Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 06/04/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.1403 del Registro Generale Volontaria
Giurisdizione 2023
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, e quivi residente, rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._1
Marco Parisi (c.f.: ; pec: C.F._2
fax. N. ) del Foro di Messina, Email_1 P.IVA_1
giusta procura in atti, elettivamente domiciliata a Messina in Via Del
Bufalo n. 9; PARTE RICORRENTE
E
nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, ed ivi residente in [...]
domiciliato a Messina in via Dei Mille, n. 243, presso lo studio degli avvocati Luigi Mobilia (c.f. ) e Silvia Alì (c.f. CodiceFiscale_4
che lo rappresentano e difendono, CodiceFiscale_5
congiuntamente e disgiuntamente, come da procura in atti, i quali hanno dichiarato di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni ai seguenti recapiti
1
PARTE RESISTENTE
E
, C.F.: , nella qualità di Controparte_2 C.F._6
curatrice speciale dei minori nata a [...] il Persona_1
21.01.2012 e nato a [...] il [...], giusto decreto Persona_2
di nomina del 3.10.2023, che si rappresenta e difende ex sé ai sensi dell'art. 86 c.p.c., ed elettivamente domiciliata presso il proprio studio in Messina via Luciano Manara, 119, pec: la quale ha Email_4
dichiarato di essere disponibile a ricevere eventuali all'indirizzo pec:
PARTE INTERVENIENTE Email_4
E con l'intervento del Pubblico Ministero
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473 bis .12 c.p.c., depositato in cancelleria il
17.04.2023, premesso che da una relazione di Parte_1
convivenza more uxorio tra l'istante e erano nati due Controparte_1
figli, nato a [...] il [...], e Persona_2 Per_1
nata a [...] il [...]; che la Corte di Appello di
[...]
Messina, con provvedimento del 24.06./04.07.2020, in parziale riforma del decreto emesso, a seguito della cessazione della convivenza, dal Tribunale di Messina il 12.07.2019, aveva affidato i minori al Servizio Sociale con collocazione presso la madre ed aveva stabilito due incontri settimanali con il padre sotto la supervisione del Servizio affidatario;
che la minore aveva manifestato un netto rifiuto ad avvicinarsi al padre per le Per_1
“continue denunce” che questi aveva perpetrato in danno della madre;
che parimenti il piccolo era estremamente legato alla madre e la _2
coercizione alla quale il bambino era stato sottoposto nel sostenere gli
2 incontri con il padre aveva acuito le sue difficoltà comunicative;
che l'obbligo di frequentazione del padre da parte dei minori non rispondeva al loro interesse;
che dal momento in cui era stata emesso il primo provvedimento da parte del Tribunale di Messina erano trascorsi circa quattro anni durante i quali la minore aveva acquisito un Per_1
equilibrio psicofisico che l'aveva portata al raggiungimento di encomiabili risultati scolastici, mentre il piccolo aveva recuperato la serenità _2
minata dalle vicende pregresse e dalla coercizione fisica agli incontri con il padre;
che l'affidamento ai Servizi Sociali si era mostrato privo di qualsiasi utilità, anche perché il Servizio aveva organizzato gli incontri stilando un calendario che risultava incompatibile con gli impegni scolastici dei minori ed individuando per lo svolgimento degli incontri ambienti non idonei;
che le modalità con le quali si erano svolti gli incontri si erano rivelate nefaste poiché il , anziché occuparsi dei figli, riprendeva e fotografava la CP_1
deducente; che il si era reso responsabile di violenze nei CP_1
confronti della deducente anche davanti ai figli e per tali fatti era stato sottoposto a misura cautelare personale;
che il rifiuto mostrato dai figli ad incontrare il padre appariva giustificato dal fatto che i minori erano stati vittime di violenza assistita;
che in realtà il non aveva alcun CP_1
interesse nei confronti dei minori ed il suo unico intento era quello di punire la deducente;
tutto ciò premesso, chiedeva la revoca e, nelle more, la sospensione dell'affidamento al Servizio Sociale dei figli minori e la modifica delle modalità di incontro dei minori con il padre.
Il suddetto ricorso veniva comunicato al Pubblico Ministero che apponeva il proprio "visto" in data 08.05.2023.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti ed acquisita relazione trasmessa dal Servizio Sociale del Comune di Messina il 20.07.2023, con Con comparsa tempestivamente depositata il 02.09.2023, si costituiva
3 il quale evidenziava che, avendo la Corte di Cassazione, CP_1
con sentenza pubblicata il 10.01.2023, rigettato il ricorso proposto da avverso il decreto della Corte di Appello di Messina Parte_1
depositato il 04.07.2020, egli aveva più volte sollecitato i Servizi Sociali del Comune di Messina, affidatari dei figli minori, a riprendere gli incontri tra i minori ed il deducente padre ed aveva, quindi, presentato in data
23.06.2023, non sapendo della pendenza del presente giudizio, ricorso davanti al Tribunale per i minorenni di Messina per ottenere il ripristino del diritto di visita previsto dal menzionato decreto della Corte di Appello nonché per chiedere che la fosse dichiarata decaduta dalla Pt_1
responsabilità genitoriale, avendo ostacolato per oltre cinque anni il rapporto tra i figli ed il padre ed avendo impedito ogni rapporto tra i figli ed i nonni paterni, come previsto dal decreto emesso dal Tribunale per i minorenni di Messina il 25.07.2019. Osservava che il Tribunale per i minorenni di Messina, con sentenza dell'08.08.2023, aveva prescritto in via d'urgenza a di collaborare con i servizi preposti al fine Parte_1
del miglior esito degli interventi a loro demandati ed aveva dichiarato la propria incompetenza a provvedere sul ricorso depositato in data
23.06.2023 da nell'interesse dei minori Controparte_1 _2
, nato a [...] il [...], e nata a
[...] Persona_1
Messina il 21.01.2012, avendo egli informato il Tribunale per i minorenni della contestuale pendenza del presente procedimento. Evidenziava che la non aveva dato esecuzione neppure all'ultima prescrizione di Pt_1
collaborare con i Servizi e ribadiva, pertanto, le domande già svolte davanti al Tribunale per i minorenni di Messina, chiedendo in via d'urgenza il ripristino degli incontri tra padre e figlie e, nel merito, l'affidamento dei due figli minori al padre e la decadenza della dalla responsabilità Pt_1
genitoriale. Sottolineava, inoltre, che la era stata rinviata a Pt_1
4 giudizio, per ben due volte, per il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, mentre, solo in ragione della pendenza del giudizio di impugnazione davanti alla Corte di Cassazione, il Tribunale per i minorenni aveva revocato il decreto del 23 – 31 marzo 2021, con il quale già era stato stigmatizzato il comportamento inadempiente della
. Pt_1
All'udienza di comparizione delle parti del 03.10.2023 il Giudice delegato, preso atto che il aveva domandato in via CP_1
riconvenzionale, tra l'altro, anche l'attuazione dei provvedimenti vigenti in tema di affidamento e che tale domanda era riconducibile al paradigma normativo dell'art. 473 bis .38 c.p.c., che attribuisce la competenza a decidere al Tribunale in composizione monocratica, invitava i procuratori delle parti a dedurre in ordine alla lamentata mancata attuazione del provvedimento della Corte di Appello di Messina del 24.06/04.07.2020 e, rilevato che aveva dichiarato di essere disponibile a Parte_1
collaborare con il Servizio per l'attuazione del menzionato provvedimento della Corte di Appello di Messina, disponeva che la stessa si Pt_1
recasse entro sette giorni presso la sede del Servizio Sociale del Comune di
Messina (Palazzo Satellite piano IV stanza 11, ass. soc. ) Parte_2
per essere sentita al fine di redigere il calendario degli incontri tra padre e figli e concordare le ulteriori attività volte al ripristino degli incontri secondo le modalità stabilite nel suddetto provvedimento della Corte di
Appello; richiedeva, poi, al servizio sociale del Comune di Messina di dare attuazione al provvedimento della Corte di Appello di Messina del
24.06/04.07.2020, predisponendo un calendario di incontri previa audizione delle parti e compiendo tutte le attività all'uopo necessarie. Il Giudice delegato invitava, quindi, i procuratori delle parti ad illustrare le ulteriori domande proposte ed espletava il tentativo di conciliazione.
5 All'esito, il Giudice delegato dava atto che la conciliazione non era riuscita e, rilevato che era stata proposta domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale, in ragione della quale era necessario, a pena di nullità degli atti, che i minori fossero rappresentati in giudizio da un curatore speciale, nominava l'avv. quale curatore speciale CP_2
dei minori nato a [...] il [...], e Persona_2 Per_1
nata a [...] il [...] e rinviava la causa all'udienza del
[...]
14.11.2023 per dar modo al curatore speciale di costituirsi nel presente procedimento.
Con comparsa depositata il 13.11.2023 si costituiva l'avv. CP_2
quale curatore speciale dei minori e
[...] Persona_2 Per_1
evidenziando che aveva preso contatti con i Servizi Sociali
[...]
affidatari ed aveva chiesto di potere incontrare i minori, per poterli conoscere. Riferiva che aveva, quindi, incontrato i minori alla presenza della , del difensore di quest'ultima e dell'Assistente Sociale Pt_1
dei Servizi affidatari incaricata del caso;
che nel corso dell'incontro la figlia era apparsa “un po' disturbata” ed aveva riferito di non Per_1
volere incontrare il padre, mentre il minore era rimasto per gran _2
parte del tempo nelle braccia della madre ed aveva interloquito marginalmente. Rappresentava che la aveva manifestato una Pt_1
apparente disponibilità, ma alla presenza dei minori aveva espressamente dichiarato che non voleva dare corso agli incontri padre – figli. Il curatore osservava, quindi, che gli incontri tra il padre ed i figli in uno “spazio neutro” erano stati inizialmente stabiliti dal Tribunale di Messina nel lontano 2018 ma si erano svolti con difficoltà e discontinuità fino a settembre 2019, benché i Servizi avessero relazionato in data 24.10.2019 del buon esito degli incontri tenuti, in quanto successivamente la non aveva più condotto i figli nello “spazio neutro”; che la Pt_1
6 Corte di Appello di Messina, nel riformare il provvedimento di primo grado, aveva, con il provvedimento del 24.06.2020, confermato l'affidamento dei minori al Servizio Sociale del Comune di Messina con prescrizione di iniziare con urgenza gli incontri tra padre e figli nello spazio neutro, ma anche dopo tale provvedimento gli incontri si erano svolti con difficoltà e l'assistente sociale che seguiva il caso aveva comunicato che ciò era dipeso sia da problemi logistici che da un irrigidimento della minore ed a causa dell'alta conflittualità Per_1
esistente tra le parti;
che gli incontri tra padre e figli erano cessati definitivamente nel luglio 2021. Evidenziava che la Corte di Appello, con il provvedimento del 24.06.2020, aveva disposto anche che i genitori intraprendessero un percorso di recupero e sostegno alla genitorialità, ma in realtà sembrava che solo il avesse intrapreso e concluso tale CP_1
percorso. Il curatore speciale concludeva, pertanto, chiedendo che fosse disposto un percorso di sostegno psicologico per i minori al fine di iniziare a ricostruire un rapporto con la figura paterna e potere procedere ad una calendarizzazione degli incontri tra il padre ed i figli, per poi successivamente ripristinare i normali tempi di permanenza presso ciascun genitore. Rilevava, inoltre, che i due minori erano stati privati ingiustamente della figura paterna a causa del comportamento della
, che aveva di fatto impedito di fare incontrare i figli con il Pt_1
padre e ciò aveva inciso sullo sviluppo di entrambi i minori, poiché
, in considerazione della sua tenera età all'inizio della vicenda _2
giudiziaria, non aveva avuto la possibilità di instaurare un rapporto con il padre, mentre benché inizialmente avesse un rapporto Per_1
privilegiato con il padre, ormai nutriva un profondo rancore e distacco nei suoi confronti. Chiedeva, pertanto, che fosse confermato l'affidamento dei
7 minori ai Servizi Sociali, in limitazione della responsabilità di entrambi i genitori.
All'udienza del 14.11.2023 il procuratore della , Pt_1
richiamando una memoria depositata telematicamente il giorno prima, chiedeva la sospensione dell'esecuzione del provvedimento della Corte di
Appello del 04.07.2020 sulla base delle motivazioni già esposte e chiedeva, altresì la sospensione della responsabilità genitoriale del , per i CP_1
gravi reati e le aggressioni perpetrate in danno della in Pt_1
presenza dei minori, tanto che lo stesso era stato condannato dal Tribunale
Monocratico di Messina con sentenza del 9.11.2023.
Il procuratore del evidenziava che in realtà il proprio CP_1
assistito era stato assolto dal reato di maltrattamenti e chiedeva, pertanto, la modifica del provvedimento attualmente in vigore relativo agli incontri tra padre e figli in luogo neutro, stabilendo che il diritto di visita fosse disciplinato in “modo ordinario” dopo un breve periodo di transizione, analogamente a quanto indicato dal Curatore speciale;
ribadiva, altresì, la domanda di decadenza della dalla responsabilità genitoriale e Pt_1
chiedeva, infine, la revoca dell'assegno di mantenimento per i figli, la revoca dell'assegnazione della casa coniugale e l'affido esclusivo dei figli in capo al padre.
