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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/11/2025, n. 11325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11325 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Renata Quartulli in funzione di giudice del lavoro a seguito della sostituzione dell'udienza del 09/10/2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n.40392 /2024 Tra
( avv.DI STEFANO GIANNI ) Parte_1
E in persona del legale rapp.te p.t. ( avv.GALLO Controparte_1
GIUSEPPE )
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio al esponendo : di Controparte_1 aver prestato attività lavorativa ininterrottamente dal 1.11. 2015 al 31 .7. 2024 presso il ristorante dell'Hotel Capannelle e, successivamente, presso il ristorante dell
[...]
, strutture alberghiere gestite dapprima dalla quindi dalla CP_2 CP_3
nuovamente dalla e infine dalla senza CP_4 CP_3 Controparte_1 soluzione di continuità; di aver svolto, per i primi dieci mesi, le mansioni di lavapiatti e facchino di cucina e, dal novembre 2015, mansioni di cuoco addetto alla preparazione e cottura, prevalentemente dei primi piatti;
di essere stato inquadrato in un livello inferiore a quello spettantegli e precisamente : dal settembre 2016, nel 6° livello Super (commis di cucina); dal luglio 2017 all'aprile 2024, nel 5° livello (secondo cuoco mensa aziendale). Tanto premesso e dedotto di aver diritto, per le mansioni di cuoco effettivamente espletate, all'inquadramento nel 4° livello retributivo del C.C.N.L. Alberghi –
ha chiesto l'accertamento del proprio diritto al superiore inquadramento CP_5
e la condanna delle società resistenti al pagamento delle relative differenze retributive, quantificate in euro 12.576,26. La società si è costituita contestando integralmente la domanda, deducendo la correttezza dei livelli di inquadramento riconosciuti nel corso del rapporto e l'insussistenza dei presupposti per l'attribuzione della superiore qualifica invocata.
La causa è stata decisa a seguito del deposito di note sostitutive dell'udienza ex art 127 ter cpc
La domanda non è meritevole di accoglimento.
Il ricorrente, inquadrato, dapprima, al 6° livello super, con la qualifica di commis di cucina, e successivamente, dal luglio 2017 in poi, al 5° livello come secondo cuoco chiede il riconoscimento del superiore inquadramento nel 4° livello del C.C.N.L. Alberghi – Confcommercio, deducendo di aver svolto, sin dal settembre 2016 e fino alla cessazione del rapporto avvenuta nel luglio 2024, mansioni di “cuoco addetto alla preparazione e cottura, prevalentemente, dei primi piatti”.
Secondo la declaratorie depositate in atti rientrano nel livello 4°” i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite “ tra cui - cuoco capo partita;
- chef de rang, sala”.
Rientrano nel livello 5° i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro e cioè:
- cuoco, cameriere, barista, intendendosi per tali coloro che prestano la propria attività in aziende alberghiere nelle quali la natura e la struttura del servizio di ristorazione, per la semplicità dei modelli organizzativi adottati, non ha caratteristiche tali da richiedere l'impiego delle figure professionali previste ai livelli superiori, operando tali aziende con menu fisso ed avendo le prestazioni fornite carattere semplice e ripetitivo sia per quanto riguarda la preparazione dei cibi sia per quanto riguarda la somministrazione degli alimenti e bevande, come ad esempio avviene in molte aziende alberghiere minori;
Rientrano nel livello 6°super i lavoratori in possesso di adeguate capacità tecnico- pratiche comunque acquisite che eseguono lavori di normale complessità e cioè:
- commis di cucina, sala e piani, bar, diplomato o che abbia comunque acquisito pluriennale esperienza o pratica di lavoro, nella esecuzione delle relative mansioni;
Sulla base di tali criteri, occorre valutare se le mansioni descritte dal ricorrente corrispondano effettivamente a quelle del cuoco capo partita o, piuttosto, a quelle del cuoco o del commis di cucina. Orbene le allegazioni contenute nel ricorso non appaiono sufficientemente specifiche e non consentono di delineare la sussistenza dei requisiti previsti dalla declaratoria sopra richiamata. In particolare l'affermazione di essere "addetto alla preparazione e cottura prevalentemente dei primi piatti" si limita a descrivere la tipologia di prodotto trattato, ma non esprime il livello di autonomia, responsabilità e specializzazione richiesto per il livello rivendicato. Il 4° Livello, infatti, si applica ai lavoratori che operano "in condizioni di autonomia esecutiva" e che svolgono mansioni che richiedono il possesso di "conoscenze specialistiche" (requisiti essenziali non richiesti con la medesima intensità ai livelli inferiori). Nulla è specificato in ordine alla capacità di gestire l'intera "partita" dei primi piatti, inclusa l'organizzazione del lavoro, la supervisione e la gestione delle materie prime, senza la costante supervisione del Capo Cuoco o di un Cuoco di livello superiore, né vengono forniti elementi atti a dimostrare il possesso di conoscenze tecniche specialistiche (es. creazione e adattamento di ricette complesse, gestione delle diete speciali, padronanza di tecniche di cottura specializzate) che vanno oltre la semplice esecuzione di compiti su istruzioni. La mansione di preparare i primi piatti, così come descritta, può essere astrattamente ricondotta anche a figure del 5° Livello (Cuoco) o del 6° Livello Super (Commis di cucina diplomato o con pluriennale esperienza), figure che eseguono compiti che richiedono preparazione e pratica di lavoro, ma senza la piena autonomia e le responsabilità di coordinamento tecnico-funzionale tipiche del Capo Partita.
Non è possibile, pertanto, alcun approfondimento istruttorio in quanto la prova articolata verte su circostanze inidonee a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa contrattuale.
In definitiva, le mansioni effettivamente svolte dal ricorrente nel corso del rapporto appaiono coerenti con gli inquadramenti via via attribuiti dal datore di lavoro.
La domanda va pertanto rigettata.
Le spese seguono la soccombenza. Si precisa che le stesse sono determinate tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, nel loro importo minimo per controversie di valore compreso tra €5.200,00 ed €26.200,00, in considerazione della non complessità delle questioni di diritto esaminate e della sostanziale mancanza di questioni di fatto. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (art. 2 del D.M.), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Pqm
Rigetta il ricorso. condanna il ricorrente al pagamento di euro 2000 a titolo di compensi professionali oltre oneri di legge.
Il Giudice