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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 01/10/2025, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Causa n. 1725/2022 R.G.
tra
, in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t. (P.I. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giulia Ferrante e Giuseppe P.IVA_1
Lammirato opponente
e
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t. (P.I. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto P.IVA_2
Previte opposta
Il Giudice scaduto il termine del 30 settembre 2025 fissato per il deposito delle note scritte ex art. 127-ter c.p.c.; lette le note depositate;
pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c..
Crotone, 1° ottobre 2025
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice monocratico Mauro Giuseppe Cilardi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1725/2022 R.G. tra
, in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t. (P.I. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giulia Ferrante e Giuseppe P.IVA_1
Lammirato opponente
e
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t. (P.I. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto P.IVA_2
Previte opposta OGGETTO
Opposizione decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 30 settembre 2025, da intendersi qui richiamate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Va premesso che la presente decisione è adottata ai sensi degli artt. 281-sexies e 127- ter c.p.c., ferma la compatibilità tra il modulo decisionale ex art. 281-sexies c.p.c. e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c..
2 Al riguardo, si condivide il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, in forza del quale deve dirsi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. in forma scritta mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune, anteriore o coincidente con la data d'udienza, per il deposito di note scritte previsto nel periodo di emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020, conv. con mod. dalla l. n. 37 del 2020, in quanto tale procedimento è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui per legge sia consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale e, quindi, anche in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto e sulla natura della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza sulla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. Cass. n. 37137/2022).
Pur essendo stato tale principio di diritto affermato con riferimento alla celebrazione dell'udienza a trattazione scritta secondo le modalità previste dalla normativa in vigore fino al 31.12.2022, lo scrivente ritiene che lo stesso debba applicarsi anche alle cause trattate ai sensi degli artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c., atteso che l'udienza cartolare costituisce attualmente un mezzo di trattazione ordinario a seguito dell'introduzione dell'art. 127- ter c.p.c. ad opera del d. lvo n. 149/2022 nonché alla luce della pari idoneità di tale modalità di trattazione a garantire il contraddittorio tra le parti e la ragionevole durata del processo.
Giova, inoltre, rammentare che la Corte costituzionale ha affermato che: “non in tutti i processi la trattazione orale costituisce un connotato indefettibile del contraddittorio e, quindi, del giusto processo, potendo tale forma di trattazione essere surrogata da difese scritte tutte le volte in cui la configurazione strutturale e funzionale del singolo procedimento, o della specifica attività processuale da svolgere, lo consenta e purché le parti permangano su di un piano di parità” (v. Corte cost. n. 263/2017).
Inoltre, rafforza il convincimento rilevare che l'art. 128 c.p.c. (come novellato dal d.lgs. 31 ottobre 2024 n. 164, c.d. correttivo Cartabia) prescrive, come regola generale, che il giudice possa sostituire l'udienza pubblica con il deposito delle note scritte, a meno che una delle parti non si opponga, ipotesi non verificatasi nel caso di specie.
1.1. Importa, altresì, evidenziare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp.
3 att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni (v. Cass. Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020 e molte altre del medesimo tenore).
2. Si controverte del credito di € 60.584,60, oltre accessori, vantato dalla Controparte_1 nei confronti dell' per il pagamento di prestazioni erogate e non
[...] CP_2 pagate per l'anno 2004, in regime di accreditamento.
Ottenuta dalla creditrice l'ingiunzione di pagamento per la somma suddetta (con decreto n.
476/2022 del Tribunale di Crotone), l'ingiunta ha spiegato opposizione ex art. 645 c.p.c., eccependo: l'incompetenza del Tribunale in favore del Collegio arbitrale in virtù della clausola compromissoria contenuta nel contratto tra le parti;
il difetto di legittimazione attiva dell'ingiungente; la prescrizione del credito;
l'infondatezza della pretesa.
Instaurato regolarmente il contradditorio, si è costituita la creditrice, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Istruita documentalmente, la causa è stata assegnata allo scrivente e decisa ai sensi degli artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c., con assegnazione di termini per il deposito di note difensive conclusive e note scritte.
3. Preliminarmente, sul versante istruttorio, si rileva che la controversia è pienamente matura per la decisione senza necessità di procedere ad un'integrazione del materiale probatorio in atti.