Riservata la decisione sui provvedimenti ex art.473 bis .22 c.p.c., il
Giudice delegato, con ordinanza del 15.11.2024, rilevava che in data
14.11.2024 era pervenuta relazione con la quale il Servizio Sociale del
Comune di Messina aveva riferito che non aveva potuto rispondere con riferimento alle attività di attuazione degli incontri tra padre e figli, posto che non era stato ancora avviato, a causa di alcune difficoltà di comunicazione, l'intervento psico-pedagogico allo scopo di superare i problemi connessi al rifiuto di ad incontrare il padre, interventi Per_1
8 propedeutici all'avvio degli incontri protetti padre – figli, né era stato elaborato il progetto personalizzato relativo al programma suddetto, che avrebbe richiesto la partecipazione leale di entrambi i genitori per il raggiungimento degli obiettivi a breve termine in esso contenuti. Il Giudice delegato osservava, poi, che l'acquisizione della relazione del servizio sociale del Comune di Messina sulla gestione dell'affidamento, soprattutto con riferimento alle attività di attuazione degli incontri tra padre e figli ed a quelle connesse e propedeutiche, appariva indispensabile per potere assumere eventuali provvedimenti indifferibili ed urgenti ai sensi dell'art. 473 bis .22 c.p.c. che, secondo quanto richiesto da entrambe le parti, avrebbero dovuto afferire la stessa titolarità della responsabilità genitoriale e che avrebbero richiesto, pertanto, una verifica, sia pure sommaria, non solo di un cattivo esercizio dei poteri – doveri nei quali si compendia la responsabilità genitoriale, tale da potere arrecare alla prole grave pregiudizio, ma anche della impossibilità di recupero del ruolo genitoriale, caratterizzato da cura, accudimento, coabitazione con i minori, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi, ed avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali (Cass. civ. 08.04.2019 n. 9763). Rinviava, pertanto, la causa ad altra udienza riservando all'esito dell'acquisizione delle informazioni che avrebbero dovuto essere fornite dal servizio sociale del Comune di
Messina, affidatario dei minori, l'adozione dei provvedimenti contemplati dall'art. 473 bis .22 c.p.c..
Con ricorso depositato il 17.11.2023 chiedeva Parte_1
che fosse disposta la sospensione anche in via di urgenza dell'affidamento dei minori al Servizio Sociale, esponendo che il giorno prima era stata chiamata dalla scuola, poiché alla piccola era stato impedito di Per_1
lasciare il plesso, in quanto, secondo quanto aveva successivamente appreso, l'Assistente Sociale aveva “revocato” ogni delega e Parte_2
9 facoltà della madre. Lamentava, inoltre, che lo stesso giorno 17.11.2024 la piccola era scoppiata a piangere e ad urlare all'interno della Per_1
scuola avendo lì rinvenuto il che, in compagnia di altre due CP_1
persone componenti della segreteria, cercava di avvicinarla.
Il Giudice delegato, rilevato che parte ricorrente aveva chiesto l'emissione di un provvedimento urgente riconducibile all'ipotesi normativa dei “provvedimenti indifferibili” ex art. 473 bis .15 c.p.c. e ritenuto che fosse necessario acquisire informazioni, disponeva la comparizione delle parti e dell'assistente sociale che seguiva il caso.
Sentite le parti, all'udienza del 27.11.2023, il Giudice delegato, ritenuto che, alla luce della istruttoria compiuta, non vi fossero i presupposti per una modifica urgente delle statuizioni vigenti, posto che il
Servizio stava avviando l'attività allo stesso demandata volta a verificare le modalità attraverso cui attuare il decreto della Corte di Appello del
04.07.2020 e che, pertanto, il suo intervento era indispensabile, mentre la vicenda verificatasi in data 16.11.2023 appariva estranea all'attività del
Servizio, rigettava l'istanza avanzata dalla volta alla emissione Pt_1
di un provvedimento indifferibile.
In data 06.12.2023 il Servizio Sociale affidatario trasmetteva relazione di aggiornamento con la quale segnalava che la non Pt_1
si era presentata all'incontro fissato per il 28.11.2023 al fine di perfezionare le procedure funzionali all'avvio dell'intervento con i minori, né aveva fatto pervenire alcuna comunicazione al riguardo, se non qualche giorno dopo;
che era stato, pertanto, fissato un nuovo incontro per il 05.12.2023, ma in quest'ultima occasione la , alla presenza dei figli e del Pt_1
suo difensore, si era approcciata agli operatori del Servizio con toni alterati, oppositivi, tendenzialmente squalificanti e direttamente denigratori e giudicanti rispetto all'assistente sociale incaricata del caso, in tal modo
10 rendendo estremamente difficoltosa la preparazione della minore Per_1
all'incontro con il padre, mentre la minore aveva espresso verbalmente e fisicamente la sua convinta posizione di totale lealtà alla madre;
che in tale clima emotivo di non collaborazione, la si era rifiutata di Pt_1
aderire alla procedura integrata applicata dai Servizi a garanzia della buona riuscita del programma e ciò suggeriva l'opportunità della momentanea sospensione del percorso.
Con ricorso ex art. 473 bis .15 c.p.c., depositato il 13.12.2023
[...]
chiedeva a questo Tribunale l'emissione di un CP_1
provvedimento indifferibile a protezione della prole e, in particolare, che fosse pronunciata la sospensione urgente della responsabilità genitoriale della sui figli, che fosse disposto l'inserimento urgente dei Pt_1
minori in comunità, che fossero adottati i provvedimenti di cui all'art. 473 bis .39 c.p.c., che fosse ordinata la ripresa immediata degli incontri psicopedagogici già stabiliti. A fondamento delle suddette richieste evidenziava che la aveva continuato a tenere un Pt_1
comportamento ostruzionistico alla instaurazione di relazioni normali tra il padre ed i figli, aveva continuato a coinvolgere i figli minori nel conflitto tra gli adulti, aveva continuato a screditare gli operatori che erano stati incaricati di dare attuazione ai provvedimenti vigenti in tema di affidamento.
Con provvedimento del 13.12.2023 il Giudice delegato rigettava l'istanza di provvedimento indifferibile, atteso che non sembrava ricorrere il presupposto del “pregiudizio imminente ed irreparabile” richiesto dall'art. 473 bis .15 c.p.c., norma che configurava tale istituto come
“eccezionale” anche con riferimento alla peculiare procedura ivi prevista, nella quale il presupposto della “urgenza” veniva a qualificarsi anche con riferimento alla necessità di provvedere, di regola, prima ancora di sentire
11 le parti. Evidenziava, in particolare, che le accuse del ricorrente richiedevano un approfondimento ed una verifica ed a tal fine era stata già chiesta ai Servizi una dettagliata relazione, che doveva ancora essere depositata (essendo stata concessa, in data 11.12.2023, su richiesta del
Servizio affidatario, una proroga di 60 giorni), mentre con nota del
06.12.2023 il Servizio affidatario aveva comunicato il calendario degli incontri psicopedagogici, sicché appariva opportuno verificare l'esito di tali incontri, non potendosi allo stato riscontrare un effettivo pericolo di pregiudizio irreparabile nella misura in cui gli interventi per il ripristino della relazione tra padre e figlie erano ancora in corso. Sottolineava, infine, che non era pertinente il richiamo alla disciplina di cui all'art. 473 bis .38
c.p.c., che riguardava l'attuazione dei provvedimenti sull'affidamento e che non poteva essere invocata quando si chiedeva, come nel caso in esame, la loro modifica, mentre il richiamo ai provvedimenti di cui all'art. 473 bis
.39 valeva a qualificare solamente il contenuto delle misure richieste, ma non poteva modificare la disciplina contenuta nell'art. 473 bis .15 c.p.c. in ordine ai presupposti per l'adozione di un provvedimento indifferibile.
Con decreto del 19.12.2023 il Giudice delegato invitava il Servizio
Sociale affidatario a riprendere il programmato percorso volto all'attuazione del decreto del 04.07.2020, anche eventualmente per dar modo alla di “rimodulare” la sua posizione come auspicato dal Pt_1
Servizio nella nota del 06.12.2023. Acquisita la relazione trasmessa in data
26.02.2024 dal Servizio Sociale del Comune di Messina, cui aveva fatto seguito una relazione integrativa del 04.03.2024, e sentite le parti, il
Giudice delegato, con provvedimento reso all'udienza del 05.03.2024, disponeva l'audizione della minore ultradodicenne con l'ausilio Per_1
di un esperto individuato nella psichiatra dott. . Persona_3
12 All'udienza del 19.03.2024 veniva effettuato l'ascolto della minore ed all'esito la causa veniva rinviata all'udienza del 18.04.2024, da celebrare con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c., per consentire all'ausiliario dott. di depositare relazione sul contenuto e Persona_3
sull'andamento dell'ascolto ed alle parti di interloquire.
Con le note di udienza depositate il 17.04.2024 il procuratore della ricorrente ribadiva la richiesta di revoca dell'affidamento ai Servizio
Sociale, evidenziando che esso aveva “generato confusione interferenze che hanno portato alla quasi paralisi dell'attività scolastica e parascolastica dei minori” e sottolineando che le iniziative del avevano avuto CP_1
come solo scopo quello “di distruggere e danneggiare i minori arrivando anche a disperderli con affidamenti eterofamiliari”; chiedeva, pertanto, che il Tribunale volesse “respingere la domanda del perché CP_1
assolutamente infondata e mossa solo da biechi interessi di vendetta, e dall'altro considerare che l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori è derogabile – ex art. 155 bis, 1° c, cod. civ. – dove la sua applicazione risulti contraria all'interesse del minore, interesse che costituisce l'esclusivo criterio di valutazione in rapporto alle diverse e specifiche connotazioni delle singole vicende familiari approdate in sede giudiziaria”.
Con le note di udienza depositate il 18.04.2024 il procuratore del resistente evidenziava che le prove raccolte erano “sufficienti per pronunciare la sospensione della responsabilità genitoriale della madre, sig.ra per le condotte gravemente pregiudizievoli poste CP_3
in essere dalla stessa in danno dei figli minori” che avevano “di fatto escluso la figura paterna dalla loro vita” e che avevano “confermato quanto denunciato dal nei suoi atti e scritti difensivi a conforto delle CP_1
domande ivi formulate. Non ultima la prova fornita dall'audizione della
13 minore in data 19 marzo 2024” che aveva “confermato Per_1
l'alienazione parentale e l'adultizzazione della minore ad opera della madre”. Chiedeva, pertanto, che fosse emesso un “provvedimento temporaneo ed urgente di sospensione della potestà genitoriale della madre a causa delle gravi condotte poste in essere dalla in danno dei Pt_1
figli minori” e che fossero rigettate “tutte le domande ex adverso formulate”. Domandava, altresì, che fossero adottati “anche temporaneamente i provvedimenti necessari – collocamento urgente dei minori in comunità -, non sussistendo, allo stato, altra soluzione che possa consentire ai minori di sottoporsi al programma psico – pedagogico stabilito, finalizzato alla ripresa dei rapporti con il padre”. Ribadiva, quindi,
“la richiesta di affidamento esclusivo dei minori al , pur dopo un CP_1
breve periodo di transizione presso una struttura specializzata dei due minori, che possa supportare e seguire il percorso di ripresa immediato dei rapporti padre-figli finalizzato all'affidamento esclusivo in capo al padre”.
Con le note di udienza depositate il 17.04.2024 il curatore speciale dei minori richiamava tutte le domande proposte, chiedendone l'accoglimento.
Con ordinanza del 20.04.2024 il Giudice delegato emetteva i provvedimenti provvisori ed urgenti ai sensi dell'art. 473 bis .22 c.p.c.. In particolare, osservava che le statuizioni vigenti non erano state concretamente attuate ormai da lunghissimo tempo e ciò imponeva di intervenire per verificare se dovessero essere modificate, come peraltro richiesto da tutte le parti, anche se con finalità differenti, mentre l'urgenza di provvedere derivava dalla stessa circostanza che occorreva intervenire sulle relazioni familiari di due minori in età evolutiva, la cui personalità finiva con l'essere profondamente incisa da qualunque intervento fosse stato assunto ed anche dallo stesso mantenimento dello status quo. Il
14 Giudice delegato provvedeva, pertanto, come segue: “conferma l'affidamento dei minori nato a [...] il Persona_2
26.05.2017, nata a [...] il [...] al Servizio Persona_1
Sociale del Comune di Messina con l'incarico di riattivare l'intervento psicopedagogico sui minori, propedeutico all'eventuale ripresa degli incontri tra padre e figli in spazio neutro;
dispone la temporanea sospensione degli incontri tra padre e figli in spazio neutro, che potranno riprendere quando, in base al giudizio degli specialisti, gli stessi si potranno svolgere senza pregiudizio per la serenità dei figli;
prescrivere alla di seguire pedissequamente le indicazioni del Servizio Pt_1
affidatario al fine di consentire lo svolgimento di tale intervento psicopedagogico;
condanna al pagamento della somma Parte_1
di € 2.000,00 a titolo di risarcimento del danno a favore dei figli minori e dispone che sia concentrata in capo al padre la responsabilità genitoriale in rappresentanza dei figli minori per fare valere tale credito e gestire la somma nell'interesse dei minori;
condanna al Parte_1
pagamento della somma di € 250,00 a titolo di risarcimento del danno a favore dei figli minori per ogni violazione successiva delle indicazioni del
Servizio affidatario al fine di consentire lo svolgimento del suddetto intervento psicopedagogico;
richiede al Servizio Sociale del Comune di
Messina di relazionare sull'attività compiuta nel termine di tre mesi e di comunicare tempestivamente ogni situazione potenzialmente pregiudizievole per i minori;
rigetta la richiesta di sospensione della responsabilità genitoriale di sui figli minori e di Parte_1
collocamento dei minori in comunità; rinvia la causa all'udienza del
17.09.2024 ore 10,00”.
