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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 03/06/2025, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 2180/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Alessandro Nastri, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2180 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Gian Parte_1 C.F._1
Franco Puppola ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Terni, Viale Aleardo
Aleardi n. 10/A, giusta procura in calce all'atto di citazione
- attore
E
(C.F. e E_ C.F._2 CP_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Francesca
[...] C.F._3
Carcascio ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Terni, Largo Ottaviani n. 1, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuti
Oggetto: danno da reato
Conclusioni delle parti:
- L'avv. Gian Franco Puppola, per l'attore: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, accertare il fatto illecito descritto nell'atto introduttivo del giudizio e provato in corso di causa, nonché accertare la responsabilità di E_ quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla Controparte_2 minore e condannare detti convenuti al risarcimento di Persona_1 tutti i danni materiali e morali subiti dall'attore e provati nel corso del giudizio, che si quantificano in € 25.000,00, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi dalla data del fatto al saldo effettivo, o a quella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e compensi”.
- L'avv. Francesca Carcascio, per i convenuti: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, adversis reiectis, respingere la domanda attorea, perché infondata in punto di fatto e di diritto, e comunque non provata. Con vittoria di spese e competenze legali. Con espressa riserva di agire in separato giudizio per la tutela dei danni tutti patiti da
e dagli odierni attori a causa della narrata vicenda”. Persona_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 31/10/2023, conveniva in giudizio Parte_1
, invocando la responsabilità di E_ Controparte_2 questi ultimi, ai sensi dell'art. 2048 c.c., per i danni subiti in conseguenza del reato di calunnia commesso dalla loro figlia (all'epoca) minorenne L'attore, premesso Persona_1 che quest'ultima lo aveva denunciato per il reato di violenza sessuale aggravata, e che il procedimento penale instaurato dalla Procura della Repubblica di Terni a seguito della suddetta denuncia si era concluso – stante l'acclarata falsità delle accuse – con l'archiviazione
(non opposta dalla persona offesa), deduceva che, ad onta dell'archiviazione disposta dalla
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Perugia, vi erano tutti gli elementi oggettivi e soggettivi del reato di calunnia, e chiedeva la condanna dei convenuti al risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza di tale reato, quantificati nel complessivo importo di € 25.000,00 (di cui € 10.000,00 per i costi di difesa nel procedimento penale e nei conseguenti procedimenti amministrativi per la revoca del porto d'armi, ed € 15.000,00 per il danno morale correlato alla sofferenza patita per l'ingiusta accusa) oltre rivalutazione e interessi legali sino al saldo.
e si costituivano con comparsa E_ Controparte_2 depositata in data 17/01/2024, contestando l'avversa ricostruzione dei fatti, e sostenendo che l'archiviazione del procedimento contro il isposta in sede penale era stata il frutto Pt_1 di un'erronea interpretazione degli elementi probatori raccolti. I convenuti evidenziavano che la suddetta archiviazione era stata chiesta e ottenuta ai sensi dell'art. 125 disp. att. c.p.p.., circostanza giustamente valorizzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i
Minorenni di Perugia ai fini dell'archiviazione del procedimento per calunnia nei confronti della e sostenevano che, in ogni caso, non vi era l'elemento soggettivo del CP_2 reato di calunnia, non vi era prova dell'effettiva esistenza ed entità dei danni dedotti dall'attore e non sussistevano i presupposti per l'affermazione della responsabilità dei genitori ex art. 2048 c.c., concludendo quindi per l'integrale rigetto dell'avversa domanda.
A seguito delle verifiche preliminari ex art. 171-bis c.p.c., del deposito delle memorie di cui all'art. 171-ter c.p.c. e della susseguente istruttoria, consistita nell'assunzione di prove testimoniali, veniva fissata udienza di rimessione della causa in decisione con termini ex art. 189, co. 1, c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
All'esito della successiva udienza del 21/05/2025 – sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – lo scrivente giudice (con provvedimento del 22/05/2025), preso atto delle conclusioni precisate dalle parti costituite, tratteneva la causa in decisione.
1. La domanda attorea è fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito illustrati.
2. Come noto, la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio (o la proposizione della querela in relazione ad un fatto perseguibile a querela di parte) non è di per sé fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante o del querelante, ai sensi dell'art. 2043 c.c., anche in caso di proscioglimento o assoluzione dell'imputato, se non quando la denuncia o la querela possano considerarsi ex ante calunniose. Al di fuori di tale ipotesi, infatti, l'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante, togliendole ogni efficacia causale, e così interrompendo ogni nesso causale tra tale iniziativa ed il danno eventualmente subito dal denunciato. Ne consegue che spetta all'attore, che in sede civile chieda il risarcimento dei danni assumendo che la denuncia era calunniosa, dimostrare la sussistenza dell'elemento oggettivo e dell'elemento soggettivo del reato di calunnia, ossia della falsità dell'accusa e della consapevolezza dell'innocenza dell'accusato al momento della denuncia (v. ex multis Cass. 24477/2020, Cass. 30988/2018,
Cass. 11898/2016 e Cass. 6790/2016).
