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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/11/2025, n. 5771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5771 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione civile, composta dai magistrati:
Dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente
Dott. Michele Magliulo Consigliere
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Consigliere rel. ed est.
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato, ai sensi dell'art 281 sexies cpc, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 4792/2024 R.G., avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1379/2024, R.G. n. 2293/2021, emessa dal Tribunale di
Santa RI C.V. in data 04/04/2024, non notificata, corretta con ordinanza n. cronol.
16037/2024 del 27/09/2024, vertente
TRA
con sede legale in Milano, Piazza Borromeo 14, partita iva e Parte_1
codice fiscale e iscrizione al Registro Imprese di Milano n. , REA n. MI P.IVA_1
- 1612332, quale mandataria (giusta procura generale per Notaio Dott. Parte_2
registrata presso la DPI Milano - Utapsr in data 5 novembre 2019 al n. 39079,
[...]
serie 1T - Rep. n. 27.848 - Racc. n. 15.530) per lo svolgimento di servizi di assistenza e supporto nella gestione, amministrazione, incasso e recupero di crediti della
[...]
con sede legale in Via Durini, 15 - 20122 - Milano, iscritta presso la CP_1
C.C.I.A.A. di Milano Monza Brianza Lodi al n. 184679, Codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Milano Monza Brianza e Lodi:
, iscritta nell'albo delle SGR n° 112 - Sezione Gestori di FIA “sopra P.IVA_2
soglia”, nella qualità di gestore ed in nome e per conto del Fondo di Investimento
Alternativo denominato “Ares 1”, quale cessionaria di crediti pecuniari individuabili in blocco conclusosi in data 20.12.2019 con IFIS NPL SPA un portafoglio di crediti non performing misto “secured” e “unsecured” vantati nei confronti di debitori dalla
IFIS NPL SPA, giusta avviso di cessione dei crediti pro soluto ed in blocco ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto dell'art. 1 e 4 della Legge 130/1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale parte seconda n. 6 del 14/01/2020, rappresentata e difesa dall'Avv. Mauro Foglia, Codice Fiscale , P. IVA C.F._1
, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del medesimo in Santa P.IVA_3
RI CA ET (CE) alla Via Jan Palach n. 10, giusta mandato in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;
Appellante
E
nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Bocchetti, C.F.: C.F._2
, presso il cui studio in Caserta, v.le Lincoln, 233, giusta C.F._3
procura in calce all'atto di costituzione in I grado;
Appellato
FATTO E DIRITTO
Il Giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato il 6.3.2021, proponeva Controparte_2
opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 325/2021 emesso dal Tribunale di Santa
RI CA ET in data 1.2.2021, notificato il 8.2.2021, con cui gli veniva ingiunto di pagare alla la somma complessiva di € 10.546,36, oltre interessi e Parte_1
spese della procedura, quale esposizione debitoria complessiva derivante dall'inadempimento dei contratti di finanziamento n. 2003279511707, n.
10033445015075 e n. 2003279511702, stipulati con ES Banca s.p.a., poi ceduti a Ifis NPL s.p.a. e, successivamente, a nella qualità di Controparte_1
gestore del Fondo di Investimento Alternativo denominato Ares 1. L'opponente contestava l'esistenza del credito azionato, deducendo di aver estinto il proprio debito con la ES e, in subordine, eccepiva la prescrizione.
Si costituiva in giudizio la quale mandataria della Parte_1 Controparte_1
contestando l'eccezione di difetto di legittimazione attiva ed asserendo di essere divenuta cessionaria del credito vantato nei confronti dell'opponente attraverso un contratto di cessione in blocco ex art. 4 della legge n. 130/1999 intercorso con la Ifis
NPL S.p.a., cessionaria a sua volta della società ES Banca S.P.A.. Contestava la fondatezza dell'eccezione di prescrizione alla luce delle plurime comunicazioni interruttive inviate al debitore. L'opposta chiedeva la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese.
Esperito il tentativo obbligatorio di mediazione e ritenuta la causa matura per la decisione, non avendo le parti chiesto concedersi i termini di cui all'art. 183, co. 6
c.p.c., la causa veniva rinviata per la discussione figurata ex art. 281 sexies c.p.c., nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Il Tribunale di Santa RI C.V., con la sentenza n. 1379/2024, R.G. n. 2293/2021, così provvedeva: “1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo
n. 325/2021 emesso dal Tribunale di Santa RI CA ET, il 1.2.2021; 2. condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di Parte_1 [...]
che liquida in euro 2.540,00 per compenso professionale, oltre al rimborso CP_2
delle spese generali ed accessori di legge, da distrarsi a favore dei difensori dichiaratisi antistatari”.