Con relazione datata 21.06.2024 il Servizio Sociale del Comune di
Messina comunicava che le parti erano state convocate al fine di
15 concordare con loro l'avvio del percorso di sostegno psicopedagogico a favore dei minori, ma la non si era presentata nella data fissata Pt_1
senza fornire alcuna giustificazione, senza cercare di contattare il Servizio nei giorni successivi e senza rispondere nei giorni precedenti ai tentativi di contattarla per le vie brevi.
Con successiva nota dell'11.07.2024 il Servizio Sociale del Comune di Messina riferiva che la aveva continuato a rendersi non Pt_1
reperibile nonostante i tentativi di contattarla sia utilizzando il numero di telefonia mobile a lei in uso, sia mediante pec trasmessa al suo legale di fiducia avv. Marco PARISI, sia mediante e-mail inviata al suo personale indirizzo di posta elettronica. Evidenziava che solo l'avv. PARISI aveva dato risposta alla pec a lui inviata, ma lo stesso aveva dichiarato solamente
“di avere il patrocinio della mia cliente per la fase processuale, mentre tutti gli atti afferenti altra e diversa fase devono essere necessariamente inoltrati alla medesima direttamente”, mentre non aveva fatto alcun cenno alla ricezione o meno delle comunicazioni del Servizio da parte della sua assistita.
Con nota del 05.08.2024 il Servizio Sociale del Comune di Messina riferiva che la continuava a non rendersi reperibile;
che la Pt_1
stessa era stata convocata sia tramite telegramma, sia con missiva inviata alla sua email personale, sia con missiva inviata a mezzo pec presso l'indirizzo del suo legale di fiducia, ma la stessa non si era presentata all'incontro programmato del 01.08.2024.
Con nota trasmessa il 07.08.2024 il Servizio Sociale del Comune di
Messina riferiva che la non si era presentata all'incontro Pt_1
programmato del 06.08.2024 per l'avvio degli incontri psicopedagogici.
Con nota trasmessa il 12.08.2024 il Servizio Sociale del Comune di
Messina riferiva che la non si era presentata neppure Pt_1
16 all'incontro programmato dell'08.08.2024 per l'avvio degli incontri psicopedagogici.
Con nota del 22.08.2024 il Servizio Sociale del Comune di Messina riferiva che la non si era presentata agli incontri programmati Pt_1
del 13 e del 19 agosto per l'avvio degli incontri psicopedagogici.
Con nota del 29.08.2024 il Servizio Sociale del Comune di Messina riferiva che la non si era presentata agli incontri programmati Pt_1
del 22 e del 27 agosto per l'avvio degli incontri psicopedagogici.
All'udienza del 17.09.2024 il procuratore della Pt_1
evidenziava che a fronte del rifiuto della minore, la madre non aveva potuto far altro che prendere atto di tale diniego. Osservava, inoltre, che nel periodo di agosto 2024 la era stata impegnata a prestare Pt_1
assistenza alla madre, che era stata ricoverata, portando seco i figli.
Ribadiva che la figlia grazie alle cure della madre, aveva avuto Per_1
uno sviluppo di eccellenza mentre il piccolo stava colmando le _2
differenze iniziali. Insisteva, pertanto, nell'accoglimento delle domande originariamente proposte, chiedendo la revoca delle misure di coercizione indiretta stabilite con il provvedimento ex art. 473 bis .22 c.p.c..
Il procuratore del lamentava che l'istituto scolastico CP_1
“Spirito Santo” frequentato dal minore non aveva dato risposte _2
alle numerose richieste formulate sia dal padre dei minori, sia dal Servizio affidatario, sia dal curatore speciale dei minori. Evidenziava che la posizione del minore avrebbe dovuto essere trattata _2
separatamente rispetto a quella della minore in quanto nei suoi Per_1
riguardi non vi era alcun ostacolo alla previsione di incontri tra padre e figlio. Chiedeva che fosse disposta la sospensione o la limitazione della responsabilità genitoriale della , che fosse disposta consulenza Pt_1
tecnica per verificare le capacità genitoriali, che fosse prevista la ripresa
17 degli incontri tra ed il padre, che fosse stabilito l'inserimento in _2
comunità di Per_1
Il Curatore speciale dei minori osservava che si era al cospetto di una situazione di “stallo” e ribadiva, pertanto, la richiesta di sospensione o limitazione della responsabilità genitoriale della , con Pt_1
attribuzione ai Servizi di specifici compiti.
Con provvedimento reso alla medesima udienza il Giudice delegato, rilevato che le difficoltà rappresentante dalla avrebbero potuto Pt_1
essere superate dando al curatore speciale il compito di natura sostanziale di curare l'accompagnamento dei due minori o, in caso di opposizione di uno di questi, di uno solo dei minori presso la sede della deputata Pt_3
ad effettuare le necessarie valutazioni, disponeva che il Servizio Sociale del
Comune di Messina riattivasse le iniziative volte a dare attuazione al provvedimento del 19/20.04.2024 e dava incarico all'avv. CP_2
quale curatore speciale dei minori, di fornire supporto, accompagnando entrambi i minori o uno dei due minori (nel caso di opposizione dell'altro) presso gli operatori che avrebbero dovuto espletare l'attività demandata al
Servizio, fermo restando che la avrebbe potuto recarsi insieme Pt_1
al curatore speciale o separatamente presso gli operatori incaricati e avrebbe potuto anche partecipare agli incontri ove fosse stata prevista la sua partecipazione da parte degli operatori stessi.
Con nota depositata il 03.12.2024 il Curatore speciale dei minori, avv. riferiva che la non si era presentata al CP_2 Pt_1
primo incontro organizzato dalla del Comune di Messina;
che Pt_3
ella aveva provato a contattare telefonicamente la al fine di Pt_1
concordare un appuntamento senza ottenere risposta;
che ella aveva, quindi, mandato un messaggio alla che aveva risposto solo il Pt_1
giorno successivo affermando che il figlio era costretto a letto a caua delle
18 sue condizioni di salute;
che ella aveva quindi convocato la Pt_1
presso il proprio studio mediante comunicazione trasmessa a mezzo pec sia presso l'indirizzo personale della che presso quello del suo Pt_1
difensore, anche al fine di procedere all'ascolto dei minori;
che la ed i figli non si erano, nondimeno, presentati;
che ella aveva Pt_1
provato a chiamare telefonicamente la quello stesso giorno e le Pt_1
aveva successivamente mandato un messaggio, al quale la Pt_1
aveva risposto “non riscontro nessun appuntamento presso al suo studio né la sua funzione”; che in data 08.10.2024 ella si era recata, come preannunciato presso l'abitazione della e dei minori, ma Pt_1
nessuno aveva risposto né al citofono né al telefono, mentre solo dopo un'ora la aveva comunicato di avere modificato la propria Pt_1
dimora; che nella stessa serata dell'08.10.2024 il procuratore della aveva comunicato al Curatore speciale che i minori si Pt_1
trovavano “fuori dal perimetro cittadino”; che ella aveva, quindi, comunicato con pec del 14.10.2024 alla che si sarebbe recata Pt_1
presso la sua abitazione il successivo 15 ottobre per il prelievo dei bambini ma quello stesso pomeriggio il difensore della aveva Pt_1
comunicato un impedimento di salute del piccolo;
che in data _2
18.10.2024 ella aveva inviato ala altra comunicazione con la Pt_1
quale riferiva che si sarebbe recata presso la sua abitazione per prelevare i bambini il successivo giorno 22.10.2024 alle ore 15,00, ma nella tarda mattinata del 22.10.2024 era pervenuta comunicazione da parte del difensore della che rappresentava il perdurante stato di Pt_1
malattia del figlio;
che in data 07.11.2024 ella aveva comunicato _2
alla che il giorno 13.11.2024 intorno alle ore 17,00 si sarebbe Pt_1
recata a casa della stessa per prendere i minori, ma alle ore 15,44 del
13.11.2024 il procuratore della aveva comunicato una Pt_1
19 “indisposizione” del bambino. Il Curatore speciale dei minori concludeva evidenziando che la non aveva inteso collaborare per Pt_1
l'esecuzione del provvedimento, disconoscendo il ruolo affidato dal
Tribunale al curatore speciale, che ella non era riuscita ad avere alcun contatto con i minori, né aveva potuto verificare il rifiuto di Per_1
successivamente all'emissione dell'ultimo provvedimento. Rilevava, pertanto, che il provvedimento reso all'udienza del 17.09.2024 risultava ineseguibile.
All'udienza del 12.12.2024, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c., il Giudice, ritenuto che l'istruttoria fosse stata completata, concedeva alle parti i termini previsti dall'art. 473 bis. 28
c.p.c..
Alla successiva udienza del 13.03.2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c., il Giudice, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, riservava di riferire al collegio per la decisione.
Si deve premettere che in data 10.01.2023 la Suprema Corte di
Cassazione ha pubblicato la sentenza n. 364/2023, con la quale ha rigettato il ricorso proposto da avverso il decreto della Corte Parte_1
d'appello di Messina, depositato il 04.07.2020, così definendo una vicenda giudiziaria che aveva avuto inizio circa cinque anni prima con il ricorso depositato davanti al Tribunale di Messina in data 23.1.2018 da CP_1
per la disciplina dell'affidamento e del mantenimento dei figli
[...]
minori nata in data [...] e Persona_1 Persona_2
nato in data [...], a [...] cessazione della relazione di convivenza con la madre dei predetti minori Parte_1
E' opportuno ripercorrere brevemente tale vicenda giudiziaria per meglio comprendere le ragioni del contrasto con riferimento
20 all'affidamento della prole e la portata del provvedimento conclusivo emesso dalla Corte di Appello poi confermato dalla Cassazione.
Invero, pochi giorni dopo l'instaurazione del giudizio da parte del
, anche la , in data 06.02.2018 depositava ricorso nel CP_1 Pt_1
quale esponeva che il aveva tenuto nei suoi confronti CP_1
atteggiamenti violenti, tanto che ella in data 03.12.2017 si era dovuta recare al pronto soccorso, e concludeva chiedendo che fosse disposto l'affido condiviso dei minori con domiciliazione presso di sé nella casa familiare, dove il padre avrebbe potuto incontrare i figli ogni qualvolta avesse voluto.
Disposta la riunione dei due procedimenti, con provvedimento del
3.4.2018, il Tribunale, al fine di garantire la continuità dei rapporti fra il padre ed i minori, stabiliva che il potesse incontrare la figlia due CP_1
volte alla settimana in luogo individuato dal Servizio Sociale, con facoltà, per lo stesso, di allontanarsi da detto luogo con la minore e che potesse, invece, incontrare il piccolo , ancora di nemmeno un anno, presso _2
la abitazione paterna.
A seguito della applicazione a carico del della misura del CP_1
divieto di avvicinamento alla , veniva modificato il Pt_1
provvedimento emesso in via di urgenza, disponendosi che anche gli incontri con il piccolo potessero avvenire con le medesime _2
modalità previste per la figlia Nondimeno, con relazione del Per_1
09.07.2018 il Servizio Sociale comunicava che la , nonostante Pt_1
tutte le rassicurazioni, aveva dichiarato di non ritenere adeguate le modalità degli incontri previsti dal Tribunale. Attese le difficoltà dichiarate dalla
, veniva richiesto alla stessa se fosse disponibile ad avvalersi Pt_1
dell'ausilio dei nonni paterni ma la stessa esprimeva la propria opinione contraria e dichiarava di non essere in grado di individuare alcun soggetto
21 che potesse esserle di aiuto nell'organizzazione degli incontri fra il padre ed i minori.
Il Tribunale, con decreto del 17.07.2018, disponeva, quindi, C.T.U., affidando l'incarico alla dott. , che rilevava criticità nelle Persona_4
capacità educative di entrambi i genitori, che apparivano carenti nelle aree della protezione e della collaborazione con l'altro genitore. Nel contempo, con il medesimo provvedimento, il Tribunale confermava le modalità già previste per gli incontri. A seguito di tale provvedimento il Servizio Sociale del Comune di Messina cercava di riprendere gli incontri, ormai sospesi da circa otto mesi.
Con relazione del 20.09.2018 il Servizio Sociale del Comune di
Messina riferiva che non era stato possibile effettuare alcuno degli incontri programmati tra padre e figli in quanto la aveva disertato tutti Pt_1
gli incontri comunicando che riteneva le modalità di incontro pregiudizievoli ma senza formulare proposte alternative percorribili.
