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Sentenza 2 febbraio 2025
Sentenza 2 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 02/02/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel. dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1566 EL ruolo generale per gli affari contenziosi ELl'anno 2024, in punto di: “azione per la dichiarazione giudiziale di paternità” promossa da nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 ivi residente in [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Enrico Cornelio, Claudia
Cornelio, Carlo Enrico Cornelio e Livia Cornelio, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori sito in Mestre (VE), via Vespucci n. 39, come procura rilasciata in calce all'atto di citazione
Attore nei confronti di
AVV. DAVIDE PICCO, domiciliato in Schio, Via Btg. Val Leogra 40 (C.F.:
, quale curatore speciale EL sig. , nato a [...] C.F._2 Persona_1 EL CE l'11.11.1910 ed ivi deceduto il 25.1.1992, giusta nomina emessa dal Giudice
Tutelare di Vicenza il 19.12.23, ai sensi ELl'art. 276 comma 1 c.c.
1 Convenuto
con l'intervento di nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Dal Zotto n. 12/6, c.f. , , nato a [...] C.F._3 Controparte_2
CE (VI) il 3.03.1951 e residente a [...], c.f.
nata a [...] il C.F._4 Controparte_3
30.10.1956 ed ivi residente in [...], c.f. , tutti C.F._5 rappresentati e difesi dall'avv. Federico Casa EL Foro di Vicenza, come da rispettivi mandati alle liti allegati alla comparsa di costituzione in intervento ex artt. 276 c.c. e 105 cpc
Terzi intervenuti nonché con l'intervento EL
PUBBLICO MINISTERO, in persona EL Procuratore ELla Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza
Conclusioni ELle parti
CONCLUSIONI DI Parte_1
“In via istruttoria: disporsi consulenza tecnica medico legale a indirizzo genetico per accertare, previa esumazione dei resti di e confronto degli stessi con campione biologico Persona_1 ELl'attore, che il signor è figlio naturale di , nato a [...]_1 Persona_1
CE (VI) l'11.11.1910 e deceduto il 25.1.1992.
Nel merito, conseguentemente accertare il rapporto di filiazione tra lo e l'attore. PE
Spese secondo soccombenza”.
CONCLUSIONI DEL CURATORE SPECIALE DEL SIG. Persona_1
“Premessi gli accertamenti e le declaratorie EL caso, pronunciarsi l'improcedibilità e
l'inammissibilità ELl'azione e ELle domande attoree in forza EL giudicato formatosi con la
2 sentenza n. n. 441/2000 EL 23.3.2000, con riserva di chiedere la liquidazione dei compensi a titolo di patrocinio a spese ELlo Stato al termine EL procedimento”.
CONCLUSIONI DI , , Controparte_1 Controparte_2 P_
[...]
“In via preliminare
1) Accertato che in ordine al rapporto di filiazione asseritamente intercorrente tra PE
e intervenivano le sentenze n. 441/2000 Sent. EL Tribunale di Vicenza,
[...] Parte_1
n. 1332/2002 Sent. ELla Corte d'Appello di Venezia e n. 23800/2006 ELla Corte di Cassazione, oggi passate in giudicato, dichiararsi l'inammissibilità ELl'azione avversaria per le ragioni di cui in narrativa e, in ogni caso, perché tendente a provocare un nuovo accertamento su un fatto già accertato con efficacia di giudicato.
2) Rigettarsi, siccome infondate in fatto ed in diritto per le ragioni di cui in narrativa le domande attoree.
In ogni caso
3) Con vittoria di spese e compensi professionali”.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO
“Il PM conclude per l'inammissibilità ELla domanda per esistenza di giudicato”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con azione promossa ai sensi ELl'art. 274 c.c., premettendo di essere Parte_1 nato dalla relazione sentimentale intrattenuta dalla propria madre con il sig. Controparte_4
nel periodo dal 1942 al 1946, chiedeva al Tribunale adito che, previo Persona_1 accertamento a mezzo di perizia medico-legale ad indirizzo genetico, venisse dichiarato giudizialmente che , deceduto in data 25.01.1992, era il suo padre Persona_1 biologico.
3 Nel proprio atto introduttivo l'attore precisava di aver preventivamente avanzato istanza ex art. 276 c.c. per la nomina di un curatore speciale EL padre premorto, in quanto l'unica erede testamentaria ELlo stesso, ovvero la moglie sig.ra , era Persona_2 deceduta in data 14.03.2000.
Veniva, quindi, evocato in giudizio l'avv. DAVIDE PICCO, quale curatore speciale di PE
, giusto decreto di nomina EL 16.01.2024.
[...]
Con comparsa depositata in data 23.05.2024, il curatore speciale si costituiva in giudizio, rappresentando di aver appreso, dalle sue ricerche, che già in passato si Parte_1 era attivato giudizialmente per far accertare il suo rapporto di filiazione naturale con il sig.
; pertanto, rilevando la necessità di verificare se sulla domanda attorea si Persona_1 fosse formato il giudicato, chiedeva di disporsi l'acquisizione degli atti EL procedimento n.
1840/1993 R.G., definito con sentenza n. 441/2000 EL 23.03.2000 (pubblicata il
23.06.2000), con la quale il Tribunale di Vicenza aveva rigettato la pretesa ELl'attore sulla base ELle prove testimoniali e ELle risultanze ELla c.t.u. medico-legale svolta in quel giudizio, nonché gli atti EL procedimento n. 2135/2000 R.G., definito con sentenza n.
1332/2002 EL 13.05.2002 (pubblicata il 4.09.2002), con la quale la Corte d'Appello di
Venezia aveva rigettato l'appello proposto da confermando la decisione Parte_1 di primo grado.
Con atto di intervento volontario spiegato in data 27.05.2024, ai sensi degli artt. 276 ultimo comma c.c. e 105 c.p.c., si costituivano , e Controparte_1 Controparte_2
chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità ELla domanda per Controparte_3 esistenza di giudicato e, nel merito, di rigettarla in quanto infondata.