Il Giudizio di appello
Con atto di appello ritualmente notificato la impugnava la suddetta Parte_1
sentenza, chiedendo in riforma del provvedimento gravato, accogliersi integralmente le domande già proposte in primo grado, con vittoria di spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio. Con un unico articolato motivo di appello, lamentava che il Giudice di prime cure avrebbe assunto come presupposti fattuali valutazioni eccedenti il ragionamento logico giuridico e non avrebbe considerato le rilevanti prove versate in atti dall'odierna appellante nel corso del giudizio (G.U. e contratto di cessione di crediti “in blocco”) che sicuramente avrebbero consentito di ottenere il rigetto dell'opposizione promossa dalla controparte.
L'appellante, a sostegno dell'appello, provvedeva a depositare il contratto di cessione con foglio allegato, asserendo che tale documento costituirebbe una prova indispensabile e, quindi, “di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola senza lasciare margini di dubbio, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa nelle preclusioni istruttorie del primo grado”. Precisava che tale documento era stato inoltrato all'odierno appellante solo successivamente all'emissione della sentenza gravata, come rilevabile dalla comunicazione a mezzo email in atti e, pertanto, “di chiara evidenza risulterebbe la circostanza che esso non è risultato possibile produrlo nel giudizio di primo grado per causa non imputabile all'appellante in quanto solo in data 31/10/2024 tale documento è stato inoltrato”. Asseriva, altresì, che il documento in esame sarebbe dotato di un grado di decisività e certezza tale che da solo – e, quindi,
a prescindere dal loro collegamento con altri elementi e da altre indagini – fornirebbe un contributo decisivo alla necessaria ricerca della verità materiale, che si pone quale temperamento del rigoroso regime delle preclusioni processuali. A detta dell'appellante “tale documento, pervenuto tardivamente per causa non imputabile all'appellante, non può che ritenersi “indispensabile ai fini della decisione”.
Inoltre, l'appellante deduceva che, a prescindere dalle argomentazioni di cui innanzi, vi sarebbe idonea prova della titolarità del credito e dell'esistenza del credito oggetto di cessione alla luce della chiara dichiarazione della cedente in ordine all'inclusione, nel contratto, del credito ceduto inserita in un documento avente data certa. Secondo
l'appellante, “la dichiarazione sottoscritta dalla cedente che confermi l'intervenuta cessione del credito, come indicato in G.U., rappresenta “una prova liquida”, idonea a dimostrare la titolarità del diritto azionato dalla cessionaria, non avendo alcun interesse la cedente a rendere una dichiarazione non veritiera”.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva chiedendo dichiararsi Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello e, in ogni caso, rigettarsi il gravame in quanto infondato in fatto e in diritto con vittoria delle spese processuali.
Depositate note conclusionali ad opera delle parti, all'udienza di discussione orale ex art 281 sexies cpc, tenutasi in data 16.10.2025, la causa veniva riservata in decisione collegiale.
Motivi della decisione
Giova premettere che il giudice di prime cure ha ritenuto il difetto di titolarità della posizione attiva azionata in giudizio in considerazione della mancata prova dell'inclusione dello specifico credito vantato nei confronti dell'odierno appellato nell'ambito dei rapporti oggetto delle molteplici operazioni di cessione in blocco dei crediti indicati in atti di causa.
In sostanza, il primo Giudice ha ritenuto non sufficiente la mera pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco, ritenendo necessaria la prova della effettiva cessione del singolo credito in questione, senza la quale sarebbe, peraltro, impossibile un controllo dell'operazione da parte del debitore ceduto.
Più precisamente, il Giudice appellato ha concluso che la non aveva Parte_1
assolto all'onere probatorio, sulla stesse gravante, di essere titolare dei rapporti giuridici dedotti in giudizio, essendosi limitata a produrre la seguente documentazione:
1) Gazzetta Ufficiale n. 6 del 14.1.2020; 2) Procura speciale;
3) contratti di finanziamento stipulati con ES Banca s.p.a. 4) estratti conto relativi ai finanziamenti;
5) contratto di cessione tra ES Banca s.p.a. e 6) Controparte_3
comunicazioni di intervenuta cessione tra ES Banca s.p.a. e Ifis NPL s.p.a..
