CA
Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 30/07/2025, n. 741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 741 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. 37/2020
CORTE D'APPELLO
DI REGGIO CALABRIA sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente relatrice dott. SAPONE NATALINO Consigliere dott.ssa RENDE FEDERICA Consigliera ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n. 37/2020 vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Teresa Strangio (c.f. pec: C.F._2 Email_1
Appellante
CONTRO
(c.f. ) e (c.f. Controparte_1 C.F._3 CP_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Scarfò (c.f. C.F._4
) pec: Appellati C.F._5 Email_2
NONCHÉ CONTRO
(c.f. ), (c.f. CP_1 C.F._6 Controparte_3
), (c.f. ), C.F._7 Controparte_4 C.F._8
(c.f. ), (c.f. CP_5 C.F._9 CP_6
) e (c.f. ) C.F._10 CP_7 C.F._11
Appellati contumaci
1 OGGETTO: Usucapione – appello avverso la Sentenza n. 677/19 del Tribunale di Locri pubblicata il 4/6/2019 nel procedimento N.R.G. 703/2013.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione innanzi al Tribunale di Locri, e Controparte_1 CP_2 convenivano in giudizio il e , Controparte_8 CP_1 Controparte_3 [...]
e CP_4 Parte_1 CP_5 CP_6 Parte_1 CP_7
, questi ultimi nella qualità di eredi di e , per
[...] Persona_1 Persona_2 ottenere il riconoscimento dell'acquisto per usucapione dei terreni siti in Canolo (RC) riportati al catasto terreni al foglio 15 p.lle 311, 312, 313, 314, 316 e 286 e degli immobili riportati al catasto
Fabbricati al foglio 15, p.lle 312 e 314, tutti catastalmente intestati al Comune di , a CP_8
e . Persona_1 Persona_2
Gli attori rappresentavano che i terreni e gli immobili erano pervenuti a loro e alle persone fisiche convenute per opera della successione delle decedute e Persona_1 Persona_2
e che li possedevano con l'animus possidendi uti domini da oltre vent'anni, in modo continuo, non interrotto, pacifico e pubblico.
In particolare, gli istanti esponevano che sui terreni oggetto del contendere sorgevano due fabbricati la cui edificazione risaliva al 1960, riportati al catasto fabbricati alle p.lle 312 e 314, catastalmente intestati a , comune di , e Controparte_1 CP_2 CP_8 Persona_1 [...]
, decedute;
che abitavano e possedevano gli immobili dal 1965, anno in cui avevano Persona_2 contratto matrimonio ed erano andati ad abitare al n. 25 di c.da Mandarola in Canolo (RC); che nessuno aveva mai vantato o esercitato diritti di nessun tipo sugli immobili oggetto di causa;
che gli attori per il possesso dei beni uti domino non avevano mai corrisposto nulla né agli intestatari catastali e né agli eredi e nessuno si era mai opposto al loro continuo, pieno, pubblico, libero e pacifico possesso e godimento dei terreni.
Alla prima udienza veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Pt_1
[...]
Instaurato regolarmente il contradditorio, si costituiva in giudizio che Parte_1 rappresentava di essere coerede insieme all'attore dei terreni menzionati Controparte_1 nell'atto di citazione e di aver "esercitato sempre, senza interruzioni, il proprio diritto di comproprietà sul terreno identificato alla p.lla 311, avendo sempre esercitato il diritto indiscusso di passaggio sia
a piedi che con mezzi meccanici, in quanto situato tra due particelle di sua proprietà".
I restanti convenuti, raggiunti regolarmente dalla notifica, rimanevano contumaci.
2 Veniva svolta attività istruttoria mediante produzione documentale, prova testimoniale e interrogatorio formale di Controparte_4
La causa veniva decisa con sentenza n. 677/19, emessa e pubblicata il 4/6/2019, con la quale il
Tribunale di Locri accoglieva totalmente la domanda, ritenendo sussistenti i requisiti necessari per l'usucapione, compensava le spese di lite tra le parti costituite e i convenuti contumaci, e condannava al pagamento delle spese processuali in favore degli attori, liquidate in € Parte_1
2.500,00.
