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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 15/07/2025, n. 963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 963 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 714/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n.
714/2023 R.G.
Promosso da
c.f. e p.iva , in persona del Parte_1 P.IVA_1
Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Parte_2 con sede a Carate Brianza (MB), Piazza Risorgimento n. 1, rappresentata e difesa dall'avv. Giulio Brovadan
Appellante
Contro
nato il [...] in [...], ivi residente in Controparte_1
c.da Tesino n°261/A, C.F. e CodiceFiscale_1 Parte_3 nata il [...] in [...], ivi residente in c.da Tesino n°261/A,
C.F. , in proprio e nella qualità, all'epoca, di CodiceFiscale_2 titolare dell'omonima impresa individuale corrente in Offida (AP), via
Tesino n°261/A, P.I. , esercente attività di agriturismo P.IVA_2 come ditta "Agriturismo con piscina Rosa dei Venti", rappresentati e difesi dall'Avv. Paolo Massicci
appellati
Oggetto: Appello avverso la sentenza n°143/2023 del Tribunale di
Ascoli Piceno, emessa e depositata il 14/03/2023, siccome corretta con
Ordinanza ex art. 288 c.p.c. del 10-11/07/2023.
CONCLUSIONI:
per l'appellante:
“Voglia la Corte d'Appello di Ancona, in totale riforma della sentenza n.
143/2023 emessa e pubblicata in data 14.3.2023 dal Tribunale di Ascoli
Piceno e notificata il 12.7.2023,
nel merito rigettare ogni domanda formulata nel giudizio di primo grado dai signori Massicci Paolo e , perché infondata in fatto ed Parte_3 in diritto, per tutti i motivi esposti nel presente atto;
con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”
Per gli appellati:
“1)- in via principale, dichiarare inammissibile per difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. l'avversaria impugnazione, siccome interposta, e, comunque, secondo le eccezioni e ragioni esposte nei paragrafi A) e B) della superiore narrativa, il cui contenuto è qui da intendersi integralmente riportate e ritrascritto. Quanto sopra, se del caso, procedendosi ex artt. 348 bis – 350 bis c.p.c., attesa la manifesta inammissibilità, comunque, infondatezza dell'impugnazione e, in ogni caso, ritenendola tale in esito a trattazione ordinaria;
2)- in ogni caso, rigettare in toto l'avversaria impugnazione, siccome interposta, perché del tutto infondata in fatto e diritto, secondo le eccezioni e ragioni esposte nei paragrafi B), C) e D) e relativi sottoparagrafi, della superiore narrativa, il cui contenuto è qui da intendersi integralmente riportate e ritrascritto;
3)- per l'effetto: confermare l'appellata Sentenza n°143/2023 del
Tribunale di Ascoli Piceno, emessa e depositata il 14/03/2023, siccome corretta con Ordinanza ex art. 288 c.p.c. cron. 6132/2023 del 10-
11/07/2023, entrambe notificate dagli odierni appellati il 12/07/2023, resa nel giudizio n°366/2021 R.G. Tribunale Ascoli Piceno, con ogni ulteriore provvedimento opportuno e/o di legge. Con vittoria di spese e compenso del grado di giudizio.”
FATTI DI CAUSA
e quali comproprietari degli immobili Controparte_1 Parte_3 censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Offida (AP), foglio 22, p.lla n°709, nonché al Catasto Terreni del Comune di Offida (AP), foglio 12,
p.lle 144 e 177; foglio 22, p.lle 633 e 634, tutti ubicati in c.da Tesino
n°261/A, Offida e la anche quale titolare dell'omonima impresa Pt_3 individuale corrente in Offida (AP), via Tesino n°261/A, P.I.