Ad integrazione di quanto esposto dal curatore, gli intervenuti precisavano che sull'inesistenza EL rapporto di paternità tra e si era Parte_1 Persona_1 pronunciato il Tribunale di Vicenza con la sopra menzionata sentenza n. 441/2000, all'esito EL giudizio n. 1840/1993 R.G., introdotto dal primo nei confronti di PE
, moglie EL sig. ed unica erede universale ELlo stesso. Rilevavano che
[...] PE aveva impugnato tale decisione e il relativo giudizio, svolto in Parte_1 contraddittorio con e , nella loro qualità di Controparte_1 Controparte_5 eredi di nel frattempo deceduta, si era concluso con la sentenza n. Persona_2
4 1332/2002 ELla Corte d'Appello di Venezia, che aveva respinto l'impugnazione, escludendo la paternità tra l'appellante e . Evidenziavano che anche la sentenza di Persona_1 secondo grado era stata oggetto di gravame nell'ambito EL giudizio n. 24708/2003 R.G. avanti alla Suprema Corte di Cassazione, nel quale l'odierno attore era risultato, ancora una volta, soccombente, essendosi visto rigettare il suo ricorso, giusta sentenza n. 23800/2006.
Infine, facevano presente che, nell'anno 2007, aveva nuovamente adito la Parte_1
Corte d'Appello di Venezia, promuovendo un giudizio per revocazione ai sensi ELl'art. 395 n.
3 c.p.c. avverso la sentenza EL Tribunale di Vicenza n. 441/2000, iscritto al n. 3095/2007
R.G., definito con sentenza n. 117/2011 che aveva dichiarato l'improponibilità ELla domanda e condannato l'attore alla rifusione ELle spese di lite in favore di P_
e .
[...] Controparte_5
Sulla base di tali premesse, dunque, (già convenuto, quale erede Controparte_1 legittimo di , nei giudizi n. 2135/2000 R.G. avanti alla Corte Persona_2
d'Appello di Venezia, n. 24708/2003 R.G. avanti alla Corte di Cassazione e n. 3095/2007 R.G. avanti alla Corte d'Appello di Venezia), nonché e Controparte_2 P_
(quali eredi di , anche lui convenuto negli anzidetti
[...] Controparte_5 giudizi), allegavano di avere interesse ad intervenire nel processo al fine di far dichiarare l'inammissibilità ELl'azione intrapresa da siccome proposta in palese Parte_1 violazione EL divieto EL ne bis in idem e chiedendo, quindi, di non procedersi all'accertamento EL preteso rapporto di filiazione naturale tra l'attore e , Persona_1 in quanto già coperto dal giudicato in ordine all'esclusione ELla paternità e con la soccombenza EL sig. nche nella causa successivamente instaurata per revocazione. Pt_1
Con ordinanza EL 18.09.2024, resa a scioglimento ELla riserva assunta alla prima udienza, il
Giudice relatore, rilevato che l'azione promossa da in quanto volta ad Parte_1 ottenere una pronuncia di accertamento EL rapporto di filiazione tra l'attore e PE
, era stata erroneamente avanzata con citazione introduttiva di un giudizio
[...] ordinario, anziché con il rito unificato speciale di cui agli artt. 473 bis e segg. c.p.c. applicabile ai “procedimenti relativi allo stato ELle persone”, disponeva la conversione EL rito e fissava l'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c., autorizzando le parti al deposito ELle memorie di cui all'art. 473 bis 17 c.p.c.. A detta udienza, celebrata il 10.12.2024, le parti venivano invitate a
5 discutere oralmente la causa ai sensi ELl'art. 473 bis 22 ultimo comma c.c., limitatamente all'eccezione di giudicato. Esaurita la discussione, la causa era rimessa al Collegio per la decisione su tale unica questione, con trasmissione degli atti al P.M. che esprimeva il proprio parere in data 17.01.2025.
***
L'eccezione di inammissibilità ELla domanda per esistenza di giudicato è fondata e dev'essere accolta.
Prima di entrare nella disamina ELla questione occorre svolgere alcune puntualizzazioni sulla figura EL curatore speciale e dei soggetti legittimati ad intervenire in un giudizio, come quello in oggetto, in cui sia proposta domanda per la dichiarazione giudiziale di paternità, ai sensi degli artt. 274 e segg. c.c., nei confronti EL presunto genitore, già deceduto.
L'art. 276 c.c., nel testo novellato dalla Legge 10 dicembre 2012 n. 219, così recita: “La domanda per la dichiarazione di paternità o maternità deve essere proposta nei confronti EL presunto genitore o, in sua mancanza, nei confronti dei suoi eredi. In loro mancanza, la domanda deve essere proposta nei confronti di un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso.
Alla domanda può contraddire chiunque vi abbia interesse”.
Com'è noto, con l'intervento EL 2012, la norma in questione è stata riformulata sotto il profilo ELla legittimazione passiva rispetto alla domanda di accertamento ELla maternità o paternità, regolando il caso (in precedenza non previsto), in cui, morto il presunto genitore, siano venuti meno anche i suoi eredi, intendendosi con l'espressione “eredi” esclusivamente quelli diretti ed immediati (unici legittimati passivi) e non anche gli eredi degli eredi od altri soggetti comunque portatori di un interesse contrario all'accoglimento ELla domanda, ai quali è riconosciuta solo la facoltà di intervenire nel giudizio a tutela dei rispettivi interessi
(cfr., tra le più recenti, Cass. Civ. Sez. I ordinanza n. 34821 EL 13.12.2023 e Cass. Civ. Sez. I ordinanza n. 14615 EL 26.05.2021). Pertanto, nelle ipotesi di morte o di dichiarazione di morte presunta ELla persona di cui si chiede l'accertamento ELla qualità di genitore, il presunto figlio è tenuto, in mancanza di eredi diretti, a proporre l'azione nei confronti di un curatore speciale, nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso, che diviene parte necessaria EL giudizio stesso quale unico legittimato passivo, mentre non
6 è tenuto a citare anche gli eredi degli eredi, i quali, però, ove portatori di un interesse, patrimoniale o non patrimoniale, nella causa instaurata dal presunto figlio, possono avvalersi ELla facoltà loro riconosciuta dall'art. 276 ultimo comma c.c., svolgendo un intervento di tipo adesivo a sostegno ELla posizione ELl'una o ELl'altra parte.
Ciò premesso, è documentato che la domanda per la dichiarazione giudiziale di paternità, riproposta con l'instaurazione ELla presente causa, è già stata oggetto di accertamento in tre gradi di giudizio che si sono tutti conclusi con la reiezione ELla pretesa di
[...] risultato soccombente nel giudizio n. 1840/1993 R.G., definito con sentenza EL Pt_1
Tribunale di Vicenza n. 441/2000, pubblicata il 23.06.2000 (doc. 5 fascicolo intervenuti), nel giudizio n. 2135/2000 R.G., definito con sentenza ELla Corte d'Appello di Venezia n.
1332/2002, pubblicata il 4.09.2002 (doc. 6 fascicolo intervenuti), nel giudizio n.
