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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 14/07/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 1018/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 1018/2025, in materia di separazione congiunta ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nata a [...], il [...], con l'Avv. Parte_1 C.F._1
Alessandra Ravera
- ricorrente -
e
(C.F. ), nato ad [...], il [...], con l'Avv. CP_1 C.F._2
Alessandra Ravera
- ricorrente -
Parere favorevole del Pubblico Ministero in data 20.5.2025.
Condizioni congiunte: “voglia omologare la loro separazione consensuale alle seguenti condizioni:
1) autorizzare i coniugi a vivere separati, a fissare ove meglio credono la propria residenza e dimora, all'espatrio ed al rilascio del passaporto;
2) affidare il figlio ad entrambi i Per_1
1 genitori, in modo condiviso e con residenza anagrafica presso la madre nell'attuale abitazione di proprietà dei genitori della IG.ra ; 3) entrambi i genitori dovranno adoperarsi per evitare Pt_1
che il figlio sia posto in condizioni tali da comprometterne la serena crescita e si obbligano a fare quanto è necessario affinché le figure genitoriali siano mantenute presenti nella coscienza del minore. In particolare il figlio non dovrà mai essere coinvolto nel conflitto tra i genitori e la frequentazione con eventuali partners di questi ultimi dovrà essere introdotta con estrema cautela e rispetto per l'equilibrio psicologico del minore;
4) stabilire, a carico del padre, un contributo mensile al mantenimento di € 400,00 (quattrocento/00) per il figlio, da adeguarsi secondo l'indice
Istat, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica, che il IG. verserà entro il CP_1
giorno 15 di ciascun mese a mezzo bonifico bancario sul conto della moglie al seguente IBAN:
[...]; 5) i coniugi sosterranno al 50% ciascuno tutte le spese straordinarie mediche, universitarie, sportive e ricreative fino al raggiungimento dell'indipendenza economica, precisandosi che si intendono ricomprese nell'assegno mensile le spese alimentari, quelle per l'abbigliamento, i medicinali da banco, ecc..... Sono da considerarsi altresì straordinarie, le spese per: vitto e alloggio universitario;
libri di testo, master, corsi di specializzazione, abbonamento trasporto pubblico e, pertanto, andranno suddivise al 50%. Le spese relative a scelte già effettuate ed attività già in corso non necessitano di nuova concertazione.
Entrambi i genitori sosterranno al 50% le spese straordinarie relative a spese extrascolastiche quali: un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
spese per conseguimento patente di guida (scooter o auto) e assicurazioni RC Auto. Tali spese non necessitano di preventivo accordo. Saranno altresì divise al 50% le spese medico-sanitarie che non prevedono mai il preventivo accordo, sia quando necessarie ed urgenti, sia quando riguardino trattamenti sanitari, esami e visite specialistiche prescritti dal medico di base, ovvero tickets sanitari e spese farmaceutiche. Le spese relative all'acquisto di mezzi (scooter/auto) per il figlio dovranno preventivamente essere concordate fra i coniugi e, se approvate, divise al 50% fra gli stessi (salvo diverso accordo). 6) il padre potrà vedere liberamente il figlio minore tutti i weekend dal venerdì pomeriggio alla domenica mattina. Potrà trascorrere con il minore un periodo continuativo di giorni 4 in inverno e giorni 10 in estate, durante le vacanze scolastiche. I genitori trascorreranno con il figlio le festività, alternandosi in base al criterio vigilia/festa; il tutto compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore. potrà pernottare Per_1
dal padre, qualora lo desideri e compatibilmente con gli impegni rispettivamente scolastici e lavorativi;
7) il IG. provvederà a trasferire i suoi effetti personali ancora presenti CP_1
nell'abitazione coniugale, nei tempi concordati fra le parti;
8) i coniugi dichiarano di avere già risolto ogni altra pendenza economica fra di loro e di non avere pretese economiche l'uno verso
2 l'altro essendo economicamente indipendenti”.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso ex art. 473-bis51 c.p.c. depositato in data 6.5.2025, le parti hanno domandato la separazione congiunta.