4. La causa va decisa in applicazione del principio processuale della ragione più liquida, che consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere definita sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche
4 se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre
(Cass., 28 maggio 2014, n. 12002; Cass., sez. un., 8 maggio 2014, n. 9936).
5. Ciò posto, deve ritenersi l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata dalla società opposta, basata sull'annullamento del previsto abbattimento tariffario e del venir meno del tetto massimo di spesa stabilito, di cui, invece, parte opponente eccepisce l'invalicabilità.
E invero, pur ritenuta la natura di atto plurimo inscindibile della delibera DGR n. 489/2004 - di approvazione del piano di attività aziendale e del bilancio economico preventivo anno
2004, il cui annullamento ha efficacia erga omnes -, deve rilevarsi anzitutto che con il contratto stipulato per l'anno 2004 ex art. 8 quinquies d.lgs. 502/1992 fra l' e CP_2 la struttura opposta, accreditata provvisoriamente, è stato regolamentato, all'art. 4 del contratto e come da tabella allegata, un limite massimo di spesa, stabilendosi, nel caso di superamento di detto limite, che alla struttura erogatrice, a consuntivo, sarebbe stato applicato il meccanismo di abbattimento tariffario progressivo come ivi fissato e tale da ricomprendere comunque la spesa nel tetto massimo.
Va ancora rilevato che risulta incontestato fra le parti, oltre che documentato da parte opposta, che l' ha provveduto a suo tempo al pagamento relativo Parte_1 alle prestazioni rese nell'anno 2004 per l'importo pari a € 69.892,92, in forza della DGR n. Cont 126 del 2005, con cui l' ha disposto il conguaglio per il saldo delle remunerazioni delle prestazioni rese dagli enti accreditati - tra cui l'odierna opposta - e della DGR n. 362/2004, che applica le L.R. n. 30/2003 e n. 11/2004 relative ai tetti massimi di spesa e al sistema di abbattimento tariffario, da ritenersi valide anche a fronte della sentenza n. 472/2009 del
TAR Calabria, che ha annullato la sola DGR n. 489/2004 sopra citata.
Orbene, va osservato che la previsione di un tetto di spesa risponde alla necessità di programmare le prestazioni sanitarie erogabili in regime convenzionato, secondo l'attuale servizio sanitario nazionale, quale previsto e disciplinato dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.
502 e rappresenta il necessario presupposto per conciliare la libertà dell'utente con la programmazione delle prestazioni a carico del servizio pubblico, con l'obiettivo altresì di tutela dell'esigenza di mantenere un equilibrio finanziario e di razionalizzare la spesa pubblica.
Le determinazioni regionali che stabiliscono un tetto di spesa consentono, pertanto, di pianificare l'attività svolta dai privati nell'ambito del S.S.R. e di gestire e distribuire in maniera corretta le risorse finanziarie.
5 Ne discende che stabilire tetti massimi di spesa rappresenta un obbligo finalizzato al contenimento, razionalizzazione e programmazione della spesa sanitaria (cfr. sul punto la sentenza della Corte Costituzionale n. 200 del 2005 - secondo cui "anche nel regime dell'accreditamento introdotto dal D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 8, comma 5... il principio di parificazione e di concorrenzialità tra strutture pubbliche e strutture private deve conciliarsi con quello di programmazione, che persegue lo scopo di assicurare la razionalizzazione del sistema sanitario nell'interesse al contenimento della spesa pubblica" - e la sent. n. 6432 del
2012 del Consiglio di Stato secondo cui - "le deliberazioni con le quali vengono fissati i tetti di spesa per le prestazioni dei soggetti accreditati con il s.s.n. sono assunte in attuazione di precisi vincoli che discendono dalla necessità di rispettare la disciplina speciale sul rientro dai disavanzi delle regioni;
l'osservanza del tetto di spesa rappresenta pertanto per esse un vincolo ineludibile, che costituisce la misura delle prestazioni sanitarie che il s.s.n. può erogare e può quindi permettersi di acquistare da ciascun erogatore privato, sicché la mancata previsione di criteri di remunerazione delle prestazioni extra budget può ritenersi giustificata dalla necessità di dover comunque rispettare i tetti di spesa e, quindi, il vincolo delle risorse disponibili").
