Cass. civ., sez. II, sentenza 10/04/1972, n. 1089
CASS
Sentenza 10 aprile 1972

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La pronuncia d'illegittimita costituzionale di una norma la rende inapplicabile a tutti i rapporti per i quali pende controversia giudiziale,poiche con essa la Corte costituzionale sostanzialmente dichiara che,dall'entrata in vigore della Costituzione,la norma con essa in contrasto non ha piu efficacia giuridica. Essa non e,quindi,applicabile nemmeno alle situazioni giuridiche pregresse,salvo il limite del giudicato,che,per il valore attribuitogli nel nostro ordinamento giuridico, fa stato ad ogni effetto tra le parti,anche se frutto di errore nell'applicazione di una norma di diritto. La disposizione dell'art 30 comma terzo della legge 11 marzo 1953 n 87,secondo cui dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza,che dichiara l'illegittimita costituzionale di una norma,questa cessa di avere efficacia,va interpretata nel senso che da tale giorno il giudice e obbligato a disapplicarla. ( applicazione in tema di pensione di invalidita ed entita della riduzione della capacita di guadagno,necessaria al fine del riconoscimento del diritto a pensione,a seguito della sentenza n 160 del 6 luglio 197 1 della Corte costituzionale,che ha dichiarato la illegittimita costituzionale dell'art 10 comma primo del DL 14 aprile 1939 n 636,convertito nella legge 6 luglio 1939 n 1272,nella parte espressa con le parole 'a meno di un terzo del suo guadagno normale per gli operai, o'e con le parole finali del comma 'per gli impiegati'). ( Conf 1515'71,mass n 351870).*

In tema di pensione di invalidita,la norma che impone il preventivo esperimento del procedimento amministrativo,deve essere interpretata in modo da rispettare il precetto costituzionale secondo cui tutti possono agire in giudizio per la tutela di un proprio diritto soggettivo. Cosi,ferma restando la necessita che la Determinazione del complesso invalidante pensionabile deve essere compiuta con riferimento alle infermita esistenti al momento del procedimento amministrativo ed in quella Sede accertate od accertabili,ove,nel corso del giudizio,si verifichi un aggravamento dell'invalidita,per effetto di evoluzione di quelle medesime infermita (che costituisca un naturale,anche se non necessario,sviluppo dell'originario processo patologico),il giudice deve tenerne conto,in ossequio al principio secondo cui e sufficiente che le condizioni dell'Azione sussistano al momento della decisione. Ne in tal modo rimane svuotata di contenuto la disposizione dell'art 460 cod proc civ,giacche la sussistenza delle condizioni dell'Azione rimane pur sempre collegata ad infermita esistenti al momento del procedimento amministrativo ed in quella Sede accertate od accertabili. ( Conf 2547'71,mass n 353606; 1791'70,mass n 347757; 460'70,mass n ( 345459; 12'70,mass n 344611; 3872'69,mass n 344235).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 10/04/1972, n. 1089
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1089
    Data del deposito : 10 aprile 1972

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