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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 17/04/2025, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2128 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
01/10/1986, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Francesco Pisano, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Francesco Pisano, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 11/09/2022, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Gergei, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e dando atto Parte_1 CP_1
degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) l'autovettura targata DE739PX, intestata alla moglie ed in uso ad entrambi i coniugi è stata attribuita in proprietà ed uso esclusivi di a seguito CP_1
di passaggio di proprietà.
2) L'autovettura targata FN594AE, già intestata alla moglie ed in uso comune ai coniugi, resta di proprietà esclusiva di che ne avrà l'uso Parte_1
esclusivo.
3) Il conto corrente comune ai coniugi presso Banca Findomestic n. 000000014220 con un saldo al 31 dicembre 2024 di 33.484,35 sarà chiuso con la seguente divisione delle somme, che avverrà contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso:
- € 20.443,06 attribuite a con bonifico sul suo cc identificato CP_1 dall'IBAN [...];
Pag. 2 di 3 - € 13.043,06 attribuite ad con bonifico sul conto identificato Parte_1 dall'IBAN [...].
4) I coniugi dichiarano di avere in tal modo regolato tutti i loro rapporti economici
e di non avere null'altro a pretendere reciprocamente, né in dipendenza del matrimonio né per alcun altro titolo.
5) Il sig. si impegna a chiedere il trasferimento della propria residenza CP_1
anagrafica da quella attualmente risultante a Guspini, via Azuni 12 entro la data della sottoscrizione del ricorso.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 17/04/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2128 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
01/10/1986, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Francesco Pisano, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Francesco Pisano, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 11/09/2022, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Gergei, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e dando atto Parte_1 CP_1
degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) l'autovettura targata DE739PX, intestata alla moglie ed in uso ad entrambi i coniugi è stata attribuita in proprietà ed uso esclusivi di a seguito CP_1
di passaggio di proprietà.
2) L'autovettura targata FN594AE, già intestata alla moglie ed in uso comune ai coniugi, resta di proprietà esclusiva di che ne avrà l'uso Parte_1
esclusivo.
3) Il conto corrente comune ai coniugi presso Banca Findomestic n. 000000014220 con un saldo al 31 dicembre 2024 di 33.484,35 sarà chiuso con la seguente divisione delle somme, che avverrà contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso:
- € 20.443,06 attribuite a con bonifico sul suo cc identificato CP_1 dall'IBAN [...];
Pag. 2 di 3 - € 13.043,06 attribuite ad con bonifico sul conto identificato Parte_1 dall'IBAN [...].
4) I coniugi dichiarano di avere in tal modo regolato tutti i loro rapporti economici
e di non avere null'altro a pretendere reciprocamente, né in dipendenza del matrimonio né per alcun altro titolo.
5) Il sig. si impegna a chiedere il trasferimento della propria residenza CP_1
anagrafica da quella attualmente risultante a Guspini, via Azuni 12 entro la data della sottoscrizione del ricorso.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 17/04/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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