, esercente attività di agriturismo come ditta P.IVA_2
"Agriturismo con piscina Rosa dei Venti", adivano il Tribunale di Ascoli
Piceno per sentir dichiarare la responsabilità di quale Parte_1 gestore della vendita e del sito del Tribunale di Ascoli Piceno, per aver, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare iscritta al n°224/2010, effettuato una erronea pubblicità dei beni oggetto di vendita all'asta, atteso che, sia sul sito del Tribunale di Ascoli Piceno, sia su altri portali telematici dedicati, venivano inserite delle mappe interattive con il reindirizzamento ("redirect") mediante c.d. puntatori che, anziché far riferimento agli immobili oggetto di vendita, seppure correttamente indicati con riferimento ai loro dati catastali, erroneamente rimandavano all'agriturismo di essi attori ("cliccando" sopra il segnale del puntatore Google Maps che era accompagnato dalla didascalia "Agriturismo con piscina Rosa dei Venti", veniva aperta una finestra di descrizione, dove si trovavano riportate e consultabili immagini satellitari dell'immobile attoreo, e, inoltre, altre finestre con evidenziate date e ora dell'asta, prezzo base e ubicazione del bene oggetto di asta (c.da Tesino n°252, Offida), la quale ubicazione, ancorché diversa da quella dell'immobile degli attori -viceversa sito in c.da Tesino n°261/A, Offida- vi veniva, tuttavia, fotograficamente e negli altri dettagli utili esposti, associata).
Il Tribunale di Ascoli Piceno, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva la domanda attorea condannando al Parte_1 risarcimento del danno patito da ciascun attore, equitativamente determinato in euro 8.000.00, con condanna di al Parte_1 pagamento delle spese di lite.
ha proposto appello articolando i motivi di gravame di Parte_1 seguito illustrati, chiedendo l'integrale riforma della sentenza impugnata e, in subordine, la riduzione del quantum stabilito a titolo di risarcimento del danno.
e si sono costituiti, eccependo Controparte_1 Parte_3
l'inammissibilità dell'appello per difetto di interesse, non avendo l'appellante contestato la documentazione prodotta nel primo grado di giudizio, chiedendo contestando, nel merito, il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
Preso atto delle note scritte con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni trascritte in epigrafe, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE Esaminando innanzitutto l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello per carenza di interesse sollevata dagli appellati deve rilevarsene l'infondatezza.
Gli appellati deducono, infatti, che non avendo l'appellante disconosciuto la documentazione prodotta dagli attori (odierni appellati) in primo grado, ne sarebbe derivata una presunta
“acquiescenza” da parte di .net. CP_2
Ritiene la Corte che sussista l'interesse ad agire dell'appellante, soccombente nel primo grado di giudizio, essendo del tutto irrilevante la mancata contestazione della documentazione prodotta, trattandosi di schermate internet rappresentanti la mappa inserita sul sito del
Tribunale di Ascoli Piceno nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare, non contestata dall'appellante, che contesta solo l'interpretazione alla stessa data dal giudice di primo grado.
Con il primo motivo di appello, censura la sentenza di Parte_1 primo grado nella parte in cui riconosce la responsabilità di essa appellante consistita nell'errore in ordine al posizionamento dell'immobile pignorato sulla mappa di Google; per non avere verificato l'effettiva rimozione della mappa dal link al sito del Tribunale dopo il provvedimento del Giudice dell'esecuzione dell'11.4.2018, condotte che hanno cagionato la possibile confusione, per i soggetti che navigavano sul sito del Tribunale, tra l'immobile pignorato e quello di proprietà degli appellati.