3. Nel caso in esame, va anzitutto evidenziato che l'archiviazione in sede penale – non essendo equiparabile ad una sentenza definitiva di assoluzione per insussistenza del fatto o per non averlo l'imputato commesso – non determina alcun vincolo per il giudice civile, il quale, nel giudizio risarcitorio, è tenuto a compiere un'autonoma valutazione del fatto e (ai fini della risarcibilità del danno non patrimoniale) della sua astratta previsione come reato (v. in tal senso Cass. 375/2025 e Cass. 25438/2023, nonché, con specifico riferimento all'accertamento incidentale del reato di calunnia, Cass. 27013/2024), pur dovendo tener conto degli elementi contenuti nel decreto di archiviazione che siano potenzialmente rilevanti ai fini della propria decisione (v. Cass. 4472/2021 e Cass. 9834/02). Né la suddetta autonoma valutazione può ritenersi preclusa, evidentemente, in ragione del fatto che l'archiviazione del procedimento nei confronti del non sia avvenuta per l'accertata insussistenza del Pt_1 reato ma solo per l'inidoneità degli elementi acquisiti a sostenere l'accusa in giudizio, ai sensi dell'art. 125 disp. att. c.p.p. (si vedano, in casi analoghi a quello qui in esame, Trib. Monza 22 marzo 2023, App. Napoli 6 giugno 2018, e Trib. Genova 11 marzo 2016).
4. Ciò premesso, l'istruttoria orale e documentale espletata consente di ritenere adeguatamente provati sia l'innocenza del rispetto alle accuse mosse nei suoi Pt_1 confronti da sia la consapevolezza di tale innocenza da parte di Persona_1 quest'ultima al momento della denuncia, sicché la condotta di risulta Persona_1 astrattamente riconducibile al reato di calunnia in presenza dei relativi elementi costitutivi di natura oggettiva e soggettiva.
5. In tal senso depone, anzitutto, la documentazione prodotta dall'attore (tabella dei turni lavorativi, fotografie e scontrino) in merito ai suoi spostamenti nel lasso temporale (peraltro molto vago: “tra il 20 e il 25.07.2021 durante le ore mattutine e comunque prima di pranzo”) in cui la ha collocato l'evento denunciato, documentazione confermata e integrata CP_2 anche dalle deposizioni rese in proposito da tutti i testi escussi nel presente giudizio, in virtù della quale deve ritenersi altamente improbabile la presenza sul posto del Pt_1
6. La non veridicità del racconto della persona offesa emerge anche dalla sua premessa secondo cui, al momento dell'aggressione sessuale, si sarebbe trovata all'interno del box in cui era il pony in uso al per sellare tale cavallo su richiesta di la Pt_1 CP_3 quale tuttavia, sia dinanzi ai Carabinieri di Narni in sede di sommarie informazioni, sia nel rendere testimonianza nel presente giudizio, ha categoricamente smentito tale circostanza, ribadendo che, nelle due o tre occasioni in cui nel 2020 si recò presso maneggio allora denominato “Podere Clementino”, il ellò da solo il pony. Del resto, anche gli altri Pt_1 testimoni escussi hanno confermato che l'odierno attore non si fa mai preparare i cavalli da un'altra persona (v. in particolare la deposizione resa sul punto dalla fidanzata dell'attore, la quale, già in sede di sommarie informazioni dinanzi ai Carabinieri, aveva precisato che “ Pt_1
è molto geloso di questa fase di preparazione e la ritiene quasi come rito personale nonché non si fida della sellatura altrui”; v. altresì le dichiarazioni del testimone Testimone_1 proprietario del pony, il quale ha ribadito che ella sempre i propri cavalli Parte_1 personalmente).
7. ha inoltre smentito di aver chiesto alla pochi giorni dopo CP_3 CP_2
l'accaduto, se il rapporto sessuale con osse stato consenziente. Pt_1
8. Nella denuncia, poi, la ha riferito di aver confidato l'accaduto al proprio CP_2 fidanzato nel marzo 2021, quando, “credibilmente a seguito di rivelazione Persona_2 da parte del ”, il le avrebbe chiesto se aveva avuto un rapporto Parte_1 Per_2 sessuale completo con il Escusso a sommarie informazioni dai Carabinieri di Pt_1
Narni, ha invece fornito una versione completamente diversa circa i tempi Persona_2
e le modalità in cui gli gli ha rivelato la presunta violenza sessuale da Persona_1 parte del ha infatti riferito che nel dicembre 2020 aveva Pt_1 Persona_2 constatato che il aveva visualizzato una foto sul profilo instagram di Pt_1 Per_1 facendo una battuta con lei su tale circostanza, e che aveva subito cambiato umore, Per_1 rivelandogli poi circa un'ora dopo, al telefono, che il 'aveva violentata nel luglio Pt_1
2020. Tale evidente discrasia costituisce una conferma dell'inattendibilità della ragazza, peraltro ulteriormente confermata anche da altri elementi.
