Sentenza 13 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 13/03/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 777/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 777/2024
tra
Parte_1
appellante e
Controparte_1
appellato
Oggi 13 marzo 2025, ore 13,37 innanzi al dott. ssa Vecchietti Valentina, sono comparsi:
Per l'avv. Martelli in sostituzione dell'avv. Pedrizzi Parte_1
Per l'avv. Salvatore Branca in sostituzione dell'avv. Marcello Controparte_1
Urso
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettive note conclusive e come in atti e rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice
dott. VecchiettiValentina
Alle ore 15,45 il Giudice pronuncia sentenza dandone lettura
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Vecchietti Valentina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 777/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. PEDRIZZI Parte_1 P.IVA_1
ALESSANDRO (CF , elettivamente domiciliato in VIA BARATTI N. 3 C.F._1
FORLI' presso il difensore avv. PEDRIZZI ALESSANDRO
APPELLANTE
contro
(C.F. ) rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'avv. URSO MARCELLO (CF , elettivamente domiciliato in VIA C.F._3
FILIPPO BACILE 3 73100 LECCE presso il difensore avv. URSO MARCELLO
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
per parte appellante : Parte_1
si insiste pertanto per l'accoglimento del gravame e solo in subordine, stante la novità dei principi enunciati dalla recente sentenza n.10505 pubblicata in data 18.04.2024 (nonché dalle successive pronunce nn. 20492 e 20913 del luglio 2024), si chiede la compensazione delle spese legali per parte appellata : Controparte_1 in via principale , per i motivi esposti in narrativa del pre-sente atto rigettare il ricorso in appello proposto dal , per tutti i motivi esposti nel presente atto e, conseguentemente Parte_1
confermare la sentenza n. 766/2023 emessa dal Giudice di Pace di Forlì in data 03.10.2023, pub-blicata il 04.10.2023 nel procedimento iscritto al RG n. 4032/2023 in primo grado che ha annullato il verbale di contestazione n. 8849/2023 M3551 elevato dalla Polizia loca-le del in data Parte_1
31.05.2023 in danno di . Con il favore delle spese di lite del doppio grado di Controparte_1
giudizio da distrarsi in favore del deducente procuratore antistatario.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Il presente giudizio ha ad oggetto l'impugnativa, avanzata da (di seguito anche Parte_1
“il o “l'appellante”) avverso la sentenza del Giudice di Pace di Forlì n. 766 del 2023, con la Pt_1
quale il Giudice di prime cure, in accoglimento dell'opposizione formulata da Controparte_1
(di seguito anche “l'appellato”) aveva annullato il verbale elevato dalla Polizia Locale di
[...]
Cesenatico n. M3551 del 31.5.2023. La sentenza del Giudice di Pace accoglieva il ricorso sulla base della mancata prova da parte dell'amministrazione dell'esatto posizionamento della segnaletica di preavviso.
Il formulava appello, domandando la riforma della sentenza appellata, allegandone Pt_1
l'erroneità in primo luogo attesa l'attestazione dell'avvenuta collocazione di questi dispositivi segnalatori, contenuta nel verbale, con valore di piena prova sino a querela di falso.
Gli ulteriori motivi di opposizione, assorbiti dalla decisione di primo grado sul predetto punto,
sarebbero ad avviso del parimenti infondati, stante la legittimità della contestazione differita, Pt_1
la regolarità ed affidabilità dello strumento impiegato per la rilevazione (Velocar VRS-EVO-T12-5-R,
installato su tipologia di strada di tipo C), secondo la definizione dell'art. 2, comma 2, del Codice
della strada, la ritualità della notificazione, la legittimità della documentazione fotografica allegata dalla amministrazione. Si costituiva nel giudizio di appello tempestivamente l'appellato, concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma della decisione di primo grado, vinte le spese di ambo i gradi di giudizio.
Ad avviso dell'appellato, corretta sarebbe la decisione di primo grado in ordine alla omessa prova da parte del della corretta presegnalazione della postazione di controllo. Ribadiva poi Pt_1
l'appellato le precedenti contestazioni in primo grado, in ordine in particolare alla mancata omologazione della apparecchiatura velox.
L'appello non è fondato.
Mentre il primo punto oggetto di opposizione – ed accolto dal Giudice di Pace - non appare decisivo,
atteso che “in tema di sanzioni amministrative irrogate a seguito di accertamento della violazione dei limiti di velocità mediante "autovelox", il verbale di costatazione costituisce atto pubblico;
ne consegue che l'indicazione della sussistenza di segnalazione preventiva in esso contenuta costituisce un'attestazione di un dato direttamente rilevato dagli accertatori, senza margini di apprezzamento, la cui contestazione può avvenire solo mediante querela di falso” (Cass. Civ., Sez. 6 -
2, Ordinanza n. 11792 del 18/06/2020), essendo presente a verbale detta attestazione, tuttavia appare decisiva la circostanza, pur tempestivamente sollevata dall'appellato in primo grado e qui tempestivamente ribadita, relativa alla omologazione dello strumento di rilevazione della velocità.
