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Sentenza 25 maggio 2024
Sentenza 25 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 25/05/2024, n. 666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 666 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Sassari dr. G.Sanna ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3859 del RGAC per l'anno 2021 e promossa da elett.te dom.to presso il proc.avv.to MORO ANTONIO Parte_1 che lo rappresenta e difende per delega a margine della comparsa di costituzione di nuovo procuratore
ATTORE
CONTRO
CP_1
CONVENUTO contumace
OGGETTO : azione di esatto adempimento.
CONCLUSIONI: come da conclusioni assunti con foglio telematico inviato per l'udienza all'uopo fissata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
e, premesso di avere concluso con la un contratto di CP_1 CP_1 compravendita avente ad oggetto la fornitura e l'installazione di una caldaia pellet a vaso chiuso slim 30 kw per riscaldamento ed acqua Controparte_2 sanitaria e di un Kit solare Unical circolazione forzata da litri 300 completo di pompa di circolazione e kit fissaggio a tetto (compreso il montaggio), per il prezzo complessivo di € 9.066,00, di avere in accordo deciso di usufruire degli incentivi previsti dalla legge utilizzando lo sconto in fattura che comportava il pagamento da parte del della somma di € 4.500 in favore di dei quali € 1.500,00 da Pt_1 CP_1 restituire sempre al per l'incentivo solare mentre il restante importo di € Pt_1
4.500,00 sarebbe stato restituito dallo Stato ala;
di avere provveduto al CP_1 pagamento della somma a lui spettante mediante due bonifici;
lamentava che la aveva fornito e installato una caldaia modello 26 kw diversa quindi da CP_1 quella pattuita che peraltro perdeva del liquido nero che sprigionava un forte odore e ciò a causa dell'errata installazione della canna fumaria;
che anche il boiler da 300 litri non teneva l'acqua calda per il periodo convenuto di due giorni ma per sole poche ore;
che nell'esecuzione dei lavori di installazione la aveva prodotto CP_1 danni all'immobile mai ripristinati, concludeva chiedendo la sostituzione della caldaia installata con una eguale a quella oggetto di contratto e in subordine la risoluzione del contratto. Non si costituiva la e stante la ritualità della notificazione veniva dichiarata CP_1 la contumacia. La causa veniva istruita con produzioni documentali e prova testimoniale e presa in decisione sulle conclusioni assunte all'udienza fissata per la precisazione e all'esito del deposito delle note di cui all'art. 190 cpc .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrice assume di avere convenuto con la società convenuta la fornitura e l'installazione di una caldaia pellet a vaso chiuso slim 30 Controparte_2 kw per riscaldamento ed acqua sanitaria e di un Kit solare Unical circolazione forzata da litri 300 completo di pompa di circolazione e kit fissaggio a tetto (compreso il montaggio), per il prezzo complessivo di € 9.066,00, lamenta la installazione di una caldaia slim 26, quindi differente da quella oggetto di convenzione e il difettoso funzionamento del Kit Solare e la presenza di liquido scuro maleodorante fuoriuscito dalla caldaia chiedendo nelle conclusioni assunte nell'atto di citazione e mai modificate nei termini di cui all'art. 183 n.1 cpc chiedeva la sostituzione della caldaia fornita con quella slim 30 kw o altra equivalente ovvero la risoluzione del contratto. Produceva a riprova dell'accordo raggiunto un preventivo che a suo dire conteneva tutte le condizioni di contratto preventivo che a ben vedere risultava privo delle sottoscrizioni dei contraenti. Ciò porta a ritenere che il contratto doveva essere provato in altro modo con particolare riferimento alla richiesta della sostituzione della caldaia con altra slim kw 30 ritenuta la qualità convenuta diversa da quella fornita. Parte attrice ha dedotto interrogatorio formale al legale rappresentante della fornitrice e prova testimoniale con un capo proprio avente ad oggetto proprio l'aspetto sopra riportato. L'unica teste escussa, la moglie dell'attore, conferma che quanto contenuto nel preventivo il quale non contiene la previsione della caldaia slim kw 30 era quanto convenuto e di conseguenza non può prodursi l'effetto ammissivo di cui all'art. 232 cpc sul punto dell'interrogatorio dedotto e non reso dal rappresentante legale della convenuta, effetto ammissivo che può prodursi ove si valuti unitamente alle altre risultanze probatorie. Il preventivo seppure non sottoscritto non prevede la fornitura della caldaia slim 30kw e la teste conferma che il contenuto del preventivo era quello convenuto dal marito e che lei aveva assistito alla conclusione del contratto in tal senso. Tanto premesso con riferimento all'oggetto del contratto deve ritenersi che non possa essere richiesta la sostituzione della caldaia fornita dalla società convenuta con la caldaia slim 30kw richiesta nelle conclusioni assunte in citazione. Sempre nelle medesime conclusioni si chiede che ove non possibile la fornitura della caldaia slim 30 kw la convenuta sia tenuta a fornire una caldaia idonea a riscaldare interamente la casa di abitazione nella quale la stessa è stata installata. In verità anche detta conclusioni non può essere accolta.