Nondimeno, in data 17.01.2019 il Servizio Sociale del Comune di Messina riusciva ad organizzare un incontro tra la minore ed il padre. Per_1
Come riferito dal Servizio nella relazione del 25.02.2019, nel corso di tale incontro la minore era apparsa contenta di incontrare il padre Per_1
mentre il minore aveva mostrato difficoltà ad allontanarsi dalle _2
braccia della madre. Il servizio organizzava, quindi, un ulteriore incontro per il successivo 22.01.2019, ma la manifestava Pt_1
preoccupazioni, ritenendo che il fosse pericoloso e temendo che CP_1
lo stesso facesse uso di sostanze stupefacenti, che potevano compromettere il suo stato psichico. Successivamente, lo stesso giorno 22 pomeriggio la comunicava al Servizio che la figlia non voleva più Pt_1 Per_1
vedere il padre e che non aveva intenzione di fare altri incontri, avendo percepito dal labiale della zia paterna, incrociata in occasione del
22 precedente incontro, che la stessa aveva detto “tua madre fa schifo”. Con
l'intervento degli operatori del Servizio la minore seppure con Per_1
ritrosia, acconsentiva, infine, ad incontrare il padre e sembrava che l'incontro si fosse svolto in serenità, tanto che la bambina dichiarava, senza alcuna richiesta, che quello era stato “il più bel compleanno della mia vita”.
Venivano, quindi, organizzati ulteriori incontri, ma senza raggiungere l'obiettivo di avviare incontri “autonomi”, a causa della conflittualità tra le parti. Nella successiva relazione del 06.05.2019 il Servizio Sociale comunicava che non era stato possibile effettuare gli incontri previsti tra il padre ed i figli e che la era apparsa fortemente contraria agli Pt_1
incontri se non in forma assistita.
Con decreto del 09.07.2019 il Tribunale, ritenendo che fosse necessario adottare soluzioni in grado di garantire il recupero del diritto dei minori ad una completa genitorialità e che tale diritto non potesse essere garantito con la permanenza dei minori presso la madre, per l'atteggiamento di totale sfiducia dalla stessa mostrato, affidava i minori, in limitazione della responsabilità di entrambi i genitori, al Servizio Sociale del Comune di Messina e prescriveva al Servizio affidatario di provvedere in via alternativa all'inserimento della in una struttura Pt_1
unitamente ai minori o, laddove la stessa non avesse aderito, di provvedere al fine di un affidamento eterofamiliare dei bambini, con l'ulteriore prescrizione di intraprendere tutte le iniziative necessarie per il recupero delle capacità genitoriali e finalizzate al reinserimento dei bambini presso i loro genitori.
Avverso il suddetto provvedimento la proponeva Pt_1
reclamo, chiedendo in via d'urgenza la sospensione della efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. Con provvedimento del
14/16.08.2019 la Corte di Appello di Messina accoglieva parzialmente
23 l'istanza di inibitoria e per l'effetto sospendeva l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato con riferimento alla prescrizione rivolta al
Servizio affidatario di provvedere in via alternativa all'inserimento della in una struttura unitamente ai minori o, in caso di dissenso Pt_1
della , di provvedere ad effettuare un affidamento Pt_1
eterofamiliare dei bambini;
la Corte di Appello disponeva, quindi, che le modalità di esercizio del diritto – dovere di visita del padre nei confronti della prole continuassero ad essere disciplinate sotto la gestione ed il controllo dei Servizi Sociali.
Con provvedimento del 04.10.2019 la Corte d'Appello disponeva, quindi, C.T.U., affidando l'incarico alla dott.ssa , al fine di Per_5
accertare la capacità genitoriale delle parti e per verificare se sussistessero le condizioni per l'affidamento condiviso dei minori. Sennonché, il
Servizio Sociale del Comune di Messina, con nota del 21.10.2019, comunicava che, poco dopo l'emissione del provvedimento inibitorio, gli incontri tra padre e figli erano stati nuovamente interrotti (il 9 settembre per ed il 26 settembre per in quanto i minori non erano _2 Per_1
stati più condotti dalla madre presso lo spazio neutro in cui avrebbero dovuto svolgersi detti incontri.
Di conseguenza, con decreto del 22.11.2019, la Corte di Appello di
Messina diffidava dal proseguire in ogni condotta che Parte_1
fosse di ostacolo alle modalità di incontro tra i figli e Persona_1
con il padre stabilite dai Servizi Sociali del _2 Controparte_1
Comune di Messina affidatari di detti minori, invitandola a conformarsi senza indugio alle prescrizioni dai medesimi stabiliti;
inoltre condannava al pagamento in favore di della Parte_1 Controparte_1
somma di € 250,00 a titolo di risarcimento danni ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c.. Anche dopo tale provvedimento la situazione, però, non mutava ed il
24 Servizio Sociale del Comune di Messina, con relazione del 22.01.2020, riferiva che la non aveva condotto i figli agli incontri assistiti Pt_1
programmati con il padre presso il Centro Socio Educativo e non Pt_4
aveva neppure cercato alcun tipo di interlocuzione con il Servizio affidatario. Person In data 26.04.2020 il C.T.U. dott.ssa depositava la relazione sull'attività compiuta. In detta relazione, dopo una approfondita indagine, il
C.T.U. evidenziava che entrambi i genitori presentavano una limitata capacità genitoriale determinata dalla loro incapacità di dialogare, anche e solo nell'interesse dei propri figli, e di limitare la accesa conflittualità che aveva caratterizzato sin dal suo sorgere la loro relazione. In particolare, sottolineava che la evitava “qualsiasi forma di confronto con Pt_1
l'altro genitore per la gestione educativa dei figli, screditandolo e denigrandolo, fino ad indurre nella figlia reazioni di rifiuto, per cui non sembra essere consapevole dell'importanza del rispetto verso l'altro genitore”, mentre nel LA venivano rilevate “caratteristiche di CP_1
egocentrismo (con uno stile tendenzialmente impressionistico), insicurezza, tendenza alla manipolazione, rigidità e una certa difficoltà nell'accettare critiche, nonché la negazione di impulsi ostili e aggressivi e la tendenza ad essere vendicativo”; inoltre rilevava che il , benché asserisse “di CP_1
essere consapevole rispetto all'importanza di una collaborazione”, non collaborava “attivamente con l'altro genitore per la gestione educativa” della prole e mostrava “una scarsa riflessività rispetto ad eventuali sue responsabilità durante i contrasti familiari e un comportamento nei confronti dei figli poco protettivo”. Il C.T.U. concludeva, nondimeno, che in considerazione della tenera età di e del bisogno di vicinanza _2
affettiva e fisica alla figura materna, che costituiva unico elemento di stabilità attuale per entrambi i minori, “il collocamento dei bambini presso
25 la madre sia fatto indispensabile per evitare loro ulteriori forme di disagio e una condizione fortemente punitiva soprattutto nei loro confronti. E' opinione di questa C.T.U. che un eventuale dislocamento dei minori, con relativo allontanamento dalla madre, potrebbe condurre ad un possibile peggioramento di un'emotività già coartata da parte di e di un Per_1
plausibile danno a sfavore del piccolo , che attualmente sembra il _2
meno coinvolto. Questa indicazione non va considerata come un riconoscimento dell'adeguatezza genitoriale della sig.ra messa a Pt_1
confronto con quella del sig. , ma unicamente come il miglior CP_1
accomodamento possibile avendo come focus il benessere dei bambini”; affermava, quindi, l'opportunità che i bambini continuassero ad essere affidati ai Servizi Sociali del Comune di Messina con prescrizione ai genitori di intraprendere un serio percorso individuale di riacquisizione della capacità genitoriale e della loro responsabilità verso i figli e della idoneità a superare i conflitti ed i reciproci errori commessi al fine di assicurare ai figli un ambiente sereno nel quale vivere la bigenitorialità alla quale hanno diritto.
Sulla scorta dei suddetti elementi di conoscenza, la Corte di Appello di Messina, con il citato provvedimento del 24.06/04.07.2020, confermava l'affidamento di e ai Servizi Persona_1 Persona_2
Sociali presso il Comune di Messina e disponeva che il Servizio affidatario predisponesse un calendario di incontri tra i bambini ed il padre con la previsione di due incontri settimanali in condizioni di sicurezza ed in ambiente neutro della durata di almeno due ore cadauno, sottolineando che detti incontri avrebbero dovuto essere ripresi in via urgente. Nella motivazione di detto provvedimento si legge che “come accertato dal c.t.u.
e come ammesso dai Servizi Sociali che hanno potuto organizzare e sovrintendere solo pochi incontri tra il padre ed i minori (purtroppo in
26 questo non agevolati dalla condotta della signora che tende a Pt_1
non riconoscerne la autorità e, da ultimo, dalla recente pandemia da Covid-
19 che ha sicuramente impedito - almeno nei mesi di febbraio, marzo e aprile - l'organizzazione di incontri in condizioni di sicurezza per tutti protagonisti della vicenda), in atto, non è possibile affidare i minori ai genitori e/o ad uno di loro poiché entrambi non tengono un comportamento responsabile e collaborativo che consenta ai bambini di vivere la rottura della relazione tra i loro genitori quanto meno con una serenità di base e di legarsi affettivamente, come è giusto, ad entrambi instaurando un rapporto positivo con chi deve proteggerli e curarne la crescita in condizioni di serenità (la signora , con ogni probabilità a causa delle liti Pt_1
continue e violente vissute durante la vita in comune con il e CP_1
delle delusioni subite non ha più alcuna fiducia nell'ex compagno e
“scarica” la sua conflittualità su che “adultizza” tanto che la Per_1
bambina, che pure aveva intrapreso un rapporto accettabile con il padre, non vuole più vederlo e tende a ripetere frasi sulla figura del padre che ha ascoltato dalla madre;
il , anch'egli come la ex compagna, CP_1
persona socievole e volenterosa di instaurare un buon rapporto con i figli, presenta analoghi aspetti di egocentrismo che lo portano a non nutrire alcuna fiducia nella ed a non far quanto necessario per Pt_1
avvinarsi ai bambini con la “umiltà” che sarebbe indispensabile per conquistarne la fiducia); che, in queste condizioni, sussistendo una capacità genitoriale limitata in entrambi i genitori di e di (che, Per_1 _2
per la sua tenera età, è in parte ancora estraneo alle dinamiche familiari) che deve essere implementata e favorita attraverso un serio percorso di recupero individuale che entrambe le parti in causa devono intraprendere presso specialista inserito nel Servizio Sanitario Pubblico o comunque convenzionato, non è possibile neppure affidare i minori ai nonni paterni
27 (soluzione che anche il Tribunale aveva cercato di attuare scontrandosi con il rifiuto della reclamante principale) poiché gli incontri tra i minori e la madre risulterebbero a loro volta impossibili da realizzare per la totale estraneità e sfiducia che esiste tra le famiglie di origine dei due protagonisti del presente giudizio”.
Avverso il suddetto provvedimento proponeva Parte_1
ricorso in Cassazione. Come si legge nella relazione datata 02.02.2024 e trasmessa dal Servizio Sociale del Comune di Messina il 26.02.2024, dopo l'emissione del provvedimento della Corte di Appello, il Servizio affidatario riattivava con urgenza lo spazio neutro per l'effettuazione dei previsti due incontri settimanali tra il padre ed i figli. Evidenziava che nei quattro mesi successivi venivano ripresi i rapporti tra padre e figli, ma la situazione appariva “complessa e conflittuale” e costellata “da varie difficoltà” in quanto il “appariva più aggressivo e spesso CP_1
contrariato nei confronti degli operatori, sui quali scaricava la propria rabbia, in modo anche poco educato, anche di fronte ai minori”; che con l'inizio della scuola la aveva lamentato difficoltà ad Pt_1
accompagnare i bambini a causa dell'orario di uscita da scuola di mentre il si era opposto alla eventuale soluzione di Per_1 CP_1
fare uscire la minore un po' prima da scuola;
che il piccolo era _2
solito entrare senza reticenze nello spazio dedicato, abbracciare il padre e giocare con lui, mentre vi era stata una involuzione nel comportamento della minore la quale non aveva più fatto ingresso nella stanza Per_1
dedicata, non aveva più rivolto la parola padre e non aveva più risposto alle sue sollecitazioni, verosimilmente per il fatto che era venuta a conoscenza di una denuncia effettuata dal padre nei confronti della madre;
che entrambi i genitori, per motivazioni diverse, non valutavano l'attivazione dello spazio neutro come un'opportunità per i minori, ma aspiravano
28 all'obiettivo di escludere l'altro dalla vita dei figli;
che a seguito dello spostamento degli incontri protetti presso l'Asilo comunale di Camaro, dovuto alla istituzione su tutto il territorio comunale della “zona rosa” dall'11 al 31 gennaio 2021, a causa della emergenza epidemiologica, la non aveva più accompagnato i figli agli incontri previsti, Pt_1
evidenziando che non era in possesso di un mezzo di trasporto con il quale potesse condurli.
Nel contempo, con ricorso depositato il 04.03.2021 la Procura della
Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Messina chiedeva in via d'urgenza che fosse disposta la sospensione di dalla Parte_1
responsabilità genitoriale sulla prole, che i figli minori fossero presi in carico dal competente Servizio NPIA e che fosse disposto l'affido eterofamiliare della minore Per_1
Con decreto emesso in via d'urgenza il 23.03.2021 il Tribunale per i minorenni di Messina accoglieva parzialmente il ricorso limitando la responsabilità genitoriale e avviando attività istruttoria.
Con istanza depositata il 29.04.2021 chiedeva la Parte_1
sospensione della efficacia esecutiva del suddetto decreto emesso in via d'urgenza, sollevando tra l'altro eccezione di incompetenza funzionale.