24708/2003 R.G. avanti alla Corte di Cassazione, definito con sentenza n. 23800/2006, pubblicata l'8.11.2006 (doc. 7 fascicolo intervenuti).
E', quindi, stato accertato che , deceduto in data 25.01.1992, non è il Persona_1 padre biologico di e su detto accertamento si è formato il giudicato, non Parte_1 scalfito dalla successiva iniziativa giudiziaria EL il quale, impugnando per Pt_1 revocazione, ai sensi ELl'art. 395 n. 3 c.p.c., la sentenza EL Tribunale di Vicenza n.
441/2000, ha iscritto avanti alla Corte d'Appello il giudizio n. 3095/2007 R.G., conclusosi con la declaratoria di improponibilità ELla sua domanda, giusta sentenza collegiale n.
117/2011, pubblicata il 19.01.2011 (doc. 8 fascicolo intervenuti).
Nelle sue memorie difensive l'attore ha contestato l'eccezione di giudicato, deducendo che
“Nonostante che l'avv. Picco si qualifichi come “curatore speciale EL signor ”, Persona_1 egli non è il rappresentante EL medesimo che non è parte in causa, non verificandosi il fenomeno di sostituzione processuale ex art. 111 cpc. Si tratta di una figura che è portatrice di interessi di giustizia e non ha la tutela né la rappresentanza, che non sarebbe nemmeno pensabile EL defunto signor . L'avv. Picco deve solo garantire che esista un PE contraddittorio di cui il Tribunale si possa giovare nell'accertamento ELla paternità EL signor
La precedente sentenza non è idonea ad assumere autorità di cosa giudicata nella causa Pt_1 odierna. Infatti in questa controversia tra il signor e il curatore, il curatore stesso non è Pt_1 né erede, né un avente causa degli odierni intervenienti. Quindi ai sensi ELl'art. 2909 cc la
7 sentenza intervenuta tra gli odierni intervenienti e il signor prima ELl'entrata in vigore Pt_1 ELl'attuale testo ELl'art. 276 c.c. era inidonea ad assumere autorità di cosa giudicata nei confronti EL signor Non esiste nella presente causa soggetto nei cui confronti possa far Pt_1 stato la precedente sentenza, non essendo gli intervenienti portatore di interessi legittimanti all'azione”. Inoltre, ha insistito affinché si proceda all'accertamento nel merito EL suo stato di figlio EL sig. , evidenziando che “L'accertamento di paternità rientra tra i diritti PE fondamentali ELl'individuo tutelati dall'art. 8 ELla Convenzione Europea sui Diritti ELl'Uomo.
L'ordinamento italiano è subordinato a quello comunitario e deve conformarsi in “termini efficaci” nel non porre ostacoli a detto accertamento: gli ostacoli all'applicazione EL trattato, e le norme sul giudicato come nel caso EL decreto ingiuntivo non opposto considerato dalla sentenza ELle SS. UU. 9479 EL 6.4.2023, devono essere disapplicati ove contrastino con
l'applicazione EL Trattato e con il diritto fondamentale di accertamento ELla paternità EL cittadino”.
Tali argomentazioni non colgono nel segno e si appalesano manifestamente infondate.
In primo luogo, va osservato che tutte le cause instaurate da per la Parte_1 dichiarazione giudiziale di paternità nei confronti EL sig. si sono svolte Persona_1 in epoca antecedente alle modifiche apportate dalla L. 10 dicembre 2012 n. 219 all'art. 276
c.c., applicabile, nel testo riformulato dalla novella legislativa, ai giudizi pendenti alla data ELl'1.01.2013 (Cass.Civ. 19.09.2014 n. 19790; Cass.Civ. 13.12.2023 n. 34821). Si rappresenta che, al momento ELl'introduzione EL giudizio di primo grado, la nomina di un curatore speciale, oltre a non essere normativamente prevista, non era neppure necessaria, in quanto era ancora in vita , la quale, in base alle stesse allegazioni Persona_2 attoree, era l'erede universale EL marito , ragion per cui il si Persona_1 Pt_1 determinò a rivolgere la sua azione ex art. 274 c.c. proprio nei confronti EL coniuge superstite che si costituì in quel procedimento nella sua qualità di unica erede (diretta) EL presunto genitore deceduto. Essendo nel frattempo deceduta anche la sig.ra , i P_ successivi giudizi, sia d'appello che in cassazione, si svolsero nei confronti di P_
e , nella veste di eredi ELla parte originaria, secondo le
[...] Controparte_5 ordinarie regole processuali.
8 E', quindi, fuor dubbio che, in forza EL passaggio in giudicato ELla sentenza n. 441/2000 EL
Tribunale di Vicenza, conseguente alla soccombenza ELl'attore anche nei giudizi di gravame,
l'accertamento contenuto in tale decisione, relativo all'insussistenza EL rapporto di filiazione tra e , ha assunto il carattere ELla Parte_1 Persona_1 immodificabilità ed incontrovertibilità, facendo stato a tutti gli effetti tra le parti originarie, i loro eredi o aventi causa, ex art. 2909 cod.civ. (tali sono gli odierni intervenuti, P_
che partecipò ai giudizi di gravame quale erede legittimo di
[...] PE
, unitamente a , i cui eredi sono e
[...] Controparte_5 Controparte_2
). Controparte_3
Conseguentemente, la domanda oggi riproposta da dopo aver provocato Parte_1 la nomina di un curatore speciale sulla base EL novellato art. 276 c.c., va dichiarata inammissibile per violazione EL noto principio EL ne bis in idem, non essendo consentito all'attore di ottenere una nuova decisione sulla medesima questione già coperta da giudicato.
Invero, come già evidenziato, in base alla disciplina attuale, la preventiva nomina e partecipazione di un curatore speciale in un procedimento per la dichiarazione giudiziale di genitorialità va operata allorché si renda necessario accertare il diritto al riconoscimento ELlo status di figlio in mancanza EL presunto genitore, in quanto premorto, o degli eredi diretti di quest'ultimo.
Nel caso di specie, invece, l'attore, omettendo di allegare l'esistenza dei giudizi pregressi, ha chiesto ed ottenuto la nomina di un curatore speciale nonostante l'accertamento ELla sua pretesa fosse già stato compiuto, con esito a lui sfavorevole, nell'ambito di un giudizio svolto in contraddittorio con l'erede diretto di (la sig.ra Persona_1 PE
), definito con sentenza passata in giudicato, come tale pienamente vincolante
[...] tra le parti ed i loro eredi o futuri aventi causa (ex art. 2909 c.c.) e, comunque, avente efficacia “erga omnes” in quanto inerente allo “status” ELla persona, con conseguente sua opponibilità anche nei confronti di coloro che non abbiano partecipato al giudizio nel quale la sentenza è stata emessa. Infatti, come correttamente rilevato dagli eredi degli eredi EL sig.