Orbene, dal documento 18 prodotto da parte appellata nel primo grado di giudizio, si evince che la mappa interattiva inserita e caricata da sulla posizione della procedura n°224/2010 R.G.E. Parte_1
Tribunale di Ascoli Piceno, rimandava all'agriturismo degli odierni appellati, atteso che al puntatore veniva associata la didascalia
"Agriturismo con piscina Rosa dei Venti" sebbene fosse indicato l'indirizzo "Contrada Tesino 252" di Offida, corrispondente a quello dell'immobile (anch'esso un agriturismo) oggetto dell'espropriazione: quindi, se da un lato sono corrette le deduzioni dell'appellante in merito al fatto che, in ottemperanza all'incarico ricevuto nell'ambito della procedura esecutiva, nel pubblicare l'avviso di vendita sul sito del
Tribunale di Ascoli Piceno, ha correttamente inserito sulla mappa interattiva di Google l'indirizzo esatto dell'immobile pignorato, dall'altro
è incontestabile che, cliccando su detto puntatore, appariva la didascalia afferente la struttura degli odierni appellati.(circostanza ammessa dalla stessa appellante – cfr doc 30 e 32 prodotti in primo grado dalla difesa dell'appellante)
Ciò posto, non può allora escludersi la responsabilità di Parte_1 atteso che, pur avendo inserito l'indirizzo esatto, non ha tuttavia controllato e, quindi, emendato o fatto emendare, l'errore che si era ingenerato e, poi, a seguito del provvedimento del Giudice dell'esecuzione del 11.4.2018, sollecitato dagli stessi appellati, con il quale si disponeva, dandosi atto dell'errore, la rimozione della mappa interattiva, anche se provvedeva ad inoltrare detta richiesta, non ha controllato che la confusione generata dal puntatore fosse stata immediatamente rettificata (cfr dichiarazioni del teste ES
, tanto che, in data 24.4.2018, gli appellati dovevano
[...] nuovamente sollecitare il Giudice dell'esecuzione che, con provvedimento del 5.5.2018, confermava quanto deciso in data
11.4.2018.
Ne discende che, come correttamente ritenuto dal Giudice di primo grado, la quasi totale sovrapposizione del puntatore con l'attività di agriturismo degli appellati (non derivante come sostiene l'appellante dalla contiguità dei luoghi, atteso che tra le due strutture, come documentato dagli appellati, c'è una distanza di circa 750 metri) e la condotta omissiva dell'appellante sopra descritta sono state idonee ad ingenerare confusione in coloro che navigavano sul sito e, quindi, a far sì che gli utenti del web potessero ritenere che all'asta fossero stati messi i beni degli appellati (cfr sul punto le dichiarazioni rese da
[...]
, circostanza questa che ha danneggiato l'immagine e la Tes_2 reputazione personale e professionale degli stessi, che si sono visti individuare come “debitori esecutati”.
Con il secondo motivo di appello, censura la sentenza di Parte_1 primo grado nella parte in cui ha ritenuto la sussistenza di un danno da lesione dei diritti fondamentali della persona e con il terzo motivo la censura nella parte in cui ha ritenuto che il giudice di primo grado abbia erroneamente valutato le prove orali fornite dall'appellato proprio al fine di dimostrare la sussistenza di detto danno all'immagine ed alla reputazione.
Al proposito, va rammentato che il diritto al risarcimento del danno non fa eccezione, nel caso in esame, rispetto alle regole generali dell'art. 2043 cod. civ., con conseguente onere della prova, a carico del danneggiato, del danno subito e del nesso di causalità tra il comportamento illecito e quel danno in conformità alla consolidata giurisprudenza di legittimità che nega l'esistenza del danno in re ipsa
(sul punto, Cass. 11768/2022; v. anche Cass., ordinanza 18 febbraio
2020, n. 4005) anche qualora sia dedotta la lesione di diritti costituzionalmente garantiti, come nel caso di specie.
Pertanto, la sua liquidazione deve essere compiuta dal Giudice, sulla base, non di valutazioni astratte, bensì, del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima per come da questa dedotto e dimostrato anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, che siano fondate, però, su elementi indiziari diversi dal fatto in sé ed assumendo, quali parametri di riferimento, la diffusione della falsa notizia, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima. Nella specie, gli appellati, attori nel primo grado di giudizio, hanno allegato che la condotta illecita dell'appellante aveva vulnerato la loro credibilità ed affidabilità nell'utenza che visitò il sito e, localmente, nella popolazione di Offida, paese di circa 5.000 abitanti, circostanza questa che non poteva che favorire il rapido propagarsi delle infondate notizie sulla condizione economica e personale di essi appellati.
Orbene, premesso che la lamenta di aver subito il danno alla Pt_3 sua onorabilità professionale quale titolare dell'impresa individuale che esercitava l'attività imprenditoriale di agriturismo ed il quale CP_1 familiare occupato nell'impresa familiare de qua, gli appellati, attori in primo grado, hanno fornito la prova del fatto che, nella comunità in cui vivevano, si ebbe una rapida diffusione della notizia (cfr dichiarazioni del teste “..nel paese non si parlava di altro…” ed altresì che Tes_2
“..in Offida si diceva che erano falliti…”.).
