma l'interesse ad agire, dal momento che stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela”.
Ebbene nella fattispecie alcun interesse ad agire è stato allegato in primo grado dall'attore, sicchè la spiegata opposizione non era da ritenersi ammissibile, non potendosi quindi assumere l'esistenza di un'ipotesi di soccombenza virtuale atta a giustificare una condanna alle spese di lite.
Ne consegue che l'appello proposto non appare meritevole di accoglimento e la sentenza gravata va confermata..
Spese di lite.
7 La circostanza dell'essere stato l'appello notificato ed iscritto a ruolo prima della richiamata sopravvenienza normativa, (art. 3 bis del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146) ,e del successivo intervento nomofilattico, rende sussistenti idonee ragioni per disporre compensazione delle spese anche della fase di gravame.
Risultando l'appellante soccombente, deve dichiararsi la sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte di questi, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da questi proposta.
Invero, in tema di contributo unificato per i giudizi di impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma
17, il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto - senza ulteriori valutazioni decisionali – della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, anche incidentale) per il versamento, a carico della parte che ha proposto l'impugnazione, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, principale o incidentale, da lui proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, I sezione civile, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede:
- rigetta l'appello e conferma la gravata sentenza;
- compensa integralmente tra le parti le spese del grado di appello;
- dichiara la sussistenza dei presupposti (rigetto integrale) per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da questi proposta, a norma dell'art. 13, comma 1 bis d.p.r. 30 maggio
2002, n. 115.
Torre Annunziata, 7.11.2024
IL GIUDICE
dott.ssa Maria Rosaria Barbato
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Rosaria
Barbato ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6548 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020 avente ad
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 procura in calce all'atto di citazione di primo grado, dagli avv.ti Giovanni Lucenteforte e Christian
Russo ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Sorrento (NA) al Corso Italia n.
210
APPELLANTE
E
, in persona del procuratore , con sede in Controparte_1 Controparte_2
Roma alla via Giuseppe Grezar n. 14, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Catino, in virtù di procura speciale sottoscritta digitalmente ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Torre del Greco (NA) alla via Salvator Noto n. 32
APPELLATA
NONCHÉ
CP_
in persona del direttore operativo, con sede in alla via Via Cesare Controparte_3
Battisti, n. 53, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea D'Agostini, in virtù di procura in calce CP_ all'atto di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in alla Piazza Alessandro D'Ancona n. 5
APPELLATA
1 FATTO E DIRITTO
L'appellante, in epigrafe indicato, citava in giudizio innanzi al Giudice di pace di Torre Annunziata, la e l' in persona dei legali rappresentanti Controparte_3 Controparte_4
p.t., al fine di sentire dichiarare l'inesistenza della cartella di pagamento n. 07120100011988918700 per mancata notifica e per sopravvenuti fatti estintivi, con conseguente illegittimità dell'iniziata procedura di riscossione.
A tale fine premetteva di aver appreso l'esistenza della suddetta cartella in occasione della richiesta di un estratto ruolo relativo alla propria posizione nei confronti del concessionario per la riscossione, avanzata in data 06.09.2018; con la cartella opposta l'Amministrazione pretendeva il pagamento della somma di euro 251,87 per presunte contravvenzioni del Codice della Strada e l'attore opponeva l'inesistenza del titolo esecutivo poiché la cartella esattoriale sulla quale si fondava non era stata mai notificata all'opponente. eccepiva altresì Parte_1
l'intervenuta decorrenza del termine prescrizionale di cinque anni nonché la nullità della cartella stessa.
Instaurato il giudizio, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del
05.04.2019 la causa veniva riservata in decisione.
Con sentenza n. 3592/20, il giudice di Pace di Torre Annunziata, una volta dichiarata la contumacia dei convenuti, regolarmente citati e non comparsi, dichiarava la cessazione della materia del contendere, atteso che la normativa vigente – d.l. 119/2018 del 24.10.2018, convertito in l. n. 136 del 17.12.2018 – aveva inciso sul diritto sostanziale ed eliminato la contestazione in oggetto;
dunque, condannava l' alla cancellazione dai ruoli della Controparte_1
posizione debitoria.