, intervenuti nel presente procedimento, la sentenza EL Tribunale di Vicenza, PE nell'escludere che il sia il padre biologico ELl'odierno attore all'esito di Persona_1
9 un giudizio svolto con la partecipazione di tutti i contraddittori necessari, ha assunto autorità di cosa giudicata “erga omnes”, al pari di quanto avviene per le sentenze di accoglimento ELl'azione di disconoscimento ELla paternità (Cass.Civ. Sez. Un. 22.03.2023 n.
8268, Cass.Civ. Ord. 19956/2021, Cass. Civ. Ord. N. 27560/2021, Cass.Civ. Ord. 17392/2018,
Cass.Civ. 430/2012).
Appare, poi, evidente che il richiamo operato dal patrocinio attoreo alle pronunce ELla Corte
Europea dei Diritti ELl'Uomo (n. 8790 EL 6.12.2022) e ELle SS.UU. ELla Corte di Cassazione
(n. 9479 EL 6.04.2023), nelle quali viene fatta applicazione dei principi di effettività ELla tutela giurisdizionale e ELla ragionevole durata EL processo, deve ritenersi EL tutto inconferente rispetto alla fattispecie concreta, in cui l'effetto preclusivo rispetto all'accertamento ELla paternità naturale deriva da un giudicato già formatosi all'interno di un processo di cui era parte lo stesso al quale perciò non più consentito Parte_1 di riproporre la sua domanda, con il rischio EL determinarsi di un conflitto di giudicati
(sull'identica questione ELlo status di filiazione) che il divieto EL ne bis in idem mira ad evitare.
Peraltro, l'espediente utilizzato di ricorrere alla nomina di un curatore speciale per promuovere nuovamente l'azione ex art. 274 c.c., assumendo che il curatore nominato sarebbe privo di poteri di rappresentanza EL defunto e non assumerebbe la veste di “avente causa ELle parti” tra le quali fu emessa la precedente sentenza, poggia su considerazioni errate, che contrastano con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alla fattispecie prevista dall'art. 276 c.c., integrando la stessa “una fattispecie legale di previsione ELla rappresentanza a mezzo di curatore speciale”, la cui nomina “è stabilita in sostituzione dei legali rappresentanti EL de cuius qualora gli stessi siano eredi degli eredi” (Cass.Civ.Sez.I 13.12.2023).
La fondatezza ELl'eccezione di giudicato – a cui hanno aderito anche il curatore speciale e il con il parere espresso in data 17.01.2025 – conduce pertanto alla Controparte_6 declaratoria di inammissibilità ELla domanda, con tutte le conseguenze che ne derivano in punto di regolamentazione ELle spese processuali, da porsi interamente a carico di
[...]
n ragione ELla sua soccombenza. Pt_1
10 L'attore va, perciò, condannato al pagamento ELle competenze EL curatore speciale nominato dietro suo impulso, con versamento da effettuare in favore ELl'Erario (stante l'ammissione ELl'avv. Picco al patrocinio a spese ELlo Stato, giusto decreto collegiale EL
2.07.2024 con il quale è stata accolta la sua opposizione ex art. 126 T.U. avverso la ELibera di non ammissione adottata dal Consiglio ELl'Ordine degli Avvocati di Vicenza), nonché alla rifusione ELle spese sostenute da , e Controparte_1 Controparte_2
per il loro intervento nel giudizio, liquidate come da dispositivo Controparte_3 ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. con applicazione dei valori medi per le prime due fasi, di studio ed introduttiva, e dei valori minimi per la fase decisoria tenuto conto ELl'unica questione trattata, in riferimento alle cause di valore indeterminabile di bassa complessità.
Sussistono, altresì, i presupposti di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c., per far ricorso all'applicazione d'ufficio EL regime di responsabilità aggravata, in forza EL quale la parte soccombente può essere condannata al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore ELl'altra parte, avente natura non meramente risarcitoria, bensì di
“sanzione di carattere pubblicistico”, finalizzata a scoraggiare l'abuso EL processo e preservare la funzionalità EL sistema giustizia.
Ritiene, infatti, il Collegio che l'iniziativa giudiziaria di integri un vero e Parte_1 proprio abuso ELlo strumento processuale che deriva dall'aver proposto una domanda palesemente inammissibile, in contrasto con un principio cardine EL nostro ordinamento giuridico, quello EL giudicato, pacificamente applicabile nel caso in esame. Per di più tale iniziativa è stata accompagnata da un comportamento certamente censurabile ELl'attore per aver agito senza far cenno alcuno, nel suo atto introduttivo, ai precedenti giudizi da lui stesso instaurati con esito sfavorevole, e poi resistito all'eccezione di giudicato sollevata dagli intervenuti, con argomentazioni strumentali e prive di consistenza giuridica.
Ne consegue, pertanto, la condanna d'ufficio ELl'attore, ex art. 96 co. 3 c.p.c., al pagamento in favore degli intervenuti, in aggiunta alle spese legali, di una somma che può essere equitativamente determinata nella misura di un terzo di quest'ultime.
Inoltre, stante il disposto ELl'art. 96 ultimo comma, c.p.c. (applicabile alla presente controversia ex D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 140), va condannato anche al Parte_1 versamento ELla somma di euro 1.000,00 in favore ELla Cassa ELle Ammende.
11
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile la domanda proposta da ai sensi ELl'art. 274 Parte_1
c.c., per l'esistenza di precedente giudicato formatosi con la sentenza EL Tribunale di
Vicenza n. 441/2000, pubblicata il 23.06.2000, che ha escluso il rapporto di filiazione tra l'attore e;
Persona_1
2) condanna al pagamento ELle competenze EL curatore speciale di Parte_1
, liquidate per intero in complessivi € 4.358,00, oltre spese generali, iva e Persona_1 cpa come per legge, disponendo che il relativo versamento venga eseguito in favore ELl'Erario;
3) condanna a rifondere a , Parte_1 Controparte_1 CP_2
e le spese di lite sostenute per l'intervento nel
[...] Controparte_3 giudizio, liquidate in complessivi € 4.358,00 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e
CPA come per legge;
4) condanna, altresì, l'attore a corrispondere agli intervenuti la somma equitativamente determinata di euro 1.452,00 a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., nonché al pagamento ELla somma di euro 1.000,00 in favore ELla Cassa ELle Ammende, ex art. 96, comma 4, c.p.c.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio EL 21.01.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Elena Sollazzo
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel. dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1566 EL ruolo generale per gli affari contenziosi ELl'anno 2024, in punto di: “azione per la dichiarazione giudiziale di paternità” promossa da nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 ivi residente in [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Enrico Cornelio, Claudia
Cornelio, Carlo Enrico Cornelio e Livia Cornelio, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori sito in Mestre (VE), via Vespucci n. 39, come procura rilasciata in calce all'atto di citazione
Attore nei confronti di
AVV. DAVIDE PICCO, domiciliato in Schio, Via Btg. Val Leogra 40 (C.F.:
, quale curatore speciale EL sig. , nato a [...] C.F._2 Persona_1 EL CE l'11.11.1910 ed ivi deceduto il 25.1.1992, giusta nomina emessa dal Giudice
Tutelare di Vicenza il 19.12.23, ai sensi ELl'art. 276 comma 1 c.c.