Con atto di citazione in appello, notificato telematicamente in data 07.01.2020 all'avv. Giovanni
Scarfò, procuratore costituito in primo grado di e iscritto a Controparte_1 CP_2 ruolo il 16.01.2020, impugnava la sentenza, mai notificata ai fini della Parte_1 decorrenza del c.d. termine breve, per i seguenti motivi:
1) inesistenza dei requisiti del possesso esclusivo, pacifico ed ininterrotto della p.lla 311. falsa e/o errata ricostruzione dei fatti posti a fondamento della decisione;
2) omesso accertamento dell'appartenenza dei terreni oggetto del giudizio al patrimonio disponibile del comune di . Violazione dell'onere probatorio. CP_8
Concludeva chiedendo il rigetto della domanda di accertamento di usucapione avanzata dai coniugi
, con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio. Parte_2
Si costituivano il 3 aprile 2020 e per chiedere, in via Controparte_1 CP_2 preliminare, la declaratoria di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 327 c..p.c. avendo l'appellante notificato l'atto di citazione in appello il 7 gennaio 2020 e iscritto a ruolo la causa oltre il termine semestrale previsto dalla norma violata;
in subordine, il rigetto dell'appello e per
“affermare che i signori e sono proprietari Controparte_1 CP_2 esclusivi per maturata usucapione ultraventennale degli immobili siti nel Comune di Canolo di cui al Catasto terreni al F. 15, p.lla 311, superficie ad HA 0,03.16 R.D. € 0,49 R.A. € 0,60; E 15, p.lla
313, superficie HA 0,00.59, R.D. € 0,12, R.A. € 0,06; F. 15, p.lla 316, superficie HA 0,00.38, R.D. €
0,08, R.A. €0,04•, F. 15 p.ila 286, superficie HA 0,00.30, R.D. € 0,05, R.A. € 0,03; F. 15 p.lla 312, superficie HA 0,00.88, R.D. € 0,14, R.A. € 0,08; F. 15 p.ila 314, superficie HA 0,00.31, R.D. € 0,06,
R.A. € 0,03, nonché di due fabbricati, la cui edificazione risale al 1960 costituiti da no4,5 vani, cat.
A/3, classe 1, Rendita € 209,17, riportati al Catasto Fabbricati alle p.lle 312 e 314. Con vittoria delle spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito.”
Dopo una serie di rinvii d'ufficio, con ordinanza del 13 maggio 2024, riscontrata la non completa instaurazione del contraddittorio in appello, è stato assegnato, ex art. 331 cpc, termine perentorio fino
3 al 30 giugno 2024 per notificare l'atto di integrazione del contraddittorio a tutti i litisconsorti ed è stata fissata l'udienza collegiale del 12 dicembre 2024 per verificare la regolarità del contraddittorio e per la trattazione della causa.
Il 4 dicembre 2024 l'appellante ha depositato copia dell'atto di citazione “per integrazione del contraddittorio notificato alle parti in precedenza non convenute” e note di trattazione scritta in cui ha precisato le conclusioni riportandosi alle domande, eccezioni, produzioni e deduzioni contenute in atti e verbali di causa, insistendo per l'accoglimento dell'appello, e chiedendo di trattenere la causa in decisione con concessione dei termini ex art 190 cpc.
Giorno 11 dicembre 2024 gli appellati costituiti depositavano note di trattazione scritta e, con il favore delle spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito, chiedevano il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza gravata.
In esito all'udienza collegiale del 12 dicembre 2024, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, dal deposito di note di trattazione scritta, con ordinanza del 20 gennaio 2025, la causa era posta in decisione con concessione dei termini ex art 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di , CP_1 Controparte_3
e , raggiunti dalla notifica Controparte_4 CP_5 CP_6 CP_7 dell'atto di citazione in appello per integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. e non costituiti.
Tuttavia, l'appello deve essere dichiarato inammissibile.
