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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 10/03/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 750/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 750 /2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GALANO Parte_1 C.F._1
ANTONELLA ( ed elettivamente domiciliata presso lo Email_1
studio del predetto difensore, via Palestro n. 1, Pisa
e da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CRECCHI BRUNELLA Parte_2 C.F._2
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore, via Email_2
del Teatro n. 2, Pontedera (PI) con intervento del PM in sede con ad oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Le parti, per il tramite dei loro procuratori costituiti, all'udienza del 7 marzo 2025 hanno dichiarato di essersi riconciliate.
Il PM nulla ha opposto.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso che reca in calce la data dell'11 marzo 2024, allegava di aver contratto Parte_1 il 3 agosto 2001 in Marocco (ad Agadir) matrimonio con , dall'unione col quale nascevano Parte_2
i figli, il 24 febbraio 2004, il 18 maggio 2010 e , il 9 giugno 2017. Per_1 Per_2 Per_3 In punto di condizioni accessorie alla sentenza di separazione personale, che domandava pronunciarsi con addebito alla controparte, la ricorrente instava per ottenere l'affido super esclusivo dei minori alla madre ed il collocamento degli stessi presso di lei, nonché la previsione di un contributo di mantenimento a carico del resistente ed in favore dei figli pari ad € 600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
In data 5 aprile 2024, si costituiva in giudizio il quale, nulla opponendo alla pronuncia Parte_2 di separazione personale, chiedeva disporsi l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori con collocamento paritario degli stessi e l'assegnazione della casa familiare alla signora e della casa popolare a sé, nonché la previsione del mantenimento diretto dei figli, in aggiunta al 50% delle spese straordinarie. Chiedeva, altresì, porsi a carico della ricorrente l'onere di contribuire al mantenimento di sé resistente con la somma di € 300,00 mensili e il rigetto di tutte le domande avanzate da controparte, ivi compresa quella di addebito.
All'esito dell'udienza di comparizione, venivano adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c. e, dunque, nominato curatore speciale dei minori l'avv. Marchi
Valentina, incaricati i Servizi sociopsicologici territorialmente competenti e posto a carico del Pt_2
l'onere di contribuire al mantenimento dei figli con la somma complessiva di € 450,00 mensili, più
Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie e si disponeva che l'assegno unico ed universale fosse percepito integralmente da parte ricorrente. Si procedeva, altresì, con la richiesta di accertamenti a mezzo INPS e Agenzia delle Entrate e veniva disposta l'audizione dei minori.
Nelle more dell'udienza di audizione, parte ricorrente allegava l'intervenuta riconciliazione tra i coniugi e, pertanto, veniva revocata l'audizione dei minori e disposta la comparizione personale delle parti. All'udienza le parti, per il tramite dei loro procuratori costituiti, confermavano di essersi riconciliati, pertanto il giudice, ai sensi dell'art. 473bis.21, capoverso, c.p.c., rimetteva la causa al collegio per la decisione, senza assegnazione dei termini.
-.-.-.-.-
Il Tribunale prende atto della intervenuta riconciliazione dei coniugi, come dagli stessi confermata all'udienza del 7 marzo 2025.
Ai sensi dell'art. 157, co.1, c.c., infatti, i coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l'intervento del giudice, con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione. Nel caso di specie non è ancora intervenuta sentenza sullo status che abbia pronunciato la separazione tra i coniugi, onde la dichiarata avvenuta riconciliazione tra i coniugi comporta semplicemente l'abbandono della domanda e la cessazione della materia del contendere.
Alla riconciliazione tra i coniugi consegue l'inefficacia dei provvedimenti provvisori emessi da questo Giudice ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c. in data 14 novembre 2024 e questo perché, ai sensi del comma 2 della norma anzidetta, l'ordinanza conserva la sua efficacia anche dopo che il processo si è chiuso ma soltanto allorquando quest'ultimo si sia chiuso per estinzione, per cui può ritenersi che analoga efficacia non possa mantenere ove il procedimento si chiuda, invece (come nel caso di specie), con sentenza di cessazione della materia del contendere per intervenuta riconciliazione tra i coniugi.
Nessuna comunicazione deve, poi, essere effettuata all'ufficiale dello stato civile, atteso che, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d) del D.P.R. 396/2000, sull'atto di matrimonio viene annotata solamente la sentenza di separazione passata in giudicato e non anche la domanda di separazione personale, per il che nulla deve essere annotato in quanto, come detto, la riconciliazione tra i coniugi è intervenuta prima che fosse pronunciata sentenza di separazione personale. Tra l'altro, ai sensi dell'articolo 63 primo comma lettera g) del citato D.P.R., si trascrivono “le dichiarazioni con le quali coniugi separati manifestano la loro riconciliazione ai sensi dell'articolo 157 del codice civile”, onde la riconciliazione va trascritta solo nell'ipotesi di coniugi già separati, quale non è quella di specie.
In punto di regolamentazione delle spese di lite, considerato l'esito del giudizio, sussistono i presupposti per disporne la compensazione integrale tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, preso atto dell'intervenuta riconciliazione tra i coniugi,
DICHIARA cessata la materia del contendere e cessati gli effetti dei provvedimenti provvisori emessi ex art. 473bis.22 c.p.c. dal Presidente relatore con ordinanza del 14 novembre 2024.
