Ordinanza cautelare 6 novembre 2024
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 13/06/2025, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 00546/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00449/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 449 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Carla Pennetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Perugia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, domiciliataria ex lege in Perugia, via degli Offici, 14;
per l'annullamento
del provvedimento del 04.07.2024, con cui la Prefettura di Perugia ha rigettato l’istanza di permesso di soggiorno per attesa occupazione presentata dal ricorrente in data 28.5.2024;
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2025 la dott.ssa Elena Daniele e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha impugnato il diniego di permesso di soggiorno in attesa di occupazione emesso dalla Prefettura di Perugia il 4 luglio del 2024 sul presupposto dell’intervenuta revoca del nulla osta già rilasciato, per mancanza dei prescritti requisiti reddituali in capo al datore di lavoro. Segnatamente l’impugnativa ha censurato l’inesistenza di validi presupposti a sostegno della revoca del nulla osta, dato che la perdita del posto di lavoro o comunque la mancata stipula del contratto di lavoro per fatto non imputabile al lavoratore non potrebbe costituire causa di diniego del permesso di soggiorno in attesa di occupazione.
2. Si è costituito per resistere in giudizio il Ministero dell’Interno, il quale ha segnalato che un contratto di lavoro efficace non è mai stato stipulato dal ricorrente, dato che il datore di lavoro, in presenza di sette dipendenti già regolarmente assunti, non aveva la capacità economica per assumere anche il ricorrente, e dunque il nulla osta inizialmente rilasciato, una volta accertata tale circostanza, è stato revocato.
3. Con ordinanza n. 73 del 6 novembre 2024 questo Tribunale ha sospeso il provvedimento impugnato nelle more della trattazione in pubblica udienza, trattandosi di atto idoneo a produrre effetti irreversibili per il ricorrente.
4. Nelle more del procedimento il Ministero dell’Interno ha depositato l’annullamento d’ufficio del provvedimento di revoca datato 19 dicembre 2024; con successiva nota del 31 gennaio 2025 lo Sportello Unico per l’Immigrazione ha rilasciato il nulla osta per la concessione del permesso di soggiorno per attesa occupazione.
5. Il ricorrente con note difensive del 2 aprile 2025 ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere con condanna alle spese dell’Amministrazione; il Ministero ha concordato sull’esito processuale chiedendo però la compensazione delle spese di lite.
6. Alla pubblica udienza del 29 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. In considerazione dell’avvenuto rilascio del nulla osta prodromico alla concessione del permesso di soggiorno per attesa occupazione, non residua al Collegio che dichiarare cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, co. 5, cod. proc. amm., attesa la piena soddisfazione dell’interesse pretensivo avuto di mira dal ricorrente.
8. Le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pierfrancesco Ungari, Presidente
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
Elena Daniele, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Elena Daniele | Pierfrancesco Ungari |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.