2. All'esito dell'udienza cartolare del 6.6.2025, la causa è stata rimessa al Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
3. La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta, risultando che la prosecuzione della convivenza è divenuta, ormai da tempo, intollerabile ex art. 151, comma 1,
c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, ai fini della pronuncia sullo status, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti,
l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere intollerabile la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n.
2183). Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale.
4. Le condizioni congiunte devono essere omologate non risultando, alla luce della sommaria istruttoria prevista dalla legge, contrarie a norme imperative, né all'interesse dei figli.
5. L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della IG.ra deve essere Parte_1
revocata. Infatti, il difensore non ha depositato tutta la documentazione necessaria, peraltro specificamente richiesta col decreto in data 10.5.2025, nel quale si legge - tra l'altro - “se l'Avvocato ha dichiarato che la parte “è ammessa” al patrocinio a spese dello Stato,
l'istanza di liquidazione del compenso a carico dello Stato, nonché tutta la documentazione necessaria ai fini della liquidazione e, quindi: (iii.a) la copia dell'istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, corredata dalla documentazione allegata;
(iii.b) la copia della delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato resa dal competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;
(iii.c) la copia del certificato dello stato di famiglia della parte ammessa (aggiornato), nonché l'inerente dichiarazione sostitutiva di certificazione, con riferimento all'intero periodo rilevante, ossia dall'anno anteriore all'iscrizione a ruolo all'anno in corso fino al giorno della precisazione delle conclusioni, dando atto delle eventuali variazioni dello stato di famiglia in corso di causa;
(iii.d) la copia le dichiarazioni dei redditi (modello “730”, non Certificazioni Uniche
o altre dichiarazioni fiscali che non prendano in considerazione tutte le fonti di reddito della parte) depositate dalla parte ammessa per gli anni d'imposta dall'anno anteriore a quello
3 dell'iscrizione a ruolo della causa all'anno in corso fino al giorno della precisazione delle conclusioni, nonché la dichiarazione sostitutiva di certificazione con cui la parte ammessa dichiari espressamente, sotto la propria responsabilità penale, sia la sussistenza, fino alla data dell'udienza di precisazione delle conclusioni, di tutti i presupposti per la propria legittima ammissione al patrocinio a spese dello Stato sia l'ammontare complessivo, anno per anno, dei propri redditi, anche diversi da quelli da lavoro, tenendo conto di qualsiasi somma percepita nel corso dell'anno, a qualsivoglia titolo, ivi inclusa - a titolo esemplificativo e non esaustivo - qualsiasi contributo/sussidio pubblico (ad esempio, NASPI, “reddito di cittadinanza”, “assegno unico” e simili) e qualsiasi somma percepita a titolo di contributo al mantenimento proprio o di eventuali figli compresi nel nucleo familiare;
(iii.e) la documentazione reddituale di cui al precedente punto con riferimento a tutte le persone conviventi con la parte ammessa, con specifica indicazione delle esatte generalità di ciascun convivente;
(iii.f) la dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46, comma 1, lett. o), D.P.R. n. 445/2000, attestante l'assenza di condanne definitive a carico dell'istante e dei familiari conviventi per i reati in relazione ai quali, ai sensi dell'art 76, comma 4-bis
D.P.R. 115/2002 o di altre norme analoghe, il reddito del dichiarante si ritiene presuntivamente superiore;
(iii.g) nel caso in cui la parte ammessa non fosse cittadino italiano, la dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il regolare soggiorno sul territorio dello Stato, con la copia della documentazione a comprova;
(iii.h)nel caso in cui la parte ammessa non fosse cittadino italiano, la certificazione resa dall'autorità consolare competente ex art. 79, comma 2, TUSG;
(iii.i) la nota spese”. Si evidenzia l'insufficienza delle certificazioni uniche, peraltro - in molte parti - scarsamente leggibili, rispetto allo scopo di attestare i redditi della parte ammessa, i quali, comunque, non risultano attestati fino alla data della rimessione della causa in decisione (6.6.2025) e l'assenza di idonea dichiarazione sostitutiva di certificazione. Parimenti, difetta idonea attestazione, fino alla data della rimessione della causa in decisione (6.6.2025), circa l'esistenza di eventuali conviventi.
6. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi, IG.ri e e, i quali CP_1 Parte_1
hanno celebrato matrimonio, a Ovada, il 15.9.2012;
4 - omologa ex art. 473-bis51 c.p.c. le seguenti condizioni congiunte: “voglia omologare la loro separazione consensuale alle seguenti condizioni: 1) autorizzare i coniugi a vivere separati, a fissare ove meglio credono la propria residenza e dimora, all'espatrio ed al rilascio del passaporto;
2) affidare il figlio ad entrambi i genitori, in modo condiviso e con Per_1 residenza anagrafica presso la madre nell'attuale abitazione di proprietà dei genitori della
IG.ra ; 3) entrambi i genitori dovranno adoperarsi per evitare che il figlio sia posto in Pt_1
condizioni tali da comprometterne la serena crescita e si obbligano a fare quanto è necessario affinché le figure genitoriali siano mantenute presenti nella coscienza del minore.
In particolare il figlio non dovrà mai essere coinvolto nel conflitto tra i genitori e la frequentazione con eventuali partners di questi ultimi dovrà essere introdotta con estrema cautela e rispetto per l'equilibrio psicologico del minore;
4) stabilire, a carico del padre, un contributo mensile al mantenimento di € 400,00 (quattrocento/00) per il figlio, da adeguarsi secondo l'indice Istat, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica, che il IG.
verserà entro il giorno 15 di ciascun mese a mezzo bonifico bancario sul conto della CP_1
moglie al seguente IBAN: [...]; 5) i coniugi sosterranno al 50% ciascuno tutte le spese straordinarie mediche, universitarie, sportive e ricreative fino al raggiungimento dell'indipendenza economica, precisandosi che si intendono ricomprese nell'assegno mensile le spese alimentari, quelle per l'abbigliamento, i medicinali da banco, ecc..... Sono da considerarsi altresì straordinarie, le spese per: vitto e alloggio universitario;
libri di testo, master, corsi di specializzazione, abbonamento trasporto pubblico e, pertanto, andranno suddivise al 50%. Le spese relative a scelte già effettuate ed attività già in corso non necessitano di nuova concertazione. Entrambi i genitori sosterranno al 50% le spese straordinarie relative a spese extrascolastiche quali: un corso per attività extrascolastica
(sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
spese per conseguimento patente di guida (scooter o auto) e assicurazioni RC Auto. Tali spese non necessitano di preventivo accordo. Saranno altresì divise al 50% le spese medico-sanitarie che non prevedono mai il preventivo accordo, sia quando necessarie ed urgenti, sia quando riguardino trattamenti sanitari, esami e visite specialistiche prescritti dal medico di base, ovvero tickets sanitari e spese farmaceutiche. Le spese relative all'acquisto di mezzi (scooter/auto) per il figlio dovranno preventivamente essere concordate fra i coniugi e, se approvate, divise al 50% fra gli stessi (salvo diverso accordo). 6) il padre potrà vedere liberamente il figlio minore tutti i weekend dal venerdì pomeriggio alla domenica mattina. Potrà trascorrere con il minore un periodo continuativo di giorni 4 in inverno e giorni 10 in estate, durante le vacanze scolastiche. I genitori trascorreranno con il figlio le festività, alternandosi in base al criterio
5 vigilia/festa; il tutto compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore.
potrà pernottare dal padre, qualora lo desideri e compatibilmente con gli impegni Per_1
rispettivamente scolastici e lavorativi;
7) il IG. provvederà a trasferire i suoi effetti CP_1
personali ancora presenti nell'abitazione coniugale, nei tempi concordati fra le parti;
8) i coniugi dichiarano di avere già risolto ogni altra pendenza economica fra di loro e di non avere pretese economiche l'uno verso l'altro essendo economicamente indipendenti”;
- revoca l'ammissione della IG.ra al patrocinio a spese dello Stato, che era stata Parte_1 anticipatamente disposta con provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Alessandria in data 27.1.2025;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, l'8 luglio 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Marco Bonci) (Dott. Paolo Rampini)
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 1018/2025, in materia di separazione congiunta ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nata a [...], il [...], con l'Avv. Parte_1 C.F._1
Alessandra Ravera
- ricorrente -
e
(C.F. ), nato ad [...], il [...], con l'Avv. CP_1 C.F._2
Alessandra Ravera
- ricorrente -
Parere favorevole del Pubblico Ministero in data 20.5.2025.