Secondo il Giudice di prime cure, l'atto di cessione del 18.6.2015 tra ES
Banca e Ifis NPL non contiene alcun elemento idoneo a far ritenere che anche il credito oggetto di causa fosse ricompreso tra quelli ceduti, in quanto si legge unicamente
“ES cede al Cessionario, che acquista, i Crediti elencati nell'Elenco Crediti
e aventi le Caratteristiche Effettive allegate al presente Contratto di Cessione quale
Allegati 1 (Elenco Crediti e Caratteristiche Effettive), unitamente ai relativi Diritti
Accessori, pro soluto, ai sensi e per gli effetti della L. 52/91, verso il pagamento da parte del Cessionario del Prezzo (come di seguito definito)” e, pertanto, in assenza dell'allegato 1, in quanto non prodotto, recante l'elenco dei crediti ceduti e delle relative caratteristiche, non può ritenersi ricompresa la posizione per cui è causa nell'ambito della predetta cessione.
Tanto premesso, l'appello proposto è fondato sul presupposto della idoneità della documentazione prodotta in primo grado a dimostrare la suddetta cessione, nonché sulla produzione in appello di un nuovo documento, la cui ammissione sarebbe giustificata dalla sua essenzialità ai fini della decisione e dall'impossibilità di produzione nei termini processuali del giudizio di primo grado.
Le argomentazioni sopra sintetizzate non hanno pregio e non meritano accoglimento.
Con riferimento alla prima contestazione, non vi è dubbio che la posizione di
[...]
non si evinca dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in CP_2
blocco e dalla copia del contratto di cessione prodotta in primo grado, poiché essa sarebbe stata dimostrabile solo mediante la verifica dell'allegato richiamato, che non è stato prodotto in atti di giudizio dalla pretesa cessionaria. Questa circostanza è stata chiaramente e correttamente evidenziata nella sentenza impugnata e non ricorre una puntuale e dettagliata contestazione da parte dell'appellante del risultato valutativo negativo della titolarità attiva cui è giunto sul punto il primo Giudice.
Quanto alla seconda argomentazione relativa al nuovo documento, deve osservarsi che la produzione in appello di un documento nuovo è inammissibile poiché in violazione dell'art. 345 III comma c.p.c. secondo cui: “Non sono ammessi i nuovi mezzi di prova
e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio”. Il documento con indicazione della specifica posizione intestata al contrariamente a quanto CP_2
sostenuto dall'appellante, risulta prodotto solo in appello senza l'emersione di idonee cause inimputabili alla stessa parte, poiché esso esisteva alla data dell'avvio del giudizio di primo grado e non viene addotta ed allegata alcuna idonea ragione di impossibilità o impedimento invincibile alla produzione, nei termini processuali di legge, da parte della difesa della che non può certo limitarsi a riferire Parte_1
il solo fatto dell'avvenuta successiva ricezione e mail del documento in oggetto, che è fatto neutro, ma avrebbe dovuto indicare le ragioni specifiche dell'impedimento all'acquisizione precedente del documento stesso.
Né “la dichiarazione sottoscritta dalla cedente che confermi l'intervenuta cessione del credito” richiamata genericamente dall'appellante può supplire all'insufficiente quadro probatorio fornito dalla parte nei termini di legge e, in particolare, alla mancanza del contratto di cessione con relativi allegati da cui possa evincersi l'inclusione della specifica situazione soggettiva passiva in capo all'appellato.
Alla luce delle argomentazioni che precedono l'appello va rigettato con conferma della sentenza appellata.
Le spese di giudizio
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante secondo la regola sancita dall'art. 91, comma 1, c.p.c., e si liquidano, in favore dell'appellata, come da dispositivo, sulla base dei parametri ministeriali disciplinati dal
DM n. 55/2014 e aggiornati al DM n. 147/2022 con riguardo a causa di valore da euro
5.201 a euro 26.000,00. Il compenso viene quantificato sulla base dei medi tariffari ad eccezione della fase di trattazione istruzione liquidata al minimo in considerazione dell'assenza di attività istruttoria in appello. Le spese processuali vanno attribuite al procuratore dell'appellato quale antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe indicato, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
2) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese del giudizio di appello, che liquida in euro 4.888,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione all'Avv Luca Bocchetti per dichiarazione di fattone anticipo;
3) Dà atto che, a norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, ricorrono i presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 16/10/2025.