1 Convenuto
con l'intervento di nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Dal Zotto n. 12/6, c.f. , , nato a [...] C.F._3 Controparte_2
CE (VI) il 3.03.1951 e residente a [...], c.f.
nata a [...] il C.F._4 Controparte_3
30.10.1956 ed ivi residente in [...], c.f. , tutti C.F._5 rappresentati e difesi dall'avv. Federico Casa EL Foro di Vicenza, come da rispettivi mandati alle liti allegati alla comparsa di costituzione in intervento ex artt. 276 c.c. e 105 cpc
Terzi intervenuti nonché con l'intervento EL
PUBBLICO MINISTERO, in persona EL Procuratore ELla Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza
Conclusioni ELle parti
CONCLUSIONI DI Parte_1
“In via istruttoria: disporsi consulenza tecnica medico legale a indirizzo genetico per accertare, previa esumazione dei resti di e confronto degli stessi con campione biologico Persona_1 ELl'attore, che il signor è figlio naturale di , nato a [...]_1 Persona_1
CE (VI) l'11.11.1910 e deceduto il 25.1.1992.
Nel merito, conseguentemente accertare il rapporto di filiazione tra lo e l'attore. PE
Spese secondo soccombenza”.
CONCLUSIONI DEL CURATORE SPECIALE DEL SIG. Persona_1
“Premessi gli accertamenti e le declaratorie EL caso, pronunciarsi l'improcedibilità e
l'inammissibilità ELl'azione e ELle domande attoree in forza EL giudicato formatosi con la
2 sentenza n. n. 441/2000 EL 23.3.2000, con riserva di chiedere la liquidazione dei compensi a titolo di patrocinio a spese ELlo Stato al termine EL procedimento”.
CONCLUSIONI DI , , Controparte_1 Controparte_2 P_
[...]
“In via preliminare
1) Accertato che in ordine al rapporto di filiazione asseritamente intercorrente tra PE
e intervenivano le sentenze n. 441/2000 Sent. EL Tribunale di Vicenza,
[...] Parte_1
n. 1332/2002 Sent. ELla Corte d'Appello di Venezia e n. 23800/2006 ELla Corte di Cassazione, oggi passate in giudicato, dichiararsi l'inammissibilità ELl'azione avversaria per le ragioni di cui in narrativa e, in ogni caso, perché tendente a provocare un nuovo accertamento su un fatto già accertato con efficacia di giudicato.
2) Rigettarsi, siccome infondate in fatto ed in diritto per le ragioni di cui in narrativa le domande attoree.
In ogni caso
3) Con vittoria di spese e compensi professionali”.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO
“Il PM conclude per l'inammissibilità ELla domanda per esistenza di giudicato”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con azione promossa ai sensi ELl'art. 274 c.c., premettendo di essere Parte_1 nato dalla relazione sentimentale intrattenuta dalla propria madre con il sig. Controparte_4
nel periodo dal 1942 al 1946, chiedeva al Tribunale adito che, previo Persona_1 accertamento a mezzo di perizia medico-legale ad indirizzo genetico, venisse dichiarato giudizialmente che , deceduto in data 25.01.1992, era il suo padre Persona_1 biologico.
3 Nel proprio atto introduttivo l'attore precisava di aver preventivamente avanzato istanza ex art. 276 c.c. per la nomina di un curatore speciale EL padre premorto, in quanto l'unica erede testamentaria ELlo stesso, ovvero la moglie sig.ra , era Persona_2 deceduta in data 14.03.2000.
Veniva, quindi, evocato in giudizio l'avv. DAVIDE PICCO, quale curatore speciale di PE
, giusto decreto di nomina EL 16.01.2024.
[...]
Con comparsa depositata in data 23.05.2024, il curatore speciale si costituiva in giudizio, rappresentando di aver appreso, dalle sue ricerche, che già in passato si Parte_1 era attivato giudizialmente per far accertare il suo rapporto di filiazione naturale con il sig.
; pertanto, rilevando la necessità di verificare se sulla domanda attorea si Persona_1 fosse formato il giudicato, chiedeva di disporsi l'acquisizione degli atti EL procedimento n.
1840/1993 R.G., definito con sentenza n. 441/2000 EL 23.03.2000 (pubblicata il
23.06.2000), con la quale il Tribunale di Vicenza aveva rigettato la pretesa ELl'attore sulla base ELle prove testimoniali e ELle risultanze ELla c.t.u. medico-legale svolta in quel giudizio, nonché gli atti EL procedimento n. 2135/2000 R.G., definito con sentenza n.
1332/2002 EL 13.05.2002 (pubblicata il 4.09.2002), con la quale la Corte d'Appello di
Venezia aveva rigettato l'appello proposto da confermando la decisione Parte_1 di primo grado.
Con atto di intervento volontario spiegato in data 27.05.2024, ai sensi degli artt. 276 ultimo comma c.c. e 105 c.p.c., si costituivano , e Controparte_1 Controparte_2
chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità ELla domanda per Controparte_3 esistenza di giudicato e, nel merito, di rigettarla in quanto infondata.
Ad integrazione di quanto esposto dal curatore, gli intervenuti precisavano che sull'inesistenza EL rapporto di paternità tra e si era Parte_1 Persona_1 pronunciato il Tribunale di Vicenza con la sopra menzionata sentenza n. 441/2000, all'esito EL giudizio n. 1840/1993 R.G., introdotto dal primo nei confronti di PE
, moglie EL sig. ed unica erede universale ELlo stesso. Rilevavano che
[...] PE aveva impugnato tale decisione e il relativo giudizio, svolto in Parte_1 contraddittorio con e , nella loro qualità di Controparte_1 Controparte_5 eredi di nel frattempo deceduta, si era concluso con la sentenza n. Persona_2
4 1332/2002 ELla Corte d'Appello di Venezia, che aveva respinto l'impugnazione, escludendo la paternità tra l'appellante e . Evidenziavano che anche la sentenza di Persona_1 secondo grado era stata oggetto di gravame nell'ambito EL giudizio n. 24708/2003 R.G. avanti alla Suprema Corte di Cassazione, nel quale l'odierno attore era risultato, ancora una volta, soccombente, essendosi visto rigettare il suo ricorso, giusta sentenza n. 23800/2006.
