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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 09/06/2025, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. V.G. 1181/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Eleonora Ramacciotti Presidente e Relatore dott. Eugenio Bolondi Giudice dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 1181/2025 promosso dai coniugi:
(c.f. , con il patrocinio dell'Avv. SILINGARDI Parte_1 C.F._1
ELENA,
(c.f. con il patrocinio dell'Avv. PINCHIORRI Parte_2 C.F._2
SILVIA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, il verbale in data 17/01/2023 di comparizione personale dei coniugi, con l'autorizzazione del Presidente del Tribunale di Modena a vivere separati, raccolto nell'ambito del giudizio poi consensualmente definito, a seguito di sua trasformazione, con sentenza n. 1711/2024 pubblicata in data 25/11/2024;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
pagina 1 di 3 - atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n.
898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
1) I coniugi vivranno - come già in effetti vivono - separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) A titolo di assegno divorzile, il sig. , a decorrere dal mese di sottoscrizione della Pt_2 presente domanda congiunta, si obbliga a versare alla sig.ra la somma mensile di € Parte_1
200,00 (duecento/00), da versarsi per 12 mensilità annue a mezzo bonifico bancario sul conto corrente alla medesima intestato e già noto, con valuta fissa di accredito il giorno 10 (dieci) di ogni mese.
Tale somma dovrà essere annualmente rivalutata in base alla variazione degli indici nazionali
ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati prendendo come indice base quello del mese di pubblicazione della sentenza di separazione.
3) Le parti danno atto e stabiliscono espressamente che il suddetto assegno divorzile sarà dovuto dal sig. alla sig.ra fino a quando la medesima non avrà reperito e Pt_2 Parte_1
sottoscritto un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
4) Le spese legali della presente procedura saranno integralmente compensate tra le parti sicché ognuno provvederà a pagare il proprio avvocato, mentre le spese vive saranno a carico esclusivo del sig. in considerazione dell'ammissione del gratuito patrocinio della Pt_2
sig.ra Parte_1
5) Le parti danno atto e dichiarano di avere risolto fra loro - anche in via transattiva e novativa - con le pattuizioni di cui alla ogni questione di carattere economico-patrimoniale sorta prima
e/o in costanza di convivenza coniugale e di separazione legale e dichiarano pertanto di nulla più avere a pretendere l'una dall'altra per alcun titolo o ragione e fatto salvo l'esatto adempimento di quanto stabilito nella presente domanda, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo dalle medesime sin da ora rinunciata e rimossa.
6) Le parti danno atto che le suestese condizioni sono tutte essenziali e legate tra di loro dal vincolo dell'unicità dell'accordo.
pagina 2 di 3 7) Le parti si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono
e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale, sin dal momento della sottoscrizione delle presenti note, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo dai medesimi sin da ora rinunciata e rimossa.
- rilevato che dall'unione non sono nati figli;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1 dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Sassuolo (MO) il 21/05/2017 fra
nata a [...] il [...] e nato a Parte_1 Parte_2
LO (MO) il 12/07/1977 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Sassuolo (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2017 Atto n. 75 Parte II Serie C
III - dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 04/06/2025.
Il Presidente Estensore
Dott.sa Eleonora Ramacciotti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Eleonora Ramacciotti Presidente e Relatore dott. Eugenio Bolondi Giudice dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 1181/2025 promosso dai coniugi:
(c.f. , con il patrocinio dell'Avv. SILINGARDI Parte_1 C.F._1
ELENA,
(c.f. con il patrocinio dell'Avv. PINCHIORRI Parte_2 C.F._2
SILVIA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, il verbale in data 17/01/2023 di comparizione personale dei coniugi, con l'autorizzazione del Presidente del Tribunale di Modena a vivere separati, raccolto nell'ambito del giudizio poi consensualmente definito, a seguito di sua trasformazione, con sentenza n. 1711/2024 pubblicata in data 25/11/2024;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
pagina 1 di 3 - atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n.
898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
1) I coniugi vivranno - come già in effetti vivono - separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) A titolo di assegno divorzile, il sig. , a decorrere dal mese di sottoscrizione della Pt_2 presente domanda congiunta, si obbliga a versare alla sig.ra la somma mensile di € Parte_1
200,00 (duecento/00), da versarsi per 12 mensilità annue a mezzo bonifico bancario sul conto corrente alla medesima intestato e già noto, con valuta fissa di accredito il giorno 10 (dieci) di ogni mese.
Tale somma dovrà essere annualmente rivalutata in base alla variazione degli indici nazionali
ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati prendendo come indice base quello del mese di pubblicazione della sentenza di separazione.
3) Le parti danno atto e stabiliscono espressamente che il suddetto assegno divorzile sarà dovuto dal sig. alla sig.ra fino a quando la medesima non avrà reperito e Pt_2 Parte_1
sottoscritto un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
4) Le spese legali della presente procedura saranno integralmente compensate tra le parti sicché ognuno provvederà a pagare il proprio avvocato, mentre le spese vive saranno a carico esclusivo del sig. in considerazione dell'ammissione del gratuito patrocinio della Pt_2
sig.ra Parte_1
5) Le parti danno atto e dichiarano di avere risolto fra loro - anche in via transattiva e novativa - con le pattuizioni di cui alla ogni questione di carattere economico-patrimoniale sorta prima
e/o in costanza di convivenza coniugale e di separazione legale e dichiarano pertanto di nulla più avere a pretendere l'una dall'altra per alcun titolo o ragione e fatto salvo l'esatto adempimento di quanto stabilito nella presente domanda, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo dalle medesime sin da ora rinunciata e rimossa.
6) Le parti danno atto che le suestese condizioni sono tutte essenziali e legate tra di loro dal vincolo dell'unicità dell'accordo.
pagina 2 di 3 7) Le parti si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono
e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale, sin dal momento della sottoscrizione delle presenti note, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo dai medesimi sin da ora rinunciata e rimossa.
- rilevato che dall'unione non sono nati figli;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1 dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Sassuolo (MO) il 21/05/2017 fra
nata a [...] il [...] e nato a Parte_1 Parte_2
LO (MO) il 12/07/1977 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Sassuolo (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2017 Atto n. 75 Parte II Serie C
III - dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 04/06/2025.
Il Presidente Estensore
Dott.sa Eleonora Ramacciotti
pagina 3 di 3