9. Nonostante il suo fidanzato le avesse fin da subito consigliato di denunciare l'accaduto,
nella denuncia, ha raccontato di aver riflettuto qualche settimana e di Persona_1 aver poi riferito il tutto ai propri genitori (i quali le avrebbero “lasciato la scelta di decidere liberamente se denunciare il fatto o meno”), per poi decidere di sporgere denuncia dopo aver incontrato il resso un agriturismo in Narni il 18/08/2021 o il 19/08/2021 ed aver
Pt_1 provato paura alla vista di quest'ultimo, il quale non l'avrebbe degnata di uno sguardo (ma il padre di ai Carabinieri, ha riferito che quella sera raccontò a lui e a sua Per_1 Per_1 moglie che il 'avrebbe “fissata più di una volta”). Non ha raccontato, però, di aver
Pt_1 contattato su whatsapp il 01/07/2021 la fidanzata del per rivelarle
Pt_1 Persona_3 che lui circa un anno prima l'avrebbe “toccata e altro” senza il suo consenso, aggiungendo peraltro particolari – come quello secondo cui il arebbe giunto al maneggio con
Pt_1 una lancia verde – ritenuti sin da subito inverosimili dalla (la quale ha poi riferito ai Per_3
Carabinieri che il suo fidanzato non ha mai posseduto una lancia verde e comunque non è mai andato in giro con le lance del suo terziere, di altro colore e utilizzate solo per le prove della e in occasione di quest'ultima: v. a conferma di tale circostanza anche le Parte_2 deposizioni rese nel presente giudizio dai testimoni e Testimone_2 Testimone_1 CP_3
.
[...]
10. Tale condotta, ossia quella di contattare la fidanzata del anziché denunciare Pt_1
l'accaduto alle autorità, si inserisce peraltro in un contesto nel quale, a breve distanza di tempo (circa quaranta giorni dopo), si è comportata in maniera analoga Persona_1 nei riguardi di un altro ragazzo, contattando la fidanzata di Persona_4 quest'ultimo su whatsapp per rivelarle di aver avuto plurimi rapporti sessuali (sia pure consenzienti) con lui proprio nella stessa estate e in un box del medesimo maneggio. Tale circostanza è stata fin da subito ritenuta inverosimile dalla fidanzata di in quanto Per_4 quest'ultimo, a suo dire, non poteva trovarsi in quel luogo nell'orario indicato dalla
(circa le tre del pomeriggio;
anche ha confermato, del CP_2 Persona_4 resto, che in quel periodo lavorava presso la con turno dalle 6:30 alle 17:30 con CP_4 brevissima pause pranzo), ed inoltre non li avrebbe mai lasciati da soli al CP_3 maneggio (perché “il maneggio non rimane mai deserto”: v le sommarie informazioni rede da fidanzata di che induce a ritenere poco credibile anche Persona_5 Per_4
l'affermazione della secondo cui al momento della violenza perpetrata ai suoi CP_2 danni dal che sarebbe peraltro durata quasi mezz'ora, al maneggio non ci sarebbe Pt_1 stato nessuno).
11. L'insieme dei suddetti elementi indiziari, unitamente alla mancanza di qualsivoglia elemento a supporto dell'accusa rivolta al induce a ritenere sufficientemente Pt_1 provata l'assenza di quest'ultimo sul luogo della presunta violenza, e, conseguentemente, per ciò solo, la consapevolezza della di accusare falsamente il i un reato CP_2 Pt_1 da lui mai commesso, non avendo la difesa degli odierni convenuti fornito (e supportato con idonei risconti probatori) spiegazioni alternative in base alle quali la giovane ragazza potrebbe aver immaginato o ricordato, in buona fede, un episodio in realtà mai accaduto.
12. Quanto, poi, alla sussistenza della responsabilità ex art. 2048 c.c. degli odierni convenuti per il fatto illecito commesso dalla figlia (all'epoca) minorenne non emancipata, premesso che non rileva in senso contrario all'affermazione di tale responsabilità il fatto che l'illecito sia stato compiuto in un momento in cui la minore era lontana dalla sfera di controllo dei genitori
(v. in tal senso Cass. 22541/2019), va richiamato il consolidato principio in base al quale la responsabilità dei genitori ai sensi dell'art. 2048 c.c. configura una forma di responsabilità diretta per fatto (anche) proprio – in particolare, per non avere, con idoneo comportamento, educativo e di sorveglianza, impedito il fatto dannoso – che concorre con quella del minore, e la norma configura un'ipotesi di colpa presunta con inversione dell'onere della prova a carico del responsabile, prevedendo che i genitori sono liberati dalla responsabilità soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto (v. ex multis Trib. Bari 17 gennaio 2024, in cui si sottolinea che “la responsabilità dei genitori per il fatto illecito del figlio minore è presunta
e deriva direttamente dal presunto difetto di vigilanza (culpa in vigilando) e dalla supposta violazione del precetto di cui all'art. 147 c.c. (culpa in educando)”). Ciò comporta che i genitori, ai fini della prova liberatoria, debbano dimostrare di aver impartito al figlio un'educazione normalmente sufficiente ad impostare una corretta vita di relazione, non assumendo alcun rilievo la prova di circostanze idonee ad escludere l'obbligo di vigilare sul minore, dal momento che tale obbligo può coesistere con quello educativo, mentre il danneggiato non è tenuto a dimostrare la colpa dei genitori del danneggiante o a provare che il danno subito a causa del minore sia dipendente da una scarsa educazione impartita dai genitori o di una violazione del dovere di vigilanza (v. ancora Trib. Bari 17 gennaio 2024).
