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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 24/06/2025, n. 988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 988 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
Sentenza emessa ex art. 281 sexies c.p.c.
TRIBUNALE DI BRINDISI
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maurizio Rubino,
ha emesso, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3657/2023 R.G., avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo e
PROMOSSA DA
, rappresentata e difesa dagli avv. Stefano Baldassarra e Gabriella Zonno Parte_1
OPPONENTE
CONTRO
e , rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe CP_1 Controparte_2
Maroccia
OPPOSTI
All'odierna udienza le parti hanno precisato le proprie conclusioni, come da relativo verbale in atti.
*******
La causa ha ad oggetto l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 803/2023, emesso da questo Tribunale in data 12.10.2023 nel procedimento n. 2778/2023 R.G.,
con cui le era stato ingiunto di pagare nei confronti di e , quale eredi CP_1 Controparte_2
di la somma di € 9.451,16, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, Persona_1
quale corrispettivo dell'alienazione di un immobile di cui costei era proprietaria in comunione pro
indiviso con altri, tra cui il figlio , padre degli opposti. Parte_2
A sostegno dell'opposizione la ha eccepito, in via preliminare, l'estinzione per Pt_1
prescrizione del credito vantato dagli opposti nella predetta qualità. Ebbene, con atto a rogito per notar da Brindisi del 29.9.1986 i Per_2 Persona_1
figli della medesima e i suoi nipoti ex filio premorto , alienarono a Controparte_3 CP_4
coniuge dell'attuale opponente che lo acquistò in comunione legale con quest'ultima contro il
[...]
corrispettivo di £. 20.000.00, un immobile di loro proprietà.
Con scrittura privata in pari data il e l'odierna opponente si obbligarono nei confronti CP_4
di tutti gli alienanti a corrispondere il prezzo della vendita – che nel predetto contratto si dichiarava esser stato già corrisposto – secondo le modalità ivi stabilite.
Poiché tutti gli alienanti erano creditori in solido della somma relativa somma, la nota del
3.11.1995 inviata da a quale atto di costituzione in mora sarebbe Parte_2 Parte_1
stata idonea, salvo quanto appresso si dirà, ai sensi 1310 c.c., ad interrompere il termine decennale di prescrizione del credito afferente al pagamento del prezzo anche a beneficio degli altri alienanti, tra i quali e, per essa, dei suoi eredi, tra i quali gli odierni opposti. Persona_1
Altrettanto valide al fine di interrompere il credito di costoro nei confronti dell'opponente sarebbero state le note alla medesima inviate nell'anno 2003 e 2010, in quanto sottoscritte dagli opposti, nonché quella inviata a da in data 28.3.2019, padre dei Parte_1 Parte_2
predetti, avendo costoro allegato e chiesto di provare che tale ultima nota fu dal loro genitore inviata alla propria sorella per loro conto, in virtù di incarico dagli stessi espressamente ricevuto.
Sennonché da tale ultima nota emerge che tutti i germani rinunciarono, poco dopo Pt_1
la stipula del citato contratto di compravendita, alla quota-parte del corrispettivo loro spettante in favore della madre, che restò, pertanto, unica creditrice dell'intero importo Persona_1
dovuto da e . CP_4 Parte_1
Ne consegue che, non essendo , alla data del 3.11.1995, più creditore insieme Parte_2
alla della somma dovuta dai coniugi quale corrispettivo della vendita, la nota da Per_1 CP_4
quest'ultimo inviata a non può avere alcun effetto interruttivo del termine di Parte_1
prescrizione del diritto di credito vantato nei confronti della stessa dalla e, per lei, dai suoi Per_1
eredi. Ne discende che alla data del 29.9.1996, ovvero trascorsi dieci anni dalla redazione della citata scrittura privata, il suddetto credito si era già estinto per prescrizione.
Né, d'altro canto, risultava legittimato ad interrompere il predetto termine Parte_2
di prescrizione quale erede della giacché dal testamento olografo di costei, presente in atti, Per_1
emerge che il padre degli odierni opposti è stato totalmente preterito dalla successione della madre,
essendo stato beneficiato in vita mediante donazione fatte dalla stessa in suo favore.
Il decreto ingiuntivo opposto va, pertanto, revocato.
All'accoglimento dell'opposizione proposta dalla consegue la condanna degli Pt_1
opposti, in solido, alla rifusione delle spese di lite dalla stessa sostenute, liquidate come da dispositivo,
da corrispondersi in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 110 D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 803/2023, emesso da questo
Tribunale in data 12.10.2023 nel procedimento n. 2778/2023 R.G.;
- condanna e , in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite CP_1 Controparte_2
sostenute dall'opponente, che liquida in € 2.540,00 per compensi, da corrispondersi in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 110 D.P.R. n. 115/2002.
Brindisi 24 giugno 2025.