Il consigliere est. Il Presidente dott. Paola Giglio Cobuzio dott. Aurelia D'Ambrosio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione civile, composta dai magistrati:
Dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente
Dott. Michele Magliulo Consigliere
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Consigliere rel. ed est.
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato, ai sensi dell'art 281 sexies cpc, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 4792/2024 R.G., avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1379/2024, R.G. n. 2293/2021, emessa dal Tribunale di
Santa RI C.V. in data 04/04/2024, non notificata, corretta con ordinanza n. cronol.
16037/2024 del 27/09/2024, vertente
TRA
con sede legale in Milano, Piazza Borromeo 14, partita iva e Parte_1
codice fiscale e iscrizione al Registro Imprese di Milano n. , REA n. MI P.IVA_1
- 1612332, quale mandataria (giusta procura generale per Notaio Dott. Parte_2
registrata presso la DPI Milano - Utapsr in data 5 novembre 2019 al n. 39079,
[...]
serie 1T - Rep. n. 27.848 - Racc. n. 15.530) per lo svolgimento di servizi di assistenza e supporto nella gestione, amministrazione, incasso e recupero di crediti della
[...]
con sede legale in Via Durini, 15 - 20122 - Milano, iscritta presso la CP_1
C.C.I.A.A. di Milano Monza Brianza Lodi al n. 184679, Codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Milano Monza Brianza e Lodi:
, iscritta nell'albo delle SGR n° 112 - Sezione Gestori di FIA “sopra P.IVA_2
soglia”, nella qualità di gestore ed in nome e per conto del Fondo di Investimento
Alternativo denominato “Ares 1”, quale cessionaria di crediti pecuniari individuabili in blocco conclusosi in data 20.12.2019 con IFIS NPL SPA un portafoglio di crediti non performing misto “secured” e “unsecured” vantati nei confronti di debitori dalla
IFIS NPL SPA, giusta avviso di cessione dei crediti pro soluto ed in blocco ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto dell'art. 1 e 4 della Legge 130/1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale parte seconda n. 6 del 14/01/2020, rappresentata e difesa dall'Avv. Mauro Foglia, Codice Fiscale , P. IVA C.F._1
, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del medesimo in Santa P.IVA_3
RI CA ET (CE) alla Via Jan Palach n. 10, giusta mandato in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;
Appellante
E
nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Bocchetti, C.F.: C.F._2
, presso il cui studio in Caserta, v.le Lincoln, 233, giusta C.F._3
procura in calce all'atto di costituzione in I grado;
Appellato
FATTO E DIRITTO
Il Giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato il 6.3.2021, proponeva Controparte_2
opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 325/2021 emesso dal Tribunale di Santa
RI CA ET in data 1.2.2021, notificato il 8.2.2021, con cui gli veniva ingiunto di pagare alla la somma complessiva di € 10.546,36, oltre interessi e Parte_1
spese della procedura, quale esposizione debitoria complessiva derivante dall'inadempimento dei contratti di finanziamento n. 2003279511707, n.
10033445015075 e n. 2003279511702, stipulati con ES Banca s.p.a., poi ceduti a Ifis NPL s.p.a. e, successivamente, a nella qualità di Controparte_1
gestore del Fondo di Investimento Alternativo denominato Ares 1. L'opponente contestava l'esistenza del credito azionato, deducendo di aver estinto il proprio debito con la ES e, in subordine, eccepiva la prescrizione.
Si costituiva in giudizio la quale mandataria della Parte_1 Controparte_1
contestando l'eccezione di difetto di legittimazione attiva ed asserendo di essere divenuta cessionaria del credito vantato nei confronti dell'opponente attraverso un contratto di cessione in blocco ex art. 4 della legge n. 130/1999 intercorso con la Ifis
NPL S.p.a., cessionaria a sua volta della società ES Banca S.P.A.. Contestava la fondatezza dell'eccezione di prescrizione alla luce delle plurime comunicazioni interruttive inviate al debitore. L'opposta chiedeva la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese.
Esperito il tentativo obbligatorio di mediazione e ritenuta la causa matura per la decisione, non avendo le parti chiesto concedersi i termini di cui all'art. 183, co. 6
c.p.c., la causa veniva rinviata per la discussione figurata ex art. 281 sexies c.p.c., nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Il Tribunale di Santa RI C.V., con la sentenza n. 1379/2024, R.G. n. 2293/2021, così provvedeva: “1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo
n. 325/2021 emesso dal Tribunale di Santa RI CA ET, il 1.2.2021; 2. condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di Parte_1 [...]
che liquida in euro 2.540,00 per compenso professionale, oltre al rimborso CP_2
delle spese generali ed accessori di legge, da distrarsi a favore dei difensori dichiaratisi antistatari”.