La causa ha per oggetto l'usucapione di beni immobili, che per espressa dichiarazione della parte attrice in primo grado , risultavano “…..tutti catastalmente intestati al Comune di
, a e ; tanto è vero che in primo grado CP_8 Persona_1 Persona_2 erano stati conveuti in giudizio tanto il che gli eredi dei predetti Controparte_8 intestatari.
E' indiscussa la regola, consolidata dalla giurisprudenza di legittimità, che l'azione con cui, a qualsiasi titolo, si rivendica la proprietà di un bene deve essere proposta nei confronti di tutti coloro che possiedano il bene o ne risultino formalmente proprietari all'atto della domanda (Cass. n. 24260 del 2018; Cass. n. 17270 del 2015; Cass. n. 3086 del 2010; Cass. n. 5335 del 2000; Cass. n. 2828 del
1969).
Ne discende che, se in tali situazioni si trovano più soggetti, tutti devono essere convenuti in giudizio, verificandosi un'ipotesi di litisconsorzio necessario dal lato passivo.
4 Il rapporto plurisoggettivo dedotto in giudizio ed oggetto della pronuncia del giudice è infatti in tali casi concettualmente unico ed inscindibile. (Cass. Sez.
2 - ordinanza n. 1441 del 2022).
La domanda diretta all'accertamento della usucapione di un bene richiede la presenza in causa di tutti i comproprietari in danno dei quali l'usucapione si sarebbe verificata, perché comporta l'accertamento di una situazione giuridica (usucapione e proprietà esclusiva) confliggente con quella preesistente (comproprietà degli altri) della quale il giudice può solo conoscere in contradditorio di ogni interessato (Cass. Sez.
2 - ordinanza n. 15619 del 14/06/2018).
È quindi da ritenersi inutiliter data la pronuncia resa nei confronti di alcuni soltanto dei proprietari senza la presenza in causa di tutti i comproprietari dell'immobile del quale si richiede l'accertamento dell'usucapione.
Pertanto, poiché in appello sono stati convenuti solo alcuni di coloro che erano stati parti (ancorchè contumaci) i primo grado, ha trovato applicazione l'art. 331 c.p.c., a norma del quale, se la sentenza pronunciata tra più parti in causa inscindibile non è stata impugnata nei confronti di tutte, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta.
Il secondo comma del medesimo articolo disciplina la sanzione processuale dell'inammissibilità dell'impugnazione se nessuna delle parti provvede all'integrazione nel termine perentorio fissato dal giudice.
Nel caso di specie, in primo grado e hanno convenuto in Controparte_1 CP_2 giudizio tutti coloro che sono stati indicati come intestatari catastali dell'immobile, ovvero il
, , Controparte_8 CP_1 Controparte_3 Controparte_4 Parte_1
e , quali eredi delle
[...] CP_5 CP_6 Parte_1 CP_7 defunte e . Persona_1 Persona_2
Invece, con atto di citazione in appello ha convenuto nel giudizio di Parte_1 impugnazione solo e , e non anche il , Controparte_1 CP_2 Controparte_8
, CP_1 Controparte_3 Controparte_4 Parte_1 CP_5
e . CP_6 Parte_1 CP_7
Con ordinanza del 13 maggio 2024 è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio in appello fissando, ai sensi dell'art. 331 cpc, termine perentorio fino al 30 giugno 2024 per la notifica dell'atto di citazione a tutti i litisconsorti non evocati in appello.
5 L'appellante non ha però ottemperando all'ordine di regolarizzare il contraddittorio, poiché il 4 dicembre 2024 ha depositato atto di citazione per integrazione del contraddittorio ex art. 331 cpc notificato a , CP_1 Controparte_3 Controparte_4 CP_5 CP_6
e , ma non ha prodotto evidenza della notifica effettuata entro il termine
[...] CP_7 perentorio del 30 giugno 2024 al e a . CP_8 CP_8 Parte_1
Non ha neppure addotto criticità non imputabili che giustificassero una rimessine in termini, che comunque non ha chiesto.
È indubbio che i predetti soggetti pretermessi siano litisconsorti, in quanto asseritamente sin dall'inizio della causa cointestatari catastali e già parti in primo grado.