Infine, facevano presente che, nell'anno 2007, aveva nuovamente adito la Parte_1
Corte d'Appello di Venezia, promuovendo un giudizio per revocazione ai sensi ELl'art. 395 n.
3 c.p.c. avverso la sentenza EL Tribunale di Vicenza n. 441/2000, iscritto al n. 3095/2007
R.G., definito con sentenza n. 117/2011 che aveva dichiarato l'improponibilità ELla domanda e condannato l'attore alla rifusione ELle spese di lite in favore di P_
e .
[...] Controparte_5
Sulla base di tali premesse, dunque, (già convenuto, quale erede Controparte_1 legittimo di , nei giudizi n. 2135/2000 R.G. avanti alla Corte Persona_2
d'Appello di Venezia, n. 24708/2003 R.G. avanti alla Corte di Cassazione e n. 3095/2007 R.G. avanti alla Corte d'Appello di Venezia), nonché e Controparte_2 P_
(quali eredi di , anche lui convenuto negli anzidetti
[...] Controparte_5 giudizi), allegavano di avere interesse ad intervenire nel processo al fine di far dichiarare l'inammissibilità ELl'azione intrapresa da siccome proposta in palese Parte_1 violazione EL divieto EL ne bis in idem e chiedendo, quindi, di non procedersi all'accertamento EL preteso rapporto di filiazione naturale tra l'attore e , Persona_1 in quanto già coperto dal giudicato in ordine all'esclusione ELla paternità e con la soccombenza EL sig. nche nella causa successivamente instaurata per revocazione. Pt_1
Con ordinanza EL 18.09.2024, resa a scioglimento ELla riserva assunta alla prima udienza, il
Giudice relatore, rilevato che l'azione promossa da in quanto volta ad Parte_1 ottenere una pronuncia di accertamento EL rapporto di filiazione tra l'attore e PE
, era stata erroneamente avanzata con citazione introduttiva di un giudizio
[...] ordinario, anziché con il rito unificato speciale di cui agli artt. 473 bis e segg. c.p.c. applicabile ai “procedimenti relativi allo stato ELle persone”, disponeva la conversione EL rito e fissava l'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c., autorizzando le parti al deposito ELle memorie di cui all'art. 473 bis 17 c.p.c.. A detta udienza, celebrata il 10.12.2024, le parti venivano invitate a
5 discutere oralmente la causa ai sensi ELl'art. 473 bis 22 ultimo comma c.c., limitatamente all'eccezione di giudicato. Esaurita la discussione, la causa era rimessa al Collegio per la decisione su tale unica questione, con trasmissione degli atti al P.M. che esprimeva il proprio parere in data 17.01.2025.
***
L'eccezione di inammissibilità ELla domanda per esistenza di giudicato è fondata e dev'essere accolta.
Prima di entrare nella disamina ELla questione occorre svolgere alcune puntualizzazioni sulla figura EL curatore speciale e dei soggetti legittimati ad intervenire in un giudizio, come quello in oggetto, in cui sia proposta domanda per la dichiarazione giudiziale di paternità, ai sensi degli artt. 274 e segg. c.c., nei confronti EL presunto genitore, già deceduto.
L'art. 276 c.c., nel testo novellato dalla Legge 10 dicembre 2012 n. 219, così recita: “La domanda per la dichiarazione di paternità o maternità deve essere proposta nei confronti EL presunto genitore o, in sua mancanza, nei confronti dei suoi eredi. In loro mancanza, la domanda deve essere proposta nei confronti di un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso.
Alla domanda può contraddire chiunque vi abbia interesse”.
Com'è noto, con l'intervento EL 2012, la norma in questione è stata riformulata sotto il profilo ELla legittimazione passiva rispetto alla domanda di accertamento ELla maternità o paternità, regolando il caso (in precedenza non previsto), in cui, morto il presunto genitore, siano venuti meno anche i suoi eredi, intendendosi con l'espressione “eredi” esclusivamente quelli diretti ed immediati (unici legittimati passivi) e non anche gli eredi degli eredi od altri soggetti comunque portatori di un interesse contrario all'accoglimento ELla domanda, ai quali è riconosciuta solo la facoltà di intervenire nel giudizio a tutela dei rispettivi interessi
(cfr., tra le più recenti, Cass. Civ. Sez. I ordinanza n. 34821 EL 13.12.2023 e Cass. Civ. Sez. I ordinanza n. 14615 EL 26.05.2021). Pertanto, nelle ipotesi di morte o di dichiarazione di morte presunta ELla persona di cui si chiede l'accertamento ELla qualità di genitore, il presunto figlio è tenuto, in mancanza di eredi diretti, a proporre l'azione nei confronti di un curatore speciale, nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso, che diviene parte necessaria EL giudizio stesso quale unico legittimato passivo, mentre non
6 è tenuto a citare anche gli eredi degli eredi, i quali, però, ove portatori di un interesse, patrimoniale o non patrimoniale, nella causa instaurata dal presunto figlio, possono avvalersi ELla facoltà loro riconosciuta dall'art. 276 ultimo comma c.c., svolgendo un intervento di tipo adesivo a sostegno ELla posizione ELl'una o ELl'altra parte.
Ciò premesso, è documentato che la domanda per la dichiarazione giudiziale di paternità, riproposta con l'instaurazione ELla presente causa, è già stata oggetto di accertamento in tre gradi di giudizio che si sono tutti conclusi con la reiezione ELla pretesa di
[...] risultato soccombente nel giudizio n. 1840/1993 R.G., definito con sentenza EL Pt_1
Tribunale di Vicenza n. 441/2000, pubblicata il 23.06.2000 (doc. 5 fascicolo intervenuti), nel giudizio n. 2135/2000 R.G., definito con sentenza ELla Corte d'Appello di Venezia n.
1332/2002, pubblicata il 4.09.2002 (doc. 6 fascicolo intervenuti), nel giudizio n.
24708/2003 R.G. avanti alla Corte di Cassazione, definito con sentenza n. 23800/2006, pubblicata l'8.11.2006 (doc. 7 fascicolo intervenuti).