Nel caso in esame, i convenuti non hanno assolto il suddetto onere probatorio, limitandosi ad affermare che sarebbe stata “una ragazza già al tempo seria e responsabile”, senza Per_1 dedurre e dimostrare di aver posto in essere una costante opera educativa per consentire alla figlia di sviluppare una personalità equilibrata, consapevole della relazionalità della propria esistenza e della protezione della propria e altrui persona da ogni accadimento consapevolmente illecito, e senza neppure allegare il carattere di eccezionalità e imprevedibilità della condotta della ragazza tale da non poter essere impedita da un'educazione adeguata all'ambiente, all'età, alle abitudini e al carattere della minore (v. sempre Trib. Bari 17 gennaio 2024, nonché Trib. Savona 22 gennaio 2018 e Trib. Bari 15 settembre 2016).
13. Per quel che concerne i danni patrimoniali conseguenti all'illecito oggetto di causa, può riconoscersi all'attore l'importo di € 8.201,29, pari agli esborsi sopportati per la difesa nei procedimenti penali originati dalla falsa accusa mossa dalla nei suoi confronti e CP_2 nei connessi procedimenti amministrativi per la revoca del porto d'armi (esborsi sostanzialmente in linea con i parametri tabellari applicabili ratione temporis), ivi incluso quello di € 2.000,01 inizialmente sostenuto dai suoi genitori con successiva restituzione agli stessi da parte del v. in tal senso le convergenti deposizioni rese dai due genitori Pt_1 dell'attore all'udienza del 02/10/2024, la cui attendibilità non è esclusa in sé dal rapporto di parentela dei predetti testimoni con l'attore, in difetto di altri elementi che ne inficino la credibilità: v. ex multis Cass. 2295/2021).
14. Quanto invece al danno morale subito dall'attore, da ritenersi provato in relazione alla sofferenza presumibilmente patita per la tipologia del fatto falsamente a lui ascritto (e narrato dall'accusatrice anche alla sua fidanzata) e per l'assoggettamento ad un procedimento penale
(sulla possibilità di provare il danno morale da reato anche attraverso presunzioni semplici, v. ex multis Cass. 11779/2021), tale danno va necessariamente liquidato in via equitativa e parametrato, da un lato, alla notevolissima gravità dell'accusa, e, dall'altro, alla breve durata del procedimento penale e alla limitata risonanza che la vicenda risulta aver avuto, dovendo presumersi – in mancanza di allegazioni e prove contrarie – che la conoscenza della stessa sia rimasta nell'ambito di una ristretta cerchia di amici e parenti (si veda, quanto ai parametri per la liquidazione equitativa del danno da calunnia, Cass. 9618/2013), ragion per cui, sulla base dei predetti parametri, appare equa la liquidazione di tale danno (all'attualità) nell'importo di
€ 12.000,00.
15. In definitiva, per tutti i motivi sopra esposti, i convenuti devono essere condannati in solido al pagamento in favore dell'attore delle seguenti somme: a) € 8.201,29, oltre interessi legali dalle date dei singoli esborsi (come risultanti dai bonifici di cui al doc. 22 di parte attrice) sino al saldo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale;
b) € 12.000,00 oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.
16. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono quindi liquidate a carico dei convenuti, in solido tra loro ai sensi dell'art. 97 c.p.c. (in ragione della comunanza di interessi sottesa alla solidarietà passiva nell'obbligazione risarcitoria: v. Cass.
15790/2021, Cass. 9876/2018, Cass. 20916/2016, Cass. 16056/2015, Cass. 27562/2011 e
Cass. 17281/2011), come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M. 147/2022), in base al valore (scaglione da €
5.200,01 ad € 26.000,00), alla natura e alla complessità (media) della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti di e Parte_1 E_
, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede: Controparte_2
a) accertata e dichiarata la responsabilità dei convenuti ai sensi dell'art. 2048 c.c. per l'illecito oggetto di causa, condanna e E_ CP_2
in solido, al pagamento in favore di delle seguenti
[...] Parte_1 somme: 1) € 8.201,29, oltre interessi legali dalle date dei singoli esborsi sino al saldo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale;
2) € 12.000,00 oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
b) condanna e , in solido, alla E_ Controparte_2 rifusione in favore di elle spese processuali, che liquida in € 5.491,00 Parte_1
(di cui € 414,00 per l'attivazione della procedura di negoziazione assistita, € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, ed € 1.701,00 per la fase decisionale), oltre spese forfettarie (15%), CPA e
IVA se dovuta, nonché in € 361,48 per spese vive (C.U., marca da bollo e spese di notifica e per citazione testimoni).