La conseguenza dell'omessa integrazione del contraddittorio nel termine perentorio fissato dal giudice e nell'ipotesi di causa inscindibile è la dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 331, secondo comma c.p.c..
L'esito della lite impone di condannare l'appellante a rifondere agli appellati costituiti le spese del presente grado, che si liquidano sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022.
A mente dell'art 15 cpc il valore della causa relativa alla proprietà deve determinarsi moltiplicando per 200 il reddito dominicale del terreno e la rendita catastale per i fabbricati.
Orbene, non vi sono fra gli atti disponibili alla Corte i certificati catastali, ma i dati necessari per il calcolo sono stati indicati nella sentenza appellata che in dispositivo ha riportato i dati necessari ai fini della trascrizione indicando le particelle oggetto di causa e le rendite , nei termini che seguono:
<<< immobili siti nel Comune di Canolo di cui al Catasto terreni al F. 15, p.lla 311, superficie ad HA 0,03.16 R.D. € 0,49 R.A. € 0,60;
E 15, p.lla 313, superficie HA 0,00.59, R.D. € 0,12, R.A. € 0,06;
F. 15, p.lla 316, superficie HA 0,00.38, R.D. € 0,08, R.A. €0,04•,
F. 15 p.ila 286, superficie HA 0,00.30, R.D. € 0,05, R.A. € 0,03;
F. 15 p.lla 312, superficie HA 0,00.88, R.D. € 0,14, R.A. € 0,08;
F. 15 p.ila 314, superficie HA 0,00.31, R.D. € 0,06, R.A. € 0,03, nonché di due fabbricati, la cui edificazione risale al 1960 costituito ta n. 4,5 vani, cat. A/3, classe
1, Rendita € 209,17, riportati al Catasto Fabbricati alle p.lle 312 e 314 >>>
Pur in assenza dei documenti dai quali il Tribunale ha – evidentemente - tratto i dati inseriti in sentenza, non vi è ragione per discostarsi dalle indicazioni, peraltro riprese e ribadite dagli appellati nelle note di trattazione, nelle conclusioni e nelle comparse conclusionali, senza sul punto contestazioni di controparte.
6 Utilizzando i dati disponibili e dichiarati in sentenza (i redditi dominicali dei terreni e la rendita catastale del fabbricato) e applicando l'art 15 cpc si giunge ad un valore della causa di euro 42.022, compreso quindi nello scaglione fra euro 26.001 ed euro 52.000
Applicando i parametri minimi, stante la bassa complessità della causa, la somma da liquidare a titolo di spese del presente grado in favore degli appellati costituiti in solido è pari ad euro 4.996,00
(di cui per Fase di studio della controversia, valore minimo: €1.029,00, Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 709,00, Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo:€ 1.523,00, Fase decisionale, valore minimo:€ 1.735,00), somme da maggiorarsi di spese forfetarie, IVA e CPA calcolate come per legge.
Spese distratte in favore dell'avv. Giovanni Scarfò che ne ha fatto richiesta ex art 93 cpc.
Nulla per le spese con gli appellati rimasti contumaci
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L.
228/12, certamente applicabile al presente appello, proposto nel 2020, deve darsi atto di aver emesso una pronuncia di inammissibilità dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 677/19 pubblicata dal Tribunale di Locri il 4/6/2019, nel procedimento di appello recante n. 37/2020 R.G.A.C., così provvede:
- dichiara la contumacia di , CP_1 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
e ;
[...] CP_6 CP_7
- dichiara inammissibile l'appello;
- condanna l'appellante alle spese di lite del presente grado, che, Parte_1 ai sensi del D.M. n. 147/2022, si liquidano in favore di e Controparte_1 CP_2 in soldo per euro 4.996,00, oltre IVA, CPA e spese forfetarie come per legge;
[...]