È infatti incontestato che l'apparecchiatura in questione fosse approvata, ma non omologata.
Sul punto, è decisiva la giurisprudenza di legittimità, laddove, nell'arresto giurisprudenziale di cui alla ordinanza n 10505 del 2024, si afferma che “…è evidente che il citato art. 45, comma 6, c.d.s. – per quanto già posto in risalto in precedenza - non opera alcuna equiparazione tra approvazione e omologazione. Al contrario, esso distingue nettamente i due termini, da ritenersi perciò differenti sul piano formale e sostanziale, giacché intende riferirsi a tutti i “mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni”, taluni dei quali destinati ad essere necessariamente omologati (quali, per l'appunto, i dispositivi demandati specificamente al controllo della velocità,
stante l'inequivocabile precetto 142, comma 6, c.d.s., laddove l'utilizzo dell'espressione “debitamente omologati” impone necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico a tale procedura e che, solo se assolta, è idonea a costituire “fonte di prova” per il riscontro del superamento dei prescritti limiti di velocità: in claris non fit interpretatio) e altri per i quali è sufficiente la semplice approvazione (perciò, certamente non bastevole, da sola, per far considerare legittimo l'accertamento della velocità veicolare a mezzo autovelox)”; il dato testuale della norma, come evidenziato dalla Cassazione, non è superabile e tale superamento mai potrebbe avvenire, per i noti principi in tema di gerarchia delle fonti, mediante circolari o altri strumenti interpretativi, ma solo mediante un intervento legislativo.
L'appello, così, appare inevitabilmente destituito di fondamento, seppure per motivi diversi da quelli che furono oggetto di pronuncia da parte del Giudice di prime cure, e la sentenza del Giudice di
Pace, di annullamento del verbale, deve essere confermata.
Per quanto concerne la pronuncia sulle spese, invero, sussiste obiettiva soccombenza dell'appellante,
il quale, pur a fronte della presa di atto della sussistenza dell'orientamento di legittimità di cui sopra ha deciso comunque di proseguire nel giudizio, accettando così l'alea ad esso connaturata (cfr. verbale di udienza del 21.11.2024). Come evidenziato in giurisprudenza di legittimità, il concetto di soccombenza, cui la condanna alle spese si correla, è connesso alla obiettiva infondatezza della pretesa azionata, nel senso che “parte soccombente è quella che abbia azionato una pretesa accertata come infondata o abbia resistito ad una pretesa fondata, dando perciò causa al processo o alla sua protrazione” (Cass. Civ., Sez. 2 - , Ordinanza n. 12864 del 22/04/2022 (Rv. 664613 - 01); nel caso di specie, deve dunque evidenziarsi la necessità di condanna dell'appellante alla refusione all'appellato delle spese di lite, in virtù della soccombenza, tanto più che “in tema di regolamento delle spese processuali in appello, per il principio di soccombenza (ex art. 91 c.p.c.) … va individuata ex post, con riguardo al processo considerato unitariamente, cioè all'esito della controversia decisa dal giudice dell'impugnazione e non dei singoli segmenti (grado e fase) del giudizio”, senza dunque la possibilità di “frazionare” il giudizio di appello nelle sue fasi e gradi, predicando la soccombenza solo su alcune di esse. Le spese dunque sono liquidate come da dispositivo, ex dm 55 del 2014, esclusa la fase istruttoria non svoltasi per quanto concerne il giudizio di secondo grado, scaglione fino a euro 1100,00,
parametri minimi per le caratteristiche del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Respinge l'appello di;
Parte_1
2) Condanna alla integrale refusione a delle Parte_1 Controparte_1
spese di lite del primo grado di giudizio che liquida in complessivi euro 173,00 per compensi oltre 15% per spese generali, cp e iva di legge ed euro 43,00 per esborsi da distrarsi a favore del procuratore antistatario;
3) Conferma quanto al resto la sentenza appellata del Giudice di Pace di Forlì n. 766 del 2023
pubblicata il 4.10.2023 RG 4032 del 2023;
4) Condanna alla integrale refusione a delle Parte_1 Controparte_1
spese di lite del secondo grado di giudizio che liquida in complessivi euro 262,00 oltre 15%
per spese generali, cp e iva di legge da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Forlì, 13 marzo 2025
Il Giudice
dott. ssa Vecchietti Valentina