E la necessità di fissazione di un limite di spesa è stata riconosciuta anche dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 3531 del 2014 che, nel rigettare l'appello della avverso la sentenza del Tar Calabria di Catanzaro n. 1474/2008 che ha Parte_2 annullato la DGR n. 457/2002 che "nel "rivisitare" il tariffario per le prestazioni ospedaliere e specialistiche ambulatoriali, ha disposto la riduzione del 10% delle tariffe dal 1 gennaio
2002", ha precisato che: "l'equilibrio economico-finanziario delle gestioni e dei bilanci, il contenimento e la razionalizzazione dei costi e delle spese che ispirano i piani di rientro del disavanzo sanitario - esigenze da contemperare in ogni caso secondo l'orientamento della
Corte Costituzionale - non sono in discussione nella fattispecie, bensì si tratta della determinazione anche con rimodulazione della riduzione tariffaria così come disposta con la n. 457, ma supportata da dati oggettivi e certi, quindi da congrua motivazione in rapporto alla n. 512, e che rientra comunque nella spettanza regionale" riconoscendo quindi la necessità della riduzione tariffaria, di competenza della . Pt_2
Ed è il medesimo D.Lgs. n. 502 del 1992, art.
8-sexies, comma 1, che dispone che le
"strutture che erogano assistenza ospedaliera e ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionale sono finanziate secondo un ammontare globale predefinito indicato negli accordi
6 contrattuali di cui all'art.
8-quinquies e determinato in base alle funzioni assistenziali e alle attività svolte nell'ambito e per conto della rete dei servizi di riferimento".
Il D.Lgs. n. 502 del 1992 inoltre, all'art.
8-quinquies, comma 1, lett. d), attribuisce alle
Regioni di stabilire i "criteri per la determinazione della remunerazione delle strutture ove queste abbiano erogato volumi di prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato, tenuto conto del volume complessivo di attività e del concorso allo stesso da parte di ciascuna struttura".
Il D.Lgs. n. 502 del 1992 prevede, pertanto, un sistema di remunerazione che si articola sulla base dei seguenti principi: -"il rispetto del corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate, globalmente risultante dalla applicazione dei valori tariffari ed ove considerata compatibile con i limiti di programmazione di spesa, anche la remunerazione extra-tariffaria delle funzioni incluse nell'accordo"; - "la verifica a consuntivo delle prestazioni effettivamente svolte rispetto al limite dei volumi prestazionali prefissato cui viene commisurata la remunerazione"; - “la eventualità che il volume massimo di prestazioni remunerate possa essere - anche nel corso dello stesso anno - rideterminato onde assicurare comunque il mantenimento del tetto di spesa pubblica programmato" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 31 ottobre 2019, n. 27997).
E quanto ai tempi di intervento nella fissazione dei tetti di spesa, l'Adunanza Plenaria del
Consiglio di Stato n. 4 del 12.4.2012, espone che "ovvi principi di buona amministrazione rendono opportuna l'esplicazione sia pure provvisoria di scelte programmatorie all'inizio dell'anno. Si deve, al riguardo, convenire con l'indirizzo giurisprudenziale (Cons. Stato, sez.
5^, n. 1252/2011; sez. 3^, n. 4551 e n. 6811 del 2011) che valuta favorevolmente l'adozione di determinazioni che, nell'esplicazione di una discrezionalità piena in quanto orientata verso le prestazioni future, stabiliscano, all'esordio dell'esercizio, almeno tetti provvisori sulla base dei dati disponibili relativi alle norme finanziarie già in vigore ed alla composizione del tetto di spesa, rinviando alla statuizione finale la quantificazione definitiva.
L'adozione di tali atti di programmazione provvisoria - conseguente all'esigenza di far fronte ad un sistema che richiede tempi tecnici non comprimibili in relazione alle varie fasi procedimentali previste dalla legge che fisiologicamente si svolgono solo in epoca successiva all'inizio dell'erogazione del servizio - consente, infatti, all'operatore di porre in essere scelte consapevoli sulla base di previsioni attendibili ancorché suscettibili di limitate correzioni.
