Sentenza 26 agosto 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/08/2004, n. 16988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16988 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente -
Dott. ADAMO Mario - rel. Consigliere -
Dott. GRAZIADEI Giulio - Consigliere -
Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio - Consigliere -
Dott. DI PALMA Salvatore - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI CESENA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CELIMONTANA 38, presso l'Avvocato BENITO PIERO PANARITI, che lo rappresenta e difende unitamente all'Avvocato ANTONIO MANUZZI, che lo rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
AB GI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 54/00 del Tribunale di FORLÌ, emessa il 03/03/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/04/2004 dal Consigliar. Dott. Mario ADAMO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato PANARITI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARTONE Antonio che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Polizia municipale di Cesena contestava a AN BB la violazione dell'art. 94 commi 1 e 3 C.D.S. per avere omesso di comunicare alla M.C.T.C. il decesso del padre BB RT, rimasto intestatario dell'auto tg. FO 573575.
Avverso il verbale di contravvenzione proponeva opposizione avanti al Tribunale di Forlì AN BB, sollevando una serie di eccezioni fra le quali, per quanto qui rileva, la nullità del verbale di contravvenzione in quanto la copia notificata, redatta in forma meccanizzata, era priva di sottoscrizione autografa. Il Tribunale di Forlì, in composizione monocratica, accoglieva l'opposizione con sentenza in data 3.3.2000 e per l'effetto annullava il provvedimento impugnato.
Per la cassazione della sentenza del Tribunale, propone ricorso, fondato su due motivi, illustrato con memoria, il comune di Cesena. Non svolga attività difensiva AN BB.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di cassazione l'amministrazione comunale lamenta violazione e falsa applicazione dogli artt. 383 comma 4 e 385 commi 3 e 4 del D.P.R. 16.12.1992 n 495, degli artt. 6 quater della L. n 6/1991, 3 comma 2 del D.lgs. n 39/1993 e 15 della L. n 59/1997.
Osserva 11 Comune che, nell'ipotesi di atti creati in forma meccanizzata, la necessità di firme autografe non è prevista dal C.D.S. ed e esplicitamente esclusa dagli artt. 6 quater L. n 6/1991 e 3 comma 2 D.lgs. n 39/1993. Con il secondo motivo di ricorso il comune di Cesena censura l'impugnata sentenza per difetto di motivazione, non avendo il Tribunale spiegato i motivi in base ai quali era pervenuto al convincimento della necessità che gli atti redatti in forma meccanizzata dovessero contenere la firma autografa dell'autore dell'atto.
I due motivi del ricorso in quanto strettamente connessi vanno congiuntamente esaminati ed accolti.
Invero la Corte di Cassazione ha già avuto modo di precisare, con la sentenza 12.7.2001 n. 9441 1^ sez. che "l'autografia della sottoscrizione non è configurabile come requisito di esistenza giuridica dell'atto amministrativo notificato allorché, dallo stesso contesto dell'atto, sia possibile accertare l'attribuibilità dell'atto stesso a chi deve esserne l'autore, salva la facoltà dell'interessato di chiedere al giudice l'accertamento in ordine alla sussistenza, sull'originale del documento notificato, della sottoscrizione del soggetto autorizzato a formare l'atto amministrativo." (nello stesso senso vedi Cass. civ. sez. 1^ 7.8.1996 n. 7234). A tale giurisprudenza si ritiene di dover dare continuità sicché il ricorso va accolto l'impugnata sentenza va cassata con rinvio al Tribunale di Forlì - sezione distaccata di Cesena, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia al Tribunale di Forlì - sezione distaccata di Cesena -, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 28 aprile 2004. Depositato in Cancelleria il 26 agosto 2004