Con decreto del 27.05.2021 il Tribunale per i minorenni di Messina, preso atto della suddetta eccezione, sospendeva l'efficacia esecutiva del decreto emesso il 23.03.2021 e, con successivo decreto dell'08.06.2021, dichiarava la propria incompetenza, revocando i decreti già emessi, essendo ancora pendente, davanti alla Corte di Cassazione, il procedimento vertente sull'affidamento della prole.
Nella relazione trasmessa dal Servizio sociale del Comune di
Messina il 26.02.2024 e relativa al periodo dal 06.04.2021 al 03.08.2021, veniva riferito che erano stati effettuati solo 11 incontri del padre con i
29 figli, 8 con il figlio e 3 con la figlia che dopo l'incontro _2 Per_1
del 03.08.2021 la aveva deciso di non portare più i figli presso Pt_1
lo spazio neutro, lamentando una situazione di pregiudizio per il piccolo che si sarebbe verificata nel corso dell'incontro del 03.08.2021; _2
che durante gli incontri espletati la minore aveva mantenuto un Per_1
atteggiamento di rifiuto di parlare con il padre, mentre il piccolo _2
aveva iniziato a stabilire un rapporto più significativo;
che la minore nello spazio neutro era stata talvolta testimone della conflittualità Per_1
tra i due genitori o delle doglianze avanzate dalla madre per le asserite criticità presenti nello spazio neutro;
che il Servizio Sociale non appariva in grado di mettere in atto interventi risolutivi del caso con l'utilizzo di strumenti propri e per tale motivo era stata chiesta l'attivazione del servizio
NPIA; che le strategie messe in atto dagli operatori si erano rivelate inutili sia per assicurare la continuità degli incontri nello spazio neutro, sia per ottenere una collaborazione delle parti;
che l'ultimo intervento era stato effettuato in occasione delle festività natalizie di dicembre 2021, ma l'incontro previsto per il 4 gennaio 2022 non era stato effettuato in quanto la ed i figli minori non si erano presentati. Pt_1
Con la sentenza n. 364/2023 pubblicata il 10.01.2023, la Suprema
Corte di Cassazione rigettava tutte le censure sollevate dalla ricorrente averso il decreto impugnato emesso dalla Corte di Appello di Messina il
24.06/04.07.2020. In particolare, dichiarava inammissibile per difetto di autosufficienza la censura relativa alla mancata effettuazione da parte del
Giudice dell'ascolto della minore dichiarava inammissibile per Per_1
difetto di interesse la censura svolta con riferimento alla statuizione contenuta nel decreto impugnato secondo cui le successive relazioni del
Servizio affidatario avrebbero dovuto essere trasmesse alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale per i minorenni;
dichiarava inammissibile la
30 censura svolta contro il motivato apprezzamento di fatto svolto dalla Corte di Appello che, secondo la ricorrente, avrebbe trascurato di considerare gli episodi di violenza domestica posti in essere dal ai danni della CP_1
davanti ai figli;
dichiarava infondato il motivo di ricorso con il Pt_1
quale la ricorrente si era lamentata del fatto che la Corte di Appello aveva sottolineato la necessità di implementare la limitata capacità genitoriale di entrambi i genitori, attraverso un serio percorso di recupero individuale, atteso che la Corte di merito si era limitata ad effettuare una raccomandazione finalizzata a superare i problemi connessi al reciproco esercizio della genitorialità, senza imporre un trattamento sanitario;
dichiarava inammissibili tutti gli altri motivi che attingevano l'apprezzamento di fatto svolto dal giudice del merito.
Descritte sommariamente le vicende che hanno preceduto il presente giudizio, va, in via preliminare, osservato che l'art. 473 bis .29 c.p.c. prevede che i provvedimenti a tutela dei minori ed in materia di contributi economici possono essere in ogni tempo modificati “qualora sopravvengano giustificati motivi”. Il legislatore ha, in tal modo, chiarito che anche i provvedimenti concernenti l'affidamento ed il mantenimento della prole sono soggetti alla clausola implicita del rebus sic stantibus.
Invero, l'art. 337 quinquies c.c. stabilisce che la revisione delle statuizioni concernenti la prole è ammessa “in ogni tempo”, ma già nel vigore della disciplina vigente prima della riforma “Cartabia” la giurisprudenza di legittimità aveva chiarito che tale disposizione non incideva sui presupposti della revisione e che l'esistenza di circostanze nuove costituiva in ogni caso, anche con riferimento ai provvedimenti concernenti la prole minorenne, condizione implicita ma necessaria per procedere alla modifica delle statuizioni vigenti (Cass. civ. 08.05.2013 n. 10720). Quanto alla individuazione dei “giustificati motivi”, si è osservato che con tale
31 espressione si attribuisce rilevanza a fatti sopravvenuti alla precedente pronuncia, idonei a giustificare una revisione dell'assetto di interessi da questa definito. Va, infine, osservato che l'accertamento della novità o meno delle circostanze fattuali, addotte dalla parte a fondamento della chiesta modificazione - rispetto alla situazione presa in considerazione agli effetti della precedente determinazione giudiziale - costituisce il proprium del giudizio di revisione, per cui il riferimento alla situazione pregressa non entra come effetto della intermediazione del precedente giudicato, ma costituisce viceversa componente necessaria e diretta dell'indagine demandata ex novo al giudice della revisione (Cass. civ., Sez. I,
07.09.1995, n. 9415). Ciò significa che tale accertamento deve essere effettuato dal giudice della revisione senza che la parte abbia l'onere di invocare il giudicato esterno ed il termine di paragone è costituito dalla situazione presa in considerazione agli effetti della precedente determinazione giudiziale, mentre la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo rimane esclusa in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile (25/08/2005 n. 1732).
E', allora, agevole osservare che gran parte delle doglianze sollevate dalla ricorrente che dovrebbero condurre ad una Parte_1
revoca dell'affidamento dei figli minori e al Servizio Per_1 _2
Sociale del Comune di Messina non si fondano su fatti sopravenuti ma sollecitano una nuova valutazione di quegli stessi fatti che erano stati esaminati dalla Corte di Appello con il decreto del 24.06/04.07.2020, divenuto irrevocabile appena tre mesi prima la proposizione del ricorso introduttivo del presente giudizio, volto alla sua revisione. Nondimeno, non possono non prendersi in considerazione le vicende verificatesi nel corso del presente giudizio, che danno la misura della efficacia del menzionato
32 decreto e della possibilità di dare ad esso concreta attuazione. Infatti, a seguito della costituzione del , che si è lamentato della CP_1
perdurante mancata esecuzione del suddetto decreto, nonostante l'intervento effettuato dai Servizi a seguito di delega di indagine della
Procura presso il Tribunale per i minorenni di Messina, datata 22.04.2023, il Giudice delegato, preso atto della volontà manifestata dalla Pt_1
all'udienza del 03.10.2023, di collaborare per la concreta attuazione del provvedimento della Corte di Appello, ha dato mandato al Servizio affidatario di predisporre un calendario di incontri tra padre e figli e di compiere tutte le attività preparatorie all'uopo necessarie.
Nella relazione del 14.11.2023 il Servizio Sociale affidatario riferiva, nondimeno, che la si era mostrata contraria alla riattivazione Pt_1
degli incontri protetti in spazio neutro tra i propri figli ed il padre, sostenendo che il non era realmente interessato al bene dei figli, CP_1
né ad incontrarli e dichiarando, comunque, di temere che il CP_1
potesse assumere comportamenti non consoni non adeguatamente contrastati dagli operatori, come era avvenuto in precedenti occasioni.
Aggiungeva che al colloquio effettuato il 03.11.2023 la minore Per_1
non aveva lasciato margini di possibilità per un riavvicinamento al padre e che non appariva opportuno forzare la volontà della minore né Per_1
stabilire una calendarizzazione degli incontri per il solo minore , _2
mentre appariva utile predisporre un intervento psicopedagogico allo scopo di superare le problematiche connesse al rifiuto di di incontrare il Per_1
padre. In conclusione, il Servizio riferiva che avrebbe elaborato un progetto personalizzato che avrebbe, però, richiesto la partecipazione leale da parte della nel raggiungimento degli obiettivi. Pt_1
Con successiva relazione pervenuta il 26.02.2024 e con relazione integrativa datata 01.03.2024 il Servizio affidatario comunicava che erano
33 state assunte le iniziative necessarie per attivare l'intervento psicopedagogico sui minori, propedeutico all'intervento in spazio neutro ed alla redazione del calendario di incontri;
che era stato predisposto il calendario degli incontri psicopedagogici con i minori e Per_1
, il primo dei quali fissato per il giorno 05.12.2023; che la _2
nel corso di tale incontro, alla presenza dei figli e del suo Pt_1
difensore, si era approcciata agli operatori del Servizio con toni alterati, oppositivi, tendenzialmente squalificanti e direttamente denigratori e giudicanti rispetto all'assistente sociale incaricata del caso, e si era, quindi, rifiutata di aderire alla procedura integrata applicata dai Servizi a garanzia della buona riuscita del programma;
che era stato fissato un nuovo incontro per il giorno 8 gennaio 2024, ma nuovamente la si era rifiutata Pt_1
di sottoscrivere il patto all'uopo predisposto né aveva successivamente accompagnato i minori agli incontri calendarizzati, l'ultimo dei quali in data 28.02.2024, senza comunicare alcun impedimento.
Giova, poi, richiamare quanto avvenuto il 16.11.2023. In particolare,
l'ass. soc. , all'udienza del 27.11.2023 ha riferito che poco Parte_2
prima delle ore 13,00 del 16.11.2023 aveva ricevuto una telefonata dal prof. , preside dell'Istituto Verona Trento, frequentato dalla CP_4
minore che le comunicava di avere ricevuto un Persona_1
documento nel quale gli veniva segnalato che non avrebbe potuto ritenere validi gli atti sottoscritti solo dalla relativi alla iscrizione a Pt_1
scuola della minore ed alle autorizzazioni accessorie alla Per_1
frequenza scolastica, quale quella relativa al prelevamento della figlia da parte di terzi (tale documento è stato depositato dal in allegato CP_1
alla costituzione nel subprocedimento 1403- 1/2023 depositata il
26.11.2023, unitamente ad altra nota di analogo contenuto rivolta all'Istituto Scolastico Paritario Annibale Maria di Francia, frequentato dal
34 minore ); che nel corso della telefonata del 16.11.2023 il prof. _2
le aveva riferito che, a seguito dei rilievi a lui formulati in ordine CP_4
alla inefficacia delle autorizzazioni rese dalla madre, intendeva non consentire più alla minore di uscire da scuola autonomamente in assenza della madre e che lei gli aveva risposto che lui, quale preside, avrebbe potuto effettuare tutte le valutazioni in ordine alla validità ed efficacia delle autorizzazioni rilasciate dalla madre;
che nel corso di una ulteriore telefonata avvenuta lo stesso giorno, il preside le aveva riferito CP_4
che in un primo tempo si era presentato a scuola un Avvocato ed in seguito era andata lì la madre accompagnata dal suo difensore avv. PARISI;
che la gli aveva detto che l'avrebbe denunciato per sequestro di Pt_1
persona, in quanto non aveva consentito di fare uscire da scuola;
Per_1
che vi era stato anche l'accesso delle forze dell'ordine a scuola.