Ciò implica che gli stessi hanno fornito la prova del danno subito dalla condotta illecita dell'appellante, atteso che la qualifica di “fallito” – che,
è da collegarsi eziologicamente alla constatazione che il loro immobile veniva, erroneamente, visualizzato all'utenza come quello di debitori esecutati - rimanda, senza dubbio, a deteriore condizione e viene, da tutti, associata alla perdita della propria dignità e (almeno) della possibilità di disporre dei propri beni, il che relega il soggetto colpito da tale connotazione nel novero di coloro dei quali non possa aversi
(più) stima e fiducia alcuna, intaccandone la sfera personale e quella lavorativa professionale.
La convinzione della condizione di precarietà e decozione era, poi, generalizzata, tanto che giunsero, in agriturismo, proposte di interessamento per i beni degli appellanti, come riferito dal teste
“sì, è vero. Ero presente quando mia Testimone_3 madre, che collaborava nell'azienda di famiglia,” trattasi di
[...] anch'essa, nelle visure camerali prodotte, indicata come Per_1 familiare collaborante nell'impresa “ricevette una chiamata da un potenziale acquirente che fece un'offerta telefonica e mia madre rifiutò, in considerazione del fatto che l'immobile non era in vendita”.
Ne discende che, avendo gli appellati fornito la prova del danno i motivi di appello devono essere respinti.
Con il quarto motivo di appello, censura la sentenza di Parte_1 primo grado nella parte in cui, nel determinare in via equitativa il danno, ha fatto riferimento al periodo dal 1.2.2018 (data di pubblicazione dell'annuncio) al mese di maggio, senza considerare che,
a seguito dell'articolo pubblicato sul giornale “Il Resto del Carlino” in data 14.4.2018, con cui si spiegava che l'immobile degli appellati non era oggetto di pignoramento, si chiariva l'equivoco e si eliminava ogni forma di pregiudizio.
Orbene, ritiene il collegio che detto motivo sia parzialmente fondato, atteso che, deve indubbiamente considerarsi che, come le ridotte dimensioni locali del paese in cui gli appellanti vivono (comune di
Offida) ha favorito la propagazione della notizia atta a creare discredito, così, la pubblicazione dell'articolo che ha chiarito l'equivoco ingeneratosi, ha messo a tacitare ogni forma di discredito.
Con riferimento al quantum, tenuto conto della sostanziale identità della posizione giuridica dei due appellati, appare opportuno procedersi ad una liquidazione unitaria del danno che, quindi, per entrambi gli appellati, si stima equo liquidare in complessivi euro 4500.00 all'attualità, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Quanto alle spese di lite del doppio grado di giudizio, in considerazione della parziale riforma della sentenza di primo grado, deve procedersi ad un nuovo regolamento delle stesse, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite
(Cassazione civile, sez. II, 01/06/2025, n. 14728).
Ritiene, pertanto, la Corte le spese di lite di entrambi i gradi debbano essere poste a carico dell'appellante nella misura di ½, compensando la quota residua, spese che si liquidano, per l'intero, come in dispositivo, secondo i valori medi per ogni fase processuale, con la maggiorazione per la difesa plurima.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 714/2023, così provvede:
in parziale accoglimento dell'appello, condanna al Parte_1 risarcimento del danno in favore di entrambi gli appellati che determina nella complessiva somma di euro 4500.00 all'attualità, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Condanna l'appellante a rifondere alla controparte le spese di entrambi i gradi di giudizio nella misura di ½, spese che si liquidano – per l'intero
– quanto al giudizio di primo grado, in euro 3400.00 per compensi ed in euro 545.00 per esborsi oltre rimborso spese generali ed accessori di legge ed in euro 3800.00 per compensi oltre rimborso spese generali ed accessori di legge per il presente grado di giudizio.
Così deciso in Ancona il 9.7.2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Annalisa Giusti
Il Presidente
Dott. Guido Federico
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n.