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio a Pisa, il 07/03/2025
Il Presidente Relatore
dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 750 /2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GALANO Parte_1 C.F._1
ANTONELLA ( ed elettivamente domiciliata presso lo Email_1
studio del predetto difensore, via Palestro n. 1, Pisa
e da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CRECCHI BRUNELLA Parte_2 C.F._2
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore, via Email_2
del Teatro n. 2, Pontedera (PI) con intervento del PM in sede con ad oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Le parti, per il tramite dei loro procuratori costituiti, all'udienza del 7 marzo 2025 hanno dichiarato di essersi riconciliate.
Il PM nulla ha opposto.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso che reca in calce la data dell'11 marzo 2024, allegava di aver contratto Parte_1 il 3 agosto 2001 in Marocco (ad Agadir) matrimonio con , dall'unione col quale nascevano Parte_2
i figli, il 24 febbraio 2004, il 18 maggio 2010 e , il 9 giugno 2017. Per_1 Per_2 Per_3 In punto di condizioni accessorie alla sentenza di separazione personale, che domandava pronunciarsi con addebito alla controparte, la ricorrente instava per ottenere l'affido super esclusivo dei minori alla madre ed il collocamento degli stessi presso di lei, nonché la previsione di un contributo di mantenimento a carico del resistente ed in favore dei figli pari ad € 600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
In data 5 aprile 2024, si costituiva in giudizio il quale, nulla opponendo alla pronuncia Parte_2 di separazione personale, chiedeva disporsi l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori con collocamento paritario degli stessi e l'assegnazione della casa familiare alla signora e della casa popolare a sé, nonché la previsione del mantenimento diretto dei figli, in aggiunta al 50% delle spese straordinarie. Chiedeva, altresì, porsi a carico della ricorrente l'onere di contribuire al mantenimento di sé resistente con la somma di € 300,00 mensili e il rigetto di tutte le domande avanzate da controparte, ivi compresa quella di addebito.
All'esito dell'udienza di comparizione, venivano adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c. e, dunque, nominato curatore speciale dei minori l'avv. Marchi
Valentina, incaricati i Servizi sociopsicologici territorialmente competenti e posto a carico del Pt_2
l'onere di contribuire al mantenimento dei figli con la somma complessiva di € 450,00 mensili, più
Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie e si disponeva che l'assegno unico ed universale fosse percepito integralmente da parte ricorrente. Si procedeva, altresì, con la richiesta di accertamenti a mezzo INPS e Agenzia delle Entrate e veniva disposta l'audizione dei minori.
Nelle more dell'udienza di audizione, parte ricorrente allegava l'intervenuta riconciliazione tra i coniugi e, pertanto, veniva revocata l'audizione dei minori e disposta la comparizione personale delle parti. All'udienza le parti, per il tramite dei loro procuratori costituiti, confermavano di essersi riconciliati, pertanto il giudice, ai sensi dell'art. 473bis.21, capoverso, c.p.c., rimetteva la causa al collegio per la decisione, senza assegnazione dei termini.
-.-.-.-.-
Il Tribunale prende atto della intervenuta riconciliazione dei coniugi, come dagli stessi confermata all'udienza del 7 marzo 2025.
Ai sensi dell'art. 157, co.1, c.c., infatti, i coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l'intervento del giudice, con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione. Nel caso di specie non è ancora intervenuta sentenza sullo status che abbia pronunciato la separazione tra i coniugi, onde la dichiarata avvenuta riconciliazione tra i coniugi comporta semplicemente l'abbandono della domanda e la cessazione della materia del contendere.
Alla riconciliazione tra i coniugi consegue l'inefficacia dei provvedimenti provvisori emessi da questo Giudice ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c. in data 14 novembre 2024 e questo perché, ai sensi del comma 2 della norma anzidetta, l'ordinanza conserva la sua efficacia anche dopo che il processo si è chiuso ma soltanto allorquando quest'ultimo si sia chiuso per estinzione, per cui può ritenersi che analoga efficacia non possa mantenere ove il procedimento si chiuda, invece (come nel caso di specie), con sentenza di cessazione della materia del contendere per intervenuta riconciliazione tra i coniugi.
Nessuna comunicazione deve, poi, essere effettuata all'ufficiale dello stato civile, atteso che, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d) del D.P.R. 396/2000, sull'atto di matrimonio viene annotata solamente la sentenza di separazione passata in giudicato e non anche la domanda di separazione personale, per il che nulla deve essere annotato in quanto, come detto, la riconciliazione tra i coniugi è intervenuta prima che fosse pronunciata sentenza di separazione personale. Tra l'altro, ai sensi dell'articolo 63 primo comma lettera g) del citato D.P.R., si trascrivono “le dichiarazioni con le quali coniugi separati manifestano la loro riconciliazione ai sensi dell'articolo 157 del codice civile”, onde la riconciliazione va trascritta solo nell'ipotesi di coniugi già separati, quale non è quella di specie.
In punto di regolamentazione delle spese di lite, considerato l'esito del giudizio, sussistono i presupposti per disporne la compensazione integrale tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, preso atto dell'intervenuta riconciliazione tra i coniugi,
DICHIARA cessata la materia del contendere e cessati gli effetti dei provvedimenti provvisori emessi ex art. 473bis.22 c.p.c. dal Presidente relatore con ordinanza del 14 novembre 2024.
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio a Pisa, il 07/03/2025
Il Presidente Relatore
dott.ssa Santa Spina