Infine, va rilevato che con sentenza del 9 novembre 2023 il Giudice monocratico del Tribunale di Messina ha assolto dal Controparte_1
reato di maltrattamenti in famiglia ai danni della convivente Pt_1
“perché il fatto non sussiste”, mentre ha condannato il
[...] CP_1
ad una pena detentiva condizionalmente sospesa per il reato di lesioni commesso in data 03.12.2017, avendo strattonato la convivente colpendola al viso e stringendole il collo, con Parte_1
l'aggravante di avere sommesso il fatto alla presenza della figlia minore
Per_1
Dall'esame del suddetto materiale probatorio emerge abbastanza chiaramente che le dinamiche relazionali tra le parti in causa nel corso del presente procedimento reiterano modalità comportamentali che avevano caratterizzato i rapporti tra le parti anche nel corso di tutto il giudizio definito con il decreto della Corte di Appello del 24.06/04.07.2020, irrevocabile il 10.01.2023, e si deve solo prendere atto che la conflittualità
35 non è in alcun modo scemata. Come icasticamente rappresentato dalla
Corte di Appello entrambi i genitori non tengono un comportamento responsabile e collaborativo che consenta ai bambini di vivere la rottura della relazione tra i loro genitori con una serenità di base. In particolare, la
Corte di Appello ha sottolineato che la , con ogni probabilità a Pt_1
causa delle liti continue e violente vissute durante la vita in comune con il e delle delusioni subite “scarica” la sua conflittualità su CP_1
che “adultizza”, tanto che la bambina, che pure aveva intrapreso Per_1
un rapporto accettabile con il padre, non vuole più vederlo e tende a ripetere frasi sulla figura del padre che ha ascoltato dalla madre. Ciò è risultato, invero, confermato dall'ascolto della minore effettuato Per_1
nel corso del presente procedimento all'udienza del 19.03.2024, ove è emerso chiaramente che la minore non ha ricordi precisi del periodo della sua vita in cui la famiglia era ancora unita e di rammentare solo vagamente i litigi tra i genitori che avevano caratterizzato gli ultimi tempi della convivenza, ma di riuscire oggi a riferirne perché ne aveva parlato con la madre, sia era confrontata con lei, si era interrogata con lei su quello che era accaduto, fino ad ammettere che “alcuni ricordi mi sono venuti alla mente dopo che mia madre me li ha raccontati”; inoltre è emerso che la minore è stata resa edotta dalla madre sui contenuti riguardanti le dinamiche processuali della separazione, circostanza che, peraltro era Person affiorata anche nel corso delle indagini compiute dal C.T.U. dott.ssa , che aveva sottolineato, con riferimento alla , che “Sembra Pt_1
essere presente, ad esempio, un'eccessiva informazione di Per_1
rispetto ai conflitti con l'altro genitore, e questo si configura anche come comportamento scarsamente protettivo”. Inoltre, già nel corso del procedimento davanti al Tribunale prima e davanti alla Corte di Appello dopo, la aveva ostacolato lo svolgimento degli incontri tra Pt_1
36 padre e figli, non conducendo i minori presso lo spazio neutro, sovente senza alcuna reale motivazione. Tale condotta si è ripetuta, quindi, anche nel corso del presente giudizio, in cui la non ha arbitrariamente Pt_1
condotto i figli agli incontri psicopedagogici con gli specialisti dei Servizi, preparatori per una eventuale ripresa degli incontri tra padre e figli, neppure dopo il provvedimento emesso il 19.04.2024 con il quale sono state applicate delle misure sanzionatorie indirette e neppure dopo il provvedimento reso all'udienza del 17.09.2024 con il quale sono stati attribuiti specifici compiti al Curatore speciale dei minori, al fine di superare le difficoltà rappresentate dalla , la quale ha Pt_1
continuato ad ostacolare con la sua condotta la possibilità di un riavvicinamento dei minori al padre, così disvelando che suo intento non è tanto quello di proteggere la figlia dal possibile trauma derivante dal doversi relazionare con un padre violento, come da lei affermato, ma quello di vendicarsi del compagno, non consentendogli neppure di cercare di ricostituire una relazione con la figlia Per_1
D'altronde, anche la circostanza che la minore debba Per_1
essere protetta da un padre violento, già esclusa con il decreto della Corte di Appello del 2406/04.07.2024, ormai passato in giudicato, non sembra trovare concreto riscontro neppure alla luce delle successive emergenze processuali. Infatti, il , come già evidenziato dal C.T.U. dott.ssa CP_1
Person
“mostra delle buone competenze rispetto alle cure di base, all'accoglimento delle richieste dei figli, alla promozione e al sostegno dei processi di socializzazione e alla comprensione e supporto dei figli da un punto di vista emotivo”. Peraltro, la stessa non aveva Pt_1
rappresentato al momento della instaurazione della lunga vicenda processuale, un effettivo timore nei confronti del , benché gli CP_1
allegati fatti di violenza fossero all'epoca molto più vicini nel tempo, tanto
37 che nel ricorso depositato il 06.02.2018 aveva chiesto l'affido condiviso dei minori con domiciliazione presso di sé nella casa familiare, dove il padre avrebbe potuto incontrare i figli ogni qualvolta avesse voluto. Inoltre, appare significativo che in una conversazione registrata tra la Pt_1
ed il chiaramente risalente ad un'epoca anteriore CP_1
all'instaurazione del primo giudizio sull'affidamento della prole (il resistente ha indicato che sarebbe stata effettuata il 21.12.2017), la non aveva palesato alcun timore nei confronti del , Pt_1 CP_1
tanto da affermare, rivolgendosi a lui con un atteggiamento di sfida, che l'importo dell'assegno di mantenimento da lui proposto era irrisorio e che fino a quando non si fosse raggiunta sul punto una soluzione per lei soddisfacente, ella gli avrebbe impedito di coltivare il rapporto con i figli
(“quando definiamo vedrai i bambini;
fino a quando non definiamo tutto tu
“per legge” i bambini non li vedi”). Infine, va rilevato che il , con CP_1
sentenza ancora non definitiva, è stato recentemente assolto dal reato di maltrattamenti in famiglia ai danni della , mentre è stato Pt_1
condannato solo con riferimento ad un singolo episodio di lesioni che, seppure di per sé grave, anche perché verificatosi alla presenza della figlia minore assume un rilievo piuttosto contenuto in un quadro Per_1
complessivo nel quale è stato comunque escluso che tra i conviventi fosse stato instaurato un regime di vita vessatorio, connotato da una condotta prevaricatoria da parte del nei confronti della . CP_1 Pt_1
Quanto al , la Corte di Appello ha evidenziato che CP_1
anch'egli come la ex compagna, “presenta analoghi aspetti di egocentrismo che lo portano a non nutrire alcuna fiducia nella ed a non fare Pt_1
quanto necessario per avvinarsi ai bambini con la “umiltà” che sarebbe indispensabile per conquistarne la fiducia”. Tale conclusione ha trovato, poi, riscontro in quanto si legge nella relazione datata 02.02.2024 e
38 trasmessa dal Servizio Sociale del Comune di Messina il 26.02.2024, con riferimento all'andamento degli incontri dopo l'emissione del provvedimento della Corte di Appello, negli ultimi mesi dell'anno 2020, ove è stato riferito che il “appariva più aggressivo e spesso CP_1
contrariato nei confronti degli operatori, sui quali scaricava la propria rabbia, in modo anche poco educato, anche di fronte ai minori”, in tal modo rendendo evidente la sua incapacità di proteggere i minori dal conflitto con l'altro genitore. Questi limiti, d'altronde, erano emersi chiaramente anche Person nel corso delle indagini del C.T.U. dott.ssa , la quale aveva rilevato che il mostrava “comportamenti manierati, insicurezza, tendenza CP_1
alla manipolazione, rigidità e una certa difficoltà nell'accettare le critiche, nonché la negazione di impulsi ostili e aggressivi e la tendenza ad essere vendicativo”. Non sembra, peraltro, che il percorso di sostegno alla genitorialità da lui intrapreso abbia sortito apprezzabili risultati se è vero che anche nel corso del presente giudizio il comportamento del è CP_1
apparso incentrato a demolire la figura materna, senza alcuna preoccupazione delle ricadute sulla serenità dei figli, come è emerso chiaramente nella vicenda verificatasi il 16.11.2023, in cui la minore
è stata spettatrice dell'ennesimo conflitto tra i genitori, con Per_1
ricadute anche sulla sua vita quotidiana, tanto da riferire con evidente rabbia che, a seguito dell'intervento del padre, ella non aveva potuto “più uscire da scuola autonomamente”, come ormai faceva da tempo.
Evidenti appaiono, pertanto, i limiti alle capacità genitoriali di entrambe le parti che non sono stati certamente superati dopo il decreto della Corte di Appello del 24.06/04.07.2020 e che, pertanto, non consentono una revoca del provvedimento di affidamento dei minori al
Servizio Sociale del Comune di Messina, che va, al contrario, rinforzato ed in qualche modo specificato attribuendo al Servizio Sociale affidatario lo
39 specifico compito di assumere nell'interesse dei minori ed in luogo dei genitori tutte le decisioni di straordinaria amministrazione, posto che è evidente l'impossibilità che i genitori riescano a dialogare e ad assumere decisioni “condivise”, mentre il mantenimento della attuale situazione finisce con il consentire alla madre di esercitare la responsabilità in modo sostanzialmente esclusivo pur in mancanza di un provvedimento di affidamento monogenitoriale.
Peraltro, anche con riferimento ai rimedi per superare tale situazione, non emergono fatti sopravvenuti che consentano di discostarsi dalle conclusioni cui era giunta la Corte di Appello e non possono essere adottate le soluzioni prospettate dal che ha richiesto ripetutamente la CP_1
sospensione urgente della dalla responsabilità genitoriale (ed Pt_1
in via definitiva, poi, la decadenza) ed il collocamento urgente dei minori in comunità per sottoporli al programma psico – pedagogico, finalizzato alla ripresa dei rapporti con il padre. Person Infatti, già il C.T.U. dott.ssa aveva rilevato che il collocamento dei minori presso la madre risultava “indispensabile per evitare loro ulteriori forme di disagio e una condizione fortemente punitiva” e che “un eventuale dislocamento dei minori” mediante collocamento in struttura comunitaria o affidamento eterofamiliare, con relativo allontanamento dalla madre, “potrebbe condurre ad un possibile peggioramento di un'emotività già coartata da parte di e di un plausibile danno a sfavore del Per_1
piccolo ”. Proprio sulla base di tale considerazione la Corte di _2
Appello, pur sottolineando le gravi carenze di entrambi i genitori, ha definitivamente revocato la statuizione del Tribunale che aveva previsto il collocamento dei minori in affidamento eterofamiliare e non sembra che sussistano oggi le condizioni per rivedere tale conclusione, posto che, al contrario, nel corso degli anni il rapporto simbiotico tra madre e figli ha
40 finito con il consolidarsi, come emerso chiaramente nel corso della audizione della minore rendendo ancora più doloroso e Per_1
pericoloso per l'equilibrio psichico dei minori un loro allontanamento dalla madre. D'altronde, la Convenzione sui diritti del fanciullo, firmata a New
York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con la l. 27 maggio 1991, n. 176, riconosce in maniera solenne i diritti dell'infanzia e nell'art. 3 della Convenzione è previsto che «1. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente… omissis». L'art. 9 della Convezione prevede, inoltre, che «1. Gli Stati Parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione è necessaria nell'interesse preminente del fanciullo. Una decisione in questo senso può essere necessaria in taluni casi particolari, ad esempio quando i genitori maltrattano o trascurano il fanciullo oppure, se vivono separati ed una decisione debba essere presa riguardo al luogo di residenza del fanciullo…omissis». Una attenta dottrina ha, poi, osservato che le prescrizioni della disposizione summenzionata finiscono per dare corpo all'art. 8 CEDU, nella parte in cui garantisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare del minore ed in tale contesto vanno interpretate le previsioni normative interne in materia di provvedimenti ablativi e limitativi della responsabilità genitoriale. Orbene, dalla lettura in combinato disposto degli artt. 330 c.c. («il giudice può pronunziare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave
41 pregiudizio del figlio») e 333 c.c. («Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'articolo 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore»), si desume chiaramente che il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale costituisce l'extrema ratio, ossia una misura adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore e solo ove gli altri provvedimenti disciplinati dal legislatore non siano comunque idonei a tutelare l'interesse prevalente di quest'ultimo a crescere sano nel contesto familiare d'origine. In particolare,
l'art. 330 c.c. sanziona le ipotesi in cui i genitori non esercitano la responsabilità sui figli in modo conforme alle intenzioni del legislatore e al principio di realizzazione degli interessi dei figli;
pertanto, la decadenza non è che la logica conseguenza dell'esercizio distorto dei poteri che la legge conferisce ai genitori. Il diritto dei figli a crescere, essere amati, educati ed istruiti, nonché mantenuti, ricevendo le dovute cure e le necessarie attenzioni dai genitori, è riconosciuto anche dalla Carta
Costituzionale, ove viene sottolineato che ai diritti della prole corrispondono specifici doveri in capo ai genitori (cfr. art. 30: "E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità"). Gli artt. 330 e 333 c.c., poggiando sul principio costituzionale del diritto di tutela del minore, riconoscono, pertanto, al
42 Giudice - ogniqualvolta la condotta di uno o entrambi i genitori sia pregiudizievole per la crescita serena del minore – il potere di intervenire affinché a tali obblighi genitoriali si provveda in sostituzione di chi non adempie, ovvero il potere di escludere uno o entrambi i genitori dall'esercizio dei poteri – doveri nei quali si compendia la responsabilità genitoriale, quando tale esercizio possa arrecare alla prole grave pregiudizio, tenendo presente che il rimedio in questione ha funzione
“preventiva” e non repressiva, sicché il pregiudizio da prendere in considerazione non è quello già verificatosi in forza degli atti compiuti dal genitore, ma il pregiudizio futuro, che potrebbe derivare dalla reiterazione di atti dello stesso genere. Non occorre, dunque, che si sia già verificato un danno attuale, potendo bastare che la situazione venutasi a creare sia tale da far apparire elevato e verosimile il rischio di un danno grave. Perché venga dichiarata la decadenza dalla responsabilità genitoriale è necessario, allora, che la condotta del genitore abbia cagionato il pericolo di un grave pregiudizio al minore, ma poiché tale provvedimento costituisce una misura estrema che recide ineluttabilmente ogni rapporto giuridico tra genitore e figlio, è necessaria, altresì, la verifica, in applicazione del principio del superiore interesse del minore, che tale rimedio non incontri un limite nella esigenza di evitare un danno allo sviluppo fisico-cognitivo del figlio (Cass. civ. 24.03.2022 n. 9691) e che tale tipo di provvedimento sia effettivamente corrispondente all'interesse del medesimo minore. La ratio della norma è, infatti, quella di assicurare al minore di crescere ed essere educato in un ambito familiare sereno, affidando al Giudice il compito di constatare la possibilità di recupero del ruolo genitoriale, caratterizzato da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi, ed avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali (Cass. civ. 08.04.2019 n. 9763). In ogni caso, lo strumento della
43 decadenza dalla responsabilità genitoriale non va inteso come sanzione contro il genitore, ma come ulteriore mezzo per venire in aiuto ai figli che dovessero essere messi in situazioni di serio disagio psicofisico a causa di gravi e puntuali mancanze di uno dei genitori a prescindere da qualsiasi valutazione di colpevolezza (Cass. civ. 12.07.2022 n. 22006). Nella situazione in esame, allora, pur dovendosi riconoscere che il comportamento della costituisce violazione dei doveri gravanti Pt_1
sui genitori nei confronti della prole e che esso sia idoneo ad arrecare pregiudizio ai figli, si deve nondimeno prendere atto che un provvedimento urgente di sospensione della dalla responsabilità genitoriale e Pt_1
di collocamento dei minori in comunità potrebbe provocare un pregiudizio ancora maggiore e non risponde, pertanto, all'interesse della prole.