Condizioni congiunte: “voglia omologare la loro separazione consensuale alle seguenti condizioni:
1) autorizzare i coniugi a vivere separati, a fissare ove meglio credono la propria residenza e dimora, all'espatrio ed al rilascio del passaporto;
2) affidare il figlio ad entrambi i Per_1
1 genitori, in modo condiviso e con residenza anagrafica presso la madre nell'attuale abitazione di proprietà dei genitori della IG.ra ; 3) entrambi i genitori dovranno adoperarsi per evitare Pt_1
che il figlio sia posto in condizioni tali da comprometterne la serena crescita e si obbligano a fare quanto è necessario affinché le figure genitoriali siano mantenute presenti nella coscienza del minore. In particolare il figlio non dovrà mai essere coinvolto nel conflitto tra i genitori e la frequentazione con eventuali partners di questi ultimi dovrà essere introdotta con estrema cautela e rispetto per l'equilibrio psicologico del minore;
4) stabilire, a carico del padre, un contributo mensile al mantenimento di € 400,00 (quattrocento/00) per il figlio, da adeguarsi secondo l'indice
Istat, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica, che il IG. verserà entro il CP_1
giorno 15 di ciascun mese a mezzo bonifico bancario sul conto della moglie al seguente IBAN:
[...]; 5) i coniugi sosterranno al 50% ciascuno tutte le spese straordinarie mediche, universitarie, sportive e ricreative fino al raggiungimento dell'indipendenza economica, precisandosi che si intendono ricomprese nell'assegno mensile le spese alimentari, quelle per l'abbigliamento, i medicinali da banco, ecc..... Sono da considerarsi altresì straordinarie, le spese per: vitto e alloggio universitario;
libri di testo, master, corsi di specializzazione, abbonamento trasporto pubblico e, pertanto, andranno suddivise al 50%. Le spese relative a scelte già effettuate ed attività già in corso non necessitano di nuova concertazione.
Entrambi i genitori sosterranno al 50% le spese straordinarie relative a spese extrascolastiche quali: un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
spese per conseguimento patente di guida (scooter o auto) e assicurazioni RC Auto. Tali spese non necessitano di preventivo accordo. Saranno altresì divise al 50% le spese medico-sanitarie che non prevedono mai il preventivo accordo, sia quando necessarie ed urgenti, sia quando riguardino trattamenti sanitari, esami e visite specialistiche prescritti dal medico di base, ovvero tickets sanitari e spese farmaceutiche. Le spese relative all'acquisto di mezzi (scooter/auto) per il figlio dovranno preventivamente essere concordate fra i coniugi e, se approvate, divise al 50% fra gli stessi (salvo diverso accordo). 6) il padre potrà vedere liberamente il figlio minore tutti i weekend dal venerdì pomeriggio alla domenica mattina. Potrà trascorrere con il minore un periodo continuativo di giorni 4 in inverno e giorni 10 in estate, durante le vacanze scolastiche. I genitori trascorreranno con il figlio le festività, alternandosi in base al criterio vigilia/festa; il tutto compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore. potrà pernottare Per_1
dal padre, qualora lo desideri e compatibilmente con gli impegni rispettivamente scolastici e lavorativi;
7) il IG. provvederà a trasferire i suoi effetti personali ancora presenti CP_1
nell'abitazione coniugale, nei tempi concordati fra le parti;
8) i coniugi dichiarano di avere già risolto ogni altra pendenza economica fra di loro e di non avere pretese economiche l'uno verso
2 l'altro essendo economicamente indipendenti”.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso ex art. 473-bis51 c.p.c. depositato in data 6.5.2025, le parti hanno domandato la separazione congiunta.