Terni, 03/06/2025
Il giudice
(dott. Alessandro Nastri)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Alessandro Nastri, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2180 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Gian Parte_1 C.F._1
Franco Puppola ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Terni, Viale Aleardo
Aleardi n. 10/A, giusta procura in calce all'atto di citazione
- attore
E
(C.F. e E_ C.F._2 CP_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Francesca
[...] C.F._3
Carcascio ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Terni, Largo Ottaviani n. 1, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuti
Oggetto: danno da reato
Conclusioni delle parti:
- L'avv. Gian Franco Puppola, per l'attore: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, accertare il fatto illecito descritto nell'atto introduttivo del giudizio e provato in corso di causa, nonché accertare la responsabilità di E_ quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla Controparte_2 minore e condannare detti convenuti al risarcimento di Persona_1 tutti i danni materiali e morali subiti dall'attore e provati nel corso del giudizio, che si quantificano in € 25.000,00, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi dalla data del fatto al saldo effettivo, o a quella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e compensi”.
- L'avv. Francesca Carcascio, per i convenuti: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, adversis reiectis, respingere la domanda attorea, perché infondata in punto di fatto e di diritto, e comunque non provata. Con vittoria di spese e competenze legali. Con espressa riserva di agire in separato giudizio per la tutela dei danni tutti patiti da
e dagli odierni attori a causa della narrata vicenda”. Persona_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 31/10/2023, conveniva in giudizio Parte_1
, invocando la responsabilità di E_ Controparte_2 questi ultimi, ai sensi dell'art. 2048 c.c., per i danni subiti in conseguenza del reato di calunnia commesso dalla loro figlia (all'epoca) minorenne L'attore, premesso Persona_1 che quest'ultima lo aveva denunciato per il reato di violenza sessuale aggravata, e che il procedimento penale instaurato dalla Procura della Repubblica di Terni a seguito della suddetta denuncia si era concluso – stante l'acclarata falsità delle accuse – con l'archiviazione
(non opposta dalla persona offesa), deduceva che, ad onta dell'archiviazione disposta dalla
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Perugia, vi erano tutti gli elementi oggettivi e soggettivi del reato di calunnia, e chiedeva la condanna dei convenuti al risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza di tale reato, quantificati nel complessivo importo di € 25.000,00 (di cui € 10.000,00 per i costi di difesa nel procedimento penale e nei conseguenti procedimenti amministrativi per la revoca del porto d'armi, ed € 15.000,00 per il danno morale correlato alla sofferenza patita per l'ingiusta accusa) oltre rivalutazione e interessi legali sino al saldo.
e si costituivano con comparsa E_ Controparte_2 depositata in data 17/01/2024, contestando l'avversa ricostruzione dei fatti, e sostenendo che l'archiviazione del procedimento contro il isposta in sede penale era stata il frutto Pt_1 di un'erronea interpretazione degli elementi probatori raccolti. I convenuti evidenziavano che la suddetta archiviazione era stata chiesta e ottenuta ai sensi dell'art. 125 disp. att. c.p.p.., circostanza giustamente valorizzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i
Minorenni di Perugia ai fini dell'archiviazione del procedimento per calunnia nei confronti della e sostenevano che, in ogni caso, non vi era l'elemento soggettivo del CP_2 reato di calunnia, non vi era prova dell'effettiva esistenza ed entità dei danni dedotti dall'attore e non sussistevano i presupposti per l'affermazione della responsabilità dei genitori ex art. 2048 c.c., concludendo quindi per l'integrale rigetto dell'avversa domanda.
A seguito delle verifiche preliminari ex art. 171-bis c.p.c., del deposito delle memorie di cui all'art. 171-ter c.p.c. e della susseguente istruttoria, consistita nell'assunzione di prove testimoniali, veniva fissata udienza di rimessione della causa in decisione con termini ex art. 189, co. 1, c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
All'esito della successiva udienza del 21/05/2025 – sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – lo scrivente giudice (con provvedimento del 22/05/2025), preso atto delle conclusioni precisate dalle parti costituite, tratteneva la causa in decisione.
1. La domanda attorea è fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito illustrati.
2. Come noto, la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio (o la proposizione della querela in relazione ad un fatto perseguibile a querela di parte) non è di per sé fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante o del querelante, ai sensi dell'art. 2043 c.c., anche in caso di proscioglimento o assoluzione dell'imputato, se non quando la denuncia o la querela possano considerarsi ex ante calunniose. Al di fuori di tale ipotesi, infatti, l'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante, togliendole ogni efficacia causale, e così interrompendo ogni nesso causale tra tale iniziativa ed il danno eventualmente subito dal denunciato. Ne consegue che spetta all'attore, che in sede civile chieda il risarcimento dei danni assumendo che la denuncia era calunniosa, dimostrare la sussistenza dell'elemento oggettivo e dell'elemento soggettivo del reato di calunnia, ossia della falsità dell'accusa e della consapevolezza dell'innocenza dell'accusato al momento della denuncia (v. ex multis Cass. 24477/2020, Cass. 30988/2018,
Cass. 11898/2016 e Cass. 6790/2016).