D'altronde, come si è detto sopra, l'art. 8 CEDU, nel tutelare il rispetto della vita privata e familiare, ammette le ingerenze da parte della autorità statali solo se costituiscano misure necessarie alla protezione dei diritti del minore, mentre non possono avere una funzione esclusivamente punitiva nei confronti del genitore che si sia reso responsabile di violazioni dei doveri genitoriali o premiale nei confronti del genitore che non vede soddisfatta la propria aspettativa di riuscire a coltivare un rapporto sereno con la prole.
D'altronde, tale soluzione è coerente con l'insegnamento della
Suprema Corte, che, in caso di rifiuto del minore ad incontrare uno o entrambi i genitori, ha lasciato alla discrezionalità del Giudice la individuazione delle modalità di affidamento più appropriate in simili casi, ma ha normalmente escluso che il semplice rifiuto, anche se indotto dal comportamento di uno dei genitori, possa giustificare un provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale. La casistica giurisprudenziale è molto varia e riguarda essenzialmente il caso in cui tale rifiuto è la
44 conseguenza di una qualche inidoneità genitoriale, ma è sufficiente esaminare solo alcune pronunce che appaiono particolarmente significative.
Orbene, la Suprema Corte, nella pronuncia emessa in data
24.03.2022 n. 9691, ha esaminato un caso nel quale il tribunale di primo grado aveva disposto l'immediato allontanamento del minore dal contesto familiare in cui viveva insieme alla madre ed il suo collocamento in idonea casa-famiglia, nonché la temporanea sospensione di ogni rapporto tra la madre ed il minore, osservando che le suddette statuizioni erano motivate e giustificate dalla necessità, non più procrastinabile, di poter instaurare legittimi rapporti genitoriali tra il figlio minore ed il padre, il quale non aveva potuto esercitare alcun tipo di continuativa frequentazione con il figlio, a causa della condotta ostativa della madre. La Corte di Appello aveva rigettato il reclamo proposto dalla madre, sottolineando che il provvedimento del giudice di primo grado era stato assunto dopo che erano state sperimentate inutilmente numerose diverse soluzioni e che le misure adottate non erano “punitive” nei confronti della madre, ma intendevano tutelare l'integrità psicofisica del minore, oramai alla soglia dell'età adolescenziale, con riferimento al pregiudizio derivante dalla mancanza della relazione affettiva con il padre. Orbene, la Suprema Corte ha, in primo luogo, evidenziato che il miglior interesse del minore costituisce la ratio sottesa ad ogni statuizione sull'affidamento e ciò comporta che nelle decisioni che lo concernono deve ricercarsi la soluzione ottimale in concreto, quella cioè che meglio garantisca la miglior cura della persona
(Corte Cost. 102/2020; Corte Cost. 33/2021) e attui i diritti del minore, scolpiti dall'art. 315-bis c.c.; inoltre, è nell'interesse superiore del minore, che va assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori, tranne che non siano gravemente e irrimediabilmente inadeguati, nella vita del figlio, così da garantirgli una
45 stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione
(Cass., n. 28723/20; n. 9764/19; n. 18817/15; n. 11412/14). La Suprema
Corte ha ricordato, poi, che la Corte EDU aveva sottolineato più volte la necessità che fossero apprestate garanzie giuridiche destinate ad assicurare la protezione effettiva del diritto dei genitori e dei figli al rispetto della loro vita familiare, di cui all'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, onde scongiurare il rischio di troncare le relazioni familiari tra un figlio in tenera età ed uno dei genitori (Corte EDU, 4 maggio 2017,
Improta c/Italia; Corte EDU, 23 marzo 2017, Endrizzi c/Italia; Corte EDU,
23 febbraio 2017, D'alconzo c/Italia; Corte EDU, 9 febbraio 2017, Solarino
c/Italia; Corte EDU, 15 settembre 2016, c/Italia; Corte EDU, 23 Per_6
giugno 2016, c/Italia; Corte EDU, 28 aprile 2016, Cincimino c. Per_7
Italia); ha sottolineato, nondimeno, che la legittima e doverosa realizzazione della stessa bigenitorialità può incontrare, nel caso concreto, un limite nell'esigenza di evitare un trauma, anche irreparabile, allo sviluppo fisico-cognitivo del minore (nel caso sottoposto all'esame della
Corte questi era ormai dodicenne), rappresentato dall'ablazione totale e definitiva della figura materna dalla sua vita, conseguente alla decadenza dalla responsabilità genitoriale. La Suprema Corte ha, quindi, rilevato che nel caso in esame “il bambino aveva subito, negli anni, continue pressioni psicologiche a causa del comportamento disfunzionale della” madre, “volto a denigrare ed alienargli la figura paterna” e che dagli atti emergeva “la grave condizione di pregiudizio del minore incastrato in un rapporto di lealtà con la madre che non gli permetteva di autodeterminarsi ed esprimere la sua volontà senza coercizioni”, tenendo una condotta “che volontariamente o involontariamente non gli consentiva l'accesso alla figura paterna”, ma l'accertamento della violazione da parte della madre
46 del diritto alla bigenitorialità, nonché la conseguente necessità di garantire l'attuazione del diritto, di per sé, non potevano comportare automaticamente, ipso facto, la decadenza della madre dalla responsabilità genitoriale, quale misura estrema che recide ineluttabilmente ogni rapporto, giuridico, morale ed affettivo, con il figlio dodicenne, dovendosi tenere conto, pur nella doverosa prospettiva di soddisfare il diritto-dovere del padre nei confronti del minore, delle conseguenze di un provvedimento di decadenza sulla vita del minore, privato ex abrupto del riferimento alla figura materna con la quale, nel caso concreto, come emergeva inequivocabilmente dagli atti, aveva sempre convissuto felicemente, coltivando serenamente i propri interessi di bambino, e frequentando proficuamente la scuola. La Suprema Corte ha, pertanto, annullato il provvedimento emesso dal giudici di merito, sottolineando che “ogni decisione che si ponga il problema se privilegiare l'interesse del minore in prospettiva futura, al prezzo di produrgli una sofferenza immediata, deve compiere un difficilissimo bilanciamento: la scelta della prospettiva futura può essere ragionevolmente privilegiata solo se è altamente probabile che dia esito positivo nel lungo periodo e al tempo stesso dalla scelta opposta deriverebbe un danno elevato;
e per di più è necessario che la sofferenza nel breve periodo appaia superabile senza lasciare strascichi troppo traumatici”.
Parte resistente ha, invero, invocato la soluzione adottata da altra pronuncia, che sembra discostarsi da quella sopra esaminata. In particolare, la Suprema Corte nella pronuncia del 27.10.2023 n. 29814, a fronte del comportamento della madre ostativo rispetto alla relazione tra padre e figlio, ha, da un lato, riformato la statuizione del giudice di merito con il quale era stato emesso un provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale della madre, ribadendo che il provvedimento di decadenza
47 costituisce una extrema ratio, adottabile solo quando la condotta del genitore costituisca un grave pregiudizio per il minore stesso e gli altri provvedimenti disciplinati dal legislatore non siano idonei a tutelare l'interesse prevalente del minore a crescere sano nel contesto familiare di origine, mentre ha, dall'altro lato, confermato le statuizioni di merito, con le quali non solo era stata pronunciata condanna nei confronti della madre al risarcimento del danno, ma era stato anche disposto il collocamento comunitario del minore al fine di preservare quest'ultimo da una situazione conflittuale e manipolatoria per lui altamente pregiudizievole e di consentirgli di accedere ad entrambe le figure genitoriali. In tal caso il collocamento in comunità e l'allontanamento dalla madre sono stati ritenuti degli strumenti adeguati, in quanto il rifiuto del padre da parte del minore, il quale aveva, peraltro, una età assai inferiore rispetto a quella del minore dell'altro caso sopra esaminato, non appariva insuperabile, tanto che con l'intervento degli specialisti si erano registrati dei miglioramenti nella relazione già durante gli incontri in spazio neutro e successivamente anche dopo l'inserimento comunitario, ed in quanto lo stesso minore, invischiato da anni in un conflitto genitoriale fortissimo, appariva fortemente coartato emotivamente, tanto che in sede di audizione non era riuscito a spiegare il motivo per il quale non voleva vedere il padre, sicché il suo collocamento in comunità costituiva misura indispensabile per preservare il minore da un gravissimo pregiudizio psicoemotivo in grado di segnare irreversibilmente il suo percorso di crescita, attraverso la predisposizione di un progetto volto al recupero di una bigenitorialità adeguata ed a favorire la costruzione nel minore di una immagine dei genitori “integrati” tra loro.
Dall'esame delle due fattispecie esaminate dalla Suprema Corte nei provvedimenti prima richiamati si può, pertanto, trarre la conclusione che l'individuazione del miglior interesse del minore (best interests nella
48 formula in lingua inglese dell'art. 3 della Convenzione di New York del
1989) è un procedimento che rifugge da automatismi e richiede di tener conto di tutte le circostanze di fatto che connotano il caso, nonché della incidenza del fattore tempo — sia in senso positivo che negativo — e dei desideri, delle aspirazioni e delle opinioni dello stesso minore, che, seppure privo della capacità di agire, ha diritto di essere ascoltato (Cass. civ.
08.02.2024 n. 3576). In ogni caso, al fine di adottare misure che comportino lo spostamento della residenza del minore con la conseguente alterazione delle sue abitudini di vita, non è sufficiente la diagnosi di una patologia, tantomeno di una diagnosi sulla quale non vi siano solide evidenze scientifiche, quale la sindrome di alienazione parentale o analoghi disturbi della personalità, del comportamento o della relazione;
di conseguenza, il giudice è tenuto ad accertare la veridicità dei comportamenti pregiudizievoli per il minore, utilizzando i comuni mezzi di prova, tipici e specifici della materia, incluse le presunzioni, ed a motivare adeguatamente, senza che sia decisivo il giudizio astratto sulla validità o invalidità scientifica della patologia diagnosticata (Cass. n. 13217 del
17/05/2021; Cass. n. 9691 del 24/03/2022; Cass. n. 3576 dell'08/02/2024).
Come sottolineato dalla Suprema Corte, “I comportamenti volti ad ostacolare l'esercizio della bigenitorialità e ad impedire che i figli minori mantengano anche con l'altro genitore un rapporto stabile e continuativo interferiscono con il diritto-dovere dell'altro genitore di svolgere le sue funzioni di cura educazione e istruzione, arrecano pregiudizio agli interessi del minore e integrano violazione dei doveri genitoriali, che il giudice può sanzionare (Cass. n. 37899 del 28/12/2022). Ciascuno dei genitori deve rispettare il diritto del minore a mantenere un rapporto stabile e continuativo con l'altro genitore e cooperare perché detto diritto trovi attuazione, salvo che non vi siano gravi ragioni, che devono essere vagliate
49 dall'autorità giudiziaria, per diradare o sospendere gli incontri tra il minore ed uno dei due genitori. Ove tali gravi ragioni non sussistano, il giudice deve adottare rapidamente misure adeguate per garantire i contatti tra il minore ed entrambi i suoi genitori, e in particolare per garantire l'esercizio del diritto di visita cercando in primo luogo di stimolare la collaborazione tra le parti, anche ricorrendo a mezzi di coercizione indiretta quali le sanzioni, o modificando il regime di affidamento (Corte EDU, A.S. e M.S.
c. Italia - del 19 ottobre 2023, ricorso n. 48618/22; DI c. Italia - del 12 ottobre 2023, ricorso n. 48280/21,; c. Italia 2 novembre 2010 - Per_8
ricorso n.36168/09; c. Italia - 29 gennaio 2013 ricorso n. Per_9
25704/11)” (Cass. civ. 21.02.2025 n. 4595).
Nella fattispecie in esame si deve, allora, prendere atto che, come già rilevato sopra, non vi sono i presupposti non solo per un provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale che priverebbe i minori dell'unico riferimento parentale che essi hanno sino ad oggi mantenuto e che, comunque, ha provveduto in modo adeguato alle cure materiali di cui gli stessi hanno avuto bisogno, ma anche per un provvedimento che, attraverso l'affidamento al Servizio Sociale, determini l'allontanamento dei minori dalla madre ed il loro collocamento in struttura comunitaria. Infatti, a fronte dell'evidente pregiudizio che subirebbero i minori, come già accertato dal Person C.T.U. dott. nella relazione depositata il 26.04.2020 e le cui conclusioni non possono certamente ritenersi infirmate dal tempo trascorso, posto che tale circostanza ha solamente aumentato il rapporto simbiotico tra i minori e la madre, come emerso anche in sede di audizione della minore non è possibile effettuare alcuna valutazione prognostica Per_1
positiva in ordine alla possibilità che i minori, attraverso il collocamento in comunità, si riavvicineranno al padre, tenuto conto anche del fatto che le
50 difficoltà della relazione dipendono oltre che dal comportamento della madre, anche da evidenti carenze paterne.