Viene, in tal guisa, soddisfatta l'esigenza degli operatori di programmare la loro attività,
7 ancor prima dell'approvazione dell'atto definitivo, sulla base di tutti gli elementi conoscibili già nella fase iniziale dell'esercizio di riferimento".
Tanto ritenuto, l'annullamento della delibera di approvazione del piano di attività aziendale e del bilancio economico preventivo anno 2004 non ha determinato il venir meno del tetto di spesa, non potendo derivare dall'annullamento della DGR n. 489/2004 che venga meno il limite fissato alla remunerazione delle prestazioni e non potendo derivare da tale annullamento il diritto ad ottenere il pagamento per l'intera produzione svolta, ciò non Cont essendo in alcun modo previsto nella convenzione con l' e non essendo consentito dai principi posti alla base dei criteri di programmazione e previsione della spesa sanitaria sopra ricordati.
E l'imprescindibilità della fissazione di un tetto massimo di spesa è stata riconosciuta anche dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 3531/2014, che evidenzia come rientri nella spettanza regionale la rimodulazione della riduzione tariffaria.
In definitiva, ritenuta, in forza delle superiori considerazioni, infondata la domanda di pagamento azionata, l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo per cui è procedimento va revocato, con assorbimento di ogni altra questione dedotta e trattata dalle parti.
6. Infine, va reietta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., avanzata dall'opposta in corso di causa, non sussistendone i presupposti di legge.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono regolate come in dispositivo, secondo i parametri minimi di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale effettivamente svolta, esclusa la fase istruttoria, di carattere documentale.
P.T.M. il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, disattesa e assorbita ogni altra e diversa istanza, deduzione ed eccezione:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 476/2022 emesso dal Tribunale di Crotone;
- rigetta l'istanza ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte opposta;
- condanna parte opposta al pagamento in favore di parte opponente delle spese di causa, che si liquidano in € 406,50 per esborsi ed € 4.217,00 per compensi, oltre 15% RSG, CPA e
IVA come per legge.
Così deciso in Crotone, il 1° ottobre 2025.
Il Giudice – Mauro Giuseppe Cilardi
8
SEZIONE CIVILE
Causa n. 1725/2022 R.G.
tra
, in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t. (P.I. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giulia Ferrante e Giuseppe P.IVA_1
Lammirato opponente
e
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t. (P.I. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto P.IVA_2
Previte opposta
Il Giudice scaduto il termine del 30 settembre 2025 fissato per il deposito delle note scritte ex art. 127-ter c.p.c.; lette le note depositate;
pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c..
Crotone, 1° ottobre 2025
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice monocratico Mauro Giuseppe Cilardi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1725/2022 R.G. tra
, in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t. (P.I. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giulia Ferrante e Giuseppe P.IVA_1
Lammirato opponente
e
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t. (P.I. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto P.IVA_2
Previte opposta OGGETTO
Opposizione decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 30 settembre 2025, da intendersi qui richiamate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Va premesso che la presente decisione è adottata ai sensi degli artt. 281-sexies e 127- ter c.p.c., ferma la compatibilità tra il modulo decisionale ex art. 281-sexies c.p.c. e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c..
2 Al riguardo, si condivide il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, in forza del quale deve dirsi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. in forma scritta mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune, anteriore o coincidente con la data d'udienza, per il deposito di note scritte previsto nel periodo di emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020, conv. con mod. dalla l. n. 37 del 2020, in quanto tale procedimento è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui per legge sia consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale e, quindi, anche in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto e sulla natura della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza sulla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. Cass. n. 37137/2022).
Pur essendo stato tale principio di diritto affermato con riferimento alla celebrazione dell'udienza a trattazione scritta secondo le modalità previste dalla normativa in vigore fino al 31.12.2022, lo scrivente ritiene che lo stesso debba applicarsi anche alle cause trattate ai sensi degli artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c., atteso che l'udienza cartolare costituisce attualmente un mezzo di trattazione ordinario a seguito dell'introduzione dell'art. 127- ter c.p.c. ad opera del d. lvo n. 149/2022 nonché alla luce della pari idoneità di tale modalità di trattazione a garantire il contraddittorio tra le parti e la ragionevole durata del processo.