Il Giudice
dott. Maurizio Rubino
TRIBUNALE DI BRINDISI
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maurizio Rubino,
ha emesso, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3657/2023 R.G., avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo e
PROMOSSA DA
, rappresentata e difesa dagli avv. Stefano Baldassarra e Gabriella Zonno Parte_1
OPPONENTE
CONTRO
e , rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe CP_1 Controparte_2
Maroccia
OPPOSTI
All'odierna udienza le parti hanno precisato le proprie conclusioni, come da relativo verbale in atti.
*******
La causa ha ad oggetto l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 803/2023, emesso da questo Tribunale in data 12.10.2023 nel procedimento n. 2778/2023 R.G.,
con cui le era stato ingiunto di pagare nei confronti di e , quale eredi CP_1 Controparte_2
di la somma di € 9.451,16, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, Persona_1
quale corrispettivo dell'alienazione di un immobile di cui costei era proprietaria in comunione pro
indiviso con altri, tra cui il figlio , padre degli opposti. Parte_2
A sostegno dell'opposizione la ha eccepito, in via preliminare, l'estinzione per Pt_1
prescrizione del credito vantato dagli opposti nella predetta qualità. Ebbene, con atto a rogito per notar da Brindisi del 29.9.1986 i Per_2 Persona_1
figli della medesima e i suoi nipoti ex filio premorto , alienarono a Controparte_3 CP_4
coniuge dell'attuale opponente che lo acquistò in comunione legale con quest'ultima contro il
[...]
corrispettivo di £. 20.000.00, un immobile di loro proprietà.
Con scrittura privata in pari data il e l'odierna opponente si obbligarono nei confronti CP_4
di tutti gli alienanti a corrispondere il prezzo della vendita – che nel predetto contratto si dichiarava esser stato già corrisposto – secondo le modalità ivi stabilite.
Poiché tutti gli alienanti erano creditori in solido della somma relativa somma, la nota del
3.11.1995 inviata da a quale atto di costituzione in mora sarebbe Parte_2 Parte_1
stata idonea, salvo quanto appresso si dirà, ai sensi 1310 c.c., ad interrompere il termine decennale di prescrizione del credito afferente al pagamento del prezzo anche a beneficio degli altri alienanti, tra i quali e, per essa, dei suoi eredi, tra i quali gli odierni opposti. Persona_1
Altrettanto valide al fine di interrompere il credito di costoro nei confronti dell'opponente sarebbero state le note alla medesima inviate nell'anno 2003 e 2010, in quanto sottoscritte dagli opposti, nonché quella inviata a da in data 28.3.2019, padre dei Parte_1 Parte_2
predetti, avendo costoro allegato e chiesto di provare che tale ultima nota fu dal loro genitore inviata alla propria sorella per loro conto, in virtù di incarico dagli stessi espressamente ricevuto.
Sennonché da tale ultima nota emerge che tutti i germani rinunciarono, poco dopo Pt_1
la stipula del citato contratto di compravendita, alla quota-parte del corrispettivo loro spettante in favore della madre, che restò, pertanto, unica creditrice dell'intero importo Persona_1
dovuto da e . CP_4 Parte_1
Ne consegue che, non essendo , alla data del 3.11.1995, più creditore insieme Parte_2
alla della somma dovuta dai coniugi quale corrispettivo della vendita, la nota da Per_1 CP_4
quest'ultimo inviata a non può avere alcun effetto interruttivo del termine di Parte_1
prescrizione del diritto di credito vantato nei confronti della stessa dalla e, per lei, dai suoi Per_1
eredi. Ne discende che alla data del 29.9.1996, ovvero trascorsi dieci anni dalla redazione della citata scrittura privata, il suddetto credito si era già estinto per prescrizione.
Né, d'altro canto, risultava legittimato ad interrompere il predetto termine Parte_2
di prescrizione quale erede della giacché dal testamento olografo di costei, presente in atti, Per_1
emerge che il padre degli odierni opposti è stato totalmente preterito dalla successione della madre,
essendo stato beneficiato in vita mediante donazione fatte dalla stessa in suo favore.
Il decreto ingiuntivo opposto va, pertanto, revocato.
All'accoglimento dell'opposizione proposta dalla consegue la condanna degli Pt_1
opposti, in solido, alla rifusione delle spese di lite dalla stessa sostenute, liquidate come da dispositivo,
da corrispondersi in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 110 D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 803/2023, emesso da questo
Tribunale in data 12.10.2023 nel procedimento n. 2778/2023 R.G.;
- condanna e , in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite CP_1 Controparte_2
sostenute dall'opponente, che liquida in € 2.540,00 per compensi, da corrispondersi in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 110 D.P.R. n. 115/2002.
Brindisi 24 giugno 2025.
Il Giudice
dott. Maurizio Rubino