Inoltre, occorre confermare il provvedimento emesso dal Giudice delegato il 19.04.2024 ai sensi dell'art. 473 bis .22 c.p.c. nella parte in cui è stata disposta la sospensione degli incontri tra padre e figli, dovendosi prendere atto della irriducibile opposizione manifestata dai minori e della conseguente necessità che essi siano preceduti da un'attività volta al riavvicinamento tra le parti, potendo gli incontri riprendere solo quando, in base al giudizio degli specialisti, gli stessi si potranno svolgere senza pregiudizio per la serenità dei figli.
Allo stato, invero, l'unico strumento che appare percorribile è quello della coercizione indiretta previsto dall'art. 473 bis .39 c.p.c., che contiene la disciplina applicabile con riferimento alla fattispecie in cui uno dei genitori abbia tenuto condotte che costituiscono gravi inadempienze o atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento e dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Quanto ai presupposti per l'operatività della disciplina prevista dalla norma che disciplina le inadempienze e le violazioni, il legislatore delegato non si è sostanzialmente discostato da quanto già previsto nell'art. 709 ter c.p.c., ma ha esteso l'ipotesi delle gravi inadempienze, ricomprendendo anche quelle di natura economica. Va osservato, peraltro, che il presupposto applicativo della norma sussiste tanto allorché la condotta del genitore si ponga apertamente in contrasto con quanto previsto dalla decisione (violazione diretta), quanto nel caso in cui il genitore ponga in essere “atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento e dell'esercizio della responsabilità genitoriale” (violazione indiretta). La gravità
51 dell'inadempienza non deriva dalla gravità della colpa di chi se ne sia reso responsabile, né dal rilievo dei valori tutelati dalla norma di comportamento violata, ma va misurata proprio alla luce del pregiudizio arrecato al minore, sicché l'espressione normativa è, in realtà, una endiadi ed i provvedimenti sanzionatori presuppongono necessariamente e congiuntamente sia l'inadempimento ascrivibile ad uno dei genitori, in modo diretto o indiretto, sia il grave danno già arrecato o che potrebbe essere arrecato al minore. In ogni caso, manca una tipizzazione legislativa delle ipotesi nelle quali, a fronte di un determinato inadempimento, debba essere adottata una misura anziché un'altra e sul punto la decisione viene rimessa alla discrezionalità del giudice che nella scelta deve lasciarsi guidare dalla maggiore idoneità a perseguire lo scopo della norma.
Quanto, poi, alle conseguenze, il legislatore pur conservando la possibilità di modificare i provvedimenti in vigore, vale a dire di intervenire sullo stesso regime di affidamento in tutte quelle ipotesi in cui l'inadempimento riveli una inidoneità educativa che imponga una modifica delle statuizioni vigenti, ha mantenuto una netta distinzione tra provvedimenti che attengono al merito delle decisioni da assumere in materia di affidamento e provvedimenti che attengono all'aspetto attuativo, con la funzione di assicurare una coercizione indiretta di tutti i provvedimenti a tutela della prole, pur avendo espressamente previsto in entrambi i casi che, quando sia pendente un giudizio, i relativi provvedimenti possano essere emessi anche d'ufficio. L'ammissibilità della pronuncia ex officio, oltre a rafforzare il livello di protezione degli interessi del minore, risulta, d'altronde, coerente con l'unitarietà del fondamento funzionale delle misure di coercizione indiretta, che non possono non condividere, sul piano dell'impulso processuale, le caratteristiche delle
52 statuizioni di merito delle quali tendono a favorire, in via accessoria,
l'ottemperanza.
Quanto al contenuto delle misure, il legislatore ha sostanzialmente riprodotto nella nuova disposizione le misure coercitive indirette già previste, vale a dire l'ammonimento e la condanna del genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, aggiungendo solo la possibilità per il giudice di individuare ai sensi dell'articolo 614-bis c.p.c. la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo. Quanto a quest'ultima misura il richiamo all'art. 614 bis c.p.c. ha indotto alcuni interpreti ad affermare che tali misure richiedano una domanda di parte, come previsto da quest'ultima norma, ma in realtà è ben più convincente la tesi secondo cui il riferimento contenuto nell'art. 473 bis
.39 c.p.c. alla possibilità che il Giudice possa d'ufficio emettere uno dei provvedimenti di coercizione indiretta previsti dalla legge rende questa disciplina “speciale” rispetto a quella generale contenuta nell'art. 614 bis c.p.c., anche in relazione al fatto che non è richiesta una iniziativa di parte, soluzione che è stata, peraltro, recepita in motivazione anche dalla Suprema
Corte nella sentenza n. 29690/2024.
Accanto alle suddette misure vi è, poi, la condanna al risarcimento del danno a favore dell'altro genitore o del minore, previsione che già sotto il vigore dell'art. 709 ter c.p.c. aveva dato luogo ad un ampio dibattito in ordine al fatto se tale misura avesse misura propriamente risarcitoria o punitiva. Sembra che il legislatore della riforma abbia voluto accentuare la natura propriamente risarcitoria di tale misura, avendo nettamente distinto, almeno graficamente, le misure di coercizione indiretta, previste nel secondo comma, dal risarcimento del danno contemplato nel terzo comma.
Inoltre, la diversa natura delle misure coercitive previste nel secondo
53 comma dal risarcimento del danno previsto nel terzo comma si desume anche dal fatto che la condanna al risarcimento del danno può essere disposta d'ufficio solo se a favore del minore, circostanza che rende evidente che il diritto al risarcimento del danno a favore del genitore costituisce una situazione giuridica soggettiva disponibile. Peraltro, appare coerente con tale ricostruzione anche il principio affermato dalla Suprema
Corte con riferimento all'art. 709 ter c.p.c. ma certamente estensibile anche alla fattispecie contenuta nell'art. 473 bis .39 c.p.c., secondo cui, quando la causa ha ad oggetto la richiesta di risarcimento danni derivanti dalla condotta ostativa di un genitore nei confronti dell'altro, privato del diritto ad intrattenere una relazione genitoriale con il figlio, l'audizione del minore non è necessaria, trattandosi di un procedimento in tema di responsabilità aquiliana tra i genitori, a fronte delle prove già acquisite in atti, nel quale il minore non è parte sostanziale, in quanto il provvedimento conclusivo non
è destinato ad incidere in via diretta sulla sua sfera di interessi (Cass. civ.
11.12.2023 n. 34560).
Orbene, nel caso in esame, il più grave ostacolo alla ripresa dei rapporti tra padre e figli è costituito dal fatto che la madre non conduce i minori agli incontri psicopedagogici con gli specialisti dei Servizi, preparatori per una eventuale ripresa degli incontri;
di conseguenza, occorre richiedere al Servizio Sociale del Comune di Messina, affidatario del minori di verificare periodicamente la possibilità di riattivare l'intervento psicopedagogico sui minori, propedeutico all'eventuale ripresa degli incontri tra padre e figli in spazio neutro;
occorre, altresì, prescrivere alla di seguire pedissequamente le indicazioni del Servizio Pt_1
affidatario al fine di consentire lo svolgimento di tale intervento psicopedagogico. Poiché, però, la già in passato si è resa Pt_1
inadempiente, occorre provvedere, altresì, ai sensi dell'art. 473 bis .39
54 c.p.c., con un provvedimento sanzionatorio nei suoi confronti. Alla stregua delle superiori considerazioni e tenuto conto della pervicace condotta tenuta dalla anche dopo il provvedimento del 19.04.2024, Pt_1
volta a eludere le iniziative del Servizio affidatario e dello stesso Curatore speciale dei minori, incaricato di collaborare per agevolare l'operato dei
Servizi, appare necessario condannare la , in relazione alla Pt_1
irreversibilità e gravità del pregiudizio che con la sua condotta cagiona ai figli minori, al pagamento della somma di € 30.000,00 a titolo di risarcimento del danno a favore dei figli minori (somma apprezzabilmente superiore rispetto a quella applicata con l'ordinanza del 19.04.2024, soprattutto in considerazione della ingravescenza della situazione derivante dal perdurante inadempimento) ed occorre, altresì, concentrare in capo al padre la responsabilità genitoriale in rappresentanza dei figli minori per fare valere tale credito e gestire la somma nell'interesse dei minori;
inoltre, va condannata al pagamento della somma di € 250,00 Parte_1
a titolo di risarcimento del danno a favore dei figli minori per ogni violazione successiva delle indicazioni del Servizio affidatario al fine di verificare periodicamente la possibilità di riattivare l'intervento psicopedagogico sui minori ed eventualmente consentire lo svolgimento di detto intervento psicopedagogico, posto che vi è il concreto timore che le inadempienze, nonostante la suddetta condanna, si possano ripetere in futuro, come già avvenuto in passato. Va, d'altronde, osservato che, come ribadito dalla Suprema Corte, nella Ord. 19.11.2024 n. 29690,
l'applicazione combinata dell'art. 473 bis .39 c.p.c. e dell'art.614 bis c.p.c. può rivelarsi efficace e necessaria proprio in relazione all'attuazione del principio di bigenitorialità, secondo cui va preservata, nell'interesse del minore, la presenza comune dei genitori nella vita del figlio” e che, sebbene il rifiuto del minore di incontrare un genitore possa sovente essere
55 ripristinato solo con una graduale opera, da parte del genitore stesso, di riconquista del figlio e non attraverso imposizioni, nondimeno, i comportamenti dell'altro genitore di mancata collaborazione all'attuazione della ricostituzione di un rapporto genitore-figlio vanno sanzionati, anche con la misura di coercizione indiretta di cui all'art. 614bis c.p.c. applicata nei confronti del genitore collocatario, avente una funzione spiccatamente preventiva, guardando al futuro e divenendo esigibile solo se si verificherà una violazione, a differenza delle altre misure che sono, invece, prettamente sanzionatorie.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste, pertanto, a carico di parte ricorrente ed a favore del resistente, mentre vanno compensate nei rapporti tra il curatore speciale dei minori e le altre parti. Le stesse, avuto riguardo alla natura ed entità della causa ed alla complessità delle questioni trattate, possono liquidarsi, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, così come modificati dal D.M.
147/2022 in complessivi € 3.809,00 per compensi, di cui € 851,00 per fase studio, € 602,00 per fase introduttiva, € 903,00 per fase istruttoria, ed €
1.453,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15 % sui compensi, I.V.A. e c.p.a..
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis .29 c.p.c. e 473 bis .39 c.p.c., il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa con ricorso ex artt. 473 bis .12 c.p.c., depositato in cancelleria il
17.04.2023, da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1
nella quale è intervenuto l'avv. nella qualità di curatrice CP_2
speciale dei minori nata a [...] il [...] e Persona_1 [...]
nato a [...] il [...], sentiti i procuratori delle Persona_2
parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: 1)
56 conferma l'affidamento dei minori nato a [...] il Persona_2
26.05.2017, nata a [...] il [...] al Servizio Persona_1
Sociale del Comune di Messina con lo specifico compito di assumere nell'interesse dei minori ed in luogo dei genitori tutte le decisioni di straordinaria amministrazione e con l'incarico di verificare periodicamente la possibilità di riattivare l'intervento psicopedagogico sui minori, propedeutico all'eventuale ripresa degli incontri tra padre e figli in spazio neutro;
2) dispone la sospensione degli incontri tra padre e figli in spazio neutro, che potranno riprendere quando, in base al giudizio degli specialisti, gli stessi si potranno svolgere senza pregiudizio per la serenità dei figli;
3) prescrive alla di seguire pedissequamente le indicazioni del Pt_1
Servizio affidatario al fine di verificare periodicamente la possibilità di riattivare il suddetto intervento psicopedagogico ed eventualmente consentire lo svolgimento del predetto intervento;
4) condanna Pt_1
al pagamento della somma di € 30.000,00 a titolo di risarcimento
[...]
del danno a favore dei figli minori e dispone che sia concentrata in capo al padre la responsabilità genitoriale in rappresentanza dei figli minori per fare valere tale credito e gestire la somma nell'interesse dei minori;
5) condanna al pagamento della somma di € 250,00 a Parte_1
titolo di risarcimento del danno a favore dei figli minori per ogni violazione successiva delle indicazioni del Servizio affidatario al fine di verificare periodicamente la possibilità di riattivare il suddetto intervento psicopedagogico ed eventualmente consentire lo svolgimento del predetto intervento;
6) rigetta la richiesta di sospensione della responsabilità genitoriale di sui figli minori e di collocamento dei Parte_1
minori in comunità; 7) condanna al pagamento delle Parte_1
spese processuali in favore di che liquida in Controparte_1
complessivi € 3.809,00 per compensi, di cui € 851,00 per fase studio, €
57 602,00 per fase introduttiva, € 903,00 per fase istruttoria, ed € 1.453,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15 % sui compensi,
I.V.A. e c.p.a.; dichiara interamente compensate le spese processuali nei rapporti tra il curatore speciale dei minori e le altre parti.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, il 01/04/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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