3. Nel caso in esame, va anzitutto evidenziato che l'archiviazione in sede penale – non essendo equiparabile ad una sentenza definitiva di assoluzione per insussistenza del fatto o per non averlo l'imputato commesso – non determina alcun vincolo per il giudice civile, il quale, nel giudizio risarcitorio, è tenuto a compiere un'autonoma valutazione del fatto e (ai fini della risarcibilità del danno non patrimoniale) della sua astratta previsione come reato (v. in tal senso Cass. 375/2025 e Cass. 25438/2023, nonché, con specifico riferimento all'accertamento incidentale del reato di calunnia, Cass. 27013/2024), pur dovendo tener conto degli elementi contenuti nel decreto di archiviazione che siano potenzialmente rilevanti ai fini della propria decisione (v. Cass. 4472/2021 e Cass. 9834/02). Né la suddetta autonoma valutazione può ritenersi preclusa, evidentemente, in ragione del fatto che l'archiviazione del procedimento nei confronti del non sia avvenuta per l'accertata insussistenza del Pt_1 reato ma solo per l'inidoneità degli elementi acquisiti a sostenere l'accusa in giudizio, ai sensi dell'art. 125 disp. att. c.p.p. (si vedano, in casi analoghi a quello qui in esame, Trib. Monza 22 marzo 2023, App. Napoli 6 giugno 2018, e Trib. Genova 11 marzo 2016).
4. Ciò premesso, l'istruttoria orale e documentale espletata consente di ritenere adeguatamente provati sia l'innocenza del rispetto alle accuse mosse nei suoi Pt_1 confronti da sia la consapevolezza di tale innocenza da parte di Persona_1 quest'ultima al momento della denuncia, sicché la condotta di risulta Persona_1 astrattamente riconducibile al reato di calunnia in presenza dei relativi elementi costitutivi di natura oggettiva e soggettiva.
5. In tal senso depone, anzitutto, la documentazione prodotta dall'attore (tabella dei turni lavorativi, fotografie e scontrino) in merito ai suoi spostamenti nel lasso temporale (peraltro molto vago: “tra il 20 e il 25.07.2021 durante le ore mattutine e comunque prima di pranzo”) in cui la ha collocato l'evento denunciato, documentazione confermata e integrata CP_2 anche dalle deposizioni rese in proposito da tutti i testi escussi nel presente giudizio, in virtù della quale deve ritenersi altamente improbabile la presenza sul posto del Pt_1
6. La non veridicità del racconto della persona offesa emerge anche dalla sua premessa secondo cui, al momento dell'aggressione sessuale, si sarebbe trovata all'interno del box in cui era il pony in uso al per sellare tale cavallo su richiesta di la Pt_1 CP_3 quale tuttavia, sia dinanzi ai Carabinieri di Narni in sede di sommarie informazioni, sia nel rendere testimonianza nel presente giudizio, ha categoricamente smentito tale circostanza, ribadendo che, nelle due o tre occasioni in cui nel 2020 si recò presso maneggio allora denominato “Podere Clementino”, il ellò da solo il pony. Del resto, anche gli altri Pt_1 testimoni escussi hanno confermato che l'odierno attore non si fa mai preparare i cavalli da un'altra persona (v. in particolare la deposizione resa sul punto dalla fidanzata dell'attore, la quale, già in sede di sommarie informazioni dinanzi ai Carabinieri, aveva precisato che “ Pt_1
è molto geloso di questa fase di preparazione e la ritiene quasi come rito personale nonché non si fida della sellatura altrui”; v. altresì le dichiarazioni del testimone Testimone_1 proprietario del pony, il quale ha ribadito che ella sempre i propri cavalli Parte_1 personalmente).
7. ha inoltre smentito di aver chiesto alla pochi giorni dopo CP_3 CP_2
l'accaduto, se il rapporto sessuale con osse stato consenziente. Pt_1
8. Nella denuncia, poi, la ha riferito di aver confidato l'accaduto al proprio CP_2 fidanzato nel marzo 2021, quando, “credibilmente a seguito di rivelazione Persona_2 da parte del ”, il le avrebbe chiesto se aveva avuto un rapporto Parte_1 Per_2 sessuale completo con il Escusso a sommarie informazioni dai Carabinieri di Pt_1
Narni, ha invece fornito una versione completamente diversa circa i tempi Persona_2
e le modalità in cui gli gli ha rivelato la presunta violenza sessuale da Persona_1 parte del ha infatti riferito che nel dicembre 2020 aveva Pt_1 Persona_2 constatato che il aveva visualizzato una foto sul profilo instagram di Pt_1 Per_1 facendo una battuta con lei su tale circostanza, e che aveva subito cambiato umore, Per_1 rivelandogli poi circa un'ora dopo, al telefono, che il 'aveva violentata nel luglio Pt_1
2020. Tale evidente discrasia costituisce una conferma dell'inattendibilità della ragazza, peraltro ulteriormente confermata anche da altri elementi.