E', quindi, stato accertato che , deceduto in data 25.01.1992, non è il Persona_1 padre biologico di e su detto accertamento si è formato il giudicato, non Parte_1 scalfito dalla successiva iniziativa giudiziaria EL il quale, impugnando per Pt_1 revocazione, ai sensi ELl'art. 395 n. 3 c.p.c., la sentenza EL Tribunale di Vicenza n.
441/2000, ha iscritto avanti alla Corte d'Appello il giudizio n. 3095/2007 R.G., conclusosi con la declaratoria di improponibilità ELla sua domanda, giusta sentenza collegiale n.
117/2011, pubblicata il 19.01.2011 (doc. 8 fascicolo intervenuti).
Nelle sue memorie difensive l'attore ha contestato l'eccezione di giudicato, deducendo che
“Nonostante che l'avv. Picco si qualifichi come “curatore speciale EL signor ”, Persona_1 egli non è il rappresentante EL medesimo che non è parte in causa, non verificandosi il fenomeno di sostituzione processuale ex art. 111 cpc. Si tratta di una figura che è portatrice di interessi di giustizia e non ha la tutela né la rappresentanza, che non sarebbe nemmeno pensabile EL defunto signor . L'avv. Picco deve solo garantire che esista un PE contraddittorio di cui il Tribunale si possa giovare nell'accertamento ELla paternità EL signor
La precedente sentenza non è idonea ad assumere autorità di cosa giudicata nella causa Pt_1 odierna. Infatti in questa controversia tra il signor e il curatore, il curatore stesso non è Pt_1 né erede, né un avente causa degli odierni intervenienti. Quindi ai sensi ELl'art. 2909 cc la
7 sentenza intervenuta tra gli odierni intervenienti e il signor prima ELl'entrata in vigore Pt_1 ELl'attuale testo ELl'art. 276 c.c. era inidonea ad assumere autorità di cosa giudicata nei confronti EL signor Non esiste nella presente causa soggetto nei cui confronti possa far Pt_1 stato la precedente sentenza, non essendo gli intervenienti portatore di interessi legittimanti all'azione”. Inoltre, ha insistito affinché si proceda all'accertamento nel merito EL suo stato di figlio EL sig. , evidenziando che “L'accertamento di paternità rientra tra i diritti PE fondamentali ELl'individuo tutelati dall'art. 8 ELla Convenzione Europea sui Diritti ELl'Uomo.
L'ordinamento italiano è subordinato a quello comunitario e deve conformarsi in “termini efficaci” nel non porre ostacoli a detto accertamento: gli ostacoli all'applicazione EL trattato, e le norme sul giudicato come nel caso EL decreto ingiuntivo non opposto considerato dalla sentenza ELle SS. UU. 9479 EL 6.4.2023, devono essere disapplicati ove contrastino con
l'applicazione EL Trattato e con il diritto fondamentale di accertamento ELla paternità EL cittadino”.
Tali argomentazioni non colgono nel segno e si appalesano manifestamente infondate.
In primo luogo, va osservato che tutte le cause instaurate da per la Parte_1 dichiarazione giudiziale di paternità nei confronti EL sig. si sono svolte Persona_1 in epoca antecedente alle modifiche apportate dalla L. 10 dicembre 2012 n. 219 all'art. 276
c.c., applicabile, nel testo riformulato dalla novella legislativa, ai giudizi pendenti alla data ELl'1.01.2013 (Cass.Civ. 19.09.2014 n. 19790; Cass.Civ. 13.12.2023 n. 34821). Si rappresenta che, al momento ELl'introduzione EL giudizio di primo grado, la nomina di un curatore speciale, oltre a non essere normativamente prevista, non era neppure necessaria, in quanto era ancora in vita , la quale, in base alle stesse allegazioni Persona_2 attoree, era l'erede universale EL marito , ragion per cui il si Persona_1 Pt_1 determinò a rivolgere la sua azione ex art. 274 c.c. proprio nei confronti EL coniuge superstite che si costituì in quel procedimento nella sua qualità di unica erede (diretta) EL presunto genitore deceduto. Essendo nel frattempo deceduta anche la sig.ra , i P_ successivi giudizi, sia d'appello che in cassazione, si svolsero nei confronti di P_
e , nella veste di eredi ELla parte originaria, secondo le
[...] Controparte_5 ordinarie regole processuali.
8 E', quindi, fuor dubbio che, in forza EL passaggio in giudicato ELla sentenza n. 441/2000 EL
Tribunale di Vicenza, conseguente alla soccombenza ELl'attore anche nei giudizi di gravame,
l'accertamento contenuto in tale decisione, relativo all'insussistenza EL rapporto di filiazione tra e , ha assunto il carattere ELla Parte_1 Persona_1 immodificabilità ed incontrovertibilità, facendo stato a tutti gli effetti tra le parti originarie, i loro eredi o aventi causa, ex art. 2909 cod.civ. (tali sono gli odierni intervenuti, P_
che partecipò ai giudizi di gravame quale erede legittimo di
[...] PE
, unitamente a , i cui eredi sono e
[...] Controparte_5 Controparte_2
). Controparte_3
Conseguentemente, la domanda oggi riproposta da dopo aver provocato Parte_1 la nomina di un curatore speciale sulla base EL novellato art. 276 c.c., va dichiarata inammissibile per violazione EL noto principio EL ne bis in idem, non essendo consentito all'attore di ottenere una nuova decisione sulla medesima questione già coperta da giudicato.
Invero, come già evidenziato, in base alla disciplina attuale, la preventiva nomina e partecipazione di un curatore speciale in un procedimento per la dichiarazione giudiziale di genitorialità va operata allorché si renda necessario accertare il diritto al riconoscimento ELlo status di figlio in mancanza EL presunto genitore, in quanto premorto, o degli eredi diretti di quest'ultimo.
Nel caso di specie, invece, l'attore, omettendo di allegare l'esistenza dei giudizi pregressi, ha chiesto ed ottenuto la nomina di un curatore speciale nonostante l'accertamento ELla sua pretesa fosse già stato compiuto, con esito a lui sfavorevole, nell'ambito di un giudizio svolto in contraddittorio con l'erede diretto di (la sig.ra Persona_1 PE
), definito con sentenza passata in giudicato, come tale pienamente vincolante
[...] tra le parti ed i loro eredi o futuri aventi causa (ex art. 2909 c.c.) e, comunque, avente efficacia “erga omnes” in quanto inerente allo “status” ELla persona, con conseguente sua opponibilità anche nei confronti di coloro che non abbiano partecipato al giudizio nel quale la sentenza è stata emessa. Infatti, come correttamente rilevato dagli eredi degli eredi EL sig.
