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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 23/06/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione Lavoro
N.R.G. 321/2024
Il Giudice Maria Francesca Scala, all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc per l'udienza figurata del 10/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to GENNUSA SIMONA ricorrente contro
), resistente contumace Controparte_1 P.IVA_1
(CF rappresentato e difeso dall'Avv.to M. CP_2 P.IVA_2
ANTONIETTA CANU resistente
OGGETTO: retribuzione
Conclusioni Le parti hanno concluso come da note ex art. 127 ter cpc.
RAGI ONI DI FAT TO E DI DIRIT TO DELLA DE CISIONE
Con ricorso depositato in data 10/6/2024 parte ricorrente ha convenuto in giudizio, avanti al Tribunale di Tempio Pausania, in funzione di giudice del lavoro, la Controparte_1
A fondamento della domanda ha dedotto di essere stato assunto in data 12.04.2023 presso la con contratto a tempo determinato di CP_1
tipo full time con durata fino al 30/10/2023, con la qualifica di cameriere di sala e livello di inquadramento 5, CCNL “Pubblici esercizi minori.
Ha affermato di avere svolto le mansioni di cameriere e responsabile di sala, occupandosi in particolare di preparare e allestire i tavoli prima dei servizi, gestire le prenotazioni in coordinamento con la cucina, oltre ad essere addetto alla preparazione, distribuzione e mescita di bibite, bevande contenenti caffè, servendo i clienti da dietro il bancone, con carattere di continuità, dal lunedì alla domenica secondo i turni che venivano giornalmente indicati dal datore di lavoro in una chat Whatsapp;
i turni stabiliti da quest'ultima prevedevano che i dipendenti, ed in particolare l'odierno ricorrente, svolgesse la propria attività per oltre 10 ore giornaliere e precisamente: dalle 7,30 alle 17,30;- dalle 8,00 alle 11,00 e dalle 14,00 alle 21,00;-dalle 11 fino alla chiusura;
-dalle 9,00 alle ore 12,00 e dalle
15,00 fino alla chiusura;
-dalle 11,00 fino alla chiusura. La pausa riconosciuta era di circa 30/40 minuti.
Ha altresì affermato che fino al mese di luglio 2023, veniva riconosciuto un riposo settimanale;
successivamente, a partire dal mese di agosto 2023 fino alla fine del contratto di lavoro, non aveva beneficiato neppure di un giorno di riposo settimanale, inclusa la festività del 15 agosto.
Ha da ultimo dedotto che la retribuzione non gli era stata mai corrisposta per intero, ma con dei trasferimenti parziali e a partire dal mese di agosto
2023 e fino alla fine naturale del contratto (31/10/2023) non aveva ricevuto più la retribuzione, neppure parziale.
Ha lamentato pertanto di essere creditore della società convenuta di euro
Pag. 2 di 8 13.010,35 oltre a € 706,18 a titolo di TFR, al netto degli interessi e della rivalutazione monetaria.
Ha chiesto:” In via preliminare, emettere ordinanza ingiunzione ex art. 423
c.p.c. nei confronti della per il pagamento della somma di € CP_1
4.376,85 per la mancata retribuzione, come da buste paga, relativa alle mensilità di agosto, settembre e ottobre 2023 o, in subordine, di quella diversa somma che apparirà dimostrata o di giustizia, in ogni caso oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate dalle singole scadenze al saldo effettivo;
In via principale, nel merito Accogliere il presente ricorso e, perciò, condannare la in persona Controparte_1
dell'amministratore pro tempore, al pagamento in favore di parte ricorrente dell'importo lordo complessivo di € 13.716,53, come innanzi dettagliata e come meglio specificata nell'allegata consulenza tecnica di parte (all. 6), o di quella maggiore o minore somma che verrà accertata, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei diritti fino all'effettivo soddisfo. In conseguenza, ordinare alla il versamento dei Controparte_1
maggiori importi per contributi previdenziali che verranno accertati in conseguenza;
Con vittoria di spese e onorari di giudizio”.
Parte convenuta, cui il ricorso introduttivo risulta regolarmente notificato, è rimasta contumace.