9. Nonostante il suo fidanzato le avesse fin da subito consigliato di denunciare l'accaduto,
nella denuncia, ha raccontato di aver riflettuto qualche settimana e di Persona_1 aver poi riferito il tutto ai propri genitori (i quali le avrebbero “lasciato la scelta di decidere liberamente se denunciare il fatto o meno”), per poi decidere di sporgere denuncia dopo aver incontrato il resso un agriturismo in Narni il 18/08/2021 o il 19/08/2021 ed aver
Pt_1 provato paura alla vista di quest'ultimo, il quale non l'avrebbe degnata di uno sguardo (ma il padre di ai Carabinieri, ha riferito che quella sera raccontò a lui e a sua Per_1 Per_1 moglie che il 'avrebbe “fissata più di una volta”). Non ha raccontato, però, di aver
Pt_1 contattato su whatsapp il 01/07/2021 la fidanzata del per rivelarle
Pt_1 Persona_3 che lui circa un anno prima l'avrebbe “toccata e altro” senza il suo consenso, aggiungendo peraltro particolari – come quello secondo cui il arebbe giunto al maneggio con
Pt_1 una lancia verde – ritenuti sin da subito inverosimili dalla (la quale ha poi riferito ai Per_3
Carabinieri che il suo fidanzato non ha mai posseduto una lancia verde e comunque non è mai andato in giro con le lance del suo terziere, di altro colore e utilizzate solo per le prove della e in occasione di quest'ultima: v. a conferma di tale circostanza anche le Parte_2 deposizioni rese nel presente giudizio dai testimoni e Testimone_2 Testimone_1 CP_3
.
[...]
10. Tale condotta, ossia quella di contattare la fidanzata del anziché denunciare Pt_1
l'accaduto alle autorità, si inserisce peraltro in un contesto nel quale, a breve distanza di tempo (circa quaranta giorni dopo), si è comportata in maniera analoga Persona_1 nei riguardi di un altro ragazzo, contattando la fidanzata di Persona_4 quest'ultimo su whatsapp per rivelarle di aver avuto plurimi rapporti sessuali (sia pure consenzienti) con lui proprio nella stessa estate e in un box del medesimo maneggio. Tale circostanza è stata fin da subito ritenuta inverosimile dalla fidanzata di in quanto Per_4 quest'ultimo, a suo dire, non poteva trovarsi in quel luogo nell'orario indicato dalla
(circa le tre del pomeriggio;
anche ha confermato, del CP_2 Persona_4 resto, che in quel periodo lavorava presso la con turno dalle 6:30 alle 17:30 con CP_4 brevissima pause pranzo), ed inoltre non li avrebbe mai lasciati da soli al CP_3 maneggio (perché “il maneggio non rimane mai deserto”: v le sommarie informazioni rede da fidanzata di che induce a ritenere poco credibile anche Persona_5 Per_4
l'affermazione della secondo cui al momento della violenza perpetrata ai suoi CP_2 danni dal che sarebbe peraltro durata quasi mezz'ora, al maneggio non ci sarebbe Pt_1 stato nessuno).
11. L'insieme dei suddetti elementi indiziari, unitamente alla mancanza di qualsivoglia elemento a supporto dell'accusa rivolta al induce a ritenere sufficientemente Pt_1 provata l'assenza di quest'ultimo sul luogo della presunta violenza, e, conseguentemente, per ciò solo, la consapevolezza della di accusare falsamente il i un reato CP_2 Pt_1 da lui mai commesso, non avendo la difesa degli odierni convenuti fornito (e supportato con idonei risconti probatori) spiegazioni alternative in base alle quali la giovane ragazza potrebbe aver immaginato o ricordato, in buona fede, un episodio in realtà mai accaduto.
12. Quanto, poi, alla sussistenza della responsabilità ex art. 2048 c.c. degli odierni convenuti per il fatto illecito commesso dalla figlia (all'epoca) minorenne non emancipata, premesso che non rileva in senso contrario all'affermazione di tale responsabilità il fatto che l'illecito sia stato compiuto in un momento in cui la minore era lontana dalla sfera di controllo dei genitori
(v. in tal senso Cass. 22541/2019), va richiamato il consolidato principio in base al quale la responsabilità dei genitori ai sensi dell'art. 2048 c.c. configura una forma di responsabilità diretta per fatto (anche) proprio – in particolare, per non avere, con idoneo comportamento, educativo e di sorveglianza, impedito il fatto dannoso – che concorre con quella del minore, e la norma configura un'ipotesi di colpa presunta con inversione dell'onere della prova a carico del responsabile, prevedendo che i genitori sono liberati dalla responsabilità soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto (v. ex multis Trib. Bari 17 gennaio 2024, in cui si sottolinea che “la responsabilità dei genitori per il fatto illecito del figlio minore è presunta
e deriva direttamente dal presunto difetto di vigilanza (culpa in vigilando) e dalla supposta violazione del precetto di cui all'art. 147 c.c. (culpa in educando)”). Ciò comporta che i genitori, ai fini della prova liberatoria, debbano dimostrare di aver impartito al figlio un'educazione normalmente sufficiente ad impostare una corretta vita di relazione, non assumendo alcun rilievo la prova di circostanze idonee ad escludere l'obbligo di vigilare sul minore, dal momento che tale obbligo può coesistere con quello educativo, mentre il danneggiato non è tenuto a dimostrare la colpa dei genitori del danneggiante o a provare che il danno subito a causa del minore sia dipendente da una scarsa educazione impartita dai genitori o di una violazione del dovere di vigilanza (v. ancora Trib. Bari 17 gennaio 2024).