In relazione alla regolamentazione delle spese processuali, il giudice di prime cure rilevava che, pur essendo stata chiesta da parte istate la condanna alle spese, l'opposizione non doveva essere esaminata al fine dell'applicazione della regola della soccombenza virtuale, essendo stata iscritta a ruolo in data 19.11.2015 (rectius 19.11.2018) e quindi dopo l'entrata in vigore del d.l. n. 119/2018, quando la cartella era già stata dichiarare da considerare automaticamente annullata. Pertanto, compensava tra le parti le spese del giudizio.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello , lamentando la violazione Parte_1 dell'articolo 91 c.p.c. nella parte in cui il giudice di pace non applicava il principio della soccombenza ed instava per la riforma parziale della pronuncia e la relativa condanna al pagamento delle spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio, con attribuzione ai difensori dichiaratisi antistatari.
2 Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio l' in Controparte_4
persona del rappresentante p.t., adducendo la correttezza della decisione del giudice di pace atteso che la impugnabilità dell'estratto ruolo è stata oggetto di numerose pronunce della giurisprudenza di legittimità, spesso tra loro contraddittorie;
dunque, tale circostanza legittimava la decisione del giudice di compensare le spese. Inoltre, rilevava che la cartella di pagamento rientrava nell'ambito applicativo del d.l. 119/2018 e dunque sussisteva la carenza di interesse ad agire dell'attore, circostanza valutata dal giudice nel pronunciarsi sulla regolamentazione delle spese giudiziarie.
L'appellata chiedeva di rigettare il gravame, con condanna alle spese del grado di appello.
Si costituiva altresì la , la quale contestava la fondatezza dell'appello, ove la Controparte_3 decisione del giudice era conseguenza dell'annullamento ope legis del debito iscritto a ruolo, la quale faceva venire meno l'interesse alla prosecuzione della lite da parte dell'opponente, evento da ritenersi imprevedibile ed estraneo alle parti in causa, rientrando tra altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la compensazione delle spese di lite.
Quindi chiedeva il rigetto dell'appello e in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, chiedeva di tenere in ogni caso manlevata la dalla condanna alle spese vista la sua CP_5
estraneità alla notifica della cartella.
Acquisito il fascicolo del primo grado di giudizio, la causa è stata riservata in decisione all'udienza del 03.06.2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., previa concessione alle parti del termine per il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica.
Questioni Preliminari.
In via preliminare, va dichiarata l'ammissibilità dell'appello in quanto spiegato nel rispetto del termine di cui all' art. 327 c.p.c. (sentenza depositata in data 06.08.2020 e l'appello notificato in data 14.12.2020).
L'appello è anche procedibile, atteso che la causa è stata iscritta a ruolo in data 21.12.2020.
L'appello va poi dichiarato ammissibile anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c. essendo ben delineati nel corpo dell'atto i capi della sentenza oggetto di gravame ed i motivi di impugnazione;
lo stesso consente di comprendere chiaramente le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione e per le quali è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, risultando esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure.
Infine, in rito, va chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr art. 346 c.p.c.), né ancora dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Merito.
3 L'appello è infondato e deve essere rigettato per i motivi di seguito indicati.
si duole dell'erroneità della decisione del Giudice di Pace nella parte in cui si Parte_1 afferma che il giudice riteneva di compensare le spese, in violazione dell'art. 91 c.p.c.
Si osserva in diritto che la compensazione delle spese giudiziali civili, in base alla disciplina vigente, può essere disposta, oltre che nelle ipotesi di soccombenza reciproca, di assoluta novità delle questioni trattate e di mutamento della giurisprudenza su questioni dirimenti, solo quando le specifiche circostanze prese in considerazione dal giudice di merito presentino connotazioni tali renderle assimilabili alle altre ipotesi previste dall' art. 92, comma 2 c.p.c.
In tema di spese giudiziali il sindacato di legittimità sulla pronuncia di compensazione è diretto ad evitare che siano addotte ragioni illogiche o erronee a fondamento della decisione di compensarne i costi tra le parti e consiste in una verifica in negativo in ragione della elasticità costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese in favore della parte vittoriosa.
