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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 08/09/2025, n. 902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 902 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 4125/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice relatore ed estensore dott.ssa Giulia Civiero Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
02/07/2025 da:
Parte_1
con gli avv.ti DE MATTIA SARA e FRONZONI SARA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. ZUNICA ANTONIA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare
1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio e di omologare gli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. depositate in sostituzione dell'udienza del
4/09/2025 hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 19/05/2012 tra i coniugi nata a [...] il [...] e Parte_1 Pt_2
nato a [...] il [...], matrimonio trascritto al n. 21, Parte II, Serie A, Anno
[...]
2012 del registro degli atti di matrimonio del Comune di TREVISO alle seguenti condizioni:
1) La figlia minore rimarrà affidata in via condivisa a entrambi i genitori, con residenza Per_1
prevalente presso la madre.
2) La casa familiare, sita in Via G.B. Tiepolo n. 4A a Treviso di proprietà esclusiva della Sig.ra Pt_1
sarà assegnata a quest'ultima ex art. 337 sexies c.c.
3) I turni di responsabilità genitoriale - compatibilmente con le esigenze lavorative di entrambi i genitori e con gli impegni scolastici, sociali e sportivi della figlia - saranno regolati nei seguenti termini:
- il padre potrà stare con a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio dall'uscita di scuola Per_1
fino al lunedì mattina, quando avrà cura di accompagnarla a scuola;
- nelle settimane in cui la figlia trascorre il weekend con il padre, costui potrà stare con dal Per_1
mercoledì dall'uscita di scuola sino al giovedì mattina quando avrà cura di riaccompagnarla a scuola, mentre nelle settimane in cui trascorre il weekend con la madre, il padre potrà stare con dal Per_1
mercoledì dall'uscita di scuola sino al giovedì sera prima di cena (da prolungarsi al venerdì mattina
2 qualora il Signor reperisca un'occupazione lavorativa nel trevigiano); Pt_2
- starà con il padre per una settimana durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno Per_1
con la madre i periodi dal 26 al 31/12 e dal 31/12 al 06/01; trascorrerà, in ogni caso, tutti gli anni il giorno della Vigilia di Natale con la madre e il giorno di Natale con il padre;
- la minore trascorrerà il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo con il genitore cui spetta il weekend;
- durante il periodo estivo potrà trascorrere con ciascun genitore 2 settimane, anche non Per_1
consecutive, da concordare entro il 30 aprile di ogni anno;
- durante i ponti festivi dell'anno starà con il genitore con cui trascorre il fine settimana;
- ogni diverso accordo potrà essere raggiunto tra i genitori compatibilmente con le esigenze lavorative e personali di ciascuno di essi, nonché con gli impegni scolastici sportivi e sociali della figlia.
4) La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori nella consapevolezza di entrambi che l'affido condiviso richiede la disponibilità a collaborare in modo continuativo, cercando il confronto costruttivo nelle diverse decisioni che saranno necessarie per la crescita della figlia.
Impegnandosi in tal senso, ritengono di dare piena continuità al loro ruolo genitoriale, rimanendo entrambi investiti delle responsabilità relative alle scelte educative e di vita di . I genitori Per_1
stabiliscono quindi che, in conformità all'art. 337 ter c.c., assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima. Entrambi eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione. In ogni caso si impegnano a tenersi reciprocamente informati in ordine agli aspetti della vita quotidiana della minore, rilevanti per una equilibrata crescita psicofisica, con la finalità di condividere ogni decisione.
A tal fine concordano di sentirsi telefonicamente quanto meno una volta a settimana per un reciproco aggiornamento.
Altresì entrambi i genitori si impegnano a mantenere comportamenti conformi al loro ruolo
3 genitoriale, rispettosi l'uno dell'altro, anche in ipotesi di nuove relazioni sentimentali con terze persone al fine di assicurare la crescita serena ed armoniosa di . Per_1
A tal riguardo i genitori concordano che l'inserimento di eventuali nuovi compagni avvenga con gradualità e con ampliamento in maniera progressiva, tenendo conto delle esigenze e reazioni della figlia.