714/2023 R.G.
Promosso da
c.f. e p.iva , in persona del Parte_1 P.IVA_1
Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Parte_2 con sede a Carate Brianza (MB), Piazza Risorgimento n. 1, rappresentata e difesa dall'avv. Giulio Brovadan
Appellante
Contro
nato il [...] in [...], ivi residente in Controparte_1
c.da Tesino n°261/A, C.F. e CodiceFiscale_1 Parte_3 nata il [...] in [...], ivi residente in c.da Tesino n°261/A,
C.F. , in proprio e nella qualità, all'epoca, di CodiceFiscale_2 titolare dell'omonima impresa individuale corrente in Offida (AP), via
Tesino n°261/A, P.I. , esercente attività di agriturismo P.IVA_2 come ditta "Agriturismo con piscina Rosa dei Venti", rappresentati e difesi dall'Avv. Paolo Massicci
appellati
Oggetto: Appello avverso la sentenza n°143/2023 del Tribunale di
Ascoli Piceno, emessa e depositata il 14/03/2023, siccome corretta con
Ordinanza ex art. 288 c.p.c. del 10-11/07/2023.
CONCLUSIONI:
per l'appellante:
“Voglia la Corte d'Appello di Ancona, in totale riforma della sentenza n.
143/2023 emessa e pubblicata in data 14.3.2023 dal Tribunale di Ascoli
Piceno e notificata il 12.7.2023,
nel merito rigettare ogni domanda formulata nel giudizio di primo grado dai signori Massicci Paolo e , perché infondata in fatto ed Parte_3 in diritto, per tutti i motivi esposti nel presente atto;
con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”
Per gli appellati:
“1)- in via principale, dichiarare inammissibile per difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. l'avversaria impugnazione, siccome interposta, e, comunque, secondo le eccezioni e ragioni esposte nei paragrafi A) e B) della superiore narrativa, il cui contenuto è qui da intendersi integralmente riportate e ritrascritto. Quanto sopra, se del caso, procedendosi ex artt. 348 bis – 350 bis c.p.c., attesa la manifesta inammissibilità, comunque, infondatezza dell'impugnazione e, in ogni caso, ritenendola tale in esito a trattazione ordinaria;
2)- in ogni caso, rigettare in toto l'avversaria impugnazione, siccome interposta, perché del tutto infondata in fatto e diritto, secondo le eccezioni e ragioni esposte nei paragrafi B), C) e D) e relativi sottoparagrafi, della superiore narrativa, il cui contenuto è qui da intendersi integralmente riportate e ritrascritto;
3)- per l'effetto: confermare l'appellata Sentenza n°143/2023 del
Tribunale di Ascoli Piceno, emessa e depositata il 14/03/2023, siccome corretta con Ordinanza ex art. 288 c.p.c. cron. 6132/2023 del 10-
11/07/2023, entrambe notificate dagli odierni appellati il 12/07/2023, resa nel giudizio n°366/2021 R.G. Tribunale Ascoli Piceno, con ogni ulteriore provvedimento opportuno e/o di legge. Con vittoria di spese e compenso del grado di giudizio.”
FATTI DI CAUSA
e quali comproprietari degli immobili Controparte_1 Parte_3 censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Offida (AP), foglio 22, p.lla n°709, nonché al Catasto Terreni del Comune di Offida (AP), foglio 12,
p.lle 144 e 177; foglio 22, p.lle 633 e 634, tutti ubicati in c.da Tesino
n°261/A, Offida e la anche quale titolare dell'omonima impresa Pt_3 individuale corrente in Offida (AP), via Tesino n°261/A, P.I.