- spese del presente grado distratte in favore dell'avv. Giovanni Scarfò ex art 93 cpc;
- nulla per le spese con gli appellati rimasti contumaci
- a termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002, attesta di avere emesso una sentenza di inammissibilità dell'impugnazione.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Reggio Calabria, così deciso il 18 luglio 2025
La Presidente estensore dott.ssa Patrizia Morabito
7
CORTE D'APPELLO
DI REGGIO CALABRIA sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente relatrice dott. SAPONE NATALINO Consigliere dott.ssa RENDE FEDERICA Consigliera ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n. 37/2020 vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Teresa Strangio (c.f. pec: C.F._2 Email_1
Appellante
CONTRO
(c.f. ) e (c.f. Controparte_1 C.F._3 CP_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Scarfò (c.f. C.F._4
) pec: Appellati C.F._5 Email_2
NONCHÉ CONTRO
(c.f. ), (c.f. CP_1 C.F._6 Controparte_3
), (c.f. ), C.F._7 Controparte_4 C.F._8
(c.f. ), (c.f. CP_5 C.F._9 CP_6
) e (c.f. ) C.F._10 CP_7 C.F._11
Appellati contumaci
1 OGGETTO: Usucapione – appello avverso la Sentenza n. 677/19 del Tribunale di Locri pubblicata il 4/6/2019 nel procedimento N.R.G. 703/2013.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione innanzi al Tribunale di Locri, e Controparte_1 CP_2 convenivano in giudizio il e , Controparte_8 CP_1 Controparte_3 [...]
e CP_4 Parte_1 CP_5 CP_6 Parte_1 CP_7
, questi ultimi nella qualità di eredi di e , per
[...] Persona_1 Persona_2 ottenere il riconoscimento dell'acquisto per usucapione dei terreni siti in Canolo (RC) riportati al catasto terreni al foglio 15 p.lle 311, 312, 313, 314, 316 e 286 e degli immobili riportati al catasto
Fabbricati al foglio 15, p.lle 312 e 314, tutti catastalmente intestati al Comune di , a CP_8
e . Persona_1 Persona_2
Gli attori rappresentavano che i terreni e gli immobili erano pervenuti a loro e alle persone fisiche convenute per opera della successione delle decedute e Persona_1 Persona_2
e che li possedevano con l'animus possidendi uti domini da oltre vent'anni, in modo continuo, non interrotto, pacifico e pubblico.
In particolare, gli istanti esponevano che sui terreni oggetto del contendere sorgevano due fabbricati la cui edificazione risaliva al 1960, riportati al catasto fabbricati alle p.lle 312 e 314, catastalmente intestati a , comune di , e Controparte_1 CP_2 CP_8 Persona_1 [...]
, decedute;
che abitavano e possedevano gli immobili dal 1965, anno in cui avevano Persona_2 contratto matrimonio ed erano andati ad abitare al n. 25 di c.da Mandarola in Canolo (RC); che nessuno aveva mai vantato o esercitato diritti di nessun tipo sugli immobili oggetto di causa;
che gli attori per il possesso dei beni uti domino non avevano mai corrisposto nulla né agli intestatari catastali e né agli eredi e nessuno si era mai opposto al loro continuo, pieno, pubblico, libero e pacifico possesso e godimento dei terreni.
Alla prima udienza veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Pt_1
[...]
Instaurato regolarmente il contradditorio, si costituiva in giudizio che Parte_1 rappresentava di essere coerede insieme all'attore dei terreni menzionati Controparte_1 nell'atto di citazione e di aver "esercitato sempre, senza interruzioni, il proprio diritto di comproprietà sul terreno identificato alla p.lla 311, avendo sempre esercitato il diritto indiscusso di passaggio sia
a piedi che con mezzi meccanici, in quanto situato tra due particelle di sua proprietà".
I restanti convenuti, raggiunti regolarmente dalla notifica, rimanevano contumaci.
2 Veniva svolta attività istruttoria mediante produzione documentale, prova testimoniale e interrogatorio formale di Controparte_4
La causa veniva decisa con sentenza n. 677/19, emessa e pubblicata il 4/6/2019, con la quale il
Tribunale di Locri accoglieva totalmente la domanda, ritenendo sussistenti i requisiti necessari per l'usucapione, compensava le spese di lite tra le parti costituite e i convenuti contumaci, e condannava al pagamento delle spese processuali in favore degli attori, liquidate in € Parte_1
2.500,00.