Il Giudizio di appello
Con atto di appello ritualmente notificato la impugnava la suddetta Parte_1
sentenza, chiedendo in riforma del provvedimento gravato, accogliersi integralmente le domande già proposte in primo grado, con vittoria di spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio. Con un unico articolato motivo di appello, lamentava che il Giudice di prime cure avrebbe assunto come presupposti fattuali valutazioni eccedenti il ragionamento logico giuridico e non avrebbe considerato le rilevanti prove versate in atti dall'odierna appellante nel corso del giudizio (G.U. e contratto di cessione di crediti “in blocco”) che sicuramente avrebbero consentito di ottenere il rigetto dell'opposizione promossa dalla controparte.
L'appellante, a sostegno dell'appello, provvedeva a depositare il contratto di cessione con foglio allegato, asserendo che tale documento costituirebbe una prova indispensabile e, quindi, “di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola senza lasciare margini di dubbio, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa nelle preclusioni istruttorie del primo grado”. Precisava che tale documento era stato inoltrato all'odierno appellante solo successivamente all'emissione della sentenza gravata, come rilevabile dalla comunicazione a mezzo email in atti e, pertanto, “di chiara evidenza risulterebbe la circostanza che esso non è risultato possibile produrlo nel giudizio di primo grado per causa non imputabile all'appellante in quanto solo in data 31/10/2024 tale documento è stato inoltrato”. Asseriva, altresì, che il documento in esame sarebbe dotato di un grado di decisività e certezza tale che da solo – e, quindi,
a prescindere dal loro collegamento con altri elementi e da altre indagini – fornirebbe un contributo decisivo alla necessaria ricerca della verità materiale, che si pone quale temperamento del rigoroso regime delle preclusioni processuali. A detta dell'appellante “tale documento, pervenuto tardivamente per causa non imputabile all'appellante, non può che ritenersi “indispensabile ai fini della decisione”.
Inoltre, l'appellante deduceva che, a prescindere dalle argomentazioni di cui innanzi, vi sarebbe idonea prova della titolarità del credito e dell'esistenza del credito oggetto di cessione alla luce della chiara dichiarazione della cedente in ordine all'inclusione, nel contratto, del credito ceduto inserita in un documento avente data certa. Secondo
l'appellante, “la dichiarazione sottoscritta dalla cedente che confermi l'intervenuta cessione del credito, come indicato in G.U., rappresenta “una prova liquida”, idonea a dimostrare la titolarità del diritto azionato dalla cessionaria, non avendo alcun interesse la cedente a rendere una dichiarazione non veritiera”.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva chiedendo dichiararsi Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello e, in ogni caso, rigettarsi il gravame in quanto infondato in fatto e in diritto con vittoria delle spese processuali.
Depositate note conclusionali ad opera delle parti, all'udienza di discussione orale ex art 281 sexies cpc, tenutasi in data 16.10.2025, la causa veniva riservata in decisione collegiale.
Motivi della decisione
Giova premettere che il giudice di prime cure ha ritenuto il difetto di titolarità della posizione attiva azionata in giudizio in considerazione della mancata prova dell'inclusione dello specifico credito vantato nei confronti dell'odierno appellato nell'ambito dei rapporti oggetto delle molteplici operazioni di cessione in blocco dei crediti indicati in atti di causa.
In sostanza, il primo Giudice ha ritenuto non sufficiente la mera pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco, ritenendo necessaria la prova della effettiva cessione del singolo credito in questione, senza la quale sarebbe, peraltro, impossibile un controllo dell'operazione da parte del debitore ceduto.
Più precisamente, il Giudice appellato ha concluso che la non aveva Parte_1
assolto all'onere probatorio, sulla stesse gravante, di essere titolare dei rapporti giuridici dedotti in giudizio, essendosi limitata a produrre la seguente documentazione:
1) Gazzetta Ufficiale n. 6 del 14.1.2020; 2) Procura speciale;
3) contratti di finanziamento stipulati con ES Banca s.p.a. 4) estratti conto relativi ai finanziamenti;
5) contratto di cessione tra ES Banca s.p.a. e 6) Controparte_3
comunicazioni di intervenuta cessione tra ES Banca s.p.a. e Ifis NPL s.p.a..