, esercente attività di agriturismo come ditta P.IVA_2
"Agriturismo con piscina Rosa dei Venti", adivano il Tribunale di Ascoli
Piceno per sentir dichiarare la responsabilità di quale Parte_1 gestore della vendita e del sito del Tribunale di Ascoli Piceno, per aver, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare iscritta al n°224/2010, effettuato una erronea pubblicità dei beni oggetto di vendita all'asta, atteso che, sia sul sito del Tribunale di Ascoli Piceno, sia su altri portali telematici dedicati, venivano inserite delle mappe interattive con il reindirizzamento ("redirect") mediante c.d. puntatori che, anziché far riferimento agli immobili oggetto di vendita, seppure correttamente indicati con riferimento ai loro dati catastali, erroneamente rimandavano all'agriturismo di essi attori ("cliccando" sopra il segnale del puntatore Google Maps che era accompagnato dalla didascalia "Agriturismo con piscina Rosa dei Venti", veniva aperta una finestra di descrizione, dove si trovavano riportate e consultabili immagini satellitari dell'immobile attoreo, e, inoltre, altre finestre con evidenziate date e ora dell'asta, prezzo base e ubicazione del bene oggetto di asta (c.da Tesino n°252, Offida), la quale ubicazione, ancorché diversa da quella dell'immobile degli attori -viceversa sito in c.da Tesino n°261/A, Offida- vi veniva, tuttavia, fotograficamente e negli altri dettagli utili esposti, associata).
Il Tribunale di Ascoli Piceno, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva la domanda attorea condannando al Parte_1 risarcimento del danno patito da ciascun attore, equitativamente determinato in euro 8.000.00, con condanna di al Parte_1 pagamento delle spese di lite.
ha proposto appello articolando i motivi di gravame di Parte_1 seguito illustrati, chiedendo l'integrale riforma della sentenza impugnata e, in subordine, la riduzione del quantum stabilito a titolo di risarcimento del danno.
e si sono costituiti, eccependo Controparte_1 Parte_3
l'inammissibilità dell'appello per difetto di interesse, non avendo l'appellante contestato la documentazione prodotta nel primo grado di giudizio, chiedendo contestando, nel merito, il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
Preso atto delle note scritte con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni trascritte in epigrafe, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE Esaminando innanzitutto l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello per carenza di interesse sollevata dagli appellati deve rilevarsene l'infondatezza.
Gli appellati deducono, infatti, che non avendo l'appellante disconosciuto la documentazione prodotta dagli attori (odierni appellati) in primo grado, ne sarebbe derivata una presunta
“acquiescenza” da parte di .net. CP_2
Ritiene la Corte che sussista l'interesse ad agire dell'appellante, soccombente nel primo grado di giudizio, essendo del tutto irrilevante la mancata contestazione della documentazione prodotta, trattandosi di schermate internet rappresentanti la mappa inserita sul sito del
Tribunale di Ascoli Piceno nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare, non contestata dall'appellante, che contesta solo l'interpretazione alla stessa data dal giudice di primo grado.
Con il primo motivo di appello, censura la sentenza di Parte_1 primo grado nella parte in cui riconosce la responsabilità di essa appellante consistita nell'errore in ordine al posizionamento dell'immobile pignorato sulla mappa di Google; per non avere verificato l'effettiva rimozione della mappa dal link al sito del Tribunale dopo il provvedimento del Giudice dell'esecuzione dell'11.4.2018, condotte che hanno cagionato la possibile confusione, per i soggetti che navigavano sul sito del Tribunale, tra l'immobile pignorato e quello di proprietà degli appellati.