Con atto di citazione in appello, notificato telematicamente in data 07.01.2020 all'avv. Giovanni
Scarfò, procuratore costituito in primo grado di e iscritto a Controparte_1 CP_2 ruolo il 16.01.2020, impugnava la sentenza, mai notificata ai fini della Parte_1 decorrenza del c.d. termine breve, per i seguenti motivi:
1) inesistenza dei requisiti del possesso esclusivo, pacifico ed ininterrotto della p.lla 311. falsa e/o errata ricostruzione dei fatti posti a fondamento della decisione;
2) omesso accertamento dell'appartenenza dei terreni oggetto del giudizio al patrimonio disponibile del comune di . Violazione dell'onere probatorio. CP_8
Concludeva chiedendo il rigetto della domanda di accertamento di usucapione avanzata dai coniugi
, con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio. Parte_2
Si costituivano il 3 aprile 2020 e per chiedere, in via Controparte_1 CP_2 preliminare, la declaratoria di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 327 c..p.c. avendo l'appellante notificato l'atto di citazione in appello il 7 gennaio 2020 e iscritto a ruolo la causa oltre il termine semestrale previsto dalla norma violata;
in subordine, il rigetto dell'appello e per
“affermare che i signori e sono proprietari Controparte_1 CP_2 esclusivi per maturata usucapione ultraventennale degli immobili siti nel Comune di Canolo di cui al Catasto terreni al F. 15, p.lla 311, superficie ad HA 0,03.16 R.D. € 0,49 R.A. € 0,60; E 15, p.lla
313, superficie HA 0,00.59, R.D. € 0,12, R.A. € 0,06; F. 15, p.lla 316, superficie HA 0,00.38, R.D. €
0,08, R.A. €0,04•, F. 15 p.ila 286, superficie HA 0,00.30, R.D. € 0,05, R.A. € 0,03; F. 15 p.lla 312, superficie HA 0,00.88, R.D. € 0,14, R.A. € 0,08; F. 15 p.ila 314, superficie HA 0,00.31, R.D. € 0,06,
R.A. € 0,03, nonché di due fabbricati, la cui edificazione risale al 1960 costituiti da no4,5 vani, cat.
A/3, classe 1, Rendita € 209,17, riportati al Catasto Fabbricati alle p.lle 312 e 314. Con vittoria delle spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito.”
Dopo una serie di rinvii d'ufficio, con ordinanza del 13 maggio 2024, riscontrata la non completa instaurazione del contraddittorio in appello, è stato assegnato, ex art. 331 cpc, termine perentorio fino
3 al 30 giugno 2024 per notificare l'atto di integrazione del contraddittorio a tutti i litisconsorti ed è stata fissata l'udienza collegiale del 12 dicembre 2024 per verificare la regolarità del contraddittorio e per la trattazione della causa.
Il 4 dicembre 2024 l'appellante ha depositato copia dell'atto di citazione “per integrazione del contraddittorio notificato alle parti in precedenza non convenute” e note di trattazione scritta in cui ha precisato le conclusioni riportandosi alle domande, eccezioni, produzioni e deduzioni contenute in atti e verbali di causa, insistendo per l'accoglimento dell'appello, e chiedendo di trattenere la causa in decisione con concessione dei termini ex art 190 cpc.
Giorno 11 dicembre 2024 gli appellati costituiti depositavano note di trattazione scritta e, con il favore delle spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito, chiedevano il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza gravata.
In esito all'udienza collegiale del 12 dicembre 2024, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, dal deposito di note di trattazione scritta, con ordinanza del 20 gennaio 2025, la causa era posta in decisione con concessione dei termini ex art 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di , CP_1 Controparte_3
e , raggiunti dalla notifica Controparte_4 CP_5 CP_6 CP_7 dell'atto di citazione in appello per integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. e non costituiti.
Tuttavia, l'appello deve essere dichiarato inammissibile.