2. All'esito dell'udienza cartolare del 6.6.2025, la causa è stata rimessa al Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
3. La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta, risultando che la prosecuzione della convivenza è divenuta, ormai da tempo, intollerabile ex art. 151, comma 1,
c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, ai fini della pronuncia sullo status, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti,
l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere intollerabile la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n.
2183). Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale.
4. Le condizioni congiunte devono essere omologate non risultando, alla luce della sommaria istruttoria prevista dalla legge, contrarie a norme imperative, né all'interesse dei figli.
5. L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della IG.ra deve essere Parte_1
revocata. Infatti, il difensore non ha depositato tutta la documentazione necessaria, peraltro specificamente richiesta col decreto in data 10.5.2025, nel quale si legge - tra l'altro - “se l'Avvocato ha dichiarato che la parte “è ammessa” al patrocinio a spese dello Stato,
l'istanza di liquidazione del compenso a carico dello Stato, nonché tutta la documentazione necessaria ai fini della liquidazione e, quindi: (iii.a) la copia dell'istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, corredata dalla documentazione allegata;
(iii.b) la copia della delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato resa dal competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;
(iii.c) la copia del certificato dello stato di famiglia della parte ammessa (aggiornato), nonché l'inerente dichiarazione sostitutiva di certificazione, con riferimento all'intero periodo rilevante, ossia dall'anno anteriore all'iscrizione a ruolo all'anno in corso fino al giorno della precisazione delle conclusioni, dando atto delle eventuali variazioni dello stato di famiglia in corso di causa;
(iii.d) la copia le dichiarazioni dei redditi (modello “730”, non Certificazioni Uniche
o altre dichiarazioni fiscali che non prendano in considerazione tutte le fonti di reddito della parte) depositate dalla parte ammessa per gli anni d'imposta dall'anno anteriore a quello
3 dell'iscrizione a ruolo della causa all'anno in corso fino al giorno della precisazione delle conclusioni, nonché la dichiarazione sostitutiva di certificazione con cui la parte ammessa dichiari espressamente, sotto la propria responsabilità penale, sia la sussistenza, fino alla data dell'udienza di precisazione delle conclusioni, di tutti i presupposti per la propria legittima ammissione al patrocinio a spese dello Stato sia l'ammontare complessivo, anno per anno, dei propri redditi, anche diversi da quelli da lavoro, tenendo conto di qualsiasi somma percepita nel corso dell'anno, a qualsivoglia titolo, ivi inclusa - a titolo esemplificativo e non esaustivo - qualsiasi contributo/sussidio pubblico (ad esempio, NASPI, “reddito di cittadinanza”, “assegno unico” e simili) e qualsiasi somma percepita a titolo di contributo al mantenimento proprio o di eventuali figli compresi nel nucleo familiare;
(iii.e) la documentazione reddituale di cui al precedente punto con riferimento a tutte le persone conviventi con la parte ammessa, con specifica indicazione delle esatte generalità di ciascun convivente;
(iii.f) la dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46, comma 1, lett. o), D.P.R. n. 445/2000, attestante l'assenza di condanne definitive a carico dell'istante e dei familiari conviventi per i reati in relazione ai quali, ai sensi dell'art 76, comma 4-bis
D.P.R. 115/2002 o di altre norme analoghe, il reddito del dichiarante si ritiene presuntivamente superiore;
(iii.g) nel caso in cui la parte ammessa non fosse cittadino italiano, la dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il regolare soggiorno sul territorio dello Stato, con la copia della documentazione a comprova;
(iii.h)nel caso in cui la parte ammessa non fosse cittadino italiano, la certificazione resa dall'autorità consolare competente ex art. 79, comma 2, TUSG;
(iii.i) la nota spese”. Si evidenzia l'insufficienza delle certificazioni uniche, peraltro - in molte parti - scarsamente leggibili, rispetto allo scopo di attestare i redditi della parte ammessa, i quali, comunque, non risultano attestati fino alla data della rimessione della causa in decisione (6.6.2025) e l'assenza di idonea dichiarazione sostitutiva di certificazione. Parimenti, difetta idonea attestazione, fino alla data della rimessione della causa in decisione (6.6.2025), circa l'esistenza di eventuali conviventi.
6. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi, IG.ri e e, i quali CP_1 Parte_1
hanno celebrato matrimonio, a Ovada, il 15.9.2012;
4 - omologa ex art. 473-bis51 c.p.c. le seguenti condizioni congiunte: “voglia omologare la loro separazione consensuale alle seguenti condizioni: 1) autorizzare i coniugi a vivere separati, a fissare ove meglio credono la propria residenza e dimora, all'espatrio ed al rilascio del passaporto;
2) affidare il figlio ad entrambi i genitori, in modo condiviso e con Per_1 residenza anagrafica presso la madre nell'attuale abitazione di proprietà dei genitori della
IG.ra ; 3) entrambi i genitori dovranno adoperarsi per evitare che il figlio sia posto in Pt_1
condizioni tali da comprometterne la serena crescita e si obbligano a fare quanto è necessario affinché le figure genitoriali siano mantenute presenti nella coscienza del minore.
In particolare il figlio non dovrà mai essere coinvolto nel conflitto tra i genitori e la frequentazione con eventuali partners di questi ultimi dovrà essere introdotta con estrema cautela e rispetto per l'equilibrio psicologico del minore;
4) stabilire, a carico del padre, un contributo mensile al mantenimento di € 400,00 (quattrocento/00) per il figlio, da adeguarsi secondo l'indice Istat, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica, che il IG.
verserà entro il giorno 15 di ciascun mese a mezzo bonifico bancario sul conto della CP_1
moglie al seguente IBAN: [...]; 5) i coniugi sosterranno al 50% ciascuno tutte le spese straordinarie mediche, universitarie, sportive e ricreative fino al raggiungimento dell'indipendenza economica, precisandosi che si intendono ricomprese nell'assegno mensile le spese alimentari, quelle per l'abbigliamento, i medicinali da banco, ecc..... Sono da considerarsi altresì straordinarie, le spese per: vitto e alloggio universitario;
libri di testo, master, corsi di specializzazione, abbonamento trasporto pubblico e, pertanto, andranno suddivise al 50%. Le spese relative a scelte già effettuate ed attività già in corso non necessitano di nuova concertazione. Entrambi i genitori sosterranno al 50% le spese straordinarie relative a spese extrascolastiche quali: un corso per attività extrascolastica
(sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
spese per conseguimento patente di guida (scooter o auto) e assicurazioni RC Auto. Tali spese non necessitano di preventivo accordo. Saranno altresì divise al 50% le spese medico-sanitarie che non prevedono mai il preventivo accordo, sia quando necessarie ed urgenti, sia quando riguardino trattamenti sanitari, esami e visite specialistiche prescritti dal medico di base, ovvero tickets sanitari e spese farmaceutiche. Le spese relative all'acquisto di mezzi (scooter/auto) per il figlio dovranno preventivamente essere concordate fra i coniugi e, se approvate, divise al 50% fra gli stessi (salvo diverso accordo). 6) il padre potrà vedere liberamente il figlio minore tutti i weekend dal venerdì pomeriggio alla domenica mattina. Potrà trascorrere con il minore un periodo continuativo di giorni 4 in inverno e giorni 10 in estate, durante le vacanze scolastiche. I genitori trascorreranno con il figlio le festività, alternandosi in base al criterio
5 vigilia/festa; il tutto compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore.
potrà pernottare dal padre, qualora lo desideri e compatibilmente con gli impegni Per_1
rispettivamente scolastici e lavorativi;
7) il IG. provvederà a trasferire i suoi effetti CP_1
personali ancora presenti nell'abitazione coniugale, nei tempi concordati fra le parti;
8) i coniugi dichiarano di avere già risolto ogni altra pendenza economica fra di loro e di non avere pretese economiche l'uno verso l'altro essendo economicamente indipendenti”;
- revoca l'ammissione della IG.ra al patrocinio a spese dello Stato, che era stata Parte_1 anticipatamente disposta con provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Alessandria in data 27.1.2025;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, l'8 luglio 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Marco Bonci) (Dott. Paolo Rampini)
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