, intervenuti nel presente procedimento, la sentenza EL Tribunale di Vicenza, PE nell'escludere che il sia il padre biologico ELl'odierno attore all'esito di Persona_1
9 un giudizio svolto con la partecipazione di tutti i contraddittori necessari, ha assunto autorità di cosa giudicata “erga omnes”, al pari di quanto avviene per le sentenze di accoglimento ELl'azione di disconoscimento ELla paternità (Cass.Civ. Sez. Un. 22.03.2023 n.
8268, Cass.Civ. Ord. 19956/2021, Cass. Civ. Ord. N. 27560/2021, Cass.Civ. Ord. 17392/2018,
Cass.Civ. 430/2012).
Appare, poi, evidente che il richiamo operato dal patrocinio attoreo alle pronunce ELla Corte
Europea dei Diritti ELl'Uomo (n. 8790 EL 6.12.2022) e ELle SS.UU. ELla Corte di Cassazione
(n. 9479 EL 6.04.2023), nelle quali viene fatta applicazione dei principi di effettività ELla tutela giurisdizionale e ELla ragionevole durata EL processo, deve ritenersi EL tutto inconferente rispetto alla fattispecie concreta, in cui l'effetto preclusivo rispetto all'accertamento ELla paternità naturale deriva da un giudicato già formatosi all'interno di un processo di cui era parte lo stesso al quale perciò non più consentito Parte_1 di riproporre la sua domanda, con il rischio EL determinarsi di un conflitto di giudicati
(sull'identica questione ELlo status di filiazione) che il divieto EL ne bis in idem mira ad evitare.
Peraltro, l'espediente utilizzato di ricorrere alla nomina di un curatore speciale per promuovere nuovamente l'azione ex art. 274 c.c., assumendo che il curatore nominato sarebbe privo di poteri di rappresentanza EL defunto e non assumerebbe la veste di “avente causa ELle parti” tra le quali fu emessa la precedente sentenza, poggia su considerazioni errate, che contrastano con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alla fattispecie prevista dall'art. 276 c.c., integrando la stessa “una fattispecie legale di previsione ELla rappresentanza a mezzo di curatore speciale”, la cui nomina “è stabilita in sostituzione dei legali rappresentanti EL de cuius qualora gli stessi siano eredi degli eredi” (Cass.Civ.Sez.I 13.12.2023).
La fondatezza ELl'eccezione di giudicato – a cui hanno aderito anche il curatore speciale e il con il parere espresso in data 17.01.2025 – conduce pertanto alla Controparte_6 declaratoria di inammissibilità ELla domanda, con tutte le conseguenze che ne derivano in punto di regolamentazione ELle spese processuali, da porsi interamente a carico di
[...]
n ragione ELla sua soccombenza. Pt_1
10 L'attore va, perciò, condannato al pagamento ELle competenze EL curatore speciale nominato dietro suo impulso, con versamento da effettuare in favore ELl'Erario (stante l'ammissione ELl'avv. Picco al patrocinio a spese ELlo Stato, giusto decreto collegiale EL
2.07.2024 con il quale è stata accolta la sua opposizione ex art. 126 T.U. avverso la ELibera di non ammissione adottata dal Consiglio ELl'Ordine degli Avvocati di Vicenza), nonché alla rifusione ELle spese sostenute da , e Controparte_1 Controparte_2
per il loro intervento nel giudizio, liquidate come da dispositivo Controparte_3 ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. con applicazione dei valori medi per le prime due fasi, di studio ed introduttiva, e dei valori minimi per la fase decisoria tenuto conto ELl'unica questione trattata, in riferimento alle cause di valore indeterminabile di bassa complessità.
Sussistono, altresì, i presupposti di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c., per far ricorso all'applicazione d'ufficio EL regime di responsabilità aggravata, in forza EL quale la parte soccombente può essere condannata al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore ELl'altra parte, avente natura non meramente risarcitoria, bensì di
“sanzione di carattere pubblicistico”, finalizzata a scoraggiare l'abuso EL processo e preservare la funzionalità EL sistema giustizia.
Ritiene, infatti, il Collegio che l'iniziativa giudiziaria di integri un vero e Parte_1 proprio abuso ELlo strumento processuale che deriva dall'aver proposto una domanda palesemente inammissibile, in contrasto con un principio cardine EL nostro ordinamento giuridico, quello EL giudicato, pacificamente applicabile nel caso in esame. Per di più tale iniziativa è stata accompagnata da un comportamento certamente censurabile ELl'attore per aver agito senza far cenno alcuno, nel suo atto introduttivo, ai precedenti giudizi da lui stesso instaurati con esito sfavorevole, e poi resistito all'eccezione di giudicato sollevata dagli intervenuti, con argomentazioni strumentali e prive di consistenza giuridica.
Ne consegue, pertanto, la condanna d'ufficio ELl'attore, ex art. 96 co. 3 c.p.c., al pagamento in favore degli intervenuti, in aggiunta alle spese legali, di una somma che può essere equitativamente determinata nella misura di un terzo di quest'ultime.
Inoltre, stante il disposto ELl'art. 96 ultimo comma, c.p.c. (applicabile alla presente controversia ex D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 140), va condannato anche al Parte_1 versamento ELla somma di euro 1.000,00 in favore ELla Cassa ELle Ammende.
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P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile la domanda proposta da ai sensi ELl'art. 274 Parte_1
c.c., per l'esistenza di precedente giudicato formatosi con la sentenza EL Tribunale di
Vicenza n. 441/2000, pubblicata il 23.06.2000, che ha escluso il rapporto di filiazione tra l'attore e;
Persona_1
2) condanna al pagamento ELle competenze EL curatore speciale di Parte_1
, liquidate per intero in complessivi € 4.358,00, oltre spese generali, iva e Persona_1 cpa come per legge, disponendo che il relativo versamento venga eseguito in favore ELl'Erario;
3) condanna a rifondere a , Parte_1 Controparte_1 CP_2
e le spese di lite sostenute per l'intervento nel
[...] Controparte_3 giudizio, liquidate in complessivi € 4.358,00 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e
CPA come per legge;
4) condanna, altresì, l'attore a corrispondere agli intervenuti la somma equitativamente determinata di euro 1.452,00 a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., nonché al pagamento ELla somma di euro 1.000,00 in favore ELla Cassa ELle Ammende, ex art. 96, comma 4, c.p.c.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio EL 21.01.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Elena Sollazzo
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