Secondo il Giudice di prime cure, l'atto di cessione del 18.6.2015 tra ES
Banca e Ifis NPL non contiene alcun elemento idoneo a far ritenere che anche il credito oggetto di causa fosse ricompreso tra quelli ceduti, in quanto si legge unicamente
“ES cede al Cessionario, che acquista, i Crediti elencati nell'Elenco Crediti
e aventi le Caratteristiche Effettive allegate al presente Contratto di Cessione quale
Allegati 1 (Elenco Crediti e Caratteristiche Effettive), unitamente ai relativi Diritti
Accessori, pro soluto, ai sensi e per gli effetti della L. 52/91, verso il pagamento da parte del Cessionario del Prezzo (come di seguito definito)” e, pertanto, in assenza dell'allegato 1, in quanto non prodotto, recante l'elenco dei crediti ceduti e delle relative caratteristiche, non può ritenersi ricompresa la posizione per cui è causa nell'ambito della predetta cessione.
Tanto premesso, l'appello proposto è fondato sul presupposto della idoneità della documentazione prodotta in primo grado a dimostrare la suddetta cessione, nonché sulla produzione in appello di un nuovo documento, la cui ammissione sarebbe giustificata dalla sua essenzialità ai fini della decisione e dall'impossibilità di produzione nei termini processuali del giudizio di primo grado.
Le argomentazioni sopra sintetizzate non hanno pregio e non meritano accoglimento.
Con riferimento alla prima contestazione, non vi è dubbio che la posizione di
[...]
non si evinca dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in CP_2
blocco e dalla copia del contratto di cessione prodotta in primo grado, poiché essa sarebbe stata dimostrabile solo mediante la verifica dell'allegato richiamato, che non è stato prodotto in atti di giudizio dalla pretesa cessionaria. Questa circostanza è stata chiaramente e correttamente evidenziata nella sentenza impugnata e non ricorre una puntuale e dettagliata contestazione da parte dell'appellante del risultato valutativo negativo della titolarità attiva cui è giunto sul punto il primo Giudice.
Quanto alla seconda argomentazione relativa al nuovo documento, deve osservarsi che la produzione in appello di un documento nuovo è inammissibile poiché in violazione dell'art. 345 III comma c.p.c. secondo cui: “Non sono ammessi i nuovi mezzi di prova
e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio”. Il documento con indicazione della specifica posizione intestata al contrariamente a quanto CP_2
sostenuto dall'appellante, risulta prodotto solo in appello senza l'emersione di idonee cause inimputabili alla stessa parte, poiché esso esisteva alla data dell'avvio del giudizio di primo grado e non viene addotta ed allegata alcuna idonea ragione di impossibilità o impedimento invincibile alla produzione, nei termini processuali di legge, da parte della difesa della che non può certo limitarsi a riferire Parte_1
il solo fatto dell'avvenuta successiva ricezione e mail del documento in oggetto, che è fatto neutro, ma avrebbe dovuto indicare le ragioni specifiche dell'impedimento all'acquisizione precedente del documento stesso.
Né “la dichiarazione sottoscritta dalla cedente che confermi l'intervenuta cessione del credito” richiamata genericamente dall'appellante può supplire all'insufficiente quadro probatorio fornito dalla parte nei termini di legge e, in particolare, alla mancanza del contratto di cessione con relativi allegati da cui possa evincersi l'inclusione della specifica situazione soggettiva passiva in capo all'appellato.
Alla luce delle argomentazioni che precedono l'appello va rigettato con conferma della sentenza appellata.
Le spese di giudizio
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante secondo la regola sancita dall'art. 91, comma 1, c.p.c., e si liquidano, in favore dell'appellata, come da dispositivo, sulla base dei parametri ministeriali disciplinati dal
DM n. 55/2014 e aggiornati al DM n. 147/2022 con riguardo a causa di valore da euro
5.201 a euro 26.000,00. Il compenso viene quantificato sulla base dei medi tariffari ad eccezione della fase di trattazione istruzione liquidata al minimo in considerazione dell'assenza di attività istruttoria in appello. Le spese processuali vanno attribuite al procuratore dell'appellato quale antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe indicato, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
2) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese del giudizio di appello, che liquida in euro 4.888,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione all'Avv Luca Bocchetti per dichiarazione di fattone anticipo;
3) Dà atto che, a norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, ricorrono i presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 16/10/2025.
Il consigliere est. Il Presidente dott. Paola Giglio Cobuzio dott. Aurelia D'Ambrosio