La causa ha per oggetto l'usucapione di beni immobili, che per espressa dichiarazione della parte attrice in primo grado , risultavano “…..tutti catastalmente intestati al Comune di
, a e ; tanto è vero che in primo grado CP_8 Persona_1 Persona_2 erano stati conveuti in giudizio tanto il che gli eredi dei predetti Controparte_8 intestatari.
E' indiscussa la regola, consolidata dalla giurisprudenza di legittimità, che l'azione con cui, a qualsiasi titolo, si rivendica la proprietà di un bene deve essere proposta nei confronti di tutti coloro che possiedano il bene o ne risultino formalmente proprietari all'atto della domanda (Cass. n. 24260 del 2018; Cass. n. 17270 del 2015; Cass. n. 3086 del 2010; Cass. n. 5335 del 2000; Cass. n. 2828 del
1969).
Ne discende che, se in tali situazioni si trovano più soggetti, tutti devono essere convenuti in giudizio, verificandosi un'ipotesi di litisconsorzio necessario dal lato passivo.
4 Il rapporto plurisoggettivo dedotto in giudizio ed oggetto della pronuncia del giudice è infatti in tali casi concettualmente unico ed inscindibile. (Cass. Sez.
2 - ordinanza n. 1441 del 2022).
La domanda diretta all'accertamento della usucapione di un bene richiede la presenza in causa di tutti i comproprietari in danno dei quali l'usucapione si sarebbe verificata, perché comporta l'accertamento di una situazione giuridica (usucapione e proprietà esclusiva) confliggente con quella preesistente (comproprietà degli altri) della quale il giudice può solo conoscere in contradditorio di ogni interessato (Cass. Sez.
2 - ordinanza n. 15619 del 14/06/2018).
È quindi da ritenersi inutiliter data la pronuncia resa nei confronti di alcuni soltanto dei proprietari senza la presenza in causa di tutti i comproprietari dell'immobile del quale si richiede l'accertamento dell'usucapione.
Pertanto, poiché in appello sono stati convenuti solo alcuni di coloro che erano stati parti (ancorchè contumaci) i primo grado, ha trovato applicazione l'art. 331 c.p.c., a norma del quale, se la sentenza pronunciata tra più parti in causa inscindibile non è stata impugnata nei confronti di tutte, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta.
Il secondo comma del medesimo articolo disciplina la sanzione processuale dell'inammissibilità dell'impugnazione se nessuna delle parti provvede all'integrazione nel termine perentorio fissato dal giudice.
Nel caso di specie, in primo grado e hanno convenuto in Controparte_1 CP_2 giudizio tutti coloro che sono stati indicati come intestatari catastali dell'immobile, ovvero il
, , Controparte_8 CP_1 Controparte_3 Controparte_4 Parte_1
e , quali eredi delle
[...] CP_5 CP_6 Parte_1 CP_7 defunte e . Persona_1 Persona_2
Invece, con atto di citazione in appello ha convenuto nel giudizio di Parte_1 impugnazione solo e , e non anche il , Controparte_1 CP_2 Controparte_8
, CP_1 Controparte_3 Controparte_4 Parte_1 CP_5
e . CP_6 Parte_1 CP_7
Con ordinanza del 13 maggio 2024 è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio in appello fissando, ai sensi dell'art. 331 cpc, termine perentorio fino al 30 giugno 2024 per la notifica dell'atto di citazione a tutti i litisconsorti non evocati in appello.
5 L'appellante non ha però ottemperando all'ordine di regolarizzare il contraddittorio, poiché il 4 dicembre 2024 ha depositato atto di citazione per integrazione del contraddittorio ex art. 331 cpc notificato a , CP_1 Controparte_3 Controparte_4 CP_5 CP_6
e , ma non ha prodotto evidenza della notifica effettuata entro il termine
[...] CP_7 perentorio del 30 giugno 2024 al e a . CP_8 CP_8 Parte_1
Non ha neppure addotto criticità non imputabili che giustificassero una rimessine in termini, che comunque non ha chiesto.
È indubbio che i predetti soggetti pretermessi siano litisconsorti, in quanto asseritamente sin dall'inizio della causa cointestatari catastali e già parti in primo grado.