Quest'ultima disposizione, nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una clausola generale da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, le cui conclusioni sono censurabili in sede di legittimità (cfr Cassazione civile sez. III 17 gennaio 2022 n. 1164).
Si evidenzia che con la nota sentenza n. 77/2018, la Corte costituzionale ha dichiarato
”l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
In proposito, mette conto osservare che la Corte Costituzionale non ha però (re)introdotto, tra i motivi di compensazione delle spese, la clausola generale rappresentata dalle “gravi ed eccezionali ragioni”, avendone, per contro, espressamente riconosciuto la ricorrenza limitatamente alle sole ipotesi in cui sussistano ipotesi assimilabili, per gravità, a quelle tipizzate dal legislatore nell'art. 92, comma 2, c.p.c.
Tale interpretazione restrittiva trova conforto nel più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, la quale, sul punto, ha chiarito che “ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della
4 soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (cfr.
Cass., Sez. VI, ordinanza 18/02/2019, n. 4696; Cass., Sez. VI, ordinanza n. 3977 del 18/02/2020).
Ciò posto, si rileva che, nel caso in esame, sussiste l'ipotesi, delineata dalla richiamata giurisprudenza, di gravi sopravvenienze relative alle questioni dirimenti.
Come si desume dalla lettura della sentenza di primo grado, il giudice di prime cure ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, avuto riguardo allo ius superveniens costituito dalla disciplina contenuta nel D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 4 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136.
Siffatta conclusione è d'altronde avvalorata dal costante orientamento giurisprudenziale, secondo il quale le spese processuali, in presenza di definizione ope legis della controversia (come nel caso in esame), devono essere compensate (cfr., tra le tante, Cass. Civ., Sez. III, Ord., 04-01-2023, n. 151;
Cass. 30/04/2019, n. 11410; Cass. 07/06/2019, n. 15471; Cass. 17/08/2022, n. 24853; Cass.
09/11/2022, n. 33059).
Nel dolersi di siffatta motivazione l'odierno appellante ha evidenziato di aver notificato l'atto di citazione in primo grado in data 25.09.2018, antecedente alla normativa sopravvenuta richiamata dal Giudice di Prime Cure.
Tuttavia tale circostanza di per sé sola non giustifica l'invocata condanna alle spese che presuppone una soccombenza anche solo virtuale delle parti convenute che nella fattispecie non può essere affermata per le ragioni che seguono.
L'attore in primo grado, ha sostanzialmente richiesto l'annullamento del ruolo formato dalla
[...]
eccependone la mancata notifica della cartella esattoriale nonché la Controparte_6
prescrizione del diritto di riscuotere la somma indicata nella cartella per decorso del termine di prescrizione di cinque anni.
Ebbene come chiarito di recente dalla Suprema Corte “l'impugnazione della cartella appresa a mezzo estratto di ruolo è ammissibile solo in caso di omessa o invalida notifica della cartella di pagamento relativamente al credito in esso riportato, e non anche per eccepire fatti estintivi successivi (quali la prescrizione del credito), non essendo configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in mancanza di una situazione di obiettiva incertezza, nel caso in cui nessuna iniziativa esecutiva sia stata posta in essere dall'amministrazione” (cfr Cassazione civile sez. III,
06/07/2023, n.19165).
5 Nella parte motiva della richiamata sentenza, che per chiarezza espositiva ed aderenza al caso in esame si riporta testualmente, si legge: “Versandosi in tema di impugnativa di cartella di pagamento della cui esistenza la ricorrente assume essere venuta a conoscenza in conseguenza di un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta, la verifica dell'ammissibilità della opposizione non può prescindere dall'incidenza sulla vicenda della novella apportata dall'art. 3 bis del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, (inserito dalla legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215).
Detta disposizione ha modificato l'art. 12 del D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 602, con
l'introduzione del comma 4 bis, rubricato "Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo" e così formulato: "L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. n. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48 bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".
Sulla corretta esegesi di questa norma è intervenuta di recente questa Corte, nella veste più tipica di organo della nomofilachia.
Con la sentenza del n. 26283 del 06/09/2022, infatti, le Sezioni Unite hanno enunciato il seguente principio di diritto: "In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art. 3 bis del D.L. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla L. n. 215 del 2021, col quale, novellando l'art. 12 del D.P.R. n.