Nel caso in esame, i convenuti non hanno assolto il suddetto onere probatorio, limitandosi ad affermare che sarebbe stata “una ragazza già al tempo seria e responsabile”, senza Per_1 dedurre e dimostrare di aver posto in essere una costante opera educativa per consentire alla figlia di sviluppare una personalità equilibrata, consapevole della relazionalità della propria esistenza e della protezione della propria e altrui persona da ogni accadimento consapevolmente illecito, e senza neppure allegare il carattere di eccezionalità e imprevedibilità della condotta della ragazza tale da non poter essere impedita da un'educazione adeguata all'ambiente, all'età, alle abitudini e al carattere della minore (v. sempre Trib. Bari 17 gennaio 2024, nonché Trib. Savona 22 gennaio 2018 e Trib. Bari 15 settembre 2016).
13. Per quel che concerne i danni patrimoniali conseguenti all'illecito oggetto di causa, può riconoscersi all'attore l'importo di € 8.201,29, pari agli esborsi sopportati per la difesa nei procedimenti penali originati dalla falsa accusa mossa dalla nei suoi confronti e CP_2 nei connessi procedimenti amministrativi per la revoca del porto d'armi (esborsi sostanzialmente in linea con i parametri tabellari applicabili ratione temporis), ivi incluso quello di € 2.000,01 inizialmente sostenuto dai suoi genitori con successiva restituzione agli stessi da parte del v. in tal senso le convergenti deposizioni rese dai due genitori Pt_1 dell'attore all'udienza del 02/10/2024, la cui attendibilità non è esclusa in sé dal rapporto di parentela dei predetti testimoni con l'attore, in difetto di altri elementi che ne inficino la credibilità: v. ex multis Cass. 2295/2021).
14. Quanto invece al danno morale subito dall'attore, da ritenersi provato in relazione alla sofferenza presumibilmente patita per la tipologia del fatto falsamente a lui ascritto (e narrato dall'accusatrice anche alla sua fidanzata) e per l'assoggettamento ad un procedimento penale
(sulla possibilità di provare il danno morale da reato anche attraverso presunzioni semplici, v. ex multis Cass. 11779/2021), tale danno va necessariamente liquidato in via equitativa e parametrato, da un lato, alla notevolissima gravità dell'accusa, e, dall'altro, alla breve durata del procedimento penale e alla limitata risonanza che la vicenda risulta aver avuto, dovendo presumersi – in mancanza di allegazioni e prove contrarie – che la conoscenza della stessa sia rimasta nell'ambito di una ristretta cerchia di amici e parenti (si veda, quanto ai parametri per la liquidazione equitativa del danno da calunnia, Cass. 9618/2013), ragion per cui, sulla base dei predetti parametri, appare equa la liquidazione di tale danno (all'attualità) nell'importo di
€ 12.000,00.
15. In definitiva, per tutti i motivi sopra esposti, i convenuti devono essere condannati in solido al pagamento in favore dell'attore delle seguenti somme: a) € 8.201,29, oltre interessi legali dalle date dei singoli esborsi (come risultanti dai bonifici di cui al doc. 22 di parte attrice) sino al saldo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale;
b) € 12.000,00 oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.
16. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono quindi liquidate a carico dei convenuti, in solido tra loro ai sensi dell'art. 97 c.p.c. (in ragione della comunanza di interessi sottesa alla solidarietà passiva nell'obbligazione risarcitoria: v. Cass.
15790/2021, Cass. 9876/2018, Cass. 20916/2016, Cass. 16056/2015, Cass. 27562/2011 e
Cass. 17281/2011), come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M. 147/2022), in base al valore (scaglione da €
5.200,01 ad € 26.000,00), alla natura e alla complessità (media) della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti di e Parte_1 E_
, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede: Controparte_2
a) accertata e dichiarata la responsabilità dei convenuti ai sensi dell'art. 2048 c.c. per l'illecito oggetto di causa, condanna e E_ CP_2
in solido, al pagamento in favore di delle seguenti
[...] Parte_1 somme: 1) € 8.201,29, oltre interessi legali dalle date dei singoli esborsi sino al saldo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale;
2) € 12.000,00 oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
b) condanna e , in solido, alla E_ Controparte_2 rifusione in favore di elle spese processuali, che liquida in € 5.491,00 Parte_1
(di cui € 414,00 per l'attivazione della procedura di negoziazione assistita, € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, ed € 1.701,00 per la fase decisionale), oltre spese forfettarie (15%), CPA e
IVA se dovuta, nonché in € 361,48 per spese vive (C.U., marca da bollo e spese di notifica e per citazione testimoni).
Terni, 03/06/2025
Il giudice
(dott. Alessandro Nastri)