Giova, inoltre, rammentare che la Corte costituzionale ha affermato che: “non in tutti i processi la trattazione orale costituisce un connotato indefettibile del contraddittorio e, quindi, del giusto processo, potendo tale forma di trattazione essere surrogata da difese scritte tutte le volte in cui la configurazione strutturale e funzionale del singolo procedimento, o della specifica attività processuale da svolgere, lo consenta e purché le parti permangano su di un piano di parità” (v. Corte cost. n. 263/2017).
Inoltre, rafforza il convincimento rilevare che l'art. 128 c.p.c. (come novellato dal d.lgs. 31 ottobre 2024 n. 164, c.d. correttivo Cartabia) prescrive, come regola generale, che il giudice possa sostituire l'udienza pubblica con il deposito delle note scritte, a meno che una delle parti non si opponga, ipotesi non verificatasi nel caso di specie.
1.1. Importa, altresì, evidenziare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp.
3 att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni (v. Cass. Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020 e molte altre del medesimo tenore).
2. Si controverte del credito di € 60.584,60, oltre accessori, vantato dalla Controparte_1 nei confronti dell' per il pagamento di prestazioni erogate e non
[...] CP_2 pagate per l'anno 2004, in regime di accreditamento.
Ottenuta dalla creditrice l'ingiunzione di pagamento per la somma suddetta (con decreto n.
476/2022 del Tribunale di Crotone), l'ingiunta ha spiegato opposizione ex art. 645 c.p.c., eccependo: l'incompetenza del Tribunale in favore del Collegio arbitrale in virtù della clausola compromissoria contenuta nel contratto tra le parti;
il difetto di legittimazione attiva dell'ingiungente; la prescrizione del credito;
l'infondatezza della pretesa.
Instaurato regolarmente il contradditorio, si è costituita la creditrice, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Istruita documentalmente, la causa è stata assegnata allo scrivente e decisa ai sensi degli artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c., con assegnazione di termini per il deposito di note difensive conclusive e note scritte.
3. Preliminarmente, sul versante istruttorio, si rileva che la controversia è pienamente matura per la decisione senza necessità di procedere ad un'integrazione del materiale probatorio in atti.
4. La causa va decisa in applicazione del principio processuale della ragione più liquida, che consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere definita sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche
4 se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre
(Cass., 28 maggio 2014, n. 12002; Cass., sez. un., 8 maggio 2014, n. 9936).
5. Ciò posto, deve ritenersi l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata dalla società opposta, basata sull'annullamento del previsto abbattimento tariffario e del venir meno del tetto massimo di spesa stabilito, di cui, invece, parte opponente eccepisce l'invalicabilità.
E invero, pur ritenuta la natura di atto plurimo inscindibile della delibera DGR n. 489/2004 - di approvazione del piano di attività aziendale e del bilancio economico preventivo anno
2004, il cui annullamento ha efficacia erga omnes -, deve rilevarsi anzitutto che con il contratto stipulato per l'anno 2004 ex art. 8 quinquies d.lgs. 502/1992 fra l' e CP_2 la struttura opposta, accreditata provvisoriamente, è stato regolamentato, all'art. 4 del contratto e come da tabella allegata, un limite massimo di spesa, stabilendosi, nel caso di superamento di detto limite, che alla struttura erogatrice, a consuntivo, sarebbe stato applicato il meccanismo di abbattimento tariffario progressivo come ivi fissato e tale da ricomprendere comunque la spesa nel tetto massimo.
Va ancora rilevato che risulta incontestato fra le parti, oltre che documentato da parte opposta, che l' ha provveduto a suo tempo al pagamento relativo Parte_1 alle prestazioni rese nell'anno 2004 per l'importo pari a € 69.892,92, in forza della DGR n. Cont 126 del 2005, con cui l' ha disposto il conguaglio per il saldo delle remunerazioni delle prestazioni rese dagli enti accreditati - tra cui l'odierna opposta - e della DGR n. 362/2004, che applica le L.R. n. 30/2003 e n. 11/2004 relative ai tetti massimi di spesa e al sistema di abbattimento tariffario, da ritenersi valide anche a fronte della sentenza n. 472/2009 del
TAR Calabria, che ha annullato la sola DGR n. 489/2004 sopra citata.