Con ordinanza del 18/12/2024 il giudice ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' CP_2
Si è costituito in giudizio l ed ha affermato di essersi costituito CP_2
affinché l'emananda sentenza faccia stato nei propri confronti ove risultasse accertato il diritto del ricorrente alle differenze contributive
Pag. 3 di 8 rivendicate nei termini e nella misura indicati e richiesti nel ricorso introduttivo.
Ha chiesto:” - in ipotesi di accoglimento totale o parziale della domanda attorea, accertare e determinare la conseguente obbligazione contributiva
a carico della parte resistente in epigrafe in favore del ricorrente per i titoli retributivi che risulteranno accertati di giustizia, con accessori maturati e maturandi, con vittoria delle spese di lite;
- in subordine, nell'ipotesi di rigetto della domanda del ricorrente, condannare lo stesso alla refusione in favore dell delle spese e competenze del presente CP_2
giudizio.
All'udienza del 18/12/2024 il ricorrente ha dichiarato di non aver eseguito le notifiche ai testimoni pertanto, è decaduta dalla prova.
La causa è stata istruita con documenti, e all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc, è stata decisa con sentenza come in dispositivo e motivazione.
Il ricorso è parzialmente fondato per le ragioni che seguono.
Come noto, incombe sul lavoratore che rivendichi il diritto alla retribuzione, quale prestazione corrispettiva dell'attività lavorativa, l'onere di provare l'inizio della prestazione e il momento della cessazione del rapporto di lavoro (Cass. Civ., sez. lav., sent. n.18087/07; Cass. Civ., sez. lav., sent. n. 10651/05).
Grava, invece, sul debitore convenuto l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. Civ., S.U., sent. n.13533/01; Cass. Civ., sez. lav., sent. n. 3373/10).
L'inizio e la fine del rapporto di lavoro e l'inquadramento del ricorrente
Pag. 4 di 8 sono documentalmente provati (cfr. AV , buste paga )
Sul tema del lavoro straordinario è noto che la giurisprudenza di legittimità, oramai consolidata, ha stabilito il seguente principio di diritto: Il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso (ex plurimis Cass., n. 8006 del 14/08/1998).
In altri termini il lavoratore, gravato del relativo onere, deve puntualmente allegare non solo l'orario svolto in via ordinaria ma del pari, altrettanto puntualmente, le ulteriori ore che giornalmente avrebbe osservato nell'interesse del datore di lavoro;
come visto la giurisprudenza esclude radicalmente che possa essere effettuata una valutazione equitativa di tale orario di lavoro essendo tutt'al più consentita una valutazione equitativa dei compensi eventualmente dovuti al dipendente.
Va osservato che i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (per tutte Cass. n. 9251/2010).
Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., (data ud. 05/03/2025) 02/06/2025, n. 14766
In altri termini i verbali non hanno alcun valore probatorio precostituito -
Pag. 5 di 8 neanche di presunzione semplice - riguardo alle circostanze in esse contenuti (salvo per quelle che gli ispettori attestino avvenute in loro presenza o dei fatti da loro compiuti); quindi il materiale raccolto dal verbalizzante deve necessariamente passare al vaglio del giudice, il quale, nel suo libero apprezzamento, può valutarne l'importanza e determinare quale sia il conto da farne ai fini probatori.
Ebbene, muovendo da tali principi, si osserva che, nel caso di specie, non è stato sufficientemente provato da parte ricorrente il lavoro straordinario allegato;
il verbale unico, ritiene questo giudice, non sia prova sufficiente in quanto le circostanze contenute non sono avvenute in presenza degli ispettori ma conseguite da dichiarazione di terzi;
dette dichiarazioni non sono neppure presenti nel predetto verbale unico, il quale risulta riportare esclusivamente conclusioni da parte dei verbalizzanti.
Inoltre, nessuna testimonianza è stata acquisita nel corso del giudizio, pertanto non può ritenersi provato l'allegato lavoro straordinario.