Orbene, dal documento 18 prodotto da parte appellata nel primo grado di giudizio, si evince che la mappa interattiva inserita e caricata da sulla posizione della procedura n°224/2010 R.G.E. Parte_1
Tribunale di Ascoli Piceno, rimandava all'agriturismo degli odierni appellati, atteso che al puntatore veniva associata la didascalia
"Agriturismo con piscina Rosa dei Venti" sebbene fosse indicato l'indirizzo "Contrada Tesino 252" di Offida, corrispondente a quello dell'immobile (anch'esso un agriturismo) oggetto dell'espropriazione: quindi, se da un lato sono corrette le deduzioni dell'appellante in merito al fatto che, in ottemperanza all'incarico ricevuto nell'ambito della procedura esecutiva, nel pubblicare l'avviso di vendita sul sito del
Tribunale di Ascoli Piceno, ha correttamente inserito sulla mappa interattiva di Google l'indirizzo esatto dell'immobile pignorato, dall'altro
è incontestabile che, cliccando su detto puntatore, appariva la didascalia afferente la struttura degli odierni appellati.(circostanza ammessa dalla stessa appellante – cfr doc 30 e 32 prodotti in primo grado dalla difesa dell'appellante)
Ciò posto, non può allora escludersi la responsabilità di Parte_1 atteso che, pur avendo inserito l'indirizzo esatto, non ha tuttavia controllato e, quindi, emendato o fatto emendare, l'errore che si era ingenerato e, poi, a seguito del provvedimento del Giudice dell'esecuzione del 11.4.2018, sollecitato dagli stessi appellati, con il quale si disponeva, dandosi atto dell'errore, la rimozione della mappa interattiva, anche se provvedeva ad inoltrare detta richiesta, non ha controllato che la confusione generata dal puntatore fosse stata immediatamente rettificata (cfr dichiarazioni del teste ES
, tanto che, in data 24.4.2018, gli appellati dovevano
[...] nuovamente sollecitare il Giudice dell'esecuzione che, con provvedimento del 5.5.2018, confermava quanto deciso in data
11.4.2018.
Ne discende che, come correttamente ritenuto dal Giudice di primo grado, la quasi totale sovrapposizione del puntatore con l'attività di agriturismo degli appellati (non derivante come sostiene l'appellante dalla contiguità dei luoghi, atteso che tra le due strutture, come documentato dagli appellati, c'è una distanza di circa 750 metri) e la condotta omissiva dell'appellante sopra descritta sono state idonee ad ingenerare confusione in coloro che navigavano sul sito e, quindi, a far sì che gli utenti del web potessero ritenere che all'asta fossero stati messi i beni degli appellati (cfr sul punto le dichiarazioni rese da
[...]
, circostanza questa che ha danneggiato l'immagine e la Tes_2 reputazione personale e professionale degli stessi, che si sono visti individuare come “debitori esecutati”.
Con il secondo motivo di appello, censura la sentenza di Parte_1 primo grado nella parte in cui ha ritenuto la sussistenza di un danno da lesione dei diritti fondamentali della persona e con il terzo motivo la censura nella parte in cui ha ritenuto che il giudice di primo grado abbia erroneamente valutato le prove orali fornite dall'appellato proprio al fine di dimostrare la sussistenza di detto danno all'immagine ed alla reputazione.
Al proposito, va rammentato che il diritto al risarcimento del danno non fa eccezione, nel caso in esame, rispetto alle regole generali dell'art. 2043 cod. civ., con conseguente onere della prova, a carico del danneggiato, del danno subito e del nesso di causalità tra il comportamento illecito e quel danno in conformità alla consolidata giurisprudenza di legittimità che nega l'esistenza del danno in re ipsa
(sul punto, Cass. 11768/2022; v. anche Cass., ordinanza 18 febbraio
2020, n. 4005) anche qualora sia dedotta la lesione di diritti costituzionalmente garantiti, come nel caso di specie.
Pertanto, la sua liquidazione deve essere compiuta dal Giudice, sulla base, non di valutazioni astratte, bensì, del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima per come da questa dedotto e dimostrato anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, che siano fondate, però, su elementi indiziari diversi dal fatto in sé ed assumendo, quali parametri di riferimento, la diffusione della falsa notizia, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima. Nella specie, gli appellati, attori nel primo grado di giudizio, hanno allegato che la condotta illecita dell'appellante aveva vulnerato la loro credibilità ed affidabilità nell'utenza che visitò il sito e, localmente, nella popolazione di Offida, paese di circa 5.000 abitanti, circostanza questa che non poteva che favorire il rapido propagarsi delle infondate notizie sulla condizione economica e personale di essi appellati.
Orbene, premesso che la lamenta di aver subito il danno alla Pt_3 sua onorabilità professionale quale titolare dell'impresa individuale che esercitava l'attività imprenditoriale di agriturismo ed il quale CP_1 familiare occupato nell'impresa familiare de qua, gli appellati, attori in primo grado, hanno fornito la prova del fatto che, nella comunità in cui vivevano, si ebbe una rapida diffusione della notizia (cfr dichiarazioni del teste “..nel paese non si parlava di altro…” ed altresì che Tes_2
“..in Offida si diceva che erano falliti…”.).