I genitori concordano altresì di confrontarsi o comunque di informare l'altro genitore prima di assumere decisioni importanti che coinvolgano . Per_1
5) La casa familiare sita in Treviso, Via Tiepolo n. 4, di proprietà esclusiva della Signora verrà Pt_1
assegnata ex art. 337 sexies c.c. alla madre, con arredi e corredi ivi esistenti, affinché vi abiti con la figlia.
6) Il Signor contribuirà al mantenimento di con un assegno mensile di € 625,00 fino al Pt_2 Per_1
mese di settembre 2025 e di € 650,00 a partire dal mese di ottobre 2025; detto assegno dovrà essere versato alla madre entro il giorno 10 di ogni mese e sarà rivalutato annualmente secondo gli indici
I.S.T.A.T. a partire da gennaio 2026
7) L'assegno unico e universale per la prole verrà percepito per intero dalla Signora la quale Pt_1
beneficerà altresì integralmente delle detrazioni fiscali per la figlia.
8) I genitori sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie per la prole identificate nelle seguenti liste per categoria secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso:
• Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori
Spese di organizzazione familiare: baby sitter.
Spese scolastiche: tasse scolastiche ed iscrizioni a scuole pubbliche (anche universitarie); rette, iscrizioni e tasse di scuole private;
spese alloggiative per frequentazione di università pubbliche e private, nonché per corsi o stages post-universitari ove fuori sede;
ripetizioni; viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
prescuola e doposcuola.
Spese di natura ludica, ricreativa o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (es: musica, disegno,
4 pittura) e corsi di informatica (ivi comprese le spese per supporti ed attrezzature specifiche), centri estivi;
attività scoutistica o similare;
viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di autoveicoli da trasporto (mini-car, autovettura, motorino, moto).
Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura, e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica.
Spese mediche e sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche e oculistiche (comprese protesi), ed in genere spese sanitarie non effettuate tramite SSN;
spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate;
esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, anche tramite SSN, qualora comportino un esborso superiore agli € 50,00 mensili;
cicli di cure psicoterapiche, logopediche, fisioterapiche, termali (et similia).
• Spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione: iscrizioni, assicurazioni, e tasse relative alla scuola presso istituti pubblici, ed altresì relative a corsi scolastici pubblici già frequentati nel corso della convivenza matrimoniale;
comunque tutte le predette spese anche se riferite a scuole private e paritarie in ipotesi di scelte già condivise tra genitori;
libri scolastici e materiale richiesto dalla scuola a inizio anno;
spese di trasporto extraurbano per la frequentazione di corsi scolastici e non, ove l'iscrizione sia stata concordata;
spese sanitarie urgenti;
acquisto di farmaci prescritti (ad eccezione di quelli da banco); spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture sia pubbliche che private;
spese ortodontiche, oculistiche, sanitarie e terapeutiche in genere, effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto acquistato su scelta concorde;
spese relative ad un'unica attività sportiva nel caso sia consigliata per la salute psicofisica della prole qualora l'esborso non superi il tetto massimo mensile di € 50,00.
• Modalità con cui manifestare il dissenso ad una spesa straordinaria per la prole: il genitore obbligato,
a fronte di una richiesta scritta dell'altro, deve manifestare un motivato dissenso per iscritto
5 nell'immediatezza della richiesta (massimo entro 10 giorni), ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa straordinaria per la prole.
• In deroga e ad integrazione di quanto previsto dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso, i genitori concordano che verranno considerate spese straordinarie “obbligatorie” e, pertanto, saranno ripartite tra loro in pari misura ciascuno anche le spese per la patente di guida, carburante e manutenzione ordinaria dell'eventuale mezzo di trasporto che verrà acquistato su decisione concorde per e così pure quelle delle ricariche di cellulare della figlia quando i genitori decideranno che Per_1
possa iniziare ad utilizzarlo.
9) Le Parti si danno atto di aver composto e definito, anche in via transattiva, ogni rapporto di carattere economico - patrimoniale tra loro pendente, insorto durante il matrimonio e di non aver nulla reciprocamente a che pretendere, salva l'esecuzione di quanto sopra previsto.
10) Le spese legali del presente procedimento per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario debbono intendersi interamente compensate, sia per la fase giudiziale che per quella stragiudiziale.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 04/09/2025.
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Marina Righi
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