Le buste paga hanno efficacia probatoria contro l'imprenditore che le ha redatte e l'efficacia discende dalle disposizioni che ne hanno imposto la formazione e cioè dalla legge 5 gennaio 1953, n.4 per cui, dato il loro contenuto obbligatorio, penalmente sanzionato, prospetti-paga, comprensivi di qualsiasi forma accolta nella prassi aziendale per la documentazione e quietanza dei compensi corrisposti al lavoratore
(prospetti-paga, buste-paga, strisce-paga), fanno fede, nei confronti del datore di lavoro, per quanto riguarda gli elementi in essi contenuti
(Cassazione 27 maggio 2022, n. 17312).
In difetto di prova, a carico di parte convenuta, dell'esatto adempimento
Pag. 6 di 8 dell'obbligazione retributiva (Cass. Civ., S.U., sent. n.13533/01; Cass. Civ., sez. lav., sent. n. 3373/10), valutata, peraltro, ex artt. 116 e 420 c.p.c., la mancata costituzione del convenuto e, ex art. 232 c.p.c., la mancata risposta all'interrogatorio formale (cfr. notifica del verbale ammissivo in atti) vanno riconosciute le differenze retributive in relazione ai mesi di agosto- settembre e ottobre 2023, nonché il TFR.
A favore del ricorrente va, quindi, riconosciuto il complessivo importo di euro 5.083,03 ( 4.376,85+706,18) , oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.
La causa va, pertanto, decisa come da dispositivo.
Le spese di lite, seguono la soccombenza ed alla luce del parziale accoglimento del ricorso devono essere calcolate sui minimi tabellari del
D.M. 55/14 e succ. mm.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
- -condanna la , in persona del legale rapp.te, al Controparte_1
pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 5.083,03, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali;
- -ordina alla il versamento dei relativi contributi Controparte_1
previdenziali se non versati.
- condanna la , in persona del legale rapp.te al Controparte_1
pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1314,00, oltre spese generali(15%) ed accessori di legge.
Pag. 7 di 8 -Condanna la , in persona del legale rapp.te, al pagamento CP_1 CP_1
in favore dell delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1314,00, CP_2
oltre spese generali(15%) ed accessori di legge.
23/06/2025 Il Giudice
Maria Francesca Scala
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione Lavoro
N.R.G. 321/2024
Il Giudice Maria Francesca Scala, all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc per l'udienza figurata del 10/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to GENNUSA SIMONA ricorrente contro
), resistente contumace Controparte_1 P.IVA_1
(CF rappresentato e difeso dall'Avv.to M. CP_2 P.IVA_2
ANTONIETTA CANU resistente
OGGETTO: retribuzione
Conclusioni Le parti hanno concluso come da note ex art. 127 ter cpc.
RAGI ONI DI FAT TO E DI DIRIT TO DELLA DE CISIONE
Con ricorso depositato in data 10/6/2024 parte ricorrente ha convenuto in giudizio, avanti al Tribunale di Tempio Pausania, in funzione di giudice del lavoro, la Controparte_1
A fondamento della domanda ha dedotto di essere stato assunto in data 12.04.2023 presso la con contratto a tempo determinato di CP_1
tipo full time con durata fino al 30/10/2023, con la qualifica di cameriere di sala e livello di inquadramento 5, CCNL “Pubblici esercizi minori.
Ha affermato di avere svolto le mansioni di cameriere e responsabile di sala, occupandosi in particolare di preparare e allestire i tavoli prima dei servizi, gestire le prenotazioni in coordinamento con la cucina, oltre ad essere addetto alla preparazione, distribuzione e mescita di bibite, bevande contenenti caffè, servendo i clienti da dietro il bancone, con carattere di continuità, dal lunedì alla domenica secondo i turni che venivano giornalmente indicati dal datore di lavoro in una chat Whatsapp;
i turni stabiliti da quest'ultima prevedevano che i dipendenti, ed in particolare l'odierno ricorrente, svolgesse la propria attività per oltre 10 ore giornaliere e precisamente: dalle 7,30 alle 17,30;- dalle 8,00 alle 11,00 e dalle 14,00 alle 21,00;-dalle 11 fino alla chiusura;
-dalle 9,00 alle ore 12,00 e dalle
15,00 fino alla chiusura;
-dalle 11,00 fino alla chiusura. La pausa riconosciuta era di circa 30/40 minuti.