Ciò implica che gli stessi hanno fornito la prova del danno subito dalla condotta illecita dell'appellante, atteso che la qualifica di “fallito” – che,
è da collegarsi eziologicamente alla constatazione che il loro immobile veniva, erroneamente, visualizzato all'utenza come quello di debitori esecutati - rimanda, senza dubbio, a deteriore condizione e viene, da tutti, associata alla perdita della propria dignità e (almeno) della possibilità di disporre dei propri beni, il che relega il soggetto colpito da tale connotazione nel novero di coloro dei quali non possa aversi
(più) stima e fiducia alcuna, intaccandone la sfera personale e quella lavorativa professionale.
La convinzione della condizione di precarietà e decozione era, poi, generalizzata, tanto che giunsero, in agriturismo, proposte di interessamento per i beni degli appellanti, come riferito dal teste
“sì, è vero. Ero presente quando mia Testimone_3 madre, che collaborava nell'azienda di famiglia,” trattasi di
[...] anch'essa, nelle visure camerali prodotte, indicata come Per_1 familiare collaborante nell'impresa “ricevette una chiamata da un potenziale acquirente che fece un'offerta telefonica e mia madre rifiutò, in considerazione del fatto che l'immobile non era in vendita”.
Ne discende che, avendo gli appellati fornito la prova del danno i motivi di appello devono essere respinti.
Con il quarto motivo di appello, censura la sentenza di Parte_1 primo grado nella parte in cui, nel determinare in via equitativa il danno, ha fatto riferimento al periodo dal 1.2.2018 (data di pubblicazione dell'annuncio) al mese di maggio, senza considerare che,
a seguito dell'articolo pubblicato sul giornale “Il Resto del Carlino” in data 14.4.2018, con cui si spiegava che l'immobile degli appellati non era oggetto di pignoramento, si chiariva l'equivoco e si eliminava ogni forma di pregiudizio.
Orbene, ritiene il collegio che detto motivo sia parzialmente fondato, atteso che, deve indubbiamente considerarsi che, come le ridotte dimensioni locali del paese in cui gli appellanti vivono (comune di
Offida) ha favorito la propagazione della notizia atta a creare discredito, così, la pubblicazione dell'articolo che ha chiarito l'equivoco ingeneratosi, ha messo a tacitare ogni forma di discredito.
Con riferimento al quantum, tenuto conto della sostanziale identità della posizione giuridica dei due appellati, appare opportuno procedersi ad una liquidazione unitaria del danno che, quindi, per entrambi gli appellati, si stima equo liquidare in complessivi euro 4500.00 all'attualità, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Quanto alle spese di lite del doppio grado di giudizio, in considerazione della parziale riforma della sentenza di primo grado, deve procedersi ad un nuovo regolamento delle stesse, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite
(Cassazione civile, sez. II, 01/06/2025, n. 14728).
Ritiene, pertanto, la Corte le spese di lite di entrambi i gradi debbano essere poste a carico dell'appellante nella misura di ½, compensando la quota residua, spese che si liquidano, per l'intero, come in dispositivo, secondo i valori medi per ogni fase processuale, con la maggiorazione per la difesa plurima.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 714/2023, così provvede:
in parziale accoglimento dell'appello, condanna al Parte_1 risarcimento del danno in favore di entrambi gli appellati che determina nella complessiva somma di euro 4500.00 all'attualità, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Condanna l'appellante a rifondere alla controparte le spese di entrambi i gradi di giudizio nella misura di ½, spese che si liquidano – per l'intero
– quanto al giudizio di primo grado, in euro 3400.00 per compensi ed in euro 545.00 per esborsi oltre rimborso spese generali ed accessori di legge ed in euro 3800.00 per compensi oltre rimborso spese generali ed accessori di legge per il presente grado di giudizio.
Così deciso in Ancona il 9.7.2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Annalisa Giusti
Il Presidente
Dott. Guido Federico