La conseguenza dell'omessa integrazione del contraddittorio nel termine perentorio fissato dal giudice e nell'ipotesi di causa inscindibile è la dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 331, secondo comma c.p.c..
L'esito della lite impone di condannare l'appellante a rifondere agli appellati costituiti le spese del presente grado, che si liquidano sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022.
A mente dell'art 15 cpc il valore della causa relativa alla proprietà deve determinarsi moltiplicando per 200 il reddito dominicale del terreno e la rendita catastale per i fabbricati.
Orbene, non vi sono fra gli atti disponibili alla Corte i certificati catastali, ma i dati necessari per il calcolo sono stati indicati nella sentenza appellata che in dispositivo ha riportato i dati necessari ai fini della trascrizione indicando le particelle oggetto di causa e le rendite , nei termini che seguono:
<<< immobili siti nel Comune di Canolo di cui al Catasto terreni al F. 15, p.lla 311, superficie ad HA 0,03.16 R.D. € 0,49 R.A. € 0,60;
E 15, p.lla 313, superficie HA 0,00.59, R.D. € 0,12, R.A. € 0,06;
F. 15, p.lla 316, superficie HA 0,00.38, R.D. € 0,08, R.A. €0,04•,
F. 15 p.ila 286, superficie HA 0,00.30, R.D. € 0,05, R.A. € 0,03;
F. 15 p.lla 312, superficie HA 0,00.88, R.D. € 0,14, R.A. € 0,08;
F. 15 p.ila 314, superficie HA 0,00.31, R.D. € 0,06, R.A. € 0,03, nonché di due fabbricati, la cui edificazione risale al 1960 costituito ta n. 4,5 vani, cat. A/3, classe
1, Rendita € 209,17, riportati al Catasto Fabbricati alle p.lle 312 e 314 >>>
Pur in assenza dei documenti dai quali il Tribunale ha – evidentemente - tratto i dati inseriti in sentenza, non vi è ragione per discostarsi dalle indicazioni, peraltro riprese e ribadite dagli appellati nelle note di trattazione, nelle conclusioni e nelle comparse conclusionali, senza sul punto contestazioni di controparte.
6 Utilizzando i dati disponibili e dichiarati in sentenza (i redditi dominicali dei terreni e la rendita catastale del fabbricato) e applicando l'art 15 cpc si giunge ad un valore della causa di euro 42.022, compreso quindi nello scaglione fra euro 26.001 ed euro 52.000
Applicando i parametri minimi, stante la bassa complessità della causa, la somma da liquidare a titolo di spese del presente grado in favore degli appellati costituiti in solido è pari ad euro 4.996,00
(di cui per Fase di studio della controversia, valore minimo: €1.029,00, Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 709,00, Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo:€ 1.523,00, Fase decisionale, valore minimo:€ 1.735,00), somme da maggiorarsi di spese forfetarie, IVA e CPA calcolate come per legge.
Spese distratte in favore dell'avv. Giovanni Scarfò che ne ha fatto richiesta ex art 93 cpc.
Nulla per le spese con gli appellati rimasti contumaci
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L.
228/12, certamente applicabile al presente appello, proposto nel 2020, deve darsi atto di aver emesso una pronuncia di inammissibilità dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 677/19 pubblicata dal Tribunale di Locri il 4/6/2019, nel procedimento di appello recante n. 37/2020 R.G.A.C., così provvede:
- dichiara la contumacia di , CP_1 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
e ;
[...] CP_6 CP_7
- dichiara inammissibile l'appello;
- condanna l'appellante alle spese di lite del presente grado, che, Parte_1 ai sensi del D.M. n. 147/2022, si liquidano in favore di e Controparte_1 CP_2 in soldo per euro 4.996,00, oltre IVA, CPA e spese forfetarie come per legge;
[...]
- spese del presente grado distratte in favore dell'avv. Giovanni Scarfò ex art 93 cpc;
- nulla per le spese con gli appellati rimasti contumaci
- a termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002, attesta di avere emesso una sentenza di inammissibilità dell'impugnazione.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Reggio Calabria, così deciso il 18 luglio 2025
La Presidente estensore dott.ssa Patrizia Morabito
7