Ha altresì affermato che fino al mese di luglio 2023, veniva riconosciuto un riposo settimanale;
successivamente, a partire dal mese di agosto 2023 fino alla fine del contratto di lavoro, non aveva beneficiato neppure di un giorno di riposo settimanale, inclusa la festività del 15 agosto.
Ha da ultimo dedotto che la retribuzione non gli era stata mai corrisposta per intero, ma con dei trasferimenti parziali e a partire dal mese di agosto
2023 e fino alla fine naturale del contratto (31/10/2023) non aveva ricevuto più la retribuzione, neppure parziale.
Ha lamentato pertanto di essere creditore della società convenuta di euro
Pag. 2 di 8 13.010,35 oltre a € 706,18 a titolo di TFR, al netto degli interessi e della rivalutazione monetaria.
Ha chiesto:” In via preliminare, emettere ordinanza ingiunzione ex art. 423
c.p.c. nei confronti della per il pagamento della somma di € CP_1
4.376,85 per la mancata retribuzione, come da buste paga, relativa alle mensilità di agosto, settembre e ottobre 2023 o, in subordine, di quella diversa somma che apparirà dimostrata o di giustizia, in ogni caso oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate dalle singole scadenze al saldo effettivo;
In via principale, nel merito Accogliere il presente ricorso e, perciò, condannare la in persona Controparte_1
dell'amministratore pro tempore, al pagamento in favore di parte ricorrente dell'importo lordo complessivo di € 13.716,53, come innanzi dettagliata e come meglio specificata nell'allegata consulenza tecnica di parte (all. 6), o di quella maggiore o minore somma che verrà accertata, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei diritti fino all'effettivo soddisfo. In conseguenza, ordinare alla il versamento dei Controparte_1
maggiori importi per contributi previdenziali che verranno accertati in conseguenza;
Con vittoria di spese e onorari di giudizio”.
Parte convenuta, cui il ricorso introduttivo risulta regolarmente notificato, è rimasta contumace.
Con ordinanza del 18/12/2024 il giudice ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' CP_2
Si è costituito in giudizio l ed ha affermato di essersi costituito CP_2
affinché l'emananda sentenza faccia stato nei propri confronti ove risultasse accertato il diritto del ricorrente alle differenze contributive
Pag. 3 di 8 rivendicate nei termini e nella misura indicati e richiesti nel ricorso introduttivo.
Ha chiesto:” - in ipotesi di accoglimento totale o parziale della domanda attorea, accertare e determinare la conseguente obbligazione contributiva
a carico della parte resistente in epigrafe in favore del ricorrente per i titoli retributivi che risulteranno accertati di giustizia, con accessori maturati e maturandi, con vittoria delle spese di lite;
- in subordine, nell'ipotesi di rigetto della domanda del ricorrente, condannare lo stesso alla refusione in favore dell delle spese e competenze del presente CP_2
giudizio.
All'udienza del 18/12/2024 il ricorrente ha dichiarato di non aver eseguito le notifiche ai testimoni pertanto, è decaduta dalla prova.
La causa è stata istruita con documenti, e all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc, è stata decisa con sentenza come in dispositivo e motivazione.
Il ricorso è parzialmente fondato per le ragioni che seguono.
Come noto, incombe sul lavoratore che rivendichi il diritto alla retribuzione, quale prestazione corrispettiva dell'attività lavorativa, l'onere di provare l'inizio della prestazione e il momento della cessazione del rapporto di lavoro (Cass. Civ., sez. lav., sent. n.18087/07; Cass. Civ., sez. lav., sent. n. 10651/05).
Grava, invece, sul debitore convenuto l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. Civ., S.U., sent. n.13533/01; Cass. Civ., sez. lav., sent. n. 3373/10).
L'inizio e la fine del rapporto di lavoro e l'inquadramento del ricorrente
Pag. 4 di 8 sono documentalmente provati (cfr. AV , buste paga )
Sul tema del lavoro straordinario è noto che la giurisprudenza di legittimità, oramai consolidata, ha stabilito il seguente principio di diritto: Il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso (ex plurimis Cass., n. 8006 del 14/08/1998).