602 del 1973, è stato inserito il comma 4 bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata
o invalidamente notificata".
I principali passaggi argomentativi svolti per addivenire alla trascritta conclusione possono così sintetizzarsi:
- l'art. 12, comma 4 bis, del D.P.R. n. 602 del 1973, che regola la riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo (comprese, dunque, le sanzioni amministrative), specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata;
6 - l'interesse ad agire costituisce una condizione dell'azione avente natura dinamica, come tale suscettibile di assumere una diversa configurazione, per ius superveniens, fino al momento della decisione;
- la citata disposizione, incidendo sulla pronuncia della sentenza, trova, di conseguenza, applicazione anche nei processi pendenti, nei quali l'opponente ha l'onere di dedurre e dimostrare la sussistenza dell'interesse ad agire.
Circa quest'ultimo profilo, Cass. n. 26283 del 2022 ha puntualizzato che "l'interesse in questione può essere allegato anche nel giudizio di legittimità, il quale non è sull'operato del giudice, ma sulla conformità della decisione adottata all'ordinamento giuridico, definito dalle norme applicabili quando la sentenza è resa, mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c., o anche fino all'udienza di discussione, prima dell'inizio della relazione, o fino all'adunanza camerale, se insorto dopo;
qualora occorrano accertamenti di fatto, vi provvederà il giudice del rinvio" (cfr Cassazione civile sez. III, 06/07/2023, (ud. 03/05/2023, dep. 06/07/2023), n.19165).
In termini anche Cassazione sez. III, 08/04/2024, n.9389: “Sulla base di una concezione dinamica dell'interesse ad agire, ex articolo 100 del Cpc deve affermarsi l'applicabilità, anche nei giudizi pendenti relativi ad opposizioni avverso estratti di ruolo, dello ius superveniens costituito articolo 3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, norma che ha limitato la possibilità di immediato ricorso alla tutela giurisdizionale contro l'estratto del ruolo. La norma sopravvenuta, in particolare, - nell'introdurre il comma 4-bis nel testo dell'articolo 12 del Dpr 29 settembre 1973, n. 602, e dunque nel subordinare la possibilità di diretta impugnazione del ruolo e della cartella di pagamento, che si assume invalidamente notificata, alla condizione di dimostrare che dall'iscrizione a ruolo possa derivare un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, oppure per la riscossione di somme dovute dai soggetti pubblici o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione - opera, come detto, anche nei giudizi già pendenti, giacché plasma l'interesse ad agire, dal momento che stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela”.
Ebbene nella fattispecie alcun interesse ad agire è stato allegato in primo grado dall'attore, sicchè la spiegata opposizione non era da ritenersi ammissibile, non potendosi quindi assumere l'esistenza di un'ipotesi di soccombenza virtuale atta a giustificare una condanna alle spese di lite.
Ne consegue che l'appello proposto non appare meritevole di accoglimento e la sentenza gravata va confermata..
Spese di lite.
7 La circostanza dell'essere stato l'appello notificato ed iscritto a ruolo prima della richiamata sopravvenienza normativa, (art. 3 bis del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146) ,e del successivo intervento nomofilattico, rende sussistenti idonee ragioni per disporre compensazione delle spese anche della fase di gravame.
Risultando l'appellante soccombente, deve dichiararsi la sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte di questi, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da questi proposta.
Invero, in tema di contributo unificato per i giudizi di impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma
17, il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto - senza ulteriori valutazioni decisionali – della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, anche incidentale) per il versamento, a carico della parte che ha proposto l'impugnazione, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, principale o incidentale, da lui proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, I sezione civile, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede:
- rigetta l'appello e conferma la gravata sentenza;
- compensa integralmente tra le parti le spese del grado di appello;
- dichiara la sussistenza dei presupposti (rigetto integrale) per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da questi proposta, a norma dell'art. 13, comma 1 bis d.p.r. 30 maggio
2002, n. 115.
Torre Annunziata, 7.11.2024
IL GIUDICE
dott.ssa Maria Rosaria Barbato
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