Vero è che nel preventivo prodotto veniva indicata la fornitura di una caldaia slim 28 kw e l'attore sostiene che è stata fornita una caldaia slim 26kw non idonea a riscaldare interamente la sua abitazione e quindi ne chiede un'altra che soddisfi le sue esigenze. Orbene, anche a prescindere che occorreva provare puntualmente che era stata fornita una caldaia slim 26 kw in quanto dalle immagini prodotte non si rinvengono elementi utili alla identificazione evidenziandosi nelle stesse solo la marca della caldaia fornita, ma parte attrice omette totalmente di provare gli elementi oggettivi fondanti la domanda, primo fra tutti l'estensione dell'ambiente da riscaldare e con consulenza tecnica di ufficio la inidoneità a tal fine della caldaia fornita. Il fatto che la caldaia fornita non fosse idonea a riscaldare gli ambienti per i quali era stata acquistata è rimasta una mera allegazione di parte sprovvista di qualsivoglia prova. Concludendo in presenza di siffatto deficitario quadro probatorio la domanda proposta da deve essere rigettata. Parte_1
Nulla sulle spese stante la mancata costituzione della convenuta
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione respinta;
1) Rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
2) Nulla sulle spese processuali
Sassari19/05/2024
Il Giudice
Giuseppina Sanna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Sassari dr. G.Sanna ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3859 del RGAC per l'anno 2021 e promossa da elett.te dom.to presso il proc.avv.to MORO ANTONIO Parte_1 che lo rappresenta e difende per delega a margine della comparsa di costituzione di nuovo procuratore
ATTORE
CONTRO
CP_1
CONVENUTO contumace
OGGETTO : azione di esatto adempimento.
CONCLUSIONI: come da conclusioni assunti con foglio telematico inviato per l'udienza all'uopo fissata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
e, premesso di avere concluso con la un contratto di CP_1 CP_1 compravendita avente ad oggetto la fornitura e l'installazione di una caldaia pellet a vaso chiuso slim 30 kw per riscaldamento ed acqua Controparte_2 sanitaria e di un Kit solare Unical circolazione forzata da litri 300 completo di pompa di circolazione e kit fissaggio a tetto (compreso il montaggio), per il prezzo complessivo di € 9.066,00, di avere in accordo deciso di usufruire degli incentivi previsti dalla legge utilizzando lo sconto in fattura che comportava il pagamento da parte del della somma di € 4.500 in favore di dei quali € 1.500,00 da Pt_1 CP_1 restituire sempre al per l'incentivo solare mentre il restante importo di € Pt_1
4.500,00 sarebbe stato restituito dallo Stato ala;
di avere provveduto al CP_1 pagamento della somma a lui spettante mediante due bonifici;
lamentava che la aveva fornito e installato una caldaia modello 26 kw diversa quindi da CP_1 quella pattuita che peraltro perdeva del liquido nero che sprigionava un forte odore e ciò a causa dell'errata installazione della canna fumaria;
che anche il boiler da 300 litri non teneva l'acqua calda per il periodo convenuto di due giorni ma per sole poche ore;
che nell'esecuzione dei lavori di installazione la aveva prodotto CP_1 danni all'immobile mai ripristinati, concludeva chiedendo la sostituzione della caldaia installata con una eguale a quella oggetto di contratto e in subordine la risoluzione del contratto. Non si costituiva la e stante la ritualità della notificazione veniva dichiarata CP_1 la contumacia. La causa veniva istruita con produzioni documentali e prova testimoniale e presa in decisione sulle conclusioni assunte all'udienza fissata per la precisazione e all'esito del deposito delle note di cui all'art. 190 cpc .