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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/03/2025, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Mariarosaria Iovine, all'udienza del 18.3.2025, ha pronunciato dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 4210/2023, cui è riunita quella di ATPO R.G. n. 5085/2019, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Maria Parte_1
Del Prete ed elettivamente domiciliata in Portico alla Via Piccirillo n. 24, giusta procura alle liti allegata al ricorso
RICORRENTE contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, elettivamente domiciliato in Caserta alla via Arena località S. Benedetto presso l'avv. Ida Verrengia che lo rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente agli avv.ti Davide Catalano, Itala De Benedictis e Luca Cuzzupoli, tutti in virtù di procura generale alle liti in atti
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3.7.2023, il ricorrente in epigrafe indicato conveniva dinanzi a questo Giudice l' , contestando le conclusioni rese dal CTU all'esito del procedimento CP_1
per ATP iscritto al n. R.G. 5085/2019, deducendo che gli stati patologici denunciati gli davano diritto alla provvidenza richiesta. Tanto premesso, concludeva per l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario necessario ai fini del riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità civile, con vittoria di spese di lite e attribuzione.
Si costituiva l' eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso non CP_1
sussistendo specifiche contestazioni e, nel merito, l'infondatezza.
1 Acquisita la documentazione depositata e disposta la riunione al presente procedimento di quello di ATPO n. R.G. 5085/2019, è stato convocato a chiarimenti il CTU. All'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, è pronunciata la seguente sentenza.
Preliminarmente va affermata l'ammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 445 bis commi 4
e 6 c.p.c.
Infatti, nel caso in esame, con decreto comunicato il 11.05.2023 veniva assegnato il termine di 30 giorni per la manifestazione del dissenso avverso le conclusioni rese dal CTU. La dichiarazione di dissenso è stata tempestivamente depositata il 06.06.2023. Il ricorso è stato depositato il giorno 03.07.2023.
L'art. 445 bis c.p.c. prevede che nella fase di opposizione all'ATP, la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU. La specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta, a pena di inammissibilità del ricorso, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità della consulenza per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, per contrasto con le percentuali in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Nel ricorso introduttivo parte opponente contesta le conclusioni rassegnate dal CTU evidenziando l'erroneità della consulenza nella parte in cui non ha correttamente valutato gli effetti collegati alle patologie di cui il ricorrente è affetto. In particolare, il consulente non ha correttamente valutato gli esiti del diabete che dalla documentazione in atti risulta in scompenso metabolico e non ha considerato attentamente la cardiopatia ipertensiva, pervenendo così al riconoscimento di una percentuale di invalidità inferiore a quella effettiva e legittimante la prestazione richiesta. Deduce altresì l'aggravamento delle proprie condizioni di salute.
Ritenuta l'ammissibilità dei rilievi formulati ed acquisita la documentazione prodotta nella presente fase del giudizio rilevante ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., si è ritenuto necessario procedere ad ulteriori approfondimenti e chiarimenti in ordine all'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass., 10/03/2006 n. 5277; Cass., 10/11/2011n. 23413).
Chiamato a chiarimenti il CTU, nominato nella fase di ATP, quest'ultimo, valutata la documentazione sanitaria acquisita in atti, ha ribadito le conclusioni precedentemente
2 rassegnate evidenziando che alla luce della documentazione prodotta nella presente fase del giudizio non può rilevarsi alcun aggravamento delle pregresse patologie. Con maggiore precisione, l'ausiliario ha confermato che il ricorrente risulta affetto da diabete mellito ed ha evidenziato che dalla documentazione prodotta risultano rilevanti complicanze micro e macro angiopatiche di tipo medio – grave ma che tuttavia tali complicanze risultano già valutate.
Pertanto, ha affermato che la nuova documentazione descrive un complesso morboso sostanzialmente corrispondete a quanto già evidenziato in fase di ATP.
In conclusione, l'ausiliario, dapprima nell'elaborato peritale e poi nei chiarimenti che si richiamano integralmente, ha preso in considerazione tutte le patologie risultanti dalla documentazione medica in atti ed ha considerato e valutato compiutamente il quadro patologico procedendo ad una corretta qualificazione e percentualizzazione.
Pertanto, alla luce di tutte le considerazioni esposte, si ritiene che la consulenza sia esaustiva e correttamente motivata e quindi immune da vizi e che non possa pervenirsi a conclusioni differenti in ragione dell'unico documento depositato in data 9.12.2024 ove all'esito di visita diabetologica risulta che il diabete è scompensato, non risultando dallo stesso una maggiore incidenza sul quadro patologico già considerato dal CTU.
Conseguentemente il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c., risultando in atti rituale dichiarazione sottoscritta dalla parte ricorrente.
Le spese di CTU sono poste a carico dell' e liquidate con separato decreto emesso in CP_1
pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) nulla per le spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c.;
c) pone a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separato decreto, emesso in pari CP_1
data.