In altri termini il lavoratore, gravato del relativo onere, deve puntualmente allegare non solo l'orario svolto in via ordinaria ma del pari, altrettanto puntualmente, le ulteriori ore che giornalmente avrebbe osservato nell'interesse del datore di lavoro;
come visto la giurisprudenza esclude radicalmente che possa essere effettuata una valutazione equitativa di tale orario di lavoro essendo tutt'al più consentita una valutazione equitativa dei compensi eventualmente dovuti al dipendente.
Va osservato che i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (per tutte Cass. n. 9251/2010).
Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., (data ud. 05/03/2025) 02/06/2025, n. 14766
In altri termini i verbali non hanno alcun valore probatorio precostituito -
Pag. 5 di 8 neanche di presunzione semplice - riguardo alle circostanze in esse contenuti (salvo per quelle che gli ispettori attestino avvenute in loro presenza o dei fatti da loro compiuti); quindi il materiale raccolto dal verbalizzante deve necessariamente passare al vaglio del giudice, il quale, nel suo libero apprezzamento, può valutarne l'importanza e determinare quale sia il conto da farne ai fini probatori.
Ebbene, muovendo da tali principi, si osserva che, nel caso di specie, non è stato sufficientemente provato da parte ricorrente il lavoro straordinario allegato;
il verbale unico, ritiene questo giudice, non sia prova sufficiente in quanto le circostanze contenute non sono avvenute in presenza degli ispettori ma conseguite da dichiarazione di terzi;
dette dichiarazioni non sono neppure presenti nel predetto verbale unico, il quale risulta riportare esclusivamente conclusioni da parte dei verbalizzanti.
Inoltre, nessuna testimonianza è stata acquisita nel corso del giudizio, pertanto non può ritenersi provato l'allegato lavoro straordinario.
Le buste paga hanno efficacia probatoria contro l'imprenditore che le ha redatte e l'efficacia discende dalle disposizioni che ne hanno imposto la formazione e cioè dalla legge 5 gennaio 1953, n.4 per cui, dato il loro contenuto obbligatorio, penalmente sanzionato, prospetti-paga, comprensivi di qualsiasi forma accolta nella prassi aziendale per la documentazione e quietanza dei compensi corrisposti al lavoratore
(prospetti-paga, buste-paga, strisce-paga), fanno fede, nei confronti del datore di lavoro, per quanto riguarda gli elementi in essi contenuti
(Cassazione 27 maggio 2022, n. 17312).
In difetto di prova, a carico di parte convenuta, dell'esatto adempimento
Pag. 6 di 8 dell'obbligazione retributiva (Cass. Civ., S.U., sent. n.13533/01; Cass. Civ., sez. lav., sent. n. 3373/10), valutata, peraltro, ex artt. 116 e 420 c.p.c., la mancata costituzione del convenuto e, ex art. 232 c.p.c., la mancata risposta all'interrogatorio formale (cfr. notifica del verbale ammissivo in atti) vanno riconosciute le differenze retributive in relazione ai mesi di agosto- settembre e ottobre 2023, nonché il TFR.
A favore del ricorrente va, quindi, riconosciuto il complessivo importo di euro 5.083,03 ( 4.376,85+706,18) , oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.
La causa va, pertanto, decisa come da dispositivo.
Le spese di lite, seguono la soccombenza ed alla luce del parziale accoglimento del ricorso devono essere calcolate sui minimi tabellari del
D.M. 55/14 e succ. mm.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
- -condanna la , in persona del legale rapp.te, al Controparte_1
pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 5.083,03, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali;
- -ordina alla il versamento dei relativi contributi Controparte_1
previdenziali se non versati.
- condanna la , in persona del legale rapp.te al Controparte_1
pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1314,00, oltre spese generali(15%) ed accessori di legge.
Pag. 7 di 8 -Condanna la , in persona del legale rapp.te, al pagamento CP_1 CP_1
in favore dell delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1314,00, CP_2
oltre spese generali(15%) ed accessori di legge.
23/06/2025 Il Giudice
Maria Francesca Scala
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