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrice assume di avere convenuto con la società convenuta la fornitura e l'installazione di una caldaia pellet a vaso chiuso slim 30 Controparte_2 kw per riscaldamento ed acqua sanitaria e di un Kit solare Unical circolazione forzata da litri 300 completo di pompa di circolazione e kit fissaggio a tetto (compreso il montaggio), per il prezzo complessivo di € 9.066,00, lamenta la installazione di una caldaia slim 26, quindi differente da quella oggetto di convenzione e il difettoso funzionamento del Kit Solare e la presenza di liquido scuro maleodorante fuoriuscito dalla caldaia chiedendo nelle conclusioni assunte nell'atto di citazione e mai modificate nei termini di cui all'art. 183 n.1 cpc chiedeva la sostituzione della caldaia fornita con quella slim 30 kw o altra equivalente ovvero la risoluzione del contratto. Produceva a riprova dell'accordo raggiunto un preventivo che a suo dire conteneva tutte le condizioni di contratto preventivo che a ben vedere risultava privo delle sottoscrizioni dei contraenti. Ciò porta a ritenere che il contratto doveva essere provato in altro modo con particolare riferimento alla richiesta della sostituzione della caldaia con altra slim kw 30 ritenuta la qualità convenuta diversa da quella fornita. Parte attrice ha dedotto interrogatorio formale al legale rappresentante della fornitrice e prova testimoniale con un capo proprio avente ad oggetto proprio l'aspetto sopra riportato. L'unica teste escussa, la moglie dell'attore, conferma che quanto contenuto nel preventivo il quale non contiene la previsione della caldaia slim kw 30 era quanto convenuto e di conseguenza non può prodursi l'effetto ammissivo di cui all'art. 232 cpc sul punto dell'interrogatorio dedotto e non reso dal rappresentante legale della convenuta, effetto ammissivo che può prodursi ove si valuti unitamente alle altre risultanze probatorie. Il preventivo seppure non sottoscritto non prevede la fornitura della caldaia slim 30kw e la teste conferma che il contenuto del preventivo era quello convenuto dal marito e che lei aveva assistito alla conclusione del contratto in tal senso. Tanto premesso con riferimento all'oggetto del contratto deve ritenersi che non possa essere richiesta la sostituzione della caldaia fornita dalla società convenuta con la caldaia slim 30kw richiesta nelle conclusioni assunte in citazione. Sempre nelle medesime conclusioni si chiede che ove non possibile la fornitura della caldaia slim 30 kw la convenuta sia tenuta a fornire una caldaia idonea a riscaldare interamente la casa di abitazione nella quale la stessa è stata installata. In verità anche detta conclusioni non può essere accolta.
Vero è che nel preventivo prodotto veniva indicata la fornitura di una caldaia slim 28 kw e l'attore sostiene che è stata fornita una caldaia slim 26kw non idonea a riscaldare interamente la sua abitazione e quindi ne chiede un'altra che soddisfi le sue esigenze. Orbene, anche a prescindere che occorreva provare puntualmente che era stata fornita una caldaia slim 26 kw in quanto dalle immagini prodotte non si rinvengono elementi utili alla identificazione evidenziandosi nelle stesse solo la marca della caldaia fornita, ma parte attrice omette totalmente di provare gli elementi oggettivi fondanti la domanda, primo fra tutti l'estensione dell'ambiente da riscaldare e con consulenza tecnica di ufficio la inidoneità a tal fine della caldaia fornita. Il fatto che la caldaia fornita non fosse idonea a riscaldare gli ambienti per i quali era stata acquistata è rimasta una mera allegazione di parte sprovvista di qualsivoglia prova. Concludendo in presenza di siffatto deficitario quadro probatorio la domanda proposta da deve essere rigettata. Parte_1
Nulla sulle spese stante la mancata costituzione della convenuta
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione respinta;
1) Rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
2) Nulla sulle spese processuali
Sassari19/05/2024
Il Giudice
Giuseppina Sanna