Santa Maria Capua Vetere, 18.03.2025
Il Giudice
Mariarosaria Iovine
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Mariarosaria Iovine, all'udienza del 18.3.2025, ha pronunciato dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 4210/2023, cui è riunita quella di ATPO R.G. n. 5085/2019, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Maria Parte_1
Del Prete ed elettivamente domiciliata in Portico alla Via Piccirillo n. 24, giusta procura alle liti allegata al ricorso
RICORRENTE contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, elettivamente domiciliato in Caserta alla via Arena località S. Benedetto presso l'avv. Ida Verrengia che lo rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente agli avv.ti Davide Catalano, Itala De Benedictis e Luca Cuzzupoli, tutti in virtù di procura generale alle liti in atti
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3.7.2023, il ricorrente in epigrafe indicato conveniva dinanzi a questo Giudice l' , contestando le conclusioni rese dal CTU all'esito del procedimento CP_1
per ATP iscritto al n. R.G. 5085/2019, deducendo che gli stati patologici denunciati gli davano diritto alla provvidenza richiesta. Tanto premesso, concludeva per l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario necessario ai fini del riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità civile, con vittoria di spese di lite e attribuzione.
Si costituiva l' eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso non CP_1
sussistendo specifiche contestazioni e, nel merito, l'infondatezza.
1 Acquisita la documentazione depositata e disposta la riunione al presente procedimento di quello di ATPO n. R.G. 5085/2019, è stato convocato a chiarimenti il CTU. All'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, è pronunciata la seguente sentenza.
Preliminarmente va affermata l'ammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 445 bis commi 4
e 6 c.p.c.
Infatti, nel caso in esame, con decreto comunicato il 11.05.2023 veniva assegnato il termine di 30 giorni per la manifestazione del dissenso avverso le conclusioni rese dal CTU. La dichiarazione di dissenso è stata tempestivamente depositata il 06.06.2023. Il ricorso è stato depositato il giorno 03.07.2023.
L'art. 445 bis c.p.c. prevede che nella fase di opposizione all'ATP, la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU. La specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta, a pena di inammissibilità del ricorso, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità della consulenza per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, per contrasto con le percentuali in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Nel ricorso introduttivo parte opponente contesta le conclusioni rassegnate dal CTU evidenziando l'erroneità della consulenza nella parte in cui non ha correttamente valutato gli effetti collegati alle patologie di cui il ricorrente è affetto. In particolare, il consulente non ha correttamente valutato gli esiti del diabete che dalla documentazione in atti risulta in scompenso metabolico e non ha considerato attentamente la cardiopatia ipertensiva, pervenendo così al riconoscimento di una percentuale di invalidità inferiore a quella effettiva e legittimante la prestazione richiesta. Deduce altresì l'aggravamento delle proprie condizioni di salute.
Ritenuta l'ammissibilità dei rilievi formulati ed acquisita la documentazione prodotta nella presente fase del giudizio rilevante ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., si è ritenuto necessario procedere ad ulteriori approfondimenti e chiarimenti in ordine all'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass., 10/03/2006 n. 5277; Cass., 10/11/2011n. 23413).
Chiamato a chiarimenti il CTU, nominato nella fase di ATP, quest'ultimo, valutata la documentazione sanitaria acquisita in atti, ha ribadito le conclusioni precedentemente
2 rassegnate evidenziando che alla luce della documentazione prodotta nella presente fase del giudizio non può rilevarsi alcun aggravamento delle pregresse patologie. Con maggiore precisione, l'ausiliario ha confermato che il ricorrente risulta affetto da diabete mellito ed ha evidenziato che dalla documentazione prodotta risultano rilevanti complicanze micro e macro angiopatiche di tipo medio – grave ma che tuttavia tali complicanze risultano già valutate.
Pertanto, ha affermato che la nuova documentazione descrive un complesso morboso sostanzialmente corrispondete a quanto già evidenziato in fase di ATP.
In conclusione, l'ausiliario, dapprima nell'elaborato peritale e poi nei chiarimenti che si richiamano integralmente, ha preso in considerazione tutte le patologie risultanti dalla documentazione medica in atti ed ha considerato e valutato compiutamente il quadro patologico procedendo ad una corretta qualificazione e percentualizzazione.
Pertanto, alla luce di tutte le considerazioni esposte, si ritiene che la consulenza sia esaustiva e correttamente motivata e quindi immune da vizi e che non possa pervenirsi a conclusioni differenti in ragione dell'unico documento depositato in data 9.12.2024 ove all'esito di visita diabetologica risulta che il diabete è scompensato, non risultando dallo stesso una maggiore incidenza sul quadro patologico già considerato dal CTU.
Conseguentemente il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c., risultando in atti rituale dichiarazione sottoscritta dalla parte ricorrente.
Le spese di CTU sono poste a carico dell' e liquidate con separato decreto emesso in CP_1
pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) nulla per le spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c.;
c) pone a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separato decreto, emesso in pari CP_1
data.
Santa Maria Capua Vetere, 18.03.2025
Il Giudice
Mariarosaria Iovine
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