Orbene, va osservato che la previsione di un tetto di spesa risponde alla necessità di programmare le prestazioni sanitarie erogabili in regime convenzionato, secondo l'attuale servizio sanitario nazionale, quale previsto e disciplinato dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.
502 e rappresenta il necessario presupposto per conciliare la libertà dell'utente con la programmazione delle prestazioni a carico del servizio pubblico, con l'obiettivo altresì di tutela dell'esigenza di mantenere un equilibrio finanziario e di razionalizzare la spesa pubblica.
Le determinazioni regionali che stabiliscono un tetto di spesa consentono, pertanto, di pianificare l'attività svolta dai privati nell'ambito del S.S.R. e di gestire e distribuire in maniera corretta le risorse finanziarie.
5 Ne discende che stabilire tetti massimi di spesa rappresenta un obbligo finalizzato al contenimento, razionalizzazione e programmazione della spesa sanitaria (cfr. sul punto la sentenza della Corte Costituzionale n. 200 del 2005 - secondo cui "anche nel regime dell'accreditamento introdotto dal D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 8, comma 5... il principio di parificazione e di concorrenzialità tra strutture pubbliche e strutture private deve conciliarsi con quello di programmazione, che persegue lo scopo di assicurare la razionalizzazione del sistema sanitario nell'interesse al contenimento della spesa pubblica" - e la sent. n. 6432 del
2012 del Consiglio di Stato secondo cui - "le deliberazioni con le quali vengono fissati i tetti di spesa per le prestazioni dei soggetti accreditati con il s.s.n. sono assunte in attuazione di precisi vincoli che discendono dalla necessità di rispettare la disciplina speciale sul rientro dai disavanzi delle regioni;
l'osservanza del tetto di spesa rappresenta pertanto per esse un vincolo ineludibile, che costituisce la misura delle prestazioni sanitarie che il s.s.n. può erogare e può quindi permettersi di acquistare da ciascun erogatore privato, sicché la mancata previsione di criteri di remunerazione delle prestazioni extra budget può ritenersi giustificata dalla necessità di dover comunque rispettare i tetti di spesa e, quindi, il vincolo delle risorse disponibili").
E la necessità di fissazione di un limite di spesa è stata riconosciuta anche dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 3531 del 2014 che, nel rigettare l'appello della avverso la sentenza del Tar Calabria di Catanzaro n. 1474/2008 che ha Parte_2 annullato la DGR n. 457/2002 che "nel "rivisitare" il tariffario per le prestazioni ospedaliere e specialistiche ambulatoriali, ha disposto la riduzione del 10% delle tariffe dal 1 gennaio
2002", ha precisato che: "l'equilibrio economico-finanziario delle gestioni e dei bilanci, il contenimento e la razionalizzazione dei costi e delle spese che ispirano i piani di rientro del disavanzo sanitario - esigenze da contemperare in ogni caso secondo l'orientamento della
Corte Costituzionale - non sono in discussione nella fattispecie, bensì si tratta della determinazione anche con rimodulazione della riduzione tariffaria così come disposta con la n. 457, ma supportata da dati oggettivi e certi, quindi da congrua motivazione in rapporto alla n. 512, e che rientra comunque nella spettanza regionale" riconoscendo quindi la necessità della riduzione tariffaria, di competenza della . Pt_2
Ed è il medesimo D.Lgs. n. 502 del 1992, art.
8-sexies, comma 1, che dispone che le
"strutture che erogano assistenza ospedaliera e ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionale sono finanziate secondo un ammontare globale predefinito indicato negli accordi
6 contrattuali di cui all'art.
8-quinquies e determinato in base alle funzioni assistenziali e alle attività svolte nell'ambito e per conto della rete dei servizi di riferimento".
Il D.Lgs. n. 502 del 1992 inoltre, all'art.
8-quinquies, comma 1, lett. d), attribuisce alle
Regioni di stabilire i "criteri per la determinazione della remunerazione delle strutture ove queste abbiano erogato volumi di prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato, tenuto conto del volume complessivo di attività e del concorso allo stesso da parte di ciascuna struttura".
