Articolo 524 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
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Versione
6 maggio 1952
Art. 524.
(Mare territoriale)


Per l'occupazione e l'uso di zone di mare territoriale e per l'esercizio della polizia sul mare territoriale si applicano le disposizioni stabilite per il demanio marittimo dal codice e dal presente regolamento.
Per le concessioni per allevamento di pesci, per coltivazione e deposito di mitili, il capo del compartimento promuove il parere del medico provinciale per quanto concerne l'igiene e la sanita'.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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