Il D.Lgs. n. 502 del 1992 prevede, pertanto, un sistema di remunerazione che si articola sulla base dei seguenti principi: -"il rispetto del corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate, globalmente risultante dalla applicazione dei valori tariffari ed ove considerata compatibile con i limiti di programmazione di spesa, anche la remunerazione extra-tariffaria delle funzioni incluse nell'accordo"; - "la verifica a consuntivo delle prestazioni effettivamente svolte rispetto al limite dei volumi prestazionali prefissato cui viene commisurata la remunerazione"; - “la eventualità che il volume massimo di prestazioni remunerate possa essere - anche nel corso dello stesso anno - rideterminato onde assicurare comunque il mantenimento del tetto di spesa pubblica programmato" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 31 ottobre 2019, n. 27997).
E quanto ai tempi di intervento nella fissazione dei tetti di spesa, l'Adunanza Plenaria del
Consiglio di Stato n. 4 del 12.4.2012, espone che "ovvi principi di buona amministrazione rendono opportuna l'esplicazione sia pure provvisoria di scelte programmatorie all'inizio dell'anno. Si deve, al riguardo, convenire con l'indirizzo giurisprudenziale (Cons. Stato, sez.
5^, n. 1252/2011; sez. 3^, n. 4551 e n. 6811 del 2011) che valuta favorevolmente l'adozione di determinazioni che, nell'esplicazione di una discrezionalità piena in quanto orientata verso le prestazioni future, stabiliscano, all'esordio dell'esercizio, almeno tetti provvisori sulla base dei dati disponibili relativi alle norme finanziarie già in vigore ed alla composizione del tetto di spesa, rinviando alla statuizione finale la quantificazione definitiva.
L'adozione di tali atti di programmazione provvisoria - conseguente all'esigenza di far fronte ad un sistema che richiede tempi tecnici non comprimibili in relazione alle varie fasi procedimentali previste dalla legge che fisiologicamente si svolgono solo in epoca successiva all'inizio dell'erogazione del servizio - consente, infatti, all'operatore di porre in essere scelte consapevoli sulla base di previsioni attendibili ancorché suscettibili di limitate correzioni.
Viene, in tal guisa, soddisfatta l'esigenza degli operatori di programmare la loro attività,
7 ancor prima dell'approvazione dell'atto definitivo, sulla base di tutti gli elementi conoscibili già nella fase iniziale dell'esercizio di riferimento".
Tanto ritenuto, l'annullamento della delibera di approvazione del piano di attività aziendale e del bilancio economico preventivo anno 2004 non ha determinato il venir meno del tetto di spesa, non potendo derivare dall'annullamento della DGR n. 489/2004 che venga meno il limite fissato alla remunerazione delle prestazioni e non potendo derivare da tale annullamento il diritto ad ottenere il pagamento per l'intera produzione svolta, ciò non Cont essendo in alcun modo previsto nella convenzione con l' e non essendo consentito dai principi posti alla base dei criteri di programmazione e previsione della spesa sanitaria sopra ricordati.
E l'imprescindibilità della fissazione di un tetto massimo di spesa è stata riconosciuta anche dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 3531/2014, che evidenzia come rientri nella spettanza regionale la rimodulazione della riduzione tariffaria.
In definitiva, ritenuta, in forza delle superiori considerazioni, infondata la domanda di pagamento azionata, l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo per cui è procedimento va revocato, con assorbimento di ogni altra questione dedotta e trattata dalle parti.
6. Infine, va reietta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., avanzata dall'opposta in corso di causa, non sussistendone i presupposti di legge.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono regolate come in dispositivo, secondo i parametri minimi di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale effettivamente svolta, esclusa la fase istruttoria, di carattere documentale.
P.T.M. il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, disattesa e assorbita ogni altra e diversa istanza, deduzione ed eccezione:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 476/2022 emesso dal Tribunale di Crotone;
- rigetta l'istanza ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte opposta;
- condanna parte opposta al pagamento in favore di parte opponente delle spese di causa, che si liquidano in € 406,50 per esborsi ed € 4.217,00 per compensi, oltre 15% RSG, CPA e
IVA come per legge.
Così deciso in Crotone, il 1° ottobre 2025.
Il Giudice – Mauro Giuseppe Cilardi
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